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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
òN. R.G. 23303/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 23303/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONATELLA Parte_1 C.F._1
VALETTO, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUIGI PIVETTA, Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio ha eletto domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reiette,ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 14/07/2007 con atto trascritto presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di Grugliasco all'Atto n. 38 – parte 2 – Serie A – Anno 2007, contratto tra il Sig. CP_1
pagina 1 di 11 e , modificando i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale CP_1 Parte_1
relativamente all'affidamento dei due figli minori per tutti i gravi motivi delineati autorizzando lo spostamento della residenza dei figli minori e presso l'abitazione materna Per_1 Controparte_2
sita in Bruino (TO) – Via Piossasco 70, in quanto la madre è il genitore collocatario Parte_1
revocando l'affidamento condiviso, previsto in sede di separazione consensuale, e disponendo – ai sensi dell'art. 337 quater c.c. – l'affidamento esclusivo dei due figli minori e alla Per_1 CP_2
mamma ritenendo che la pregressa modalità sia contraria all'interesse dei minori, Parte_1
fin tanto che il sig. non acquisirà la reale capacità genitoriale, in considerazione delle evidenze CP_1
relative all'aggressività verbale e fisica
disponendo la presa in carico dei Servizi Territoriali di competenza, al fine di avere una adeguata
relazione del servizio per i minori e la famiglia sulla situazione del nucleo famigliare e di tutela
minori, alla luce di tutte le problematiche descritte
confermando il contributo al mantenimento dei figli e così come previsto nelle Per_1 CP_2
condizioni di separazione omologate dal Tribunale in data 9.2.2021 al punto 7), secondo le quali “il
padre contribuirà al mantenimento dei figli e versando alla Sig.ra Per_1 CP_2 Parte_1
, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa, entro il giorno 5 di ogni
[...]
mese la somma mensile di Euro 400,00 con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese
mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e sportive come regolate dal protocollo d'intesa fra
magistrati e avvocati del Foro di Torino 15/03/2016”
disponendo che il sig. si accolli l'intera quota di mutuo in essere con , CP_1 Controparte_3
liberando realmente la signora Parte_2
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge
Con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni, di indicare testi nei termini di legge”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, Definendo la controversia
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal Sig. con la Controparte_1
Sig.ra in Grugliasco in data 14/07/2007, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Parte_1
Comune di Grugliasco nel registro degli atti di matrimonio al n. 38, parte II, Serie A, anno 2007.
pagina 2 di 11 Respingere la domanda di affido esclusivo dei figli minori e proposta dalla Sig.ra Per_1 CP_2
ex art. 337quater cod. civ. in quanto manifestamente infondata, sia in fatto che in Parte_1
diritto.
Condannare la Sig.ra ex artt. 96 c.p.c., 337 quater 2° co. cod.civ. a risarcire al Sig. Parte_1
tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali allo stesso arrecati con la domanda di Controparte_1
affido esclusivo, fondata sulla falsa rappresentazione di un inesistente abuso di sostanze alcoliche e di
condotte maltrattanti da parte dello stesso e sulla conseguente necessità di ridurre il più possibile la frequentazione del padre da parte dei figli al contempo limitandone l'affido alla madre.
-Disporre, l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori e regolamentare la collocazione
abitativa degli stessi presso ciascuno dei genitori in misura pari, e così:
1) a settimane alterne, dal lunedì all'uscita da scuola fino al giovedì mattina con riaccompagnamento
a scuola con il padre, e dal giovedì all'uscita da scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a
scuola con la madre;
viceversa la settimana successiva.
2) Vacanze scolastiche estive, per tre settimane consecutive in periodo da concordare entro il 20
febbraio di ogni anno e, in difetto di accordo, negli anni pari, dal 26 luglio al 16 agosto (compreso)
con il padre e dal 17 agosto al 07 settembre (compreso) con la madre, viceversa negli anni dispari.
3) Vacanze scolastiche natalizie negli anni pari dalle ore 10,00 del 24 Dicembre fino alle 19,30 del 30
Dicembre con il padre e dal 31 Dicembre fino alle ore 19,30 del 06 Gennaio con la madre, viceversa
negli anni dispari.
Precisando che per consentire ai figli minori di festeggiare il Natale con entrambi i genitori e le
rispettive famiglie, materna e paterna, ogni anno avverrà la seguente deroga: i bambini resteranno con
il padre dalle ore 10,00 del 24 Dicembre alle ore 11,00 del 25 Dicembre e con la madre dalle ore
11,00 del 25 Dicembre alle ore 11,00 del 26 Dicembre per poi riprendere la turnazione normale.
4) Vacanze scolastiche pasquali negli anni pari dalle ore 19,30 del giovedì fino alle ore 19,30 del
sabato con il padre e dalle ore 19,30 del sabato alle ore 19,30 del martedì con la madre, viceversa
negli anni dispari.
5) Durante i periodi di vacanza (vacanze natalizie, pasquali, estive) è sospesa la normale alternanza
nella collocazione abitativa dei minori.
pagina 3 di 11 6) Fuori dal periodo scolastico e fuori dai predetti periodi festivi, come sopra regolati, i minori
avranno collocazione abitativa presso ciascuno dei genitori nei termini seguenti: nel corso di una
settimana presso il padre dal lunedì mattina ore 08:30 allorché si recherà presso l'abitazione della madre per prenderli con sé, fino al giovedì mattina allorché la madre si recherà presso l'abitazione del
padre alle ore 08:30 per riprenderli e, nel corso della stessa settimana, presso la madre dal giovedì
mattina al lunedì mattina ore 08:30 allorché il padre si recherà presso l'abitazione della madre per
riprenderli.
Viceversa nel corso della settimana successiva e così di seguito a settimane alterne.
Stante la paritetica collocazione abitativa dei minori presso ciascuno dei genitori nessun contributo al
mantenimento degli stessi sarà dovuto da uno all'altro all'infuori del rimborso del 50% delle spese
mediche, scolastiche, sportive o ricreative necessitate o concordate, in ogni caso documentate, così
come regolate dal protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati del Foro di Torino 15/03/2026 che
ciascuno abbia anticipato per i figli.
- Respingere in quanto inammissibile, e comunque totalmente priva di fondamento, la domanda attorea
con la quale è richiesto disporsi che il Sig. si accolli l'intera quota del mutuo e liberi l'attrice CP_1
comutuataria delle obbligazioni dalla medesima direttamente assunte nei confronti della banca,
avendo il Sig. già provveduto all'integrale accollo del mutuo con la sottoscrizione delle CP_1
condizioni di separazione e non appartenendo alla sfera giuridica dello stesso la legittimazione a
liberare la Sig.ra dalle obbligazioni verso la banca. Pt_1
Con il favore delle spese”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in GRUGLIASCO, il 14/07/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO
(atto n.38 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 19/01/2012 e il 15/11/2014. Per_1 CP_2
pagina 4 di 11 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale
di Torino in data 09/02/2021.
Con ricorso depositato il 03/12/2021 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2,
lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 06/05/2022 si costituiva in giudizio il sig. . Controparte_1
In data 12/07/2022 veniva emessa ordinanza con la quale venivano disposti i provvedimenti provvisori ed urgenti e nominato CTU, Dott.ssa . Persona_2
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 10/10/2024, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'affidamento, la collocazione e gli incontri dei minori con il genitore non collocatario
Deve preliminarmente evidenziarsi come l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori sia regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi degli stessi e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
Ciò posto e con riferimento alla specifica vicenda in esame si osserva che l'affidamento dei figli minori vada disposto con modalità condivisa, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre,
essendo questa la soluzione che appare maggiormente rispondente alle esigenze di stabilità, di crescita e di accudimento dei minori.
pagina 5 di 11 Si osserva, infatti, che per escludere l'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio) (Cass. 18.6.2008 n. 16593;
conforme Cass. 17.12.2009 n. 26587).
Ancora più esplicita, in materia, la massima di Cass.
2.12.2010 n. 24526, secondo cui “In tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può
derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice
conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una
motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla
inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore".
Orbene, nel caso di specie, non sono emersi dall'istruttoria espletata significativi indicatori di una inadeguatezza genitoriale in capo al sig. tali da giustificare la sua esclusione dalla CP_1
compartecipazione nelle scelte di maggior interesse per i minori.
La CTU ha rilevato come tra i genitori sia ancora presente una forte conflittualità. La signora
[...]
nonostante nulla sia emerso in sede di CTU e nonostante l'assoluzione del sig. dalle Pt_1 CP_1
accuse di maltrattamenti, continua ad addossare al marito colpe infondate. La CTU rileva come non vi siano dubbi “sulla possibilità che i bambini stiano bene con il papà e con la mamma, purtroppo però la
sfiducia reciproca tra i genitori comporta un rischio evolutivo per i figli che non possono godere di
una genitorialità condivisa e si trovano sempre triangolati” (pag. 118 dell'elaborato peritale). La stessa consulente evidenzia come non vi siano i presupposti per modificare il regime di affidamento condiviso, come già evidenziato con ordinanza del 11.7.2022 che qui si richiama integralmente.
È fondamentale per i minori poter avere accesso ad entrambi i genitori. Questo aspetto è stato più volte evidenziato nel corso del giudizio e qualora ciò non dovesse essere compreso dai genitori, dovrà
eventualmente procedersi con un affidamento eterofamiliare.
Appare dunque necessario, a tal fine, confermare la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva affinché vigilino sui rapporti tra i figli ed i genitori e segnalino senza indugio alle autorità deputate eventuali pregiudizi per gli stessi derivanti pagina 6 di 11 anche dal mancato accesso dei minori ad entrambi i genitori, in particolare al padre.
Avuto, altresì, riguardo alla necessità di assicurare ai minori una certa stabilità materiale ed affettiva,
deve ritenersi preferibile il collocamento prevalente degli stessi presso la madre, come sino ad ora attuato.
A tale proposito deve darsi atto del fatto che il padre mai nulla abbia opposto al trasferimento della residenza dei minori a Bruino presso la madre.
Quanto agli incontri dei minori con il padre, ritiene il collegio di confermare il calendario indicato nell'ordinanza del 11.7.2023.
Detto provvedimento era già stato adottato dal giudice istruttore all'esito della CTU e recepiva le indicazioni della stessa in ordine alla necessità di ampliare i tempi di permanenza dei minori presso il padre. Si legge infatti, nell'ordinanza sopra indicata, che “la CTU ha chiaramente evidenziato come i
minori abbiano necessità di coltivare un rapporto con entrambi i genitori e, quindi, la necessità di
ampliare i tempi da questi trascorsi col padre. 'La scrivente CTU non ritiene vi siano dubbi sulla
possibilità che i bambini stiano bene con il papà e con la mamma, purtroppo però la sfiducia reciproca
tra i genitori comporta un rischio evolutivo per i figli che non possono godere di una genitorialità
condivisa e si trovano sempre triangolati' (pag. 118 della relazione di CTU). A ciò si aggiunga che la
CTU non ha colto aree di spavento dei minori rispetto alla figura paterna, né dimensioni legate a
memorie traumatiche. Non vi è ragione, dunque, allo stato, anche alla luce dell'assoluzione, in primo
grado, del padre dai reati di maltrattamenti in famiglia, di non aderire al calendario proposto dalla
CTU”.
Ritiene questo collegio che le motivazioni sopra riportate siano assolutamente condivisibili e che il calendario come ivi indicato debba essere confermato.
Non può in questa sede negarsi che il minore , sentito all'udienza del 15.2.2024, abbia riferito Per_1
di gradire maggiormente il calendario in essere precedentemente alla modifica del 11.7.2023. Deve
però ritenersi che la conferma del calendario più ampio corrisponda all'interesse dei minori di poter godere di una genitorialità maggiormente condivisa, come indicato dalla CTU, e che detto aspetto non possa essere correttamente vagliato da un minore che si trova, come indicato dalla consulente,
fortemente invischiato nelle controversie tra adulti e che si trova a dover decidere tra due genitori a cui pagina 7 di 11 appare ugualmente legato. Per tale motivo, nell'esclusivo interesse dei minori, deve essere confermato il calendario di cui all'ordinanza del 11.7.2023.
Mantenimento dei minori
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole di 400,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
È pur vero, infatti, che, rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale, i tempi che il padre trascorre con i figli sono aumentati, ma è altrettanto vero che i minori sono medio tempore cresciuti e maggiori sono le loro esigenze e ciò giustifica, in assenza di ulteriori variazioni di rilievo nei redditi delle parti,
proporzionalmente aumentati per entrambe, la conferma della somma in allora indicata.
Nulla può essere in questa sede disposto in ordine al mutuo, trattandosi di domanda in questa sede inammissibile.
Domanda ex art. 96 cpc
Il collegio ritiene che non possa trovare accoglimento la domanda di risarcimento danni per lite temeraria non potendo ritenersi che la domanda di affido esclusivo formulata dalla ricorrente fosse manifestamente infondata. Gli stessi servizi incaricati, così come la CTU, danno atto di una elevata conflittualità tra i coniugi che ben avrebbe potuto, in astratto, essere motivo di affidamento esclusivo.
Non può dunque ritenersi che la signora abbia formulato la domanda di affido esclusivo con Pt_1
mala fede o colpa grave.
Spese di lite
In virtù della soccombenza di parte ricorrente in ordine alla domanda di modifica dell'ordinanza presidenziale formulata dal sig. in corso di causa e considerata la soccombenza reciproca su tutte CP_1
le ulteriori domande, parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite nella misura di 1/3, mentre per i restanti 2/3 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 7.200,00 (di cui € 1.500,00 per la fase pagina 8 di 11 di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la fase istruttoria, € 2.500,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, vengono poste definitivamente a carico di entrambe le parti, nella rispettiva misura del 50%, essendo la consulenza stata disposta nell'interesse dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1
civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA i figli minori in via condivisa a entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la madre ed esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé i minori secondo accordi con la madre o, in assenza di accordo, secondo il seguente calendario:
- a week end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola (o dalle ore 15,00 in periodo non scolastico) sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (o a casa della madre entro le ore 10,00);
- il mercoledì dall'uscita da scuola (o dalle ore 15,00 in periodo non scolastico) sino al giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (o a casa della madre entro le ore 10,00 in periodo non scolastico)
nelle settimane in cui terrà con sé i minori durante il week end;
- nelle settimane in cui il week end è di competenza materna, dal martedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 15,00 in periodo non scolastico) sino al giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (o a casa della madre entro le ore 10,00 in periodo non scolastico);
- tre settimane consecutive durante il periodo estivo, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno e, in difetto di accordo, l'ultima settimana di luglio e le prime due di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto e la prima di settembre negli anni dispari;
pagina 9 di 11 - metà delle vacanze scolastiche Natalizie ad anni alterni dalle ore 10,00 del 24 dicembre fino alle ore
19.30 del 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre fino alle ore 19.30 del 6 gennaio.
Precisando che, per consentire ai figli minori di festeggiare il Natale con entrambi i genitori e le rispettive famiglie materne e paterne, ogni anno avverrà la seguente deroga: i bambini resteranno con il padre dalle ore 10.00 del 24 dicembre alle ore 11.00 del 25 dicembre e con la madre dalle ore 11.00 del
25 dicembre alle ore 11.00 del 26 dicembre per poi riprendere la turnazione normale;
- metà delle vacanze scolastiche Pasquali ad anni alterni: un anno dalle19,30 del giovedì fino alle 19,30 del sabato con il padre e dalle ore 19,30 del sabato alle ore 19,30 del martedì con la madre;
l'anno successivo dalle ore 19,30 del giovedì alle ore 19,30 del sabato con la madre e dalle ore 19,30 del sabato alle ore 19,30 del martedì con il padre.
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociali e di età evolutiva sino a che ciò sarà ritenuto necessario nell'interesse dei minori, invitando CP_4
i predetti servizi a segnalare senza indugio alle autorità deputate eventuali pregiudizi per gli stessi.
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino del 15.03.2016.
