Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/06/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice dott. Remo Lisco, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in primo grado al n. 241 del ruolo generale del contenzioso civile dell'anno 2022, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo,
TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Parte_1 C.F._1
Ventruti, opponente E
c.f. e p.i. ), in qualità di mandataria della Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del procuratore speciale, dott. Giudice, Parte_2 CP_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizio Cesare e Maria Gabriella Cesare, opposta NONCHE' (c.f. , in proprio e nella qualità di esercente la Controparte_3 C.F._2 responsabilità genitoriale sulla minore (c.f. , Persona_1 C.F._3
(c.f. ), tutte nella qualità di eredi di Controparte_4 C.F._4
, rappresentate e difese dall'Avv. Vittorio Barbaro, Persona_2 chiamate in causa
E (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Controparte_5 C.F._5
Lo Franco, altro chiamato in causa All'udienza dell'11.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2116/2021, Parte_1 emesso in data 17.11.2021 da questo Tribunale (proc. n. 6726/2021 r.g.), con il quale era stato ingiunto all'odierna opponente (in solido con ) di pagare in favore Persona_2 dell'opposta la somma di € 94.088,72, oltre interessi e spese;
l'opponente, dopo avere rilevato che originario debitore principale, era deceduto nel 2016 e che Persona_2 occorreva chiamare in causa gli eredi dello stesso (che indicava nei soggetti in epigrafe riportati quali chiamati in causa) affinché fossero tutti chiamati a rispondere pro quota ed eventualmente in solido del presunto debito vantato nei confronti del de cuius, eccepiva: 1) la nullità, invalidità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per assenza di prova scritta del credito azionato;
2) l'inidoneità della certificazione avversaria ex art. 50 T.U.B.; 3) la nullità, invalidità ed inefficacia della garanzia da lei prestata;
rilevato che l'opposta, costituitasi, contestava la fondatezza dell'avversa opposizione, della quale chiedeva il rigetto, concludendo comunque per la condanna dell'opponente al pagamento della somma complessiva di € 94.088,72, oltre interessi convenuti (nei limiti del tasso soglia) dal 01.10.2015 al soddisfo ed oltre alle spese di lite;
rilevato che si costituivano anche i terzi, dei quali veniva autorizzata la chiamata in causa, i quali facevamo sostanzialmente proprie le contestazioni sollevate dall'opponente;
ritenuto che
l'opposizione non sia fondata, in quanto: a) parte opposta ha depositato nel presente giudizio di opposizione, oltre che in sede monitoria, sia un saldaconto per un importo a debito di € 169.835,71, con pedissequa attestazione di conformità alle scritture contabili e di
[...] incorporate (da una certa data in poi gli estratti conto riportano, come intestatario,
[...]
); a norma dell'art. 1832 c.c. (richiamato, per i rapporti Controparte_6 bancari in conto corrente, dall'art. 1857 c.c.), le appostazioni contabili riportate nell'estratto conto devono essere tempestivamente contestate, altrimenti si intendono approvate e non possono più essere poste in discussione nemmeno dal fideiussore (cfr. Cass. n. 11084/1993); dette contestazioni, secondo pacifica giurisprudenza, devono essere specifiche (cfr. ex pluribus
Cass. n. 29415/2020) e la produzione in giudizio degli estratti conto, secondo quanto affermato in giurisprudenza, equivale a comunicazione, che impone l'onere della specifica contestazione di cui al cennato art. 1832 c.c. (cfr. Corte appello Brescia 23/12/2021, n.1691; Tribunale
Cosenza 27/07/2021, n.1690; Trib. Bari 04.03.2019 n. 432); si è, inoltre affermato che l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel giudizio contenzioso instaurato dal cliente dopo la fase monitoria (Cass. n. 21092/2016); con riguardo al caso di specie ed agli estratti conto prodotti in giudizio dall'opposto, si osserva che, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, non mancano quelli relativi al periodo aprile – giugno 2005 (cfr. cartella estratti conto 2, file 2005 00); parte opposta ha anche prodotto il contratto di apertura del conto corrente ed il difetto di produzione integrale del documento di sintesi (lamentato dall'opponente, che sostiene che detto documento sia stato prodotto nella sola prima facciata) non appare rilevante, in considerazione del fatto che parte opposta ha ridotto la pretesa creditoria dichiarando di volere conteggiare gli interessi nei termini di cui al contratto di conto corrente, il quale reca l'indicazione del medesimo tasso debitore, sia per il caso di utilizzi nell'ambito del fido eventualmente concesso, che per utilizzi oltre il fido o in assenza di fido;
peraltro, l'opposta ha anche prodotto, in allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., numerose lettere di credito sottoscritte nel corso degli anni da;
né parte Persona_2 opposta ha allegato un conteggio alternativo, che evidenziasse una specifica non corrispondenza con quanto richiesto dalla banca, rispetto alle condizioni economiche riportate nel contratto di conto corrente;
pure irrilevante, in assenza di ulteriori specificazioni, appare il mutamento nell'indicazione del titolare del conto, posto che è noto che l'impresa individuale (cui appare corrispondere l'indicazione negli estratti conto della Controparte_6 da una certa data in poi) non ha una soggettività giuridica distinta da quella dell'imprenditore; b) la giurisprudenza ha affermato che il provvedimento della Banca d'Italia numero 55 del 2005 non può che riguardare solo ed esclusivamente le fideiussioni stipulate dal 2002 al 2005, mentre, con riguardo a periodi diversi, detto provvedimento è privo di efficacia probatoria (cfr. proposta di definizione anticipata della Corte di Cassazione, prodotta dall'opposta in allegato alla terza memoria ex art. 183 c.p.c.); nel caso di specie le fideiussioni prestate dall'opponente risalgono al 2010 ed al 2011 e si riferiscono ai debiti di derivanti Persona_2 dall'apertura di credito/scoperto di conto corrente;
