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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 21/07/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 641/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 641/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Fabrizio Fabiani
- attore opponente
contro
P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele Simon
- convenuti opposti
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto d'opera intellettuale.
Conclusioni
Per l'attore opponente: come da note scritte depositate in data 7/2/2025, “previa revoca del decreto opposto e in gradato accoglimento delle richieste svolte: In Rito e in tesi, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pisa a conoscere e statuire in ordine e merito alla domanda monitoria svolta in confronto dell'opponente, per risultare unicamente competente a conoscere della stessa il
Tribunale di UC;
in ipotesi, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda monitoria di consegna di cosa determinata, non risultando provata, men che meno in forza e per effetto di prova scritta, la materiale esistenza della cosa determinata di cui appunto si chiede la consegna;
Nel Merito
e in ipotesi ulteriormente subordinata, respingere in quanto infondata la domanda monitoria svolta dagli opposti, unitamente a tutte le ulteriori domande e richieste svolte, anche in riconvenzionale,
1 dagli opposti, non sussistendo e non essendo altrimenti ravvisabile inadempimento alcuno dell'esponente medesimo nella e per la tenuta delle scritture contabili di entrambi gli opposti;
In ogni caso e comunque, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”; in via istruttoria, ha chiesto la rinnovazione della c.t.u. e l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.; per i convenuti opposti: come da note scritte depositate in data 7/2/2025, “1) Rigettare l'opposizione
e confermare il decreto ingiuntivo opposto, o comunque condannare il Dr. alla consegna Parte_1 dei partitari/mastrini ovvero, per quanto riguarda il solo Controparte_1
del Registro cronologico delle operazioni contabili e delle movimentazioni
[...] finanziarie in luogo dei partitari/mastrini non tenuti, degli esercizi che vanno dal 2014 ai primi tre mesi del 2019 compresi e condannarlo alle spese del procedimento monitorio, con ogni consequenziale pronuncia;
2) In subordine, ove venga accertato l'inadempimento da parte del Dr.
a redigere/generare/consegnare i documenti indicati nel decreto ingiuntivo ovvero, per Parte_1 quanto riguarda il solo del Registro Controparte_1 cronologico delle operazioni contabili e delle movimentazioni finanziarie in luogo dei partitari/mastrini non tenuti, condannare il Dr. in via riconvenzionale alla restituzione Parte_1 parziale del compenso già corrispostogli, a titolo restitutorio e/o ex art. 2033 c.c. e/o 2041 c.c. e/o
1218 e 2043 c.c. nella misura del 20% di quanto versato dalle comparenti a titolo di compensi al Dr.
e/o nella misura accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, anche in via Parte_1 equitativa, con ogni consequenziale pronuncia;
comunque condannare il Dr. al Parte_1 pagamento delle spese processuali relative al ricorso per decreto ingiuntivo opposto, a titolo di risarcimento del danno, per i motivi tutti di cui in narrativa e con ogni consequenziale pronuncia;
3)
Con vittoria di spese e compensi”; in via istruttoria, ha chiesto l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Motivi della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 129/2021, emesso dal Tribunale di Pisa in data 27/1/2021 e notificato in data 8/2/2021, con il quale gli è stato ingiunto di provvedere all'immediata consegna allo
[...]
e alla società di “
1. I mastrini/partitari Controparte_1 CP_2 di contabilità relativi agli anni 2014/2015/2016/2017/2018 e ai primi tre mesi del 2019, relativi allo
e , nonché al pagamento delle Controparte_1 CP_2 spese della procedura monitoria, in forza dell'incarico conferitogli fin dall'anno 2009, consistente nella prestazione di attività di “consulenza ed assistenza commerciale e tributaria, consulenza del
2 lavoro, nonché di tenere e redigere la contabilità dello studio e della società e di porre in essere tutti gli adempimenti connessi e necessari agli incarichi ricevuti” (cfr. doc. 1, fascicolo di parte opponente).
In particolare, l'opponente ha articolato le seguenti eccezioni:
- incompetenza territoriale del Tribunale adito in sede monitoria, evidenziando che egli aveva ed ha residenza e sede della propria attività professionale in Viareggio, che l'incarico gli era stato conferito nel 2008 presso lo studio ubicato in Via Carrara n. 33, in Viareggio, a nulla rilevando la presenza di una sede secondaria in via A. Pacinotti n. 6, in Santa Croce sull'Arno, e che non erano state convenute clausole derogatorie della competenza;
- inesistenza della documentazione oggetto dell'ingiunzione, in quanto l'opponente non aveva mai predisposto i maestrini/partitari di contabilità richiesti, avendo altresì provveduto a consegnare tempestivamente tutta la documentazione contabile e amministrativa in suo possesso allo studio
Bracaloni, subentrato nell'incarico (docc. 9, 11 e 12).
1.2. Si sono ritualmente costituiti in giudizio lo Controparte_1
R e la società i quali hanno contestato integralmente le deduzioni avverse, chiedendo
[...] CP_2 in via principale la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, la condanna del
Dott. alla consegna dei mastrini/partitari relativi agli esercizi contabili dal 2014 fino al Parte_1 primo trimestre del 2019, unitamente al pagamento delle spese della procedura monitoria;
in via ulteriormente subordinata, ove venisse accertato l'inadempimento del commercialista in ordine all'obbligo di predisporre, generare o consegnare la documentazione oggetto del decreto ingiuntivo, hanno formulato domanda riconvenzionale volta alla condanna dell'opponente alla restituzione parziale dei compensi percepiti, a titolo restitutorio e/o ex art. 2033 c.c., e/o ex art. 2041 c.c., e/o ex artt. 1218 e 2043 c.c., in misura pari al 20% delle somme corrisposte a titolo di onorari professionali,
o nella diversa misura da determinarsi nel corso del giudizio, anche in via equitativa, oltre condanna al risarcimento del danno scaturito dall'inadempimento.