CONDANNA alla refusione di 1/3 delle spese di lite in favore di Parte_1
spese liquidate per intero in complessivi € 7.200,00, oltre rimborso forfetario Controparte_1
15%, IVA e CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 2/3 delle spese di lite;
PONE le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella rispettiva misura del 50%
ciascuna.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7.03.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
pagina 10 di 11 Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 23303/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONATELLA Parte_1 C.F._1
VALETTO, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUIGI PIVETTA, Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio ha eletto domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reiette,ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 14/07/2007 con atto trascritto presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di Grugliasco all'Atto n. 38 – parte 2 – Serie A – Anno 2007, contratto tra il Sig. CP_1
pagina 1 di 11 e , modificando i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale CP_1 Parte_1
relativamente all'affidamento dei due figli minori per tutti i gravi motivi delineati autorizzando lo spostamento della residenza dei figli minori e presso l'abitazione materna Per_1 Controparte_2
sita in Bruino (TO) – Via Piossasco 70, in quanto la madre è il genitore collocatario Parte_1
revocando l'affidamento condiviso, previsto in sede di separazione consensuale, e disponendo – ai sensi dell'art. 337 quater c.c. – l'affidamento esclusivo dei due figli minori e alla Per_1 CP_2
mamma ritenendo che la pregressa modalità sia contraria all'interesse dei minori, Parte_1
fin tanto che il sig. non acquisirà la reale capacità genitoriale, in considerazione delle evidenze CP_1
relative all'aggressività verbale e fisica
disponendo la presa in carico dei Servizi Territoriali di competenza, al fine di avere una adeguata
relazione del servizio per i minori e la famiglia sulla situazione del nucleo famigliare e di tutela
minori, alla luce di tutte le problematiche descritte
confermando il contributo al mantenimento dei figli e così come previsto nelle Per_1 CP_2
condizioni di separazione omologate dal Tribunale in data 9.2.2021 al punto 7), secondo le quali “il
padre contribuirà al mantenimento dei figli e versando alla Sig.ra Per_1 CP_2 Parte_1
, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa, entro il giorno 5 di ogni
[...]
mese la somma mensile di Euro 400,00 con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese
mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e sportive come regolate dal protocollo d'intesa fra
magistrati e avvocati del Foro di Torino 15/03/2016”
disponendo che il sig. si accolli l'intera quota di mutuo in essere con , CP_1 Controparte_3
liberando realmente la signora Parte_2
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge
Con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni, di indicare testi nei termini di legge”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, Definendo la controversia
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal Sig. con la Controparte_1
Sig.ra in Grugliasco in data 14/07/2007, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Parte_1
Comune di Grugliasco nel registro degli atti di matrimonio al n. 38, parte II, Serie A, anno 2007.
pagina 2 di 11 Respingere la domanda di affido esclusivo dei figli minori e proposta dalla Sig.ra Per_1 CP_2
ex art. 337quater cod. civ. in quanto manifestamente infondata, sia in fatto che in Parte_1
diritto.
Condannare la Sig.ra ex artt. 96 c.p.c., 337 quater 2° co. cod.civ. a risarcire al Sig. Parte_1
tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali allo stesso arrecati con la domanda di Controparte_1
affido esclusivo, fondata sulla falsa rappresentazione di un inesistente abuso di sostanze alcoliche e di
condotte maltrattanti da parte dello stesso e sulla conseguente necessità di ridurre il più possibile la frequentazione del padre da parte dei figli al contempo limitandone l'affido alla madre.
-Disporre, l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori e regolamentare la collocazione
abitativa degli stessi presso ciascuno dei genitori in misura pari, e così:
1) a settimane alterne, dal lunedì all'uscita da scuola fino al giovedì mattina con riaccompagnamento
a scuola con il padre, e dal giovedì all'uscita da scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a
scuola con la madre;
viceversa la settimana successiva.
2) Vacanze scolastiche estive, per tre settimane consecutive in periodo da concordare entro il 20
febbraio di ogni anno e, in difetto di accordo, negli anni pari, dal 26 luglio al 16 agosto (compreso)
con il padre e dal 17 agosto al 07 settembre (compreso) con la madre, viceversa negli anni dispari.
3) Vacanze scolastiche natalizie negli anni pari dalle ore 10,00 del 24 Dicembre fino alle 19,30 del 30
Dicembre con il padre e dal 31 Dicembre fino alle ore 19,30 del 06 Gennaio con la madre, viceversa
negli anni dispari.
