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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 07/05/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1591/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1591/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Santhià rappresentata e difesa dall'Avv. Grattarola Monica del Foro di Vercelli
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/01/1974 e residente in [...]
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: divorzio – scioglimento matrimonio
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
La sola parte attrice ha concluso domandando la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Il PM ha concluso con visto in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.12.2024 la sig.ra domandava al Tribunale di Vercelli Parte_1 di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a AT (VC) in data 05.05.1999, registrato nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune all'atto n. 4, Parte I, Anno 1999. Precedentemente al matrimonio era nato, in data 21.03.1999, il figlio oggi maggiorenne. Per_1
Il rapporto tra i coniugi veniva ad incrinarsi tanto che nel 2000 decidevano di interrompere la loro convivenza;
la sig.ra da allora non ha avuto più notizie del marito. Pt_1
Con sentenza n. 594 del 05.12.2022 il Tribunale di Vercelli pronunciava separazione personale tra i coniugi, a seguito del ricorso presentato dall'odierna ricorrente. All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. celebratasi innanzi al Giudice relatore in data 09.04.2025, il Presidente, dato atto della regolare instaurazione de contraddittorio, essendo stata depositata regolare notifica di ricorso e decreto, ha dichiarato la contumacia del convenuto;
l'avv. Grattarola ha concluso come da ricorso, rinunciando alla domanda in punto passaporto e rinunciando ai termini per gli scritti conclusivi. Il Presidente si è quindi riservato di riferire al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM.
SULLA PRONUNCIA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Sussistono i presupposti per la pronuncia diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio risultando inconfutabilmente dimostrato che i coniugi vivono separati a far data dall'udienza presidenziale celebratasi a seguito di ricorso per la separazione: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere. Il convenuto è rimasto peraltro contumace. La separazione personale dei coniugi è stata, inoltre, pronunciata dal Tribunale di Vercelli in data 05.12.2022, pertanto è trascorso il prescritto termine di legge per la domanda essendo il ricorso per divorzio stato depositato il 16.12.2024.
SULLE SPESE DI LITE Spese alla soccombenza, liquidate in dispositivo e da porre in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002 TU Spese di Giustizia in quanto parte attrice risulta ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. r.g. 1591/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
pagina 2 di 3 1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra ed Parte_1 [...]
a AT (VC) in data 05.05.1999, registrato nei Registri dello Stato Civile del CP_1 suddetto Comune all'atto n. 4, Parte I, Anno 1999;
2. MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. NA parte convenuta a rifondere all'attrice le spese del presente procedimento, liquidate in euro 1200,00 oltre Iva, Cpa e 15% come per legge, da porre a favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002 TU Spese di Giustizia in quanto parte attrice risulta ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
Così deciso in Camera di Consiglio della sezione civile il 07.05.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1591/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Santhià rappresentata e difesa dall'Avv. Grattarola Monica del Foro di Vercelli
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/01/1974 e residente in [...]
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: divorzio – scioglimento matrimonio
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
La sola parte attrice ha concluso domandando la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Il PM ha concluso con visto in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.12.2024 la sig.ra domandava al Tribunale di Vercelli Parte_1 di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a AT (VC) in data 05.05.1999, registrato nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune all'atto n. 4, Parte I, Anno 1999. Precedentemente al matrimonio era nato, in data 21.03.1999, il figlio oggi maggiorenne. Per_1
Il rapporto tra i coniugi veniva ad incrinarsi tanto che nel 2000 decidevano di interrompere la loro convivenza;
la sig.ra da allora non ha avuto più notizie del marito. Pt_1
Con sentenza n. 594 del 05.12.2022 il Tribunale di Vercelli pronunciava separazione personale tra i coniugi, a seguito del ricorso presentato dall'odierna ricorrente. All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. celebratasi innanzi al Giudice relatore in data 09.04.2025, il Presidente, dato atto della regolare instaurazione de contraddittorio, essendo stata depositata regolare notifica di ricorso e decreto, ha dichiarato la contumacia del convenuto;
l'avv. Grattarola ha concluso come da ricorso, rinunciando alla domanda in punto passaporto e rinunciando ai termini per gli scritti conclusivi. Il Presidente si è quindi riservato di riferire al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM.
SULLA PRONUNCIA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Sussistono i presupposti per la pronuncia diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio risultando inconfutabilmente dimostrato che i coniugi vivono separati a far data dall'udienza presidenziale celebratasi a seguito di ricorso per la separazione: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere. Il convenuto è rimasto peraltro contumace. La separazione personale dei coniugi è stata, inoltre, pronunciata dal Tribunale di Vercelli in data 05.12.2022, pertanto è trascorso il prescritto termine di legge per la domanda essendo il ricorso per divorzio stato depositato il 16.12.2024.
SULLE SPESE DI LITE Spese alla soccombenza, liquidate in dispositivo e da porre in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002 TU Spese di Giustizia in quanto parte attrice risulta ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. r.g. 1591/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
pagina 2 di 3 1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra ed Parte_1 [...]
a AT (VC) in data 05.05.1999, registrato nei Registri dello Stato Civile del CP_1 suddetto Comune all'atto n. 4, Parte I, Anno 1999;
2. MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. NA parte convenuta a rifondere all'attrice le spese del presente procedimento, liquidate in euro 1200,00 oltre Iva, Cpa e 15% come per legge, da porre a favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002 TU Spese di Giustizia in quanto parte attrice risulta ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
Così deciso in Camera di Consiglio della sezione civile il 07.05.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3