In particolare, parte opposta ha evidenziato che soltanto con l'atto di opposizione l'odierno opponente ha reso noto di non avere mai redatto i mastrini/partitari di contabilità richiesti, contraddicendo quanto precedentemente dichiarato nel corso degli scambi intercorsi tra le parti, nonché in sede di disciplinare dinanzi al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di UC.
1.3. In relazione alla domanda riconvenzionale proposta dalle controparti, l'opponente ne ha chiesto il rigetto, eccependo la non obbligatorietà della tenuta e della stampa dei mastrini e/o partitari.
1.4. Con ordinanza del 24/12/2025, il Giudice Istruttore ha disposto la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
1.5. Con provvedimento dell'11/8/2022, il Giudice Istruttore ha formulato una proposta conciliativa nei seguenti termini: “rinuncia di parte attrice all'opposizione; rinuncia di parte convenuta opposta 3 al decreto ingiuntivo;
abbandono del giudizio a spese integralmente compensate, impregiudicata ogni diversa questione”; la proposta non è stata accettata dagli opposti, i quali hanno formulato una nuova proposta, parimenti non accolta dall'opponente.
1.6. La causa è stata istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica d'ufficio. All'udienza del 12/2/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
2. In diritto
2.1. Questioni preliminari
2.1.1. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, il quale ha invocato la competenza del Tribunale di UC in luogo di quella del
Tribunale di Pisa.
La documentazione versata in atti dai convenuti opposti consente di individuare, in maniera chiara e univoca, lo studio sito in Santa Croce Sull'Arno quale domicilio professionale del Dott. Parte_1 tanto nel periodo di svolgimento del rapporto professionale intercorso tra le parti, quanto al momento della proposizione della domanda giudiziale, circostanza che legittima l'applicazione dell'art. 18
c.p.c., nonché dell'art. 20 c.p.c., potendosi ragionevolmente presumere – in assenza di prova contraria fornita dall'opponente – che in tale luogo l'obbligazione abbia avuto nel tempo esecuzione.
Tale conclusione trova riscontro nei seguenti elementi: i) la corrispondenza intercorsa tra lo
[...]
e il Rag. Bracaloni (attuale consulente dei convenuti opposti) proveniva dalla Sig.ra CP_3
dipendente dello Studio di Santa Croce sull'Arno, come desumibile dall'indirizzo Per_1 riportato in calce alle e-mail (doc. 1, fascicolo di parte opposta); ii) la delega rilasciata al professionista per l'utilizzo del cassetto fiscale risulta firmata a Santa Croce sull'Arno (doc. 3), così Co come la delega per la trasmissione di modelli F24 (doc. 4); iii) lo Studio Santa Croce sull'Arno risulta attualmente l'unico operativo, in quanto l'unità di Viareggio risulta chiusa definitivamente
(doc. 5); iv) la sede legale della è sempre coincisa con quella dello CP_2 Controparte_3 in Santa Croce sull'Arno; v) dalla consultazione dell'Albo online tenuto dall'
[...] di UC e dalla ricerca effettuata su fonti pubbliche, risulta Controparte_5 che l'unico studio professionale riconducibile al Dott. è quello sito in Santa Croce Parte_1 sull'Arno (docc. 6-15).
Di contro, non può ritenersi idonea a fornire prova contraria la documentazione prodotta dall'opponente, atteso che anche da tale materiale probatorio emerge l'esistenza della sede in Santa
Croce sull'Arno (doc. 2, fascicolo di parte opponente), e che, in ogni caso, l'eventuale coesistenza di
4 un diverso studio professionale in Viareggio non appare sufficiente a fondare l'eccezione di incompetenza territoriale, risultando pienamente compatibile con i criteri di radicamento della competenza territoriale previsti dall'art. 20 c.p.c.
2.1.2. Deve poi ribadirsi la superfluità delle istanze istruttorie avanzate da entrambe le parti nelle proprie memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto le rispettive prospettazioni presentano natura essenzialmente documentale ovvero richiedono valutazioni di carattere tecnico-specialistico, per le quali risulta già esperito il mezzo istruttorio più idoneo, rappresentato dalla consulenza tecnica d'ufficio.
2.1.3. Quanto a quest'ultima, deve poi rigettarsi l'istanza di rinnovo anch'essa reiterata da parte opponente con le proprie note conclusive.
La relazione tecnica in atti risulta coerente e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti sottoposti, avendo altresì garantito il pieno contraddittorio tra le parti mediante la formulazione di osservazioni successivamente recepite e sviluppate nell'elaborato da ultimo depositato. Non sussistono, pertanto,
i presupposti per disporre né il rinnovo delle operazioni peritali né la chiamata a chiarimenti del consulente, non ravvisandosi alcun deficit motivazionale nella relazione.
2.2. Nel merito
2.2.1. Lo e la società hanno Controparte_1 CP_2 introdotto il procedimento monitorio nei confronti del Dott. loro consulente contabile Parte_1 fino all'anno 2019, per ottenere l'ingiunzione di consegna di “
1. I mastrini/partitari di contabilità relativi agli anni 2014/2015/2016/2017/2018 e ai primi tre mesi del 2019, relativi allo CP_1
e , allegando di aver reiteratamente Controparte_1 CP_2 richiesto, senza esito, la consegna della suddetta documentazione.
Con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo il professionista ha dichiarato di non aver mai predisposto i mastrini/partitari di contabilità relativi ai suddetti esercizi.
Tale affermazione è stata successivamente confermata dagli accertamenti svolti dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso del giudizio, il quale ha riscontrato l'effettiva inesistenza della documentazione oggetto dell'ingiunzione.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo n. 129/2021 deve ritenersi inutiliter datum, trattandosi di provvedimento privo di possibilità esecutiva in quanto avente ad oggetto la consegna di documenti inesistenti;
pertanto, lo stesso deve essere revocato.
Tuttavia, va rilevato come l'introduzione del procedimento monitorio da parte delle odierni convenuti sia ascrivibile in via esclusiva alla condotta reticente, se non mendace, del Dott. il quale Parte_1 ha indotto in errore le ricorrenti circa la disponibilità della documentazione richiesta. Ciò emerge con chiarezza dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, nella quale si evidenziano numerose richieste di trasmissione dei partitari/mastrini da parte delle convenute (docc. 1, 44-48, fascicolo di parte 5 opposta), rimaste prive di riscontro chiaro da parte del professionista, nonché dalla memoria depositata dal professionista in sede disciplinare dinanzi all' Controparte_6
(“il Dr. ha prodotto una memoria nella quale ha riepilogato
[...] Parte_1 la sua versione della vicenda precisando che aveva già consegnato tutta la documentazione, ma che non intende consegnare i partitari/mastrini, ritenendoli, per costante giurisprudenza, da non considerare documenti contabili di pertinenza dell'azienda”, cfr. p. 2, doc. 51).
Ne consegue che i convenuti opposti non possono essere gravati delle spese del procedimento monitorio, dovendosi anzi riconoscere il loro diritto ad essene tenuti indenni, essendo il riscorso stato reso necessario dal comportamento non conforme ai canoni di correttezza e buona fede tenuto dall'opponente.
2.2.2. A fronte della dichiarazione resa dall'opponente nel proprio atto di opposizione, con la quale lo stesso ha ammesso di non aver mai provveduto alla redazione dei mastrini/partitari, gli opposti hanno poi formulato domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione, integrale o parziale, dei compensi corrisposti al professionista per l'attività svolta, nonché il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento di quest'ultimo.
A propria difesa, il Dott. ha eccepito la non obbligatorietà della tenuta delle suddette Parte_1 scritture contabili ausiliarie, non essendo queste ricomprese in quelle di cui all'art. 2214, co. 2, c.c., richiamando, a sostegno della propria tesi, l'orientamento giurisprudenziale formatosi in sede tributaria.
Orbene, giova rammentare che la responsabilità professionale del commercialista è da ravvisarsi laddove lo stesso si sia reso inadempiente al mandato professionale conferito dal cliente.
Si tratta, pertanto, di una responsabilità da inadempimento contrattuale, con tutti gli oneri probatori che ne derivano;
in particolare, nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale
è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (su tutte, Cass. Sez. Un. n. 13533/2001). Con particolare riferimento all'onere della prova in tema di responsabilità del commercialista, incombe sul cliente la prova oltre che della sussistenza del mandato professionale, del danno patito in nesso eziologicamente riconducibile al detto negligente comportamento (Cass. civ. n. 9917/2010).
Nel caso di specie, il c.t.u. ha accertato quanto segue:
- “Per le società a responsabilità limitata (S.r.l.) vi è l'obbligatorietà delle scritture contabili ausiliare (partitari/mastrini). Per i professionisti NON vi è l'obbligatorietà delle scritture contabili ausiliare (partitari/mastrini), in quanto esse sono sostituite dal Registro cronologico delle operazioni contabili e delle movimentazioni finanziarie. Detto registro cronologico altro non è che un
6 “giornalmastro” al cui interno si trovano tutte le informazioni contenute nei partitari-mastrini” (cfr. pp. 8-9, c.t.u.);
- “Tale obbligo di redazione dei partitari/mastrini sussiste per la tenuta della contabilità delle società
a responsabilità limitata (S.r.l.) a prescindere dalla tipologia di attività; tale obbligo non sussiste invece per la tenuta della contabilità per i soggetti esercenti arti e professioni. L'obbligo, si ripete, è di redigere Registro cronologico delle operazioni contabili e delle movimentazioni finanziarie che in concreto, si ripete, contiene tutte le informazioni che sono rinvenibili nei partitari/mastrini” (cfr. p.
9, c.t.u.);
- “Per la S.r.l. se non sono stati predisposti/stampati i partitari-mastrini la contabilità può essere considerata inattendibile (vedasi quanto scritto precedentemente a pag. 5 circa la richiamata sentenza della Corte di Cassazione n. 2250/2003) in quanto non risulta essere tenuta in maniera regolare ai sensi di legge” (cfr. p. 11, c.t.u.).
Il consulente d'ufficio ha dunque accertato, in maniera chiara e univoca, l'inadempimento del Dott. con riferimento alla tenuta delle scritture contabili relative esclusivamente alla società Parte_1
Tale valutazione peritale si fonda, da un lato, sull'affermata obbligatorietà della CP_2 redazione dei mastrini/partitari per le società a responsabilità limitata;
dall'altro, sull'impossibilità di ritenere attendibile una contabilità priva di tale documentazione, la cui assenza compromette irrimediabilmente la possibilità di effettuare qualsiasi verifica contabile.
Al riguardo, merita di essere evidenziato che l'orientamento giurisprudenziale in ordine alla riconducibilità dei mastrini/partitari nell'alveo delle scritture contabili obbligatorie non è univoco.
In particolare, a fronte di un precedente risalente di segno contrario (Cass. civ. n. 2250/2003), la giurisprudenza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha più volte affermato l'irrilevanza, ai fini civilistici, dei mastrini, ritenuti obbligatori esclusivamente sotto il profilo fiscale ed escludendone, pertanto, la natura di scritture ausiliarie obbligatorie (Cass. n. 21512 e 21513/2010;
Cass. civ. n. 21561/2020).
Da ultimo, tuttavia, tale indirizzo è stato nuovamente sottoposto a revisione critica, a seguito di pronunce che ne hanno affermato la natura obbligatoria, qualificandoli come “schede contabili obbligatorie, ricomprese tra le scritture ausiliarie previste dall'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600” (cfr. Cass. civ. n. 11824/2025).
Ebbene, posto che questo Tribunale ritiene condivisibile l'ultimo orientamento richiamato, in quanto maggiormente conforme al dettato dell'art. 14, co. 1, lett. c), D.P.R. n. 600/1973 – che esclude la tenuta di scritture ausiliarie solo laddove esse non risultino necessarie per rendere intellegibili le risultanze del libro giornale, ribadendone, di contro, la funzione strumentale ed ausiliaria alla corretta formazione delle scritture contabili obbligatorie –, ciò che assume rilievo dirimente nel caso di specie
è la circostanza che l'assenza dei mastrini/partitari costituisce un indice presuntivo grave 7 dell'inattendibilità dell'intera contabilità, tale da integrare un inadempimento professionale imputabile al Dott. Parte_1
Invero, alla luce dell'allegazione di inadempimento formulata dagli opposti e dalle risultanze della c.t.u. espletata, ove il perito ha chiarito che “in tale ipotesi di contabilità inattendibile è come se la contabilità non fosse tenuta” (cfr. p. 11, c.t.u.), gravava sull'opponente l'onere di dimostrare di aver comunque adempiuto correttamente agli obblighi assunti, anche in assenza dei mastrini, attraverso strumenti alternativi o equivalenti.
Tale onere probatorio non risulta assolto dal Dott. non avendo questi fornito alcuna Parte_1 deduzione in ordine all'attività concretamente espletata, né documentato le modalità effettive di tenuta della contabilità nell'ambito dell'incarico ricevuto.
Ne deriva, quale conseguenza dell'accertato inadempimento, il diritto degli opponenti alla restituzione parziale dei compensi corrisposti al professionista per l'attività di tenuta della contabilità della società con riferimento al periodo 2013- 2019, atteso che la regolare tenuta della CP_2 contabilità rappresentava componente essenziale e qualificante dell'incarico professionale conferito.
Considerata, tuttavia, l'impossibilità tecnica di quantificare con precisione il grado di inadempimento e il valore residuo della prestazione, come espressamente evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio
– il quale ha affermato che “NON si possa stimare una riduzione del compenso” poiché “Mancando dette scritture ausiliare, si ripete, non sono rispettati gli obblighi previsti dalla normativa vigente e quindi la “tenuta della contabilità” non è regolare” (cfr. p. 11, c.t.u.) – la determinazione della somma da restituirsi deve essere effettuata in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
In applicazione di tale criterio, si ritiene congruo determinare la riduzione del compenso nella misura del 50% in considerazione della gravità dell'inadempimento e del pregiudizio arrecato all'utilità della prestazione ricevuta.
Tenuto conto che è pacifico che gli opposti hanno corrisposto per ciascuna annualità dal 2014 fino alla cessazione del rapporto (anno 2019) l'importo di € 3.000,00 oltre accessori, per un ammontare complessivo pari a € 15.000,00, il professionista deve quindi essere condannato alla restituzione dell'importo di € 7.500,00, oltre accessori di legge e interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda risarcitoria relativa ad ulteriori voci di danno, non avendo gli opponenti fornito alcuna prova del sostenimento di spese ulteriori connesse alla ricostruzione o regolarizzazione della contabilità in oggetto, né dell'avvenuta adozione di provvedimenti o accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate riconducibili causalmente all'inadempimento del professionista.
3. Spese
8 3.1. Tenuto conto della controvertibilità delle questioni di diritto trattate, le spese di lite devono essere compensate per 1/3, mentre per i restanti 2/3 sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate per l'intero come da dispositivo, diversamente dalla nota spese depositata, dovendosi fare riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 per lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile – complessità bassa.
3.2. Le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, sono poste a definitivo carico di parte opponente.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 129/2021, emesso dal Tribunale di Pisa in data 27/1/2021;
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1 [...]
, per l'effetto, condanna a Controparte_1 CP_2 Parte_1 restituire ai convenuti opposti la somma di € 7.500,00, oltre accessori e interessi dalla domanda al saldo effettivo;
- pone a carico di le spese della procedura monitoria;
Parte_1
- dichiara le spese di lite integralmente compensate per 1/3 e condanna Parte_1
a rifondere a Controparte_1 CP_2
i restanti 2/3, che liquida, per l'intero, in € 7.616,00, per compensi, oltre rimborso forfetario
[...] per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge;
- pone a definitivo carico di le spese di c.t.u., come liquidate con decreto Parte_1 del 6/2/2024.
Pisa, 20/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 641/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Fabrizio Fabiani
- attore opponente
contro
P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele Simon
- convenuti opposti
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto d'opera intellettuale.
Conclusioni
Per l'attore opponente: come da note scritte depositate in data 7/2/2025, “previa revoca del decreto opposto e in gradato accoglimento delle richieste svolte: In Rito e in tesi, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pisa a conoscere e statuire in ordine e merito alla domanda monitoria svolta in confronto dell'opponente, per risultare unicamente competente a conoscere della stessa il
Tribunale di UC;
in ipotesi, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda monitoria di consegna di cosa determinata, non risultando provata, men che meno in forza e per effetto di prova scritta, la materiale esistenza della cosa determinata di cui appunto si chiede la consegna;
Nel Merito
e in ipotesi ulteriormente subordinata, respingere in quanto infondata la domanda monitoria svolta dagli opposti, unitamente a tutte le ulteriori domande e richieste svolte, anche in riconvenzionale,
1 dagli opposti, non sussistendo e non essendo altrimenti ravvisabile inadempimento alcuno dell'esponente medesimo nella e per la tenuta delle scritture contabili di entrambi gli opposti;
In ogni caso e comunque, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”; in via istruttoria, ha chiesto la rinnovazione della c.t.u. e l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.; per i convenuti opposti: come da note scritte depositate in data 7/2/2025, “1) Rigettare l'opposizione
e confermare il decreto ingiuntivo opposto, o comunque condannare il Dr. alla consegna Parte_1 dei partitari/mastrini ovvero, per quanto riguarda il solo Controparte_1
del Registro cronologico delle operazioni contabili e delle movimentazioni
[...] finanziarie in luogo dei partitari/mastrini non tenuti, degli esercizi che vanno dal 2014 ai primi tre mesi del 2019 compresi e condannarlo alle spese del procedimento monitorio, con ogni consequenziale pronuncia;
2) In subordine, ove venga accertato l'inadempimento da parte del Dr.
a redigere/generare/consegnare i documenti indicati nel decreto ingiuntivo ovvero, per Parte_1 quanto riguarda il solo del Registro Controparte_1 cronologico delle operazioni contabili e delle movimentazioni finanziarie in luogo dei partitari/mastrini non tenuti, condannare il Dr. in via riconvenzionale alla restituzione Parte_1 parziale del compenso già corrispostogli, a titolo restitutorio e/o ex art. 2033 c.c. e/o 2041 c.c. e/o
1218 e 2043 c.c. nella misura del 20% di quanto versato dalle comparenti a titolo di compensi al Dr.
e/o nella misura accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, anche in via Parte_1 equitativa, con ogni consequenziale pronuncia;
comunque condannare il Dr. al Parte_1 pagamento delle spese processuali relative al ricorso per decreto ingiuntivo opposto, a titolo di risarcimento del danno, per i motivi tutti di cui in narrativa e con ogni consequenziale pronuncia;
3)
Con vittoria di spese e compensi”; in via istruttoria, ha chiesto l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Motivi della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 129/2021, emesso dal Tribunale di Pisa in data 27/1/2021 e notificato in data 8/2/2021, con il quale gli è stato ingiunto di provvedere all'immediata consegna allo
[...]
e alla società di “
1. I mastrini/partitari Controparte_1 CP_2 di contabilità relativi agli anni 2014/2015/2016/2017/2018 e ai primi tre mesi del 2019, relativi allo
e , nonché al pagamento delle Controparte_1 CP_2 spese della procedura monitoria, in forza dell'incarico conferitogli fin dall'anno 2009, consistente nella prestazione di attività di “consulenza ed assistenza commerciale e tributaria, consulenza del
2 lavoro, nonché di tenere e redigere la contabilità dello studio e della società e di porre in essere tutti gli adempimenti connessi e necessari agli incarichi ricevuti” (cfr. doc. 1, fascicolo di parte opponente).
In particolare, l'opponente ha articolato le seguenti eccezioni:
- incompetenza territoriale del Tribunale adito in sede monitoria, evidenziando che egli aveva ed ha residenza e sede della propria attività professionale in Viareggio, che l'incarico gli era stato conferito nel 2008 presso lo studio ubicato in Via Carrara n. 33, in Viareggio, a nulla rilevando la presenza di una sede secondaria in via A. Pacinotti n. 6, in Santa Croce sull'Arno, e che non erano state convenute clausole derogatorie della competenza;
- inesistenza della documentazione oggetto dell'ingiunzione, in quanto l'opponente non aveva mai predisposto i maestrini/partitari di contabilità richiesti, avendo altresì provveduto a consegnare tempestivamente tutta la documentazione contabile e amministrativa in suo possesso allo studio
Bracaloni, subentrato nell'incarico (docc. 9, 11 e 12).
1.2. Si sono ritualmente costituiti in giudizio lo Controparte_1
R e la società i quali hanno contestato integralmente le deduzioni avverse, chiedendo
[...] CP_2 in via principale la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, la condanna del
Dott. alla consegna dei mastrini/partitari relativi agli esercizi contabili dal 2014 fino al Parte_1 primo trimestre del 2019, unitamente al pagamento delle spese della procedura monitoria;
in via ulteriormente subordinata, ove venisse accertato l'inadempimento del commercialista in ordine all'obbligo di predisporre, generare o consegnare la documentazione oggetto del decreto ingiuntivo, hanno formulato domanda riconvenzionale volta alla condanna dell'opponente alla restituzione parziale dei compensi percepiti, a titolo restitutorio e/o ex art. 2033 c.c., e/o ex art. 2041 c.c., e/o ex artt. 1218 e 2043 c.c., in misura pari al 20% delle somme corrisposte a titolo di onorari professionali,
o nella diversa misura da determinarsi nel corso del giudizio, anche in via equitativa, oltre condanna al risarcimento del danno scaturito dall'inadempimento.
In particolare, parte opposta ha evidenziato che soltanto con l'atto di opposizione l'odierno opponente ha reso noto di non avere mai redatto i mastrini/partitari di contabilità richiesti, contraddicendo quanto precedentemente dichiarato nel corso degli scambi intercorsi tra le parti, nonché in sede di disciplinare dinanzi al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di UC.
1.3. In relazione alla domanda riconvenzionale proposta dalle controparti, l'opponente ne ha chiesto il rigetto, eccependo la non obbligatorietà della tenuta e della stampa dei mastrini e/o partitari.
1.4. Con ordinanza del 24/12/2025, il Giudice Istruttore ha disposto la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
1.5. Con provvedimento dell'11/8/2022, il Giudice Istruttore ha formulato una proposta conciliativa nei seguenti termini: “rinuncia di parte attrice all'opposizione; rinuncia di parte convenuta opposta 3 al decreto ingiuntivo;
abbandono del giudizio a spese integralmente compensate, impregiudicata ogni diversa questione”; la proposta non è stata accettata dagli opposti, i quali hanno formulato una nuova proposta, parimenti non accolta dall'opponente.
1.6. La causa è stata istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica d'ufficio. All'udienza del 12/2/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
2. In diritto
2.1. Questioni preliminari
2.1.1. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, il quale ha invocato la competenza del Tribunale di UC in luogo di quella del
Tribunale di Pisa.
La documentazione versata in atti dai convenuti opposti consente di individuare, in maniera chiara e univoca, lo studio sito in Santa Croce Sull'Arno quale domicilio professionale del Dott. Parte_1 tanto nel periodo di svolgimento del rapporto professionale intercorso tra le parti, quanto al momento della proposizione della domanda giudiziale, circostanza che legittima l'applicazione dell'art. 18
c.p.c., nonché dell'art. 20 c.p.c., potendosi ragionevolmente presumere – in assenza di prova contraria fornita dall'opponente – che in tale luogo l'obbligazione abbia avuto nel tempo esecuzione.
Tale conclusione trova riscontro nei seguenti elementi: i) la corrispondenza intercorsa tra lo
[...]
e il Rag. Bracaloni (attuale consulente dei convenuti opposti) proveniva dalla Sig.ra CP_3
dipendente dello Studio di Santa Croce sull'Arno, come desumibile dall'indirizzo Per_1 riportato in calce alle e-mail (doc. 1, fascicolo di parte opposta); ii) la delega rilasciata al professionista per l'utilizzo del cassetto fiscale risulta firmata a Santa Croce sull'Arno (doc. 3), così Co come la delega per la trasmissione di modelli F24 (doc. 4); iii) lo Studio Santa Croce sull'Arno risulta attualmente l'unico operativo, in quanto l'unità di Viareggio risulta chiusa definitivamente
(doc. 5); iv) la sede legale della è sempre coincisa con quella dello CP_2 Controparte_3 in Santa Croce sull'Arno; v) dalla consultazione dell'Albo online tenuto dall'
[...] di UC e dalla ricerca effettuata su fonti pubbliche, risulta Controparte_5 che l'unico studio professionale riconducibile al Dott. è quello sito in Santa Croce Parte_1 sull'Arno (docc. 6-15).
Di contro, non può ritenersi idonea a fornire prova contraria la documentazione prodotta dall'opponente, atteso che anche da tale materiale probatorio emerge l'esistenza della sede in Santa
Croce sull'Arno (doc. 2, fascicolo di parte opponente), e che, in ogni caso, l'eventuale coesistenza di
4 un diverso studio professionale in Viareggio non appare sufficiente a fondare l'eccezione di incompetenza territoriale, risultando pienamente compatibile con i criteri di radicamento della competenza territoriale previsti dall'art. 20 c.p.c.
2.1.2. Deve poi ribadirsi la superfluità delle istanze istruttorie avanzate da entrambe le parti nelle proprie memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto le rispettive prospettazioni presentano natura essenzialmente documentale ovvero richiedono valutazioni di carattere tecnico-specialistico, per le quali risulta già esperito il mezzo istruttorio più idoneo, rappresentato dalla consulenza tecnica d'ufficio.
2.1.3. Quanto a quest'ultima, deve poi rigettarsi l'istanza di rinnovo anch'essa reiterata da parte opponente con le proprie note conclusive.
La relazione tecnica in atti risulta coerente e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti sottoposti, avendo altresì garantito il pieno contraddittorio tra le parti mediante la formulazione di osservazioni successivamente recepite e sviluppate nell'elaborato da ultimo depositato. Non sussistono, pertanto,
i presupposti per disporre né il rinnovo delle operazioni peritali né la chiamata a chiarimenti del consulente, non ravvisandosi alcun deficit motivazionale nella relazione.
2.2. Nel merito
2.2.1. Lo e la società hanno Controparte_1 CP_2 introdotto il procedimento monitorio nei confronti del Dott. loro consulente contabile Parte_1 fino all'anno 2019, per ottenere l'ingiunzione di consegna di “
1. I mastrini/partitari di contabilità relativi agli anni 2014/2015/2016/2017/2018 e ai primi tre mesi del 2019, relativi allo CP_1
e , allegando di aver reiteratamente Controparte_1 CP_2 richiesto, senza esito, la consegna della suddetta documentazione.
Con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo il professionista ha dichiarato di non aver mai predisposto i mastrini/partitari di contabilità relativi ai suddetti esercizi.
Tale affermazione è stata successivamente confermata dagli accertamenti svolti dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso del giudizio, il quale ha riscontrato l'effettiva inesistenza della documentazione oggetto dell'ingiunzione.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo n. 129/2021 deve ritenersi inutiliter datum, trattandosi di provvedimento privo di possibilità esecutiva in quanto avente ad oggetto la consegna di documenti inesistenti;
pertanto, lo stesso deve essere revocato.
Tuttavia, va rilevato come l'introduzione del procedimento monitorio da parte delle odierni convenuti sia ascrivibile in via esclusiva alla condotta reticente, se non mendace, del Dott. il quale Parte_1 ha indotto in errore le ricorrenti circa la disponibilità della documentazione richiesta. Ciò emerge con chiarezza dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, nella quale si evidenziano numerose richieste di trasmissione dei partitari/mastrini da parte delle convenute (docc. 1, 44-48, fascicolo di parte 5 opposta), rimaste prive di riscontro chiaro da parte del professionista, nonché dalla memoria depositata dal professionista in sede disciplinare dinanzi all' Controparte_6
(“il Dr. ha prodotto una memoria nella quale ha riepilogato
[...] Parte_1 la sua versione della vicenda precisando che aveva già consegnato tutta la documentazione, ma che non intende consegnare i partitari/mastrini, ritenendoli, per costante giurisprudenza, da non considerare documenti contabili di pertinenza dell'azienda”, cfr. p. 2, doc. 51).
Ne consegue che i convenuti opposti non possono essere gravati delle spese del procedimento monitorio, dovendosi anzi riconoscere il loro diritto ad essene tenuti indenni, essendo il riscorso stato reso necessario dal comportamento non conforme ai canoni di correttezza e buona fede tenuto dall'opponente.
2.2.2. A fronte della dichiarazione resa dall'opponente nel proprio atto di opposizione, con la quale lo stesso ha ammesso di non aver mai provveduto alla redazione dei mastrini/partitari, gli opposti hanno poi formulato domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione, integrale o parziale, dei compensi corrisposti al professionista per l'attività svolta, nonché il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento di quest'ultimo.
A propria difesa, il Dott. ha eccepito la non obbligatorietà della tenuta delle suddette Parte_1 scritture contabili ausiliarie, non essendo queste ricomprese in quelle di cui all'art. 2214, co. 2, c.c., richiamando, a sostegno della propria tesi, l'orientamento giurisprudenziale formatosi in sede tributaria.
Orbene, giova rammentare che la responsabilità professionale del commercialista è da ravvisarsi laddove lo stesso si sia reso inadempiente al mandato professionale conferito dal cliente.
Si tratta, pertanto, di una responsabilità da inadempimento contrattuale, con tutti gli oneri probatori che ne derivano;
in particolare, nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale
è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (su tutte, Cass. Sez. Un. n. 13533/2001). Con particolare riferimento all'onere della prova in tema di responsabilità del commercialista, incombe sul cliente la prova oltre che della sussistenza del mandato professionale, del danno patito in nesso eziologicamente riconducibile al detto negligente comportamento (Cass. civ. n. 9917/2010).
Nel caso di specie, il c.t.u. ha accertato quanto segue:
- “Per le società a responsabilità limitata (S.r.l.) vi è l'obbligatorietà delle scritture contabili ausiliare (partitari/mastrini). Per i professionisti NON vi è l'obbligatorietà delle scritture contabili ausiliare (partitari/mastrini), in quanto esse sono sostituite dal Registro cronologico delle operazioni contabili e delle movimentazioni finanziarie. Detto registro cronologico altro non è che un
6 “giornalmastro” al cui interno si trovano tutte le informazioni contenute nei partitari-mastrini” (cfr. pp. 8-9, c.t.u.);
- “Tale obbligo di redazione dei partitari/mastrini sussiste per la tenuta della contabilità delle società
a responsabilità limitata (S.r.l.) a prescindere dalla tipologia di attività; tale obbligo non sussiste invece per la tenuta della contabilità per i soggetti esercenti arti e professioni. L'obbligo, si ripete, è di redigere Registro cronologico delle operazioni contabili e delle movimentazioni finanziarie che in concreto, si ripete, contiene tutte le informazioni che sono rinvenibili nei partitari/mastrini” (cfr. p.
9, c.t.u.);
- “Per la S.r.l. se non sono stati predisposti/stampati i partitari-mastrini la contabilità può essere considerata inattendibile (vedasi quanto scritto precedentemente a pag. 5 circa la richiamata sentenza della Corte di Cassazione n. 2250/2003) in quanto non risulta essere tenuta in maniera regolare ai sensi di legge” (cfr. p. 11, c.t.u.).
Il consulente d'ufficio ha dunque accertato, in maniera chiara e univoca, l'inadempimento del Dott. con riferimento alla tenuta delle scritture contabili relative esclusivamente alla società Parte_1
Tale valutazione peritale si fonda, da un lato, sull'affermata obbligatorietà della CP_2 redazione dei mastrini/partitari per le società a responsabilità limitata;
dall'altro, sull'impossibilità di ritenere attendibile una contabilità priva di tale documentazione, la cui assenza compromette irrimediabilmente la possibilità di effettuare qualsiasi verifica contabile.
Al riguardo, merita di essere evidenziato che l'orientamento giurisprudenziale in ordine alla riconducibilità dei mastrini/partitari nell'alveo delle scritture contabili obbligatorie non è univoco.
In particolare, a fronte di un precedente risalente di segno contrario (Cass. civ. n. 2250/2003), la giurisprudenza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha più volte affermato l'irrilevanza, ai fini civilistici, dei mastrini, ritenuti obbligatori esclusivamente sotto il profilo fiscale ed escludendone, pertanto, la natura di scritture ausiliarie obbligatorie (Cass. n. 21512 e 21513/2010;
Cass. civ. n. 21561/2020).
Da ultimo, tuttavia, tale indirizzo è stato nuovamente sottoposto a revisione critica, a seguito di pronunce che ne hanno affermato la natura obbligatoria, qualificandoli come “schede contabili obbligatorie, ricomprese tra le scritture ausiliarie previste dall'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600” (cfr. Cass. civ. n. 11824/2025).
Ebbene, posto che questo Tribunale ritiene condivisibile l'ultimo orientamento richiamato, in quanto maggiormente conforme al dettato dell'art. 14, co. 1, lett. c), D.P.R. n. 600/1973 – che esclude la tenuta di scritture ausiliarie solo laddove esse non risultino necessarie per rendere intellegibili le risultanze del libro giornale, ribadendone, di contro, la funzione strumentale ed ausiliaria alla corretta formazione delle scritture contabili obbligatorie –, ciò che assume rilievo dirimente nel caso di specie
è la circostanza che l'assenza dei mastrini/partitari costituisce un indice presuntivo grave 7 dell'inattendibilità dell'intera contabilità, tale da integrare un inadempimento professionale imputabile al Dott. Parte_1
Invero, alla luce dell'allegazione di inadempimento formulata dagli opposti e dalle risultanze della c.t.u. espletata, ove il perito ha chiarito che “in tale ipotesi di contabilità inattendibile è come se la contabilità non fosse tenuta” (cfr. p. 11, c.t.u.), gravava sull'opponente l'onere di dimostrare di aver comunque adempiuto correttamente agli obblighi assunti, anche in assenza dei mastrini, attraverso strumenti alternativi o equivalenti.
Tale onere probatorio non risulta assolto dal Dott. non avendo questi fornito alcuna Parte_1 deduzione in ordine all'attività concretamente espletata, né documentato le modalità effettive di tenuta della contabilità nell'ambito dell'incarico ricevuto.
Ne deriva, quale conseguenza dell'accertato inadempimento, il diritto degli opponenti alla restituzione parziale dei compensi corrisposti al professionista per l'attività di tenuta della contabilità della società con riferimento al periodo 2013- 2019, atteso che la regolare tenuta della CP_2 contabilità rappresentava componente essenziale e qualificante dell'incarico professionale conferito.
Considerata, tuttavia, l'impossibilità tecnica di quantificare con precisione il grado di inadempimento e il valore residuo della prestazione, come espressamente evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio
– il quale ha affermato che “NON si possa stimare una riduzione del compenso” poiché “Mancando dette scritture ausiliare, si ripete, non sono rispettati gli obblighi previsti dalla normativa vigente e quindi la “tenuta della contabilità” non è regolare” (cfr. p. 11, c.t.u.) – la determinazione della somma da restituirsi deve essere effettuata in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
In applicazione di tale criterio, si ritiene congruo determinare la riduzione del compenso nella misura del 50% in considerazione della gravità dell'inadempimento e del pregiudizio arrecato all'utilità della prestazione ricevuta.
Tenuto conto che è pacifico che gli opposti hanno corrisposto per ciascuna annualità dal 2014 fino alla cessazione del rapporto (anno 2019) l'importo di € 3.000,00 oltre accessori, per un ammontare complessivo pari a € 15.000,00, il professionista deve quindi essere condannato alla restituzione dell'importo di € 7.500,00, oltre accessori di legge e interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda risarcitoria relativa ad ulteriori voci di danno, non avendo gli opponenti fornito alcuna prova del sostenimento di spese ulteriori connesse alla ricostruzione o regolarizzazione della contabilità in oggetto, né dell'avvenuta adozione di provvedimenti o accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate riconducibili causalmente all'inadempimento del professionista.
3. Spese
8 3.1. Tenuto conto della controvertibilità delle questioni di diritto trattate, le spese di lite devono essere compensate per 1/3, mentre per i restanti 2/3 sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate per l'intero come da dispositivo, diversamente dalla nota spese depositata, dovendosi fare riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 per lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile – complessità bassa.
3.2. Le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, sono poste a definitivo carico di parte opponente.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 129/2021, emesso dal Tribunale di Pisa in data 27/1/2021;
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1 [...]
, per l'effetto, condanna a Controparte_1 CP_2 Parte_1 restituire ai convenuti opposti la somma di € 7.500,00, oltre accessori e interessi dalla domanda al saldo effettivo;
- pone a carico di le spese della procedura monitoria;
Parte_1
- dichiara le spese di lite integralmente compensate per 1/3 e condanna Parte_1
a rifondere a Controparte_1 CP_2
i restanti 2/3, che liquida, per l'intero, in € 7.616,00, per compensi, oltre rimborso forfetario
[...] per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge;
- pone a definitivo carico di le spese di c.t.u., come liquidate con decreto Parte_1 del 6/2/2024.
Pisa, 20/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
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