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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 19/08/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2502/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al r.g.n. 2502/2023
promossa da:
Parte_1
(Avv. Antonio D'Aloia)
ATTRICE
contro
in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1
(Avv. Marina Vannucci)
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Stato civile (rettifica del nome e altri atti dello Stato civile)
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione, ha agito in giudizio per ottenere l'iscrizione Parte_1
all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di previa declaratoria di Controparte_1
illegittimità del provvedimento del 5 agosto 2019, relativo al procedimento n. 76 del 9 maggio 2019, con cui il Comune convenuto aveva annullato il provvedimento di iscrizione della ricorrente nel predetto registro.
Preliminarmente esponeva che, con ricorso iscritto al r.g. 1415/2019, aveva chiesto al TAR per la
Toscana l'annullamento del provvedimento del 05.08.2019, relativo al procedimento n. 76 del
09.05.2019, con cui il aveva disposto l'annullamento del provvedimento CP_1 Controparte_1
di iscrizione della ricorrente all'anagrafe della popolazione residente;
che il TAR per la Toscana, con sentenza n. 481/2023 pubblicata il 15/05/2023, aveva dichiarato “il difetto di giurisdizione del
Giudice amministrativo nei confronti dell'A.G.O”, statuendo che “in virtù dell'art. 11, 2° comma del
c.p.a. restano salvi gli effetti sostanziali e processuali del ricorso in epigrafe, qualora il processo
venga riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio
in giudicato della presente sentenza”.
Riassumeva il processo dinnanzi all'intestato Tribunale, riportando integralmente quanto esposto in fatto ed in diritto nel ricorso introduttivo dinanzi al TAR per la Toscana e, in particolare, che è
proprietaria dell'abitazione sita in Via Francesco Donati, n. 104; che, in qualità di Controparte_1
imprenditrice immobiliare, quotidianamente si recava da presso uno dei propri uffici Controparte_1
di Brescia, Cremona, Parma e Firenze, lasciando la propria abitazione alle 7.30/8.00 del mattino per farvi ritorno alla sera non prima delle 21.00; che talvolta, alla luce dei numerosi impegni, si assentava da casa per più di un giorno;
che, in data 06.05.2019, aveva presentato al Comune di Controparte_1
dichiarazione di residenza;
che la Polizia Municipale aveva effettuato otto accertamenti, tutti ricompresi tra le ore 11,00 e le ore 17,00 e in un arco temporale ravvicinato;
che, nel dettaglio, le verifiche erano state compiute il 23 maggio 2019 alle ore 17.00, il 24 maggio alle ore 11.00, il 28
maggio alle ore 12.00, il 10 giugno alle ore 13.30, l'11 giugno alle ore 12.15, il 13 giugno alle ore
13.30, il 15 giugno alle ore 11.00 e il 16 giugno alle ore 14.10; che, in data 18.06.2019, il Comune
trasmetteva alla ricorrente un preavviso di diniego ex art. 10 bis L. n. 241/1990, dando termine per eventuali osservazioni;
che, una volta ricevuto il preavviso di rigetto, nella convinzione che fosse più
utile spiegare a voce la propria situazione lavorativa, decideva di recarsi personalmente presso gli Uffici della Polizia Municipale, al fine di precisare che sarebbe stata reperibile solo in alcune fasce orarie;
che i tentativi di colloquio presso gli Uffici anzidetti, compiutamente descritti nell'atto introduttivo del giudizio, erano stati tre, a dimostrazione della propria volontà di mettersi a disposizione degli accertatori;
che, nonostante avesse manifestato la volontà di fornire tutti gli elementi utili a dimostrare i propri spostamenti e sebbene la stessa Polizia Municipale avesse più
volte rinviato il colloquio, il Comune annullava il provvedimento di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente e, conseguentemente, il ripristino della posizione anagrafica precedente alla dichiarazione del 6.05.2019 e l'annullamento del provvedimento n. 76 del 9.05.2019 di iscrizione nel registro anzidetto;
che, a sostegno di tale provvedimento, venivano richiamati: 1) gli esiti negativi degli accertamenti anagrafici compiuti dal personale addetto della Polizia Municipale;
2) il fatto che l'abitazione risultava in fase di ristrutturazione;
3) l'irreperibilità della ricorrente anche a seguito della comunicazione di preavviso di rigetto.
Nel merito, impugnava il provvedimento, deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 3 D.P.R.
223 del 1989, del principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost., l'eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e di istruttoria,
travisamento dei fatti, illogicità manifesta e irragionevolezza.
Al riguardo, parte attrice rilevava che, pur lavorando tutti i giorni fuori provincia, rientrava presso la propria abitazione di pressoché ogni sera;
che tale circostanza dimostrava la Controparte_1
sussistenza del requisito della “stabile permanenza” ritenuto necessario dalla giurisprudenza per considerare un soggetto come residente in un determinato Comune;
che non poteva ritenersi sufficiente, per giustificare il provvedimento adottato, la propria assenza all'indirizzo di residenza nel corso degli accertamenti compiuti dalla Polizia Municipale;
che, in ragione dell'attività lavorativa svolta, non poteva essere in casa negli orari degli accertamenti compiuti (ore 11.00; 12.10; 13.30;
12.15; 14.10); che l'amministrazione era a conoscenza di tale circostanza, essendo stata direttamente informata da parte attrice, ma, nonostante ciò, nessun accertamento era stato svolto successivamente e negli orari compatibili con l'attività lavorativa della ricorrente;
che le circostanze sopraindicate dimostravano l'illegittimità del comportamento posto in essere dal e, conseguentemente, del CP_1
provvedimento impugnato, in quanto adottato dall'ente convenuto senza tenere in considerazione le ragioni e le esigenze manifestate dall'attrice, in violazione del principio di buona andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa;
che non era idonea a superare tali censure la circostanza che due accertamenti erano stati eseguiti nel fine settimana (sabato e domenica), in quanto quelli festivi rappresentano gli unici giorni a disposizione di chi lavora per potersi spostare o dedicarsi ad attività
di svago;
che, peraltro, gli accertamenti effettuati durante il fine settimana erano stati eseguiti durante il periodo estivo (15 e 16 giugno, ore 11.00 e 14.10), in cui difficilmente le persone decidono di trascorrere il proprio tempo libero in casa, soprattutto in tarda mattinata/primo pomeriggio e in località di mare come quella in questione;
che, durante l'accertamento del 15 giugno, alcuni degli operai presenti nel cantiere dell'abitazione avevano riferito alla Polizia Municipale che la ricorrente era fuori a pranzo con il marito;
che, avvisata dagli operai, era rientrata immediatamente a casa, ma non aveva trovato nessuno degli addetti all'accertamento.
