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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/06/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 868 / 2024 avente ad oggetto obbligo contributivo alla Gestione aziende con lavoratori dipendenti promosso da: , nato a [...] il [...],e ivi residente in c.da Parte_1
NG sn (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Corallo Lidia, con C.F._1
domicilio eletto presso lo studio legale,come da procura in atti;
Opponente
Contro
: Controparte_1
(C.F. ) anche quale mandatario della in persona dei rispettivi legali P.IVA_1 Controparte_2
rappresentanti, rappresentato e difeso dall'avv. Demaestri Maria Grazia e dall'avv. Galeano
Manlio,con domicilio eletto presso la sede di GU ,come da procura come in atti ,
Opposto
1 Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso depositato in data 02/04/2024 , il sig. ha proposto rituale Parte_1
opposizione – previa sospensiva - avverso l'avviso di addebito n.597 2021 0000160850 notificato in data 19/02/2024 per il pagamento di €.8.055,68 a titolo di contributi, interessi e sanzioni da versare alla Gestione aziende con lavoratori dipendenti periodo aprile 2016-luglio
2018 per note di rettifica DM10.
L'opponente, ha eccepito il difetto di motivazione dell'avviso di addebito che fa riferimento a note di rettifica mai ricevute, ha eccepito l' intervenuta prescrizione, e violazione dell'art.116 comma 8 L388/2000 nell'applicazione delle sanzioni,e chiesto l'annullamento dell'atto impugnato.
A seguito della costituzione dell' insiste sull'omessa notifica delle note di rettifica ,e CP_1 sull'illegittimità dell'avviso di addebito per aver l'azienda regolarmente denunciato i due lavoratori.
Si è costituito l' rilevando l'infondatezza delle ragioni dell'opposizione , in CP_1
considerazione che la contribuzione richiesta è dovuta a seguito di DURC negativo e delle 23
note di rettifica inviate, e quindi chiesto il rigetto. Deduce genericamente il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
La causa è istruita su base documentale, e quindi all' udienza del 12 maggio 2025 sostituita dal deposito di note per trattazione scritta (art.127 ter c.p.c.) sulla base delle note difensive depositate dalle parti, decisa da Codesto Giudice mediante la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto.
1)Preliminarmente deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
perché nessuna legge prevede la cessione a favore della suddetta società dei contributi previdenziali da riscuotere tramite avviso di addebito
2)L'eccezione di mancanza di motivazione dell'avviso di addebito è fondata.
L'avviso di addebito richiama 23 note di rettifica da DM10 (invito alla regolarizzare).
Risulta in atti (doc.2 memoria di costituzione che ciascuna nota di rettifica è CP_1
stata inviata all' odierno ricorrente tramite raccomandata presso l'indirizzo in IA ,via
Roma N.201 ma ciascuna a cartolina di ricevimento non risulta firmata dal ricevente , e il mero richiamo in essa contenuta al D.L. 18/2020 non è sufficiente a provare la regolarità della notifica .
2 La normativa sull'emergenza da Covid 19 (art. . 108, comma 1, del d. l. 18/2020 ) ,in materia di atti inviati tramite posta prevede una particolare procedura di notifica che accerti da parte dell'operatore postale la presenza del destinatario ovvero di altri soggetti abilitati alla sua ricezione. Tale accertamento nella fattispecie non risulta avvenuto e quindi la notifica è nulla perché viziata .
Di conseguenza l'avviso di addebito che richiama note di rettifica non notificate al contribuente deve ritenersi carente di motivazione.
L' attore in senso sostanziale nel presente giudizio di accertamento ha specificato CP_1 la causale dell'avviso di addebito allegando ogni singola nota di rettifica e illustrandone il contenuto :trattasi di note di rettifica emesse a seguito di DURC negativo ex art.1
comma 175 L.296/2006 per indebite agevolazioni contributive usufruite dall'azienda per due lavoratori .
Il ricorrente, quindi, è stato messo in condizione di esercitare utilmente il proprio diritto di difesa ( note di trattazione scritta del ricorrente dep.in data 16-09-2024) avverso la pretesa contribuita .
2) L'eccezione di prescrizione è fondata.
Dalla mancata notifica delle note di rettifica di cui all'avviso di addebito consegue la maturata prescrizione della maggior parte delle differenze retributive e sanzioni civili richiesti in pagamento.
Risulta in atti che l' attraverso le note di rettifica chiede il versamento delle CP_1
differenze contributive e delle sanzioni civili per ritardato versamento così meglio specificate:
- nota di rettifica 1/2017 di €.656,46 (differenze contributive e sanzioni civili)
- nota di rettifica 1/2018 di €.41,73 ( sanzioni civili)
- nota di rettifica 2/2017 di €.506,96 (differenze contributive e sanzioni civili)
- nota di rettifica 2/2018 di €.36,72 ( sanzioni civili)
- nota di rettifica 3/2017 di €.18,33 ( sanzioni civili)
- nota di rettifica 4/2016 di €.663,07 (differenze contributive e sanzioni civili)
- nota di rettifica 4/2017 di €.15,27 ( sanzioni civili)
- nota di rettifica 4/2018 di €.41,88 ( sanzioni civili)
- nota di rettifica 5/2016 di €.662,16 (differenze contributive e sanzioni civili)
- nota di rettifica 6/2016 di €.657,12 (differenze contributive e sanzioni civili)
- nota di rettifica 6/2017 di €.34,30 ( sanzioni civili)
- nota di rettifica 7/2016 di €.657,93 (differenze contributive e sanzioni civili)
3 - nota di rettifica 7/2017 di €.26,74 ( sanzioni civili)
- nota di rettifica 7/2018 di €.42,37 ( sanzioni civili)
- nota di rettifica 8/2016 di €.653,52 (differenze contributive e sanzioni civili)
- nota di rettifica 8/2017 di €.18,75 ( sanzioni civili)
- nota di rettifica 9/2016 di €.660,05 (differenze contributive e sanzioni civili)
- nota di rettifica 9/2017 di €.32,77 ( sanzioni civili)
- nota di rettifica 10/2016 di €.659,16 (differenze contributive e sanzioni civili)
- nota di rettifica 10/2017 di €.18,86 ( sanzioni civili)
- nota di rettifica 11/2016 di €.652,91 (differenze contributive e sanzioni civili)
- nota di rettifica 11/2017 di €.50,84 ( sanzioni civili)
- nota di rettifica 12/2016 di €.826,72 (differenze contributive e sanzioni civili)
Note di rettifica sgravate.
L' ha sgravato le note di rettifica 2/2018 - 4/2018 - 7/2018 CP_1
Note di rettifica prescritte.
-Le note di rettifica 4/2016 - 5/2016 - 6/2016 - 7/2016- 8/2016-9/2016 - 10/2016 -11/2016 -
12/2016 riguardano differenze contributive e sanzioni prescritte: per i crediti di cui alla nota di rettifica 12/2016 (più recente nel tempo) il termine di prescrizione che sarebbe scaduto il
12/2021 è prorogato al 31-12-2023 dalla normativa per emergenza covid, pertanto alla notifica dell'avviso di addebito in oggetto avvenuta il 19/02/2024 la prescrizione quinquennale è già maturata e a maggior ragione è maturata per i crediti delle altre note di rettifica più risalenti nel tempo.
In relazione alle suddette note di rettifica nulla è dovuto per essere i crediti prescritti.
-Anche le note di rettifica 1/2017 - 2/2017 - 3/2017 - 4/2017- 6/2017- 7/2017 - riguardano differenze contributive e sanzioni prescritte: per i crediti di cui alla nota di rettifica 7/2017 (più
recente nel tempo) il termine di prescrizione che sarebbe scaduto il 7/2022 subisce la sospensione di 542 giorni disposta dall'art.68 d.l. n.18/2020 e non è stato utilmente interrotto dall'avviso di addebito in oggetto notificato il -0 . A maggior ragione la prescrizione è maturata per i crediti delle altre note di rettifica più risalenti nel tempo.
Anche in relazione alle suddette note nulla pertanto nulla è dovuto per maturata prescrizione.
Si ritiene che l'invito a regolarizzare del 16-11-2019 (doc.3 memoria non sia idoneo CP_1
atto di interruzione della prescrizione perché inviato ad indirizzo pec
“ diverso da quello dell'azienda“ Email_1 Email_2
(doc.7 memoria . CP_1
4 Note di rettifica non prescritte.
Invece sono dovute perché non prescritti le sanzioni civile di cui alle note di rettifica 8/2017-
9/2017 -10/2017 -11/2017- 1/2018 : per i crediti di cui alla nota di rettifica 8/2017 (più risalente nel tempo) il termine di prescrizione che sarebbe scaduto il 8/2022 subisce la sospensione di 542 giorni disposta dall'art.68 d.l. n.18/2020 ed è stato utilmente interrotto dall'avviso di addebito in oggetto notificato il -0 . A maggior ragione la prescrizione non è maturata per i crediti delle altre note di rettifica più recenti nel tempo.
Si ritiene che le sanzioni civili siano dovute anche perché correttamente l' ha applicato la CP_1
disposizione per evasione inquanto i DM10 sono stati trasmessi con notevole ritardo come risulta dalle singole note di rettifica e l'azienda ricorrente non ha dato prova di una diversa circostanza.
In relazione alle suddette note di rettifica i pagamenti richiesti sono dovuti perché i crediti non sono prescritti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo e liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della causa (scaglione previdenza sino a € 26.000,00) e dell'attività processuale in concreto svolta, e compensate per un quinto stante l'avvenuto sgravio e le note di rettifica non prescritte.
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo sull'opposizione, in contradditorio tra le parti , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita :
- annulla l'avviso di addebito n.597 2021 0000160850 in relazione alle note di rettifica prescritte come sopra meglio specificato.
- conferma l'avviso di addebito limitatamente alle note di rettifica 8/2017- 9/2017 -10/2017 -
11/2017- 1/2018
- condanna di GU alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in CP_1
€.43,00 per esborsi, €.2.000,00 per compensi legali, oltre 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A. da pagarsi direttamente a favore dell'avv. Lidia Corallo ,difensore antistatario (già operata la compensazione per un quinto).
GU, 9 giugno 2025.
Il Giudice onorario dott. ssa Salvatrice Gurrieri
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