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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 26/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1866 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rieti in composizione monocratica, in persona del Giudice Barbara
Vicario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1866/2019 vertente tra
(CF ) elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
Ludovico di Monreale n. 16 presso lo studio dell'Avv. Giorgio Papetti che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
, in persona del , rappresentata e difesa dall'Avv. Spagnolo CP_1 CP_2
Santo ed elettivamente domiciliata in Rieti, via della Molina 20, presso lo studio dell'Avv. Luigi Colarieti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da fauna selvatica
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attore: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis, esperito il tentativo di conciliazione, in via principale accertare e dichiarare, per tutti i titoli, ragioni e causali di cui sopra, che il sinistro di cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi della , in persona del Presidente p.t., e, per l'effetto, per tutti i CP_1 titoli, ragioni e causali di cui sopra, condannare la stessa al pagamento della somma complessiva di Euro 520.000,00, somma comprensiva dei danni materiali subiti dal motociclo BMW F 700GS tg. EK07144, del danno non patrimoniale e biologico, fisico e
pagina 1 di 19 psichico, temporaneo e permanente, danno da perdita patrimoniale, per spese mediche sostenute e per l'attività stragiudiziale intercorsa.
E così per la complessiva somma contenuta in Euro 520.000,00 ovvero nella diversa somma maggiore e/o minore che verrà ritenuta di giustizia, anche a mezzo di eventuale CTU medico-legale, giusta e congrua, con il calcolo degli interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dal giorno dell'evento fino a quello dell'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patiti e patendi, diretti e/o indiretti, nessuno escluso o rinunciato (biologico c.d. statico e dinamico, morale, soggettivo, esistenziale, patrimoniale e non) dall'attore subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa e per tutte le causali e ragioni indicate in premessa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della fase stragiudiziale e del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, da liquidarsi in conformità al D.M. n.
55/2014, in favore del procuratore antistatario”
Per la convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare: ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e/o CP_1 comunque la concorrente responsabilità della società ed adottare le CP_3 opportune statuizioni
- nel merito: ritenere e dichiarare infondata la domanda attorea, indi rigettarla;
- in subordine, ridurre la domanda nei limiti del danno rigorosamente allegato e provato, tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., del concorso di colpa di nella verificazione Parte_1
e/o nell'aggravamento del danno per i motivi sopra esposti;
- comunque dichiarare la nullità della domanda di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria
- in via istruttoria: ove ammessa la CTU-ML, si chiede l'estensione del mandato del nominando Consulente per come sopra indicato”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio dinanzi l'intestato Parte_1
Tribunale la per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_1 patrimoniali subiti in occasione del sinistro avvenuto, in data 08/10/2017 alle ore
10.10 circa, quando lo stesso, mentre era alla guida del suo motoveicolo BMW F
700GS targato EK07144, lungo la S.R. 314 LICINESE km 18 + 300 in località
pagina 2 di 19 Orvinio (RI) in direzione di marcia verso Orvinio, impattava con un cinghiale uscito improvvisamente dalla vegetazione laterale a sinistra rispetto al senso di marcia della moto e repentinamente attraversava la strada.
L'attore ha dedotto, inoltre, che la repentinità della manovra dell'animale selvatico e la relativa rapidità, impedivano il compimento di qualsiasi manovra di emergenza finalizzata ad evitare l'impatto con l'animale che, dopo l'urto, decedeva restando sulla strada e che lungo la strada percorsa dall'attore non vi erano né recinzioni né mezzi di protezione per la fauna selvatica.
Si è costituita in giudizio la , eccependo preliminarmente il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva, contestando, nel merito, la ricostruzione avversaria e deducendo l'assenza di prova in ordine all'effettiva dinamica del sinistro, in subordine il concorso della vittima nell'eziologia dell'evento e l'esorbitanza delle richieste risarcitorie presenti in citazione.
La causa è stata istruita con la prova testimoniale richiesta dalle parti e con la CTU medico-legale.
Con ordinanza del 6 dicembre 2023 il giudice ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. accettata dalla Regione e rifiutata dalla parte attrice.
All'udienza dell'11.07.2024 le parti hanno precisato le conclusioni previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
1. Profili di responsabilità
In diritto va premesso che, relativamente ai danni causati da fauna selvatica, sebbene la giurisprudenza, anche di legittimità, abbia ritenuto a lungo che la responsabilità per danni causati dagli animali selvatici dovesse ricondursi alla clausola generale di responsabilità civile di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. Civ. n.
9276/2014, n. 27543/2017, n. 5722/2019) – e ciò in quanto si riteneva che la disposizione di cui all'art. 2052 c.c. riguardasse esclusivamente gli animali domestici e non anche quelli selvatici – il più recente approdo della Suprema Corte di
Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 13848/2020, n. 12113/2020, n. 7969/2020), condiviso anche da questo Giudice, individua nell'art. 2052 del c.c. il paradigma normativo cui ricondurre anche la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica.
pagina 3 di 19 La detta norma, infatti, non distingue tra animali domestici e selvatici in quanto la disposizione in parola prescinde dalla sussistenza di un'effettiva custodia dell'animale da parte dell'uomo, prevedendo invece la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sia che l'animale “fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito
o fuggito”.
Si tratta dunque di un criterio di imputazione della responsabilità fondato non sulla custodia ma sulla proprietà dell'animale o comunque sulla sua utilizzazione, per cui dei danni causati dall'animale risponde il soggetto che ne trae beneficio, con l'unica salvezza del caso fortuito: “I danni causati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla
P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacchè, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema” (Cfr. Cass.
7969/2020).
Con riguardo alla è noto che in base all'art. 2052 c.c. spetta al danneggiato, CP_1 che alleghi, appunto, di aver subito un danno, provare anche la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito e l'appartenenza dell'animale ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. 157 del 1992 o che rientri nel patrimonio o che rientri nel patrimonio indisponibile dello
Stato: “ In materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c. grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale
e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso CP_1 fortuito, dimostrando che la colpa dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile, o, comunque non evitabile, neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi. (cfr. Cass. 7969/2020).
Peraltro, la stessa S.C. ha espressamente precisato che il criterio di imputazione del danno previsto dall'art. 2052 c.c.. "prescinde dalla sussistenza di una situazione di
pagina 4 di 19 effettiva custodia dell'animale da parte dell'uomo", essendo invece "fondato (non sulla
"custodia", ma) sulla stessa proprietà dell'animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilità, anche non patrimoniali", che, nel caso degli animali selvatici, sono quelle "della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema" (Cass. 7969/20 cit.).
La Cassazione è, da ultimo, tornata sul tema con quattro pronunce (Cass. civ. sez.
III n. 31350/2023; Cass. civ. sez. III n. 31343/2023; Cass. civ. sez. III n.
31335/2023; Cass. civ. sez. III n. 31330/2023), consolidando detto orientamento sulla base di un duplice argomento: 1) in primo luogo, la responsabilità ex art. 2052
c.c. si fonda esclusivamente sulla proprietà o sull'utilizzo dell'animale; 2) in secondo luogo, gli animali selvatici, protetti dalla Legge 157/1992, fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidati alla cura delle Regioni, a cui sono attribuite dall'ordinamento le competenze per la tutela, la gestione e il controllo del patrimonio faunistico, al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Per cui, chi intenda chiedere il ristoro di danni subiti da animali selvatici, dovrà tenere in considerazione: a) la piena applicabilità della disciplina dettata dall'art. 2052 c.c. - disposizione ai sensi della quale il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito – integrante una tipica ipotesi di responsabilità oggettiva sussistente, come tale, a prescindere dall'accertamento del dolo o della colpa;
b) dal punto di vista processuale, che la legittimazione passiva spetta alla nel cui territorio è accaduto il fatto, alla quale va rivolta la domanda CP_1 risarcitoria;
c) che la al fine di escludere la propria responsabilità per i CP_1 danni patiti dal terzo, dovrà fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.
pagina 5 di 19 Si giunge, quindi, ad ammettere l'azione ex art. 2052 c.c. e ad affermare una
“legittimazione passiva esclusiva” della in tal senso. CP_1
Applicando le sopra richiamate coordinate interpretative al caso che qui ci occupa, risulta, nella specie, senz'altro applicabile il sopra citato art. 2052 c.c., venendo in considerazione un sinistro provocato da animale selvatico (cinghiale), come tale appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato e pacificamente affidato in cura e custodia alla e correttamente dunque l'attore ha citato in giudizio la CP_1 nel cui territorio è avvenuto il fatto. CP_1
In ordine alla prova del fatto storico, dalla istruttoria espletata è emerso quanto segue.
