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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 14/04/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 877/2024 R.G., vertente
TRA
, n. a Lanciano il 15.6.1983, CF Parte_1
difeso dall'Avv. Roberto Bianco C.F._1
ATTORE E
n. in Polonia il 6.1.1979, CF Controparte_1
C.F._2
CONTUMACE
OGGETTO: modifica delle condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
L'Avv. Roberto Bianco per conclude: “Voglia con Parte_1 decreto motivato accogliere, contrortis reiectis, le seguenti CONCLUSIONI
In via principale Accertare e dichiarare che il sig. Parte_2 per i suesposti motivi è soggetto autosufficiente in grado di provvedere al proprio sostentamento e per l'effetto a parziale modifica di quanto stabilito nel decreto n. 2377/2010 Cron. del 6.12.2010 emesso nel procedimento distinto al n. 197/2010 V.G. del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila - revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul IG. quale contributo al Parte_1 mantenimento del figlio.
In subordine
-Accertare e dichiarare, in ogni caso, l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento del nel decreto n. 2377/2010 Cron. del
6.12.2010 emesso nel procedimento distinto al n. 197/2010 V.G. del
Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, e per l'effetto ridurre nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul IG.
[...] quale contributo al mantenimento del figlio, da versare Parte_1 direttamente all'avente diritto - sig. - ai sensi Parte_2 dell'art. 337-septies c.c.
In ulteriore subordine:
- nella denegata ipotesi di conferma del contributo al mantenimento del figlio, come oggi gravante sul ricorrente, valutate le sopra esposte circostanze, disporre che Il versamento dello stesso venga effettuato direttamente all'avente diritto sig - ai sensi dell'art. Parte_2
337-septies c.c.
-Condannare la IG.ra , alla ripetizione e/o Controparte_1 restituzione e/o rimborso in favore del IG, delle Parte_1 somme che risulteranno corrisposte a titolo di mantenimento in forza del suddetto decreto nelle more del presente giudizio.
-Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre Iva
e Cap come per legge.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 10.4.2025 la difesa di parte ricorrente ha insistito per le richieste formulate nel ricorso introduttivo, che la convenuta non ha inteso contraddire, in quanto neanche costituitasi. La documentazione versata in atti permette di accogliere la domanda avanzata e per l'effetto di revocare l'obbligo di mantenimento per il figlio a carico di
, a far data dal deposito della domanda. Parte_1
Riguardo l'ulteriore richiesta di condanna della alla ripetizione e/o CP_1 restituzione e/o rimborso in favore del delle somme Parte_1 corrisposte nelle more del presente giudizio, la stessa non può trovare accoglimento trattandosi di domande soggette al rito ordinario, che sono sì legittime, ma dovranno essere azionate con autonomo giudizio.
Non essendovi stata alcuna opposizione della convenuta alle richieste di appare equo disporre la compensazione delle spese del presente Parte_1 procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 877/2024 R.G., a parziale modifica del decreto n. 2377/2010 Cron. del 6.12.2010 del Tribunale per i Minorenni di l'Aquila, così decide:
- Revoca l'obbligo di mantenimento a carico di per il Parte_1 figlio a far data dal deposito della domanda Parte_2
- Rigetta ogni altra domanda
- Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Lanciano il 14.4.2025
Il Presidente Massimo Canosa