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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7124/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7124/2017 promossa da:
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 Parte_2
, con il patrocinio degli avv.ti
[...] Parte_3
Giuseppe Di Monda e Enrico Mauro
OPPONENTE
contro in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv.to CP_1
Girolamo Sarnelli
OPPOSTO
e in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio Controparte_2
dell'avv.to Renato Sardi
INTERVENTRICE
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2 [...]
e la proponevano opposizione avverso il Parte_3 Parte_1
Decreto ingiuntivo n. 1878/2017 emesso dal Tribunale di Nola in favore della per l'importo di € 233.566,60 oltre interessi e spese di procedura. CP_1
L'importo ingiunto sorgeva dal credito vantato dalla banca in virtù di un contratto di finanziamento del 05/06/2007, stipulato per atto pubblico ed erogato in favore della con garanzia fideiussoria degli altri Parte_1
opponenti. Gli opponenti, a fondamento dell'atto di opposizione, eccepivano il difetto di mandato dell'opposta e la prescrizione della pretesa creditoria,
contestando in subordine gli estratti conto perché privi di certificazione ex art. 50 TUB e lamentando l'applicazione di interessi usurari e la mancata indicazione nel contratto dell' Per tali ragioni spiegavano domanda Pt_4
riconvenzionale per la ripetizione di quanto illegittimamente versato. Oltre a ciò, gli opponenti disconoscevano le firme apposte sulla fideiussione,
lamentando altresì la carenza di prova della stessa e la decadenza ex art. 1957
c.c.
2 Provvedeva a costituirsi in giudizio la la quale, in via preliminare, CP_1
chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e,
nel merito, resisteva all'opposizione e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
Instauratosi il contradditorio e rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, dopo il deposito delle memorie istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. In corso di giudizio interveniva altresì la quale cessionaria del Controparte_2
credito controverso. Infine, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, la causa giungeva all'udienza cartolare del 28/01/2025 all'esito della quale veniva riservata in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. in forma ridotta.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di mandato sollevata dagli opponenti in danno della risultando in CP_1
atti idonea procura alle liti conferita su supporto cartaceo, autenticata con firma digitale e depositata nel fascicolo telematico ad opera del relativo difensore,
secondo quanto prescritto dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c.
Sempre in via preliminare, relativamente all'intervento in giudizio della
[...]
va evidenziato che, trattandosi di successione a titolo particolare CP_2
nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie pur avendo la sentenza effetto contro il successore a titolo particolare;
difatti, una condanna del debitore all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario può
darsi solo laddove il cessionario medesimo formuli una specifica domanda in
3 tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto, neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (v. Cass.
civ. 10442/2023), situazione che, nel caso in esame, non può dirsi sussistente.
In merito al giudizio instauratosi, occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato.
Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115,
comma I, c.p.c. secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve
porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
4 pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Inoltre, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate e tenuto conto, in particolare, dei principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
occorre valutare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso. Nel
5 caso in esame parte opposta, a fondamento del proprio credito, produceva in giudizio il contratto di finanziamento, redatto da notaio, ed i rispettivi allegati debitamente sottoscritti, il piano di ammortamento e gli estratti conto con certificazione ex art. 50 Tub, provando quindi in maniera adeguata la propria pretesa creditoria. Dunque, alla luce delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo, gli opponenti, quali convenuti in senso sostanziale, avrebbero dovuto dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi ritenuti in grado di incidere sul diritto di credito vantato dall'opposta e da questa adeguatamente provato ma tale onere probatorio non può reputarsi assolto.
In merito all'eccezione di prescrizione del diritto di credito derivante dal contratto di finanziamento, appare opportuno rammentare che secondo un principio consolidato seguito sia dalla giurisprudenza di merito sia da quella di legittimità, in caso di contratto di finanziamento (mutuo), il dies a quo del diritto al rimborso della somma erogata inizia a decorrere dal giorno di scadenza dell'ultima rata. Orbene, nel 2017 ovvero nell'anno cui l'odierna opposta attivava la procedura monitoria, non era maturato alcun termine di prescrizione del diritto di credito in esame in quanto, come può evincersi dal piano di ammortamento e dai documenti correlati, l'ultima rata di pagamento del finanziamento era prevista per il 30/06/2017. Per quanto attiene, poi,
Par all'eccezione relativa alla mancata indicazione dell' nel contratto, giova ribadire che è orientamento consolidato quello secondo cui tale mancanza non implica la nullità del contratto per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art
117 TUB., posto che, come chiarito dalla Corte di Cassazione (39169/2021),
“In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto
tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo
6 complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri
amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi
ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata
con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del
1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità
del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale,
pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di
costo elencati in contratto.”. In ogni caso, nel contratto di finanziamento in
Par esame l' veniva indicato all'art. 2, comma 7, ed individuato in un valore pari a 6,35%.
In merito agli ulteriori motivi di doglianza attinenti alla capitalizzazione degli interessi ed all'usura, appare opportuna la trattazione unitaria degli stessi.
Giova preliminarmente rammentare l'orientamento assunto sul punto dalla
Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di contratti di mutuo, affinché una
convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art.
1284, comma 3, c.c., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un
contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del
tasso di interesse;
tale condizione, che nel regime anteriore all'entrata in
vigore della l. n. 154 del 1992 può ritenersi soddisfatta anche "per relationem",
attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché
obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del
saggio di interesse, postula, nel caso di rinvio alle condizioni usualmente
praticate dalle aziende di credito sulla piazza, l'esistenza di discipline
vincolanti fissate su scala nazionale con accordi di cartello, restando altrimenti
impossibile stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso riferirsi in
7 presenza di diverse tipologie di interessi;
ove il tasso convenuto sia variabile, è
idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati
su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono
sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con chiarezza quale
previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione” (Cass.
civ. 12276/2010). Gli opponenti asserivano che al contratto di finanziamento fossero state applicate condizioni usurarie in violazione della L. 108/96,
provvedendo a depositare i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi di interesse dal I trimestre del 2004 al IV trimestre del 2014, non indicando,
tuttavia, in quale periodo di riferimento e per quale singola posta vi fosse stata l'applicazione delle condizioni usurarie. Sul punto è d'uopo rammentare che
“Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra
mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la
soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108
del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di
determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in
vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un
tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la
pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente
concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto
superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione
del contratto” (Cass. civ. 24675/2017).
Orbene, quanto sopra richiamato necessita di essere correlato ai distinti principi giuridici in tema di ripartizione dell'onere probatorio che, quando riguardano le controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi, richiedono che sia il
8 debitore a dover provare l'entità usuraria degli interessi indicando il tipo contrattuale, la clausola negoziale e il tasso in concreto applicato (Cass.
civ. Sezioni Unite n. 19597/2020). Alla luce di quanto appena detto, incombe sulla parte che intende dimostrare l'applicazione di tassi usurari ad opera di una banca fornire, da un lato, i decreti ministeriali per i periodi di riferimento, e,
dall'altro lato, individuare la percentuale oltre soglia, allegando altresì le singole poste ritenute indebite e specificando in che modo si è giunti al superamento dei tassi soglia, così provando l'applicazione dei tassi usurari;
non risulta invece sufficiente, a tale scopo, la sola allegazione dei decreti ministeriali e l'invocazione dell'usura. Per questi ultimi aspetti l'onere probatorio in capo agli opponenti non può dirsi raggiunto, essendosi gli stessi limitati ad allegare genericamente i decreti ministeriali anche riferiti a periodi antecedenti al contratto di finanziamento in esame. Oltre a ciò, è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che, in presenza di tali carenze,
non si possa sopperire a queste ultime attraverso la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, che non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, di talché la CTU deve essere negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla carenza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. civ.
30218/2017).
Dunque, il fatto che parte opposta abbia adeguatamente provato la propria pretesa creditoria, parallelamente all'infondatezza delle suddette eccezioni sollevate da parte opponente, porta al rigetto della domanda riconvenzionale
9 spiegata da quest'ultima ed avente ad oggetto la ripetizione degli interessi moratori reputati non dovuti in ragione dell'usura.
Appurato quanto sopra, occorre ora valutare la natura delle garanzie in esame.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “Il contratto autonomo di garanzia si
caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della
garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al
creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945
c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante
opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale,
nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al
pagamento effettuato da quest'ultimo” (Cass. civ. 19693/2022). In merito, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno già da tempo chiarito che
“L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a
prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come
contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile
con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione,
salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della
convenzione negoziale” (Cass. Civ. SS.UU. 3947/2010). Di conseguenza, oltre alla presenza di tale clausola, per qualificare un rapporto giuridico come contratto autonomo di garanzia è necessario valutare l'intero contesto negoziale, ovvero tutte le altre clausole presenti nel contratto onde desumerne la concreta volontà delle parti. Alla luce delle predette considerazioni, nella presente fattispecie è da ritenersi che la garanzia prestata dagli opponenti e avesse natura fideiussoria e Parte_2 Parte_3
non fosse svincolata dal rapporto principale, considerato il tenore complessivo
10 della stessa e tenuto conto che, dalla lettura del contratto di finanziamento,
l'articolo dove ha sede la disciplina dei vari aspetti legati alla garanzia titola
“Fidejussione” e, oltre alla clausola che prevede il pagamento “dietro semplice invito”, le altre clausole non appaiono tali da far propendere in maniera decisiva per l'autonomia della garanzia. Consegue a ciò, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria per non avere l'istituto di credito esercitato le proprie azioni nei confronti della società garantita nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (ex art. 1957 c.c.) in quanto le richiamate clausole hanno previsto una deroga espressa alla norma codicistica.
D'altronde, secondo la giurisprudenza di legittimità “Nell'ipotesi in cui la
durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione
principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei
confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto
dall'art. 1957 c.c.” (Cass. civ. 16836/2015). Dalla fideiussione in atti emerge,
altresì, che e si obbligavano in Parte_2 Parte_3
via solidale, per tutte le obbligazioni assunte dalla debitrice, fino alla concorrenza di € 200.000,00. Tuttavia, nel contratto risulta inserita la clausola
“In caso di ritardo nel pagamento, i garanti sono tenuti a corrispondere alla
banca gli interessi di mora nella stessa misura prevista a carico della
debitrice” e, pertanto, non può nemmeno trovare applicazione l'invocato eccesso di garanzia, essendo l'importo ingiunto composto da € 170.923,53 (per capitale) a cui si sommavano interessi per € 62.643,07.
Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione in esame non può trovare accoglimento.
11 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1878/2017 emesso dal Tribunale di Nola;
- Condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore della Banca
opposta, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 11.229,00
oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 08/04/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7124/2017 promossa da:
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 Parte_2
, con il patrocinio degli avv.ti
[...] Parte_3
Giuseppe Di Monda e Enrico Mauro
OPPONENTE
contro in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv.to CP_1
Girolamo Sarnelli
OPPOSTO
e in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio Controparte_2
dell'avv.to Renato Sardi
INTERVENTRICE
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2 [...]
e la proponevano opposizione avverso il Parte_3 Parte_1
Decreto ingiuntivo n. 1878/2017 emesso dal Tribunale di Nola in favore della per l'importo di € 233.566,60 oltre interessi e spese di procedura. CP_1
L'importo ingiunto sorgeva dal credito vantato dalla banca in virtù di un contratto di finanziamento del 05/06/2007, stipulato per atto pubblico ed erogato in favore della con garanzia fideiussoria degli altri Parte_1
opponenti. Gli opponenti, a fondamento dell'atto di opposizione, eccepivano il difetto di mandato dell'opposta e la prescrizione della pretesa creditoria,
contestando in subordine gli estratti conto perché privi di certificazione ex art. 50 TUB e lamentando l'applicazione di interessi usurari e la mancata indicazione nel contratto dell' Per tali ragioni spiegavano domanda Pt_4
riconvenzionale per la ripetizione di quanto illegittimamente versato. Oltre a ciò, gli opponenti disconoscevano le firme apposte sulla fideiussione,
lamentando altresì la carenza di prova della stessa e la decadenza ex art. 1957
c.c.
2 Provvedeva a costituirsi in giudizio la la quale, in via preliminare, CP_1
chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e,
nel merito, resisteva all'opposizione e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
Instauratosi il contradditorio e rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, dopo il deposito delle memorie istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. In corso di giudizio interveniva altresì la quale cessionaria del Controparte_2
credito controverso. Infine, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, la causa giungeva all'udienza cartolare del 28/01/2025 all'esito della quale veniva riservata in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. in forma ridotta.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di mandato sollevata dagli opponenti in danno della risultando in CP_1
atti idonea procura alle liti conferita su supporto cartaceo, autenticata con firma digitale e depositata nel fascicolo telematico ad opera del relativo difensore,
secondo quanto prescritto dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c.
Sempre in via preliminare, relativamente all'intervento in giudizio della
[...]
va evidenziato che, trattandosi di successione a titolo particolare CP_2
nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie pur avendo la sentenza effetto contro il successore a titolo particolare;
difatti, una condanna del debitore all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario può
darsi solo laddove il cessionario medesimo formuli una specifica domanda in
3 tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto, neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (v. Cass.
civ. 10442/2023), situazione che, nel caso in esame, non può dirsi sussistente.
In merito al giudizio instauratosi, occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato.
Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115,
comma I, c.p.c. secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve
porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
4 pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Inoltre, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate e tenuto conto, in particolare, dei principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
occorre valutare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso. Nel
5 caso in esame parte opposta, a fondamento del proprio credito, produceva in giudizio il contratto di finanziamento, redatto da notaio, ed i rispettivi allegati debitamente sottoscritti, il piano di ammortamento e gli estratti conto con certificazione ex art. 50 Tub, provando quindi in maniera adeguata la propria pretesa creditoria. Dunque, alla luce delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo, gli opponenti, quali convenuti in senso sostanziale, avrebbero dovuto dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi ritenuti in grado di incidere sul diritto di credito vantato dall'opposta e da questa adeguatamente provato ma tale onere probatorio non può reputarsi assolto.
In merito all'eccezione di prescrizione del diritto di credito derivante dal contratto di finanziamento, appare opportuno rammentare che secondo un principio consolidato seguito sia dalla giurisprudenza di merito sia da quella di legittimità, in caso di contratto di finanziamento (mutuo), il dies a quo del diritto al rimborso della somma erogata inizia a decorrere dal giorno di scadenza dell'ultima rata. Orbene, nel 2017 ovvero nell'anno cui l'odierna opposta attivava la procedura monitoria, non era maturato alcun termine di prescrizione del diritto di credito in esame in quanto, come può evincersi dal piano di ammortamento e dai documenti correlati, l'ultima rata di pagamento del finanziamento era prevista per il 30/06/2017. Per quanto attiene, poi,
Par all'eccezione relativa alla mancata indicazione dell' nel contratto, giova ribadire che è orientamento consolidato quello secondo cui tale mancanza non implica la nullità del contratto per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art
117 TUB., posto che, come chiarito dalla Corte di Cassazione (39169/2021),
“In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto
tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo
6 complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri
amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi
ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata
con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del
1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità
del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale,
pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di
costo elencati in contratto.”. In ogni caso, nel contratto di finanziamento in
Par esame l' veniva indicato all'art. 2, comma 7, ed individuato in un valore pari a 6,35%.
In merito agli ulteriori motivi di doglianza attinenti alla capitalizzazione degli interessi ed all'usura, appare opportuna la trattazione unitaria degli stessi.
Giova preliminarmente rammentare l'orientamento assunto sul punto dalla
Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di contratti di mutuo, affinché una
convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art.
1284, comma 3, c.c., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un
contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del
tasso di interesse;
tale condizione, che nel regime anteriore all'entrata in
vigore della l. n. 154 del 1992 può ritenersi soddisfatta anche "per relationem",
attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché
obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del
saggio di interesse, postula, nel caso di rinvio alle condizioni usualmente
praticate dalle aziende di credito sulla piazza, l'esistenza di discipline
vincolanti fissate su scala nazionale con accordi di cartello, restando altrimenti
impossibile stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso riferirsi in
7 presenza di diverse tipologie di interessi;
ove il tasso convenuto sia variabile, è
idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati
su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono
sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con chiarezza quale
previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione” (Cass.
civ. 12276/2010). Gli opponenti asserivano che al contratto di finanziamento fossero state applicate condizioni usurarie in violazione della L. 108/96,
provvedendo a depositare i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi di interesse dal I trimestre del 2004 al IV trimestre del 2014, non indicando,
tuttavia, in quale periodo di riferimento e per quale singola posta vi fosse stata l'applicazione delle condizioni usurarie. Sul punto è d'uopo rammentare che
“Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra
mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la
soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108
del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di
determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in
vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un
tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la
pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente
concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto
superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione
del contratto” (Cass. civ. 24675/2017).
Orbene, quanto sopra richiamato necessita di essere correlato ai distinti principi giuridici in tema di ripartizione dell'onere probatorio che, quando riguardano le controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi, richiedono che sia il
8 debitore a dover provare l'entità usuraria degli interessi indicando il tipo contrattuale, la clausola negoziale e il tasso in concreto applicato (Cass.
civ. Sezioni Unite n. 19597/2020). Alla luce di quanto appena detto, incombe sulla parte che intende dimostrare l'applicazione di tassi usurari ad opera di una banca fornire, da un lato, i decreti ministeriali per i periodi di riferimento, e,
dall'altro lato, individuare la percentuale oltre soglia, allegando altresì le singole poste ritenute indebite e specificando in che modo si è giunti al superamento dei tassi soglia, così provando l'applicazione dei tassi usurari;
non risulta invece sufficiente, a tale scopo, la sola allegazione dei decreti ministeriali e l'invocazione dell'usura. Per questi ultimi aspetti l'onere probatorio in capo agli opponenti non può dirsi raggiunto, essendosi gli stessi limitati ad allegare genericamente i decreti ministeriali anche riferiti a periodi antecedenti al contratto di finanziamento in esame. Oltre a ciò, è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che, in presenza di tali carenze,
non si possa sopperire a queste ultime attraverso la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, che non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, di talché la CTU deve essere negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla carenza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. civ.
30218/2017).
Dunque, il fatto che parte opposta abbia adeguatamente provato la propria pretesa creditoria, parallelamente all'infondatezza delle suddette eccezioni sollevate da parte opponente, porta al rigetto della domanda riconvenzionale
9 spiegata da quest'ultima ed avente ad oggetto la ripetizione degli interessi moratori reputati non dovuti in ragione dell'usura.
Appurato quanto sopra, occorre ora valutare la natura delle garanzie in esame.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “Il contratto autonomo di garanzia si
caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della
garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al
creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945
c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante
opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale,
nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al
pagamento effettuato da quest'ultimo” (Cass. civ. 19693/2022). In merito, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno già da tempo chiarito che
“L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a
prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come
contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile
con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione,
salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della
convenzione negoziale” (Cass. Civ. SS.UU. 3947/2010). Di conseguenza, oltre alla presenza di tale clausola, per qualificare un rapporto giuridico come contratto autonomo di garanzia è necessario valutare l'intero contesto negoziale, ovvero tutte le altre clausole presenti nel contratto onde desumerne la concreta volontà delle parti. Alla luce delle predette considerazioni, nella presente fattispecie è da ritenersi che la garanzia prestata dagli opponenti e avesse natura fideiussoria e Parte_2 Parte_3
non fosse svincolata dal rapporto principale, considerato il tenore complessivo
10 della stessa e tenuto conto che, dalla lettura del contratto di finanziamento,
l'articolo dove ha sede la disciplina dei vari aspetti legati alla garanzia titola
“Fidejussione” e, oltre alla clausola che prevede il pagamento “dietro semplice invito”, le altre clausole non appaiono tali da far propendere in maniera decisiva per l'autonomia della garanzia. Consegue a ciò, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria per non avere l'istituto di credito esercitato le proprie azioni nei confronti della società garantita nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (ex art. 1957 c.c.) in quanto le richiamate clausole hanno previsto una deroga espressa alla norma codicistica.
D'altronde, secondo la giurisprudenza di legittimità “Nell'ipotesi in cui la
durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione
principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei
confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto
dall'art. 1957 c.c.” (Cass. civ. 16836/2015). Dalla fideiussione in atti emerge,
altresì, che e si obbligavano in Parte_2 Parte_3
via solidale, per tutte le obbligazioni assunte dalla debitrice, fino alla concorrenza di € 200.000,00. Tuttavia, nel contratto risulta inserita la clausola
“In caso di ritardo nel pagamento, i garanti sono tenuti a corrispondere alla
banca gli interessi di mora nella stessa misura prevista a carico della
debitrice” e, pertanto, non può nemmeno trovare applicazione l'invocato eccesso di garanzia, essendo l'importo ingiunto composto da € 170.923,53 (per capitale) a cui si sommavano interessi per € 62.643,07.
Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione in esame non può trovare accoglimento.
11 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1878/2017 emesso dal Tribunale di Nola;
- Condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore della Banca
opposta, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 11.229,00
oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 08/04/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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