Il teste , teste di parte attrice escusso all'udienza del 10/11/ 2022 sui Tes_1 capitoli di prova ammessi ha dichiarato: 1) “Vero che in data 08.10.2017, l'attore, alla guida del proprio motociclo BMW F700 GS tg. EK07144, percorreva regolarmente la S.R. 314 Licinese km 18+300 in località Orvinio (RI) con direzione di marcia verso
Orvinio, ultimo del gruppo di quattro amici motociclisti ciascuno alla guida del proprio motociclo?”; Vero quanto mi si legge, alle ore 10,15 la centrale operativa di Rieti ha richiesto il nostro intervento perché comunicando che proprio in quel momento era avvenuto un incidente. Quando sono arrivato ho visto la moto a terra e il cinghiale qualche metro dopo morto che aveva uno squarcio sul fianco;
2) “Vero che il motociclo BMW F 700GS tg. targato EK07144 di proprietà e condotto dal sig. Pt_1 veniva violentemente urtato da un grosso cinghiale uscito dalla vegetazione dal
[...] lato sinistro rispetto alla corsia di marcia percorso dal motociclo?” Confermo quanto ho relazionato già nella relazione;
3) “Vero che il motociclo BMW F 700GS tg. targato
EK07144 di proprietà e condotto dal sig. veniva colpito dal cinghiale Parte_1 nella parte centrale, all'altezza del motore, sul lato sinistro del motociclo, restando ucciso dall'impatto?” Confermo quanto ho relazionato in quel momento;
5) “Vero che il motociclo BMW F 700GS tg. targato EK07144l di proprietà e condotto dal sig. Pt_1
a causa dell'urto ricevuto dal cinghiale cadeva rovinosamente a terra sul
[...] proprio lato sinistro, restando in posizione di quiete e nella propria corsia di marcia a destra della carreggiata?”; Confermo quanto scritto nella relazione.
Il teste di parte attrice escusso ha dichiarato: 1) “Vero che in data Testimone_2
08.10.2017, l'attore, alla guida del proprio motociclo BMW F700 GS tg. EK07144,
pagina 6 di 19 percorreva regolarmente la S.R. 314 Licinese km 18+300 in località Orvinio (RI) con direzione di marcia verso Orvinio, ultimo del gruppo di quattro amici motociclisti ciascuno alla guida del proprio motociclo?”; vero quanto mi si legge, io ero uno dei quattro amici, io insieme all'altro amico siamo passati qualche centinaio di metri davanti, tempo di arrivare al paese successivo ci siamo resi conto che mancavano due amici tra cui , siamo tornati immediatamente indietro, e qualche curva Pt_1 più indietro ho visto la moto di a terra e lui sdraiato all'incirca vicino la moto Pt_1 considerando direzione verso Salaria, il cinghiale era dietro morto, diciamo che la sequenza era , la moto e il cinghiale;
2) “Vero che il motociclo BMW F 700GS tg. Pt_1 targato EK07144l di proprietà e condotto dal sig. veniva colpito dal Parte_1 cinghiale nella parte centrale, all'altezza del motore, sul lato sinistro del motociclo, restando ucciso dall'impatto?” Vero per quanto detto sopra;
5) “Vero che il motociclo
BMW F 700GS tg. targato EK07144l di proprietà e condotto dal sig. a Parte_1 causa dell'urto ricevuto dal cinghiale cadeva rovinosamente a terra sul proprio lato sinistro, restando in posizione di quiete e nella propria corsia di marcia a destra della carreggiata?”; confermo quanto mi si legge.
Il teste di parte attrice ha dichiarato: 1) “Vero che in data 08.10.2017, Testimone_3
l'attore, alla guida del proprio motociclo BMW F700 GS tg. EK07144, percorreva regolarmente la S.R. 314 Licinese km 18+300 in località Orvinio (RI) con direzione di marcia verso Orvinio, ultimo del gruppo di quattro amici motociclisti ciascuno alla guida del proprio motociclo?”; Vero quanto mi si legge, ero uno dei primi due, dalla
Salaria abbiamo imboccato la strada, io e siamo arrivati al paese e non Tes_2 vedevamo gli altri due e non vedendo gli altri due, abbiamo deciso di tornare indietro siamo arrivati sul punto abbiamo visto a terra dolorantissimo si voleva levare Pt_1 il casco ma non glielo abbiamo levato, tendeva un po' a svenire, dopo è arrivata l'ambulanza non mi ricordo preciso chi l'ha chiamato, ho visto prima la moto e poi lui con che lo assisteva il terzo amico. A circa una trentina di metri ci stava CP_4 la cinghialessa era ferita sulla parta della coscia destra morta aveva un taglio profondo;
2) “Vero che il sig. al momento del sinistro, procedeva ad una Parte_1 andatura moderata ed indossava regolarmente il casco protettivo?”; posso dire di si tanto che lo chiamano “il fermone” che nel gergo dei motociclisti è uno che va piano;
3) “Vero che il motociclo BMW F 700GS tg. targato EK07144l di proprietà e condotto
pagina 7 di 19 dal sig. a causa dell'urto ricevuto dal cinghiale cadeva rovinosamente a Parte_1 terra sul proprio lato sinistro, restando in posizione di quiete e nella propria corsia di marcia a destra della carreggiata?”; vero quanto mi si legge, mi ricordo che la moto era vicino al Guard raill.
Il teste di parte attrice ha dichiarato: 1) “Vero che in data Testimone_4
08.10.2017, l'attore, alla guida del proprio motociclo BMW F700 GS tg. EK07144, percorreva regolarmente la S.R. 314 Licinese km 18+300 in località Orvinio (RI) con direzione di marcia verso Orvinio, ultimo del gruppo di quattro amici motociclisti ciascuno alla guida del proprio motociclo?”; Vero quanto mi si legge, ero uno dei 4 amici, mentre facevamo il nostro giro, ad una sosta, ci siamo fermati e poi siamo ripartiti, i due amici e sono partiti, noi siamo partiti un po' più Tes_3 Tes_2 lentamente e loro erano rimasti indietro, ad un certo punto io vedevo allo specchietto che mi seguiva, ad un certo punto prima di arrivare ad Orvinio ho Parte_1 guardato allo specchietto e non l'ho più visto, ho percorso un po' di metri, sono tornato indietro e ho trovato per terra più o meno vicino alla sua moto, e un Pt_1 cinghiale a circa 20 metri per terra che non si muoveva e sono andata a prestare soccorso a , che stava a terra e si lamentava si voleva tirare su, il casco la Pt_1 aveva. Il cinghiale era morto;
2) “Vero che il sig. al momento del Parte_1 sinistro, procedeva ad una andatura moderata ed indossava regolarmente il casco protettivo?”; si vero;
4) “Vero che il motociclo BMW F 700GS tg. targato EK07144l di proprietà e condotto dal sig. veniva violentemente urtato da un grosso Parte_1 cinghiale uscito dalla vegetazione dal lato sinistro rispetto alla corsia di marcia percorso dal motociclo?” Non ho visto l'impatto mi sono accorto tornando indietro quanto era accaduto;
5) “Vero che il motociclo BMW F 700GS tg. targato EK07144l di proprietà e condotto dal sig. veniva colpito dal cinghiale nella parte Parte_1 centrale, all'altezza del motore, sul lato sinistro del motociclo, restando ucciso dall'impatto?” Io mi ricordo il fatto quando sono arrivati i carabinieri che hanno fatto i rilievi quando l'abbiamo spostato l'avantreno della moto non mi è sembrato che fosse danneggiata. La forcella e la ruota anteriore non erano danneggiate;
5) “Vero che il motociclo BMW F 700GS tg. targato EK07144l di proprietà e condotto dal sig.
a causa dell'urto ricevuto dal cinghiale cadeva rovinosamente a terra sul Parte_1 proprio lato sinistro, restando in posizione di quiete e nella propria corsia di marcia a
pagina 8 di 19 destra della carreggiata?”; vero quanto mi si legge;
11) “Vero che lungo la strada S.R.
314 Licinese in località Orvinio (RI) esiste segnaletica stradale Ci sta segnaletica stradale;
sui capitoli di prova di parte convenuta il teste ha risposto: 6) Vero che nel tratto di strada, a circa Km 2,5 prima del luogo ove si è verificato il sinistro per cui e' causa, è presente segnale di pericolo indicante attraversamento di animali selvatici vaganti? Non me lo ricordo.
Il teste di parte convenuta , escusso sui capitoli di prova di parte Testimone_5 convenuta ha risposto: 7) Vero che nel tratto di strada, a circa Km 2,5 prima del luogo ove si è verificato il sinistro per cui e' causa, è presente segnale di pericolo indicante attraversamento di animali selvatici vaganti”? Posso dire che ad oggi al km 17+100 ci sta questa segnaletica, non so dire la data di installazione della detta segnaletica.
Non so dire nel 2017.
Il teste di parte convenuta ha dichiarato: 8) Vero che nel tratto di Testimone_6 strada, a circa Km 2,5 prima del luogo ove si è verificato il sinistro per cui e' causa, è presente segnale di pericolo indicante attraversamento di animali selvatici vaganti?
Non me lo posso ricordare oggi ma se l'ho scritto a verbale è cosi, noi il verbale lo abbiamo fatto qualche mese dopo che è stato aperto un sinistro.
Orbene, è vero che i teste escussi sono tutti intervenuti dopo il verificarsi del sinistro;
tuttavia, dalla documentazione in atti, da quello che emerge nel verbale redatto dai carabinieri intervenuti da dove si evince anche il punto di impatto tra la moto e l'animale, dal tipo di danni riportati dalla moto e dal punto in cui è stata trovata (ossia sulla gareggiata e non troppo distante dal cinghiale), si può ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'attore, per presunzioni, in ordine alla presenza dell'animale sulla carreggiata, all'impatto tra lo stesso animale (rinvenuto morto sul posto a pochi metri dalla moto) ed il veicolo dell'attore, al nesso eziologico tra danno e impatto;
né vi è alcuna evidenza processuale che il procedesse a Pt_1 velocità inadeguata (anzi lo stesso era rimasto indietro rispetto agli altri) o avesse tenuto un qualche altro comportamento negligente o incauto, tale da giustificare un qualche rimprovero a suo carico.