Contestava, inoltre, la legittimità del provvedimento per “eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta”, rilevando che, a sostegno del provvedimento adottato e, dunque, della carenza del requisito della dimora abituale, l'amministrazione convenuta sosteneva che l'abitazione oggetto di verifica risultava essere in fase di ristrutturazione, essendo presente un cantiere edile;
che da tale circostanza il aveva dedotto l'impossibilità per l'attrice di poter CP_1
vivere nella casa sita in Via Donati;
che ciò costituiva un errore ed un grave travisamento in cui era incorso l'ente convenuto, in quanto l'immobile in questione si compone due parti, l'abitazione principale ed una pertinenza;
che i lavori in corso riguardavano soltanto una parte della casa, mentre la restante era perfettamente abitabile ed era quella dove risiedeva la ricorrente;
che il non si CP_1
era nemmeno premurato di verificare se le opere riguardassero l'intero stabile o solo una parte,
sebbene tale valutazione fosse facilmente eseguibile, visto che era in possesso della pratica depositata per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione;
che, dunque, quanto sostenuto dal convenuto non solo non corrispondeva al vero, ma dimostrava la superficialità con cui erano stati compiuti gli accertamenti;
che, inoltre, il requisito della abitabilità trovava ulteriore conferma nel fatto che le utenze relative all'energia elettrica risultano intestate alla ricorrente.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva ritualmente in giudizio il in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, che contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto.
In particolare, deduceva che l'attrice aveva affermato di essere proprietaria di una civile abitazione,
sita in Via Francesco Donati 24, presentando al Comune la dichiarazione di Controparte_1
residenza in tale immobile, con numero di protocollo 0011702 del 6.5.2019; che l' Controparte_2
disponeva l'iscrizione anagrafica con provvedimento n° 76 del 09/05/2019, dando atto che nei 45
giorni successivi si sarebbero svolti gli opportuni accertamenti;
che il espletava l'istruttoria CP_1
con ben otto verifiche, effettuate dalla Polizia Municipale in date e orari diversi, tutte con esito negativo, e trasmetteva conseguentemente all'attrice il preavviso di diniego ex art. 10 bis, L. n.
241/1990, dando termine per eventuali osservazioni e documenti;
che controparte non presentava controdeduzioni, giustificando il proprio comportamento omissivo con l'affermazione, contenuta nel ricorso ma non provata, di essersi recata personalmente più volte presso il Comando della Polizia
Municipale per spiegare la situazione;
che il Comune, con il provvedimento del 5.8.2019, oggetto del presente giudizio, disponeva “il ripristino della posizione anagrafica precedente alla dichiarazione
del 6.5.2019” e “l'annullamento del precedente provvedimento n. 76 del 9.5.2019, di iscrizione
anagrafica, reso in seguito alla dichiarazione del 6.5.2019”.
Contestava la sussistenza dei vizi di legittimità del provvedimento impugnato da parte attrice,
rilevando che tale atto era puntualmente ed esaurientemente motivato con il richiamo alle circostanze di fatto che erano emerse dai sopralluoghi della polizia Municipale ed alla normativa vigente in materia;
che la Polizia Municipale aveva effettuato otto accertamenti, in orari diversi ed anche di sabato e di domenica, tutti con esito negativo;
che, qualora parte attrice avesse voluto dei controlli serali in ragione dell'attività lavorativa svolta, avrebbe potuto partecipare al procedimento, fornendo indicazione degli orari in cui era certa la sua assenza dall'abitazione, così consentendo al Comune di programmare i controlli nell'arco temporale residuo;
che il soggetto che richiede l'iscrizione anagrafica ha l'onere di provare l'effettiva dimora nel Comune in cui aspira a risiedere, ma tale prova non era stata fornita da controparte;
che quest'ultima, infatti, aveva prodotto una sola bolletta Enel
relativa al periodo agosto-settembre 2019, successiva di un mese e mezzo rispetto alla data del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990 e successiva allo stesso provvedimento impugnato;
che il Comune aveva riscontrato, attraverso i dati SIATEL, che il consumo di energia elettrica nell'abitazione di parte attrice era risultato per l'anno 2019 pari alla somma di euro 302,00, importo molto basso e al di sotto della media nazionale rilevata dall'ISTAT nel 2020; che ciò dimostrava che controparte non aveva la dimora abituale nell'abitazione di che, a fronte del Controparte_1
preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990, la ricorrente non aveva formulato alcuna controdeduzione, salvo inviare, in data 24.8.2019 (quindi dopo l'emanazione del provvedimento impugnato), una scarna e-mail recante una non meglio definita “richiesta di accertamento e spiegazione” e una ininfluente “planimetria immobili”; che la relazione tecnica allegata alla CILA
depositata da parte attrice descriveva lavori interni nell'abitazione principale, ma ciò non valeva a provare la dimora abituale di nei locali di pertinenza;
che l'attività di consulenza Parte_1
bancaria, assicurativa, immobiliare e contabile esercitata da parte attrice si svolgeva a Parma,
Cremona e Montichiari (BS), città situate in Val Padana, il che rendeva poco credibile una stabile
“effettiva dimora” a che non assumeva alcuna rilevanza l'email prodotta da Controparte_1
controparte, inviata in data imprecisata da tale “ a tale , con la quale si Persona_1 Pt_1
confermava che la zona di sviluppo dell'attività di quest'ultima era stata estesa alla Regione Toscana;
che non risultava provata la circostanza allegata da parte attrice secondo cui quest'ultima si era recata più volte presso il Comando della Polizia Municipale;
che già nel 2018 controparte aveva richiesto l'iscrizione anagrafica nel Comune di e nello stesso anno tale richiesta era stata Controparte_1
rigettata; che, alla luce delle circostanze rappresentate, parte attrice non aveva fornito in giudizio prova di avere nel 2019 il centro delle proprie relazioni familiari e sociali a Controparte_1 nonostante avesse affermato di compiere ogni giorno centinaia di chilometri per lavoro recandosi in
Val Padana, vicino alla sua precedente residenza e alla residenza del marito.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del 15.04.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito precisate.
