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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/02/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N.1434 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 5.03.2024 e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dr.ssa Chiara ERMINI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 13.08.2021 al n. 1434 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso il Lodo emesso dal Collegio arbitrale in data 6/7-05-2021
promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 gli Avv.ti Giacomo Viotti e Andrea Cassottana come da procura in atti
- appellante - contro
, rappresentata e difesa dall'Avv.. Prof. Antonio Controparte_1 a in atti;
- appellato -
avente ad oggetto: impugnazione di lodo .
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'attore : “Piaccia alla Corte Ecc.ma, previa sospensione dell'esecutività del Lodo impugnato, annullare il Lodo medesimo, reso inter partes in data 6 – 7 maggio 2021 (Prof. Presidente, avv. prof. Arturo Cancrini e prof. Persona_1 Massimiliano Zanig oglimento di uno dei motivi di impugnazione e, nella fase rescissoria, respingere qualsiasi domanda di nei confronti di CP_1
Con vittoria nelle spese e negli onorari del presente giudizio e del CP_2 arbitrale e condanna a rimborsare ad gli onorari da questa Pt_1 corrisposti al Collegio e al CTU, nonché le spese di segreteria”.”; per il convenuto: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze a) dichiarare inammissibile e/o rigettare l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale reso
“inter partes” in data 6-7 maggio 2021, corretto con ordinanza del Collegio del 10.08.2021 proposta dalla;
b) nella denegata ipotesi di Controparte_3 accoglimento dell'impugnazione avversaria dichiarare comunque inammissibili e/o rigettare perchè infondate le domande tutte proposte per la fase rescissoria da parte di accogliendo le domande di merito proposte da Parte_1 c) in accoglimento dell'impugnazione incidentale proposta con Controparte_1 il presente atto dichiarare nullo “in parte qua” il lodo reso “inter partes” in data 6-7 Maggio 2021, corretto con ordinanza del 10.08.2021 e per l'effetto, nella fase rescissoria, condannare la a versare in favore della Parte_1 [...]
la somma di eu urata sino all'anno 2019, o CP_4 ulteriori interessi moratori maturati (detraendo quanto già versato in forza del lodo impugnato), con vittoria di spese ed onorari di causa.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
(d'ora in poi, chiedeva l'annullamento del Lodo reso in data 6 – 7
[...] Pt_1 maggio 2021, con il quale il Collegio arbitrale l'aveva condannata a pagare la somma di euro 301.563,00 in favore ( d'ora in poi . Controparte_1 CP_1
La controversia in esame trae origine da un contratto di appalto stipulato per l'erogazione di servizi di pulizia e altri servizi accessori e concerne la successione, in detto contratto di appalto, della società attrice in conseguenza dell'affitto del ramo d'azienda dalla questa concluso con in veste di CP_5 concedente l'affitto.
Il fulcro della questione risiede nel trasferimento dei contratti legati all'attività aziendale, sul quale si fonda la pretesa creditoria di e, in CP_1 particolare, nel subentro di nel contratto di appalto e nel Parte_1
“Regolamento interno di RTI” ad esso correlato.
Il Collegio arbitrale riteneva, sulla base dell'art.2558 c.c., che il trasferimento dovesse avvenire in modo automatico, senza la necessità di un ulteriore consenso delle parti coinvolte. Evidenziava che il subentro non si limitava al contratto di appalto principale, ma si estendeva anche a tutti quei Part contratti ad esso connessi, come appunto il regolamento interno di poiché essenziali per la conduzione dell'attività aziendale e per la prosecuzione dell'attività. Sulla base di tali premesse, espletata una consulenza tecnica per determinare l'esatto ammontare del credito fatto valere da per i servizi CP_1 espletati, condannava a pagare in favore di quest'ultima la somma di euro Pt_1
Euro 301.563,00
Avverso il Lodo suddetto, ha proposta impugnazione articolata sui Pt_1 seguenti motivi.
Nullità del Lodo ai sensi dell'art. 829, c. 1, n. 4), cod. proc. civ., avendo il
Lodo pronunziato al di fuori dei limiti soggettivi della convenzione eccepiva la propria estraneità al procedimento arbitrale, non ritenendosi Pt_1 vincolata dalla clausola compromissoria a ragione del mancato subentro nel
2 contratto “Regolamento interno RTI”. Lamentava l'attrice che il Collegio aveva erroneamente ritenuto che detto contratto dovesse rientrare nel compendio aziendale oggetto del contratto di affitto, assumendo che il subentro in tutti i contratti e rapporti ricompresi nell'azienda fosse “un effetto automatico e naturale del contratto di affitto”, che “prescinde da qualunque manifestazione di volontà delle parti (ulteriore rispetto alla cessione) ed opera ipso iure”
Eccepiva parte impugnante che non aveva mai aderito alla convenzione Pt_1 di arbitrato, né vi era subentrata automaticamente. In data 28 dicembre 2016
(all'epoca denominata IP Liguria S.r.l.) aveva affittato da IP S.r.l. Pt_1 un ramo di azienda;
di tale ramo di azienda faceva parte il contratto di appalto
( "Contratto per l'erogazione dei servizi di pulizia, reception, controllo accessi e facchinaggio per gli uffici giudiziari di Firenze CIG N. 652850980D") stipulato tra Ministero della Giustizia e Cofely Italia S.p.A. in qualità di capogruppo Part mandataria del Sottolineava quanto previsto dall'art. 11 per il quale Pt_1
“l'Affittuario subentra solo nei contratti stipulati per l'esercizio dell' Pt_3 indicati in premessa e identificati negli allegati”. Diversamente da quanto Part affermato dal Collegio, il Regolamento non era stato stipulato “proprio in funzione dell'esecuzione del contratto di appalto”. Il Regolamento RTI era stato perfezionato in vista di una gara, ad esisto della quale era stata stipulata una convenzione con Consip: Sulla base di tale convenzione tutte le Pubbliche Part Amministrazioni delle Regioni indicate nelle premesse del Regolamento avevano potuto, mediante Ordini di Fornitura e Atti Aggiuntivi, stipulare decine di contratti. L'accordo di cooperazione non poteva comportare il subentro, nei rapporti con gli altri raggruppati, di un'impresa terza: ciò si desumeva anche dall'art. 4.1, secondo cui “successivamente all'affidamento deciso dal Comitato
Tecnico”, è possibile che “le imprese concordino che l'esecuzione dei servizi loro affidati possa essere effettuata da un soggetto diverso comunque membro del Part
.
Deduceva ancora che, nel caso di affitto, la titolarità del ramo di azienda Pt_1 non si modificava e, nel caso di specie, essa non era mutata. L'affitto di ramo di azienda era una situazione temporanea, non necessariamente destinata a consolidare la titolarità dell'azienda in capo all'affittuaria . Conseguentemente, in caso di affitto, non si modificava l'identità della parte dell'accordo di cooperazione, che restava la società affittante, quale proprietaria dell'azienda affittata, destinata a ritornarne titolare. In conclusione, il Lodo doveva essere
3 annullato per avere pronunziato, nei confronti di al di fuori dei limiti Pt_1 soggettivi della convenzione di arbitrato.
Nullità del Lodo per violazione dell'artt. 115 cod. proc. civ. e, conseguentemente, dell'art. 829, c. 1, n. 9) cod. proc. civ. per violazione del principio del contraddittorio a ragione dell'utilizzo, per la quantificazione dell'importo su cui calcolare il dovuto a di CP_1 documenti non versati in atti da quest'ultima.
Lamentava l'appellante che il Collegio aveva consentito al CTU l'acquisizione di elementi di prova al fine di dimostrare i fatti principali posti da a CP_1 fondamento della propria pretesa, con ciò violando il principio dispositivo, stabilito dall'art. 115 cod. proc. civ., che è alla base del rispetto del contraddittorio. Il CTU aveva formato il proprio convincimento sulla base di elementi di prova introdotti dal Consulente di parte senza che il CP_1 consulente di parte avesse preventivamente interloquito sui medesimi. Pt_1
Infine, il si era basato anche su ulteriori documenti, non prodotti da alcuna Pt_4 delle Parti e non emersi nel corso della CTU, che il Collegio aveva reperito nell'ambito di una propria attività di investigazione. Affermava parte attrice la necessità che dimostrasse gli importi fatturati da quest'ultima, CP_1 Pt_1 non aveva prodotto nessun documento, ma neppure aveva formulato richiesta affinché il Collegio ordinasse l'esibizione degli stessi. deduceva la Pt_1 violazione del contraddittorio anche sotto diverso profilo: in data 9 novembre
2020, il CTP di prof. , aveva trasmesso una “nota tecnica”, non CP_1 Per_2 richiesta dal CTU. Il CTP di invece, non essendo stata prevista la Pt_1 trasmissione di alcuno scritto né di alcun documento, non aveva trasmesso nulla.Il contraddittorio che il Collegio aveva promosso successivamente non aveva potuto sanare il vizio originario, che aveva ormai irrimediabilmente compromesso la consulenza e la validità della stessa. Il Consulente d'Ufficio, infatti, aveva ormai terminato – ad esito di un procedimento che aveva violato il contraddittorio - il proprio processo di valutazione e si era espresso sui quesiti
del Lodo ai sensi dell'art. 829, c. 1, n. 12), nonché per violazione Per_3 del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art.
112 cod. proc. civ., in relazione alla determinazione della percentuale di spettanza di Evidenziava l'impugnante che, a pag. 37 del il CP_1 Pt_4
Collegio stabiliva: “in virtù delle disposizioni contrattuali contenute nel
Regolamento, debba configurarsi il diritto dell'odierna attrice a vedersi Part riconosciuta, in quanto mandataria del una fee (da calcolare in percentuale
4 sul fatturato conseguito da in relazione all'appalto de quo) Pt_1 complessivamente pari al 3,5% (=3% a titolo di rimborso costi sostenuti per il riconoscimento della management fee alla società incaricata di predisporre il progettodi offerta + 0,5% a titolo di compenso attività di coordinamento)”. Tuttavia dette statuizioni non corrispondevano a quanto chiesto da e CP_1 comportavano, pertanto, la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. infatti, non aveva chiesto la percentuale del 3% CP_1 di cui all'art. 2 del Regolamento ATI, né il rimborso dei costi dello 0,5%, che non aveva neppure mai affermato di avere direttamente sostenuto. Come risultava dallo stesso pag. 35 – 36, aveva agito in giudizio ed aveva chiesto Pt_4 CP_1 il riconoscimento della percentuale del 16% a titolo di corrispettivo per la cessione della posizione contrattuale. Trattandosi di pronunzia su una domanda non dedotta da alcuna delle Parti, era stato vulnerato il contraddittorio. Era stato comunque violato l'art. 112 cod. proc. civ.
ai sensi dell'art. 829, c. 1, n. 5 cod. proc. civ., a ragione Persona_4 della carenza del requisito della motivazione di cui all'art. 823, c. 1, n. 5) cod. proc. civ.. denunciava, infine, la contraddittorietà della motivazione, Pt_1 che rendeva imperscrutabile la ragione per la quale il aveva riconosciuto il Pt_4 diritto di in violazione dell'art. 829, c. 1, n. 5), cod. proc. civ. CP_1
, costituendosi in giudizio affermava la correttezza Controparte_1 della decisione del Collegio arbitrale, richiamando l'art. 2558 c.c. Asseriva che la successione dell'affittuario in tutti i contratti e rapporti ricompresi nell'azienda è un effetto automatico e naturale del contratto di affitto e prescinde da qualunque manifestazione di volontà delle parti (ulteriore rispetto al consenso alla cessione) operando ipso iure, anche a prescindere dal consenso del ceduto, sia con riguardo ai contratti aziendali – e cioè quelli che hanno ad oggetto il godimento da parte dell'imprenditore di beni aziendali non suoi – che ai contratti di impresa, ovvero quelli che attengono all'organizzazione dell'impresa e attraverso cui si concreta l'esercizio dell'attività economica. Sulla base di queste premesse riteneva che il subentro di si fosse Parte_1 verificato anche con riferimento al contratto di costituzione e di “Regolamento interno di RTI”; nello stesso contratto, le parti avevano specificamente indicato
– tra i contratti compresi nell'azienda oggetto di affitto – quello “per l'erogazione dei servizi di pulizia, reception, controllo, accessi e facchinaggio per gli uffici giudiziari di Firenze CIG n. 65850980D stipulato tra il Ministero della Giustizia Part e Cofely Italia S.p.A. in qualità di capogruppo mandatario del in cui
5 partecipa IP S.r.l. in data 22.12.2015 e successive proroghe”, facendo Part espresso riferimento – dunque – sia al ruolo di quale mandataria del CP_1 che quello di IP (e dunque ) quale partecipante, rectius mandante, al Pt_1
RTI.
Parte impugnata richiamava, a sostegno della propria tesi, il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui, in caso di cessione di azienda (a cui è paragonabile l'ipotesi dell'affitto di azienda), il cessionario (o affittuario) subentra ipso iure anche nella clausola compromissoria contenuta in contratto stipulato dal cedente per l'esercizio dell'azienda medesima. ontestava il CP_1 secondo motivo di impugnazione per asserita violazione dell'art. 115 c.p.c. deducendone l'inammissibilità poiché relativo alla disponibilità e valutazione delle prove. Deduceva inoltre che i requisiti essenziali per la tutela del contraddittorio erano legati: alla comunicazione alle parti dell'ordinanza con la formulazione di quesiti da sottoporre al CTU, alla facoltà di nomina dei CTP, alla comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo di inizio delle operazioni peritali ed all'applicazione dell'art. 195 terzo comma c.p.c., secondo cui il CTU deve previamente inviare alle parti la bozza della perizia per eventuali osservazioni al consulente;
tali adempimenti erano stati tutti puntualmente osservati nel corso della consulenza tecnica di ufficio condotta dal Prof. e non era Per_5 quindi configurabile alcuna forma di nullità. Quanto alla nota tecnica del proprio ctp eccepiva che la stessa era stata trasmessa dal Prof. al Dott. Per_2
CTP di parte il 10 novembre 2020 e quest'ultimo non l'aveva mai Per_6 Pt_1 contestata.
Parte impugnata contestava altresì il terzo motivo di impugnazione deducendo che la difesa di tentava di “mascherare” sotto forma di asserita violazione Pt_1 del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112
c.p.c. , la determinazione della percentuale di spettanza ad entrando CP_1 esclusivamente nel merito della decisione e nella valutazione che il Collegio aveva ritenuto di dover effettuare in ordine ad una domanda di Arbitrato la cui
“causa petendi” era fondata “sull'inadempimento della alle Controparte_6 pattuizioni del Regolamento interno del RTI costituito con scrittura privata del
15 Maggio 2008.
Infine in relazione al quarto motivo di impugnazione, relativo alla asserita contraddittorietà nella motivazione, contestava le generiche deduzioni CP_1 avversarie, richiamando il consolidato orientamento della Cassazione secondo cui “il difetto di motivazione della pronuncia arbitrale, come vizio riconducibile
6 all'art. 829 comma 1 n. 5 c.p.c. è ravvisabile ove la motivazione manchi del tutto
o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la “ratio” della decisione adottata” (Cass.
S.U. n. 24785/2008; Cass. n. 15085/2012).
La società convenuta altresì avanzava impugnazione incidentale.
Deduceva che la decisione del Collegio il quale, ignorando completamente i dati emergenti da criteri obiettivi adottati dal CTU, individuava una fee complessivamente pari al 3,5%, non era condivisibile e comportava una nullità
“in parte qua” del Lodo rilevabile ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 12 c.p.c.
Il Collegio non aveva minimamente preso in esame la domanda come formulata e spiegata dalla difesa di aderendo ad un criterio apertamente CP_1 disancorato dalle previsioni contrattuali e giungendo a conclusioni immotivatamente riduttive rispetto alla richieste di CP_1
Chiedeva pertanto l'annullamento in parte qua del Lodo impugnato con liquidazione in favore di del maggior importo, di euro 521.424,23 CP_1 maturato sino all'anno 2019, con condanna di al relativo pagamento (per Pt_1 la differenza rispetto a quanto già stabilito nel lodo), con gli ulteriori interessi moratori maturati e la liquidazione delle spese giudiziali.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente esaminare la questione della opponibilità ad , Pt_1 della clausola compromissoria su cui si fonda la decisione arbitrale. A tal fine,
è necessario accertare se la società attrice sia subentrata, in virtù del contratto di affitto d'azienda stipulato tra ed MS IA (ora , nel CP_5 Pt_1 Part Regolamento interno di che contiene la predetta clausola compromissoria.
Il Collegio arbitrale, richiamando le disposizioni codicistiche in materia di cessione e affitto d'azienda, ha ritenuto sussistente il subentro di nel Pt_1 regolamento contenente la clausola compromissoria in forza della quale è stato instaurato il procedimento arbitrale. In particolare, il Collegio ha richiamato la definizione di azienda quale “ complesso di bei organizzati dall'imprenditore per
l'esercizio dell'impresa” nonchè il principio generale espresso dall'articolo 2558
c.c., il quale prevede, quale effetto naturale dell'affitto, l'ingresso dell'affittuario in tutti i contratti inerenti l'esercizio dell'azienda. Il Collegio arbitrale ha, dunque, concluso che le parti contraenti non potevano escludere dalla cessione
7 i contratti essenziali per lo svolgimento del complesso aziendale ceduto e, quindi, anche il regolamento ATI, in quanto indissolubilmente connesso con il contratto di appalto indicato nelle premesse del contratto di affitto d'azienda.
Tale regolamento interno era infatti stato stipulato proprio in funzione dell'esecuzione dell'appalto, al fine di disciplinare i rapporti tra i soggetti costituenti il raggruppamento ed era inerente il patrimonio dell'azienda trasferita. Il ragionamento del Collegio arbitrale è corretto, non potendosi ritenere fondato l'assunto secondo cui la società attrice non sarebbe subentrata Part nel regolamento interno di in quanto non espressamente contemplato nel contratto di affitto d'azienda. La mancata menzione espressa di detto regolamento non è sufficiente ad escludere il subentro del cessionario nel complesso dei rapporti contrattuali facenti capo al ramo d'azienda ceduto, salvo una loro espressa esclusione. Sussiste, infatti, un evidente collegamento tra il contratto di appalto menzionato nel contratto d'affitto d'azienda e il regolamento
RTI sottoscritto dal cedente. Tale conclusione è conforme all'orientamento giurisprudenziale che prevede il subentro ipso iure del cessionario nei contratti non espressamente esclusi nel contratto di cessione d'azienda. Da ciò deriva anche il subentro automatico di nel vincolo originato dalla clausola Pt_1 compromissoria, in virtù della circolarità della stessa unitamente al contratto cui inerisce. L'articolo 2558 c.c prevede, infatti, un automatismo dell'effetto successorio nell'ipotesi di contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda non aventi carattere personale, esteso ai contratti a prestazioni corrispettive non ancora eseguite. Il cessionario subentra non solo nei contratti aventi ad oggetto il godimento dei beni aziendali, ma anche nei contratti d'impresa aventi ad oggetto rapporti concernenti l'organizzazione di questa. D'altronde secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità in caso di trasferimento di azienda ex articolo 2558 c.c. si verifica il subentro ipso iure del cessionario anche nella clausola compromissoria contenuta nel contratto stipulato dal cedente per l'esercizio dell'azienda; ciò senza che sia necessario un apposito patto di cessione: “In tema di trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2558 cod. civ. - secondo cui si verifica il trasferimento "ex lege" al cessionario di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale e rispetto ai quali le parti non abbiano espressamente escluso l'effetto successorio
- si verifica il subentro "ipso iure" del cessionario d'azienda anche nella clausola compromissoria contenuta in contratto stipulato dal cedente per l'esercizio dell'azienda, senza che sia necessario un apposito patto di cessione e senza che
8 sia pertanto richiesta la forma scritta "ad substantiam". (cfr. Cassazione Sez. I,
28/03/2007, n. 7652)
La Suprema Corte ha poi evidenziato, che la clausola compromissoria può sempre essere fatta valere dal debitore ceduto rientrando fra le eccezioni opponibili all'originario creditore;
diversamente, infatti, verrebbe menomata la posizione contrattuale del debitore ceduto in forza di un accordo fra cedente e gestionale al quale egli è rimasto estraneo. (cfr.Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza,
28/12/2011, n. 29261).
Risulta pertanto destituito di fondamento il primo motivo di impugnazione con il quale la società attrice ha eccepito la nullità del Lodo ai sensi dell'articolo
829, co 1, n. 4) c.p.c., per avere il Collegio pronunciato al di fuori dei limiti soggettivi della convenzione di arbitrato.
Con il secondo motivo di appello, parte attrice ha eccepito la nullità del lodo ai sensi dell'articolo 829, co 1, n. 9, c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio. In particolare, ha eccepito che il Collegio ha consentito al CTU
l'acquisizione di elementi di prova al fine di dimostrare i fatti principali posti dalla controparte a fondamento della propria pretesa, violando così il principio dispositivo, stabilito dall'articolo 115 c.p.c., che è alla base del rispetto del contraddittorio. Ha inoltre rilevato che il CTU si è formato il proprio convincimento sulla base di elementi di prova introdotti dal consulente di controparte, senza che il proprio consulente avesse preventivamente interloquito sui medesimi. Infine, ha lamentato che il si è basato anche su Pt_4 ulteriori documenti, non prodotti da alcuna delle parti e non emersi nel corso della CTU, che il Collegio ha reperito nell'ambito di una propria attività di investigazione. Sul punto, va evidenziato che si ha violazione del principio del contraddittorio solo qualora sia impedito l'esercizio del diritto di difesa. Nella fattispecie, le parti hanno potuto replicare alle conclusioni e alle osservazioni del consulente tecnico. Parte attrice ha avuto la possibilità di esplicitare le proprie doglianze e ragioni a confutazione delle argomentazioni fondate sul materiale istruttorio utilizzato dal consulente prima dell'assunzione della decisione. Non può d'altronde ritenersi sussistente il vizio di nullità per violazione del contraddittorio allorché le parti, edotte della chiusura dell'istruttoria, siano in grado di formulare le proprie conclusioni e difese definitive, anche in relazione all'istruttoria espletata.
9 Tali circostanze portano a ritenere l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di nullità del lodo necessaria per poter sindacare nel merito la valutazione effettuata dal Collegio circa il materiale probatorio acquisito .
E' utile altresì richiamare l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che nella valutazione del rispetto del principio del contraddittorio, attribuisce esclusivo rilievo alla sua portata sostanziale, richiedendo l'esistenza di una effettiva lesione della possibilità di contraddire da cui sia derivato un concreto pregiudizio alla parte. “Pertanto, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo della violazione, sul piano formale, di una prescrizione preordinata alla realizzazione di tale principio, ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e di contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte (cfr., anche nelle rispettive motivazioni,
Cass, n. 18600 del 2020; Cass. n. 131 del 2014; Cass. n. 2201 del 2007). Ne consegue che la nullità della sentenza e del procedimento debbono essere dichiarate solo ove, nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa (cfr. Cass. n. 18600 del 2020; Cass. n. 30652 del
2011; Cass. n. 4435 del 2008; Cass. n. 16630 del 2007)
In una recente pronuncia la Suprema Corte ha ribadito tale orientamento affermando: “Nel giudizio arbitrale, il principio del contraddittorio deve dirsi osservato quando le parti hanno avuto la possibilità di esporre i rispettivi assunti, conoscere le prove e le risultanze del processo ed ottenere il termine per presentare memorie e repliche. La nullità della sentenza e del procedimento può essere dichiarata solo ove si indichi lo specifico pregiudizio arrecato al diritto di difesa a causa dell'inosservanza delle prescrizioni procedurali relative al principio del contraddittorio” ( cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 10/06/2024, n. 16118).
Con riferimento al terzo motivo di impugnazione, ha dedotto che le Pt_1 statuizioni contenute nel Lodo, espressamente richiamate, non corrispondono a quanto richiesto dalla controparte, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Da ciò, deriverebbe una pronuncia su una domanda non dedotta dalle parti, in violazione del contraddittorio, configurando l'ipotesi di nullità di cui all'articolo 829, comma 1, n. 12, c.p.c., ovvero, in ogni caso, dell'articolo 112 c.p.c. Tuttavia, occorre richiamare il principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice è
10 configurabile esclusivamente nel caso di mancato esame delle questioni prospettate dalle parti. Nella fattispecie, dalla motivazione posta alla base della decisione assunta, si evince che il Collegio, prendendo a riferimento l'accordo intercorso tra le parti in ordine al corrispettivo in discussione, correlato alla percentuale del fatturato, ha ritenuto fondata la domanda formulata da , CP_1 basando la decisione sugli importi deducibili dagli accordi negoziali, dalle risultanze documentali e dagli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, pervenendo alla percentuale stabilita a seguito del confronto tra i dati acquisiti.
Appare, pertanto, destituito di fondamento il motivo dedotto, relativo al mancato esame da parte del giudice delle domande delle parti, essendo, piuttosto, oggetto di censura la valutazione nel merito effettuata dal Collegio, il cui esame è precluso alla Corte, non ricorrendo il motivo di nullità dedotto.
Si palesa, altresì, destituito di fondamento il quarto motivo di impugnazione, relativo alla contraddittorietà della motivazione, che, a detta dell'attrice, renderebbe imperscrutabile il motivo della decisione adottata nel
Lodo impugnato. Invero, il ragionamento seguito dal Collegio arbitrale appare chiaro e le motivazioni della decisione risultano approfondite e coerenti, rimanendo le censure sollevate ancorate alle valutazioni di merito, insindacabili in questa sede.
L'impugnazione non merita pertanto accoglimento.
Quanto all'impugnazione incidentale proposta da parte convenuta, deve rilevarsi l'infondatezza delle ragioni addotte da a fondamento della CP_1 richiesta di modifica del Lodo in punto di quantificazione del credito vantato, con conseguente richiesta di revisione in aumento dell'importo riconosciuto in suo favore.
La censura si fonda sull'assunto per il quale il Collegio non avrebbe preso in esame la domanda come formulata e spiegata dalla difesa della convenuta, fondata su dati obiettivi e riconosciuti congrui dal CTU, aderendo ad un criterio disancorato dalle previsioni contrattuali. E' evidente che il motivo attiene al merito della valutazione espressa dal Collegio arbitrale sul quantum dovuto dalla società attrice. La censura relativa ai criteri adottati dal Collegio nella determinazione del credito, asseritamente svincolati dai parametri proposti, non può configurare il vizio di omessa pronuncia, il quale implica l'omesso esame della domanda proposta, nella fattispecie accolta seppur in misura ridotta.
Il Collegio ha peraltro dedicato un'apposita sezione del Lodo all'esame della domanda proposta da , esplicitando ampiamente le ragioni della CP_1
11 quantificazione del credito operata, sì da potersi senz'altro escludere il vizio di omessa pronuncia sul punto.
Le considerazioni svolte portano a ritenere l'inammissibilità dell'impugnazione principale e dell'impugnazione incidentale, rimanendo preclusa ogni valutazione afferente il merito della decisione arbitrale e dei motivi volti a censurarla.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
-
PER QUESTI MOTIVI
–
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe sull' impugnativa proposte da
[...] nei confronti di avverso il Lodo Parte_1 Controparte_1 arbitrale emesso il6/7-05-2021 dal Collegio Arbitrale, così provvede:
1) Respinge l'impugnazione proposta da Parte_1
2) Respinge l'impugnazione incidentale proposta da CP_1
[...]
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio;
3) Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di doppio contributo, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est.
Laura D'Amelio
IL PRESIDENTE
Giovanni Sgambati
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