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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/12/2025, n. 2848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2848 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9561/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione XI
In composizione monocratica, in persona del dott. Danilo Corvacchiola, all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
C.F. , nato in Parte_1 C.F._1
Colombia il 02/02/1968, C.F. Parte_2
, nata in [...] il [...], C.F._2 Parte_3
, C.F. , nato in [...] il [...], tutti elettivamente
[...] C.F._3
domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Paola Lupi (C.F. ), che li C.F._4 rappresenta e li difende come da procure in atti nei confronti del
, C.F. in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 02/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e 281 undecies c.p.c. depositato in data 23/10/2023, gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Controparte_1 Civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, allegando di essere tutti discendenti diretti del Sig. (nota anche come Persona_1 [...]
) nato a [...] il [...] e deceduto il 20/04/1881 in Colombia, Persona_2
era emigrato senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14/02/2025, si costituiva in giudizio il
[...]
, contestando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento CP_1 della domanda, evidenziando in particolare che l'avo fosse emigrato in Colombia prima della proclamazione del Regno di Italia e quindi della entrata in vigore del codice civile del 1865, motivo per cui non era mai divenuto cittadino italiano ai sensi della normativa ratione temporis applicabile (nel caso di specie l'art. 34 del codice Albertino del 1837 secondo cui
“il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”) e chiedendo, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210
(con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata.
La causa veniva trattata all'udienza del 02/12/2025, tenutasi mediante deposito di brevi note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in cui le parti insistevano nelle rispettive conclusioni, all'esito della quale veniva trattenuta a riserva per la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * * * * *
Ciò premesso, giova brevemente ricordare in termini generali che nel nostro ordinamento la disciplina sulla cittadinanza si è da sempre fondata sul concetto della trasmissione iure sanguinis (a partire dal Codice Albertino del 1837, passando poi per gli artt. 4 e 7 del Codice civile del 1865, ed infine con le leggi n. 555/1912 e n. 91/1992); conseguentemente, l'onere della prova è incentrato sulla dimostrazione della linea continua di trasmissione, fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia (Cass. Sezioni Unite n. 4466/2009).
Pertanto, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo dimostrare soltanto di essere tale, e quindi di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (così Sezioni Unite nelle sentenze gemelle del 24/08/2022 n. 25317 e 25318; v. pure, da ultimo, Cass. n. 14194/2024). Tale ripartizione dell'onere della prova non risulta modificata con riferimento ai giudizi già pendenti al momento dell'entrata in vigore del D.L. 36/2025 che ha introdotto il comma 2 ter dell'art. 19 bis del D.Lgs 150/2011 prevedendo che “Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge”; ciò in quanto la norma in questione, che incide direttamente sul diritto sostanziale fatto valere nel processo di riconoscimento della cittadinanza, non ha natura meramente processuale, con conseguente impossibilità di far valere il principio del tempus regit actum e necessità di applicare la previgente disciplina ai giudizi già in corso. Ne consegue che deve fin d'ora rigettarsi l'eccezione sollevata in tal senso dal resistente nelle proprie note scritte del 27/11/2025 dal momento che il CP_1 presente giudizio è stato instaurato anteriormente alla novella legislativa.
Venendo al merito, la linea di discendenza diretta degli odierni ricorrenti rispetto all'avo Sig.
ha trovato pieno riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente Persona_1 tradotta e apostillata, e non contestata dal convenuto, da cui si evince che: CP_1
- dal matrimonio contratto in Colombia in data 16/02/1843 fra e Persona_1 CP_2
è nato in [...] in data [...] deceduto in
[...] Persona_3
data 21/10/1938;
- dal matrimonio contratto in Colombia in data 01/01/1875 tra Persona_3
e è nato in [...] in data [...]
[...] Controparte_3 [...]
deceduto in data 21/02/1957; Persona_4
- dal matrimonio contratto in Colombia in data 02/03/1898 tra Persona_4
e è nata in [...] in data [...]
[...] Persona_5 Persona_6 deceduta in data 02/04/1992;
- dal matrimonio contratto in Colombia in data 01/06/1937 tra e Persona_6
è nato in [...] in data [...] , Persona_7 Persona_8
è deceduto in data 20/03/1981;
- dal matrimonio contratto in Colombia in data 04/01/1963 tra e Persona_8
è nato in [...] in data [...] Parte_4 [...]
(odierno ricorrente), il quale a sua volta ha generato i Parte_1 figli nata in [...] in data [...] e Parte_2 [...]
nato in [...] in data [...] (anch'essi odierni ricorrenti). Parte_3
Così ricostruita la linea di discendenza diretta, il ha eccepito tuttavia Controparte_1
che il capostipite Sig. non avrebbe mai acquisito la cittadinanza italiana Persona_1 essendo emigrato in Colombia prima della nascita del Regno d'Italia ed avendo pertanto perso la cittadinanza dello stato preunitario in forza della legge ivi vigente ratione temporis, con la conseguenza che non avrebbe mai potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Sul punto occorre svolgere le seguenti gradate considerazioni.
È pacifico che, in forza del codice civile del Regno d'Italia promulgato con Regio Decreto del 25/06/1865 che riconosceva ai regnicoli lo status civitatis ed in virtù delle successive
Leggi n. 23/1901 e n. 217/1906, di applicazione retroattiva, venivano considerati cittadini italiani tutti coloro che erano cittadini degli stati preunitari, anche se emigrati al momento in cui loro stato di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, e sempre che fossero ancora in vita e non avessero acquisito la cittadinanza straniera.
Nel caso in esame, è documentale che il Sig. sia emigrato in Colombia prima Persona_1 della nascita dello stato unitario e dell'entrata in vigore del Codice civile del 1865, avendo egli contratto matrimonio in Colombia in data 16/02/1843, da cui è nato sempre in Colombia il figlio Persona_3
Ciò posto, ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana occorre verificare se, dalla data di emigrazione alla data di entrata in vigore del suddetto codice, sia intervenuta la perdita della cittadinanza ai sensi della normativa ratione temporis applicabile.
Per quanto riguarda Genova, essendo la Liguria stata annessa al Regno di Sardegna con il
Congresso di Vienna nel 1814, prima del 1866 trovava applicazione il Codice civile albertino del 1837 e, dunque, l'art. 34, secondo cui “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
La norma richiamata prevedeva dunque due casi di perdita della cittadinanza: l'ipotesi di naturalizzazione in un paese straniero e l'ipotesi del suddito che si stabilisce in un paese straniero con l'animo di non più tornare. Quanto alla prima ipotesi, non sostenuta dal convenuto, risulta in ogni caso smentita CP_1
dalla documentazione in atti e in particolare dal certificato di mancata naturalizzazione del
Sig. quale cittadino colombiano. Persona_1
Quanto invece alla seconda ipotesi, la questione è stata recentemente affrontata dalla Corte di
Appello di Genova che, con la sentenza n. 940 del 28/06/2024 ha affermato che la mera circostanza che l'ascendente sia emigrato antecedentemente all'unità d'Italia, con passaporto di uno stato preunitario, non è automaticamente ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Infatti, come affermato anche dalla circolare ministeriale (cfr. “La cittadinanza italiana – normative, procedure e circolari” a cura del Prefetto D' , , p. Tes_1 CP_1 CP_1
15 - reperibile online sul sito dell'Asgi), “i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana.”.
Sulla base di quanto sopra, non solo si può affermare che il cittadino dello Stato preunitario emigrato ha acquistato la cittadinanza italiana a partire dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia (purché non naturalizzato nello
Stato estero e non deceduto alla data dell'unità di Italia), ma anche che l'emigrazione prima dell'unità d'Italia o prima dell'entrata in vigore del codice del 1865 non determina in automatico la perdita della cittadinanza.