Parte attrice ha agito in giudizio per ottenere l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente mel
Comune di previa declaratoria di illegittimità del provvedimento del 5 agosto 2019, Controparte_1
relativo al procedimento n. 76 del 9 maggio 2019, con cui il Comune convenuto aveva annullato il provvedimento di iscrizione della ricorrente nel predetto registro.
Al riguardo, in punto di diritto, è necessario premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. I, Ord. n. 3841 del 2021), “La residenza di una persona,
secondo la previsione dell'art. 43 cod. civ., è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un
determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento
soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo
svolgimento delle normali relazioni sociali (cfr. Cass. n. 25726 del 01/12/2011; vedi anche, nella
giurisprudenza più risalente, Cass. n. 1738/1986). In particolare, questa Corte, nell'ultima pronuncia
sopra riportata, ha, altresì, affermato che questa stabile permanenza sussiste anche quando la
persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di residenza, sempre che
conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie
relazioni familiari e sociali … Di fronte alla presenza di variegate situazioni che possono verificarsi
nella vita di ogni giorno (svolgimento dell'attività lavorativa in parte in un luogo e in parte in un
altro, frequentazione di un corso di studi universitari in località anche distante dalla propria
abitazione, etc), ciò che rileva ai fini della individuazione della residenza, intesa come dimora
abituale, è dunque la permanenza in un luogo per un periodo prolungato apprezzabile (c.d. elemento oggettivo), ma tale che non debba essere necessariamente prevalente sotto un profilo
quantitativo, dovendo tale elemento coniugarsi con quello altrettanto rilevante, anzi dirimente,
dell'intenzione di stabilirvisi stabilmente (c.d. elemento soggettivo), rivelata dalle proprie
consuetudini di vita e dalle proprie relazioni familiari e sociali. Quest'altro elemento sussiste
allorquando - come già evidenziato da questa Corte - un soggetto, pur non soggiornando
permanentemente in un luogo, in relazione ai plurimi impegni che possono caratterizzare la sua vita,
vi ritorna non appena può, instaurando ivi le proprie più significative relazioni sociali ed affettive.
Tale ragionamento vale non soltanto quando la persona già risulti iscritta nella lista dei residenti di
una determinata località, ai fini della conservazione della residenza, ma anche quando essa chieda
di ottenere l'iscrizione per la prima volta. Sul punto, questa Corte ha già statuito in tempo risalente,
ma con argomentazioni ancora attuali, che, per determinare il momento in cui può ritenersi
acquistata la residenza, non è necessario che la permanenza in un determinato posto si sia già
protratta per un tempo più o meno lungo, ma è sufficiente accertare che la persona abbia fissato in
quel posto la propria dimora con l'intenzione, desumibile da ogni elemento di prova anche con
giudizio ex post di stabilirvisi in modo non temporaneo (Cass n. 4525 del 06/07/1983). Può accadere
che lo spostamento della residenza anagrafica possa prestarsi a qualche abuso, soprattutto nelle
località aventi una spiccata vocazione turistica, essendo notorio che il requisito della residenza
attribuisca indubbi benefici economici fiscali (ove si tratti anche di un proprietario di immobile). Per
evitare che una tale eventualità possa concretamente verificarsi, il criterio da applicarsi è proprio
quello testè enunciato. In particolare, occorre controllare, affinché possa ragionevolmente sostenersi
che un soggetto abbia realmente stabilito la propria dimora abituale in una determinata località,
soprattutto se avente una vocazione turistica, che costui non vi si rechi solo nei periodi dell'anno in
cui può fruire delle proprie ferie/vacanze, o in cui il soggiorno si caratterizzi come più appetibile
sotto il profilo climatico, ma - come sopra già anticipato - vi torni abitualmente, in modo sistematico,
una volta assolti gli impegni lavorativi o di studio (in questi termini, il periodo di permanenza deve
essere almeno di durata apprezzabile), essendo quello, e non altri, il luogo in cui esprime meglio la propria personalità, avendo instaurato o cominciato ad instaurare apprezzabili relazioni sociali ed
affettive. La verifica della sussistenza del requisito della dimora abituale in capo a chi richiede
l'iscrizione anagrafica in un comune è prevista dalla legge, all'art. 19 DPR 223/1989, ed è demandata
all'ufficiale di anagrafe che svolge tale accertamento a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia
municipale. Non vi è dubbio che, allo scopo di accertare che la richiesta di iscrizione anagrafica in
un determinato comune non risponda ad altre finalità, estranee rispetto a quella di fissare in un
determinato luogo la propria dimora abituale, è del tutto legittimo che la verifica in concreto di tale
requisito sia posta in essere dagli organi a ciò addetti tramite controlli non previamente concordati
- diversamente, si vanificherebbe la ratio della norma - purché le modalità concrete con cui
avvengono gli accessi da parte della polizia municipale non siano, tuttavia, incompatibili con
l'esigenza di ogni cittadino di poter attendere quotidianamente alle proprie occupazioni, quali il
lavoro o studio che, come detto, non necessariamente devono avere un radicamento nel luogo (o
comunque nelle sue adiacenze) in cui si è deciso di stabilire la propria residenza. E' quindi evidente
che i controlli non debbano aver luogo nei momenti della giornata in cui è presumibile che il
richiedente la residenza possa essere assente dalla propria abitazione per una delle ragioni sopra
indicate e nei giorni in cui, in relazione a quella stessa tipologia di impegni, egli possa essere
obiettivamente lontano dal luogo in cui ha deciso di fissare la propria dimora abituale. Affinché siano
contemperate, da un lato, l'esigenza del di poter svolgere i propri controlli nel modo più CP_1
idoneo, e anche a prevenire ogni possibile abuso, e, dall'altro, quella del cittadino di poter attendere
serenamente alle proprie occupazioni nei termini sopra illustrati, vi deve essere una leale
collaborazione tra i due soggetti, caratterizzata dall'onere del richiedente la residenza di indicare,
fornendone adeguata motivazione, i momenti in cui sarà certa la sua assenza dalla propria
abitazione, in modo tale da consentire al Comune di programmare i propri controlli "a sorpresa" in
quelli residui”.
In sintesi, ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione anagrafica in un determinato Comune, l'interessato deve, oltre a manifestare la volontà di abitare stabilmente nel luogo prescelto del Comune (c.d. elemento soggettivo), anche dimostrare la propria dimora abituale in detto luogo (c.d. elemento oggettivo).
