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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 26/01/2024, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1030/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1030/2022 promossa da:
C.F.: nato il [...] in [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], in proprio nonché in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale ” (p.i. ) corrente in Sant'Egidio alla Vibrata Organizzazione_1 P.IVA_1
(TE) alla Via Verdi n. 107/111, società cancellata, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Poloni
Attore
Contro
con sede sociale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 Numero di Controparte_1 iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale , con l'Avv Roberto P.IVA_2
Ascani
Conclusioni: come da note scritte per l'udienza del 22.9.2023
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. , in qualità di titolare della omonima Parte_1 ditta individuale ” nonché in proprio quale ex titolare e socio della Organizzazione_1
medesima ditta, conveniva in giudizio la al fine di sentirsi accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni ““Piaccia all'adito Tribunale, disattesa ogni avversa deduzione, eccezione e richiesta:
-nel merito: accertare e dichiarare l'assenza, l'illiceità e comunque inefficacia, per tutti i motivi dedotti in narrativa nonché nella perizia contabile redatta dal Dott. delle condizioni economiche Persona_1
applicate e comunque degli addebiti operati dalla banca nel corso del predetto rapporto di conto pagina 1 di 10 corrente, come evidenziati nel corpo del presente atto nonché nella perizia di parte a firma del dott.
Persona_1
-accertare e dichiarare, previa rideterminazione a mezzo CTU contabile che sin da ora si richiede del corretto rapporto dare/avere tra le parti dalla data del primo estratto conto disponibile, l'ammontare del saldo che il conto corrente n. 21395/7, poi n. 21395 del 19.03.2003 avrebbe dovuto registrare alla data di sua chiusura avvenuta il 21.01.2017, in assenza degli illegittimi addebiti, procedendo a tal fine anche al ricalcolo degli interessi attivi (e quindi a credito del sig. da rideterminarsi ai tassi Org_1 sostitutivi ex art. 117 co. 7 TUB ovvero, ove più favorevoli per l'esponente, a quelli in concreto applicati dalla;
CP_2
-condannare la convenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c., alla restituzione in favore CP_2
del sig. di tutte le somme indebitamente addebitate e/o riscosse dalla convenuta ai titoli Parte_1
sopra indicati – a far data dal primo estratto di conto corrente disponibile in causa sino a quella di chiusura del conto corrente – somme che sin da ora si quantificano in Euro 22.086,39, salva quella maggiore o minor somma che risulterà all'esito dell'istruttoria; il tutto oltre interessi in misura legale dal dì del dovuto e sino al soddisfo;
-accertare e dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia di tutte le pattuizioni contra legem stipulate nel contratto in oggetto o la mancata applicazione di quelle favorevoli al correntista e previa rideterminazione a mezzo CTU contabile che sin da ora si richiede del corretto rapporto dare/avere tra le parti dalla data del primo estratto conto disponibile, rideterminare l'ammontare del saldo che il conto corrente n. 21395/7, poi n. 21395 del 19.03.2003 avrebbe dovuto registrare alla data di sua chiusura avvenuta il 21.01.2017, in assenza degli illegittimi addebiti, procedendo a tal fine anche al ricalcolo degli interessi attivi (e quindi a credito del sig. come per legge;
Org_1
-condannare la convenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c., alla restituzione in favore CP_2
del sig. di tutte le somme indebitamente addebitate e/o riscosse dalla convenuta ai titoli Parte_1
sopra indicati – a far data dal primo estratto di conto corrente disponibile in causa sino a quella di chiusura del conto corrente – somme che sin da ora si quantificano in Euro 22.086,39, salva quella maggiore o minor somma che risulterà all'esito dell'istruttoria;
il tutto oltre interessi in misura legale dal dì del dovuto e sino al soddisfo;
- accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta del dovere di correttezza e buona CP_2 fede nel rapporto in oggetto, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percetto;
pagina 2 di 10 In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari”.
