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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1073 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Sergio Caporotundo, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Cataldo Tarricone, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 14 febbraio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione avverso il DI n. 2430/2018, emes- Parte_1
so dal Tribunale di Lecce, con il quale veniva ingiunto, su istanza di CP_1
Proc. n. 1073/2021 RG - 1 - dott.ssa Controparte_2 , il pagamento della somma di € 8.146,8, oltre interessi moratori, spese
[...]
del procedimento, domandata a titolo di capitale residuo e di penale ex art. 1382
cod. civ. secondo le condizioni riportare nel contratto di finanziamento del
03/05/2012. Eccepiva che il tasso di mora pattuito superava il tasso soglia di usura per cui reclamava l'epurazione secondo le determinazioni dell'art. 1815
cod. civ.; la nullità del contratto per illecita divergenza tra il taeg previsto in con-
tratto e quello applicato e illecito anatocismo derivante dal metodo di ammorta-
mento alla francese.
Si costituiva l'opposta contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
La causa istruita a mezzo produzione documentale, respinta la richiesta CTU
contabile veniva decisa con sentenza n. 2809/2021 pubblicata in data
14/10/2021 con la quale il Tribunale di Lecce rigettava l'opposizione.
Avverso la sentenza notificata in data 12/11/2021 ha proposto appello Parte_1
con atto di citazione notificato in data 02/12/2021 chiedendone la
[...]
riforma con tre motivi e formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Lecce, contrariis reiectis:
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2809/2021 emessa dal Tribunale di Lecce, Giudi-
ce Onorario Avv. M. Natascia Mazzone, nell'ambito del giudizio N.R.G. 11251/2018, e
pubblicata in data 14/10/2021, accogliere le seguenti conclusioni:
1. Nel merito previo accertamento dichiarare la nullità del contratto di finanziamento impugna-
to, per difetto originario della causa e per tutto quanto in narrativa esposto.
2. Sempre nel merito, accertare e dichiarare, nel contratto finanziamento la nullità della clauso-
la di determinazione degli interessi in quanto l'isc dichiarato dalla Banca convenuta risulta dif-
Proc. n. 1073/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza NN est. forme dal taeg applicato e, per l'effetto del disposto di cui all'art. 117 comma 6 e 7 t.u.b., indi-
viduato il saggio di interesse applicabile in sostituzione dell'interesse contrattuale pattuito, pre-
via compensazione delle maggiori somme non dovute accertate in corso di causa, corrisposte da
parte attrice per rate di ammortamento scadute, determinare per le rate a scadere un piano di
ammortamento al tasso sostitutivo individuato con quote capitali costanti;
3. Sempre nel merito accertare, nel seno del contratto di finanziamento l'indeterminatezza delle
condizioni contrattuali e del tasso contrattualmente pattuito e, per effetto del combinato disposto
ex art. 1346, 1418, 1419, 1284 c.c., individuato il saggio di interesse applicabile in sua sosti-
tuzione, previa compensazione delle maggiori somme non dovute, accertate in corso di causa, cor-
risposte da parte attrice per rate di ammortamento scadute, determinare per le rate a scadere un
piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti.
4. sempre nel merito accertare e dichiarare nullo il contratto per come strutturato con il metodo
di ammortamento alla francese, è comunque nullo ed illegittimo, in quanto comporta automati-
camente l'applicazione di interessi composti in luogo di quelli semplici, convenuti in contratto.
Per l'effetto, condannare la banca a rideterminare il rapporto, secondo il tasso di interesse legale
e con capitalizzazione semplice.
Si è costituita resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'udienza Collegiale del 14 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusio-
ni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisio-
ne con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare va dichiarata l'inammissibilità ex art. 345 cod. proc.
civ. delle domande sub 1), 2) e 3) di cui all'atto di appello perché nuove.
Passando all'esame dei motivi di appello, con il primo motivo l'appellante censu-
Proc. n. 1073/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza NN est. ra la sentenza per avere rigettato l'eccezione di nullità per asserita usura dei tassi di mora lamentando che il giudice, nonostante l'opponente avesse assolto il pro-
prio onere probatorio, depositando in atti un elaborato peritale di parte, non ha inteso ammettere la CTU contabile ritenendola meramente esplorativa.
Il motivo di appello non ha fondamento.
La Corte di Cassazione con la pronuncia a SS.UU. n. 19597/2020 ha precisato che: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi morato-
ri, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda
provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola nego-
ziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
t.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto Ministeriale di rife-
rimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi
dell'altrui diritto”.
Si evidenzia che i Decreti Ministeriali che specificano il tasso di interesse, essen-
do atti amministrativi, costituiscono documenti che dovranno essere prodotti dalle parti entro i termini previsti dal codice di rito.
Nella fattispecie l'eccezione per come allegata nell'atto di citazione in opposizio-
ne non rispetta i criteri di allegazione e prova innanzi specificati in quanto è
estremamente generica non risultando, nemmeno solo in termini di sola allega-
zione, il DM di riferimento onde desumere il lamentato superamento del tasso soglia, e comunque basata sulla asserita sommatoria di interessi di mora e corri-
spettivi ormai superata da tempo dalla giurisprudenza di legittimità. Peraltro la perizia di parte sulla quale l'azione si sarebbe basata è altrettanto generica e per-
ciò priva di rilievo probatorio.
Proc. n. 1073/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza NN est. Correttamente il giudice ha rigettato la richiesta di CTU come anche questa Cor-
te con ordinanza del 28/02/2022, in quanto essa sarebbe stata meramente esplo-
rativa. È infatti noto che la CTU non può sostituirsi all'onere di allegazione e prova comunque incombente sulla parte.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza per avere ritenuto legittimo il piano di ammortamento alla francese laddove ha così deciso:
“Quale ulteriore motivo di opposizione, l'opponente ha sostenuto che la banca fosse ricorsa alla
pratica anatocistica in violazione dell'art. 1283 c.c. anche in considerazione che il piano di
ammortamento alla francese utilizzato. Non è stata mai applicata da parte della CP_1
la capitalizzazione degli interessi convenuti. Tanto è stato documentalmente provato. Difatti nel
contratto (si veda doc n. 1 art 20) si legge che “ può addebitare sulle somme dovute CP_1
in seguito a decadenza del beneficio del termine un interesse di mora nella misura massima del
14,60% annui”, come prevede l'art. 1283 c.c. che, nel dettare le regole che disciplinano
l'anatocismo, stabilisce come “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno del-
la domanda giudiziale”. Ebbene, nel rispetto della normativa vigente (art. 1283 c.c.), la Fin-
domestic ha richiesto al debitore, in seguito al suo definitivo inadempimento, per la prima volta
con il procedimento monitorio (non nel corso del finanziamento) gli interessi di mora a far tem-
po dalla domanda giudiziale o più precisamente a far tempo dalla notifica dell'atto monitorio
(si veda decreto ingiuntivo opposto doc n. 4). L'opponente non ha mai fornito alcuna prova con-
traria. Infine, per quanto concerne il presunto anatocismo ricollegato all'utilizzo del sistema
dell'ammortamento alla francese, l'eccezione è superata ormai dalle numerose sentenze che si so-
no susseguite nel corso del tempo. La giurisprudenza di merito (Tribunale di Brescia, Giudice
Gianluigi Canali sent. n.189/2020, Tribunale di Roma, Giudice Vittorio Carlomagno sent.
18861/2019, Tribunale di Brescia, Dott. Stefano Franchioni del 14.09.2016 n.2677, Tribu-
Proc. n. 1073/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza NN est. nale di Roma sentenza n. 362 dell'11/01/16, Tribunale di Lucca, dott. Michele Fornaciari del
26.02.2016, Tribunale di Padova, Dott. G. Bertola 12.01.2016, Tribunale di Foggia, dott.
Nicola Antonio D'Amore del 02.12.2015 n.2661, Tribunale di Verona, dott. Andrea Mi-
renda del 24-03-2015 n.758, Tribunale di Lecce dott.ssa A. Capone n. 3363 del 2014) so-
stiene che “l'ammortamento alla francese” non provoca alcun fenomeno anatocistico nel conteggio
degli interessi contenuti in ogni singola rata con la conseguenza che il mutuatario, diversamente
da quanto è stato sostenuto ex adverso, non è esposto ad alcuna variazione del tasso d'interesse.
Ciò accade perché, una volta che le parti hanno raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sui
tassi degli interessi corrispettivi e moratori, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un
numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indica-
ti elementi contrattuali. Il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso
e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate di
quel determinato importo costanti nel loro importo, ma non nella loro composizione: ad essere
uguale non è la quota capitale, ma la rata, atteso che con le prime rate si versa una maggiore
quota di interessi ed una minore quota di capitale e con il tempo la quota di interessi decresce e
si incrementa quella di capitale. “Del resto – come ha evidenziato lo stesso Tribunale di Lecce,
l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in con-
to capitale (nell'ammortamento alla francese la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e
cresce col tempo), risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 c.c.” ov-
vero all'imputazione del pagamento agli interessi. Di conseguenza nessun effetto anatocistico il-
legittimo si è prodotto nel rapporto di finanziamento oggetto del contendere, in quanto il metodo
di calcolo utilizzato, ossia dell'interesse composto, va inteso nel senso che la rata è composta da
quota capitale e quota interessi, e non nel senso che gli interessi si calcolano sugli interessi”.
L'appellante denuncia l'ingiustizia della sentenza ribadendo che il sistema di am-
Proc. n. 1073/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza NN est. mortamento alla francese avrebbe generato un occulto processo di capitalizza-
zione degli interessi ed è causa di illecito anatocismo evidenziando una discrasia tra quanto indicato dal tasso di riferimento e quanto determinato nel piano di ammortamento. Evidenzia come “In altre parole l'illegittimità e/o la nullità del mutuo
de quo consiste nella fattispecie del fatto provato documentalmente, che mentre nella parte lette-
rale del contratto la banca convenuta ha stabilito un tasso nominale determinato, nel piano di
ammortamento viene applicato in maniera illegittima il c.d. ammortamento alla francese, ossia
un metodo che comporta la restituzione degli interessi con una proporzione più elevata, in quan-
to contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l'interesse applicato è quello
composto e non già quello semplice convenuto e che i mutuatari si sono obbligati a corrispondere
alla banca. Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo non si
può assolutamente maggiorare nel piano di ammortamento, né si può mascherare con tale artifi-
cioso incremento, poiché il calcolo dell'interesse deve essere trasparente ed eseguito secondo le rego-
le matematiche dell'interesse semplice”. (cfr. appello).
Il motivo non è fondato.
In primo luogo la censura risulta generica atteso che rispetto alla articolata moti-
vazione del Tribunale con la quale ha escluso che l'utilizzo del piano di ammor-
tamento alla francese produca illecito anatocismo, l'appellante non ha introdotto temi nuovi e convincenti per una soluzione opposta.
Come già ben evidenziato dal Tribunale l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale ero-
gato, benché quest'ultimo non sia ancora esigibile. In esso la capitalizzazione av-
viene in regime “composto”, nel senso che la quota capitale è incrementata con gli interessi generati sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo (Cass. civ.
Proc. n. 1073/2021 RG - 7 - dott.ssa Crescenza NN est. SSUU n. 15130/2024; Cass. civ. 34677/2022). La capitalizzazione composta è
quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione di un contratto (Cass. civ. SSUU n. 15130/2024; Cass. civ. n. 27823/2023). Invero, il regime di ammortamento alla francese, di per sé, non prevede alcun anatocismo,
bensì il pagamento frazionato della rata. Tale sistema di rimborso a rate costanti,
di diversa composizione, non comporta, infatti, né un'indeterminatezza del tasso,
né una surrettizia capitalizzazione degli interessi e non è, perciò, in contrasto col divieto di anatocismo, né con i doveri di trasparenza. La caratteristica del c.d.