Precisando che per consentire ai figli minori di festeggiare il Natale con entrambi i genitori e le
rispettive famiglie, materna e paterna, ogni anno avverrà la seguente deroga: i bambini resteranno con
il padre dalle ore 10,00 del 24 Dicembre alle ore 11,00 del 25 Dicembre e con la madre dalle ore
11,00 del 25 Dicembre alle ore 11,00 del 26 Dicembre per poi riprendere la turnazione normale.
4) Vacanze scolastiche pasquali negli anni pari dalle ore 19,30 del giovedì fino alle ore 19,30 del
sabato con il padre e dalle ore 19,30 del sabato alle ore 19,30 del martedì con la madre, viceversa
negli anni dispari.
5) Durante i periodi di vacanza (vacanze natalizie, pasquali, estive) è sospesa la normale alternanza
nella collocazione abitativa dei minori.
pagina 3 di 11 6) Fuori dal periodo scolastico e fuori dai predetti periodi festivi, come sopra regolati, i minori
avranno collocazione abitativa presso ciascuno dei genitori nei termini seguenti: nel corso di una
settimana presso il padre dal lunedì mattina ore 08:30 allorché si recherà presso l'abitazione della madre per prenderli con sé, fino al giovedì mattina allorché la madre si recherà presso l'abitazione del
padre alle ore 08:30 per riprenderli e, nel corso della stessa settimana, presso la madre dal giovedì
mattina al lunedì mattina ore 08:30 allorché il padre si recherà presso l'abitazione della madre per
riprenderli.
Viceversa nel corso della settimana successiva e così di seguito a settimane alterne.
Stante la paritetica collocazione abitativa dei minori presso ciascuno dei genitori nessun contributo al
mantenimento degli stessi sarà dovuto da uno all'altro all'infuori del rimborso del 50% delle spese
mediche, scolastiche, sportive o ricreative necessitate o concordate, in ogni caso documentate, così
come regolate dal protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati del Foro di Torino 15/03/2026 che
ciascuno abbia anticipato per i figli.
- Respingere in quanto inammissibile, e comunque totalmente priva di fondamento, la domanda attorea
con la quale è richiesto disporsi che il Sig. si accolli l'intera quota del mutuo e liberi l'attrice CP_1
comutuataria delle obbligazioni dalla medesima direttamente assunte nei confronti della banca,
avendo il Sig. già provveduto all'integrale accollo del mutuo con la sottoscrizione delle CP_1
condizioni di separazione e non appartenendo alla sfera giuridica dello stesso la legittimazione a
liberare la Sig.ra dalle obbligazioni verso la banca. Pt_1
Con il favore delle spese”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in GRUGLIASCO, il 14/07/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO
(atto n.38 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 19/01/2012 e il 15/11/2014. Per_1 CP_2
pagina 4 di 11 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale
di Torino in data 09/02/2021.
Con ricorso depositato il 03/12/2021 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2,
lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 06/05/2022 si costituiva in giudizio il sig. . Controparte_1
In data 12/07/2022 veniva emessa ordinanza con la quale venivano disposti i provvedimenti provvisori ed urgenti e nominato CTU, Dott.ssa . Persona_2
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 10/10/2024, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'affidamento, la collocazione e gli incontri dei minori con il genitore non collocatario
Deve preliminarmente evidenziarsi come l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori sia regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi degli stessi e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
Ciò posto e con riferimento alla specifica vicenda in esame si osserva che l'affidamento dei figli minori vada disposto con modalità condivisa, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre,
essendo questa la soluzione che appare maggiormente rispondente alle esigenze di stabilità, di crescita e di accudimento dei minori.
pagina 5 di 11 Si osserva, infatti, che per escludere l'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio) (Cass. 18.6.2008 n. 16593;
conforme Cass. 17.12.2009 n. 26587).
Ancora più esplicita, in materia, la massima di Cass.
2.12.2010 n. 24526, secondo cui “In tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può
derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice
conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una
motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla
inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore".
Orbene, nel caso di specie, non sono emersi dall'istruttoria espletata significativi indicatori di una inadeguatezza genitoriale in capo al sig. tali da giustificare la sua esclusione dalla CP_1
compartecipazione nelle scelte di maggior interesse per i minori.