A sostegno della domanda deduceva, in sintesi e per quanto di interesse:
- Che, in data 19.03.2003, nelle sopra indicate qualità, aveva stipulato con la Organizzazione_2
, poi divenuta e, successivamente, Controparte_3 Controparte_4 Organizzazione_3
contratto di conto corrente ordinario di corrispondenza contraddistinto dal n. 21395/7 poi
[...]
divenuto n. 21395, affidato dalla sua apertura e sino alla chiusura avvenuta il 12.1.2017;
- Che, come si evince dal Foglio delle condizioni economiche relative al conto corrente, nessuna condizione economica fu pattuita, men che mai per iscritto, mentre la banca ha addebitato in conto interessi passivi calcolati a tassi superiori a quello legale anche con capitalizzazione trimestrale, nonché commissioni e spese variamente denominate, sebbene nessuno di tali oneri stato fatto oggetto di pattuizione scritta fra le parti
- che, pertanto, a fronte di un saldo di chiusura di conto corrente pari a “zero”, (come risultante dall'estratto di conto corrente) risulta a favore del sig. un credito di Euro 22.086,39 pari Pt_1 all'effettivo saldo attivo di detto conto corrente
Si costituiva la che chiedeva il rigetto della domanda perché infondata. CP_2
Il procedimento, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza in data
22.9.2023 celebrata a mezzo di trattazione scritta, nel corso della quale le parti precisavano le loro conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190cpc nella loro massima estensione.
Parte attrice innanzitutto eccepisce l'illegittimo addebito da parte della banca di interessi commissioni e spese in assenza di valida pattuizione. A tal riguardo, va innanzitutto osservato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, grava su colui che agisce per far valere l'illegittimità del praticato anatocismo, dell'applicazione di interessi passivi ultra-legali e della commissione di massimo scoperto e, in generali di addebito di costi non dovuti la prova dell'inesistenza di accordi tra le parti che abbiano legittimato tale operato dell'istituto di credito, anche se trattasi di prova negativa.
È stato, infatti, affermato che ai fini della dimostrazione dell'indebito o dell'indebita appostazione in conto corrente di interessi anatocistici, ultra-legali e/o ella commissione di massimo scoperto non è sufficiente dare la prova dell'avvenuto pagamento o, rispettivamente, dell'avvenuta appostazione in conto degli stessi.
pagina 3 di 10 Poiché, infatti, è lo stesso Legislatore ad ammettere che a certe condizioni le parti pattuiscano l'applicazione di interessi anatocistici, ultra-legali e la commissione di massimo scoperto, è a carico di colui che agisce in ripetizione di indebito la prova negativa dell'inesistenza di tali accordi, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla Banca, posto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti acquisisce la disponibilità del documento al momento della sottoscrizione (Cass. 1550/2022; 6480/2021) Attraverso tale scritto il correntista può dimostrare la mancanza della pattuizione di interessi anatocistici, ultra-legali e della commissione di massimo scoperto, la cui mancata produzione impedisce, invece, la verifica della presenza di eventuali clausole assunte in violazione di norme imperative.
Orbene, nel caso in esame parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio, producendo il contratto di conto corrente con allegato documento di sintesi da cui non risulta alcuna pattuizione di interessi, commissioni e spese e gli estratti di conto corrente da cui si evincono gli addebiti operati dalla CP_2
La convenuta, dal canto suo, ha prodotto l'apertura di credito del 3.3.2009 ed il documento di sintesi relativo al rapporto di conto corrente del 3.1.2011 8 sostenendo che, almeno da detta data, vi sarebbe una corretta pattuizione dei costi del contratto e che la banca ha legittimamente operato anche in forza dello jus variandi previsto dall'art 22 del contratto.
Dalla lettura dell'art 13 del contratto di conto corrente che disciplina le modalità di contabilizzazione degli interessi, emerge che gli stessi “sono riconosciuti al cliente o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nel modulo allegato, nel quale sono altresì indicate tutte le altre condizioni economiche che regolano il rapporto”.
Ebbene, dal modulo allegato al contratto, che regola le condizioni economiche relative al rapporto, emerge che né il tasso debitore né quello creditore sono determinati, come pure le commissioni di massimo scoperto e le spese (con la sola eccezione delle spese di invio estratti conto e di assicurazione infortuni).
Dal complessivo esame di detti atti si evince che non vi è stata valida pattuizione dei tassi di interesse, di commissioni e spese. A tal riguardo, deve precisarsi che, posto che per principio generale nei contratti bancari le clausole determinative degli interessi ultralegali, dell'anatocismo e delle c.m.s. devono avere la forma scritta "ab substantiam", ossia a pena di nullità, a nulla rileva a tal fine la mancata contestazione degli estratti conto inviati dalla banca alla correntista, posto che la mancata contestazione entro il termine di cui all'art. 1832 c.c. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo contabile, ma non preclude la contestazione della validità del contratto da cui derivano.
pagina 4 di 10 Dunque alla nullità della clausola di determinazione di interessi consegue l'effetto sostitutivo di cui all'art. 117 TUB, con la precisazione che il tasso minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti, "rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive", deve essere inteso nel senso dell'applicazione del tasso minimo ai saldi debitori del conto (saldi dare), derivanti cioè da operazioni attive, qual è l'apertura di credito, ed il tasso massimo ai saldi creditori
(avere), pertanto alle operazioni passive, che sono quelle di raccolta fondi. (cfr Cassazione civile sez. I,
29/11/2023, (ud. 24/11/2023, dep. 29/11/2023), n.33199; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29576 del
24/12/2022)
A ciò va aggiunto che, in mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovute c.m.s., interessi ultralegali e spese al di fuori di quelle espressamente pattuite.
Quanto alla capitalizzazione, malgrado nel contratto sia prevista un'identica capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, va rilevato che la stessa deve essere esclusa, atteso che nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, valore non presente nel caso che ci occupa.( cfr Cassazione civile sez. I, 03/07/2023, (ud. 17/04/2023, dep. 03/07/2023),
n.18664 in motivazione)
Orbene, la ha prodotto, come detto, il contratto di apertura di credito del 4.3.2009 e da tale data CP_2
risultano pattuiti gli interessi passivi.
Ne discende che, al fine di determinare il saldo del conto corrente di cui si discute alla data della sua chiusura, dovrà rimettersi la causa sul ruolo istruttorio per effettuare ctu contabile ed affinché il consulente provveda per il periodo sino al 4.3.2009 ad applicare i tassi sostitutivi di cui all'art 117 TUB
e, per il periodo successivo ad applicare i tassi contrattualmente previsti.
Non potrà invece farsi riferimento alle condizioni economiche di cui ai documenti di sintesi prodotti in atti, sebbene la banca faccia leva sul fatto che sono stati regolarmente assunti avendo la stessa esercitato la ius variandi, atteso che non si ha la prova che possa operare la clausola di cui all'art 22 del contratto in considerazione del fatto che non sono state prodotte le comunicazioni inviate dalla banca al correntista ai sensi dell'art. 118 TUB.
Invero, si rileva che il meccanismo delineato dall'art. 118 del D. Lgs. n. 385/93 (TUB) e s.m.i. presuppone che la proposta di modifica unilaterale del contratto sia effettivamente ricevuta dal cliente, trattandosi di dichiarazione recettizia i cui effetti dipendono, ai sensi dell'art. 1335 c.c., dal momento in cui la stessa viene portata a conoscenza del soggetto al quale è destinata, per cui non può in alcun modo riconoscersi l'efficacia della modifica unilaterale sulla base di una proposta di cui la banca non fornisca pagina 5 di 10 prova né dell'invio né dell'effettiva ricezione della comunicazione da parte del cliente, come nel caso in esame .
Quanto poi alla cms, anche per il periodo successivo al 2009, la stessa risulta pattuita con riferimento solo alla sua percentuale: orbene al riguardo è pacifico nella giurisprudenza che il Tribunale condivide che la clausola sulla commissione di massimo scoperto è valida solo se determinata o determinabile e ciò si verifica solo quando è previsto in modo chiaro sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo, posto che, in assenza di una specifica individuazione di tali elementi di determinazione della c.m.s., in relazione alla stessa non potrebbe nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti, dal momento che la semplice indicazione della misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, porrebbe il correntista in condizione di non conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. (Cassazione civile sez. I, 20/06/2022, (ud. 05/04/2022, dep. 20/06/2022),
n.19825) Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale.
In conclusione, quindi, si dovrà procedere a ricalcolo del saldo del conto corrente in disamina eliminando la cms ed i costi non pattuiti per tutta la durata del rapporto ed applicando i tassi sostitutivi di cui all'art 117 tub senza capitalizzazione alcuna sino al 4.3.2009 mentre da tale data dovranno applicarsi gli interessi passivi come convenuti.
Da ultimo va aggiunto che nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Cassazione civile sez. I, 27/12/2022, n.37800)
Quanto alle spese di lite se ne demanda la liquidazione alla sentenza definitiva
PQM
pagina 6 di 10 Il Tribunale di Ascoli Piceno, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1030/22 così provvede
Dichiara
Non dovute tutte le somme addebitate dalla banca a titolo di CMS e spese non pattuite per tutta la durata del rapporto e non dovute tutte le somme addebitate dalla banca a titolo di anatocismo ed interessi ultra legali sino al 4.3.2009 per le causali di cui in motivazione
Dispone
La rimessione del procedimento sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza
Riserva
La regolamentazione delle spese di lite al definitivo.
Ascoli Piceno, 26.1.2024
Il giudice
Dott.ssa Annalisa Giusti
pagina 7 di 10 Il Giudice
letti gli atti e rimettendo la causa sul ruolo;
vista la sentenza non definitiva emessa nel presente giudizio;
ritenuta la necessità di disporre consulenza tecnica d'ufficio affinché il ctu risponda al seguente quesito:
“proceda il ctu, visti gli atti di causa e tenuto conto della sentenza non definitiva in atti al ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente espungendo tutti gli addebiti operati dalla banca a titolo di di commissione di massimo scoperto nonché per le spese non espressamente pattuite per tutta la durata del rapporto e sostituisca gli interessi ultralegali applicati sino al 4.3.2009 con quelli di cui all'art 117
TUB ( che deve essere inteso nel senso dell'applicazione del tasso minimo ai saldi debitori del conto
(saldi dare), derivanti cioè da operazioni attive, qual è l'apertura di credito, ed il tasso massimo ai saldi creditori (avere), pertanto alle operazioni passive, che sono quelle di raccolta fondi) e sino a detta data senza alcuna capitalizzazione.”
PQM
Nomina ctu il dott , che invita a comparire per il giuramento e l'affidamento Persona_2 dell'incarico e per rispondere al quesito sopra indicato all'udienza del 1.3.2024 ore 9.00
visto l'art. 127 c. III c.p.c.;
visto l'art. 127 ter c.p.c.;
dispone che l'udienza del 1.3.2024 sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni relative all'incombente già fissato;
fissa, pertanto, quale termine ultimo perentorio per il deposito delle note scritte il 1.3.2024 ore 9.00, con l'avvertimento che il mancato deposito delle stesse entro il predetto termine perentorio, comporterà le conseguenze di cui al comma IV dell'art. 127 ter c.p.c.;
invita le parti alla leale collaborazione e quindi a depositare le note cinque giorni prima della scadenza termine perentorio.
invita
il consulente tecnico a compilare il modello in calce, a sottoscriverlo digitalmente e a depositare lo stesso in via telematica.
Si comunichi alle parti e al c.t.u. pagina 8 di 10 Ascoli Piceno, 26.1.2024
Il Giudice
Dott.ssa Annalisa Giusti
Tribunale di Ascoli Piceno
Il c.t.u. nominato, dichiara:
sono ____________________________________,
nato a [...], il __________ e residente in ________________,
studio in via _____________________________________ n. ____.
Ammonito sull'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, presta il giuramento dichiarando “Giuro di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità”.
Il Giudice formula il quesito di cui all'ordinanza in data 26.1.2024
Il c.t.u.:
-dichiara di accettare l'incarico e di riferire con relazione scritta.
-dichiara che le operazioni avranno inizio presso il proprio studio/presso_________________________________________in data_____________ (data successiva a quella di udienza)
pagina 9 di 10 -chiede di essere autorizzato a ritirare i fascicoli di parte
-chiede un acconto pari ad euro ___________
- chiede termine per l'invio alle parti della bozza di relazione sino al ____________________
Il consulente tecnico dichiara di accettare l'incarico pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1030/2022 promossa da:
C.F.: nato il [...] in [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], in proprio nonché in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale ” (p.i. ) corrente in Sant'Egidio alla Vibrata Organizzazione_1 P.IVA_1
(TE) alla Via Verdi n. 107/111, società cancellata, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Poloni
Attore
Contro
con sede sociale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 Numero di Controparte_1 iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale , con l'Avv Roberto P.IVA_2
Ascani
Conclusioni: come da note scritte per l'udienza del 22.9.2023
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. , in qualità di titolare della omonima Parte_1 ditta individuale ” nonché in proprio quale ex titolare e socio della Organizzazione_1
medesima ditta, conveniva in giudizio la al fine di sentirsi accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni ““Piaccia all'adito Tribunale, disattesa ogni avversa deduzione, eccezione e richiesta:
-nel merito: accertare e dichiarare l'assenza, l'illiceità e comunque inefficacia, per tutti i motivi dedotti in narrativa nonché nella perizia contabile redatta dal Dott. delle condizioni economiche Persona_1
applicate e comunque degli addebiti operati dalla banca nel corso del predetto rapporto di conto pagina 1 di 10 corrente, come evidenziati nel corpo del presente atto nonché nella perizia di parte a firma del dott.
Persona_1
-accertare e dichiarare, previa rideterminazione a mezzo CTU contabile che sin da ora si richiede del corretto rapporto dare/avere tra le parti dalla data del primo estratto conto disponibile, l'ammontare del saldo che il conto corrente n. 21395/7, poi n. 21395 del 19.03.2003 avrebbe dovuto registrare alla data di sua chiusura avvenuta il 21.01.2017, in assenza degli illegittimi addebiti, procedendo a tal fine anche al ricalcolo degli interessi attivi (e quindi a credito del sig. da rideterminarsi ai tassi Org_1 sostitutivi ex art. 117 co. 7 TUB ovvero, ove più favorevoli per l'esponente, a quelli in concreto applicati dalla;
CP_2
-condannare la convenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c., alla restituzione in favore CP_2
del sig. di tutte le somme indebitamente addebitate e/o riscosse dalla convenuta ai titoli Parte_1
sopra indicati – a far data dal primo estratto di conto corrente disponibile in causa sino a quella di chiusura del conto corrente – somme che sin da ora si quantificano in Euro 22.086,39, salva quella maggiore o minor somma che risulterà all'esito dell'istruttoria; il tutto oltre interessi in misura legale dal dì del dovuto e sino al soddisfo;
-accertare e dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia di tutte le pattuizioni contra legem stipulate nel contratto in oggetto o la mancata applicazione di quelle favorevoli al correntista e previa rideterminazione a mezzo CTU contabile che sin da ora si richiede del corretto rapporto dare/avere tra le parti dalla data del primo estratto conto disponibile, rideterminare l'ammontare del saldo che il conto corrente n. 21395/7, poi n. 21395 del 19.03.2003 avrebbe dovuto registrare alla data di sua chiusura avvenuta il 21.01.2017, in assenza degli illegittimi addebiti, procedendo a tal fine anche al ricalcolo degli interessi attivi (e quindi a credito del sig. come per legge;
Org_1
-condannare la convenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c., alla restituzione in favore CP_2
del sig. di tutte le somme indebitamente addebitate e/o riscosse dalla convenuta ai titoli Parte_1
sopra indicati – a far data dal primo estratto di conto corrente disponibile in causa sino a quella di chiusura del conto corrente – somme che sin da ora si quantificano in Euro 22.086,39, salva quella maggiore o minor somma che risulterà all'esito dell'istruttoria;
il tutto oltre interessi in misura legale dal dì del dovuto e sino al soddisfo;
- accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta del dovere di correttezza e buona CP_2 fede nel rapporto in oggetto, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percetto;
pagina 2 di 10 In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari”.
A sostegno della domanda deduceva, in sintesi e per quanto di interesse:
- Che, in data 19.03.2003, nelle sopra indicate qualità, aveva stipulato con la Organizzazione_2
, poi divenuta e, successivamente, Controparte_3 Controparte_4 Organizzazione_3
contratto di conto corrente ordinario di corrispondenza contraddistinto dal n. 21395/7 poi
[...]
divenuto n. 21395, affidato dalla sua apertura e sino alla chiusura avvenuta il 12.1.2017;
- Che, come si evince dal Foglio delle condizioni economiche relative al conto corrente, nessuna condizione economica fu pattuita, men che mai per iscritto, mentre la banca ha addebitato in conto interessi passivi calcolati a tassi superiori a quello legale anche con capitalizzazione trimestrale, nonché commissioni e spese variamente denominate, sebbene nessuno di tali oneri stato fatto oggetto di pattuizione scritta fra le parti
- che, pertanto, a fronte di un saldo di chiusura di conto corrente pari a “zero”, (come risultante dall'estratto di conto corrente) risulta a favore del sig. un credito di Euro 22.086,39 pari Pt_1 all'effettivo saldo attivo di detto conto corrente
Si costituiva la che chiedeva il rigetto della domanda perché infondata. CP_2
Il procedimento, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza in data
22.9.2023 celebrata a mezzo di trattazione scritta, nel corso della quale le parti precisavano le loro conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190cpc nella loro massima estensione.
Parte attrice innanzitutto eccepisce l'illegittimo addebito da parte della banca di interessi commissioni e spese in assenza di valida pattuizione. A tal riguardo, va innanzitutto osservato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, grava su colui che agisce per far valere l'illegittimità del praticato anatocismo, dell'applicazione di interessi passivi ultra-legali e della commissione di massimo scoperto e, in generali di addebito di costi non dovuti la prova dell'inesistenza di accordi tra le parti che abbiano legittimato tale operato dell'istituto di credito, anche se trattasi di prova negativa.
È stato, infatti, affermato che ai fini della dimostrazione dell'indebito o dell'indebita appostazione in conto corrente di interessi anatocistici, ultra-legali e/o ella commissione di massimo scoperto non è sufficiente dare la prova dell'avvenuto pagamento o, rispettivamente, dell'avvenuta appostazione in conto degli stessi.
pagina 3 di 10 Poiché, infatti, è lo stesso Legislatore ad ammettere che a certe condizioni le parti pattuiscano l'applicazione di interessi anatocistici, ultra-legali e la commissione di massimo scoperto, è a carico di colui che agisce in ripetizione di indebito la prova negativa dell'inesistenza di tali accordi, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla Banca, posto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti acquisisce la disponibilità del documento al momento della sottoscrizione (Cass. 1550/2022; 6480/2021) Attraverso tale scritto il correntista può dimostrare la mancanza della pattuizione di interessi anatocistici, ultra-legali e della commissione di massimo scoperto, la cui mancata produzione impedisce, invece, la verifica della presenza di eventuali clausole assunte in violazione di norme imperative.
Orbene, nel caso in esame parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio, producendo il contratto di conto corrente con allegato documento di sintesi da cui non risulta alcuna pattuizione di interessi, commissioni e spese e gli estratti di conto corrente da cui si evincono gli addebiti operati dalla CP_2
La convenuta, dal canto suo, ha prodotto l'apertura di credito del 3.3.2009 ed il documento di sintesi relativo al rapporto di conto corrente del 3.1.2011 8 sostenendo che, almeno da detta data, vi sarebbe una corretta pattuizione dei costi del contratto e che la banca ha legittimamente operato anche in forza dello jus variandi previsto dall'art 22 del contratto.
Dalla lettura dell'art 13 del contratto di conto corrente che disciplina le modalità di contabilizzazione degli interessi, emerge che gli stessi “sono riconosciuti al cliente o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nel modulo allegato, nel quale sono altresì indicate tutte le altre condizioni economiche che regolano il rapporto”.
Ebbene, dal modulo allegato al contratto, che regola le condizioni economiche relative al rapporto, emerge che né il tasso debitore né quello creditore sono determinati, come pure le commissioni di massimo scoperto e le spese (con la sola eccezione delle spese di invio estratti conto e di assicurazione infortuni).
