Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/06/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 3477 del 21.11.2023 Oggetto: diritto alla pensione mediante cumulo di contribuzioni differenti
N. R.G. 244/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Donatella De Giorgi Consigliere ha emesso la presente
SENTENZ A
nel l a cont roversi a ci vi l e i n m at er i a pr evi de nzi al e, i n gr ado di ap pe l l o,
tra
, rappresentat o e di feso dagli Avv.ti Parte_1
Cosimo Frances co R ampi no e Vincenzo Caprioli
Appell ant e e
- CP_1 Controparte_2
, in persona del suo P residente pro tempore, rappresent at o e
[...] difeso dall 'Avv. M aria Teres a P etrucci
Appell ato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce il 20.12.2022, Parte_1
aveva dedotto che : - in data 15.04.2013 egli aveva presentato domanda di
[...] pensionamento con riferimento a due distinte posizioni previdenziali, la prima relativa alla gestione lavoratori dipendenti, la seconda alla gestione per i lavoratori parasubordinati;
- all'esito di tale istanza e di successivo ricorso amministrativo l' aveva liquidato in data CP_1
20.05.2013 la pensione di vecchiaia di categoria VO (n. 10062164) e la pensione di vecchiaia di categoria VOAUT (n. 01010490) il 30.08.2013, mantenendo separate le due posizioni;
- nel
2018 egli aveva riscontrato l'errore da parte dell'Ente e chiesto, con domanda del 14.09.2018 e
-con ricorso del 17.10.2021 aveva domandato il cumulo delle posizioni pensionistiche;
- con nota dell'8.02.2022 l' aveva CP_1 rigettato il ricorso con la motivazione: “Lei è già titolare di pensione diretta, pertanto, non ha diritto al cumulo”; - il Comitato Provinciale aveva poi rigettato il suo ricorso del CP_1 19.04.2022 con una diversa motivazione: “…il ricorrente, stante quanto stabilito dall'art. 1, commi da 239 a 248, della legge n°228 del 2012, all'atto dell'introduzione della domanda di pensione non si è avvalso della facoltà di richiedere la liquidazione in cumulo”. Il ricorrente, ritenendo di aver proposto sin dal 15.4.2013 una domanda di pensione con cumulo della contribuzione versata alle due diverse gestioni previdenziali dell' , aveva CP_1 lamentato l'illegittimità del comportamento dell' per violazione dell'art.1 comma 239 CP_2
L.n.228/2012, aveva chiesto al Tribunale di accertare il suo diritto al cumulo delle due posizioni pensionistiche a far data dal 15.04.2013 e, per l'effetto, di condannare l' a CP_1 corrispondergli le differenze pensionistiche dovute a tal titolo. L' era rimasto contumace. CP_1
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale aveva rigettato il ricorso poichè dalla documentazione prodotta risultava che nel 2013 il ricorrente non avesse presentato in via amministrativa domanda di cumulo, ma due contestuali domande di pensione di vecchiaia.
Ha proposto impugnazione lamentando l'erroneità della Parte_1 sentenza nella parte in cui ha negato il diritto al cumulo per mancanza di una domanda di pensione con cumulo contributivo, senza considerare che nella “domanda-ricorso” presentata all' in data 27.10.2021 era stato specificato che veniva richiesto il cumulo delle due CP_1 Par pensioni (n.10062164) e (n.01010490). Pt_3 Ha eccepito altresì l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto dell'appellante al cumulo delle prestazioni pensionistiche di cui è titolare, sostenendo che da gennaio 2017, per effetto della legge di bilancio per tale anno, era stata introdotta la possibilità di cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti per gli iscritti a diverse gestioni pensionistiche, incluse quelle dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti. Ha chiesto che, in riforma dell'impugnata sentenza, venisse accertato il suo diritto al cumulo e/o al ricongiungimento delle due posizioni pensionistiche di cui egli era titolare, a far data dal
15.04.2013, con conseguente condanna dell' al pagamento di tutte le somme dovute a far CP_1 data dalla presentazione della domanda del 2013. Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del gravame. Ha eccepito CP_1
l'intervenuta decadenza ex art.47 D.P.R. n.639/70, anche alla luce della sentenza della Suprema
Corte n.28416/2020, e la prescrizione quinquennale del diritto. Ha altresì eccepito l'infondatezza dell'appello, ritenendo corrette le osservazioni del Tribunale ed evidenziando la carenza di interesse ad agire in capo al pensionato, stante la mancanza di un reale beneficio conseguibile mediante l'invocato cumulo: all'uopo ha dedotto che, anche laddove la pensione fosse erogata con il cumulo delle posizioni contributive maturate nelle differenti gestioni, essa sarebbe comunque costituita dalle rispettive quote (pro-rata) calcolate secondo le regole di ciascuna gestione previdenziale e quindi produrrebbe lo stesso effetto pratico della somma delle due distinte pensioni attualmente erogate. All'udienza di discussione del 16.04.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
Deve essere preliminarmente e parzialmente accolta l'eccezione di decadenza, sollevata dall' in questo grado, ma rilevabile anche d'ufficio. Per effetto dell'art. 38, comma 1, lettera CP_1
d, numero 1, del D.L. n. 98 del 06.07.2011 convertito in l.n. 111/2011, che ha aggiunto un comma alla fine dell'art. 47 d.p.r. 639/1970 ("Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte") si è verificata la decadenza triennale dall'azione giudiziale avente ad oggetto i ratei pensionistici differenziali eventualmente maturati prima del triennio che ha preceduto il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Pur essendo nota la pronuncia della S.C. n.28416/2020, richiamata dall' a sostegno della tesi della decadenza totale dall'azione, questa Corte ritiene CP_1 maggiormente condivisibile il diverso orientamento di legittimità espresso nella sentenza n.17430/2021, la quale ha chiarito che “28. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi ultratriennali e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale”.
Nel merito, sulla base della documentazione in atti, si osserva che, in effetti, ad aprile 2013 il ricorrente non ha proposto in via amministrativa la domanda di una unica pensione mediante cumulo delle contribuzioni esistenti a suo favore nelle diverse gestioni, ma due differenti domande di pensione: con la domanda amministrativa n.prot. 0097996 del 15.4.2013 (identificata con il n.domus 2082594900042) (nato il [...]) ha chiesto la pensione di Parte_1 vecchiaia sulla base della contribuzione esistente a suo favore come lavoratore dipendente (FPLD); nella stessa data del 15.4.2013 ha presentato anche la domanda amministrativa prot. n. 0098146
(identificata con n.domus 2082594900177) per la pensione di vecchiaia, dichiarando di aver lavorato come lavoratore dipendente e come collaboratore coordinato o professionista abituale, e di aver presentato domanda di altra pensione all' . CP_1
Pertanto al sono state liquidate due diverse pensioni, rispettivamente quella di Parte_1 categoria VO, a carico del fondo pensione lavoratori dipendenti, con comunicazione del 20.05.2013 con decorrenza dal 01.05.2013, e quella liquidata il 30.8.2013 con decorrenza da Pt_3
01.07.2013.
La domanda di cumulo è stata proposta successivamente. Occorre precisare che con l'istanza via pec del 24.9.2018 a firma del e dell'Avv. Luca Putignano è stata chiesta la Parte_1 riliquidazione della pensione VO computando la quota da lavoro dipendente e quella relativa alla gestione separata ai sensi dell'invocato art.16 l.n.233/1990. Con successiva istanza di
“ricostituzione per motivi contributivi”, presentata il 27.10.2021(n.2082906600161) mediante l'apposito canale telematico dell' , è stato chiesto il “cumulo della pensione VO con la CP_1 pensione VOAUT”, delle quali il era già titolare. Parte_1
Su tale ultima istanza l' ha provveduto con comunicazione del 08.02.2022, rigettandola, CP_1 perché la parte istante era “già titolare di pensione diretta, pertanto, non ha diritto al cumulo”.
Tale provvedimento risulta aver dato corretta applicazione alla disciplina di settore applicabile al caso di specie.
L'art.1 comma 239 l.n.228/2012 stabilisce, infatti, che “…i soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione…”.
La facoltà di chiedere la liquidazione di un'unica pensione mediante il cumulo delle differenti contribuzioni previdenziali è prevista solo per gli assicurati che, al momento della domanda, ancora non siano titolari di trattamento pensionistico.
Nel caso di specie, invece, la domanda di cumulo è intervenuta successivamente al Par riconoscimento del diritto e alla liquidazione delle due distinte pensioni e Pt_3
La disposizione dell'art.1 comma 239 l.n.228/2012, pur dopo le modifiche apportate dall'art.1 comma 195 l.n.232/2016 (ossia da quella che è indicata dall'appellante come legge di bilancio per il
2017), ai fini del cumulo dei periodi assicurativi conserva la condizione dell'assenza di titolarità di preesistente trattamento pensionistico, già stabilita dalla l.n.228/2012.
Pertanto, anche rispetto all'invocata normativa del 2016, la domanda di Parte_1
non può trovare accoglimento per difetto di tale necessario presupposto.
[...]
Occorre infine rilevare che nelle conclusioni dell'atto di appello ha chiesto “il Parte_1 cumulo e/o la ricongiunzione” delle due posizioni pensionistiche e che tuttavia quella relativa alla ricongiunzione costituisce domanda nuova rispetto al primo grado, ed è quindi inammissibile ex art.437 c.p.c.
La sentenza impugnata va quindi confermata.
Le spese di questo grado sono compensate tra le parti, stante la complessità ermeneutica della materia sul punto.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce –Sezione Lavoro;
visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso dell11/04/2024 da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del 21/11/2023 n.ro 3477 del Tribunale di Lecce, così CP_1 provvede:
Rigetta l'appello.
Dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater del D.P.R. n.115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 16/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi