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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/10/2025, n. 2637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2637 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 11090/2024
r.g., decisa nell'udienza del 14.10.2025, promossa da
, con gli avv.ti Cosimo Lovelli e Daniele Oliviero;
Parte_1
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: assegno sociale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 14.11.2024, chiedeva Parte_1
condannarsi l a corrispondere l'assegno sociale ex art. 3 co. 6 l. CP_1
335/1995.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
L'istante rivendica il diritto di percepisce l'assegno sociale ex art. 3 co. 6 l.
8.8.1995 n. 335 sul presupposto della non computabilità, ai fini della determinazione del limite reddituale, della pensione privilegiata tabellare di cui è titolare.
Tale presupposto, tuttavia, deve ritenersi erroneo.
E' vero, infatti, che, con sentenza 11.7.1989 n. 387, la Corte costituzionale,
affermando la natura non reddituale ma risarcitoria delle pensioni privilegiate tabellari militari di cui all'art. 67 u.c. d.p.r. 29.12.1973 n. 1092
corrisposte ai militari di leva vittime di infortunio o malattia invalidante,
ha dichiarato illegittimo l'art. 34 co. 1 d.p.r. 29.9.1973 n. 601 nella parte in cui non estendeva a tali pensioni l'esenzione dall'irpef.
E' vero pure che, in forza di tale pronuncia, la giurisprudenza di legittimità
ha poi affermato che tali pensioni non concorrono nella determinazione del limite reddituale fissato, ai fini della pensione sociale derivante dalla pensione di inabilità civile o dall'assegno di invalidità civile, dall'art. 14-
septies d.l. 30.12.1979 n. 663 conv. in l. 29.2.1980 n. 33: cfr., in tal senso,
Cass. 22.10.1997 n. 10397.
Quest'ultimo principio, però, attiene appunto alla normativa che, ai fini della determinazione del limite reddituale per la pensione sociale c.d.
sostitutiva, prevedeva che non fossero computabili i redditi esenti dall'irpef.
2 Tale principio, pertanto, non può trovare ingresso in relazione all'assegno sociale, attesa la diversa disciplina dettata, in materia, dall'art. 3 co. 7 l.
8.8.1995 n. 335, il quale dispone che “alla formazione del reddito
concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di
qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli
assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano
nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le
anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a
tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di
abitazione”.
In altri termini, ai fini dell'assegno sociale, non rileva che si tratti di redditi assoggettabili o meno all'irpef, atteso che la norma appena citata prevede espressamente la inclusione nel computo anche dei redditi esenti da imposte, fatta eccezione soltanto per quelli ivi tassativamente elencati, tra i quali non è compresa la pensione privilegiata tabellare militare di cui è
titolare l'istante.
In definitiva, essendo pacifica tra le parti la circostanza che, ove sia computata la detta pensione, i redditi dell'istante superano il limite reddituale stabilito ai fini della concessione dell'assegno sociale, deve negarsi il diritto dell'istante di percepire la chiesta prestazione.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
3 In difetto di dichiarazione reddituale resa a norma dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere all le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 1.900,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap.
Taranto, 14.10.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 11090/2024
r.g., decisa nell'udienza del 14.10.2025, promossa da
, con gli avv.ti Cosimo Lovelli e Daniele Oliviero;
Parte_1
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: assegno sociale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 14.11.2024, chiedeva Parte_1
condannarsi l a corrispondere l'assegno sociale ex art. 3 co. 6 l. CP_1
335/1995.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
L'istante rivendica il diritto di percepisce l'assegno sociale ex art. 3 co. 6 l.
8.8.1995 n. 335 sul presupposto della non computabilità, ai fini della determinazione del limite reddituale, della pensione privilegiata tabellare di cui è titolare.
Tale presupposto, tuttavia, deve ritenersi erroneo.
E' vero, infatti, che, con sentenza 11.7.1989 n. 387, la Corte costituzionale,
affermando la natura non reddituale ma risarcitoria delle pensioni privilegiate tabellari militari di cui all'art. 67 u.c. d.p.r. 29.12.1973 n. 1092
corrisposte ai militari di leva vittime di infortunio o malattia invalidante,
ha dichiarato illegittimo l'art. 34 co. 1 d.p.r. 29.9.1973 n. 601 nella parte in cui non estendeva a tali pensioni l'esenzione dall'irpef.
E' vero pure che, in forza di tale pronuncia, la giurisprudenza di legittimità
ha poi affermato che tali pensioni non concorrono nella determinazione del limite reddituale fissato, ai fini della pensione sociale derivante dalla pensione di inabilità civile o dall'assegno di invalidità civile, dall'art. 14-
septies d.l. 30.12.1979 n. 663 conv. in l. 29.2.1980 n. 33: cfr., in tal senso,
Cass. 22.10.1997 n. 10397.
Quest'ultimo principio, però, attiene appunto alla normativa che, ai fini della determinazione del limite reddituale per la pensione sociale c.d.
sostitutiva, prevedeva che non fossero computabili i redditi esenti dall'irpef.
2 Tale principio, pertanto, non può trovare ingresso in relazione all'assegno sociale, attesa la diversa disciplina dettata, in materia, dall'art. 3 co. 7 l.
8.8.1995 n. 335, il quale dispone che “alla formazione del reddito
concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di
qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli
assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano
nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le
anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a
tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di
abitazione”.
In altri termini, ai fini dell'assegno sociale, non rileva che si tratti di redditi assoggettabili o meno all'irpef, atteso che la norma appena citata prevede espressamente la inclusione nel computo anche dei redditi esenti da imposte, fatta eccezione soltanto per quelli ivi tassativamente elencati, tra i quali non è compresa la pensione privilegiata tabellare militare di cui è
titolare l'istante.
In definitiva, essendo pacifica tra le parti la circostanza che, ove sia computata la detta pensione, i redditi dell'istante superano il limite reddituale stabilito ai fini della concessione dell'assegno sociale, deve negarsi il diritto dell'istante di percepire la chiesta prestazione.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
3 In difetto di dichiarazione reddituale resa a norma dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere all le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 1.900,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap.
Taranto, 14.10.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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