c) con riferimento alla previsione contenuta nell'art. 1956 c.c. la giurisprudenza ha affermato che “nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito (Cass. n. 34685/2022); nel caso di specie l'opponente si è sul punto limitata a sostenere che l'integrazione della fattispecie prevista dalla cennata disposizione si evincerebbe dal fatto che al momento della sottoscrizione della prima fideiussione in data 3.09.2010 l'esposizione debitoria di fosse di € 299.976,41 e che al Persona_2 momento della sottoscrizione della seconda fideiussione, nel febbraio 2011, l'esposizione debitoria ammontasse ad € 99.656,64; orbene, pur prescindendo dalla considerazione secondo cui, facendo leva esclusivamente sui saldi passivi del conto del indicati Persona_2 dall'opponente, emergerebbe un miglioramento delle condizioni del debitore, il quale, tra settembre 2010 e febbraio 2011, sarebbe passato da un saldo passivo di quasi trecentomila euro ad un saldo passivo di quasi centomila euro, si osserva che nulla è stato specificamente allegato e adeguatamente dimostrato dall'opponente circa la complessiva condizione patrimoniale e finanziaria di al momento della prestazione della garanzia fideiussoria e Persona_2 nella successiva fase in cui la banca gli avrebbe fatto credito, così da consentire di valutare se detta complessiva condizione sia peggiorata in misura tale da ingenerare il fondato timore che il debitore potesse divenire insolvente, nonché di valutare se di detta circostanza il creditore fosse a conoscenza;
c) la Corte di Cassazione ha anche affermato che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (ex pluribus Cass. n. 2908/2020); nel caso di specie l'opponente si è limitato a contestare genericamente la documentazione prodotta in sede monitoria, in quanto “…depositata in mera copia fotostatica senza alcuna attestazione di conformità…” (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione e pag. 3 della prima memoria ex art. 183 c.p.c.); d) con riferimento alla domanda subordinata di accertamento dell'applicazione di un tasso superiore alla soglia di usura e dichiarazione di nullità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, comma II, c.c., delle relative pattuizioni contrattuali e di non debenza degli interessi richiesti ex adverso, con revoca del decreto ingiuntivo (di cui al punto 4 elle conclusioni dell'atto di citazione), si osserva che la giurisprudenza ha affermato che
“l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. sez.un. n. 19597/2020); la stessa Corte ha anche specificato che “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare
i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato, per mancanza di prova, la domanda di accertamento della nullità di un contratto di leasing per violazione della disciplina antiusura, sul presupposto che il tasso soglia stabilito dai decreti ministeriali, nella specie neppure dedotto dalla società utilizzatrice ricorrente, non poteva considerarsi fatto notorio)” (Cass. n. 26525/2024; analog. Cass. n. 27545/2023); orbene, nel caso di specie parte opponente non ha assolto ad alcuno degli oneri di specifica allegazione e prova adeguata, di cui ai principi innanzi riportati;
e, peraltro, analoga specificità della contestazione la giurisprudenza ha richiesto anche con riguardo ad una pretesa pratica anatocistica (cfr. Tribunale Milano 05/06/2012 n.6729); e) come argomentato nelle pagg. 2, 3 e 4 della terza memoria ex art. 183 c.p.c. di parte opposta (e come, peraltro, emerge dalla G.U. prodotta in allegato alla comparsa di costituzione) il credito fatto valere appare rientrare fra quelli oggetto di cessione da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena alla
[...]
in proposito si osserva che la Corte Suprema ha affermato che “in tema di Parte_2 cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 31188/2017); cfr. anche Cass. n. 17110/2019); f) quanto alla questione relativa all'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 106 T.U.B., sollevata dall'opponente con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. (e pure accennata dall'Avv. Barbaro nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. dallo stesso depositata per i propri assistiti), pur prescindendo dalla valutazione di sussistenza o meno di detta iscrizione, va osservato che di recente la Corte Suprema ha affermato che “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. n. 7243/2024); ritenuto, pertanto, che l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo Parte_1 innanzi indicato deve essere rigettata, con dichiarazione di esecutività del medesimo decreto nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; osservato che deve dichiararsi che i terzi chiamati, quali eredi di (circostanza non specificamente contestata), sono Persona_2 coobbligati, nei limiti della rispettiva quota ereditaria, al pagamento del debito oggetto del presente giudizio;
rilevato che l'opponente ed i terzi chiamati devono essere condannati a rifondere all'opposta le spese di lite del presente giudizio, in applicazione del principio di soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
così provvede:
[...] a) rigetta l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo opposto, Parte_1 che dichiara esecutivo nei suoi confronti;
b) dichiara i terzi chiamati, quali eredi di , coobbligati, nei limiti Persona_2 della rispettiva quota ereditaria, al pagamento del debito oggetto del presente giudizio;
c) condanna l'opponente ed i terzi chiamati, in via solidale, a rifondere all'opposta le spese del presente giudizio, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre spese generali, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
Taranto, 10.06.2025
Il giudice dott. Remo Lisco