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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/04/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3887/2023 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), residente in [...], elettivamente domiciliato presso l'avvocato
[...]
Carlo Picardi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo
Ricorrente opponente
Contro la
Controparte_1
con sede in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 4 (P. I.V.A.
[...]
e c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso l'avvocato Monica Garruto, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso per ingiunzione
Convenuta opposta
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.12.2023 il geometra ha Parte_1
agito in giudizio nei confronti della Controparte_1
(di seguito, per brevità, ), proponendo
[...] CP_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 655/2023, emesso da questo Tribunale in data 27.9.2023 su ricorso della predetta cassa di previdenza, e notificato in data
6.11.2023, mediante il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro
105.713,13 oltre accessori e spese del procedimento monitorio.
Secondo la , l'odierno opponente, pur essendovi tenuto, aveva omesso di CP_1 ottemperare all'obbligo di versamento dei contributi previdenziali dovuti ai sensi di
pagina 1 legge, dello statuto pro tempore vigente e dal regolamento generale di previdenza, con la conseguente maturazione di somme, relative agli anni dal 2004 al 2021, a titolo di contributi previdenziali, sanzioni e interessi.
A fondamento dell'opposizione, il geometra ha addotto quanto segue.
In via preliminare, ha allegato che i documenti prodotti dalla , ed in CP_1
particolare la lettera di attestazione del credito a firma del Direttore Generale e il suo allegato, non costituivano prova scritta, ai sensi dell'art. 635 c.p.c., idonea a fondare la pretesa monitoria.
Ciò poiché il sottoscrittore dell'attestazione, priva di data, non aveva dato atto che il debito è stato accertato “su libri o registri della Pubblica Amministrazione … regolarmente tenuti a norma delle leggi e dei regolamenti”, essendosi limitato a dire che “questi” sono i conteggi del dovuto (art 635 comma 1 c.p.c.). Inoltre, l'allegato a tale documento non era stato sottoscritto.
L'opponente ha quindi eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti oggetto dell'avversa pretesa, osservando come il primo atto interruttivo allegato da controparte fosse la lettera di messa in mora del 9.11.2022.
Di conseguenza, erano da considerarsi prescritti i contributi e i relativi accessori relativi a tutte le annualità sino a quella del 2017 compresa.
Nel merito, ha allegato di aver cessato di esercitare la professione di geometra sin dall'anno 2006, ragion per cui sarebbe venuto meno, a decorrere da tale anno, ogni suo obbligo di iscrizione e contribuzione nei confronti della , in assenza CP_1 dell'effettivo esercizio dell'attività.
Inoltre, la aveva omesso di adottare nei suoi confronti il pur doveroso CP_1 provvedimento di cancellazione dall'albo previsto per non aver egli ottemperato all'invio delle comunicazioni reddituali obbligatorie, oltre che all'invio delle dichiarazioni I.R.PE.F. e I.V.A..
2. La si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso. CP_1
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali.
*******
4. L'opposizione è infondata, per i motivi di seguito esposti.
4.1. Per quanto concerne il primo motivo, è noto il principio per cui l'attestazione del credito da parte dell'Ente previdenziale costituisce idonea prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 635, secondo comma, c.p.c. (v. ad esempio, Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 25888 del 28.10.2008).
Nel caso di specie, la ha prodotto la citata attestazione, firmata digitalmente CP_1
dal proprio Direttore Generale.
pagina 2 Tale documento certamente soddisfa i requisiti di cui all'art. 635 secondo comma c.p.c..
4.2. Non è fondata neppure l'eccezione di prescrizione, in quanto le disposizioni normative delle casse di previdenza dei liberi professionisti, e, per quanto concerne la
, l'art. 20 comma 2 del regolamento (e prima ancora l'art. 19 della L. n. CP_1
773/1982), dispongono che la prescrizione decorre dalla data di invio alla , da CP_1 parte dell'obbligato, della comunicazione reddituale obbligatoria, ovvero, dall'anno
2011, dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, costituente adempimento unico valevole anche ai fini previdenziali.
Di conseguenza, in caso di omessa trasmissione, la prescrizione non inizia a decorrere (v. Cass. civ., Sez. Lavoro, sentenza n. 24910 del 29.11.2007).
Nel caso di specie, l'opponente non ha inviato le comunicazioni reddituali obbligatorie inerenti all'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini I.R.PE.F.
e il volume d'affari dichiarato ai fini I.V.A., ad eccezione delle annualità 2004 e 2005.
La prescrizione è stata comunque interrotta dai plurimi atti indicati e prodotti dalla
. CP_1
A tal fine, si rinvia al dettagliato prospetto riepilogativo allegato alle note da ultimo depositate in data 7.4.2025.
4.3. Nel merito, non è fondato il motivo di opposizione avente ad oggetto l'affermata esenzione dall'obbligo di contribuzione per effetto dell'asserito mancato esercizio della professione a decorrere dall'anno 2006.
Si osserva, innanzitutto, che la disciplina di riforma delle casse previdenziali privatizzate dei liberi professionisti di cui al D. Lgs. n. 509/1994 e all'art. 3, comma 12, della L. n. 335/1995 ha attribuito a tali enti, nell'esercizio della propria autonomia, il potere di delegificazione, ovverosia di derogare o di abrogare disposizioni di legge, e ciò in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità delle rispettive gestioni (v., ad esempio, Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 24202 del
16.11.2009: nella specie si trattava della Parte_2
.
[...]
Di conseguenza, gli enti previdenziali in questione - fermo restando il limite dei principi costituzionali e delle norme di riforma economica sociale, e fatta salva l'approvazione ministeriale - possono assumere tutti i provvedimenti finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, ivi compresi quelli di definizione delle modalità d'iscrizione obbligatoria.
Prima della riforma statutaria del 2003, i geometri che non svolgevano con continuità e in via esclusiva la professione, pur essendo iscritti all'albo, erano
pagina 3 effettivamente esclusi dall'iscrizione alla essendo tenuti unicamente al CP_1
versamento di una contribuzione minima di solidarietà, ai sensi degli artt. 10 e 22 della
L. n. 773/1982.
Successivamente, con il decreto interministeriale del 27.2.2003, emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 509/1994, è stato approvato il nuovo Statuto della il cui articolo 5, in particolare, prevede che, a far data dal CP_1
1.1.2003, “Sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri ed i geometri laureati CP_1
iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 30/6/1994 n. 509 (…)”.
Le predette modalità, sulla base della Deliberazione n. 2 del 2003 del C.D.A. della prevedono l'obbligo di presentare un'autocertificazione ove il geometra dichiara CP_1
di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale, e di non essere titolare di partita I.V.A.; sulla base della successiva Deliberazione n. 123 del 2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal C.C.N.L., sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga nelle sue mansioni attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.
La Suprema Corte, sia pure con alcune oscillazioni interpretative (v. la sentenza di segno contrario n. n. 5375 del 22.2.2019), ha da ultimo ritenuto legittima la citata norma statutaria relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al conseguente CP_1
pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, avendo ritenuto che tale norma fosse legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua privatizzazione. CP_1
Ha altresì ritenuto che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del CP_1 pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad un'altra gestione sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi CP_2
nei confronti della previdenza di categoria (in tal senso v., in particolare, le sentenze n.
pagina 4 4568 del 19.2.2021, n. 1410 del 18.1.2022 e n. 28188 del 28.9.2022, oltre alle varie pronunce richiamate da quest'ultima).
Come è stato rilevato, “dal momento in cui un geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima” (Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 28188 del
28.9.2022, in motivazione).
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che il ricorso non meriti accoglimento, in quanto il ricorrente, nel periodo oggetto di causa (anni dal 2004 al
2021), era pacificamente iscritto all'albo, e, ai sensi del citato art. 5 dello statuto, per come interpretato dalla giurisprudenza secondo un orientamento ormai da tempo consolidato, la mera iscrizione all'albo, in assenza della predetta autocertificazione, è condizione di per sé sufficiente ai fini dell'iscrizione alla e del conseguente CP_1
obbligo della contribuzione minima.
Del resto, parte ricorrente avrebbe potuto agevolmente evitare di incorrere nell'obbligo contributivo attraverso la presentazione della prescritta autocertificazione, ovvero attraverso la richiesta di cancellazione dall'albo.
5. Dal rigetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, ai sensi del D.M.
n. 55/2014, osservata la tabella per le cause in materia previdenziale e tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro 52.000,01 sino ad euro 260.000,00), con esclusione della fase istruttoria in quanto non tenutasi.
In relazione alla mancata liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Nel caso di specie, tale fase non può dirsi “effettivamente svolta”, posto che la causa viene decisa unicamente in base alle produzioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna il geometra alla rifusione in favore della Parte_1
delle spese Controparte_1
processuali, che liquida in euro 6.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 16.4.2025.
pagina 5 Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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