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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 01/04/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.L. 201/2023
TRIBUNALE DI MANTOVA
-Sezione lavoro-
*****
Nella causa civile iscritta al n. R.G.L 201/2023
promossa da:
(cod.fisc.: ), in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 pro tempore
Parte_2
(cod. fisc. ) in persona del liquidatore e legale rappresentante
[...] P.IVA_2 pro tempore Dott. Parte_3 entrambi con l'Avv. Giommaria Uggias
- ricorrenti -
contro
(cod.fisc. ), con l'Avv. Marco Nunzio CP_1 CodiceFiscale_1 Manfredi
- convenuta resistente -
(cod. fisc. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore
, c.f. , CP_2 C.F._2
-convenuti contumaci-
*****
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 1.4.2025, alle ore 15.00 dinnanzi al Giudice Emanuele Croci, sono comparsi in video conferenza:
Per parte ricorrente l'avv. Cristian Muzzetto in sostituzione per delega orale
Per la resistente l'avv. Manfredi CP_1
Per i convenuti contumaci nessuno
**** Il Giudice prende atto dell'identità dei soggetti partecipanti, che collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale di udienza.
Su invito del giudice i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza stessa. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
*****
A questo punto, i procuratori delle parti discutono la causa, riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
In particolare, l'avv. Muzzetto sottolinea:
- Non è vero che agli atti risultano tutti gli estratti conto richiamando quanto dedotto nelle note conclusive;
- Risultano versamenti contanti;
- Nel ricorso per decreto ingiuntivo non si dà atto di pagamenti eseguiti nel periodo 2015-2016-2017;
L'avv. Manfredi ricorda la giurisprudenza in materia e in particolare Corte appello di Milano del 23.1.2019, che in ordine all'onere della prova sottolinea l'esigenza elementi precisi e concreti a sostegno della tesi della collusione;
se ci sono presunzioni semplici, a fronte di produzione di documenti, tra cui la mail del 28.6.2021 (all. 6), tali presunzioni non sono sufficienti;
la buona fede della è poi provata dalla mail tra la stessa e la CP_1 professionista delegata, con cui la de la delegata con un mediatore immobiliare;
CP_1 infine aggiunge che se ci fosse la collusione tra il e la sarebbe strana la CP_2 CP_1 circostanza che in giudizio il non si sia costit ibadi ssenza di accordo CP_2 collusivo tra il e la CP_2 CP_1
*****
Esaurita la discussione,
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio.
Su invito del giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
*****
All'esito della camera di consiglio, il giudice pronuncia il seguente dispositivo di sentenza, pubblicamente letto
“il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, accoglie il ricorso in opposizione ex art. 404 comma 2 c.p.c. proposto dai ricorrenti Parte_4
;
[...]
Pag. 2 di 3 conseguentemente dichiara inefficace nei confronti delle parti ricorrenti / opponenti, per i motivi esposti in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 96/2022 emesso dal Tribunale di Mantova in data 14.7.2022 su ricorso di contro CP_1 Controparte_2
;
[...]
Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore CP_1 dei ricorrenti in complessivi € 6.450,00, oltre spese generali e accessori come per legge;
Fissa termine di giorni 60 per il deposito della motivazione”.
Mantova, 1.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Emanuele CROCI
Pag. 3 di 3
TRIBUNALE DI MANTOVA
-Sezione lavoro-
*****
Nella causa civile iscritta al n. R.G.L 201/2023
promossa da:
(cod.fisc.: ), in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 pro tempore
Parte_2
(cod. fisc. ) in persona del liquidatore e legale rappresentante
[...] P.IVA_2 pro tempore Dott. Parte_3 entrambi con l'Avv. Giommaria Uggias
- ricorrenti -
contro
(cod.fisc. ), con l'Avv. Marco Nunzio CP_1 CodiceFiscale_1 Manfredi
- convenuta resistente -
(cod. fisc. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore
, c.f. , CP_2 C.F._2
-convenuti contumaci-
*****
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 1.4.2025, alle ore 15.00 dinnanzi al Giudice Emanuele Croci, sono comparsi in video conferenza:
Per parte ricorrente l'avv. Cristian Muzzetto in sostituzione per delega orale
Per la resistente l'avv. Manfredi CP_1
Per i convenuti contumaci nessuno
**** Il Giudice prende atto dell'identità dei soggetti partecipanti, che collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale di udienza.
Su invito del giudice i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza stessa. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
*****
A questo punto, i procuratori delle parti discutono la causa, riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
In particolare, l'avv. Muzzetto sottolinea:
- Non è vero che agli atti risultano tutti gli estratti conto richiamando quanto dedotto nelle note conclusive;
- Risultano versamenti contanti;
- Nel ricorso per decreto ingiuntivo non si dà atto di pagamenti eseguiti nel periodo 2015-2016-2017;
L'avv. Manfredi ricorda la giurisprudenza in materia e in particolare Corte appello di Milano del 23.1.2019, che in ordine all'onere della prova sottolinea l'esigenza elementi precisi e concreti a sostegno della tesi della collusione;
se ci sono presunzioni semplici, a fronte di produzione di documenti, tra cui la mail del 28.6.2021 (all. 6), tali presunzioni non sono sufficienti;
la buona fede della è poi provata dalla mail tra la stessa e la CP_1 professionista delegata, con cui la de la delegata con un mediatore immobiliare;
CP_1 infine aggiunge che se ci fosse la collusione tra il e la sarebbe strana la CP_2 CP_1 circostanza che in giudizio il non si sia costit ibadi ssenza di accordo CP_2 collusivo tra il e la CP_2 CP_1
*****
Esaurita la discussione,
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio.
Su invito del giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
*****
All'esito della camera di consiglio, il giudice pronuncia il seguente dispositivo di sentenza, pubblicamente letto
“il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, accoglie il ricorso in opposizione ex art. 404 comma 2 c.p.c. proposto dai ricorrenti Parte_4
;
[...]
Pag. 2 di 3 conseguentemente dichiara inefficace nei confronti delle parti ricorrenti / opponenti, per i motivi esposti in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 96/2022 emesso dal Tribunale di Mantova in data 14.7.2022 su ricorso di contro CP_1 Controparte_2
;
[...]
Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore CP_1 dei ricorrenti in complessivi € 6.450,00, oltre spese generali e accessori come per legge;
Fissa termine di giorni 60 per il deposito della motivazione”.
Mantova, 1.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Emanuele CROCI
Pag. 3 di 3