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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/07/2025, n. 3640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3640 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9479/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel./Est. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9479/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in vis Beaumont 23 Torino Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. RISSONE FRANCESCA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Valdieri 8 Controparte_1 C.F._2 10139 Torino presso lo studio dell'avv. GROSSO MONICA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note presentate congiuntamente il 16/7/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TAURANO il Parte_1 Controparte_1 03/10/1993.
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato il [...] e , Persona_1 Persona_2 nata il [...].
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 28/05/2024 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ha allegato che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile a causa della condotta del coniuge, il cui comportamento ha determinato l'applicazione di una misura cautelare di allontanamento dalla casa coniugale divieto di avvicinamento ai luoghi della persona offesa e divieto di dimora.
Ha chiesto quindi addebitarsi la separazione al marito, disporsi in proprio favore l'assegnazione della casa coniugale ove vi abiterà con i figli maggiorenni, ma non economicamente indipendenti, e porsi a carico del sig. , un assegno per contribuire al mantenimento dei figli nella Controparte_1 misura complessiva di € 1000,00. mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
Con memoria depositata il 30/9/2024 si è costituito e ha condiviso la domanda Controparte_1 di separazione personale e congiuntamente la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel merito, ha contestato la ricostruzione in fatto di parte attorea e ha domandato di disporsi l'assegnazione della casa familiare alla moglie, la quale vivrà con i figli e porsi a suo carico un assegno nella misura complessiva di euro 150,00 per il solo figlio oltre il 50% delle spese straordinarie, Per_1 nulla invece con riguardo alla figlia stante lo stato di occupazione;
e infine, con vittoria delle Per_2 spese.
All'udienza del 30/10/2024 comparivano personalmente le parti e difensori.
Il giudice relatore a scioglimento della riserva emanava provvedimenti provvisori e urgenti, disponendo in ordine alle richieste istruttorie.
All'udienza del 31/1/2025 il GOP all'uopo delegata procedeva all'attività istruttoria e, stante l'assenza di parte convenuta per rendere l'interrogatorio, i rispettivi difensori formulavano le rispettive richieste. Il GOP rinviava ad altra udienza per l'interpello del convenuto.
All'udienza del 3/3/2025 i difensori delle parti domandavano congiuntamente un breve rinvio poiché pendenti trattative tra i coniugi;
pertanto, il GOP all'uopo delegato fissava nuova udienza al 5/5/2025.
A tale udienza, comparivano i difensori, i quali manifestavano la volontà delle parti di addivenire ad un accordo di separazione e, congiuntamente, di divorzio;
pertanto, previa rinuncia all'interpello del convenuto, domandano di fissarsi udienza ex art 127 ter cpc per il deposito delle note scritte.
Il giudice relatore, con ordinanza del 2/7/2025, assegnava loro termine ex art 127 ter cpc.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne ma non economicamente indipendente rispondono al prevalente interesse della stessa.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, pagina 2 di 4 al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TAURANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1) i due figli della coppia maggiorenni, di cui il maggiore, non economicamente Persona_1 autosufficiente, sono residenti, unitamente alla madre, presso l'immobile già adibito a casa familiare, sito in Collegno (TO), via Bussoleno n. 18, che viene pertanto assegnato alla sig.ra . Parte_1
2) dichiara tenuto il sig. a corrispondere a favore della sig.ra per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, la somma Persona_1 mensile di € 350,00, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
3) entrambi i genitori si faranno carico delle spese straordinarie relative al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'ordine degli Avvocati.
DÀ ATTO che:
4) a definizione dei rapporti patrimoniali i coniugi si impegnano come segue:
5) il sig. si obbliga espressamente a trasferire, anche con gli effetti di cui all'art. 2932 Controparte_1 c.c. in caso di inadempimento, alla sig.ra che si impegna ad acquistare, la quota di sua Parte_1 proprietà pari al 50% della casa coniugale sita in Collegno (TO), via Bussoleno n.18, al piano secondo (3° f.t.) alloggio composto da tre camere, cucina e servizi oltre, al piano seminterrato, locale di sgombero di pertinenza dell'alloggio, così censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Collegno: foglio 11 mappale 745, sub. 9, via Bussoleno n. 18, piano 2, interno A, Cat A/3 classe 3 vani 5, R.C. Euro 374,43; foglio 11, mappale 745, sub. 111 via Bussoleno 18, piano S1, categoria C/2, classe 1, consistenza mq 5, superficie catastale mq 6, R.C. € 18,33.
