Articolo 3 della Legge 21 febbraio 1963, n. 359
Articolo 2Articolo 4
Versione
3 aprile 1963
Art. 3.
Per i reintegri concessi si intendono quelli per i quali alla data del 1 luglio 1962 sia intervenuto accordo tra le Amministrazioni interessate circa l'oggetto e le modalita' dell'intervento con particolare riferimento alla misura dell'integrazione statale, ovvero per i quali risulti firmata la relativa convenzione o siano state impartite all'ente incaricato dell'erogazione formali disposizioni circa le modalita' del pagamento.
Entrata in vigore il 3 aprile 1963