Dal complessivo esame di detti atti si evince che non vi è stata valida pattuizione dei tassi di interesse, di commissioni e spese. A tal riguardo, deve precisarsi che, posto che per principio generale nei contratti bancari le clausole determinative degli interessi ultralegali, dell'anatocismo e delle c.m.s. devono avere la forma scritta "ab substantiam", ossia a pena di nullità, a nulla rileva a tal fine la mancata contestazione degli estratti conto inviati dalla banca alla correntista, posto che la mancata contestazione entro il termine di cui all'art. 1832 c.c. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo contabile, ma non preclude la contestazione della validità del contratto da cui derivano.
pagina 4 di 10 Dunque alla nullità della clausola di determinazione di interessi consegue l'effetto sostitutivo di cui all'art. 117 TUB, con la precisazione che il tasso minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti, "rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive", deve essere inteso nel senso dell'applicazione del tasso minimo ai saldi debitori del conto (saldi dare), derivanti cioè da operazioni attive, qual è l'apertura di credito, ed il tasso massimo ai saldi creditori
(avere), pertanto alle operazioni passive, che sono quelle di raccolta fondi. (cfr Cassazione civile sez. I,
29/11/2023, (ud. 24/11/2023, dep. 29/11/2023), n.33199; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29576 del
24/12/2022)
A ciò va aggiunto che, in mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovute c.m.s., interessi ultralegali e spese al di fuori di quelle espressamente pattuite.
Quanto alla capitalizzazione, malgrado nel contratto sia prevista un'identica capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, va rilevato che la stessa deve essere esclusa, atteso che nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, valore non presente nel caso che ci occupa.( cfr Cassazione civile sez. I, 03/07/2023, (ud. 17/04/2023, dep. 03/07/2023),
n.18664 in motivazione)
Orbene, la ha prodotto, come detto, il contratto di apertura di credito del 4.3.2009 e da tale data CP_2
risultano pattuiti gli interessi passivi.
Ne discende che, al fine di determinare il saldo del conto corrente di cui si discute alla data della sua chiusura, dovrà rimettersi la causa sul ruolo istruttorio per effettuare ctu contabile ed affinché il consulente provveda per il periodo sino al 4.3.2009 ad applicare i tassi sostitutivi di cui all'art 117 TUB
e, per il periodo successivo ad applicare i tassi contrattualmente previsti.
Non potrà invece farsi riferimento alle condizioni economiche di cui ai documenti di sintesi prodotti in atti, sebbene la banca faccia leva sul fatto che sono stati regolarmente assunti avendo la stessa esercitato la ius variandi, atteso che non si ha la prova che possa operare la clausola di cui all'art 22 del contratto in considerazione del fatto che non sono state prodotte le comunicazioni inviate dalla banca al correntista ai sensi dell'art. 118 TUB.
Invero, si rileva che il meccanismo delineato dall'art. 118 del D. Lgs. n. 385/93 (TUB) e s.m.i. presuppone che la proposta di modifica unilaterale del contratto sia effettivamente ricevuta dal cliente, trattandosi di dichiarazione recettizia i cui effetti dipendono, ai sensi dell'art. 1335 c.c., dal momento in cui la stessa viene portata a conoscenza del soggetto al quale è destinata, per cui non può in alcun modo riconoscersi l'efficacia della modifica unilaterale sulla base di una proposta di cui la banca non fornisca pagina 5 di 10 prova né dell'invio né dell'effettiva ricezione della comunicazione da parte del cliente, come nel caso in esame .
Quanto poi alla cms, anche per il periodo successivo al 2009, la stessa risulta pattuita con riferimento solo alla sua percentuale: orbene al riguardo è pacifico nella giurisprudenza che il Tribunale condivide che la clausola sulla commissione di massimo scoperto è valida solo se determinata o determinabile e ciò si verifica solo quando è previsto in modo chiaro sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo, posto che, in assenza di una specifica individuazione di tali elementi di determinazione della c.m.s., in relazione alla stessa non potrebbe nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti, dal momento che la semplice indicazione della misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, porrebbe il correntista in condizione di non conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. (Cassazione civile sez. I, 20/06/2022, (ud. 05/04/2022, dep. 20/06/2022),
n.19825) Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale.
In conclusione, quindi, si dovrà procedere a ricalcolo del saldo del conto corrente in disamina eliminando la cms ed i costi non pattuiti per tutta la durata del rapporto ed applicando i tassi sostitutivi di cui all'art 117 tub senza capitalizzazione alcuna sino al 4.3.2009 mentre da tale data dovranno applicarsi gli interessi passivi come convenuti.
Da ultimo va aggiunto che nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Cassazione civile sez. I, 27/12/2022, n.37800)
Quanto alle spese di lite se ne demanda la liquidazione alla sentenza definitiva
PQM
pagina 6 di 10 Il Tribunale di Ascoli Piceno, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1030/22 così provvede
Dichiara
Non dovute tutte le somme addebitate dalla banca a titolo di CMS e spese non pattuite per tutta la durata del rapporto e non dovute tutte le somme addebitate dalla banca a titolo di anatocismo ed interessi ultra legali sino al 4.3.2009 per le causali di cui in motivazione
Dispone
La rimessione del procedimento sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza
Riserva
La regolamentazione delle spese di lite al definitivo.
Ascoli Piceno, 26.1.2024
Il giudice
Dott.ssa Annalisa Giusti
pagina 7 di 10 Il Giudice
letti gli atti e rimettendo la causa sul ruolo;
vista la sentenza non definitiva emessa nel presente giudizio;
ritenuta la necessità di disporre consulenza tecnica d'ufficio affinché il ctu risponda al seguente quesito:
“proceda il ctu, visti gli atti di causa e tenuto conto della sentenza non definitiva in atti al ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente espungendo tutti gli addebiti operati dalla banca a titolo di di commissione di massimo scoperto nonché per le spese non espressamente pattuite per tutta la durata del rapporto e sostituisca gli interessi ultralegali applicati sino al 4.3.2009 con quelli di cui all'art 117
TUB ( che deve essere inteso nel senso dell'applicazione del tasso minimo ai saldi debitori del conto
(saldi dare), derivanti cioè da operazioni attive, qual è l'apertura di credito, ed il tasso massimo ai saldi creditori (avere), pertanto alle operazioni passive, che sono quelle di raccolta fondi) e sino a detta data senza alcuna capitalizzazione.”
PQM
Nomina ctu il dott , che invita a comparire per il giuramento e l'affidamento Persona_2 dell'incarico e per rispondere al quesito sopra indicato all'udienza del 1.3.2024 ore 9.00
visto l'art. 127 c. III c.p.c.;
visto l'art. 127 ter c.p.c.;
dispone che l'udienza del 1.3.2024 sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni relative all'incombente già fissato;
fissa, pertanto, quale termine ultimo perentorio per il deposito delle note scritte il 1.3.2024 ore 9.00, con l'avvertimento che il mancato deposito delle stesse entro il predetto termine perentorio, comporterà le conseguenze di cui al comma IV dell'art. 127 ter c.p.c.;
invita le parti alla leale collaborazione e quindi a depositare le note cinque giorni prima della scadenza termine perentorio.
invita
il consulente tecnico a compilare il modello in calce, a sottoscriverlo digitalmente e a depositare lo stesso in via telematica.
Si comunichi alle parti e al c.t.u. pagina 8 di 10 Ascoli Piceno, 26.1.2024
Il Giudice
Dott.ssa Annalisa Giusti
Tribunale di Ascoli Piceno
Il c.t.u. nominato, dichiara:
sono ____________________________________,
nato a [...], il __________ e residente in ________________,
studio in via _____________________________________ n. ____.
Ammonito sull'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, presta il giuramento dichiarando “Giuro di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità”.
Il Giudice formula il quesito di cui all'ordinanza in data 26.1.2024
Il c.t.u.:
-dichiara di accettare l'incarico e di riferire con relazione scritta.
-dichiara che le operazioni avranno inizio presso il proprio studio/presso_________________________________________in data_____________ (data successiva a quella di udienza)
pagina 9 di 10 -chiede di essere autorizzato a ritirare i fascicoli di parte
-chiede un acconto pari ad euro ___________
- chiede termine per l'invio alle parti della bozza di relazione sino al ____________________
Il consulente tecnico dichiara di accettare l'incarico pagina 10 di 10