piano di ammortamento alla francese è quella di variare progressivamente la composizione delle rate, costanti nell'importo complessivo, in cui la quota inte-
ressi decresce progressivamente e nel contempo vi è un altrettanto progressivo aumento della quota di capitale restituito: ciò non determina un illecito anatoci-
smo ma solo una diversa costruzione delle rate costanti. Gli interessi convenzio-
nali sono calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferi-
mento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di capitalizzazio-
ne degli interessi per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammor-
tamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 cod. civ., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico,
l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale. La circostanza che, a parità
di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un
Proc. n. 1073/2021 RG - 8 - dott.ssa Crescenza NN est. esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento "all'italiana" discende non da un illegittimo effetto ana-
tocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitu-
toria, quanto, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restitu-
zione del capitale. Ciò implica, inevitabilmente, un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per resti-
tuire la somma a suo tempo erogatagli). Perciò, il piano di ammortamento adot-
tato non implica necessariamente la sussistenza di una illegittima capitalizzazione degli interessi, dovendo, quest'ultima, ove esistente, essere allegata e dimostrata da chi l'ha dedotta.
Ad ogni modo, è principio divenuto ormai granitico, oltre che condivisibile, quel-
lo secondo cui: “in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito re-
golato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è
causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento
e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o in-
determinabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di traspa-
renza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. civ.
SSUU n. 14131/2024).
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza laddove ha rigettato l'eccezione di discordanza tra taeg pattuito e quello effettivo applicato con la se-
guente motivazione: “Anche l'ultimo motivo di opposizione proposto (la divergenza del taeg)
è infondato. La tesi sostenuta ex adverso si è posta nettamente in contrasto con quella che è la di-
Proc. n. 1073/2021 RG - 9 - dott.ssa Crescenza NN est. sciplina dettata in tema di calcolo del taeg rappresentata dal Decreto del Ministro del Tesoro 8 lu-
glio '92, dal D.lgs. n. 385/1993, dal provvedimento della Banca d'Italia in data 29 luglio
2009 in tema di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza
delle relazioni tra intermediari e clienti” e successive modifiche ed integrazioni del Testo Unico
Bancario in tema di taeg. Infatti, dal combinato disposto della normativa di cui al TUB e delle
disposizioni della Banca d'Italia si desume un unico criterio, in base al quale “i costi relativi ai
servizi accessori” – ivi compresi quelli di assicurazione – devono essere inclusi nel “costo totale del
credito” e, quindi, nel TAEG solo “qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il ser-
vizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali of-
ferte. Ciò premesso, esaminando il contratto di finanziamento oggetto del contendere (si veda doc
n.1) è stato documentalmente provato che, nella pagina intestata “informazioni europee di base sul
credito ai consumatori”, in calce, è presente una sezione con il seguente contenuto: “per ottenere il
credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: •
Un'assicurazione che garantisca il credito : risulta barrata la casella “no” e/o • Un altro Con-
tratto per servizio accessorio : risulta barrata la casella “no”. Ne deriva che risultante Pt_2
dal contratto di finanziamento in esame, pari al 10,41%, risulta conforme alla normativa legisla-
tiva e regolamentare pro-tempore vigente, in quanto correttamente non include il “premio assicu-
rativo sul credito”, essendo contrattualmente identificato come “servizio accessorio, il cui contrat-
to non è obbligatorio per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.
Sostiene l'appellante di aver dimostrato, anche attraverso la ctp in atti, che il taeg effettivo era pari al 13,847% differente da quello indicato in contratto pari
10,43% con la conseguenza che l'intero finanziamento andava ricalcolato.
Anche questo motivo è infondato.
In disparte l'estrema genericità della censura che omette un serio confronto con
Proc. n. 1073/2021 RG - 10 - dott.ssa Crescenza NN est. la decisione sopra richiamata e con la quale la Corte concorda, si rileva che l'appellante continua a sostenere di spese che incidano sul costo del taeg senza che tuttavia risultino prove delle stesse. A ciò aggiungasi che come rilevato dal
Tribunale dette spese erano chiaramente indicate in contratto come facoltative sicché non avrebbero comunque influito nel costo del taeg in conformità alle di-
sposizioni del TUB e delle disposizioni della banca d'Italia.
Ne deriva il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento in fa-
vore dell'appellata delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17,
della Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del
D.P.R. 30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 2.000,00 ol-
tre IVA, CAP e RF al 15%;
da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 4 marzo 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza NN) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 1073/2021 RG - 11 - dott.ssa Crescenza NN est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1073 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Sergio Caporotundo, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Cataldo Tarricone, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 14 febbraio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione avverso il DI n. 2430/2018, emes- Parte_1
so dal Tribunale di Lecce, con il quale veniva ingiunto, su istanza di CP_1
Proc. n. 1073/2021 RG - 1 - dott.ssa Controparte_2 , il pagamento della somma di € 8.146,8, oltre interessi moratori, spese
[...]
del procedimento, domandata a titolo di capitale residuo e di penale ex art. 1382
cod. civ. secondo le condizioni riportare nel contratto di finanziamento del
03/05/2012. Eccepiva che il tasso di mora pattuito superava il tasso soglia di usura per cui reclamava l'epurazione secondo le determinazioni dell'art. 1815
cod. civ.; la nullità del contratto per illecita divergenza tra il taeg previsto in con-
tratto e quello applicato e illecito anatocismo derivante dal metodo di ammorta-
mento alla francese.
Si costituiva l'opposta contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
La causa istruita a mezzo produzione documentale, respinta la richiesta CTU
contabile veniva decisa con sentenza n. 2809/2021 pubblicata in data
14/10/2021 con la quale il Tribunale di Lecce rigettava l'opposizione.
Avverso la sentenza notificata in data 12/11/2021 ha proposto appello Parte_1
con atto di citazione notificato in data 02/12/2021 chiedendone la
[...]
riforma con tre motivi e formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Lecce, contrariis reiectis:
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2809/2021 emessa dal Tribunale di Lecce, Giudi-
ce Onorario Avv. M. Natascia Mazzone, nell'ambito del giudizio N.R.G. 11251/2018, e
pubblicata in data 14/10/2021, accogliere le seguenti conclusioni:
1. Nel merito previo accertamento dichiarare la nullità del contratto di finanziamento impugna-
to, per difetto originario della causa e per tutto quanto in narrativa esposto.
2. Sempre nel merito, accertare e dichiarare, nel contratto finanziamento la nullità della clauso-
la di determinazione degli interessi in quanto l'isc dichiarato dalla Banca convenuta risulta dif-
Proc. n. 1073/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza NN est. forme dal taeg applicato e, per l'effetto del disposto di cui all'art. 117 comma 6 e 7 t.u.b., indi-
viduato il saggio di interesse applicabile in sostituzione dell'interesse contrattuale pattuito, pre-
via compensazione delle maggiori somme non dovute accertate in corso di causa, corrisposte da
parte attrice per rate di ammortamento scadute, determinare per le rate a scadere un piano di
ammortamento al tasso sostitutivo individuato con quote capitali costanti;
3. Sempre nel merito accertare, nel seno del contratto di finanziamento l'indeterminatezza delle
condizioni contrattuali e del tasso contrattualmente pattuito e, per effetto del combinato disposto
ex art. 1346, 1418, 1419, 1284 c.c., individuato il saggio di interesse applicabile in sua sosti-
tuzione, previa compensazione delle maggiori somme non dovute, accertate in corso di causa, cor-
risposte da parte attrice per rate di ammortamento scadute, determinare per le rate a scadere un
piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti.
4. sempre nel merito accertare e dichiarare nullo il contratto per come strutturato con il metodo
di ammortamento alla francese, è comunque nullo ed illegittimo, in quanto comporta automati-
camente l'applicazione di interessi composti in luogo di quelli semplici, convenuti in contratto.
Per l'effetto, condannare la banca a rideterminare il rapporto, secondo il tasso di interesse legale
e con capitalizzazione semplice.
Si è costituita resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'udienza Collegiale del 14 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusio-
ni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisio-
ne con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare va dichiarata l'inammissibilità ex art. 345 cod. proc.
civ. delle domande sub 1), 2) e 3) di cui all'atto di appello perché nuove.
Passando all'esame dei motivi di appello, con il primo motivo l'appellante censu-
Proc. n. 1073/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza NN est. ra la sentenza per avere rigettato l'eccezione di nullità per asserita usura dei tassi di mora lamentando che il giudice, nonostante l'opponente avesse assolto il pro-
prio onere probatorio, depositando in atti un elaborato peritale di parte, non ha inteso ammettere la CTU contabile ritenendola meramente esplorativa.
Il motivo di appello non ha fondamento.
La Corte di Cassazione con la pronuncia a SS.UU. n. 19597/2020 ha precisato che: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi morato-
ri, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda
provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola nego-
ziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
t.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto Ministeriale di rife-
rimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi
dell'altrui diritto”.
Si evidenzia che i Decreti Ministeriali che specificano il tasso di interesse, essen-
do atti amministrativi, costituiscono documenti che dovranno essere prodotti dalle parti entro i termini previsti dal codice di rito.
Nella fattispecie l'eccezione per come allegata nell'atto di citazione in opposizio-
ne non rispetta i criteri di allegazione e prova innanzi specificati in quanto è
estremamente generica non risultando, nemmeno solo in termini di sola allega-
zione, il DM di riferimento onde desumere il lamentato superamento del tasso soglia, e comunque basata sulla asserita sommatoria di interessi di mora e corri-
spettivi ormai superata da tempo dalla giurisprudenza di legittimità. Peraltro la perizia di parte sulla quale l'azione si sarebbe basata è altrettanto generica e per-
ciò priva di rilievo probatorio.
Proc. n. 1073/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza NN est. Correttamente il giudice ha rigettato la richiesta di CTU come anche questa Cor-
te con ordinanza del 28/02/2022, in quanto essa sarebbe stata meramente esplo-
rativa. È infatti noto che la CTU non può sostituirsi all'onere di allegazione e prova comunque incombente sulla parte.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza per avere ritenuto legittimo il piano di ammortamento alla francese laddove ha così deciso:
“Quale ulteriore motivo di opposizione, l'opponente ha sostenuto che la banca fosse ricorsa alla
pratica anatocistica in violazione dell'art. 1283 c.c. anche in considerazione che il piano di
ammortamento alla francese utilizzato. Non è stata mai applicata da parte della CP_1
la capitalizzazione degli interessi convenuti. Tanto è stato documentalmente provato. Difatti nel
contratto (si veda doc n. 1 art 20) si legge che “ può addebitare sulle somme dovute CP_1
in seguito a decadenza del beneficio del termine un interesse di mora nella misura massima del
14,60% annui”, come prevede l'art. 1283 c.c. che, nel dettare le regole che disciplinano
l'anatocismo, stabilisce come “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno del-
la domanda giudiziale”. Ebbene, nel rispetto della normativa vigente (art. 1283 c.c.), la Fin-
domestic ha richiesto al debitore, in seguito al suo definitivo inadempimento, per la prima volta
con il procedimento monitorio (non nel corso del finanziamento) gli interessi di mora a far tem-
po dalla domanda giudiziale o più precisamente a far tempo dalla notifica dell'atto monitorio
(si veda decreto ingiuntivo opposto doc n. 4). L'opponente non ha mai fornito alcuna prova con-
traria. Infine, per quanto concerne il presunto anatocismo ricollegato all'utilizzo del sistema
dell'ammortamento alla francese, l'eccezione è superata ormai dalle numerose sentenze che si so-
no susseguite nel corso del tempo. La giurisprudenza di merito (Tribunale di Brescia, Giudice
Gianluigi Canali sent. n.189/2020, Tribunale di Roma, Giudice Vittorio Carlomagno sent.
18861/2019, Tribunale di Brescia, Dott. Stefano Franchioni del 14.09.2016 n.2677, Tribu-
Proc. n. 1073/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza NN est. nale di Roma sentenza n. 362 dell'11/01/16, Tribunale di Lucca, dott. Michele Fornaciari del
26.02.2016, Tribunale di Padova, Dott. G. Bertola 12.01.2016, Tribunale di Foggia, dott.
Nicola Antonio D'Amore del 02.12.2015 n.2661, Tribunale di Verona, dott. Andrea Mi-
renda del 24-03-2015 n.758, Tribunale di Lecce dott.ssa A. Capone n. 3363 del 2014) so-
stiene che “l'ammortamento alla francese” non provoca alcun fenomeno anatocistico nel conteggio
degli interessi contenuti in ogni singola rata con la conseguenza che il mutuatario, diversamente
da quanto è stato sostenuto ex adverso, non è esposto ad alcuna variazione del tasso d'interesse.
Ciò accade perché, una volta che le parti hanno raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sui
tassi degli interessi corrispettivi e moratori, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un
numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indica-
ti elementi contrattuali. Il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso
e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate di
quel determinato importo costanti nel loro importo, ma non nella loro composizione: ad essere
uguale non è la quota capitale, ma la rata, atteso che con le prime rate si versa una maggiore
quota di interessi ed una minore quota di capitale e con il tempo la quota di interessi decresce e
si incrementa quella di capitale. “Del resto – come ha evidenziato lo stesso Tribunale di Lecce,
l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in con-
to capitale (nell'ammortamento alla francese la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e
cresce col tempo), risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 c.c.” ov-
vero all'imputazione del pagamento agli interessi. Di conseguenza nessun effetto anatocistico il-
legittimo si è prodotto nel rapporto di finanziamento oggetto del contendere, in quanto il metodo
di calcolo utilizzato, ossia dell'interesse composto, va inteso nel senso che la rata è composta da
quota capitale e quota interessi, e non nel senso che gli interessi si calcolano sugli interessi”.
L'appellante denuncia l'ingiustizia della sentenza ribadendo che il sistema di am-
Proc. n. 1073/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza NN est. mortamento alla francese avrebbe generato un occulto processo di capitalizza-
zione degli interessi ed è causa di illecito anatocismo evidenziando una discrasia tra quanto indicato dal tasso di riferimento e quanto determinato nel piano di ammortamento. Evidenzia come “In altre parole l'illegittimità e/o la nullità del mutuo
de quo consiste nella fattispecie del fatto provato documentalmente, che mentre nella parte lette-
rale del contratto la banca convenuta ha stabilito un tasso nominale determinato, nel piano di
ammortamento viene applicato in maniera illegittima il c.d. ammortamento alla francese, ossia
un metodo che comporta la restituzione degli interessi con una proporzione più elevata, in quan-
to contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l'interesse applicato è quello
composto e non già quello semplice convenuto e che i mutuatari si sono obbligati a corrispondere
alla banca. Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo non si
può assolutamente maggiorare nel piano di ammortamento, né si può mascherare con tale artifi-
cioso incremento, poiché il calcolo dell'interesse deve essere trasparente ed eseguito secondo le rego-
le matematiche dell'interesse semplice”. (cfr. appello).
Il motivo non è fondato.
In primo luogo la censura risulta generica atteso che rispetto alla articolata moti-
vazione del Tribunale con la quale ha escluso che l'utilizzo del piano di ammor-
tamento alla francese produca illecito anatocismo, l'appellante non ha introdotto temi nuovi e convincenti per una soluzione opposta.
Come già ben evidenziato dal Tribunale l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale ero-
gato, benché quest'ultimo non sia ancora esigibile. In esso la capitalizzazione av-
viene in regime “composto”, nel senso che la quota capitale è incrementata con gli interessi generati sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo (Cass. civ.
Proc. n. 1073/2021 RG - 7 - dott.ssa Crescenza NN est. SSUU n. 15130/2024; Cass. civ. 34677/2022). La capitalizzazione composta è
quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione di un contratto (Cass. civ. SSUU n. 15130/2024; Cass. civ. n. 27823/2023). Invero, il regime di ammortamento alla francese, di per sé, non prevede alcun anatocismo,
bensì il pagamento frazionato della rata. Tale sistema di rimborso a rate costanti,
di diversa composizione, non comporta, infatti, né un'indeterminatezza del tasso,
né una surrettizia capitalizzazione degli interessi e non è, perciò, in contrasto col divieto di anatocismo, né con i doveri di trasparenza. La caratteristica del c.d.
piano di ammortamento alla francese è quella di variare progressivamente la composizione delle rate, costanti nell'importo complessivo, in cui la quota inte-
ressi decresce progressivamente e nel contempo vi è un altrettanto progressivo aumento della quota di capitale restituito: ciò non determina un illecito anatoci-
smo ma solo una diversa costruzione delle rate costanti. Gli interessi convenzio-
nali sono calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferi-
mento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di capitalizzazio-
ne degli interessi per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammor-
tamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 cod. civ., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico,
l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale. La circostanza che, a parità
di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un
Proc. n. 1073/2021 RG - 8 - dott.ssa Crescenza NN est. esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento "all'italiana" discende non da un illegittimo effetto ana-
tocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitu-
toria, quanto, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restitu-
zione del capitale. Ciò implica, inevitabilmente, un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per resti-
tuire la somma a suo tempo erogatagli). Perciò, il piano di ammortamento adot-
tato non implica necessariamente la sussistenza di una illegittima capitalizzazione degli interessi, dovendo, quest'ultima, ove esistente, essere allegata e dimostrata da chi l'ha dedotta.
Ad ogni modo, è principio divenuto ormai granitico, oltre che condivisibile, quel-
lo secondo cui: “in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito re-
golato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è
causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento
e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o in-
determinabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di traspa-
renza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. civ.
SSUU n. 14131/2024).
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza laddove ha rigettato l'eccezione di discordanza tra taeg pattuito e quello effettivo applicato con la se-
guente motivazione: “Anche l'ultimo motivo di opposizione proposto (la divergenza del taeg)
è infondato. La tesi sostenuta ex adverso si è posta nettamente in contrasto con quella che è la di-
Proc. n. 1073/2021 RG - 9 - dott.ssa Crescenza NN est. sciplina dettata in tema di calcolo del taeg rappresentata dal Decreto del Ministro del Tesoro 8 lu-
glio '92, dal D.lgs. n. 385/1993, dal provvedimento della Banca d'Italia in data 29 luglio
2009 in tema di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza
delle relazioni tra intermediari e clienti” e successive modifiche ed integrazioni del Testo Unico
Bancario in tema di taeg. Infatti, dal combinato disposto della normativa di cui al TUB e delle
disposizioni della Banca d'Italia si desume un unico criterio, in base al quale “i costi relativi ai
servizi accessori” – ivi compresi quelli di assicurazione – devono essere inclusi nel “costo totale del
credito” e, quindi, nel TAEG solo “qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il ser-
vizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali of-
ferte. Ciò premesso, esaminando il contratto di finanziamento oggetto del contendere (si veda doc
n.1) è stato documentalmente provato che, nella pagina intestata “informazioni europee di base sul
credito ai consumatori”, in calce, è presente una sezione con il seguente contenuto: “per ottenere il
credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: •
Un'assicurazione che garantisca il credito : risulta barrata la casella “no” e/o • Un altro Con-
tratto per servizio accessorio : risulta barrata la casella “no”. Ne deriva che risultante Pt_2
dal contratto di finanziamento in esame, pari al 10,41%, risulta conforme alla normativa legisla-
tiva e regolamentare pro-tempore vigente, in quanto correttamente non include il “premio assicu-
rativo sul credito”, essendo contrattualmente identificato come “servizio accessorio, il cui contrat-
to non è obbligatorio per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.
Sostiene l'appellante di aver dimostrato, anche attraverso la ctp in atti, che il taeg effettivo era pari al 13,847% differente da quello indicato in contratto pari
10,43% con la conseguenza che l'intero finanziamento andava ricalcolato.
Anche questo motivo è infondato.
In disparte l'estrema genericità della censura che omette un serio confronto con
Proc. n. 1073/2021 RG - 10 - dott.ssa Crescenza NN est. la decisione sopra richiamata e con la quale la Corte concorda, si rileva che l'appellante continua a sostenere di spese che incidano sul costo del taeg senza che tuttavia risultino prove delle stesse. A ciò aggiungasi che come rilevato dal
Tribunale dette spese erano chiaramente indicate in contratto come facoltative sicché non avrebbero comunque influito nel costo del taeg in conformità alle di-
sposizioni del TUB e delle disposizioni della banca d'Italia.
Ne deriva il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento in fa-
vore dell'appellata delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17,
della Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del
D.P.R. 30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 2.000,00 ol-
tre IVA, CAP e RF al 15%;
da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 4 marzo 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza NN) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 1073/2021 RG - 11 - dott.ssa Crescenza NN est.