6) Il trasferimento avverrà a titolo gratuito con atto da rogarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, avanti a notaio scelto dalla sig.ra Parte_1
7) Contestualmente all'atto di trasferimento, la sig.ra provvederà ad estinguere l'originario mutuo Pt_1 ancora gravante sull'immobile nonché i relativi interessi maturati e maturandi e tutte le inerenti obbligazioni risultanti dall'atto di mutuo sottoscritto dalle parti con Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. stipulato dal notaio in data 14.9.2022 (rep. 104222 raccolta 43288 - ipoteca iscritta reg. Persona_3 gen. 41521 part. 7908 del 23.9.2022).
pagina 3 di 4 8) Tale estinzione, a carico della sig.ra potrà avvenire mediante stipula di un nuovo contratto di Pt_1 mutuo, che preveda la trascrizione di ipoteca sull'immobile, ovvero mediante accollo liberatorio del mutuo sottoscritto dai coniugi in data 23.9.2022
9) Le spese notarili dell'atto di trasferimento della proprietà sono a carico integrale della sig.ra ed Pt_1 il sig. rinuncia alla restituzione delle somme impiegate nella ristrutturazione parziale CP_1 dell'immobile (Impianto elettrico ed opere di muratura e risistemazione tetto). Tale importo, quantificato in €. 8000,00 andrà anche a coprire le spese di mantenimento e le spese straordinarie del figlio Per_1 sostenute dalla sig.ra nel periodo intercorrente tra la data di deposito de ricorso per separazione e Pt_1 divorzio e la data di pubblicazione dei provvedimenti provvisori emessi dal Tribunale di Torino.
10) Le spese notarili e ogni altra spesa necessaria per l'estinzione del mutuo, la cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile, la stipula di un nuovo contratto di mutuo e ogni altra spesa relativa a tali operazioni sono a carico della sig.ra la quale potrà scegliere il professionista a cui rivolgersi Pt_1
11) Le parti chiedono sin d'ora applicarsi al trasferimento qui previsto l'esenzione di cui all'art. 19 L.
6.3.1987 n. 74 nella sua più estesa interpretazione giurisprudenziale in quanto gli accordi di sistemazione economico patrimoniale qui previsti sono necessari e funzionali alla risoluzione della crisi familiare.
12) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere a titolo alimentare e/o di mantenimento.
13) Le spese legali restano integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei difensori alla solidarietà prevista dalla legge professionale. Tutto ciò premesso, i sigg.ri e ut Controparte_1 Parte_1 supra rappresentati difesi e domiciliati
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/07/2025
Il Presidente Rel./Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel./Est. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9479/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in vis Beaumont 23 Torino Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. RISSONE FRANCESCA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Valdieri 8 Controparte_1 C.F._2 10139 Torino presso lo studio dell'avv. GROSSO MONICA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note presentate congiuntamente il 16/7/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TAURANO il Parte_1 Controparte_1 03/10/1993.
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato il [...] e , Persona_1 Persona_2 nata il [...].
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 28/05/2024 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ha allegato che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile a causa della condotta del coniuge, il cui comportamento ha determinato l'applicazione di una misura cautelare di allontanamento dalla casa coniugale divieto di avvicinamento ai luoghi della persona offesa e divieto di dimora.
Ha chiesto quindi addebitarsi la separazione al marito, disporsi in proprio favore l'assegnazione della casa coniugale ove vi abiterà con i figli maggiorenni, ma non economicamente indipendenti, e porsi a carico del sig. , un assegno per contribuire al mantenimento dei figli nella Controparte_1 misura complessiva di € 1000,00. mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
Con memoria depositata il 30/9/2024 si è costituito e ha condiviso la domanda Controparte_1 di separazione personale e congiuntamente la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel merito, ha contestato la ricostruzione in fatto di parte attorea e ha domandato di disporsi l'assegnazione della casa familiare alla moglie, la quale vivrà con i figli e porsi a suo carico un assegno nella misura complessiva di euro 150,00 per il solo figlio oltre il 50% delle spese straordinarie, Per_1 nulla invece con riguardo alla figlia stante lo stato di occupazione;
e infine, con vittoria delle Per_2 spese.
All'udienza del 30/10/2024 comparivano personalmente le parti e difensori.
Il giudice relatore a scioglimento della riserva emanava provvedimenti provvisori e urgenti, disponendo in ordine alle richieste istruttorie.
All'udienza del 31/1/2025 il GOP all'uopo delegata procedeva all'attività istruttoria e, stante l'assenza di parte convenuta per rendere l'interrogatorio, i rispettivi difensori formulavano le rispettive richieste. Il GOP rinviava ad altra udienza per l'interpello del convenuto.
All'udienza del 3/3/2025 i difensori delle parti domandavano congiuntamente un breve rinvio poiché pendenti trattative tra i coniugi;
pertanto, il GOP all'uopo delegato fissava nuova udienza al 5/5/2025.