D'altronde, è lo stesso art. 34 del Codice civile albertino che al terzo e quarto comma afferma che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”.
In tal senso, inoltre, si segnala una remota sentenza sempre della Corte d'Appello di Genova del 1857 (Giurisprudenza Degli Stati Sardi, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo
Bettini), secondo cui “dall'acquisto all'estero di stabili e dalla dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé stesse evidenti
e non equivoche”.
L'onere di provare l'intenzione di abbandonare la propria patria con l'animo di non più ritornarvi sulla base di circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche grava sul
come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (si veda sul punto Cass. Sezioni CP_1
Unite, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022 secondo cui: “la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”).
Orbene, nel caso in esame, il Ministero non ha fornito alcun elemento probatorio dell'animo di non più tornare dell'avo emigrato, non potendosi lo stesso desumersi dalla mera circostanza che il Sig. si sia trasferito stabilmente in Colombia, ove ha risieduto per il Persona_1
resto della vita insieme al marito e senza mai fare ritorno in Italia;
anzi, la mancata naturalizzazione quale cittadino della Colombia (paese dove la stessa ha radicato il suo centro d'interessi e formato la sua famiglia) potrebbe interpretarsi al contrario come espressione di una volontà di non recidere il collegamento con il proprio paese di origine.
In questo quadro, può affermarsi che il capostipite Sig. , non essendosi mai Persona_1 naturalizzato cittadino colombiano e non essendo stato provato l'animo non più tornare, ha acquisito la cittadinanza italiana, al momento dell'annessione del Regno di Sardegna al Regno
d'Italia e per effetto dell'entrata in vigore del Codice civile del 1865, anche se emigrato prima.
Ne consegue che anche i suoi discendenti sono a loro volta tutti cittadini italiani, non essendo state allegate cause estintive della cittadinanza.
È pacifico e consolidato, infatti, il principio di diritto secondo cui la cittadinanza italiana si perde solo per rinuncia espressa o integrazione di espressa previsione di legge (Cass. civ.,
Sez. Un., 25 febbraio 2009, n. 4466; Cass. civ., Sez. I, 11 febbraio 2020, n. 3175; Cass. civ.,
Sez. Un., 24 agosto 2022, n. 25317), per cui in difetto di qualsiasi elemento anche solo indiziario in tale senso nel caso in esame, conduce a ritenere provato in modo adeguato il possesso della cittadinanza italiana da parte di tutti i discendenti successivi, con ogni positiva conseguenza in punto trasmissione della cittadinanza e del diritto alla stessa.
A ciò si aggiunga che, sempre in sede giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza nei confronti dei figli e discendenti non incontra vincoli particolari, essendo sufficiente dimostrare di essere nati da cittadino italiano, sempreché non venga eccepita e documentata dall'Amministrazione l'esistenza di una rinuncia alla cittadinanza da parte degli aventi diritto.
Anche i figli e discendenti della donna possono ottenere dal giudice il riconoscimento della cittadinanza italiana, a prescindere dal fatto che la madre (o l'ascendente) abbia reso la dichiarazione prevista dall'art. 219 della L. n. 151 del 1975 e persino dalla sua stessa esistenza in vita.
Come noto, infatti, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della Legge 555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, e con sentenza n.
87 del 1975 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 co. III della legge 13 giugno 1912 n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con un cittadino straniero.
Invero, la Corte ha ritenuto che tale norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione in quanto combinava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità privandola automaticamente per il solo fatto del matrimonio dei diritti del cittadino italiano (si veda sul punto anche Cass.
Sezioni Unite sentenza n. 4466 del 2009 secondo cui “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948 anche il figlio di donna della situazione descritta nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della costituzione la trasmissione a lui dello Stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”).
Dunque lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche al figlio legittimo di madre cittadina nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, trattandosi di qualità della persona rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle situazioni esaurite, e come tale insensibile all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
In altre parole, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminanti nei rapporti di filiazione e coniuge sullo stato di cittadinanza che perdurino nel tempo, non possono che venir meno anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione dell'efficacia di tale legge che a decorrere dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per tutti coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Ne discende che, le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenza del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale, come nel caso degli odierni ricorrenti.
In attuazione dei premessi principi, pertanto, alle donne che, in vigenza dell'art. 10 della legge
555/1912, hanno perso la cittadinanza italiana per effetto del matrimonio con cittadini stranieri, contratto anche antecedentemente al 1° gennaio 1948, può essere ora riconosciuto dall'Autorità giudiziaria il possesso della cittadinanza italiana a decorrere dalla data di entrata in vigore della Costituzione.
Nel caso di specie, anche la Sig.ra figlia di cittadino italiano, può Persona_6 considerarsi cittadina italiana pur avendo sposato un cittadino colombiano trasmettendo quindi la cittadinanza al figlio nato dal matrimonio, padre e nonno degli odierni ricorrenti.
Per tutti questi motivi, deve essere riconosciuta la cittadinanza italiana a tutti gli odierni ricorrenti avendo provato senza soluzione di continuità la linea di trasmissione diretta e senza che emerga o sia stata sufficientemente provata alcuna causa estintiva della cittadinanza in alcuno degli ascendenti.
In conseguenza dell'accoglimento della domanda, deve ordinarsi al , e per esso CP_1
all'Ufficiale di Stato Civile competente, l'adozione di tutti provvedimenti conseguenti.
Stante la natura della causa e peculiarità delle questioni giuridiche affrontate, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
DICHIARA che i Sig.ri C.F. Parte_1
, nato in [...] il [...], C.F._1 Parte_2
, C.F. , nata in [...] il [...],
[...] C.F._2 [...]
C.F. , nato in [...] il Parte_3 C.F._3
23/03/2003sono cittadini italiani;
ORDINA per l'effetto al in persona del Ministro pro tempore e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone sopra indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri;
Spese di lite integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, 23/12/2025
Il Giudice
Dott, Danilo Corvacchiola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione XI
In composizione monocratica, in persona del dott. Danilo Corvacchiola, all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
C.F. , nato in Parte_1 C.F._1
Colombia il 02/02/1968, C.F. Parte_2
, nata in [...] il [...], C.F._2 Parte_3
, C.F. , nato in [...] il [...], tutti elettivamente
[...] C.F._3
domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Paola Lupi (C.F. ), che li C.F._4 rappresenta e li difende come da procure in atti nei confronti del
, C.F. in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 02/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e 281 undecies c.p.c. depositato in data 23/10/2023, gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Controparte_1 Civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, allegando di essere tutti discendenti diretti del Sig. (nota anche come Persona_1 [...]
) nato a [...] il [...] e deceduto il 20/04/1881 in Colombia, Persona_2
era emigrato senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14/02/2025, si costituiva in giudizio il
[...]
, contestando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento CP_1 della domanda, evidenziando in particolare che l'avo fosse emigrato in Colombia prima della proclamazione del Regno di Italia e quindi della entrata in vigore del codice civile del 1865, motivo per cui non era mai divenuto cittadino italiano ai sensi della normativa ratione temporis applicabile (nel caso di specie l'art. 34 del codice Albertino del 1837 secondo cui
“il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”) e chiedendo, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210
(con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata.
La causa veniva trattata all'udienza del 02/12/2025, tenutasi mediante deposito di brevi note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in cui le parti insistevano nelle rispettive conclusioni, all'esito della quale veniva trattenuta a riserva per la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * * * * *
Ciò premesso, giova brevemente ricordare in termini generali che nel nostro ordinamento la disciplina sulla cittadinanza si è da sempre fondata sul concetto della trasmissione iure sanguinis (a partire dal Codice Albertino del 1837, passando poi per gli artt. 4 e 7 del Codice civile del 1865, ed infine con le leggi n. 555/1912 e n. 91/1992); conseguentemente, l'onere della prova è incentrato sulla dimostrazione della linea continua di trasmissione, fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia (Cass. Sezioni Unite n. 4466/2009).
