TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/04/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 548/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
11/04/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 06/03/2025 da Parte_1
( , rappresentata e difesa dall'avv. AGNESE DI CAPRIO, e da C.F._1 Parte_2
( , rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE GALLETTA,
[...] C.F._2 tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in Jesi (AN) in data
12/04/2010; rilevato che dal matrimonio è nata una figlia, , il 27/05/2012; Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 27/06/2017; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1 1. I IGg.ri e continueranno a vivere separati nel reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto, liberi di fissare ciascuno la propria dimora ove riterranno più opportuno, con obbligo di mutuo rispetto, e tenuto conto delle disposizioni normative in materia. In ipotesi di trasferimento della residenza, ciascun genitore informerà l'altro, trenta giorni prima del predetto trasferimento;
2. In ossequio a quanto statuito dall'art. 337 bis c.c. e dall'art. 337 ter c.c., ovvero che, anche in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli minori hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, la figlia minore sarà affidata in forma condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione privilegiata presso la madre;
3. La casa familiare, sita in Caserta alla Via dei Ginepri n. 8 loc. Falciano, di proprietà di entrambe le parti - nell'interesse della figlia minore e fino al conseguimento dell'autosufficienza economica di quest'ultima – resterà assegnata alla SI.ra , che continuerà ad Parte_1 abitarvi unitamente alla figlia;
4. I tempi di permanenza con il genitore non collocatario saranno così regolamentati:
a) il IG. che abita fuori regione per lavoro, terrà con sé , a settimane alterne, Pt_2 Per_1 dalle ore 09.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica, prelevandola e riaccompagnandola presso l'abitazione materna. Nel caso in cui volesse prelevare la minore dal venerdì sera, dovrà concordarlo con la madre almeno 48 ore prima;
b) durante il periodo natalizio - salvo diverso accordo dei genitori - la minore trascorrerà con il padre, ad anni alternati, dalle ore 10 del 25 dicembre fino alla sera del 31 dicembre o dalla sera del 31 dicembre fino alla sera del 6 gennaio;
c) durante le festività pasquali - salvo diverso accordo dei genitori – trascorrerà con il Per_1 padre, ad anni alterni, dalle ore 18 del Sabato Santo fino alle ore 20.00 del giorno di Pasqua o dalle ore 18 della giornata di Pasqua fino alle ore 20 del lunedì in Albis. In caso di organizzazione di viaggi, i genitori potranno, previo accordo, organizzarsi diversamente;
d) la minore festeggerà il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
trascorrerà altresì con il padre la festa del papà, nonché il giorno del compleanno di quest'ultimo e con la madre la festa della mamma e il giorno del compleanno di quest'ultima;
e) nel periodo estivo la minore trascorrerà con il padre due settimane non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno con la madre, compatibilmente con le ferie di quest'ultima, nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto. I genitori si daranno
2 comunicazione del luogo di villeggiatura ed avranno cura di garantire contatto telefonico quotidiano della minore con l'altro genitore. Durante i periodi in cui la minore si recherà in vacanza con la madre il diritto di visita paterno si intenderà sospeso.
Eventuali indisponibilità delle parti rispetto a tali tempi di permanenza, a meno che non costituiscano situazioni di emergenza, andranno comunicate almeno tre giorni prima all'altro genitore.
Il SI. si impegna a comunicare alla SI,ra , in anticipo, le sue permanenze Pt_2 Parte_1 all'estero.
Rispetto alle predette condizioni, sono fatti sempre salvi diversi accordi tra le parti;
4. A partire già dal mese di gennaio 2025, il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di Pt_2 Parte_1 mantenimento per la figlia minore , la somma mensile di € 620,00, a mezzo bonifico Per_1 bancario, entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT;
5. Il IG. contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie alla figlia Pt_2 minore, secondo le indicazioni delle Linee guida del CNF del 2017, che si intendono parte integrante del presente accordo;
6. Il IG. corrisponderà alla IG.ra l'importo ad oggi maturato a titolo di Pt_2 Parte_1 rivalutazione istat, pari ad € 1.449,24, in 5 rate mensili di pari importo, a partire da gennaio
2025 fino a maggio 2025;
7. L'assegno unico sarà ripartito al 50% tra i genitori;
8. I genitori si obbligano reciprocamente a prestare il loro consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto o di altro documento valido ai fini dell'espatrio;
9. Compensate interamente tra le parti le spese e competenze legali, con rinunzia da parte dei sottoscritti procuratori al vincolo di solidarietà ai sensi della legge professionale;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Jesi (AN) il 12/04/2010 da Parte_2 nato ad [...] il [...], e da , nata a [...] il
[...] Parte_1
23/09/1976, alle condizioni sopra richiamate;
3 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di JESI (AN) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 5, parte I, serie /, anno 2010);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di conSIlio del 11/04/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
4