La CTU ha rilevato come tra i genitori sia ancora presente una forte conflittualità. La signora
[...]
nonostante nulla sia emerso in sede di CTU e nonostante l'assoluzione del sig. dalle Pt_1 CP_1
accuse di maltrattamenti, continua ad addossare al marito colpe infondate. La CTU rileva come non vi siano dubbi “sulla possibilità che i bambini stiano bene con il papà e con la mamma, purtroppo però la
sfiducia reciproca tra i genitori comporta un rischio evolutivo per i figli che non possono godere di
una genitorialità condivisa e si trovano sempre triangolati” (pag. 118 dell'elaborato peritale). La stessa consulente evidenzia come non vi siano i presupposti per modificare il regime di affidamento condiviso, come già evidenziato con ordinanza del 11.7.2022 che qui si richiama integralmente.
È fondamentale per i minori poter avere accesso ad entrambi i genitori. Questo aspetto è stato più volte evidenziato nel corso del giudizio e qualora ciò non dovesse essere compreso dai genitori, dovrà
eventualmente procedersi con un affidamento eterofamiliare.
Appare dunque necessario, a tal fine, confermare la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva affinché vigilino sui rapporti tra i figli ed i genitori e segnalino senza indugio alle autorità deputate eventuali pregiudizi per gli stessi derivanti pagina 6 di 11 anche dal mancato accesso dei minori ad entrambi i genitori, in particolare al padre.
Avuto, altresì, riguardo alla necessità di assicurare ai minori una certa stabilità materiale ed affettiva,
deve ritenersi preferibile il collocamento prevalente degli stessi presso la madre, come sino ad ora attuato.
A tale proposito deve darsi atto del fatto che il padre mai nulla abbia opposto al trasferimento della residenza dei minori a Bruino presso la madre.
Quanto agli incontri dei minori con il padre, ritiene il collegio di confermare il calendario indicato nell'ordinanza del 11.7.2023.
Detto provvedimento era già stato adottato dal giudice istruttore all'esito della CTU e recepiva le indicazioni della stessa in ordine alla necessità di ampliare i tempi di permanenza dei minori presso il padre. Si legge infatti, nell'ordinanza sopra indicata, che “la CTU ha chiaramente evidenziato come i
minori abbiano necessità di coltivare un rapporto con entrambi i genitori e, quindi, la necessità di
ampliare i tempi da questi trascorsi col padre. 'La scrivente CTU non ritiene vi siano dubbi sulla
possibilità che i bambini stiano bene con il papà e con la mamma, purtroppo però la sfiducia reciproca
tra i genitori comporta un rischio evolutivo per i figli che non possono godere di una genitorialità
condivisa e si trovano sempre triangolati' (pag. 118 della relazione di CTU). A ciò si aggiunga che la
CTU non ha colto aree di spavento dei minori rispetto alla figura paterna, né dimensioni legate a
memorie traumatiche. Non vi è ragione, dunque, allo stato, anche alla luce dell'assoluzione, in primo
grado, del padre dai reati di maltrattamenti in famiglia, di non aderire al calendario proposto dalla
CTU”.
Ritiene questo collegio che le motivazioni sopra riportate siano assolutamente condivisibili e che il calendario come ivi indicato debba essere confermato.
Non può in questa sede negarsi che il minore , sentito all'udienza del 15.2.2024, abbia riferito Per_1
di gradire maggiormente il calendario in essere precedentemente alla modifica del 11.7.2023. Deve
però ritenersi che la conferma del calendario più ampio corrisponda all'interesse dei minori di poter godere di una genitorialità maggiormente condivisa, come indicato dalla CTU, e che detto aspetto non possa essere correttamente vagliato da un minore che si trova, come indicato dalla consulente,
fortemente invischiato nelle controversie tra adulti e che si trova a dover decidere tra due genitori a cui pagina 7 di 11 appare ugualmente legato. Per tale motivo, nell'esclusivo interesse dei minori, deve essere confermato il calendario di cui all'ordinanza del 11.7.2023.
Mantenimento dei minori
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole di 400,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
È pur vero, infatti, che, rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale, i tempi che il padre trascorre con i figli sono aumentati, ma è altrettanto vero che i minori sono medio tempore cresciuti e maggiori sono le loro esigenze e ciò giustifica, in assenza di ulteriori variazioni di rilievo nei redditi delle parti,
proporzionalmente aumentati per entrambe, la conferma della somma in allora indicata.
Nulla può essere in questa sede disposto in ordine al mutuo, trattandosi di domanda in questa sede inammissibile.
Domanda ex art. 96 cpc
Il collegio ritiene che non possa trovare accoglimento la domanda di risarcimento danni per lite temeraria non potendo ritenersi che la domanda di affido esclusivo formulata dalla ricorrente fosse manifestamente infondata. Gli stessi servizi incaricati, così come la CTU, danno atto di una elevata conflittualità tra i coniugi che ben avrebbe potuto, in astratto, essere motivo di affidamento esclusivo.
Non può dunque ritenersi che la signora abbia formulato la domanda di affido esclusivo con Pt_1
mala fede o colpa grave.
Spese di lite
In virtù della soccombenza di parte ricorrente in ordine alla domanda di modifica dell'ordinanza presidenziale formulata dal sig. in corso di causa e considerata la soccombenza reciproca su tutte CP_1
le ulteriori domande, parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite nella misura di 1/3, mentre per i restanti 2/3 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 7.200,00 (di cui € 1.500,00 per la fase pagina 8 di 11 di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la fase istruttoria, € 2.500,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, vengono poste definitivamente a carico di entrambe le parti, nella rispettiva misura del 50%, essendo la consulenza stata disposta nell'interesse dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1
civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA i figli minori in via condivisa a entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la madre ed esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé i minori secondo accordi con la madre o, in assenza di accordo, secondo il seguente calendario:
- a week end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola (o dalle ore 15,00 in periodo non scolastico) sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (o a casa della madre entro le ore 10,00);
- il mercoledì dall'uscita da scuola (o dalle ore 15,00 in periodo non scolastico) sino al giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (o a casa della madre entro le ore 10,00 in periodo non scolastico)
nelle settimane in cui terrà con sé i minori durante il week end;
- nelle settimane in cui il week end è di competenza materna, dal martedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 15,00 in periodo non scolastico) sino al giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (o a casa della madre entro le ore 10,00 in periodo non scolastico);
- tre settimane consecutive durante il periodo estivo, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno e, in difetto di accordo, l'ultima settimana di luglio e le prime due di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto e la prima di settembre negli anni dispari;
pagina 9 di 11 - metà delle vacanze scolastiche Natalizie ad anni alterni dalle ore 10,00 del 24 dicembre fino alle ore
19.30 del 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre fino alle ore 19.30 del 6 gennaio.
Precisando che, per consentire ai figli minori di festeggiare il Natale con entrambi i genitori e le rispettive famiglie materne e paterne, ogni anno avverrà la seguente deroga: i bambini resteranno con il padre dalle ore 10.00 del 24 dicembre alle ore 11.00 del 25 dicembre e con la madre dalle ore 11.00 del
25 dicembre alle ore 11.00 del 26 dicembre per poi riprendere la turnazione normale;
- metà delle vacanze scolastiche Pasquali ad anni alterni: un anno dalle19,30 del giovedì fino alle 19,30 del sabato con il padre e dalle ore 19,30 del sabato alle ore 19,30 del martedì con la madre;
l'anno successivo dalle ore 19,30 del giovedì alle ore 19,30 del sabato con la madre e dalle ore 19,30 del sabato alle ore 19,30 del martedì con il padre.
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociali e di età evolutiva sino a che ciò sarà ritenuto necessario nell'interesse dei minori, invitando CP_4
i predetti servizi a segnalare senza indugio alle autorità deputate eventuali pregiudizi per gli stessi.
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino del 15.03.2016.
CONDANNA alla refusione di 1/3 delle spese di lite in favore di Parte_1
spese liquidate per intero in complessivi € 7.200,00, oltre rimborso forfetario Controparte_1
15%, IVA e CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 2/3 delle spese di lite;
PONE le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella rispettiva misura del 50%
ciascuna.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7.03.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
pagina 10 di 11 Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
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