Pertanto, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo dimostrare soltanto di essere tale, e quindi di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (così Sezioni Unite nelle sentenze gemelle del 24/08/2022 n. 25317 e 25318; v. pure, da ultimo, Cass. n. 14194/2024). Tale ripartizione dell'onere della prova non risulta modificata con riferimento ai giudizi già pendenti al momento dell'entrata in vigore del D.L. 36/2025 che ha introdotto il comma 2 ter dell'art. 19 bis del D.Lgs 150/2011 prevedendo che “Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge”; ciò in quanto la norma in questione, che incide direttamente sul diritto sostanziale fatto valere nel processo di riconoscimento della cittadinanza, non ha natura meramente processuale, con conseguente impossibilità di far valere il principio del tempus regit actum e necessità di applicare la previgente disciplina ai giudizi già in corso. Ne consegue che deve fin d'ora rigettarsi l'eccezione sollevata in tal senso dal resistente nelle proprie note scritte del 27/11/2025 dal momento che il CP_1 presente giudizio è stato instaurato anteriormente alla novella legislativa.
Venendo al merito, la linea di discendenza diretta degli odierni ricorrenti rispetto all'avo Sig.
ha trovato pieno riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente Persona_1 tradotta e apostillata, e non contestata dal convenuto, da cui si evince che: CP_1
- dal matrimonio contratto in Colombia in data 16/02/1843 fra e Persona_1 CP_2
è nato in [...] in data [...] deceduto in
[...] Persona_3
data 21/10/1938;
- dal matrimonio contratto in Colombia in data 01/01/1875 tra Persona_3
e è nato in [...] in data [...]
[...] Controparte_3 [...]
deceduto in data 21/02/1957; Persona_4
- dal matrimonio contratto in Colombia in data 02/03/1898 tra Persona_4
e è nata in [...] in data [...]
[...] Persona_5 Persona_6 deceduta in data 02/04/1992;
- dal matrimonio contratto in Colombia in data 01/06/1937 tra e Persona_6
è nato in [...] in data [...] , Persona_7 Persona_8
è deceduto in data 20/03/1981;
- dal matrimonio contratto in Colombia in data 04/01/1963 tra e Persona_8
è nato in [...] in data [...] Parte_4 [...]
(odierno ricorrente), il quale a sua volta ha generato i Parte_1 figli nata in [...] in data [...] e Parte_2 [...]
nato in [...] in data [...] (anch'essi odierni ricorrenti). Parte_3
Così ricostruita la linea di discendenza diretta, il ha eccepito tuttavia Controparte_1
che il capostipite Sig. non avrebbe mai acquisito la cittadinanza italiana Persona_1 essendo emigrato in Colombia prima della nascita del Regno d'Italia ed avendo pertanto perso la cittadinanza dello stato preunitario in forza della legge ivi vigente ratione temporis, con la conseguenza che non avrebbe mai potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Sul punto occorre svolgere le seguenti gradate considerazioni.
È pacifico che, in forza del codice civile del Regno d'Italia promulgato con Regio Decreto del 25/06/1865 che riconosceva ai regnicoli lo status civitatis ed in virtù delle successive
Leggi n. 23/1901 e n. 217/1906, di applicazione retroattiva, venivano considerati cittadini italiani tutti coloro che erano cittadini degli stati preunitari, anche se emigrati al momento in cui loro stato di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, e sempre che fossero ancora in vita e non avessero acquisito la cittadinanza straniera.
Nel caso in esame, è documentale che il Sig. sia emigrato in Colombia prima Persona_1 della nascita dello stato unitario e dell'entrata in vigore del Codice civile del 1865, avendo egli contratto matrimonio in Colombia in data 16/02/1843, da cui è nato sempre in Colombia il figlio Persona_3
Ciò posto, ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana occorre verificare se, dalla data di emigrazione alla data di entrata in vigore del suddetto codice, sia intervenuta la perdita della cittadinanza ai sensi della normativa ratione temporis applicabile.