Ebbene, applicando il principio di diritto esposto al caso in esame, appare evidente l'assenza dell'elemento oggettivo della dimora abituale di parte attrice nel Comune di Controparte_1
Non si ravvisano, inoltre, le violazioni di legge denunciate da parte attrice nell'operato della Pubblica
Amministrazione e, pertanto, si conferma la legittimità del provvedimento impugnato, che risulta essere adeguatamente motivato con riferimento alle risultanze dell'istruttoria espletata.
Infatti, i reiterati accertamenti svolti dalla Polizia Municipale (23 maggio 2019 alle ore 17,00; il 24
maggio alle ore 11,00; il 28 maggio ore 12,00; il 10 giugno alle ore 13,30; l'11 giugno alle ore 12,15;
il 13 giugno alle ore 13,30; il 15 giugno alle ore 11,00 e il 16 giugno alle ore 14,10.) in sede di verifica dell'effettiva presenza dell'interessata all'indirizzo dichiarato come dimora abituale, hanno avuto luogo in periodi ed orari diversi ed anche nel fine settimana (sabato e domenica) e, dunque, sono stati effettuati nel rispetto dell'attività lavorativa di parte attrice, la quale è risultata sempre assente anche durante gli accertamenti effettuati durante il weekend.
Invero, l'assenza dell'interessata durante gli accertamenti svolti nel fine settimana (15 e 16 giugno,
ore 11.00 e 14.10), non essendo stata dalla stessa giustificata con ragioni plausibili (p. 6 atto di citazione in riassunzione “Si tratta infatti degli unici giorni che chi lavora ha a disposizione per
potersi spostare o, comunque, anche solo per dedicarsi ad attività di svago. Deve peraltro
considerarsi che gli accertamenti durante i fine settimana sono stati eseguiti in un periodo estivo (15
e 16 giugno, ore 11.00 e 14.10) in cui difficilmente la gente decide di trascorrere il proprio tempo
libero in casa, soprattutto in località di mare come quella in questione e in tarda mattinata/primo
pomeriggio, come nel nostro caso”), rappresenta una circostanza che induce ad escludere che la ricorrente abbia dimora abituale nel Comune di Controparte_1
Inoltre, quanto dedotto da parte attrice (p. 6 atto di citazione in riassunzione “nella giornata di 15
giugno durante un accertamento, alcuni degli operai presenti nel cantiere hanno precisato alla
Polizia Municipale che la ricorrente era fuori a pranzo con il marito. La sig.ra avvisata dagli Pt_1 stessi operai è immediatamente rientrata a casa non trovando però più nessuno”) per giustificare la propria assenza durante il controllo svolto il 15 giugno non è stato dalla stessa provato.
Peraltro, la ricorrente, alla quale il convenuto ha correttamente inviato il c.d. preavviso di CP_1
rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990, non ha esercitato, pur potendolo fare, la facoltà prevista dalla disposizione citata di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
Inoltre, quanto dedotto dalla ricorrente in merito ai plurimi tentativi di spiegare oralmente la propria situazione lavorativa e le ragioni della propria assenza recandosi personalmente presso gli uffici della
Polizia Municipale, non è stato dalla stessa provato, né risulta rilevante, in quanto l'interessata avrebbe dovuto rappresentare le proprie ragioni partecipando al procedimento con le modalità
previste dalla L. 241/1990.
Ancora, non si ritiene idonea a provare la dimora abituale della ricorrente presso l'abitazione sita in l'unica bolletta dalla stessa prodotta, riferendosi tale documento ad un periodo Controparte_1
(agosto – settembre 2019) in cui verosimilmente l'interessata ha trascorso le vacanze estive in tale località.
Peraltro, è pacifico, non avendo l'attrice contestato tale circostanza, che, nell'anno 2019, l'importo per il consumo di energia elettrica nella sua abitazione è risultato essere pari a € 302,00 (a fronte di un importo pari a € 111,19 nei soli mesi di agosto e settembre dello stesso anno), cifra molto bassa e al di sotto della media nazionale rilevata da ISTAT nel 2020, il che induce a ritenere che la ricorrente non abbia avuto la residenza abituale nella suddetta abitazione.
Quanto ai lavori di ristrutturazione dell'abitazione di parte attrice nel Comune di si Controparte_1
ritiene che tale circostanza non dimostri né l'impossibilità di risiedere all'interno di tale abitazione né, diversamente da quanto dedotto dall'attrice (p. 4 atto di citazione in riassunzione “… le
dispendiose attività di ristrutturazione dell'immobile sito in via Donati che la Sig.ra sta Pt_1
effettuando; se la stessa non avesse voluto effettivamente risultare residente nel Comune di CP_1
di certo non avrebbe dato corso ad opere che comportano un notevole dispendio di risorse
[...] economiche, nonché una ingente spendita di tempo ed energie”), che la stessa ivi risiedesse abitualmente, richiedendo anche le c.d. seconde case attività manutentiva e di ristrutturazione.
Considerato, altresì, che il Comune di è molto distante rispetto al luogo dove si Controparte_1
svolgevano (e si svolgono tuttora) in misura preponderante gli affari della ricorrente e da quello ove risiedeva (e risiede tuttora) il marito della stessa, è inverosimile che parte attrice abbia risieduto stabilmente presso l'abitazione sita nel territorio del convenuto. CP_1
Tale convincimento si giustifica anche alla luce del fatto che già nel 2018 la ricorrente aveva chiesto l'iscrizione anagrafica nel Comune di e nello stesso anno tale richiesta era stata Controparte_1
rigettata.
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, parte attrice non ha fornito sufficienti elementi idonei a provare la sua stabile permanenza nel luogo dichiarato, né che le sue assenze implicassero un ritorno in detto luogo, né di aver ivi stabilito il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.
La domanda attorea, pertanto, deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, dunque, parte attrice deve essere condannata a rifondere a parte convenuta le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo,
facendo applicazione delle tariffe minime dello scaglione di valore di riferimento (valore indeterminabile – complessità bassa), trattandosi di causa che non ha comportato la disamina di questioni giuridiche di particolare complessità, in cui non si è svolta alcuna attività istruttoria e,
quindi, nella fase decisionale non è stato necessario affrontare questioni nuove rispetto a quelle in precedenza già trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta la domanda di parte attrice;
2) Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite del presente giudizio, che liquida nella somma di euro 3.809,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Lucca, 12.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al r.g.n. 2502/2023
promossa da:
Parte_1
(Avv. Antonio D'Aloia)
ATTRICE
contro
in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1
(Avv. Marina Vannucci)
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Stato civile (rettifica del nome e altri atti dello Stato civile)
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione, ha agito in giudizio per ottenere l'iscrizione Parte_1
all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di previa declaratoria di Controparte_1
illegittimità del provvedimento del 5 agosto 2019, relativo al procedimento n. 76 del 9 maggio 2019, con cui il Comune convenuto aveva annullato il provvedimento di iscrizione della ricorrente nel predetto registro.
