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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/05/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.F. 6/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pisa in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Laghezza Presidente dott. Luca Pruneti Giudice relatore dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.F.
6.2023 avente ad oggetto: “procedure concorsuali”
tra
DOTT. in qualità di Curatore del fallimento Parte_1 Parte_2
(P. IVA ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella
[...] P.IVA_1
Cirillo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pisa, Via San Martino, n.
30;
- RICORRENTE Contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Pier Luigi Pellini, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Lucca, Via
Versilia, n. 60;
- RESISTENTE
Premesso
Con ricorso del 17.10.2023 il Dott. , Curatore del fallimento della Parte_1 [...]
ditta individuale, ha domandato ai sensi dell'art. 147, comma V, Parte_2
L. Fall. la dichiarazione dell'estensione del fallimento nei confronti di _1
, previo accertamento, in capo a questi, della qualità di socio illimitatamente
[...] responsabile. In particolare, ha precisato:
- che con sentenza n. 15/2022 del Tribunale di Pisa, è stato dichiarato il fallimento dell'impresa individuale di e nominato Parte_2 Parte_2 Parte_1 quale Curatore del fallimento;
- che nel corso delle indagini svolte dalla Curatela è emersa, nella gestione dell'impresa, la continua e costante ingerenza di;
Controparte_1 - che dalle dichiarazioni di appare evidente che il ruolo di Parte_2 _1
fosse di cogestione con evidente percezione di somme derivanti dall'attività
[...] ma disconnesse da una forma di retribuzione;
- che dalle dichiarazioni rese dai terzi è emerso che fosse percepito Controparte_1 come il reale gestore della Ditta individuale;
- che ciò è stato confermato dalle indagini svolte dalla PG e dalla Guardia di Finanza di
La Spezia.
Con provvedimento del 20.03.2024 il Giudice, vista l'istanza di parte resistente, ha rinviato la causa all'udienza del 18.04.2024.
Con provvedimento del 16.04.2024 il Giudice, vista la difficoltà di parte resistente nel reperire la documentazione necessaria ai fini della difesa, ha rinviato all'udienza del
6.06.2024.
Sono seguiti rinvii a causa del mancato accesso da parte del resistente al fascicolo dell'udienza fallimentare
Con memoria difensiva del 15.09.2024 si è costituito che ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'estensione del fallimento. In particolare, ha dedotto:
- che l'assenza di documenti e la scarsità dei riferimenti rende impossibile una corretta difesa nel merito;
- che era l'unico soggetto avente le deleghe bancarie intestate;
Parte_2
- che non era l'unica persona ad accompagnare in banca;
Parte_2
- che è imputata in oltre 130 episodi;
Parte_2
- che e gli altri soggetti erano soliti indicare come Parte_2 Controparte_1 soggetto di riferimento in loro assenza poiché venditore anziano;
- che i numeri non rendono l'immagine di come un amministratore Controparte_1 di fatto mancandone i presupposti di legge.
All'udienza del 25.09.2024 il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 12.12.2024 assegnando al resistente termini per il deposito della memoria integrativa e note di replica.
In esse, le parti hanno approfondito le rispettive prospettazioni e preso posizione, in via argomentativa e documentale, sulle difese avversarie.
Con provvedimento del 06.02.2024 la causa è stata rinviata all'udienza del 10.04.2025 per la discussione.
All'udienza del 10.04.2025 il Giudice ha rimesso la decisione al collegio senza termini.
***
La curatela muove dal presupposto che abbia svolto un ruolo di socio Controparte_1 di fatto di società occulta, unitamente a titolare dell'impresa individuale Parte_2
, dichiarata fallita con sent. n. 15/2022 del Tribunale di Pisa. Parte_2
In dettaglio, il resistente avrebbe ricoperto un ruolo da protagonista nell'avviamento e nell'esercizio dell'attività commerciale nominalmente riferibile alla sola imprenditrice dichiarata fallita, approfittando dell'inesperienza della priva di rapporti in Pt_2 sofferenza con istituti bancari, per (co)gestire la società di fatto instauratasi e partecipare degli utili schermato dall'assenza formale di incarichi e di responsabilità.
La prospettazione attorea trova riscontro nel coacervo degli elementi processualmente emersi, che restituiscono un quadro complessivo coerente e persuasivo, non scalfito dalle difese del resistente, anche a seguito del ripristinato, effettivo, contraddittorio di quest'ultimo sulla documentazione relativa al fascicolo del fallimento portante. Com'è noto, l'esistenza del rapporto sociale, anche ai fini della dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile a norma dell'art. 147 L.F., può basarsi sulla dimostrazione dell'elemento soggettivo, rappresentato dalla c.d. affectio societatis, ossia dalla volontà di collaborare e di creare un vincolo proiettato al raggiungimento di un risultato comune, o dell'elemento oggettivo, integrato da condotte tali “da ingenerare nei terzi il convincimento giustificato ed incolpevole che quelli agissero come soci, atteso che, nonostante l'inesistenza dell'ente, per il principio dell'apparenza del diritto, il quale tutela la buona fede dei terzi, coloro che si comportano esteriormente come soci vengono ad assumere in solido obbligazioni come se la società esistesse” (cfr. Cass., sez. un., 6 febbraio 2015, n. 2243).
Orbene, reputa il Tribunale che sussistano entrambi i predetti elementi.
A dispetto delle contestazioni del resistente, questi ha operato, sostanzialmente, come artefice e titolare dell'attività imprenditoriale esercitata sotto il nome , Parte_2 atteggiandosi in tal senso tanto nei rapporti interni con la e con la dipendente Pt_2 dell'impresa, quanto, nella sostanza, all'esterno con i terzi.
In particolare, dall'interrogatorio della docc 1 e 2 curatela) emerge che la stessa ha Pt_2 costituito la società di fatto con e su idea di quest'ultimo, esperto – circostanza _1 dimostrata – nel ramo delle vendite di automobili dell'impresa, giovandosi peraltro indirettamente dell'avviamento dell'attività di cui era in precedenza dipendente, _1
“rilevata”, per quanto emerge dalle indagini della GdF, dalla neocostituita . Parte_2
Lungi dall'alleggerire la sua posizione, la titolare formale dell'impresa ha descritto con precisione la genesi del rapporto con il successivo coinvolgimento di – la _1 Per_1 cui posizione in questa sede non rileva – la ripartizione delle competenze della descritta triade nella gestione dell'impresa e i rapporti di forza all'interno di quest'ultima, che vedevano come effettivo dominus, e in particolare, come esclusivo gestore del _1 settore vendite di autovetture.
La stessa dichiara, infatti, che aveva di fatto il controllo dell'impresa, impartiva _1
“qualsiasi direttiva, coordinava la parte delle vendite, gestiva in autonomia le pratiche di finanziamento e mi diceva i pagamenti da effettuare ai vari soggetti”.
Siffatte circostanze trovano pieno riscontro nelle dichiarazioni dell'unica dipendente di
, , la quale, sentita a sommarie informazioni dal curatore in Parte_2 Persona_2 data 25.03.2022, riferisce che “Di fatto qualsiasi attività da me svolta era subordinata alle disposizioni del Sig. e poi “Il Sig. dall'inizio ha fatto _1 Controparte_1 presente che comandava lui e che era una prestanome”, e ancora “tutte le Pt_2 disposizioni esecutive nella pratica erano quelle impartite dal (cfr. doc. 6); tra _1
l'altro, la dipendente descrive il comportamento per così dire scisso, operato dal socio occulto, che proprio in quanto tale cerca di mascherare agli occhi dei terzi la propria qualità presentandosi come mero direttore o venditore, mentre all'interno del sodalizio opera come (con)titolare. Contrariamente a quanto sostenuto dal resistente non si ravvisa alcuna contraddittorietà nella deposizione della dipendente, perché il fatto che sia Pt_2 sia impartissero direttive e pretendessero di dirigere l'impresa è indice al più di _1 un conflitto tra i sopra descritti vertici della società di fatto.
Corroborano la tesi della curatela le dichiarazioni a sommarie informazioni (doc. 4 curatela) rese dal Direttore della filiale di Pisa della il quale Parte_3 afferma che in occasione di situazioni particolari, quali le modifiche alle linee di credito del conto e il pignoramento del conto corrente (id est operazioni significative), _1 era sempre presente”, tant'è che riferisce di aver avuto “il sentore che fosse stato _1 il reale gestore della società”. Ancora, legale rappresentante della Testimone_1 [...] con la quale ha avuto un intenso rapporto commerciale Controparte_2 Parte_2
(acquisto di circa 160 auto in due anni), sentito a sommarie informazioni (doc. 5) riferisce che appariva il reale titolare dell'impresa, “in quanto gestiva la Controparte_1 situazione commerciale”, ossia, in sostanza, il core business dell'attività.
Da ultimo, è sintomatico che l'esposta descrizione dei rapporti di forza nell'impresa sia confermata nelle querele depositate e nelle informative della Guardia di Finanza, sebbene gli aspetti valutativi di queste ultime, allo stato, rivestano un'efficacia probatoria trascurabile.
La compartecipazione all'attività imprenditoriale è asseverata, inoltre, dalla delega ad operare su alcuni conti correnti, a prescindere dalla contestata portata delle stesse, e dal flusso di danaro tra le casse sociali e il conto corrente personale di _1
Al riguardo, accantonando l'allegata circostanza che abbia prelevato contanti dal _1 conto corrente della società tramite lo sportello ATM di , non asseverata Parte_4 siccome basata su una non consentita praesumptio de praesumpto, la significativa ingerenza nei conti della società denunciata dalla trova riscontro nel dimostrato e Pt_2 comunque incontestato incasso di € 11.500,00 euro dai conti della società, senza causale e rimasti privi di valida spiegazione (tale non potendo essere l'allegata “parentela” tra i soggetti) da parte di e dalle ulteriori anomale circostanze legate alla gestione e _1 alla disponibilità di beni e crediti, anche per interposta persona, riferibili alla società (auto a noleggio).
In definitiva, sussistono plurimi indici rivelatori che, per la loro sistematicità, sono idonei a rivelare la pervasiva e costante compartecipazione di nell'attività di impresa, tali _1 da giustificare l'estensione del fallimento, ogni ulteriore aspetto oggetto di dibattito tra le parti risultando superfluo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, scaglione di riferimento, parametri medi tenuto conto dell'istruttoria documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente decidendo, così dispone: dichiara il fallimento della società di fatto tra titolare dell'impresa Parte_2 Parte_2
e e, per l'effetto, dichiara ai sensi dell'art. 147, comma V,
[...] Controparte_1 L.F., l'estensione del Fallimento a , quale socio illimitatamente Controparte_1 responsabile;
[... condanna al rimborso, in favore del fallimento Controparte_1 Parte_2
delle spese di lite, liquidate in € 2.700,00 per compensi, oltre spese Parte_2 generali 15%, C.P.A., e I.V.A. se dovuta;
nomina giudice delegato il dott. Marco Zinna;
nomina curatore il dott. Parte_1
ordina al fallito di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ordina al Curatore di procedere immediatamente alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
ordina al Curatore, ai sensi dell'art. 87 L.F., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile e/o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss, cpc e 84 L.F. ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art 758 c.p.c.;
fissa l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 18.9.2025 ore 9:00 davanti al giudice delegato dott. Marco Zinna, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 L.F. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né
l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
segnala al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito;
Manda la cancelleria per gli adempimenti ex art. 17 L.Fall.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 26 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Luca Pruneti dott. Giuseppe Laghezza
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pisa in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Laghezza Presidente dott. Luca Pruneti Giudice relatore dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.F.
6.2023 avente ad oggetto: “procedure concorsuali”
tra
DOTT. in qualità di Curatore del fallimento Parte_1 Parte_2
(P. IVA ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella
[...] P.IVA_1
Cirillo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pisa, Via San Martino, n.
30;
- RICORRENTE Contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Pier Luigi Pellini, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Lucca, Via
Versilia, n. 60;
- RESISTENTE
Premesso
Con ricorso del 17.10.2023 il Dott. , Curatore del fallimento della Parte_1 [...]
ditta individuale, ha domandato ai sensi dell'art. 147, comma V, Parte_2
L. Fall. la dichiarazione dell'estensione del fallimento nei confronti di _1
, previo accertamento, in capo a questi, della qualità di socio illimitatamente
[...] responsabile. In particolare, ha precisato:
- che con sentenza n. 15/2022 del Tribunale di Pisa, è stato dichiarato il fallimento dell'impresa individuale di e nominato Parte_2 Parte_2 Parte_1 quale Curatore del fallimento;
- che nel corso delle indagini svolte dalla Curatela è emersa, nella gestione dell'impresa, la continua e costante ingerenza di;
Controparte_1 - che dalle dichiarazioni di appare evidente che il ruolo di Parte_2 _1
fosse di cogestione con evidente percezione di somme derivanti dall'attività
[...] ma disconnesse da una forma di retribuzione;
- che dalle dichiarazioni rese dai terzi è emerso che fosse percepito Controparte_1 come il reale gestore della Ditta individuale;
- che ciò è stato confermato dalle indagini svolte dalla PG e dalla Guardia di Finanza di
La Spezia.
Con provvedimento del 20.03.2024 il Giudice, vista l'istanza di parte resistente, ha rinviato la causa all'udienza del 18.04.2024.
Con provvedimento del 16.04.2024 il Giudice, vista la difficoltà di parte resistente nel reperire la documentazione necessaria ai fini della difesa, ha rinviato all'udienza del
6.06.2024.
Sono seguiti rinvii a causa del mancato accesso da parte del resistente al fascicolo dell'udienza fallimentare
Con memoria difensiva del 15.09.2024 si è costituito che ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'estensione del fallimento. In particolare, ha dedotto:
- che l'assenza di documenti e la scarsità dei riferimenti rende impossibile una corretta difesa nel merito;
- che era l'unico soggetto avente le deleghe bancarie intestate;
Parte_2
- che non era l'unica persona ad accompagnare in banca;
Parte_2
- che è imputata in oltre 130 episodi;
Parte_2
- che e gli altri soggetti erano soliti indicare come Parte_2 Controparte_1 soggetto di riferimento in loro assenza poiché venditore anziano;
- che i numeri non rendono l'immagine di come un amministratore Controparte_1 di fatto mancandone i presupposti di legge.
All'udienza del 25.09.2024 il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 12.12.2024 assegnando al resistente termini per il deposito della memoria integrativa e note di replica.
In esse, le parti hanno approfondito le rispettive prospettazioni e preso posizione, in via argomentativa e documentale, sulle difese avversarie.
Con provvedimento del 06.02.2024 la causa è stata rinviata all'udienza del 10.04.2025 per la discussione.
All'udienza del 10.04.2025 il Giudice ha rimesso la decisione al collegio senza termini.
***
La curatela muove dal presupposto che abbia svolto un ruolo di socio Controparte_1 di fatto di società occulta, unitamente a titolare dell'impresa individuale Parte_2
, dichiarata fallita con sent. n. 15/2022 del Tribunale di Pisa. Parte_2
In dettaglio, il resistente avrebbe ricoperto un ruolo da protagonista nell'avviamento e nell'esercizio dell'attività commerciale nominalmente riferibile alla sola imprenditrice dichiarata fallita, approfittando dell'inesperienza della priva di rapporti in Pt_2 sofferenza con istituti bancari, per (co)gestire la società di fatto instauratasi e partecipare degli utili schermato dall'assenza formale di incarichi e di responsabilità.
La prospettazione attorea trova riscontro nel coacervo degli elementi processualmente emersi, che restituiscono un quadro complessivo coerente e persuasivo, non scalfito dalle difese del resistente, anche a seguito del ripristinato, effettivo, contraddittorio di quest'ultimo sulla documentazione relativa al fascicolo del fallimento portante. Com'è noto, l'esistenza del rapporto sociale, anche ai fini della dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile a norma dell'art. 147 L.F., può basarsi sulla dimostrazione dell'elemento soggettivo, rappresentato dalla c.d. affectio societatis, ossia dalla volontà di collaborare e di creare un vincolo proiettato al raggiungimento di un risultato comune, o dell'elemento oggettivo, integrato da condotte tali “da ingenerare nei terzi il convincimento giustificato ed incolpevole che quelli agissero come soci, atteso che, nonostante l'inesistenza dell'ente, per il principio dell'apparenza del diritto, il quale tutela la buona fede dei terzi, coloro che si comportano esteriormente come soci vengono ad assumere in solido obbligazioni come se la società esistesse” (cfr. Cass., sez. un., 6 febbraio 2015, n. 2243).
Orbene, reputa il Tribunale che sussistano entrambi i predetti elementi.
A dispetto delle contestazioni del resistente, questi ha operato, sostanzialmente, come artefice e titolare dell'attività imprenditoriale esercitata sotto il nome , Parte_2 atteggiandosi in tal senso tanto nei rapporti interni con la e con la dipendente Pt_2 dell'impresa, quanto, nella sostanza, all'esterno con i terzi.
In particolare, dall'interrogatorio della docc 1 e 2 curatela) emerge che la stessa ha Pt_2 costituito la società di fatto con e su idea di quest'ultimo, esperto – circostanza _1 dimostrata – nel ramo delle vendite di automobili dell'impresa, giovandosi peraltro indirettamente dell'avviamento dell'attività di cui era in precedenza dipendente, _1
“rilevata”, per quanto emerge dalle indagini della GdF, dalla neocostituita . Parte_2
Lungi dall'alleggerire la sua posizione, la titolare formale dell'impresa ha descritto con precisione la genesi del rapporto con il successivo coinvolgimento di – la _1 Per_1 cui posizione in questa sede non rileva – la ripartizione delle competenze della descritta triade nella gestione dell'impresa e i rapporti di forza all'interno di quest'ultima, che vedevano come effettivo dominus, e in particolare, come esclusivo gestore del _1 settore vendite di autovetture.
La stessa dichiara, infatti, che aveva di fatto il controllo dell'impresa, impartiva _1
“qualsiasi direttiva, coordinava la parte delle vendite, gestiva in autonomia le pratiche di finanziamento e mi diceva i pagamenti da effettuare ai vari soggetti”.
Siffatte circostanze trovano pieno riscontro nelle dichiarazioni dell'unica dipendente di
, , la quale, sentita a sommarie informazioni dal curatore in Parte_2 Persona_2 data 25.03.2022, riferisce che “Di fatto qualsiasi attività da me svolta era subordinata alle disposizioni del Sig. e poi “Il Sig. dall'inizio ha fatto _1 Controparte_1 presente che comandava lui e che era una prestanome”, e ancora “tutte le Pt_2 disposizioni esecutive nella pratica erano quelle impartite dal (cfr. doc. 6); tra _1
l'altro, la dipendente descrive il comportamento per così dire scisso, operato dal socio occulto, che proprio in quanto tale cerca di mascherare agli occhi dei terzi la propria qualità presentandosi come mero direttore o venditore, mentre all'interno del sodalizio opera come (con)titolare. Contrariamente a quanto sostenuto dal resistente non si ravvisa alcuna contraddittorietà nella deposizione della dipendente, perché il fatto che sia Pt_2 sia impartissero direttive e pretendessero di dirigere l'impresa è indice al più di _1 un conflitto tra i sopra descritti vertici della società di fatto.
Corroborano la tesi della curatela le dichiarazioni a sommarie informazioni (doc. 4 curatela) rese dal Direttore della filiale di Pisa della il quale Parte_3 afferma che in occasione di situazioni particolari, quali le modifiche alle linee di credito del conto e il pignoramento del conto corrente (id est operazioni significative), _1 era sempre presente”, tant'è che riferisce di aver avuto “il sentore che fosse stato _1 il reale gestore della società”. Ancora, legale rappresentante della Testimone_1 [...] con la quale ha avuto un intenso rapporto commerciale Controparte_2 Parte_2
(acquisto di circa 160 auto in due anni), sentito a sommarie informazioni (doc. 5) riferisce che appariva il reale titolare dell'impresa, “in quanto gestiva la Controparte_1 situazione commerciale”, ossia, in sostanza, il core business dell'attività.
Da ultimo, è sintomatico che l'esposta descrizione dei rapporti di forza nell'impresa sia confermata nelle querele depositate e nelle informative della Guardia di Finanza, sebbene gli aspetti valutativi di queste ultime, allo stato, rivestano un'efficacia probatoria trascurabile.
La compartecipazione all'attività imprenditoriale è asseverata, inoltre, dalla delega ad operare su alcuni conti correnti, a prescindere dalla contestata portata delle stesse, e dal flusso di danaro tra le casse sociali e il conto corrente personale di _1
Al riguardo, accantonando l'allegata circostanza che abbia prelevato contanti dal _1 conto corrente della società tramite lo sportello ATM di , non asseverata Parte_4 siccome basata su una non consentita praesumptio de praesumpto, la significativa ingerenza nei conti della società denunciata dalla trova riscontro nel dimostrato e Pt_2 comunque incontestato incasso di € 11.500,00 euro dai conti della società, senza causale e rimasti privi di valida spiegazione (tale non potendo essere l'allegata “parentela” tra i soggetti) da parte di e dalle ulteriori anomale circostanze legate alla gestione e _1 alla disponibilità di beni e crediti, anche per interposta persona, riferibili alla società (auto a noleggio).
In definitiva, sussistono plurimi indici rivelatori che, per la loro sistematicità, sono idonei a rivelare la pervasiva e costante compartecipazione di nell'attività di impresa, tali _1 da giustificare l'estensione del fallimento, ogni ulteriore aspetto oggetto di dibattito tra le parti risultando superfluo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, scaglione di riferimento, parametri medi tenuto conto dell'istruttoria documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente decidendo, così dispone: dichiara il fallimento della società di fatto tra titolare dell'impresa Parte_2 Parte_2
e e, per l'effetto, dichiara ai sensi dell'art. 147, comma V,
[...] Controparte_1 L.F., l'estensione del Fallimento a , quale socio illimitatamente Controparte_1 responsabile;
[... condanna al rimborso, in favore del fallimento Controparte_1 Parte_2
delle spese di lite, liquidate in € 2.700,00 per compensi, oltre spese Parte_2 generali 15%, C.P.A., e I.V.A. se dovuta;
nomina giudice delegato il dott. Marco Zinna;
nomina curatore il dott. Parte_1
ordina al fallito di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ordina al Curatore di procedere immediatamente alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
ordina al Curatore, ai sensi dell'art. 87 L.F., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile e/o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss, cpc e 84 L.F. ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art 758 c.p.c.;
fissa l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 18.9.2025 ore 9:00 davanti al giudice delegato dott. Marco Zinna, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 L.F. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né
l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
segnala al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito;
Manda la cancelleria per gli adempimenti ex art. 17 L.Fall.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 26 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Luca Pruneti dott. Giuseppe Laghezza