Dal canto suo, la non ha raggiunto la prova liberatoria del fortuito, su di CP_1 essa gravante, e che consiste nella dimostrazione che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa pagina 9 di 19 autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, vale a dire che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto (cfr. Cass. n.
7969/2020; Cass. n. Cass., Sez. III, n. 16295/2019).
La regione infatti si è limitata a dedurre la responsabilità in capo all' CP_3 senza allegare di avere adottato misure adottate per evitare l'attraversamento degli animali selvatici sulla strada.
In tale contesto, anche dalla documentazione prodotta dalla stessa è CP_1 evidente che la stessa conosceva e comunque era in grado di apprezzare il rischio di danni a terzi - specie agli utenti della strada - connesso all'evenienza dell'attraversamento di animali selvatici nella zona;
il che già di per sé esclude che possa parlarsi di imprevedibilità od eccezionalità dell'evento.
Tuttavia, l'Ente non ha dimostrato in concreto di aver adottato tutte le misure necessarie o di aver fatto tutto il possibile (e l'esigibile) per la prevenzione di eventuali danni provocati dalla fauna selvatica, a terzi o alla stessa fauna, specie considerando le caratteristiche dei luoghi.
La ha prodotto documentazione per dimostrare di avere adottato una CP_1 strategia gestionale o di avere effettuato una programmazione delle gestione faunistico venatoria del territorio ma si tratta di interventi che non sono sufficienti a garantire la sicurezza della circolazione;
ciò, ove si consideri che al dovere primario di gestione e protezione della fauna è altresì collegato quello di tutela dei terzi, valore che va pur sempre contemperato con quello della libertà degli animali;
ciò viene bene evidenziato da Cass. civ. sez. III 10/11/15 n. 22886: "la titolarità di poteri di gestione e protezione della fauna selvatica si deve svolgere in una direzione, per così dire biunivoca...se è indubbio che la fauna deve essere protetta e tutelata in vista del complessivo equilibrio dell'ambiente ... è altrettanto vero che la protezione va rivolta anche nei confronti dei soggetti, come gli utenti della strada, che sono in condizione di subire potenzialmente dei danni a causa degli imprevedibili comportamenti degli animali selvatici, siano essi cacciabili o meno, commestibili o meno. Protezione degli animali, dunque, ma anche protezione degli utenti della strada dagli animali"; idem,
pagina 10 di 19 secondo Cass. 13488/18, esiste un vero e proprio dovere giuridico degli enti preposti di proteggere "gli utenti della strada dagli animali".
Dunque, ben avrebbe dovuto la approntare o comunque adoperarsi perché CP_1 la strada in questione fosse provvista di concrete ed efficaci misure di sicurezza e prevenzione - quali, repellenti sonori, barriere olfattive, recinzioni, dissuasori ottici -, ovvero venisse adottata una qualche tecnica di captazione degli animali selvatici verso le aree boschive, tali da dissuaderli dall'avvicinarsi alla strada e dall'attraversarla.
Nulla di tutto questo però è stato fatto, ad anzi nemmeno è emerso in maniera univoca, dalla escussione dei testi della stessa parte convenuta, che ci fossero segnali stradali di pericolo per "attraversamento di animali" nel luogo dell'evento.
Tutto quanto sopra evidenziato, appare innegabile la responsabilità dell'ente, per non aver fornito idonea prova liberatoria ex art. 2052 c.c. se non anche facendo riferimento all'art. 2043 c.c. e connessi onere probatori, venendo invero in rilievo una violazione di precisi doveri di legge, ivi incluso quello ex art. 84 del regolamento esecutivo del C.d.S. (norma cui rinvia anche Cass. 4004/20, pur orientata nel senso di escludere l'applicabilità dell'art. 2052 c.c., quando afferma che "In particolare, il dovere della P.A. di predisporre dispositivi specifici per avvisare dei rischi o scoraggiare l'attraversamento degli animali può trovare fondamento solo in norme particolari poste a tutela di chi si trovi ad attraversare un certo territorio in una situazione di concreto pericolo, da valutare "ex ante", quale è, con riguardo all'utilizzo della rete viaria, l'art. 84, comma 2, reg. es. c.d.s., che impone, a fini general- preventivi e sulla base di un principio di precauzione, l'installazione di segnali
"quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza").
Quanto precede, dunque, consente di ritenere che l'evento lamentato da Pt_1
non assume carattere del fortuito, come ipotesi di situazione isolata che
[...] sfugge al controllo di chi è posto a tutela del territorio: al contrario, rappresenta un'evidente negligenza da parte dell'ente incaricato ad evitare che incidenti simili coinvolgano gli utilizzatori della strada.
Né, sul punto, sono emerse circostanze idonee per ritenere che il conducente del veicolo non abbia rispettato le regole del codice della strada e comunque di pagina 11 di 19 prudenza, come genericamente dedotto dalla parte convenuta, in quanto, non soltanto non risulta mossa allo stesso alcuna contestazione, ma nella descrizione della dinamica del sinistro non si rinviene alcun elemento o circostanza che possa far pensare ad una guida non rispettosa delle predette regole e nè sono emersi elementi tali da far ritenere che l'attore abbia potuto concorrere, ponendo in essere una condotta colposa ex art. 1227, I co., c.c., al verificarsi dell'incidente non potendo essere sufficiente il fatto che l'incidente era avvenuto di giorno e su una strada in cui vi era una buona visibilità.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni tutte di cui sopra e non essendo emersi, all'esito dell'istruttoria, elementi tali da far seriamente dubitare dell'attendibilità dei testimoni, va senz'altro affermata la responsabilità della CP_1
ex art. 2052 c.c., in ordine ai fatti di causa, con conseguente obbligo, a carico
[...] della stessa, di risarcire i danni sofferti dall'attore.
Pertanto la domanda nei confronti della deve essere accolta. CP_1
2. I danni risarcibili.
Accertato il profilo strutturale della responsabilità, occorre vagliare l'entità dei danni conseguenza patiti dall'attore.
L'attore lamenta plurime voci di danno, sia di natura patrimoniale sia di natura non patrimoniale.
La c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa la quale ha accertato che l'attore, in conseguenza dell'evento lesivo per cui è causa, ha riportato: un politrauma della strada con contusione parete toracica sn con PNX, fratture costali multiple a sn (dalla
III^ alla XI^) di cui alcune bifocali (dalla III^ alla VII^), contusione polmonare, frattura scapolare sn frattura del 5° MTC mano sn, contusione della milza con ematoma intracapsulare.
Tali lesioni hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal consulente, un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 36; di inabilità temporanea al 75% di giorni 30; di inabilità temporanea al 50% di giorni 60, che sono conseguiti postumi di natura permanente da correlare causalmente all'incidente per cui è causa tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 28%.
(senza ripercussioni sull'attività lavorativa); si legge nella consulenza: “Tali postumi possono essere descritti come: - Esiti dolorosi di fratture costali multiple a sn con
pagina 12 di 19 dimorfismo dell'emitorace sn;
- Esiti di splenectomia laparotomia senza alterazioni ematiche;
- Esiti di frattura non articolare della scapola sn con limitazione funzionale ai gradi estremi dei movimenti della spalla in soggetto mancino;
- Esiti dolorosi di frattura del V° MTC mano sn. Per quanto attiene il disturbo post-traumatico da stress si rileva: Il disturbo da stress post traumatico è un disturbo cronico e debilitante che insorge entro 3 mesi dall'esposizione, diretta o indiretta, a uno o più eventi traumatici.
Gli eventi traumatici responsabili del disturbo sono delle situazioni non comuni che rappresentano una minaccia per la sopravvivenza, ad esempio: guerra, gravi lesioni fisiche, gravi incidenti automobilistici con lesioni gravi di familiari e/o conoscenti
(ovvero decesso di uno di essi), catastrofi naturali ecc.”.
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e non inficiate dalle critiche di parte, e pertanto, devono essere senz'altro condivise da questo giudice e poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo all'attore.
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione sia alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass.
31/5/2003 n. 8827 e 8828) sia alla sofferenza soggettiva cagionata.
Ora, nella liquidazione del danno biologico, quando, come nel caso in esame, manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all' art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari.
Ai fini della liquidazione del ristoro di tali danni, si ritiene necessario, alla luce delle indicazioni offerte dalla recente giurisprudenza di legittimità, far riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano aggiornate al momento della liquidazione (Cass. civ. ordinanza n. 33770/2019).
pagina 13 di 19 Esse, fanno applicazione dei principi enunciati dalle sezioni Unite della Suprema
Corte sin dalla pronuncia n. 26792 del giorno 11.11.2008, propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali sia relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore o sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
La giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite, ha chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass SS.UU. n. 26972/2008 e, successivamente, Cass.,
15 gennaio 2014 n. 687); conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad un'integrale riparazione, valutando congiuntamente tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali 'pregiudizi esistenziali' concernenti aspetti relazionali della vita.