A tale udienza, comparivano i difensori, i quali manifestavano la volontà delle parti di addivenire ad un accordo di separazione e, congiuntamente, di divorzio;
pertanto, previa rinuncia all'interpello del convenuto, domandano di fissarsi udienza ex art 127 ter cpc per il deposito delle note scritte.
Il giudice relatore, con ordinanza del 2/7/2025, assegnava loro termine ex art 127 ter cpc.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne ma non economicamente indipendente rispondono al prevalente interesse della stessa.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, pagina 2 di 4 al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TAURANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1) i due figli della coppia maggiorenni, di cui il maggiore, non economicamente Persona_1 autosufficiente, sono residenti, unitamente alla madre, presso l'immobile già adibito a casa familiare, sito in Collegno (TO), via Bussoleno n. 18, che viene pertanto assegnato alla sig.ra . Parte_1
2) dichiara tenuto il sig. a corrispondere a favore della sig.ra per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, la somma Persona_1 mensile di € 350,00, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
3) entrambi i genitori si faranno carico delle spese straordinarie relative al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'ordine degli Avvocati.
DÀ ATTO che:
4) a definizione dei rapporti patrimoniali i coniugi si impegnano come segue:
5) il sig. si obbliga espressamente a trasferire, anche con gli effetti di cui all'art. 2932 Controparte_1 c.c. in caso di inadempimento, alla sig.ra che si impegna ad acquistare, la quota di sua Parte_1 proprietà pari al 50% della casa coniugale sita in Collegno (TO), via Bussoleno n.18, al piano secondo (3° f.t.) alloggio composto da tre camere, cucina e servizi oltre, al piano seminterrato, locale di sgombero di pertinenza dell'alloggio, così censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Collegno: foglio 11 mappale 745, sub. 9, via Bussoleno n. 18, piano 2, interno A, Cat A/3 classe 3 vani 5, R.C. Euro 374,43; foglio 11, mappale 745, sub. 111 via Bussoleno 18, piano S1, categoria C/2, classe 1, consistenza mq 5, superficie catastale mq 6, R.C. € 18,33.
6) Il trasferimento avverrà a titolo gratuito con atto da rogarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, avanti a notaio scelto dalla sig.ra Parte_1
7) Contestualmente all'atto di trasferimento, la sig.ra provvederà ad estinguere l'originario mutuo Pt_1 ancora gravante sull'immobile nonché i relativi interessi maturati e maturandi e tutte le inerenti obbligazioni risultanti dall'atto di mutuo sottoscritto dalle parti con Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. stipulato dal notaio in data 14.9.2022 (rep. 104222 raccolta 43288 - ipoteca iscritta reg. Persona_3 gen. 41521 part. 7908 del 23.9.2022).
pagina 3 di 4 8) Tale estinzione, a carico della sig.ra potrà avvenire mediante stipula di un nuovo contratto di Pt_1 mutuo, che preveda la trascrizione di ipoteca sull'immobile, ovvero mediante accollo liberatorio del mutuo sottoscritto dai coniugi in data 23.9.2022
9) Le spese notarili dell'atto di trasferimento della proprietà sono a carico integrale della sig.ra ed Pt_1 il sig. rinuncia alla restituzione delle somme impiegate nella ristrutturazione parziale CP_1 dell'immobile (Impianto elettrico ed opere di muratura e risistemazione tetto). Tale importo, quantificato in €. 8000,00 andrà anche a coprire le spese di mantenimento e le spese straordinarie del figlio Per_1 sostenute dalla sig.ra nel periodo intercorrente tra la data di deposito de ricorso per separazione e Pt_1 divorzio e la data di pubblicazione dei provvedimenti provvisori emessi dal Tribunale di Torino.
10) Le spese notarili e ogni altra spesa necessaria per l'estinzione del mutuo, la cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile, la stipula di un nuovo contratto di mutuo e ogni altra spesa relativa a tali operazioni sono a carico della sig.ra la quale potrà scegliere il professionista a cui rivolgersi Pt_1
11) Le parti chiedono sin d'ora applicarsi al trasferimento qui previsto l'esenzione di cui all'art. 19 L.
6.3.1987 n. 74 nella sua più estesa interpretazione giurisprudenziale in quanto gli accordi di sistemazione economico patrimoniale qui previsti sono necessari e funzionali alla risoluzione della crisi familiare.
12) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere a titolo alimentare e/o di mantenimento.
13) Le spese legali restano integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei difensori alla solidarietà prevista dalla legge professionale. Tutto ciò premesso, i sigg.ri e ut Controparte_1 Parte_1 supra rappresentati difesi e domiciliati
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/07/2025
Il Presidente Rel./Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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