Preliminarmente esponeva che, con ricorso iscritto al r.g. 1415/2019, aveva chiesto al TAR per la
Toscana l'annullamento del provvedimento del 05.08.2019, relativo al procedimento n. 76 del
09.05.2019, con cui il aveva disposto l'annullamento del provvedimento CP_1 Controparte_1
di iscrizione della ricorrente all'anagrafe della popolazione residente;
che il TAR per la Toscana, con sentenza n. 481/2023 pubblicata il 15/05/2023, aveva dichiarato “il difetto di giurisdizione del
Giudice amministrativo nei confronti dell'A.G.O”, statuendo che “in virtù dell'art. 11, 2° comma del
c.p.a. restano salvi gli effetti sostanziali e processuali del ricorso in epigrafe, qualora il processo
venga riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio
in giudicato della presente sentenza”.
Riassumeva il processo dinnanzi all'intestato Tribunale, riportando integralmente quanto esposto in fatto ed in diritto nel ricorso introduttivo dinanzi al TAR per la Toscana e, in particolare, che è
proprietaria dell'abitazione sita in Via Francesco Donati, n. 104; che, in qualità di Controparte_1
imprenditrice immobiliare, quotidianamente si recava da presso uno dei propri uffici Controparte_1
di Brescia, Cremona, Parma e Firenze, lasciando la propria abitazione alle 7.30/8.00 del mattino per farvi ritorno alla sera non prima delle 21.00; che talvolta, alla luce dei numerosi impegni, si assentava da casa per più di un giorno;
che, in data 06.05.2019, aveva presentato al Comune di Controparte_1
dichiarazione di residenza;
che la Polizia Municipale aveva effettuato otto accertamenti, tutti ricompresi tra le ore 11,00 e le ore 17,00 e in un arco temporale ravvicinato;
che, nel dettaglio, le verifiche erano state compiute il 23 maggio 2019 alle ore 17.00, il 24 maggio alle ore 11.00, il 28
maggio alle ore 12.00, il 10 giugno alle ore 13.30, l'11 giugno alle ore 12.15, il 13 giugno alle ore
13.30, il 15 giugno alle ore 11.00 e il 16 giugno alle ore 14.10; che, in data 18.06.2019, il Comune
trasmetteva alla ricorrente un preavviso di diniego ex art. 10 bis L. n. 241/1990, dando termine per eventuali osservazioni;
che, una volta ricevuto il preavviso di rigetto, nella convinzione che fosse più
utile spiegare a voce la propria situazione lavorativa, decideva di recarsi personalmente presso gli Uffici della Polizia Municipale, al fine di precisare che sarebbe stata reperibile solo in alcune fasce orarie;
che i tentativi di colloquio presso gli Uffici anzidetti, compiutamente descritti nell'atto introduttivo del giudizio, erano stati tre, a dimostrazione della propria volontà di mettersi a disposizione degli accertatori;
che, nonostante avesse manifestato la volontà di fornire tutti gli elementi utili a dimostrare i propri spostamenti e sebbene la stessa Polizia Municipale avesse più
volte rinviato il colloquio, il Comune annullava il provvedimento di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente e, conseguentemente, il ripristino della posizione anagrafica precedente alla dichiarazione del 6.05.2019 e l'annullamento del provvedimento n. 76 del 9.05.2019 di iscrizione nel registro anzidetto;
che, a sostegno di tale provvedimento, venivano richiamati: 1) gli esiti negativi degli accertamenti anagrafici compiuti dal personale addetto della Polizia Municipale;
2) il fatto che l'abitazione risultava in fase di ristrutturazione;
3) l'irreperibilità della ricorrente anche a seguito della comunicazione di preavviso di rigetto.
Nel merito, impugnava il provvedimento, deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 3 D.P.R.
223 del 1989, del principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost., l'eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e di istruttoria,
travisamento dei fatti, illogicità manifesta e irragionevolezza.
Al riguardo, parte attrice rilevava che, pur lavorando tutti i giorni fuori provincia, rientrava presso la propria abitazione di pressoché ogni sera;
che tale circostanza dimostrava la Controparte_1
sussistenza del requisito della “stabile permanenza” ritenuto necessario dalla giurisprudenza per considerare un soggetto come residente in un determinato Comune;
che non poteva ritenersi sufficiente, per giustificare il provvedimento adottato, la propria assenza all'indirizzo di residenza nel corso degli accertamenti compiuti dalla Polizia Municipale;
che, in ragione dell'attività lavorativa svolta, non poteva essere in casa negli orari degli accertamenti compiuti (ore 11.00; 12.10; 13.30;
12.15; 14.10); che l'amministrazione era a conoscenza di tale circostanza, essendo stata direttamente informata da parte attrice, ma, nonostante ciò, nessun accertamento era stato svolto successivamente e negli orari compatibili con l'attività lavorativa della ricorrente;
che le circostanze sopraindicate dimostravano l'illegittimità del comportamento posto in essere dal e, conseguentemente, del CP_1
provvedimento impugnato, in quanto adottato dall'ente convenuto senza tenere in considerazione le ragioni e le esigenze manifestate dall'attrice, in violazione del principio di buona andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa;
che non era idonea a superare tali censure la circostanza che due accertamenti erano stati eseguiti nel fine settimana (sabato e domenica), in quanto quelli festivi rappresentano gli unici giorni a disposizione di chi lavora per potersi spostare o dedicarsi ad attività
di svago;
che, peraltro, gli accertamenti effettuati durante il fine settimana erano stati eseguiti durante il periodo estivo (15 e 16 giugno, ore 11.00 e 14.10), in cui difficilmente le persone decidono di trascorrere il proprio tempo libero in casa, soprattutto in tarda mattinata/primo pomeriggio e in località di mare come quella in questione;
che, durante l'accertamento del 15 giugno, alcuni degli operai presenti nel cantiere dell'abitazione avevano riferito alla Polizia Municipale che la ricorrente era fuori a pranzo con il marito;
che, avvisata dagli operai, era rientrata immediatamente a casa, ma non aveva trovato nessuno degli addetti all'accertamento.
Contestava, inoltre, la legittimità del provvedimento per “eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta”, rilevando che, a sostegno del provvedimento adottato e, dunque, della carenza del requisito della dimora abituale, l'amministrazione convenuta sosteneva che l'abitazione oggetto di verifica risultava essere in fase di ristrutturazione, essendo presente un cantiere edile;
che da tale circostanza il aveva dedotto l'impossibilità per l'attrice di poter CP_1
vivere nella casa sita in Via Donati;
che ciò costituiva un errore ed un grave travisamento in cui era incorso l'ente convenuto, in quanto l'immobile in questione si compone due parti, l'abitazione principale ed una pertinenza;
che i lavori in corso riguardavano soltanto una parte della casa, mentre la restante era perfettamente abitabile ed era quella dove risiedeva la ricorrente;
che il non si CP_1
era nemmeno premurato di verificare se le opere riguardassero l'intero stabile o solo una parte,
sebbene tale valutazione fosse facilmente eseguibile, visto che era in possesso della pratica depositata per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione;
che, dunque, quanto sostenuto dal convenuto non solo non corrispondeva al vero, ma dimostrava la superficialità con cui erano stati compiuti gli accertamenti;
che, inoltre, il requisito della abitabilità trovava ulteriore conferma nel fatto che le utenze relative all'energia elettrica risultano intestate alla ricorrente.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva ritualmente in giudizio il in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, che contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto.
In particolare, deduceva che l'attrice aveva affermato di essere proprietaria di una civile abitazione,
sita in Via Francesco Donati 24, presentando al Comune la dichiarazione di Controparte_1
residenza in tale immobile, con numero di protocollo 0011702 del 6.5.2019; che l' Controparte_2
disponeva l'iscrizione anagrafica con provvedimento n° 76 del 09/05/2019, dando atto che nei 45
giorni successivi si sarebbero svolti gli opportuni accertamenti;
che il espletava l'istruttoria CP_1
con ben otto verifiche, effettuate dalla Polizia Municipale in date e orari diversi, tutte con esito negativo, e trasmetteva conseguentemente all'attrice il preavviso di diniego ex art. 10 bis, L. n.
241/1990, dando termine per eventuali osservazioni e documenti;
che controparte non presentava controdeduzioni, giustificando il proprio comportamento omissivo con l'affermazione, contenuta nel ricorso ma non provata, di essersi recata personalmente più volte presso il Comando della Polizia
Municipale per spiegare la situazione;
che il Comune, con il provvedimento del 5.8.2019, oggetto del presente giudizio, disponeva “il ripristino della posizione anagrafica precedente alla dichiarazione
del 6.5.2019” e “l'annullamento del precedente provvedimento n. 76 del 9.5.2019, di iscrizione
anagrafica, reso in seguito alla dichiarazione del 6.5.2019”.
Contestava la sussistenza dei vizi di legittimità del provvedimento impugnato da parte attrice,
rilevando che tale atto era puntualmente ed esaurientemente motivato con il richiamo alle circostanze di fatto che erano emerse dai sopralluoghi della polizia Municipale ed alla normativa vigente in materia;
che la Polizia Municipale aveva effettuato otto accertamenti, in orari diversi ed anche di sabato e di domenica, tutti con esito negativo;
che, qualora parte attrice avesse voluto dei controlli serali in ragione dell'attività lavorativa svolta, avrebbe potuto partecipare al procedimento, fornendo indicazione degli orari in cui era certa la sua assenza dall'abitazione, così consentendo al Comune di programmare i controlli nell'arco temporale residuo;
che il soggetto che richiede l'iscrizione anagrafica ha l'onere di provare l'effettiva dimora nel Comune in cui aspira a risiedere, ma tale prova non era stata fornita da controparte;
che quest'ultima, infatti, aveva prodotto una sola bolletta Enel
relativa al periodo agosto-settembre 2019, successiva di un mese e mezzo rispetto alla data del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990 e successiva allo stesso provvedimento impugnato;
che il Comune aveva riscontrato, attraverso i dati SIATEL, che il consumo di energia elettrica nell'abitazione di parte attrice era risultato per l'anno 2019 pari alla somma di euro 302,00, importo molto basso e al di sotto della media nazionale rilevata dall'ISTAT nel 2020; che ciò dimostrava che controparte non aveva la dimora abituale nell'abitazione di che, a fronte del Controparte_1
preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990, la ricorrente non aveva formulato alcuna controdeduzione, salvo inviare, in data 24.8.2019 (quindi dopo l'emanazione del provvedimento impugnato), una scarna e-mail recante una non meglio definita “richiesta di accertamento e spiegazione” e una ininfluente “planimetria immobili”; che la relazione tecnica allegata alla CILA
depositata da parte attrice descriveva lavori interni nell'abitazione principale, ma ciò non valeva a provare la dimora abituale di nei locali di pertinenza;
che l'attività di consulenza Parte_1
bancaria, assicurativa, immobiliare e contabile esercitata da parte attrice si svolgeva a Parma,
Cremona e Montichiari (BS), città situate in Val Padana, il che rendeva poco credibile una stabile
“effettiva dimora” a che non assumeva alcuna rilevanza l'email prodotta da Controparte_1
controparte, inviata in data imprecisata da tale “ a tale , con la quale si Persona_1 Pt_1
confermava che la zona di sviluppo dell'attività di quest'ultima era stata estesa alla Regione Toscana;
che non risultava provata la circostanza allegata da parte attrice secondo cui quest'ultima si era recata più volte presso il Comando della Polizia Municipale;
che già nel 2018 controparte aveva richiesto l'iscrizione anagrafica nel Comune di e nello stesso anno tale richiesta era stata Controparte_1
rigettata; che, alla luce delle circostanze rappresentate, parte attrice non aveva fornito in giudizio prova di avere nel 2019 il centro delle proprie relazioni familiari e sociali a Controparte_1 nonostante avesse affermato di compiere ogni giorno centinaia di chilometri per lavoro recandosi in
Val Padana, vicino alla sua precedente residenza e alla residenza del marito.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del 15.04.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito precisate.
Parte attrice ha agito in giudizio per ottenere l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente mel
Comune di previa declaratoria di illegittimità del provvedimento del 5 agosto 2019, Controparte_1
relativo al procedimento n. 76 del 9 maggio 2019, con cui il Comune convenuto aveva annullato il provvedimento di iscrizione della ricorrente nel predetto registro.
Al riguardo, in punto di diritto, è necessario premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. I, Ord. n. 3841 del 2021), “La residenza di una persona,
secondo la previsione dell'art. 43 cod. civ., è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un
determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento
soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo
svolgimento delle normali relazioni sociali (cfr. Cass. n. 25726 del 01/12/2011; vedi anche, nella
giurisprudenza più risalente, Cass. n. 1738/1986). In particolare, questa Corte, nell'ultima pronuncia
sopra riportata, ha, altresì, affermato che questa stabile permanenza sussiste anche quando la
persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di residenza, sempre che
conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie
relazioni familiari e sociali … Di fronte alla presenza di variegate situazioni che possono verificarsi
nella vita di ogni giorno (svolgimento dell'attività lavorativa in parte in un luogo e in parte in un
altro, frequentazione di un corso di studi universitari in località anche distante dalla propria
abitazione, etc), ciò che rileva ai fini della individuazione della residenza, intesa come dimora
abituale, è dunque la permanenza in un luogo per un periodo prolungato apprezzabile (c.d. elemento oggettivo), ma tale che non debba essere necessariamente prevalente sotto un profilo
quantitativo, dovendo tale elemento coniugarsi con quello altrettanto rilevante, anzi dirimente,
dell'intenzione di stabilirvisi stabilmente (c.d. elemento soggettivo), rivelata dalle proprie
consuetudini di vita e dalle proprie relazioni familiari e sociali. Quest'altro elemento sussiste
allorquando - come già evidenziato da questa Corte - un soggetto, pur non soggiornando
permanentemente in un luogo, in relazione ai plurimi impegni che possono caratterizzare la sua vita,
vi ritorna non appena può, instaurando ivi le proprie più significative relazioni sociali ed affettive.
Tale ragionamento vale non soltanto quando la persona già risulti iscritta nella lista dei residenti di
una determinata località, ai fini della conservazione della residenza, ma anche quando essa chieda
di ottenere l'iscrizione per la prima volta. Sul punto, questa Corte ha già statuito in tempo risalente,
ma con argomentazioni ancora attuali, che, per determinare il momento in cui può ritenersi
acquistata la residenza, non è necessario che la permanenza in un determinato posto si sia già
protratta per un tempo più o meno lungo, ma è sufficiente accertare che la persona abbia fissato in
quel posto la propria dimora con l'intenzione, desumibile da ogni elemento di prova anche con
giudizio ex post di stabilirvisi in modo non temporaneo (Cass n. 4525 del 06/07/1983). Può accadere
che lo spostamento della residenza anagrafica possa prestarsi a qualche abuso, soprattutto nelle
località aventi una spiccata vocazione turistica, essendo notorio che il requisito della residenza
attribuisca indubbi benefici economici fiscali (ove si tratti anche di un proprietario di immobile). Per
evitare che una tale eventualità possa concretamente verificarsi, il criterio da applicarsi è proprio
quello testè enunciato. In particolare, occorre controllare, affinché possa ragionevolmente sostenersi
che un soggetto abbia realmente stabilito la propria dimora abituale in una determinata località,
soprattutto se avente una vocazione turistica, che costui non vi si rechi solo nei periodi dell'anno in
cui può fruire delle proprie ferie/vacanze, o in cui il soggiorno si caratterizzi come più appetibile
sotto il profilo climatico, ma - come sopra già anticipato - vi torni abitualmente, in modo sistematico,
una volta assolti gli impegni lavorativi o di studio (in questi termini, il periodo di permanenza deve
essere almeno di durata apprezzabile), essendo quello, e non altri, il luogo in cui esprime meglio la propria personalità, avendo instaurato o cominciato ad instaurare apprezzabili relazioni sociali ed
affettive. La verifica della sussistenza del requisito della dimora abituale in capo a chi richiede
l'iscrizione anagrafica in un comune è prevista dalla legge, all'art. 19 DPR 223/1989, ed è demandata
all'ufficiale di anagrafe che svolge tale accertamento a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia
municipale. Non vi è dubbio che, allo scopo di accertare che la richiesta di iscrizione anagrafica in
un determinato comune non risponda ad altre finalità, estranee rispetto a quella di fissare in un
determinato luogo la propria dimora abituale, è del tutto legittimo che la verifica in concreto di tale
requisito sia posta in essere dagli organi a ciò addetti tramite controlli non previamente concordati
- diversamente, si vanificherebbe la ratio della norma - purché le modalità concrete con cui
avvengono gli accessi da parte della polizia municipale non siano, tuttavia, incompatibili con
l'esigenza di ogni cittadino di poter attendere quotidianamente alle proprie occupazioni, quali il
lavoro o studio che, come detto, non necessariamente devono avere un radicamento nel luogo (o
comunque nelle sue adiacenze) in cui si è deciso di stabilire la propria residenza. E' quindi evidente
che i controlli non debbano aver luogo nei momenti della giornata in cui è presumibile che il
richiedente la residenza possa essere assente dalla propria abitazione per una delle ragioni sopra
indicate e nei giorni in cui, in relazione a quella stessa tipologia di impegni, egli possa essere
obiettivamente lontano dal luogo in cui ha deciso di fissare la propria dimora abituale. Affinché siano
contemperate, da un lato, l'esigenza del di poter svolgere i propri controlli nel modo più CP_1
idoneo, e anche a prevenire ogni possibile abuso, e, dall'altro, quella del cittadino di poter attendere
serenamente alle proprie occupazioni nei termini sopra illustrati, vi deve essere una leale
collaborazione tra i due soggetti, caratterizzata dall'onere del richiedente la residenza di indicare,
fornendone adeguata motivazione, i momenti in cui sarà certa la sua assenza dalla propria
abitazione, in modo tale da consentire al Comune di programmare i propri controlli "a sorpresa" in
quelli residui”.
In sintesi, ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione anagrafica in un determinato Comune, l'interessato deve, oltre a manifestare la volontà di abitare stabilmente nel luogo prescelto del Comune (c.d. elemento soggettivo), anche dimostrare la propria dimora abituale in detto luogo (c.d. elemento oggettivo).
Ebbene, applicando il principio di diritto esposto al caso in esame, appare evidente l'assenza dell'elemento oggettivo della dimora abituale di parte attrice nel Comune di Controparte_1
Non si ravvisano, inoltre, le violazioni di legge denunciate da parte attrice nell'operato della Pubblica
Amministrazione e, pertanto, si conferma la legittimità del provvedimento impugnato, che risulta essere adeguatamente motivato con riferimento alle risultanze dell'istruttoria espletata.
Infatti, i reiterati accertamenti svolti dalla Polizia Municipale (23 maggio 2019 alle ore 17,00; il 24
maggio alle ore 11,00; il 28 maggio ore 12,00; il 10 giugno alle ore 13,30; l'11 giugno alle ore 12,15;
il 13 giugno alle ore 13,30; il 15 giugno alle ore 11,00 e il 16 giugno alle ore 14,10.) in sede di verifica dell'effettiva presenza dell'interessata all'indirizzo dichiarato come dimora abituale, hanno avuto luogo in periodi ed orari diversi ed anche nel fine settimana (sabato e domenica) e, dunque, sono stati effettuati nel rispetto dell'attività lavorativa di parte attrice, la quale è risultata sempre assente anche durante gli accertamenti effettuati durante il weekend.
Invero, l'assenza dell'interessata durante gli accertamenti svolti nel fine settimana (15 e 16 giugno,
ore 11.00 e 14.10), non essendo stata dalla stessa giustificata con ragioni plausibili (p. 6 atto di citazione in riassunzione “Si tratta infatti degli unici giorni che chi lavora ha a disposizione per
potersi spostare o, comunque, anche solo per dedicarsi ad attività di svago. Deve peraltro
considerarsi che gli accertamenti durante i fine settimana sono stati eseguiti in un periodo estivo (15
e 16 giugno, ore 11.00 e 14.10) in cui difficilmente la gente decide di trascorrere il proprio tempo
libero in casa, soprattutto in località di mare come quella in questione e in tarda mattinata/primo
pomeriggio, come nel nostro caso”), rappresenta una circostanza che induce ad escludere che la ricorrente abbia dimora abituale nel Comune di Controparte_1
Inoltre, quanto dedotto da parte attrice (p. 6 atto di citazione in riassunzione “nella giornata di 15
giugno durante un accertamento, alcuni degli operai presenti nel cantiere hanno precisato alla
Polizia Municipale che la ricorrente era fuori a pranzo con il marito. La sig.ra avvisata dagli Pt_1 stessi operai è immediatamente rientrata a casa non trovando però più nessuno”) per giustificare la propria assenza durante il controllo svolto il 15 giugno non è stato dalla stessa provato.
Peraltro, la ricorrente, alla quale il convenuto ha correttamente inviato il c.d. preavviso di CP_1
rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990, non ha esercitato, pur potendolo fare, la facoltà prevista dalla disposizione citata di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
Inoltre, quanto dedotto dalla ricorrente in merito ai plurimi tentativi di spiegare oralmente la propria situazione lavorativa e le ragioni della propria assenza recandosi personalmente presso gli uffici della
Polizia Municipale, non è stato dalla stessa provato, né risulta rilevante, in quanto l'interessata avrebbe dovuto rappresentare le proprie ragioni partecipando al procedimento con le modalità
previste dalla L. 241/1990.
Ancora, non si ritiene idonea a provare la dimora abituale della ricorrente presso l'abitazione sita in l'unica bolletta dalla stessa prodotta, riferendosi tale documento ad un periodo Controparte_1
(agosto – settembre 2019) in cui verosimilmente l'interessata ha trascorso le vacanze estive in tale località.
Peraltro, è pacifico, non avendo l'attrice contestato tale circostanza, che, nell'anno 2019, l'importo per il consumo di energia elettrica nella sua abitazione è risultato essere pari a € 302,00 (a fronte di un importo pari a € 111,19 nei soli mesi di agosto e settembre dello stesso anno), cifra molto bassa e al di sotto della media nazionale rilevata da ISTAT nel 2020, il che induce a ritenere che la ricorrente non abbia avuto la residenza abituale nella suddetta abitazione.
Quanto ai lavori di ristrutturazione dell'abitazione di parte attrice nel Comune di si Controparte_1
ritiene che tale circostanza non dimostri né l'impossibilità di risiedere all'interno di tale abitazione né, diversamente da quanto dedotto dall'attrice (p. 4 atto di citazione in riassunzione “… le
dispendiose attività di ristrutturazione dell'immobile sito in via Donati che la Sig.ra sta Pt_1
effettuando; se la stessa non avesse voluto effettivamente risultare residente nel Comune di CP_1
di certo non avrebbe dato corso ad opere che comportano un notevole dispendio di risorse
[...] economiche, nonché una ingente spendita di tempo ed energie”), che la stessa ivi risiedesse abitualmente, richiedendo anche le c.d. seconde case attività manutentiva e di ristrutturazione.
Considerato, altresì, che il Comune di è molto distante rispetto al luogo dove si Controparte_1
svolgevano (e si svolgono tuttora) in misura preponderante gli affari della ricorrente e da quello ove risiedeva (e risiede tuttora) il marito della stessa, è inverosimile che parte attrice abbia risieduto stabilmente presso l'abitazione sita nel territorio del convenuto. CP_1
Tale convincimento si giustifica anche alla luce del fatto che già nel 2018 la ricorrente aveva chiesto l'iscrizione anagrafica nel Comune di e nello stesso anno tale richiesta era stata Controparte_1
rigettata.
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, parte attrice non ha fornito sufficienti elementi idonei a provare la sua stabile permanenza nel luogo dichiarato, né che le sue assenze implicassero un ritorno in detto luogo, né di aver ivi stabilito il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.
La domanda attorea, pertanto, deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, dunque, parte attrice deve essere condannata a rifondere a parte convenuta le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo,
facendo applicazione delle tariffe minime dello scaglione di valore di riferimento (valore indeterminabile – complessità bassa), trattandosi di causa che non ha comportato la disamina di questioni giuridiche di particolare complessità, in cui non si è svolta alcuna attività istruttoria e,
quindi, nella fase decisionale non è stato necessario affrontare questioni nuove rispetto a quelle in precedenza già trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta la domanda di parte attrice;
2) Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite del presente giudizio, che liquida nella somma di euro 3.809,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Lucca, 12.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli