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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/07/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1856/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di ZA, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Elais Mellace Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1856 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
(C.f.: ), nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in viale Stazione n.1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rosa Lacava (C.F.:
) e Palma Spina (C.F.: ), presso il cui studio C.F._2 C.F._3 elettivamente domicilia in ZA, alla via Niccoloso da Recco n.6, giusta procura in atti,
RICORRENTE
E
(C.f.: ), nata il [...] in Controparte_1 C.F._4
Bielorussia, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Helenio Cartaginese (C.F.: ), unitamente e disgiuntamente all'Avv. Paola C.F._5
Tarzia (C.F.: ), presso il cui studio elettivamente domicilia in ZA al C.F._6
Viale Crotone n. 210/1, giusta procura in atti,
RESISTENTE
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di ZA
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 4.05.2023, chiedeva di pronunziarsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con , il giorno 22 febbraio 2013 in ZA (CZ) Controparte_1
(trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 2013 n. 6, parte I, serie A), dalla cui unione nasceva il figlio (26.07.2013). Per_1
Esponeva che, essendo trascorso oltre un anno dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale (1.03.2022) e dal provvedimento del 23 marzo 2022 (r.g. n. 2657/2021) con cui i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e non essendovi stato riavvicinamento alcuno, si era verificata l'ipotesi di cui alla lett. B dell'art. 3 L.D., per come modificata dall' art. 1 L. 55/2015.
Concludeva chiedendo all'adito Tribunale la pronunzia di scioglimento di matrimonio, affidando il figlio minore ad entrambi i genitori e con collocazione anagrafica del figlio presso il padre, Per_1 sotto il profilo economico chiedeva di contenere l'ammontare dell'assegno dovuto dal genitore non collocatario, per il mantenimento del minore, nella misura di € 450,00.
Con comparsa del 8.10.2024, si costituiva in giudizio , la quale aderiva Controparte_1 alla richiesta di scioglimento del matrimonio, ma contestava la collocazione del figlio presso il padre, chiedeva inoltre un aumento ad € 850,00 per il mantenimento del figlio.
All'udienza del 11.06.2025, all'esito dell'audizione del minore , le parti dichiaravano la Per_1 propria intenzione di trovare un accordo sulle condizioni di divorzio, per tali ragioni, il Giudice rinviava la causa, per la verifica dell'accordo e la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 3 luglio 2025, le parti depositavano note scritte ed allegavano l'accordo raggiunto e sottoscritto da entrambi i coniugi in data 17 giugno 2025, chiedendo all'intestato Tribunale di recepire le seguenti condizioni:
“1) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 prevalente presso la sig.ra , alla quale va assegnata la casa coniugale, Controparte_1 sita in ZA, alla Via Gariano n.1/A, disponendo che il diritto di visita del padre, il sig.
[...]
, venga esercitato come segue: trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana, Pt_1 Per_1 dalle 16:00 alle 21:00; due fine settimana al mese, alternati, dal venerdì alle 16:00 alla domenica alle 21:00; ad anni alterni: col padre le festività natalizie dal 23 al 26 dicembre e con la madre dal
30 dicembre al 2 gennaio, nonché, sempre ad anni alterni, le festività pasquali dal venerdì al lunedì di Pasquetta;
per un periodo di 15 giorni, tra i mesi di luglio ed agosto, in base alle ferie dei genitori, che dovranno comunicarsi, entro il 15 giugno di ogni anno, tenendo prioritariamente sempre conto della volontà e dell'interesse del minore medesimo;
2) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile pari ad € 450,00 a titolo di
[...] mantenimento del figlio, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
3) Le spese scolastiche, straordinarie, nonché le eventuali spese sanitarie saranno sostenute nella misura del 50% tra i sigg.ri e , secondo quanto disposto dal Protocollo sottoscritto Pt_1 CP_1 dal COA di ZA”.
All'esito dell'udienza del 3.7.2025, svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., sulle conclusioni delle parti, il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta allo scioglimento del matrimonio, avendo i coniugi contratto matrimonio civile (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte prima del registro di Stato Civile), è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di ZA (avvenuta il
1° marzo 2022) nel procedimento avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi, ed essendo passata in giudicato la sentenza di separazione n. 1809/2022, depositata il 16.12.2022, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le condizioni di cui al raggiunto accordo, sopra riportate.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti, perché non contrari a norme imperative e all'interesse del miglio minore.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Tenuto conto della natura del giudizio, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1
), che hanno contratto matrimonio civile in data 22.02.2013 nel Comune di C.F._4
ZA (atto dell'anno 2013 n. 6, parte I, serie A);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZA (CZ), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in ZA in camera di consiglio del 4 luglio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di ZA, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Elais Mellace Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1856 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
(C.f.: ), nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in viale Stazione n.1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rosa Lacava (C.F.:
) e Palma Spina (C.F.: ), presso il cui studio C.F._2 C.F._3 elettivamente domicilia in ZA, alla via Niccoloso da Recco n.6, giusta procura in atti,
RICORRENTE
E
(C.f.: ), nata il [...] in Controparte_1 C.F._4
Bielorussia, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Helenio Cartaginese (C.F.: ), unitamente e disgiuntamente all'Avv. Paola C.F._5
Tarzia (C.F.: ), presso il cui studio elettivamente domicilia in ZA al C.F._6
Viale Crotone n. 210/1, giusta procura in atti,
RESISTENTE
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di ZA
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 4.05.2023, chiedeva di pronunziarsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con , il giorno 22 febbraio 2013 in ZA (CZ) Controparte_1
(trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 2013 n. 6, parte I, serie A), dalla cui unione nasceva il figlio (26.07.2013). Per_1
Esponeva che, essendo trascorso oltre un anno dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale (1.03.2022) e dal provvedimento del 23 marzo 2022 (r.g. n. 2657/2021) con cui i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e non essendovi stato riavvicinamento alcuno, si era verificata l'ipotesi di cui alla lett. B dell'art. 3 L.D., per come modificata dall' art. 1 L. 55/2015.
Concludeva chiedendo all'adito Tribunale la pronunzia di scioglimento di matrimonio, affidando il figlio minore ad entrambi i genitori e con collocazione anagrafica del figlio presso il padre, Per_1 sotto il profilo economico chiedeva di contenere l'ammontare dell'assegno dovuto dal genitore non collocatario, per il mantenimento del minore, nella misura di € 450,00.
Con comparsa del 8.10.2024, si costituiva in giudizio , la quale aderiva Controparte_1 alla richiesta di scioglimento del matrimonio, ma contestava la collocazione del figlio presso il padre, chiedeva inoltre un aumento ad € 850,00 per il mantenimento del figlio.
All'udienza del 11.06.2025, all'esito dell'audizione del minore , le parti dichiaravano la Per_1 propria intenzione di trovare un accordo sulle condizioni di divorzio, per tali ragioni, il Giudice rinviava la causa, per la verifica dell'accordo e la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 3 luglio 2025, le parti depositavano note scritte ed allegavano l'accordo raggiunto e sottoscritto da entrambi i coniugi in data 17 giugno 2025, chiedendo all'intestato Tribunale di recepire le seguenti condizioni:
“1) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 prevalente presso la sig.ra , alla quale va assegnata la casa coniugale, Controparte_1 sita in ZA, alla Via Gariano n.1/A, disponendo che il diritto di visita del padre, il sig.
[...]
, venga esercitato come segue: trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana, Pt_1 Per_1 dalle 16:00 alle 21:00; due fine settimana al mese, alternati, dal venerdì alle 16:00 alla domenica alle 21:00; ad anni alterni: col padre le festività natalizie dal 23 al 26 dicembre e con la madre dal
30 dicembre al 2 gennaio, nonché, sempre ad anni alterni, le festività pasquali dal venerdì al lunedì di Pasquetta;
per un periodo di 15 giorni, tra i mesi di luglio ed agosto, in base alle ferie dei genitori, che dovranno comunicarsi, entro il 15 giugno di ogni anno, tenendo prioritariamente sempre conto della volontà e dell'interesse del minore medesimo;
2) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile pari ad € 450,00 a titolo di
[...] mantenimento del figlio, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
3) Le spese scolastiche, straordinarie, nonché le eventuali spese sanitarie saranno sostenute nella misura del 50% tra i sigg.ri e , secondo quanto disposto dal Protocollo sottoscritto Pt_1 CP_1 dal COA di ZA”.
All'esito dell'udienza del 3.7.2025, svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., sulle conclusioni delle parti, il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta allo scioglimento del matrimonio, avendo i coniugi contratto matrimonio civile (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte prima del registro di Stato Civile), è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di ZA (avvenuta il
1° marzo 2022) nel procedimento avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi, ed essendo passata in giudicato la sentenza di separazione n. 1809/2022, depositata il 16.12.2022, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le condizioni di cui al raggiunto accordo, sopra riportate.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti, perché non contrari a norme imperative e all'interesse del miglio minore.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Tenuto conto della natura del giudizio, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1
), che hanno contratto matrimonio civile in data 22.02.2013 nel Comune di C.F._4
ZA (atto dell'anno 2013 n. 6, parte I, serie A);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZA (CZ), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in ZA in camera di consiglio del 4 luglio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo