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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/04/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 114/2024 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Francesco Micali che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: assegno di invalidità civile – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 24 gennaio 2022 , lamentando l'ingiusto rigetto Parte_1
della domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno di invalidità civile, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 360/2022 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva solo un'invalidità del 55%, inferiore al minimo di legge (74%). La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 9 gennaio 2024, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 10 aprile 2025 dal deposito telematico di CP_1
note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase, anche al fine di valutare la più recente certificazione medica prodotta, ha infine accertato che la ricorrente è affetta da “Esiti di interventi chirurgici di emicolectomia sinistra per adenocarcinoma su polipo adenomatoso
(2010), in follow up persistentemente negativo per ripresa di malattia negativo e di tiroidectomia totale per K papillifero (2010), quindi trattato con radioterapia, in soggetto in atto in buon compenso ormonale farmacologico sostitutivo (Eutirox) e follow up persistentemente negativo per ripresa di malattia;
Artrosi polidistrettuale in atto a modesta incidenza funzionale, in soggetto con osteoporosi;
minime note ansioso-depressive”, precisando che “Dall'esame della documentazione sanitaria prodotta successivamente al deposito della relazione di CTU, relativa ad accertamenti eseguiti dopo l'esperimento della relazione di ATP, emerge, come unico elemento di novità di qualche possibile rilievo, rispetto alla diagnosi già formulata1, la patologia “Depressione endoreattiva persistente con disturbo neurocognitivo NAS
La valutazione spirometrica del 02.02.2024, espressiva di tendenza alla bronchiolocostrizione, non esprime di per sé alcun elemento di qualche significativo rilievo invalidante. Infatti la semplice “tendenza” non configura una patologia identificabile dal punto di vista nosografico cui attribuire valore permanentemente invalidante.
Per quanto riguarda la Depressione endoreattiva persistente con disturbo neurocognitivo
NAS, il relativo referto psichiatrico del 04.03.2024 non documenta, di fatto, una patologia stabilizzata in esiti permanenti significativamente rilevanti, in quanto “solo persistente” e non
“cronicizzata”. Tuttavia, stante il richiamo già annotato nella relazione di CTU che precede, di
Sindrome ansioso depressiva di lieve rilievo clinico, essa può essere ascritta, per analogia, al
Codice 2204 (Sindrome depressiva endoreattiva lieve), con cifra invalidante del 10% e, come tale, normativamente non suscettibile di inclusione nel novero del complesso invalidante.” e ha
2 concluso sostenendo che “Per tutto quanto sopra considerato, anche alla luce della nuova produzione documentale, può essere confermata, pure in atto, la cifra invalidante del 55% già calcolata dall' ” CP_1
L'accertamento effettuato dal dr. persuasivo perché basato su dati oggettivi e Per_1
sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
3.1.- Quanto all'eccepita nullità della consulenza svolta nella prima fase per mancato invio dell'elaborato alle parti prima del deposito in cancelleria, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia;
la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 c.p.c.. (v. Cass. n.
16196/2023).
Nella specie il vizio è stato sanato nell'ambito del successivo giudizio di opposizione.
La domanda va quindi respinta, con assorbimento di ogni altra eccezione.
4.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Restano quindi a definitivo carico dell' le spese della c.t.u., liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio.
Messina, 11.4.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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