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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 09/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 949 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022, posta in deliberazione all'udienza dell'11 settembre 2024, celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione del termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di 20 giorni per il deposito di memorie di replica, vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), in proprio e nella qualità, unitamente alla Sig.ra C.F._4 CP_1
(C.F. , di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio C.F._5
minore (C.F. ), rappresentati e difesi Persona_1 C.F._6 dall'avv. Grace Palladino, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione, attori;
e
(P.I. e C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Di Risio, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta;
Oggetto: responsabilità sanitaria;
risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., in vista dell'udienza dell'11 settembre 2024. Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
sia in proprio sia nella qualità, unitamente a , di genitore esercente la Pt_4 CP_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore nato il [...], Persona_1
hanno chiesto che sia accertata la responsabilità professionale dei medici delle strutture sanitarie riferibili all'Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti, che hanno avuto in cura nato ad [...] il [...] e deceduto a il 26 luglio Persona_1 CP_2
2019, e che, per l'effetto, la sia condannata al risarcimento di tutti i danni, oltre alla CP_2
rivalutazione monetaria ed interessi.
A sostegno della domanda hanno rappresentato, tra l'altro, che: Persona_1
era unito in matrimonio con sin dal 17 marzo 1990; dalla loro unione Parte_1 coniugale sono nati i tre figli e dall'unione tra il Parte_4 Parte_3 Parte_2
predetto e è nato, in data 6 dicembre 2013, Parte_4 CP_1 Persona_1
ad oggi minorenne;
in data 6 luglio 2019 si è recato presso
[...] Persona_1
lo studio medico del Dott. , suo MMG, lamentando un malessere generale;
il CP_3
medico in quella circostanza diagnosticava una bronchite e gli ha prescritto una terapia antibiotica e corticosteroidea (EF e BE per circa 10 giorni); in data 15 luglio 2019,
il predetto visto il persistere della sintomatologia, si è recato al Pronto Persona_1
Soccorso del Presidio Ospedaliero “F. Renzetti” di per “tosse e dispnea da 20 gg CP_2
trattata dal medico curante per bronchite asmatiforme con EF e BE (10 gg di terapia)”, alla quale corrispondeva la diagnosi di Pronto Soccorso “focolaio broncopneumonico a lenta risoluzione”; presso il Pronto Soccorso è stato sottoposto ad una
Rx del torace, riportante il referto “ipodiafania basale dx associata a diffuso ispessimento delle pareti bronchiali ed iniziale dell'interstizio polmonare. Cavità pleuriche libere da versamento.
Iniziale ingrandimento dell'immagine cardiaca. Alterazioni spondilosiche del rachide. Visto il quadro clinico anamnestico si consigliano ulteriori accertamenti”; tali “ulteriori accertamenti”, tuttavia, non sono stati mai effettuati da parte del personale sanitario del
Presidio Ospedaliero che, al contrario, nonostante le condizioni di apparente debolezza e pallore del viso e del corpo, lo hanno dimesso con la diagnosi “Broncopolmonite basale dx in
2 via di risoluzione. Si consiglia continuare con Rx torace (controllo Parte_5 fra 12-15gg). Stop fumo di sigarette”, limitandosi quindi a prescrivere una cura antibiotica, broncodilatatrice e cortisonica;
lo stato di insufficienza respiratoria, tuttavia, continuava ad aggravarsi e, in data 17 luglio 2019, la moglie del ha contattato nuovamente il Dott. Per_1
il quale le ha consigliato di portare il coniuge presso il reparto di Pneumologia CP_3 dell'Ospedale Clinicizzato “SS. Annunziata” di dove il è stato accompagnato CP_2 Per_1
con mezzo privato e subito ricoverato in osservazione breve intensiva (OBI) per due giorni, con la diagnosi “insufficienza respiratoria in broncopolmonite basale dx”; nel frattempo, le condizioni peggioravano costantemente, dato che lo stesso faceva fatica a muoversi e a respirare, tanto che è stato necessario iniziare la terapia di ossigeno;
in data 19 luglio 2019 il degente presso l'OBI, alle ore 14.36, è stato ricoverato presso il reparto di Per_1
Pneumologia dello stesso nosocomio con diagnosi “Asma bronchiale in polmonite dx”; intanto la moglie iniziava a notare numerosi ematomi sulla gamba destra del Parte_1
marito, circostanza per la quale ha allertato l'infermiera del reparto, la quale, a sua volta, riferiva la circostanza al medico del reparto di Pneumologia;
in data 20 luglio 2019 il medico competente affermava che gli ematomi derivavano da precedenti punture di antibiotico;
in data
22 luglio 2019 il medico radiologo effettuava un ulteriore esame radiografico del torace, ponendolo a confronto con quello realizzato in data 15 luglio 2019 e concludeva con la diagnosi “esame posto a confronto con precedente del 15.07.2019. Al controllo attuale si apprezzano alcune sfumate aree di ipodiafania in sede lingulare sn e parailare-basale dx
compatibili in prima ipotesi con alterazioni parenchimali di natura flogistica. Opportuna correlazione clinico-laboratoristica e follow-up radiografico sino a completa risoluzione.
Ispessimento delle pareti bronchiali in relazione a fenomeni flogistici bronchitici e
peribronchitici. Cavità pleuriche libere da versamento. Immagine cardiaca nei limiti. Macrate alterazioni spondilosiche del rachide”; in data 23 luglio 2019 i sanitari richiedevano una valutazione ematologica sugli esami ematochimici eseguiti;
in tarda serata del 25 luglio 2019 si eseguivano sul l'esame TC cranio, TC torace e TC addome senza e con contrasto, Per_1 oltre che l'ecografia addome superiore e l'elastosonografia epatica, i cui risultati pervenivano soltanto la mattina seguente;
tuttavia, nel corso della notte, il si mostrava sempre più Per_1 debole ed affaticato;
per l'aggravarsi tragicamente delle condizioni di salute del che Per_1
3 era in arresto cardiaco, in data 26 luglio 2019, alle ore 03.16, gli operatori sanitari iniziavano le manovre rianimatorie, che terminavano alle ore 4.21 con la constatazione del decesso;
in data 26 luglio 2019 la lettera di dimissioni attestava la diagnosi “scompenso cardiaco acuto secondario a microembolia polmonare neoplastica trombotica (embolizzazione neoplastica
toracica e addominale) in carcinoma scarsamente differenziata di verosimile origine intestinale metastatico. Asma bronchiale”; in data 12 agosto 2019 il Dott. effettuava Per_2 un'autopsia sul corpo del riferendo che il decesso era avvenuto per “scompenso Per_1
cardiaco acuto con microembolia polmonare cronica neoplastica e trombotica da carcinoma scarsamente differenziato di verosimile origine intestinale in fase metastatica”; dagli Cont accadimenti riportati emerge la responsabilità dei sanitari riferibili alla convenuta;
il mancato ricovero, in data 15 luglio 2019, presso il Presidio Ospedaliero “F. Renzetti” di
, ha condotto al danno da perdita di chances;
il paziente è stato dimesso dal Pronto CP_2
Soccorso e, dunque, sono state ignorate le raccomandazioni dello specialista radiologo, che consigliava ulteriori accertamenti, quali una visita pneumologica integrata da una Tc del torace per approfondire la condizione pneumopatica;
inoltre alle dimissioni non sono neanche susseguite somministrazioni di ossigeno terapia che non erano state neanche effettuate presso il presidio ospedaliero stesso;
pertanto l'esito infausto della vicenda sanitaria è da attribuire causalmente al comportamento colposo dei sanitari.
Sulla scorta delle precedenti deduzioni, gli attori hanno proposto la domanda risarcitoria sopra indicata.
Costituendosi in giudizio, la ha chiesto il rigetto della Controparte_2
domanda attrice, sul presupposto che nessun profilo di negligenza o imperizia è da ravvisare nel comportamento dei sanitari;
in ogni caso ha contestato l'entità dei danni richiesti.
Contr Come detto, la vicenda attiene all'accertamento dell'eventuale responsabilità della convenuta nell'esecuzione dei trattamenti sanitari eseguiti in favore di Persona_1
Cont in occasione dei due accessi ai nosocomi della onvenuta, il primo in data 15 luglio 2019
(presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “F. Renzetti” di ) e il secondo in CP_2
data 17 luglio 2019 (presso l'Ospedale Clinicizzato “SS. Annunziata” di , quando il CP_2
è rimasto in ospedale fino alla morte. Per_1
4 Prima di esaminare il merito della questione, occorre chiarire alcuni aspetti generali in materia di responsabilità della struttura sanitaria.
Come noto, l'ampio dibattito sviluppatosi nel corso degli anni ha portato pacificamente la giurisprudenza prima e il legislatore poi a ritenere che la responsabilità della struttura ospedaliera nei confronti del paziente sia di tipo contrattuale.
Si sono tuttavia registrati nel corso degli anni diversi orientamenti in merito alla ripartizione dell'onere probatorio.
La Cassazione ha precisato a Sezioni Unite che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai
fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare
l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia
ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (nella specie la
S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in relazione ad una domanda risarcitoria avanzata da un paziente nei confronti di una casa di cura privata per aver contratto l'epatite C
asseritamente a causa di trasfusioni con sangue infetto praticate a seguito di un intervento chirurgico - aveva posto a carico del paziente l'onere di provare che al momento del ricovero egli non fosse già affetto da epatite;
Cass. civ., SU, n. 577 dell'11.1.2008).
Anche la giurisprudenza successiva, in merito alla ripartizione dell'onere della prova, ha chiarito che “nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica,
l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e
l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del
debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia
verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno. Ne consegue che qualora, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 20547 del 30/09/2014).
Successivamente è stato tuttavia specificato che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere
5 di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto
a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza”. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla vedova di un paziente deceduto, per arresto cardiaco, in seguito ad un intervento chirurgico di asportazione della prostata cui era seguita un'emorragia,
sul rilievo che la mancata dimostrazione, da parte dell'attrice, della riconducibilità eziologica dell'arresto cardiaco all'intervento chirurgico e all'emorragia insorta escludeva in radice la configurabilità di un onere probatorio in capo alla struttura) (Cass. Civ., Sez. 3 -, Sentenza n.
18392 del 26/07/2017).
Tale indirizzo è stato confermato dalla giurisprudenza successiva: “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della
patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre,
ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza”
(in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla paziente e dai suoi stretti congiunti, in relazione a un ictus cerebrale che aveva colpito la prima a seguito di un esame angiografico, sul rilievo che era mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità
eziologica della patologia insorta alla condotta dei sanitari, ed anzi la CTU espletata aveva evidenziato l'esistenza di diversi fattori, indipendenti dalla suddetta condotta, che avevano verosimilmente favorito l'evento lesivo;
Cass. Civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 26700 del
23/10/2018).
In ogni caso, l'accertamento dell'esistenza del nesso causale deve essere compiuto secondo il criterio del “più probabile che non”: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da
6 considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della
serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione
"ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio
applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza
dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo
alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare
l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata
l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale
omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n.
16123 del 08/07/2010).
Anche in tempi più recenti, Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018, ha ribadito che occorre accertare il nesso causale secondo la regola del “più probabile che non”:
“La prova dell'inadempimento del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova
del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. "più probabile che non"”.
Chiarito quanto sopra in linea generale, si può procedere ora all'esame del caso di specie.
Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti e sottoposta ai consulenti nominati nel corso dell'istruttoria e sulla base delle osservazioni di questi ultimi, la vicenda sanitaria può essere ricostruita nei termini che seguono.
In data 6 luglio 2019 il a causa di un malessere generale, si è recato dal medico Per_1
curante, il quale ha diagnosticato una bronchite ed ha prescritto una terapia a base di cefalosporine (ceftriaxone) e steroidi (betainetasone).
Nonostante il trattamento, la sintomatologia continuava a persistere e, quindi, il successivo 15 luglio 2019 il si è recato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Per_1
7 “Floraspe Renzetti” di , dove è stato visitato dai sanitari, i quali hanno rilevato, oltre CP_2
a un dolore alla spalla destra, la presenza all'obiettività polmonare di ronchi e rantoli diffusi.
In quella sede è stata effettuata anche una radiografia standard del torace e della spalla destra, il cui esito è stato il seguente: “[torace] ipodiafania basale dx associata a diffuso
ispessimento delle pareti bronchiali e iniziale del1'interstizio. Cavità pleuriche libere da versamento, iniziale ingrandimento dell'immagine cardiaca. Alterazioni spondilosiche del
rachide dorsale. Visto il quadro clinico-anamnestico si consigliano ulteriori accertamenti.
[Spalla dx] Osteofita acromiale. Aspetto irregolare e sclerotico del trochite omerale,
associato a microcalcificazioni inserzionali dei tendini della cuffia. Alterazione morfologico- strutturale della regione della glena aspecifica e meritevole di caratterizzazione con esame TC”.
E' stata inoltre eseguita una consulenza ortopedica, all'esito della quale sono stati prescritti un trattamento antalgico con oppioidi, un tutore reggibraccio, una TC della spalla nonché una visita ortopedica di controllo con l'esito della TC, in caso di persistenza della sintomatologia.
I medici del Pronto Soccorso hanno altresì praticato un trattamento con steroidi topici
(beclonietasone) ed endovena (metilprednisolone) e broncodilatatori (salbutamolo e ipratropio bromuro in associazione precostituita). Hanno quindi dimesso in serata il paziente con diagnosi di “Focolaio broncopneumonico a lenta risoluzione” ed hanno consigliato una consulenza internistica, consulenza che è stata effettuata il giorno successivo, sempre presso CP_4
di dalla Dr.ssa la quale ha posto diagnosi di
[...] CP_2 Persona_3
“Broncopolmonite basale dx in via di risoluzione”, consigliato di proseguire a domicilio la terapia farmacologica già intrapresa per 6-7 giorni con l'aggiunta di un fluorochinolone
(levofloxacina), di sospendere il tabagismo attivo e di sottoporsi ad una radiografia del torace di controllo dopo 12-15 giorni.
Dopo tali accadimenti le condizioni cliniche sono peggiorate e, su consiglio del medico curante, il si è recato a per un ricovero presso la Pneumologia dell'Ospedale Per_1 CP_2
Clinicizzato, dove però non c'era disponibilità di posti letto e, conseguentemente, è rimasto presso 1'O.B.I. (Osservazione Breve Intensiva) del nosocomio dal 17 al 19 luglio, data del trasferimento in Pneumologia. In tale reparto è rimasto fino al successivo 26 luglio 2019,
ovvero fino a quando è, purtroppo, deceduto.
8 Durante quest'ultima degenza, nonostante le terapie adottate, le condizioni del paziente sono peggiorate rapidamente e sono comparse anche lesioni cutanee emorragiche, motivo per cui è stata effettuata anche una consulenza ematologica che ha suggerito, fra gli altri accertamenti, una ecografia addominale con elastosonografia, la quale ha individuato, come reperto maggiormente significativo, la presenza di una linfoadenopatia con linfonodi in parte conglomerati fra loro.
In base a tale risultato il paziente, che aveva già effettuato una radiografia standard del torace di controllo il 22 luglio 2019, è stato sottoposto, in data 25 luglio 2019, a TC total body
senza e con mezzo di contrasto, con il seguente esito: “TC cranio [...] ispessimento della mucosa
delle cellule etmoidali;
TC torace: aumento di calibro del tronco comune dell'arteria polmonare, diametro trasverso massimo di 4,2 cm circa, delle arterie polmonari principali,
delle dimensioni rispettivamente di 3 cm a dx e 2,5 cm a sn, dei rami lobari, segmentari e subsegmentari da ipertensione polmonare. In entrambi i polmoni si documentano inoltre
multiple aree di aumentata densità con aspetto a “vetro smerigliato”, in rapporto verosimilmente ad alterazioni emodinamiche. Concomita ingrandimento delle camere
cardiache di dx. Tali lesioni sono sospette per malattia veno-occlusiva. [...] Diffuso
ispessimento delle pareti bronchiali con accumulo di secrezioni nel lume di alcuni di essi. [...]
Falda di versamento pericardico dello spessore massimo di 1 cm circa a disposizione
prevalentemente antero-laterale dx. Linfonodi delle dimensioni assiali massime di 2 cm circa
(asse corto) in sede sovraclaveare sn. Altri linfonodi con asse corto di 1 cm circa si osservano
in sede paratracheale bilateralmente, pre- e sottocarenale e retrocrurale omolaterale;
TC addome: nel retroperitoneo lombo-aortico, in sede paracavale, all'ilo epatico, ed in sede
celiaca si segnalano multiple tumefazioni linfonodali, in parte confluenti, delle dimensioni
assiali massime di 7 x 2 cm circa, compatibili con malattia linfoproliferativa e/o localizzazione linfatica di malattia neoplastica. Altri linfonodi di 2 cm circa si osservano nel tessuto adiposo
mesenterico. Necessaria conferma bioptica. Fegato di dimensioni lievemente aumentate, caratterizzato da aspetto compatibile con fegato da stasi data la presenza di periportal
tracking, esente da lesioni focali. Milza di dimensioni aumentate (diametro bipolare 16 cm circa) esente da lesioni focali. Aspetto lievemente ingrandito del surrene sn compatibile con
adenoma. [...] Falda di versamento liquido in sede periepatica, pericolecistica e nello scavo
9 pelvico. Presenza di artefatti da indurimento del fascio per artroprotesi d'anca sn che non permettono una corretta valutazione della pelvi a tale livello. Grossolano fecaloma in ampolla
rettale. Numerose alterazioni strutturali ossee osteolitiche e alcune osteoaddensanti si osservano a carico di tutti i segmenti scheletrici esaminati, da localizzazioni secondarie”.
Lo stesso giorno del decesso è stato effettuato riscontro autoptico, attraverso il quale, in data 12 agosto 2019, si è giunti a formulare la seguente diagnosi di morte: “Scompenso
cardiaco acuto in paziente con microembolia polmonare cronica neoplastica e trombotica da carcinoma scarsamente differenziato di verosimile origine intestinale, in fase metastatica”.
Tanto brevemente osservato in ordine alla vicenda sanitaria, come detto sopra, gli attori hanno lamentato, come grave negligenza dei sanitari del Pronto Soccorso, il mancato ricovero, in data 15 luglio 2019, presso il Presidio Ospedaliero “F. Renzetti” di , che avrebbe CP_2
condotto al danno da perdita di chances. Più precisamente - secondo gli attori - il paziente è stato dimesso dal Pronto Soccorso e, dunque, sarebbero state ignorate le raccomandazioni dello specialista radiologo, che consigliava ulteriori accertamenti, quali una visita pneumologica integrata da una Tc del torace per approfondire la condizione pneumopatica;
inoltre alle dimissioni non sono neanche seguite somministrazioni di ossigeno-terapia, che non erano state neanche effettuate presso il presidio ospedaliero stesso.
Sulla questione i cc.tt.uu. hanno osservato che la situazione, nella quale il si è Per_1
presentato al Pronto Soccorso di in data 15 luglio 2019, era indubbiamente quella di CP_2
un'asma bronchiale riacutizzata.
L'EGA in AA mostrava “una moderata ipossiemia con modesta desaturazione ossiemoglobinica e una ipocapnia con secondaria lieve alcalosi respiratoria scompensata, e
non una insufficienza respiratoria, con la quale si definisce invece una condizione in cui la
PaO2 è inferiore a 60 mm Hg e/o la PaCO2 maggiore di 45 mm Hg2”. La radiografia del torace evidenziava, per quanto di rilievo in questa sede, “un addensamento della base del polmone
destro, associato a un ispessimento delle pareti bronchiali, ma anche un iniziale impegno interstiziale e un lieve ingrandimento dell'ombra cardiaca”.
Gli ausiliari hanno rilevato che i sanitari del nosocomio di hanno emesso in un CP_2 primo momento la diagnosi di “Broncopolmonite a lenta risoluzione” e in un secondo momento di “Broncopolmonite basale dx in via di risoluzione”. In ogni caso, al di là della
10 differenza tra le due diagnosi, gli ausiliari hanno rilevato che la terapia adottata risultava sicuramente idonea per il trattamento sia della riacutizzazione dell'asma bronchiale sia della broncopolmonite. Inoltre, hanno rilevato che in base alle Linee Guida, non ricorrevano le condizioni per un ricovero ospedaliero né per l'asma riacutizzata né per la polmonite.
Al di là del rispetto delle Linee Guida, in merito al comportamento tenuto dai medici del nosocomio di , gli ausiliari hanno osservato che al Pronto Soccorso si era presentato CP_2
un paziente che non aveva trovato beneficio da un trattamento di circa dieci giorni a base di antibiotico e cortisone. Se a tale dato anamnestico si aggiunge una radiografia del torace che evidenziava, oltre all'addensamento basale destro e all'ispessimento delle pareti bronchiali, un ingrandimento cardiaco e, a livello parenchimale polmonare, un iniziale impegno interstiziale (il che h a fra l'altro il radiologo stesso a suggerire ulteriori accertamenti), il quadro avrebbe dovuto consigliare quanto meno di agire con maggiore prudenza. Più specificamente, sostengono gli ausiliari che: “in una tale situazione, una TC torace
HR e un ecocardiogramma rappresenterebbero il completamento logico delle indagini iniziate in P.S. D'altra parte, l'interstiziopatia non è una caratteristica dell'asma di per sé e
induce invece a sospettare una pneumopatia infiltrativa nella quale il gold standard per la
diagnosi è senza ombra di dubbio la HRCT del torace (TC torace ad alta risoluzione).
Questi esami - né effettuati né consigliati dal personale medico di - potrebbero CP_2
contribuire a far e luce sul quadro clinico del in tempi più rapidi e darebbero a loro Per_1
volta il via ad eventuali ulteriori accertamenti (in primis di natura bioptica, considerato
l'esito della TC eseguita poi a . Ma tutto ciò non viene fatto nei tempi dovuti e il de CP_2
cuius si trasferisce c/o l'Ospedale Clinicizzato del capoluogo dove sopraggiunge, dopo pochi giorni di degenza, l'exitus”.
I rilievi appena riportati fanno emergere una situazione nella quale i sanitari, pur rispettando quanto previsto dalle Linee Guida per il caso di un “paziente tipo” nelle condizioni del sono comunque incorsi in una superficialità, non approfondendo in alcun modo gli Per_1
aspetti clinico-radiologici emersi dagli esami effettuati (in primo luogo dall'RX torace standard) e non tenendo in alcuna considerazione il suggerimento del radiologo.
In ogni caso la scelta superficiale operata dai sanitari non può ritenersi incidente, in termini causale, sul decorso della patologia. In particolare, due elementi fondamentali, nel caso
11 in esame, determinano l'assenza di nesso di causalità tra tale comportamento astrattamente superficiale e il decesso del paziente. In primo luogo, rileva lo stretto spazio temporale intercorso fra l'arrivo del paziente in Pronto Soccorso a , davvero molto breve (11 CP_2
giorni), che sta a indicare una evoluzione tumultuosa della patologia. In secondo luogo, rileva il quadro autoptico, che era di una tale drammaticità da non lasciare purtroppo alcuna chance di sopravvivenza al paziente stesso.
Pertanto, gli ausiliari hanno concluso affermando che tale condotta “risulta assolutamente ininfluente sulla storia clinica per la drammaticità del quadro e la conseguente ineluttabilità del decesso in tempi brevi”.
Le considerazioni svolte dai cc.tt.uu. sono dotate di intrinseca logicità e sono sostenute da ampi riferimenti alle Linee Guida e alla letteratura scientifica, con la conseguenza che le conclusioni cui sono giunti gli ausiliari devono essere condivise, con la conseguenza che la morte del non è da ricollegare al trattamento praticato dai sanitari in occasione dei Per_1
Cont ricoveri presso le strutture della onvenuta.
Segue da quanto osservato sopra che le domande di parte attrice devono essere rigettate.
Per quanto riguarda le spese di lite, la particolare complessità dell'accertamento scientifico, che ha condotto alla verifica dell'assenza di responsabilità in capo ai sanitari (ai quali comunque è stata attribuita una scelta superficiale, comunque ininfluente sul decorso della malattia), induce a ritenere sussistenti i presupposti perché siano integralmente compensate tra le parti le spese.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta le domande risarcitorie proposte dagli attori;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Chieti, 9 gennaio 2025
12 Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 949 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022, posta in deliberazione all'udienza dell'11 settembre 2024, celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione del termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di 20 giorni per il deposito di memorie di replica, vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), in proprio e nella qualità, unitamente alla Sig.ra C.F._4 CP_1
(C.F. , di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio C.F._5
minore (C.F. ), rappresentati e difesi Persona_1 C.F._6 dall'avv. Grace Palladino, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione, attori;
e
(P.I. e C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Di Risio, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta;
Oggetto: responsabilità sanitaria;
risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., in vista dell'udienza dell'11 settembre 2024. Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
sia in proprio sia nella qualità, unitamente a , di genitore esercente la Pt_4 CP_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore nato il [...], Persona_1
hanno chiesto che sia accertata la responsabilità professionale dei medici delle strutture sanitarie riferibili all'Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti, che hanno avuto in cura nato ad [...] il [...] e deceduto a il 26 luglio Persona_1 CP_2
2019, e che, per l'effetto, la sia condannata al risarcimento di tutti i danni, oltre alla CP_2
rivalutazione monetaria ed interessi.
A sostegno della domanda hanno rappresentato, tra l'altro, che: Persona_1
era unito in matrimonio con sin dal 17 marzo 1990; dalla loro unione Parte_1 coniugale sono nati i tre figli e dall'unione tra il Parte_4 Parte_3 Parte_2
predetto e è nato, in data 6 dicembre 2013, Parte_4 CP_1 Persona_1
ad oggi minorenne;
in data 6 luglio 2019 si è recato presso
[...] Persona_1
lo studio medico del Dott. , suo MMG, lamentando un malessere generale;
il CP_3
medico in quella circostanza diagnosticava una bronchite e gli ha prescritto una terapia antibiotica e corticosteroidea (EF e BE per circa 10 giorni); in data 15 luglio 2019,
il predetto visto il persistere della sintomatologia, si è recato al Pronto Persona_1
Soccorso del Presidio Ospedaliero “F. Renzetti” di per “tosse e dispnea da 20 gg CP_2
trattata dal medico curante per bronchite asmatiforme con EF e BE (10 gg di terapia)”, alla quale corrispondeva la diagnosi di Pronto Soccorso “focolaio broncopneumonico a lenta risoluzione”; presso il Pronto Soccorso è stato sottoposto ad una
Rx del torace, riportante il referto “ipodiafania basale dx associata a diffuso ispessimento delle pareti bronchiali ed iniziale dell'interstizio polmonare. Cavità pleuriche libere da versamento.
Iniziale ingrandimento dell'immagine cardiaca. Alterazioni spondilosiche del rachide. Visto il quadro clinico anamnestico si consigliano ulteriori accertamenti”; tali “ulteriori accertamenti”, tuttavia, non sono stati mai effettuati da parte del personale sanitario del
Presidio Ospedaliero che, al contrario, nonostante le condizioni di apparente debolezza e pallore del viso e del corpo, lo hanno dimesso con la diagnosi “Broncopolmonite basale dx in
2 via di risoluzione. Si consiglia continuare con Rx torace (controllo Parte_5 fra 12-15gg). Stop fumo di sigarette”, limitandosi quindi a prescrivere una cura antibiotica, broncodilatatrice e cortisonica;
lo stato di insufficienza respiratoria, tuttavia, continuava ad aggravarsi e, in data 17 luglio 2019, la moglie del ha contattato nuovamente il Dott. Per_1
il quale le ha consigliato di portare il coniuge presso il reparto di Pneumologia CP_3 dell'Ospedale Clinicizzato “SS. Annunziata” di dove il è stato accompagnato CP_2 Per_1
con mezzo privato e subito ricoverato in osservazione breve intensiva (OBI) per due giorni, con la diagnosi “insufficienza respiratoria in broncopolmonite basale dx”; nel frattempo, le condizioni peggioravano costantemente, dato che lo stesso faceva fatica a muoversi e a respirare, tanto che è stato necessario iniziare la terapia di ossigeno;
in data 19 luglio 2019 il degente presso l'OBI, alle ore 14.36, è stato ricoverato presso il reparto di Per_1
Pneumologia dello stesso nosocomio con diagnosi “Asma bronchiale in polmonite dx”; intanto la moglie iniziava a notare numerosi ematomi sulla gamba destra del Parte_1
marito, circostanza per la quale ha allertato l'infermiera del reparto, la quale, a sua volta, riferiva la circostanza al medico del reparto di Pneumologia;
in data 20 luglio 2019 il medico competente affermava che gli ematomi derivavano da precedenti punture di antibiotico;
in data
22 luglio 2019 il medico radiologo effettuava un ulteriore esame radiografico del torace, ponendolo a confronto con quello realizzato in data 15 luglio 2019 e concludeva con la diagnosi “esame posto a confronto con precedente del 15.07.2019. Al controllo attuale si apprezzano alcune sfumate aree di ipodiafania in sede lingulare sn e parailare-basale dx
compatibili in prima ipotesi con alterazioni parenchimali di natura flogistica. Opportuna correlazione clinico-laboratoristica e follow-up radiografico sino a completa risoluzione.
Ispessimento delle pareti bronchiali in relazione a fenomeni flogistici bronchitici e
peribronchitici. Cavità pleuriche libere da versamento. Immagine cardiaca nei limiti. Macrate alterazioni spondilosiche del rachide”; in data 23 luglio 2019 i sanitari richiedevano una valutazione ematologica sugli esami ematochimici eseguiti;
in tarda serata del 25 luglio 2019 si eseguivano sul l'esame TC cranio, TC torace e TC addome senza e con contrasto, Per_1 oltre che l'ecografia addome superiore e l'elastosonografia epatica, i cui risultati pervenivano soltanto la mattina seguente;
tuttavia, nel corso della notte, il si mostrava sempre più Per_1 debole ed affaticato;
per l'aggravarsi tragicamente delle condizioni di salute del che Per_1
3 era in arresto cardiaco, in data 26 luglio 2019, alle ore 03.16, gli operatori sanitari iniziavano le manovre rianimatorie, che terminavano alle ore 4.21 con la constatazione del decesso;
in data 26 luglio 2019 la lettera di dimissioni attestava la diagnosi “scompenso cardiaco acuto secondario a microembolia polmonare neoplastica trombotica (embolizzazione neoplastica
toracica e addominale) in carcinoma scarsamente differenziata di verosimile origine intestinale metastatico. Asma bronchiale”; in data 12 agosto 2019 il Dott. effettuava Per_2 un'autopsia sul corpo del riferendo che il decesso era avvenuto per “scompenso Per_1
cardiaco acuto con microembolia polmonare cronica neoplastica e trombotica da carcinoma scarsamente differenziato di verosimile origine intestinale in fase metastatica”; dagli Cont accadimenti riportati emerge la responsabilità dei sanitari riferibili alla convenuta;
il mancato ricovero, in data 15 luglio 2019, presso il Presidio Ospedaliero “F. Renzetti” di
, ha condotto al danno da perdita di chances;
il paziente è stato dimesso dal Pronto CP_2
Soccorso e, dunque, sono state ignorate le raccomandazioni dello specialista radiologo, che consigliava ulteriori accertamenti, quali una visita pneumologica integrata da una Tc del torace per approfondire la condizione pneumopatica;
inoltre alle dimissioni non sono neanche susseguite somministrazioni di ossigeno terapia che non erano state neanche effettuate presso il presidio ospedaliero stesso;
pertanto l'esito infausto della vicenda sanitaria è da attribuire causalmente al comportamento colposo dei sanitari.
Sulla scorta delle precedenti deduzioni, gli attori hanno proposto la domanda risarcitoria sopra indicata.
Costituendosi in giudizio, la ha chiesto il rigetto della Controparte_2
domanda attrice, sul presupposto che nessun profilo di negligenza o imperizia è da ravvisare nel comportamento dei sanitari;
in ogni caso ha contestato l'entità dei danni richiesti.
Contr Come detto, la vicenda attiene all'accertamento dell'eventuale responsabilità della convenuta nell'esecuzione dei trattamenti sanitari eseguiti in favore di Persona_1
Cont in occasione dei due accessi ai nosocomi della onvenuta, il primo in data 15 luglio 2019
(presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “F. Renzetti” di ) e il secondo in CP_2
data 17 luglio 2019 (presso l'Ospedale Clinicizzato “SS. Annunziata” di , quando il CP_2
è rimasto in ospedale fino alla morte. Per_1
4 Prima di esaminare il merito della questione, occorre chiarire alcuni aspetti generali in materia di responsabilità della struttura sanitaria.
Come noto, l'ampio dibattito sviluppatosi nel corso degli anni ha portato pacificamente la giurisprudenza prima e il legislatore poi a ritenere che la responsabilità della struttura ospedaliera nei confronti del paziente sia di tipo contrattuale.
Si sono tuttavia registrati nel corso degli anni diversi orientamenti in merito alla ripartizione dell'onere probatorio.
La Cassazione ha precisato a Sezioni Unite che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai
fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare
l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia
ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (nella specie la
S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in relazione ad una domanda risarcitoria avanzata da un paziente nei confronti di una casa di cura privata per aver contratto l'epatite C
asseritamente a causa di trasfusioni con sangue infetto praticate a seguito di un intervento chirurgico - aveva posto a carico del paziente l'onere di provare che al momento del ricovero egli non fosse già affetto da epatite;
Cass. civ., SU, n. 577 dell'11.1.2008).
Anche la giurisprudenza successiva, in merito alla ripartizione dell'onere della prova, ha chiarito che “nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica,
l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e
l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del
debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia
verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno. Ne consegue che qualora, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 20547 del 30/09/2014).
Successivamente è stato tuttavia specificato che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere
5 di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto
a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza”. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla vedova di un paziente deceduto, per arresto cardiaco, in seguito ad un intervento chirurgico di asportazione della prostata cui era seguita un'emorragia,
sul rilievo che la mancata dimostrazione, da parte dell'attrice, della riconducibilità eziologica dell'arresto cardiaco all'intervento chirurgico e all'emorragia insorta escludeva in radice la configurabilità di un onere probatorio in capo alla struttura) (Cass. Civ., Sez. 3 -, Sentenza n.
18392 del 26/07/2017).
Tale indirizzo è stato confermato dalla giurisprudenza successiva: “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della
patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre,
ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza”
(in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla paziente e dai suoi stretti congiunti, in relazione a un ictus cerebrale che aveva colpito la prima a seguito di un esame angiografico, sul rilievo che era mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità
eziologica della patologia insorta alla condotta dei sanitari, ed anzi la CTU espletata aveva evidenziato l'esistenza di diversi fattori, indipendenti dalla suddetta condotta, che avevano verosimilmente favorito l'evento lesivo;
Cass. Civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 26700 del
23/10/2018).
In ogni caso, l'accertamento dell'esistenza del nesso causale deve essere compiuto secondo il criterio del “più probabile che non”: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da
6 considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della
serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione
"ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio
applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza
dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo
alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare
l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata
l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale
omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n.
16123 del 08/07/2010).
Anche in tempi più recenti, Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018, ha ribadito che occorre accertare il nesso causale secondo la regola del “più probabile che non”:
“La prova dell'inadempimento del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova
del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. "più probabile che non"”.
Chiarito quanto sopra in linea generale, si può procedere ora all'esame del caso di specie.
Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti e sottoposta ai consulenti nominati nel corso dell'istruttoria e sulla base delle osservazioni di questi ultimi, la vicenda sanitaria può essere ricostruita nei termini che seguono.
In data 6 luglio 2019 il a causa di un malessere generale, si è recato dal medico Per_1
curante, il quale ha diagnosticato una bronchite ed ha prescritto una terapia a base di cefalosporine (ceftriaxone) e steroidi (betainetasone).
Nonostante il trattamento, la sintomatologia continuava a persistere e, quindi, il successivo 15 luglio 2019 il si è recato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Per_1
7 “Floraspe Renzetti” di , dove è stato visitato dai sanitari, i quali hanno rilevato, oltre CP_2
a un dolore alla spalla destra, la presenza all'obiettività polmonare di ronchi e rantoli diffusi.
In quella sede è stata effettuata anche una radiografia standard del torace e della spalla destra, il cui esito è stato il seguente: “[torace] ipodiafania basale dx associata a diffuso
ispessimento delle pareti bronchiali e iniziale del1'interstizio. Cavità pleuriche libere da versamento, iniziale ingrandimento dell'immagine cardiaca. Alterazioni spondilosiche del
rachide dorsale. Visto il quadro clinico-anamnestico si consigliano ulteriori accertamenti.
[Spalla dx] Osteofita acromiale. Aspetto irregolare e sclerotico del trochite omerale,
associato a microcalcificazioni inserzionali dei tendini della cuffia. Alterazione morfologico- strutturale della regione della glena aspecifica e meritevole di caratterizzazione con esame TC”.
E' stata inoltre eseguita una consulenza ortopedica, all'esito della quale sono stati prescritti un trattamento antalgico con oppioidi, un tutore reggibraccio, una TC della spalla nonché una visita ortopedica di controllo con l'esito della TC, in caso di persistenza della sintomatologia.
I medici del Pronto Soccorso hanno altresì praticato un trattamento con steroidi topici
(beclonietasone) ed endovena (metilprednisolone) e broncodilatatori (salbutamolo e ipratropio bromuro in associazione precostituita). Hanno quindi dimesso in serata il paziente con diagnosi di “Focolaio broncopneumonico a lenta risoluzione” ed hanno consigliato una consulenza internistica, consulenza che è stata effettuata il giorno successivo, sempre presso CP_4
di dalla Dr.ssa la quale ha posto diagnosi di
[...] CP_2 Persona_3
“Broncopolmonite basale dx in via di risoluzione”, consigliato di proseguire a domicilio la terapia farmacologica già intrapresa per 6-7 giorni con l'aggiunta di un fluorochinolone
(levofloxacina), di sospendere il tabagismo attivo e di sottoporsi ad una radiografia del torace di controllo dopo 12-15 giorni.
Dopo tali accadimenti le condizioni cliniche sono peggiorate e, su consiglio del medico curante, il si è recato a per un ricovero presso la Pneumologia dell'Ospedale Per_1 CP_2
Clinicizzato, dove però non c'era disponibilità di posti letto e, conseguentemente, è rimasto presso 1'O.B.I. (Osservazione Breve Intensiva) del nosocomio dal 17 al 19 luglio, data del trasferimento in Pneumologia. In tale reparto è rimasto fino al successivo 26 luglio 2019,
ovvero fino a quando è, purtroppo, deceduto.
8 Durante quest'ultima degenza, nonostante le terapie adottate, le condizioni del paziente sono peggiorate rapidamente e sono comparse anche lesioni cutanee emorragiche, motivo per cui è stata effettuata anche una consulenza ematologica che ha suggerito, fra gli altri accertamenti, una ecografia addominale con elastosonografia, la quale ha individuato, come reperto maggiormente significativo, la presenza di una linfoadenopatia con linfonodi in parte conglomerati fra loro.
In base a tale risultato il paziente, che aveva già effettuato una radiografia standard del torace di controllo il 22 luglio 2019, è stato sottoposto, in data 25 luglio 2019, a TC total body
senza e con mezzo di contrasto, con il seguente esito: “TC cranio [...] ispessimento della mucosa
delle cellule etmoidali;
TC torace: aumento di calibro del tronco comune dell'arteria polmonare, diametro trasverso massimo di 4,2 cm circa, delle arterie polmonari principali,
delle dimensioni rispettivamente di 3 cm a dx e 2,5 cm a sn, dei rami lobari, segmentari e subsegmentari da ipertensione polmonare. In entrambi i polmoni si documentano inoltre
multiple aree di aumentata densità con aspetto a “vetro smerigliato”, in rapporto verosimilmente ad alterazioni emodinamiche. Concomita ingrandimento delle camere
cardiache di dx. Tali lesioni sono sospette per malattia veno-occlusiva. [...] Diffuso
ispessimento delle pareti bronchiali con accumulo di secrezioni nel lume di alcuni di essi. [...]
Falda di versamento pericardico dello spessore massimo di 1 cm circa a disposizione
prevalentemente antero-laterale dx. Linfonodi delle dimensioni assiali massime di 2 cm circa
(asse corto) in sede sovraclaveare sn. Altri linfonodi con asse corto di 1 cm circa si osservano
in sede paratracheale bilateralmente, pre- e sottocarenale e retrocrurale omolaterale;
TC addome: nel retroperitoneo lombo-aortico, in sede paracavale, all'ilo epatico, ed in sede
celiaca si segnalano multiple tumefazioni linfonodali, in parte confluenti, delle dimensioni
assiali massime di 7 x 2 cm circa, compatibili con malattia linfoproliferativa e/o localizzazione linfatica di malattia neoplastica. Altri linfonodi di 2 cm circa si osservano nel tessuto adiposo
mesenterico. Necessaria conferma bioptica. Fegato di dimensioni lievemente aumentate, caratterizzato da aspetto compatibile con fegato da stasi data la presenza di periportal
tracking, esente da lesioni focali. Milza di dimensioni aumentate (diametro bipolare 16 cm circa) esente da lesioni focali. Aspetto lievemente ingrandito del surrene sn compatibile con
adenoma. [...] Falda di versamento liquido in sede periepatica, pericolecistica e nello scavo
9 pelvico. Presenza di artefatti da indurimento del fascio per artroprotesi d'anca sn che non permettono una corretta valutazione della pelvi a tale livello. Grossolano fecaloma in ampolla
rettale. Numerose alterazioni strutturali ossee osteolitiche e alcune osteoaddensanti si osservano a carico di tutti i segmenti scheletrici esaminati, da localizzazioni secondarie”.
Lo stesso giorno del decesso è stato effettuato riscontro autoptico, attraverso il quale, in data 12 agosto 2019, si è giunti a formulare la seguente diagnosi di morte: “Scompenso
cardiaco acuto in paziente con microembolia polmonare cronica neoplastica e trombotica da carcinoma scarsamente differenziato di verosimile origine intestinale, in fase metastatica”.
Tanto brevemente osservato in ordine alla vicenda sanitaria, come detto sopra, gli attori hanno lamentato, come grave negligenza dei sanitari del Pronto Soccorso, il mancato ricovero, in data 15 luglio 2019, presso il Presidio Ospedaliero “F. Renzetti” di , che avrebbe CP_2
condotto al danno da perdita di chances. Più precisamente - secondo gli attori - il paziente è stato dimesso dal Pronto Soccorso e, dunque, sarebbero state ignorate le raccomandazioni dello specialista radiologo, che consigliava ulteriori accertamenti, quali una visita pneumologica integrata da una Tc del torace per approfondire la condizione pneumopatica;
inoltre alle dimissioni non sono neanche seguite somministrazioni di ossigeno-terapia, che non erano state neanche effettuate presso il presidio ospedaliero stesso.
Sulla questione i cc.tt.uu. hanno osservato che la situazione, nella quale il si è Per_1
presentato al Pronto Soccorso di in data 15 luglio 2019, era indubbiamente quella di CP_2
un'asma bronchiale riacutizzata.
L'EGA in AA mostrava “una moderata ipossiemia con modesta desaturazione ossiemoglobinica e una ipocapnia con secondaria lieve alcalosi respiratoria scompensata, e
non una insufficienza respiratoria, con la quale si definisce invece una condizione in cui la
PaO2 è inferiore a 60 mm Hg e/o la PaCO2 maggiore di 45 mm Hg2”. La radiografia del torace evidenziava, per quanto di rilievo in questa sede, “un addensamento della base del polmone
destro, associato a un ispessimento delle pareti bronchiali, ma anche un iniziale impegno interstiziale e un lieve ingrandimento dell'ombra cardiaca”.
Gli ausiliari hanno rilevato che i sanitari del nosocomio di hanno emesso in un CP_2 primo momento la diagnosi di “Broncopolmonite a lenta risoluzione” e in un secondo momento di “Broncopolmonite basale dx in via di risoluzione”. In ogni caso, al di là della
10 differenza tra le due diagnosi, gli ausiliari hanno rilevato che la terapia adottata risultava sicuramente idonea per il trattamento sia della riacutizzazione dell'asma bronchiale sia della broncopolmonite. Inoltre, hanno rilevato che in base alle Linee Guida, non ricorrevano le condizioni per un ricovero ospedaliero né per l'asma riacutizzata né per la polmonite.
Al di là del rispetto delle Linee Guida, in merito al comportamento tenuto dai medici del nosocomio di , gli ausiliari hanno osservato che al Pronto Soccorso si era presentato CP_2
un paziente che non aveva trovato beneficio da un trattamento di circa dieci giorni a base di antibiotico e cortisone. Se a tale dato anamnestico si aggiunge una radiografia del torace che evidenziava, oltre all'addensamento basale destro e all'ispessimento delle pareti bronchiali, un ingrandimento cardiaco e, a livello parenchimale polmonare, un iniziale impegno interstiziale (il che h a fra l'altro il radiologo stesso a suggerire ulteriori accertamenti), il quadro avrebbe dovuto consigliare quanto meno di agire con maggiore prudenza. Più specificamente, sostengono gli ausiliari che: “in una tale situazione, una TC torace
HR e un ecocardiogramma rappresenterebbero il completamento logico delle indagini iniziate in P.S. D'altra parte, l'interstiziopatia non è una caratteristica dell'asma di per sé e
induce invece a sospettare una pneumopatia infiltrativa nella quale il gold standard per la
diagnosi è senza ombra di dubbio la HRCT del torace (TC torace ad alta risoluzione).
Questi esami - né effettuati né consigliati dal personale medico di - potrebbero CP_2
contribuire a far e luce sul quadro clinico del in tempi più rapidi e darebbero a loro Per_1
volta il via ad eventuali ulteriori accertamenti (in primis di natura bioptica, considerato
l'esito della TC eseguita poi a . Ma tutto ciò non viene fatto nei tempi dovuti e il de CP_2
cuius si trasferisce c/o l'Ospedale Clinicizzato del capoluogo dove sopraggiunge, dopo pochi giorni di degenza, l'exitus”.
I rilievi appena riportati fanno emergere una situazione nella quale i sanitari, pur rispettando quanto previsto dalle Linee Guida per il caso di un “paziente tipo” nelle condizioni del sono comunque incorsi in una superficialità, non approfondendo in alcun modo gli Per_1
aspetti clinico-radiologici emersi dagli esami effettuati (in primo luogo dall'RX torace standard) e non tenendo in alcuna considerazione il suggerimento del radiologo.
In ogni caso la scelta superficiale operata dai sanitari non può ritenersi incidente, in termini causale, sul decorso della patologia. In particolare, due elementi fondamentali, nel caso
11 in esame, determinano l'assenza di nesso di causalità tra tale comportamento astrattamente superficiale e il decesso del paziente. In primo luogo, rileva lo stretto spazio temporale intercorso fra l'arrivo del paziente in Pronto Soccorso a , davvero molto breve (11 CP_2
giorni), che sta a indicare una evoluzione tumultuosa della patologia. In secondo luogo, rileva il quadro autoptico, che era di una tale drammaticità da non lasciare purtroppo alcuna chance di sopravvivenza al paziente stesso.
Pertanto, gli ausiliari hanno concluso affermando che tale condotta “risulta assolutamente ininfluente sulla storia clinica per la drammaticità del quadro e la conseguente ineluttabilità del decesso in tempi brevi”.
Le considerazioni svolte dai cc.tt.uu. sono dotate di intrinseca logicità e sono sostenute da ampi riferimenti alle Linee Guida e alla letteratura scientifica, con la conseguenza che le conclusioni cui sono giunti gli ausiliari devono essere condivise, con la conseguenza che la morte del non è da ricollegare al trattamento praticato dai sanitari in occasione dei Per_1
Cont ricoveri presso le strutture della onvenuta.
Segue da quanto osservato sopra che le domande di parte attrice devono essere rigettate.
Per quanto riguarda le spese di lite, la particolare complessità dell'accertamento scientifico, che ha condotto alla verifica dell'assenza di responsabilità in capo ai sanitari (ai quali comunque è stata attribuita una scelta superficiale, comunque ininfluente sul decorso della malattia), induce a ritenere sussistenti i presupposti perché siano integralmente compensate tra le parti le spese.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta le domande risarcitorie proposte dagli attori;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Chieti, 9 gennaio 2025
12 Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
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