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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 17/04/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 798/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 473 bis 22 c.p.c. nella causa iscritta al n. 798 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato il 15.11.2024 da:
(c.f. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(TN) e residente a [...]; rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Anna Fedrigotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Ledro, p.zza San Giovanni Bosco, n. 15;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nato il [...] a [...], ultima residenza CP_1 C.F._2
nota in Ledro, via del Torchio, n. 2;
PARTE RESISTENTE-contumace e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli minori
Conclusioni
Parte ricorrente: “come in ricorso”
Parte resistente-contumace: --
Pubblico Ministero: “conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso”.
pagina1 di 6 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 15.11.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo:
- che le parti hanno intrattenuto una convivenza more uxorio da fine 2012 a ottobre 2020;
- che dalla loro relazioni sono nati due figli: , nato il [...] di 11 anni, e nata Per_1 Per_2
il 01.10.2016 di 9 anni;
- che sussisterebbero i presupposti per affidarle i minori in via esclusiva dal momento che, a seguito di un litigio avvenuto a ottobre 2020, il resistente avrebbe lasciato la casa familiare e sin da quel momento si sarebbe completamente disinteressato ai figli, omettendo qualsiasi contatto e non provvedendo in alcun modo al loro mantenimento;
oltre a ciò si sarebbe sempre rifiutato di CP_1
comunicare il proprio domicilio e, da ricerche effettuate presso il Comune di Ledro, risulterebbe irreperibile (doc. 1);
- che sussisterebbero i presupposti per porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei minori, oltre ad un contributo per le spese straordinarie sostenute a loro favore;
- che, quanto alla propria situazione economico patrimoniale, ella vive assieme a , Per_1 Per_2 il marito e i due figli nati dalla relazione con quest'ultimo ( , nato il [...] CP_2 Per_3
e , nata il [...]) in un immobile concessole in comodato gratuito dalla propria nonna Per_4
(cfr. verbale d'udienza del 02.04.2025) e di essere attualmente disoccupata.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: Parte_1
- di affidarle i minori e in via esclusiva, collocandoli presso di lei;
Per_1 Per_2
- di disciplinare il diritto-dovere di visita del padre nel rispetto deli impegno scolastici ed extrascolastici dei due minori;
- di porre a carico di un contributo per il mantenimento ordinario di e pari CP_1 Per_1 Per_2 ad € 600,00 mensili complessivi, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordare se superiori ad € 100,00;
- di condannare il resistente alla rifusione delle spese del giudizio.
2. All'udienza del 02.04.2025 è stato assunto l'interrogatorio libero di parte ricorrente, ritenuta la causa matura, parte ricorrente è stata invitata a precisare le conclusioni;
la causa è stata quindi rimessa in decisione al collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
3. Con atto depositato il 12.04.2025 il Pubblico Ministero a rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
4. Tanto precisato, preliminarmente va rilevato che il resistente non si è costituito nonostante la ritualità della notifica e il rispetto del termine minimo di comparizione: se ne dichiara pertanto la contumacia.
pagina2 di 6 5. Vanno quindi esaminate le domande formulate da parte ricorrente.
5.1. Quanto alla domanda di affidamento esclusivo, parte ricorrente fonda tale richiesta sull'allegato disinteresse paterno, che da ottobre 2020 non avrebbe più contatti con i figli né provvederebbe al suo mantenimento.
5.1.1. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola cui il giudice può derogare disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo a un solo genitore solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, l'inidoneità dell'altro, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo o comunque la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
In particolare, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi…Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass.
26587/2009, Cass. 24526/2010).
Nel caso di affidamento esclusivo in base al dettato dell'art. 337 quater c.c., “…Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione”.
L'adozione in via condivisa delle scelte più importanti per la prole, nonostante l'affidamento esclusivo, può trovare deroga giudiziale (ricavabile dall'espressione: “Salvo che non sia diversamente stabilito”), nel senso che il giudice può rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo altresì alle questioni fondamentali riguardanti i figli, allorché tale misura sia l'unica che consenta di tutelare adeguatamente gli interessi della prole minore (cd. affidamento esclusivo rafforzato).
5.1.2. Nel caso di specie mentre la madre è risultata assolutamente adeguata all'esercizio del ruolo genitoriale, all'opposto il padre è apparso del tutto inidoneo all'esercizio di tale ruolo.