In questa prospettiva è stato affermato che 'Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale , inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica ), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione
e da quello cosiddetto esistenziale'. Sez. U, citata n. 26972 del 11/11/2008; analogamente;
Cass., 16 maggio 2013 n. n. 11950).
pagina 14 di 19 Tanto premesso, occorre tener presente che la liquidazione del danno nei termini sopra descritti può essere oggetto di una personalizzazione tutte le volte in cui ricorrano fattori che in concreto siano in grado di giustificare un discostamento dal parametro standard. La c.d. personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale si giustifica solo in presenza di una sofferenza morale (dolore fisico, terrore, patema d'animo) che fuoriesca, per la sua eccezionalità, dallo stato di afflizione che, secondo l'id quod plerumque accidit, un determinato trauma genera nella vittima. Nel caso di specie detto adeguamento non può essere praticato, tenuto conto che non vi è stata specifica allegazione e prova di fatti secondari che consentano, attraverso un ragionamento di tipo presuntivo, di apprezzare un particolare stato di afflizione soggettiva che giustifichi una maggiorazione del quantum.
Per il resto, deve altresì rilevarsi che ogni ulteriore profilo evidenziato ai fini della liquidazione di una personalizzazione del danno deve ritenersi già congruamente ristorato con i valori tabellari, aumentati già della percentuale per la sofferenza morale soggettiva e non può trovare riconoscimento alcuna ulteriore maggiorazione in base ai principi sopra illustrati.
Conseguentemente, considerata l'età del danneggiato all'epoca del sinistro (56 anni)
e dei danni riportato, appare equo liquidare allo stesso l'importo di Euro 139.367,00
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale nella duplice componente di danno da lesione biologica e da sofferenza morale secondo i valori delle dette Tabelle
2024 aggiornale al momento della liquidazione (Cass. ord. n. 33770/19).
A titolo di risarcimento del danno derivante dall'inabilità temporanea, si ritiene di liquidare le somme di: Euro 4.140 per l'inabilità temporanea assoluta;
Euro 2587,50 per l'inabilità temporanea al 75%; Euro 3450,00 per l'inabilità temporanea al 50%.
L'importo complessivo del danno non patrimoniale è pertanto pari ad euro
149.544,50.
Sulla predetta somma, andrà calcolato anche il danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidala a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavare un lucro finanziario.
pagina 15 di 19 Tale importo andrà determinato equitativamente secondo il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 1712/95) con il metodo seguente: a base di calcolo vanno poste le sopra indicate somme devalutate al 2017 (data del sinistro) e rivalutate anno per anno;
su tale importo va applicato il saggio di rendimento prescelto o in mancanza quello legale. Tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento ad oggi.
Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono, infine, gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282
c.c..
L'attore allega di aver subito, inoltre, molteplici e significati vulnera alla propria sfera patrimoniale, tanto sul versante del lucro cessante (perdita di capacità lavorativa specifica) quanto su quello del danno emergente (es. spese mediche sostenute ecc.).
In relazione ai danni patrimoniale richiesti dall'attore, giova preliminarmente osservare che, in caso di illecito lesivo dell'integrità psicofisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto è legittimamente risarcibile come danno biologico
- nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene salute in sé considerato - con la conseguenza che la predetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 1879 del 2011 e Cass. Civ. n.
25289 del 2009).
La capacità lavorativa specifica consiste, dunque, nella contrazione dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, sussistendo quest'ultimo tipo di pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro (cfr. Cass.
Civ. n. 13409 del 2001). La riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno di per sé, ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito, sicché la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta pagina 16 di 19 automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno.
Premesso che il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica, per maturare tale diritto è onere del danneggiato dare prova che stava svolgendo una attività lavorativa al momento del sinistro e di come l'invalidità derivata abbia inciso sulla sua capacità lavorativa (attuale e futura)
e sulla capacità di guadagno;
inoltre il danneggiato deve dare prova che, all'esito del sinistro, non gli è residuata alcuna capacità di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (v. sul punto Cass. 14517/2015; 2758/2015).
Nell'ipotesi in cui il danneggiato non svolga alcuna attività lavorativa al momento del sinistro, ove venga dimostrata la perdita o la riduzione della capacità specifica di guadagno, la liquidazione del danno può essere compiuta per mezzo di presunzioni, considerando il tipo di attività che il soggetto potrebbe svolgere in futuro secondo un criterio probabilistico, tenuto conto delle possibili scelte ed occasioni che, secondo l'id quod plerumque accidit, si offrono in relazione al livello di studi conseguito e all'ambiente familiare e sociale di riferimento (v. Cass. 564/2005; 18945/2003).
Nella specie, l'attore ha dedotto che era Ispettore Capo presso la Polizia di Stato e che a seguito del sinistro de quo in data 22.10.2018 è stato giudicato dal
Dipartimento Militare d1 Medicina Legale di Roma - PS Commissione Medica
Ospedaliera- “Permanentemente non idoneo nella forma assoluta al servizio d'istituto nel ruolo della Polizia di Stato”con conseguente congedo anticipato di circa tre anni che ha così determinato una perdita patrimoniale di cui ha chiesto ristoro.
Al riguardo si ritiene, come condivisibilmente ha rilevato la CTU e anche sulla base della documentazione in atti, che “ i postumi sopra indicati non incidano in concreto sullo svolgimento dell'attività lavorativa di impiegato in attività di ufficio. Infatti, alla formulazione del giudizio di inidoneità in attività al servizio d'istituto nei ruoli della P.
S., conseguiva il giudizio di idoneità nei ruoli civili dello Stato che non comportassero
l'uso delle armi. E‟ stato il sig. che non ha voluto presentare la domanda per il Pt_1 passaggio al ruolo civile. In particolare si ribadisce che il giudizio della CMO è stato
pagina 17 di 19 negativamente espresso esclusivamente riguardo all'uso delle armi ma non nei ruoli civili dello Stato, cioè in un'attività diversa ma comunque coerente con le sue attitudini”
Orbene, in virtù delle sopra citate considerazioni e della mancanza di una correlazione causale tra l'evento e gli ulteriori danni richiesti a tale titolo, la domanda sulla liquidazione del predetto danno patrimoniale non può essere accolta.
Quanto alle spese per assistenza stragiudiziale si osserva che le stesse possono essere rimborsate ove l'esborso appaia effettivamente utile in relazione a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio e sia adeguatamente allegato e provato (avendo natura di danno emergente emergente, cfr. Cass. 24481/2020; Cass. 9548/2017). Come chiarito dalle Sezioni Unite (Cass.
16990/2017), le spese per assistenza stragiudiziale non rientrano nelle spese di lite ma costituiscono voce di danno emergente, sicché devono formare specifico oggetto della domanda di risarcimento del danno, oltre ad essere naturalmente provate. Nel caso di specie, non è stata effettivamente documentata un'attività di assistenza stragiudiziale, che si è protratta per diversi mesi e che ha avuto un'autonoma rilevanza rispetto alla causa e che debba ritenersi utile in relazione agli esiti delle trattative stragiudiziali.
Al contrario merita di essere riconosciuta la somma di Euro 3.061,15 sub specie di spese mediche, ritenute congrue dal CTU.
Potrà bensì essere riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale relativo ai danni subiti dal motociclo a seguito del sinistro de quo, quantificabile nella somma richiesta di euro 4.914,72 giusta documentazione allegata dalla parte attrice nell'atto di citazione, quale differenza tra il valore alla data di acquisto di €.9.764,72
(28.07.2017) ed il valore di €.4.850,00 quale valutazione del motociclo acquistato Contro dalla concessionaria di Roma nello stato in cui si trovava.
Ne deriva che il danno patrimoniale complessivamente patito è pari ad Euro
7.975,87, somma da maggiorarsi degli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di
Cassazione) dalla data delle singole fatture - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di pagina 18 di 19 emissione del documento - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
In conclusione, la dovrà essere condannata al versamento della CP_1 somma da ultimo indicata in favore del suddetto attore ossia al pagamento della somma di Euro 149.544,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di
Euro 7.975,87 a titolo di risarcimento patrimoniale scaturente dal sinistro per cui è causa, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, così come sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 sulla base del decisum, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Le spese di ctu si pongono in via definitiva a carico della convenuta. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accerta e dichiara la responsabilità extracontrattuale della , in ordine CP_1 ai fatti di causa;
- in accoglimento della relativa domanda proposta da condanna la Parte_1
convenuta a corrispondere al suddetto attore, a titolo di risarcimento CP_1 del danno non patrimoniale e patrimoniale scaturente dal sinistro per cui è causa, la somma di Euro 157.520,37, oltre gli importi dovuti a titoli di interessi e rivalutazione secondo i criteri indicati in parte motiva;
- condanna la a rimborsare a le spese di lite, che liquida CP_1 Parte_1 in complessivi € 14.103, di cui € 2.552 (fase studio), euro 1.628 (fase introduttiva), euro 5.670 (fase trattazione) ed euro 4.253 (fase decisionale), oltre alle spese forfettarie ex 2 D.M. citato ed oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge, somme da distrarsi a favore dell'Avv. Giorgio Papetti dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico della parte convenuta . CP_1
Rieti, 26 febbraio 2025
Il Giudice
Barbara Vicario
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rieti in composizione monocratica, in persona del Giudice Barbara
Vicario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1866/2019 vertente tra
(CF ) elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
Ludovico di Monreale n. 16 presso lo studio dell'Avv. Giorgio Papetti che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
, in persona del , rappresentata e difesa dall'Avv. Spagnolo CP_1 CP_2
Santo ed elettivamente domiciliata in Rieti, via della Molina 20, presso lo studio dell'Avv. Luigi Colarieti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da fauna selvatica
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attore: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis, esperito il tentativo di conciliazione, in via principale accertare e dichiarare, per tutti i titoli, ragioni e causali di cui sopra, che il sinistro di cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi della , in persona del Presidente p.t., e, per l'effetto, per tutti i CP_1 titoli, ragioni e causali di cui sopra, condannare la stessa al pagamento della somma complessiva di Euro 520.000,00, somma comprensiva dei danni materiali subiti dal motociclo BMW F 700GS tg. EK07144, del danno non patrimoniale e biologico, fisico e
pagina 1 di 19 psichico, temporaneo e permanente, danno da perdita patrimoniale, per spese mediche sostenute e per l'attività stragiudiziale intercorsa.
E così per la complessiva somma contenuta in Euro 520.000,00 ovvero nella diversa somma maggiore e/o minore che verrà ritenuta di giustizia, anche a mezzo di eventuale CTU medico-legale, giusta e congrua, con il calcolo degli interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dal giorno dell'evento fino a quello dell'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patiti e patendi, diretti e/o indiretti, nessuno escluso o rinunciato (biologico c.d. statico e dinamico, morale, soggettivo, esistenziale, patrimoniale e non) dall'attore subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa e per tutte le causali e ragioni indicate in premessa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della fase stragiudiziale e del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, da liquidarsi in conformità al D.M. n.
55/2014, in favore del procuratore antistatario”
Per la convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare: ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e/o CP_1 comunque la concorrente responsabilità della società ed adottare le CP_3 opportune statuizioni
- nel merito: ritenere e dichiarare infondata la domanda attorea, indi rigettarla;
- in subordine, ridurre la domanda nei limiti del danno rigorosamente allegato e provato, tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., del concorso di colpa di nella verificazione Parte_1
e/o nell'aggravamento del danno per i motivi sopra esposti;
- comunque dichiarare la nullità della domanda di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria
- in via istruttoria: ove ammessa la CTU-ML, si chiede l'estensione del mandato del nominando Consulente per come sopra indicato”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio dinanzi l'intestato Parte_1
Tribunale la per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_1 patrimoniali subiti in occasione del sinistro avvenuto, in data 08/10/2017 alle ore
10.10 circa, quando lo stesso, mentre era alla guida del suo motoveicolo BMW F
700GS targato EK07144, lungo la S.R. 314 LICINESE km 18 + 300 in località
pagina 2 di 19 Orvinio (RI) in direzione di marcia verso Orvinio, impattava con un cinghiale uscito improvvisamente dalla vegetazione laterale a sinistra rispetto al senso di marcia della moto e repentinamente attraversava la strada.
L'attore ha dedotto, inoltre, che la repentinità della manovra dell'animale selvatico e la relativa rapidità, impedivano il compimento di qualsiasi manovra di emergenza finalizzata ad evitare l'impatto con l'animale che, dopo l'urto, decedeva restando sulla strada e che lungo la strada percorsa dall'attore non vi erano né recinzioni né mezzi di protezione per la fauna selvatica.
Si è costituita in giudizio la , eccependo preliminarmente il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva, contestando, nel merito, la ricostruzione avversaria e deducendo l'assenza di prova in ordine all'effettiva dinamica del sinistro, in subordine il concorso della vittima nell'eziologia dell'evento e l'esorbitanza delle richieste risarcitorie presenti in citazione.
La causa è stata istruita con la prova testimoniale richiesta dalle parti e con la CTU medico-legale.
Con ordinanza del 6 dicembre 2023 il giudice ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. accettata dalla Regione e rifiutata dalla parte attrice.
All'udienza dell'11.07.2024 le parti hanno precisato le conclusioni previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
1. Profili di responsabilità
In diritto va premesso che, relativamente ai danni causati da fauna selvatica, sebbene la giurisprudenza, anche di legittimità, abbia ritenuto a lungo che la responsabilità per danni causati dagli animali selvatici dovesse ricondursi alla clausola generale di responsabilità civile di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. Civ. n.
9276/2014, n. 27543/2017, n. 5722/2019) – e ciò in quanto si riteneva che la disposizione di cui all'art. 2052 c.c. riguardasse esclusivamente gli animali domestici e non anche quelli selvatici – il più recente approdo della Suprema Corte di
Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 13848/2020, n. 12113/2020, n. 7969/2020), condiviso anche da questo Giudice, individua nell'art. 2052 del c.c. il paradigma normativo cui ricondurre anche la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica.
pagina 3 di 19 La detta norma, infatti, non distingue tra animali domestici e selvatici in quanto la disposizione in parola prescinde dalla sussistenza di un'effettiva custodia dell'animale da parte dell'uomo, prevedendo invece la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sia che l'animale “fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito
o fuggito”.
Si tratta dunque di un criterio di imputazione della responsabilità fondato non sulla custodia ma sulla proprietà dell'animale o comunque sulla sua utilizzazione, per cui dei danni causati dall'animale risponde il soggetto che ne trae beneficio, con l'unica salvezza del caso fortuito: “I danni causati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla
P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacchè, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema” (Cfr. Cass.
7969/2020).
Con riguardo alla è noto che in base all'art. 2052 c.c. spetta al danneggiato, CP_1 che alleghi, appunto, di aver subito un danno, provare anche la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito e l'appartenenza dell'animale ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. 157 del 1992 o che rientri nel patrimonio o che rientri nel patrimonio indisponibile dello
Stato: “ In materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c. grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale
e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso CP_1 fortuito, dimostrando che la colpa dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile, o, comunque non evitabile, neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi. (cfr. Cass. 7969/2020).
Peraltro, la stessa S.C. ha espressamente precisato che il criterio di imputazione del danno previsto dall'art. 2052 c.c.. "prescinde dalla sussistenza di una situazione di
pagina 4 di 19 effettiva custodia dell'animale da parte dell'uomo", essendo invece "fondato (non sulla
"custodia", ma) sulla stessa proprietà dell'animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilità, anche non patrimoniali", che, nel caso degli animali selvatici, sono quelle "della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema" (Cass. 7969/20 cit.).
La Cassazione è, da ultimo, tornata sul tema con quattro pronunce (Cass. civ. sez.
III n. 31350/2023; Cass. civ. sez. III n. 31343/2023; Cass. civ. sez. III n.
31335/2023; Cass. civ. sez. III n. 31330/2023), consolidando detto orientamento sulla base di un duplice argomento: 1) in primo luogo, la responsabilità ex art. 2052
c.c. si fonda esclusivamente sulla proprietà o sull'utilizzo dell'animale; 2) in secondo luogo, gli animali selvatici, protetti dalla Legge 157/1992, fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidati alla cura delle Regioni, a cui sono attribuite dall'ordinamento le competenze per la tutela, la gestione e il controllo del patrimonio faunistico, al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Per cui, chi intenda chiedere il ristoro di danni subiti da animali selvatici, dovrà tenere in considerazione: a) la piena applicabilità della disciplina dettata dall'art. 2052 c.c. - disposizione ai sensi della quale il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito – integrante una tipica ipotesi di responsabilità oggettiva sussistente, come tale, a prescindere dall'accertamento del dolo o della colpa;
b) dal punto di vista processuale, che la legittimazione passiva spetta alla nel cui territorio è accaduto il fatto, alla quale va rivolta la domanda CP_1 risarcitoria;
c) che la al fine di escludere la propria responsabilità per i CP_1 danni patiti dal terzo, dovrà fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.
pagina 5 di 19 Si giunge, quindi, ad ammettere l'azione ex art. 2052 c.c. e ad affermare una
“legittimazione passiva esclusiva” della in tal senso. CP_1
Applicando le sopra richiamate coordinate interpretative al caso che qui ci occupa, risulta, nella specie, senz'altro applicabile il sopra citato art. 2052 c.c., venendo in considerazione un sinistro provocato da animale selvatico (cinghiale), come tale appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato e pacificamente affidato in cura e custodia alla e correttamente dunque l'attore ha citato in giudizio la CP_1 nel cui territorio è avvenuto il fatto. CP_1
In ordine alla prova del fatto storico, dalla istruttoria espletata è emerso quanto segue.
Il teste , teste di parte attrice escusso all'udienza del 10/11/ 2022 sui Tes_1 capitoli di prova ammessi ha dichiarato: 1) “Vero che in data 08.10.2017, l'attore, alla guida del proprio motociclo BMW F700 GS tg. EK07144, percorreva regolarmente la S.R. 314 Licinese km 18+300 in località Orvinio (RI) con direzione di marcia verso
Orvinio, ultimo del gruppo di quattro amici motociclisti ciascuno alla guida del proprio motociclo?”; Vero quanto mi si legge, alle ore 10,15 la centrale operativa di Rieti ha richiesto il nostro intervento perché comunicando che proprio in quel momento era avvenuto un incidente. Quando sono arrivato ho visto la moto a terra e il cinghiale qualche metro dopo morto che aveva uno squarcio sul fianco;
2) “Vero che il motociclo BMW F 700GS tg. targato EK07144 di proprietà e condotto dal sig. Pt_1 veniva violentemente urtato da un grosso cinghiale uscito dalla vegetazione dal
[...] lato sinistro rispetto alla corsia di marcia percorso dal motociclo?” Confermo quanto ho relazionato già nella relazione;
3) “Vero che il motociclo BMW F 700GS tg. targato
EK07144 di proprietà e condotto dal sig. veniva colpito dal cinghiale Parte_1 nella parte centrale, all'altezza del motore, sul lato sinistro del motociclo, restando ucciso dall'impatto?” Confermo quanto ho relazionato in quel momento;
5) “Vero che il motociclo BMW F 700GS tg. targato EK07144l di proprietà e condotto dal sig. Pt_1
a causa dell'urto ricevuto dal cinghiale cadeva rovinosamente a terra sul
[...] proprio lato sinistro, restando in posizione di quiete e nella propria corsia di marcia a destra della carreggiata?”; Confermo quanto scritto nella relazione.
Il teste di parte attrice escusso ha dichiarato: 1) “Vero che in data Testimone_2
08.10.2017, l'attore, alla guida del proprio motociclo BMW F700 GS tg. EK07144,
pagina 6 di 19 percorreva regolarmente la S.R. 314 Licinese km 18+300 in località Orvinio (RI) con direzione di marcia verso Orvinio, ultimo del gruppo di quattro amici motociclisti ciascuno alla guida del proprio motociclo?”; vero quanto mi si legge, io ero uno dei quattro amici, io insieme all'altro amico siamo passati qualche centinaio di metri davanti, tempo di arrivare al paese successivo ci siamo resi conto che mancavano due amici tra cui , siamo tornati immediatamente indietro, e qualche curva Pt_1 più indietro ho visto la moto di a terra e lui sdraiato all'incirca vicino la moto Pt_1 considerando direzione verso Salaria, il cinghiale era dietro morto, diciamo che la sequenza era , la moto e il cinghiale;
2) “Vero che il motociclo BMW F 700GS tg. Pt_1 targato EK07144l di proprietà e condotto dal sig. veniva colpito dal Parte_1 cinghiale nella parte centrale, all'altezza del motore, sul lato sinistro del motociclo, restando ucciso dall'impatto?” Vero per quanto detto sopra;
5) “Vero che il motociclo
BMW F 700GS tg. targato EK07144l di proprietà e condotto dal sig. a Parte_1 causa dell'urto ricevuto dal cinghiale cadeva rovinosamente a terra sul proprio lato sinistro, restando in posizione di quiete e nella propria corsia di marcia a destra della carreggiata?”; confermo quanto mi si legge.
Il teste di parte attrice ha dichiarato: 1) “Vero che in data 08.10.2017, Testimone_3
l'attore, alla guida del proprio motociclo BMW F700 GS tg. EK07144, percorreva regolarmente la S.R. 314 Licinese km 18+300 in località Orvinio (RI) con direzione di marcia verso Orvinio, ultimo del gruppo di quattro amici motociclisti ciascuno alla guida del proprio motociclo?”; Vero quanto mi si legge, ero uno dei primi due, dalla
Salaria abbiamo imboccato la strada, io e siamo arrivati al paese e non Tes_2 vedevamo gli altri due e non vedendo gli altri due, abbiamo deciso di tornare indietro siamo arrivati sul punto abbiamo visto a terra dolorantissimo si voleva levare Pt_1 il casco ma non glielo abbiamo levato, tendeva un po' a svenire, dopo è arrivata l'ambulanza non mi ricordo preciso chi l'ha chiamato, ho visto prima la moto e poi lui con che lo assisteva il terzo amico. A circa una trentina di metri ci stava CP_4 la cinghialessa era ferita sulla parta della coscia destra morta aveva un taglio profondo;
2) “Vero che il sig. al momento del sinistro, procedeva ad una Parte_1 andatura moderata ed indossava regolarmente il casco protettivo?”; posso dire di si tanto che lo chiamano “il fermone” che nel gergo dei motociclisti è uno che va piano;
3) “Vero che il motociclo BMW F 700GS tg. targato EK07144l di proprietà e condotto
pagina 7 di 19 dal sig. a causa dell'urto ricevuto dal cinghiale cadeva rovinosamente a Parte_1 terra sul proprio lato sinistro, restando in posizione di quiete e nella propria corsia di marcia a destra della carreggiata?”; vero quanto mi si legge, mi ricordo che la moto era vicino al Guard raill.
Il teste di parte attrice ha dichiarato: 1) “Vero che in data Testimone_4
08.10.2017, l'attore, alla guida del proprio motociclo BMW F700 GS tg. EK07144, percorreva regolarmente la S.R. 314 Licinese km 18+300 in località Orvinio (RI) con direzione di marcia verso Orvinio, ultimo del gruppo di quattro amici motociclisti ciascuno alla guida del proprio motociclo?”; Vero quanto mi si legge, ero uno dei 4 amici, mentre facevamo il nostro giro, ad una sosta, ci siamo fermati e poi siamo ripartiti, i due amici e sono partiti, noi siamo partiti un po' più Tes_3 Tes_2 lentamente e loro erano rimasti indietro, ad un certo punto io vedevo allo specchietto che mi seguiva, ad un certo punto prima di arrivare ad Orvinio ho Parte_1 guardato allo specchietto e non l'ho più visto, ho percorso un po' di metri, sono tornato indietro e ho trovato per terra più o meno vicino alla sua moto, e un Pt_1 cinghiale a circa 20 metri per terra che non si muoveva e sono andata a prestare soccorso a , che stava a terra e si lamentava si voleva tirare su, il casco la Pt_1 aveva. Il cinghiale era morto;
2) “Vero che il sig. al momento del Parte_1 sinistro, procedeva ad una andatura moderata ed indossava regolarmente il casco protettivo?”; si vero;
4) “Vero che il motociclo BMW F 700GS tg. targato EK07144l di proprietà e condotto dal sig. veniva violentemente urtato da un grosso Parte_1 cinghiale uscito dalla vegetazione dal lato sinistro rispetto alla corsia di marcia percorso dal motociclo?” Non ho visto l'impatto mi sono accorto tornando indietro quanto era accaduto;
5) “Vero che il motociclo BMW F 700GS tg. targato EK07144l di proprietà e condotto dal sig. veniva colpito dal cinghiale nella parte Parte_1 centrale, all'altezza del motore, sul lato sinistro del motociclo, restando ucciso dall'impatto?” Io mi ricordo il fatto quando sono arrivati i carabinieri che hanno fatto i rilievi quando l'abbiamo spostato l'avantreno della moto non mi è sembrato che fosse danneggiata. La forcella e la ruota anteriore non erano danneggiate;
5) “Vero che il motociclo BMW F 700GS tg. targato EK07144l di proprietà e condotto dal sig.
a causa dell'urto ricevuto dal cinghiale cadeva rovinosamente a terra sul Parte_1 proprio lato sinistro, restando in posizione di quiete e nella propria corsia di marcia a
pagina 8 di 19 destra della carreggiata?”; vero quanto mi si legge;
11) “Vero che lungo la strada S.R.
314 Licinese in località Orvinio (RI) esiste segnaletica stradale Ci sta segnaletica stradale;
sui capitoli di prova di parte convenuta il teste ha risposto: 6) Vero che nel tratto di strada, a circa Km 2,5 prima del luogo ove si è verificato il sinistro per cui e' causa, è presente segnale di pericolo indicante attraversamento di animali selvatici vaganti? Non me lo ricordo.
Il teste di parte convenuta , escusso sui capitoli di prova di parte Testimone_5 convenuta ha risposto: 7) Vero che nel tratto di strada, a circa Km 2,5 prima del luogo ove si è verificato il sinistro per cui e' causa, è presente segnale di pericolo indicante attraversamento di animali selvatici vaganti”? Posso dire che ad oggi al km 17+100 ci sta questa segnaletica, non so dire la data di installazione della detta segnaletica.
Non so dire nel 2017.
Il teste di parte convenuta ha dichiarato: 8) Vero che nel tratto di Testimone_6 strada, a circa Km 2,5 prima del luogo ove si è verificato il sinistro per cui e' causa, è presente segnale di pericolo indicante attraversamento di animali selvatici vaganti?
Non me lo posso ricordare oggi ma se l'ho scritto a verbale è cosi, noi il verbale lo abbiamo fatto qualche mese dopo che è stato aperto un sinistro.
Orbene, è vero che i teste escussi sono tutti intervenuti dopo il verificarsi del sinistro;
tuttavia, dalla documentazione in atti, da quello che emerge nel verbale redatto dai carabinieri intervenuti da dove si evince anche il punto di impatto tra la moto e l'animale, dal tipo di danni riportati dalla moto e dal punto in cui è stata trovata (ossia sulla gareggiata e non troppo distante dal cinghiale), si può ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'attore, per presunzioni, in ordine alla presenza dell'animale sulla carreggiata, all'impatto tra lo stesso animale (rinvenuto morto sul posto a pochi metri dalla moto) ed il veicolo dell'attore, al nesso eziologico tra danno e impatto;
né vi è alcuna evidenza processuale che il procedesse a Pt_1 velocità inadeguata (anzi lo stesso era rimasto indietro rispetto agli altri) o avesse tenuto un qualche altro comportamento negligente o incauto, tale da giustificare un qualche rimprovero a suo carico.
Dal canto suo, la non ha raggiunto la prova liberatoria del fortuito, su di CP_1 essa gravante, e che consiste nella dimostrazione che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa pagina 9 di 19 autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, vale a dire che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto (cfr. Cass. n.
7969/2020; Cass. n. Cass., Sez. III, n. 16295/2019).
La regione infatti si è limitata a dedurre la responsabilità in capo all' CP_3 senza allegare di avere adottato misure adottate per evitare l'attraversamento degli animali selvatici sulla strada.
In tale contesto, anche dalla documentazione prodotta dalla stessa è CP_1 evidente che la stessa conosceva e comunque era in grado di apprezzare il rischio di danni a terzi - specie agli utenti della strada - connesso all'evenienza dell'attraversamento di animali selvatici nella zona;
il che già di per sé esclude che possa parlarsi di imprevedibilità od eccezionalità dell'evento.
Tuttavia, l'Ente non ha dimostrato in concreto di aver adottato tutte le misure necessarie o di aver fatto tutto il possibile (e l'esigibile) per la prevenzione di eventuali danni provocati dalla fauna selvatica, a terzi o alla stessa fauna, specie considerando le caratteristiche dei luoghi.
La ha prodotto documentazione per dimostrare di avere adottato una CP_1 strategia gestionale o di avere effettuato una programmazione delle gestione faunistico venatoria del territorio ma si tratta di interventi che non sono sufficienti a garantire la sicurezza della circolazione;
ciò, ove si consideri che al dovere primario di gestione e protezione della fauna è altresì collegato quello di tutela dei terzi, valore che va pur sempre contemperato con quello della libertà degli animali;
ciò viene bene evidenziato da Cass. civ. sez. III 10/11/15 n. 22886: "la titolarità di poteri di gestione e protezione della fauna selvatica si deve svolgere in una direzione, per così dire biunivoca...se è indubbio che la fauna deve essere protetta e tutelata in vista del complessivo equilibrio dell'ambiente ... è altrettanto vero che la protezione va rivolta anche nei confronti dei soggetti, come gli utenti della strada, che sono in condizione di subire potenzialmente dei danni a causa degli imprevedibili comportamenti degli animali selvatici, siano essi cacciabili o meno, commestibili o meno. Protezione degli animali, dunque, ma anche protezione degli utenti della strada dagli animali"; idem,
pagina 10 di 19 secondo Cass. 13488/18, esiste un vero e proprio dovere giuridico degli enti preposti di proteggere "gli utenti della strada dagli animali".
Dunque, ben avrebbe dovuto la approntare o comunque adoperarsi perché CP_1 la strada in questione fosse provvista di concrete ed efficaci misure di sicurezza e prevenzione - quali, repellenti sonori, barriere olfattive, recinzioni, dissuasori ottici -, ovvero venisse adottata una qualche tecnica di captazione degli animali selvatici verso le aree boschive, tali da dissuaderli dall'avvicinarsi alla strada e dall'attraversarla.
Nulla di tutto questo però è stato fatto, ad anzi nemmeno è emerso in maniera univoca, dalla escussione dei testi della stessa parte convenuta, che ci fossero segnali stradali di pericolo per "attraversamento di animali" nel luogo dell'evento.
Tutto quanto sopra evidenziato, appare innegabile la responsabilità dell'ente, per non aver fornito idonea prova liberatoria ex art. 2052 c.c. se non anche facendo riferimento all'art. 2043 c.c. e connessi onere probatori, venendo invero in rilievo una violazione di precisi doveri di legge, ivi incluso quello ex art. 84 del regolamento esecutivo del C.d.S. (norma cui rinvia anche Cass. 4004/20, pur orientata nel senso di escludere l'applicabilità dell'art. 2052 c.c., quando afferma che "In particolare, il dovere della P.A. di predisporre dispositivi specifici per avvisare dei rischi o scoraggiare l'attraversamento degli animali può trovare fondamento solo in norme particolari poste a tutela di chi si trovi ad attraversare un certo territorio in una situazione di concreto pericolo, da valutare "ex ante", quale è, con riguardo all'utilizzo della rete viaria, l'art. 84, comma 2, reg. es. c.d.s., che impone, a fini general- preventivi e sulla base di un principio di precauzione, l'installazione di segnali
"quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza").
Quanto precede, dunque, consente di ritenere che l'evento lamentato da Pt_1
non assume carattere del fortuito, come ipotesi di situazione isolata che
[...] sfugge al controllo di chi è posto a tutela del territorio: al contrario, rappresenta un'evidente negligenza da parte dell'ente incaricato ad evitare che incidenti simili coinvolgano gli utilizzatori della strada.
Né, sul punto, sono emerse circostanze idonee per ritenere che il conducente del veicolo non abbia rispettato le regole del codice della strada e comunque di pagina 11 di 19 prudenza, come genericamente dedotto dalla parte convenuta, in quanto, non soltanto non risulta mossa allo stesso alcuna contestazione, ma nella descrizione della dinamica del sinistro non si rinviene alcun elemento o circostanza che possa far pensare ad una guida non rispettosa delle predette regole e nè sono emersi elementi tali da far ritenere che l'attore abbia potuto concorrere, ponendo in essere una condotta colposa ex art. 1227, I co., c.c., al verificarsi dell'incidente non potendo essere sufficiente il fatto che l'incidente era avvenuto di giorno e su una strada in cui vi era una buona visibilità.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni tutte di cui sopra e non essendo emersi, all'esito dell'istruttoria, elementi tali da far seriamente dubitare dell'attendibilità dei testimoni, va senz'altro affermata la responsabilità della CP_1
ex art. 2052 c.c., in ordine ai fatti di causa, con conseguente obbligo, a carico
[...] della stessa, di risarcire i danni sofferti dall'attore.
Pertanto la domanda nei confronti della deve essere accolta. CP_1
2. I danni risarcibili.
Accertato il profilo strutturale della responsabilità, occorre vagliare l'entità dei danni conseguenza patiti dall'attore.
L'attore lamenta plurime voci di danno, sia di natura patrimoniale sia di natura non patrimoniale.
La c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa la quale ha accertato che l'attore, in conseguenza dell'evento lesivo per cui è causa, ha riportato: un politrauma della strada con contusione parete toracica sn con PNX, fratture costali multiple a sn (dalla
III^ alla XI^) di cui alcune bifocali (dalla III^ alla VII^), contusione polmonare, frattura scapolare sn frattura del 5° MTC mano sn, contusione della milza con ematoma intracapsulare.
Tali lesioni hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal consulente, un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 36; di inabilità temporanea al 75% di giorni 30; di inabilità temporanea al 50% di giorni 60, che sono conseguiti postumi di natura permanente da correlare causalmente all'incidente per cui è causa tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 28%.
(senza ripercussioni sull'attività lavorativa); si legge nella consulenza: “Tali postumi possono essere descritti come: - Esiti dolorosi di fratture costali multiple a sn con
pagina 12 di 19 dimorfismo dell'emitorace sn;
- Esiti di splenectomia laparotomia senza alterazioni ematiche;
- Esiti di frattura non articolare della scapola sn con limitazione funzionale ai gradi estremi dei movimenti della spalla in soggetto mancino;
- Esiti dolorosi di frattura del V° MTC mano sn. Per quanto attiene il disturbo post-traumatico da stress si rileva: Il disturbo da stress post traumatico è un disturbo cronico e debilitante che insorge entro 3 mesi dall'esposizione, diretta o indiretta, a uno o più eventi traumatici.
Gli eventi traumatici responsabili del disturbo sono delle situazioni non comuni che rappresentano una minaccia per la sopravvivenza, ad esempio: guerra, gravi lesioni fisiche, gravi incidenti automobilistici con lesioni gravi di familiari e/o conoscenti
(ovvero decesso di uno di essi), catastrofi naturali ecc.”.
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e non inficiate dalle critiche di parte, e pertanto, devono essere senz'altro condivise da questo giudice e poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo all'attore.
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione sia alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass.
31/5/2003 n. 8827 e 8828) sia alla sofferenza soggettiva cagionata.
Ora, nella liquidazione del danno biologico, quando, come nel caso in esame, manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all' art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari.
Ai fini della liquidazione del ristoro di tali danni, si ritiene necessario, alla luce delle indicazioni offerte dalla recente giurisprudenza di legittimità, far riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano aggiornate al momento della liquidazione (Cass. civ. ordinanza n. 33770/2019).
pagina 13 di 19 Esse, fanno applicazione dei principi enunciati dalle sezioni Unite della Suprema
Corte sin dalla pronuncia n. 26792 del giorno 11.11.2008, propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali sia relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore o sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
La giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite, ha chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass SS.UU. n. 26972/2008 e, successivamente, Cass.,
15 gennaio 2014 n. 687); conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad un'integrale riparazione, valutando congiuntamente tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali 'pregiudizi esistenziali' concernenti aspetti relazionali della vita.