Per quanto riguarda Genova, essendo la Liguria stata annessa al Regno di Sardegna con il
Congresso di Vienna nel 1814, prima del 1866 trovava applicazione il Codice civile albertino del 1837 e, dunque, l'art. 34, secondo cui “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
La norma richiamata prevedeva dunque due casi di perdita della cittadinanza: l'ipotesi di naturalizzazione in un paese straniero e l'ipotesi del suddito che si stabilisce in un paese straniero con l'animo di non più tornare. Quanto alla prima ipotesi, non sostenuta dal convenuto, risulta in ogni caso smentita CP_1
dalla documentazione in atti e in particolare dal certificato di mancata naturalizzazione del
Sig. quale cittadino colombiano. Persona_1
Quanto invece alla seconda ipotesi, la questione è stata recentemente affrontata dalla Corte di
Appello di Genova che, con la sentenza n. 940 del 28/06/2024 ha affermato che la mera circostanza che l'ascendente sia emigrato antecedentemente all'unità d'Italia, con passaporto di uno stato preunitario, non è automaticamente ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Infatti, come affermato anche dalla circolare ministeriale (cfr. “La cittadinanza italiana – normative, procedure e circolari” a cura del Prefetto D' , , p. Tes_1 CP_1 CP_1
15 - reperibile online sul sito dell'Asgi), “i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana.”.
Sulla base di quanto sopra, non solo si può affermare che il cittadino dello Stato preunitario emigrato ha acquistato la cittadinanza italiana a partire dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia (purché non naturalizzato nello
Stato estero e non deceduto alla data dell'unità di Italia), ma anche che l'emigrazione prima dell'unità d'Italia o prima dell'entrata in vigore del codice del 1865 non determina in automatico la perdita della cittadinanza.
D'altronde, è lo stesso art. 34 del Codice civile albertino che al terzo e quarto comma afferma che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”.
In tal senso, inoltre, si segnala una remota sentenza sempre della Corte d'Appello di Genova del 1857 (Giurisprudenza Degli Stati Sardi, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo
Bettini), secondo cui “dall'acquisto all'estero di stabili e dalla dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé stesse evidenti
e non equivoche”.
L'onere di provare l'intenzione di abbandonare la propria patria con l'animo di non più ritornarvi sulla base di circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche grava sul
come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (si veda sul punto Cass. Sezioni CP_1
Unite, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022 secondo cui: “la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”).
Orbene, nel caso in esame, il Ministero non ha fornito alcun elemento probatorio dell'animo di non più tornare dell'avo emigrato, non potendosi lo stesso desumersi dalla mera circostanza che il Sig. si sia trasferito stabilmente in Colombia, ove ha risieduto per il Persona_1
resto della vita insieme al marito e senza mai fare ritorno in Italia;
anzi, la mancata naturalizzazione quale cittadino della Colombia (paese dove la stessa ha radicato il suo centro d'interessi e formato la sua famiglia) potrebbe interpretarsi al contrario come espressione di una volontà di non recidere il collegamento con il proprio paese di origine.
In questo quadro, può affermarsi che il capostipite Sig. , non essendosi mai Persona_1 naturalizzato cittadino colombiano e non essendo stato provato l'animo non più tornare, ha acquisito la cittadinanza italiana, al momento dell'annessione del Regno di Sardegna al Regno
d'Italia e per effetto dell'entrata in vigore del Codice civile del 1865, anche se emigrato prima.
Ne consegue che anche i suoi discendenti sono a loro volta tutti cittadini italiani, non essendo state allegate cause estintive della cittadinanza.