Costui, infatti, risulta irreperibile (doc. 1 di parte ricorrente), tant'è che la notifica è stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ed è del tutto inadempiente agli obblighi, tanto morali quanto materiali, che si ricollegano alla genitorialità: secondo quanto allegato dalla ricorrente, infatti, dal momento CP_1
del suo allontanamento dalla casa familiare avvenuto a ottobre 2020, non avrebbe mai incontrato i figli, limitandosi a mandare loro sporadici messaggi vocali, e mai avrebbe provveduto al loro pagina3 di 6 mantenimento: a fronte di tali allegati inadempimento non è emersa (né è stata fornita, attesa la contumacia del resistente) alcuna prova contraria.
Diversamente, quanto alla madre, non solo non è emersa alcuna inidoneità rispetto all'esercizio della responsabilità genitoriale, ma si ritiene che proprio la decisione di agire in giudizio per tutelare l'interesse dei figli a fronte della sostanziale latitanza paterna confermi in positivo la sua adeguatezza all'esercizio del ruolo genitoriale. Tale conclusione trova conferma anche nel fatto che ella si occupa in via sostanzialmente esclusiva dei minori da oltre quattro anni, senza alcuna collaborazione paterna.
5.1.3. Attesa quindi l'irreperibilità paterna e il totale disinteresse nei confronti dei figli ricavabile dalla condotta complessiva di appare evidente l'impossibilità di un esercizio condiviso della CP_1 responsabilità genitoriale e l'assoluta necessità, al fine di tutelare adeguatamente gli interessi di e dell'affidamento esclusivo rafforzato di questi ultimi alla madre, in modo tale Per_1 Per_2
da consentirle di adottare in via autonoma tutte le scelte che li riguardano, anche quelle di maggior interesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scelte scolastiche, di educazione, scelte sanitarie e relative a trattamenti medici, rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, ecc…).
5.2. A fronte dell'irreperibilità paterna e dell'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre, il collocamento e la residenza di e vanno fissati presso la genitrice, in continuità Per_1 Per_2
con una situazione di fatto che si protrae oramai da oltre quattro anni.
5.3. Quanto al diritto-dovere di visita del padre ai minori, costui potrà essere esercitato previo accordo con la madre, preavvisandola almeno 72 ore prima.
5.4. Sulla questione del mantenimento, pacifico il diritto di e di essere mantenuti Per_1 Per_2
dai genitori in quanto ancora minorenni, per la sua quantificazione debbono essere tenuti in considerazione le seguenti circostanze:
- l'età dei minori, di 11 e 9 anni;
- la circostanza che e vivono con la madre, alla quale sono affidati in esclusiva Per_1 Per_2
rafforzata, e non hanno contatti con il padre, con la conseguenza che, da un lato, gli oneri di cura e accudimento gravano completamente sulla ricorrente, che oltretutto, proprio in ragione di ciò, vede fortemente limitata la propria capacità lavorativa, dall'altro lato, non vi è nessun mantenimento diretto a carico del padre;
- la situazione economico-patrimoniale della madre, la quale vive in un appartamento concessole in comodato gratuito dalla propria nonna, unitamente ai minori, all'attuale marito e ai due figli nati dal matrimonio;
la ricorrente è disoccupata e dall'esame degli estratti conto risulta essere sostenuta economicamente dai propri nonni materni con regolari versamenti nell'ordine di circa € 500,00;
pagina4 di 6 - la situazione economico-patrimoniale del padre, non conosciuta, tuttavia, va tenuto conto che in costanza di convivenza costui svolgeva attività lavorativa e che nel presente giudizio non è emersa alcuna oggettiva impossibilità a provvedere al mantenimento figli.
5.4.1. Alla luce di tali considerazioni si ritiene di porre a carico del padre, a decorrere dalla data del deposito del ricorso, un contributo per il mantenimento ordinario di ciascun minore pari a € 300,00 mensili (per complessivi € 600,00); detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT, andrà versato sul conto corrente di entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
5.4.2. Le spese straordinarie per i minori vanno invece poste a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., non dovranno essere concordate attesa l'irreperibilità del padre.
5.4.3. Infine, si riconosce a il diritto a percepire integralmente gli assegni e i Parte_1
contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
i benefici fiscali per i figli a carico seguiranno invece il criterio di riparto delle spese straordinarie.
6. Non si è proceduto all'ascolto dei minori in quanto ritenuto superfluo stante l'irreperibilità del padre e tenuto conto anche della tenera età di (di soli nove anni). Per_2
7. Le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, a fronte dell'accoglimento di tutte le domande formulate da parte ricorrente, vanno poste a carico del resistente, nella misura liquidata in dispositivo avendo a riferimento i valori minimi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000, trattandosi di causa di valore indeterminato e indeterminabile, di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis e ss c.p.c., così provvede:
1. AFFIDA i minori e in via esclusiva rafforzata alla madre Per_1 Persona_5 [...]
affidamento esclusivo rafforzato di questi ultimi alla madre, in modo tale da consentirle Parte_1
di adottare in via autonoma tutte le scelte riguardanti i minori, anche quelle di maggior interesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scelte scolastiche, di educazione, scelte sanitarie e relative a trattamenti medici, rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, ecc…), senza la necessità di ottenere il consenso del padre;
2. e presso la madre, al cui indirizzo fisseranno altresì la Parte_2 Persona_5
residenza;
3. DISPONE che i padre possa vedere i figli previo accordo con la madre e preavviso di almeno
72 ore;
4. PONE a carico del padre a decorrere dalla data del deposito del ricorso CP_1
(15.11.2024), un contributo per il mantenimento ordinario di e pari a € Per_1 Persona_5
pagina5 di 6 300,00 mensili (per complessivi € 600,00); detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione
ISTAT, andrà versato sul conto corrente di entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
5. PONE le spese straordinarie necessarie per i minori a carico di ciascun genitore nella misura del 50% delle spese straordinarie;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., non dovranno essere concordate con il padre attesa la sua irreperibilità;
6. RICONOSCE a il diritto a percepire integralmente gli assegni e i Parte_1
contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
i benefici fiscali per i figli a carico seguiranno invece il criterio di riparto delle spese straordinarie.
7. CONDANNA al pagamento a favore di delle spese del CP_1 Parte_1 giudizio liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
8. MANDA al Pubblico Ministero per le valutazioni di propria competenza in ordine alla possibile ipotesi di reato di cui all'art. 570 c.p.p..
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 17.04.2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 473 bis 22 c.p.c. nella causa iscritta al n. 798 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato il 15.11.2024 da:
(c.f. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(TN) e residente a [...]; rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Anna Fedrigotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Ledro, p.zza San Giovanni Bosco, n. 15;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nato il [...] a [...], ultima residenza CP_1 C.F._2
nota in Ledro, via del Torchio, n. 2;
PARTE RESISTENTE-contumace e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli minori
Conclusioni
Parte ricorrente: “come in ricorso”
Parte resistente-contumace: --
Pubblico Ministero: “conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso”.
pagina1 di 6 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 15.11.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo:
- che le parti hanno intrattenuto una convivenza more uxorio da fine 2012 a ottobre 2020;
- che dalla loro relazioni sono nati due figli: , nato il [...] di 11 anni, e nata Per_1 Per_2
il 01.10.2016 di 9 anni;
- che sussisterebbero i presupposti per affidarle i minori in via esclusiva dal momento che, a seguito di un litigio avvenuto a ottobre 2020, il resistente avrebbe lasciato la casa familiare e sin da quel momento si sarebbe completamente disinteressato ai figli, omettendo qualsiasi contatto e non provvedendo in alcun modo al loro mantenimento;
oltre a ciò si sarebbe sempre rifiutato di CP_1
comunicare il proprio domicilio e, da ricerche effettuate presso il Comune di Ledro, risulterebbe irreperibile (doc. 1);
- che sussisterebbero i presupposti per porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei minori, oltre ad un contributo per le spese straordinarie sostenute a loro favore;
- che, quanto alla propria situazione economico patrimoniale, ella vive assieme a , Per_1 Per_2 il marito e i due figli nati dalla relazione con quest'ultimo ( , nato il [...] CP_2 Per_3
e , nata il [...]) in un immobile concessole in comodato gratuito dalla propria nonna Per_4
(cfr. verbale d'udienza del 02.04.2025) e di essere attualmente disoccupata.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: Parte_1
- di affidarle i minori e in via esclusiva, collocandoli presso di lei;
Per_1 Per_2
- di disciplinare il diritto-dovere di visita del padre nel rispetto deli impegno scolastici ed extrascolastici dei due minori;
- di porre a carico di un contributo per il mantenimento ordinario di e pari CP_1 Per_1 Per_2 ad € 600,00 mensili complessivi, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordare se superiori ad € 100,00;
- di condannare il resistente alla rifusione delle spese del giudizio.
2. All'udienza del 02.04.2025 è stato assunto l'interrogatorio libero di parte ricorrente, ritenuta la causa matura, parte ricorrente è stata invitata a precisare le conclusioni;
la causa è stata quindi rimessa in decisione al collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
3. Con atto depositato il 12.04.2025 il Pubblico Ministero a rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
4. Tanto precisato, preliminarmente va rilevato che il resistente non si è costituito nonostante la ritualità della notifica e il rispetto del termine minimo di comparizione: se ne dichiara pertanto la contumacia.
pagina2 di 6 5. Vanno quindi esaminate le domande formulate da parte ricorrente.
5.1. Quanto alla domanda di affidamento esclusivo, parte ricorrente fonda tale richiesta sull'allegato disinteresse paterno, che da ottobre 2020 non avrebbe più contatti con i figli né provvederebbe al suo mantenimento.
5.1.1. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola cui il giudice può derogare disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo a un solo genitore solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, l'inidoneità dell'altro, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo o comunque la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
In particolare, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi…Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass.
26587/2009, Cass. 24526/2010).
Nel caso di affidamento esclusivo in base al dettato dell'art. 337 quater c.c., “…Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione”.
L'adozione in via condivisa delle scelte più importanti per la prole, nonostante l'affidamento esclusivo, può trovare deroga giudiziale (ricavabile dall'espressione: “Salvo che non sia diversamente stabilito”), nel senso che il giudice può rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo altresì alle questioni fondamentali riguardanti i figli, allorché tale misura sia l'unica che consenta di tutelare adeguatamente gli interessi della prole minore (cd. affidamento esclusivo rafforzato).
5.1.2. Nel caso di specie mentre la madre è risultata assolutamente adeguata all'esercizio del ruolo genitoriale, all'opposto il padre è apparso del tutto inidoneo all'esercizio di tale ruolo.
Costui, infatti, risulta irreperibile (doc. 1 di parte ricorrente), tant'è che la notifica è stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ed è del tutto inadempiente agli obblighi, tanto morali quanto materiali, che si ricollegano alla genitorialità: secondo quanto allegato dalla ricorrente, infatti, dal momento CP_1
del suo allontanamento dalla casa familiare avvenuto a ottobre 2020, non avrebbe mai incontrato i figli, limitandosi a mandare loro sporadici messaggi vocali, e mai avrebbe provveduto al loro pagina3 di 6 mantenimento: a fronte di tali allegati inadempimento non è emersa (né è stata fornita, attesa la contumacia del resistente) alcuna prova contraria.
Diversamente, quanto alla madre, non solo non è emersa alcuna inidoneità rispetto all'esercizio della responsabilità genitoriale, ma si ritiene che proprio la decisione di agire in giudizio per tutelare l'interesse dei figli a fronte della sostanziale latitanza paterna confermi in positivo la sua adeguatezza all'esercizio del ruolo genitoriale. Tale conclusione trova conferma anche nel fatto che ella si occupa in via sostanzialmente esclusiva dei minori da oltre quattro anni, senza alcuna collaborazione paterna.
5.1.3. Attesa quindi l'irreperibilità paterna e il totale disinteresse nei confronti dei figli ricavabile dalla condotta complessiva di appare evidente l'impossibilità di un esercizio condiviso della CP_1 responsabilità genitoriale e l'assoluta necessità, al fine di tutelare adeguatamente gli interessi di e dell'affidamento esclusivo rafforzato di questi ultimi alla madre, in modo tale Per_1 Per_2
da consentirle di adottare in via autonoma tutte le scelte che li riguardano, anche quelle di maggior interesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scelte scolastiche, di educazione, scelte sanitarie e relative a trattamenti medici, rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, ecc…).
5.2. A fronte dell'irreperibilità paterna e dell'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre, il collocamento e la residenza di e vanno fissati presso la genitrice, in continuità Per_1 Per_2
con una situazione di fatto che si protrae oramai da oltre quattro anni.
5.3. Quanto al diritto-dovere di visita del padre ai minori, costui potrà essere esercitato previo accordo con la madre, preavvisandola almeno 72 ore prima.
5.4. Sulla questione del mantenimento, pacifico il diritto di e di essere mantenuti Per_1 Per_2
dai genitori in quanto ancora minorenni, per la sua quantificazione debbono essere tenuti in considerazione le seguenti circostanze:
- l'età dei minori, di 11 e 9 anni;
- la circostanza che e vivono con la madre, alla quale sono affidati in esclusiva Per_1 Per_2
rafforzata, e non hanno contatti con il padre, con la conseguenza che, da un lato, gli oneri di cura e accudimento gravano completamente sulla ricorrente, che oltretutto, proprio in ragione di ciò, vede fortemente limitata la propria capacità lavorativa, dall'altro lato, non vi è nessun mantenimento diretto a carico del padre;
- la situazione economico-patrimoniale della madre, la quale vive in un appartamento concessole in comodato gratuito dalla propria nonna, unitamente ai minori, all'attuale marito e ai due figli nati dal matrimonio;
la ricorrente è disoccupata e dall'esame degli estratti conto risulta essere sostenuta economicamente dai propri nonni materni con regolari versamenti nell'ordine di circa € 500,00;
pagina4 di 6 - la situazione economico-patrimoniale del padre, non conosciuta, tuttavia, va tenuto conto che in costanza di convivenza costui svolgeva attività lavorativa e che nel presente giudizio non è emersa alcuna oggettiva impossibilità a provvedere al mantenimento figli.
5.4.1. Alla luce di tali considerazioni si ritiene di porre a carico del padre, a decorrere dalla data del deposito del ricorso, un contributo per il mantenimento ordinario di ciascun minore pari a € 300,00 mensili (per complessivi € 600,00); detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT, andrà versato sul conto corrente di entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
5.4.2. Le spese straordinarie per i minori vanno invece poste a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., non dovranno essere concordate attesa l'irreperibilità del padre.
5.4.3. Infine, si riconosce a il diritto a percepire integralmente gli assegni e i Parte_1
contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
i benefici fiscali per i figli a carico seguiranno invece il criterio di riparto delle spese straordinarie.
6. Non si è proceduto all'ascolto dei minori in quanto ritenuto superfluo stante l'irreperibilità del padre e tenuto conto anche della tenera età di (di soli nove anni). Per_2
7. Le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, a fronte dell'accoglimento di tutte le domande formulate da parte ricorrente, vanno poste a carico del resistente, nella misura liquidata in dispositivo avendo a riferimento i valori minimi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000, trattandosi di causa di valore indeterminato e indeterminabile, di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis e ss c.p.c., così provvede:
1. AFFIDA i minori e in via esclusiva rafforzata alla madre Per_1 Persona_5 [...]
affidamento esclusivo rafforzato di questi ultimi alla madre, in modo tale da consentirle Parte_1
di adottare in via autonoma tutte le scelte riguardanti i minori, anche quelle di maggior interesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scelte scolastiche, di educazione, scelte sanitarie e relative a trattamenti medici, rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, ecc…), senza la necessità di ottenere il consenso del padre;
2. e presso la madre, al cui indirizzo fisseranno altresì la Parte_2 Persona_5
residenza;
3. DISPONE che i padre possa vedere i figli previo accordo con la madre e preavviso di almeno
72 ore;
4. PONE a carico del padre a decorrere dalla data del deposito del ricorso CP_1
(15.11.2024), un contributo per il mantenimento ordinario di e pari a € Per_1 Persona_5
pagina5 di 6 300,00 mensili (per complessivi € 600,00); detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione
ISTAT, andrà versato sul conto corrente di entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
5. PONE le spese straordinarie necessarie per i minori a carico di ciascun genitore nella misura del 50% delle spese straordinarie;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., non dovranno essere concordate con il padre attesa la sua irreperibilità;
6. RICONOSCE a il diritto a percepire integralmente gli assegni e i Parte_1
contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
i benefici fiscali per i figli a carico seguiranno invece il criterio di riparto delle spese straordinarie.
7. CONDANNA al pagamento a favore di delle spese del CP_1 Parte_1 giudizio liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
8. MANDA al Pubblico Ministero per le valutazioni di propria competenza in ordine alla possibile ipotesi di reato di cui all'art. 570 c.p.p..
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 17.04.2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina6 di 6