In questa prospettiva è stato affermato che 'Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale , inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica ), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione
e da quello cosiddetto esistenziale'. Sez. U, citata n. 26972 del 11/11/2008; analogamente;
Cass., 16 maggio 2013 n. n. 11950).
pagina 14 di 19 Tanto premesso, occorre tener presente che la liquidazione del danno nei termini sopra descritti può essere oggetto di una personalizzazione tutte le volte in cui ricorrano fattori che in concreto siano in grado di giustificare un discostamento dal parametro standard. La c.d. personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale si giustifica solo in presenza di una sofferenza morale (dolore fisico, terrore, patema d'animo) che fuoriesca, per la sua eccezionalità, dallo stato di afflizione che, secondo l'id quod plerumque accidit, un determinato trauma genera nella vittima. Nel caso di specie detto adeguamento non può essere praticato, tenuto conto che non vi è stata specifica allegazione e prova di fatti secondari che consentano, attraverso un ragionamento di tipo presuntivo, di apprezzare un particolare stato di afflizione soggettiva che giustifichi una maggiorazione del quantum.
Per il resto, deve altresì rilevarsi che ogni ulteriore profilo evidenziato ai fini della liquidazione di una personalizzazione del danno deve ritenersi già congruamente ristorato con i valori tabellari, aumentati già della percentuale per la sofferenza morale soggettiva e non può trovare riconoscimento alcuna ulteriore maggiorazione in base ai principi sopra illustrati.
Conseguentemente, considerata l'età del danneggiato all'epoca del sinistro (56 anni)
e dei danni riportato, appare equo liquidare allo stesso l'importo di Euro 139.367,00
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale nella duplice componente di danno da lesione biologica e da sofferenza morale secondo i valori delle dette Tabelle
2024 aggiornale al momento della liquidazione (Cass. ord. n. 33770/19).
A titolo di risarcimento del danno derivante dall'inabilità temporanea, si ritiene di liquidare le somme di: Euro 4.140 per l'inabilità temporanea assoluta;
Euro 2587,50 per l'inabilità temporanea al 75%; Euro 3450,00 per l'inabilità temporanea al 50%.
L'importo complessivo del danno non patrimoniale è pertanto pari ad euro
149.544,50.
Sulla predetta somma, andrà calcolato anche il danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidala a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavare un lucro finanziario.
pagina 15 di 19 Tale importo andrà determinato equitativamente secondo il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 1712/95) con il metodo seguente: a base di calcolo vanno poste le sopra indicate somme devalutate al 2017 (data del sinistro) e rivalutate anno per anno;
su tale importo va applicato il saggio di rendimento prescelto o in mancanza quello legale. Tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento ad oggi.
Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono, infine, gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282
c.c..
L'attore allega di aver subito, inoltre, molteplici e significati vulnera alla propria sfera patrimoniale, tanto sul versante del lucro cessante (perdita di capacità lavorativa specifica) quanto su quello del danno emergente (es. spese mediche sostenute ecc.).
In relazione ai danni patrimoniale richiesti dall'attore, giova preliminarmente osservare che, in caso di illecito lesivo dell'integrità psicofisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto è legittimamente risarcibile come danno biologico
- nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene salute in sé considerato - con la conseguenza che la predetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 1879 del 2011 e Cass. Civ. n.
25289 del 2009).
La capacità lavorativa specifica consiste, dunque, nella contrazione dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, sussistendo quest'ultimo tipo di pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro (cfr. Cass.
Civ. n. 13409 del 2001). La riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno di per sé, ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito, sicché la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta pagina 16 di 19 automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno.
Premesso che il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica, per maturare tale diritto è onere del danneggiato dare prova che stava svolgendo una attività lavorativa al momento del sinistro e di come l'invalidità derivata abbia inciso sulla sua capacità lavorativa (attuale e futura)
e sulla capacità di guadagno;
inoltre il danneggiato deve dare prova che, all'esito del sinistro, non gli è residuata alcuna capacità di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (v. sul punto Cass. 14517/2015; 2758/2015).
Nell'ipotesi in cui il danneggiato non svolga alcuna attività lavorativa al momento del sinistro, ove venga dimostrata la perdita o la riduzione della capacità specifica di guadagno, la liquidazione del danno può essere compiuta per mezzo di presunzioni, considerando il tipo di attività che il soggetto potrebbe svolgere in futuro secondo un criterio probabilistico, tenuto conto delle possibili scelte ed occasioni che, secondo l'id quod plerumque accidit, si offrono in relazione al livello di studi conseguito e all'ambiente familiare e sociale di riferimento (v. Cass. 564/2005; 18945/2003).
Nella specie, l'attore ha dedotto che era Ispettore Capo presso la Polizia di Stato e che a seguito del sinistro de quo in data 22.10.2018 è stato giudicato dal
Dipartimento Militare d1 Medicina Legale di Roma - PS Commissione Medica
Ospedaliera- “Permanentemente non idoneo nella forma assoluta al servizio d'istituto nel ruolo della Polizia di Stato”con conseguente congedo anticipato di circa tre anni che ha così determinato una perdita patrimoniale di cui ha chiesto ristoro.
Al riguardo si ritiene, come condivisibilmente ha rilevato la CTU e anche sulla base della documentazione in atti, che “ i postumi sopra indicati non incidano in concreto sullo svolgimento dell'attività lavorativa di impiegato in attività di ufficio. Infatti, alla formulazione del giudizio di inidoneità in attività al servizio d'istituto nei ruoli della P.
S., conseguiva il giudizio di idoneità nei ruoli civili dello Stato che non comportassero
l'uso delle armi. E‟ stato il sig. che non ha voluto presentare la domanda per il Pt_1 passaggio al ruolo civile. In particolare si ribadisce che il giudizio della CMO è stato
pagina 17 di 19 negativamente espresso esclusivamente riguardo all'uso delle armi ma non nei ruoli civili dello Stato, cioè in un'attività diversa ma comunque coerente con le sue attitudini”
Orbene, in virtù delle sopra citate considerazioni e della mancanza di una correlazione causale tra l'evento e gli ulteriori danni richiesti a tale titolo, la domanda sulla liquidazione del predetto danno patrimoniale non può essere accolta.
Quanto alle spese per assistenza stragiudiziale si osserva che le stesse possono essere rimborsate ove l'esborso appaia effettivamente utile in relazione a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio e sia adeguatamente allegato e provato (avendo natura di danno emergente emergente, cfr. Cass. 24481/2020; Cass. 9548/2017). Come chiarito dalle Sezioni Unite (Cass.
16990/2017), le spese per assistenza stragiudiziale non rientrano nelle spese di lite ma costituiscono voce di danno emergente, sicché devono formare specifico oggetto della domanda di risarcimento del danno, oltre ad essere naturalmente provate. Nel caso di specie, non è stata effettivamente documentata un'attività di assistenza stragiudiziale, che si è protratta per diversi mesi e che ha avuto un'autonoma rilevanza rispetto alla causa e che debba ritenersi utile in relazione agli esiti delle trattative stragiudiziali.
Al contrario merita di essere riconosciuta la somma di Euro 3.061,15 sub specie di spese mediche, ritenute congrue dal CTU.
Potrà bensì essere riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale relativo ai danni subiti dal motociclo a seguito del sinistro de quo, quantificabile nella somma richiesta di euro 4.914,72 giusta documentazione allegata dalla parte attrice nell'atto di citazione, quale differenza tra il valore alla data di acquisto di €.9.764,72
(28.07.2017) ed il valore di €.4.850,00 quale valutazione del motociclo acquistato Contro dalla concessionaria di Roma nello stato in cui si trovava.
Ne deriva che il danno patrimoniale complessivamente patito è pari ad Euro
7.975,87, somma da maggiorarsi degli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di
Cassazione) dalla data delle singole fatture - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di pagina 18 di 19 emissione del documento - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
In conclusione, la dovrà essere condannata al versamento della CP_1 somma da ultimo indicata in favore del suddetto attore ossia al pagamento della somma di Euro 149.544,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di
Euro 7.975,87 a titolo di risarcimento patrimoniale scaturente dal sinistro per cui è causa, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, così come sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 sulla base del decisum, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Le spese di ctu si pongono in via definitiva a carico della convenuta. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accerta e dichiara la responsabilità extracontrattuale della , in ordine CP_1 ai fatti di causa;
- in accoglimento della relativa domanda proposta da condanna la Parte_1
convenuta a corrispondere al suddetto attore, a titolo di risarcimento CP_1 del danno non patrimoniale e patrimoniale scaturente dal sinistro per cui è causa, la somma di Euro 157.520,37, oltre gli importi dovuti a titoli di interessi e rivalutazione secondo i criteri indicati in parte motiva;
- condanna la a rimborsare a le spese di lite, che liquida CP_1 Parte_1 in complessivi € 14.103, di cui € 2.552 (fase studio), euro 1.628 (fase introduttiva), euro 5.670 (fase trattazione) ed euro 4.253 (fase decisionale), oltre alle spese forfettarie ex 2 D.M. citato ed oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge, somme da distrarsi a favore dell'Avv. Giorgio Papetti dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico della parte convenuta . CP_1
Rieti, 26 febbraio 2025
Il Giudice
Barbara Vicario
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