È pacifico e consolidato, infatti, il principio di diritto secondo cui la cittadinanza italiana si perde solo per rinuncia espressa o integrazione di espressa previsione di legge (Cass. civ.,
Sez. Un., 25 febbraio 2009, n. 4466; Cass. civ., Sez. I, 11 febbraio 2020, n. 3175; Cass. civ.,
Sez. Un., 24 agosto 2022, n. 25317), per cui in difetto di qualsiasi elemento anche solo indiziario in tale senso nel caso in esame, conduce a ritenere provato in modo adeguato il possesso della cittadinanza italiana da parte di tutti i discendenti successivi, con ogni positiva conseguenza in punto trasmissione della cittadinanza e del diritto alla stessa.
A ciò si aggiunga che, sempre in sede giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza nei confronti dei figli e discendenti non incontra vincoli particolari, essendo sufficiente dimostrare di essere nati da cittadino italiano, sempreché non venga eccepita e documentata dall'Amministrazione l'esistenza di una rinuncia alla cittadinanza da parte degli aventi diritto.
Anche i figli e discendenti della donna possono ottenere dal giudice il riconoscimento della cittadinanza italiana, a prescindere dal fatto che la madre (o l'ascendente) abbia reso la dichiarazione prevista dall'art. 219 della L. n. 151 del 1975 e persino dalla sua stessa esistenza in vita.
Come noto, infatti, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della Legge 555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, e con sentenza n.
87 del 1975 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 co. III della legge 13 giugno 1912 n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con un cittadino straniero.
Invero, la Corte ha ritenuto che tale norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione in quanto combinava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità privandola automaticamente per il solo fatto del matrimonio dei diritti del cittadino italiano (si veda sul punto anche Cass.
Sezioni Unite sentenza n. 4466 del 2009 secondo cui “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948 anche il figlio di donna della situazione descritta nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della costituzione la trasmissione a lui dello Stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”).
Dunque lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche al figlio legittimo di madre cittadina nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, trattandosi di qualità della persona rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle situazioni esaurite, e come tale insensibile all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
In altre parole, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminanti nei rapporti di filiazione e coniuge sullo stato di cittadinanza che perdurino nel tempo, non possono che venir meno anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione dell'efficacia di tale legge che a decorrere dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per tutti coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Ne discende che, le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenza del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale, come nel caso degli odierni ricorrenti.
In attuazione dei premessi principi, pertanto, alle donne che, in vigenza dell'art. 10 della legge
555/1912, hanno perso la cittadinanza italiana per effetto del matrimonio con cittadini stranieri, contratto anche antecedentemente al 1° gennaio 1948, può essere ora riconosciuto dall'Autorità giudiziaria il possesso della cittadinanza italiana a decorrere dalla data di entrata in vigore della Costituzione.
Nel caso di specie, anche la Sig.ra figlia di cittadino italiano, può Persona_6 considerarsi cittadina italiana pur avendo sposato un cittadino colombiano trasmettendo quindi la cittadinanza al figlio nato dal matrimonio, padre e nonno degli odierni ricorrenti.
Per tutti questi motivi, deve essere riconosciuta la cittadinanza italiana a tutti gli odierni ricorrenti avendo provato senza soluzione di continuità la linea di trasmissione diretta e senza che emerga o sia stata sufficientemente provata alcuna causa estintiva della cittadinanza in alcuno degli ascendenti.
In conseguenza dell'accoglimento della domanda, deve ordinarsi al , e per esso CP_1
all'Ufficiale di Stato Civile competente, l'adozione di tutti provvedimenti conseguenti.
Stante la natura della causa e peculiarità delle questioni giuridiche affrontate, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
DICHIARA che i Sig.ri C.F. Parte_1
, nato in [...] il [...], C.F._1 Parte_2
, C.F. , nata in [...] il [...],
[...] C.F._2 [...]
C.F. , nato in [...] il Parte_3 C.F._3
23/03/2003sono cittadini italiani;
ORDINA per l'effetto al in persona del Ministro pro tempore e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone sopra indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri;
Spese di lite integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, 23/12/2025
Il Giudice
Dott, Danilo Corvacchiola