Articolo 7 della Legge 9 aprile 1962, n. 163
Articolo 6Articolo 8
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15 maggio 1962
Art. 7.
Il personale non insegnante degli istituti e scuole d'arte e' costituito dai segretari economi, dagli applicati di segreteria e dai bidelli, le cui carriere sono stabilite dalle annesse tabelle A, B e C.
I segretari economi attendono, secondo le istruzioni dei presidenti e dei direttori, per le rispettive competenze, al disbrigo delle pratiche amministrative e della corrispondenza d'ufficio, a tutti i lavori di scritturazione e di statistica, alla tenuta dei registri contabili, e a quanto attiene la carriera scolastica degli alunni e al funzionamento dei servizi di segreteria.
Gli applicati di segreteria coadiuvano i segretari economi nell'espletamento delle loro mansioni di segreteria e di economato.
I bidelli provvedono alla pulizia e alla custodia dei locali e adempiono a ogni altro incarico inerente al servizio scolastico, che venga loro affidato dal direttore.
Entrata in vigore il 15 maggio 1962