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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/03/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2398/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MENCHETTI ROBERTA ( ), C.F._1 appellante
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. CAVALIERE MAURIZIO ( , C.F._2 appellata
Conclusioni per «Voglia la Corte di Appello Parte_1 di Firenze, in totale riforma e modifica della sentenza del Tribunale di
Firenze 2421/2022 Rep.5151/2022 del 6/9/2022 nel giudizio RG 13401/2017 e notificata il 21/11/2022 tra Parte_2
e ,
[...] Parte_1
In Via Preliminare sussistendo gravi e fondati motivi, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza ex articolo 283 c.p.c.;
In Via Istruttoria disporre il rinnovo della CTU alla luce delle osservazioni della CTP di parte con particolare riferimento Pt_1 all'anatocismo e CMS;
conclude nel merito per la totale riforma della sentenza, dichiarando, atteso lo stato dei conti al momento della notifica della citazione, la domanda inammissibile e/o nulla, rigettando le domande tutte della controparte per mancata acquisizione delle prove necessarie e mancato assolvimento dell'onere ricadente sull'odierna appellata;
rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile, improcedibile, prescritta alla luce dell'eccezione sollevata, infondata in fatto ed in diritto o comunque fondata su domande precluse e non provate;
IN IPOTESI determinare il saldo del rapporto dare/avere tra le parti previa compensazione delle reciproche pretese e tenuto conto dell'eccepita prescrizione.
Con vittoria di spese e competenze professionali»; per «conclude come in Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta», ossia «respingere l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata per i motivi indicati in narrativa.
Cn vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Rilevato
Parte_ (nel prosieguo ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 2421 del 2022 del Tribunale di Firenze, con la quale il giudice di prime cure, in parziale accoglimento della domanda pag. 2/21 proposta da (nel prosieguo Controparte_1
, ha ritenuto essere stati illegittimamente addebitati euro CP_1
107.238,31 sul conto corrente ordinario 5113/44 e, in conseguenza, ne ha rideterminato il saldo – che alla data dell'8 novembre 2017 era pari a euro -
74.138,79, ossia a debito del correntista – in euro +33.099,52, a suo credito, alla medesima data.
Preliminarmente, il Tribunale ha respinto l'eccezione d'inammissibilità della domanda attorea di accertamento della nullità di plurime clausole contrattuali e di non debenza dei relativi importi, considerando che «la chiusura del conto corrente costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito ma non anche della (pregiudiziale) azione di nullità proposta dal correntista o di accertamento negativo del debito sotto il profilo di una pronunzia che accerti il saldo del conto corrente ad una determinata data».
Parte_ Il Tribunale ha poi respinto l'eccezione sollevata da d'inammissibilità della domanda per intervenuta transazione, considerando che la lettera sottoscritta dal correntista in data 27 luglio 2016, consistendo in un “riconoscimento di debito”, non costituisse «autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale», che quindi non esimeva dalla verifica della sua esistenza o validità.
Ha poi accolto la domanda di accertamento dell'usurarietà dei vantaggi conseguiti dalla banca, per superamento del tasso-soglia da parte del tasso effettivo globale (t.e.g.) – con riferimento a 12 trimestri, rispetto ai quali ha azzerato gli addebiti effettuati – e quella di accertamento della nullità delle clausole contrattuali, limitatamente alla c.m.s. – per l'assenza di «univoci criteri di determinazione del suo importo» – e all'anatocismo, con riferimento al periodo precedente al 2° trimestre 2004 compreso, considerato legittimo da tale momento, in quanto pattuito per iscritto.
pag. 3/21 Parte_ Ha poi accolto l'eccezione di prescrizione sollevata da con riferimento al periodo precedente al 14 settembre 2007, corrispondente al decennio precedente alla citazione, limitatamente alle rimesse aventi natura solutoria, in quanto destinate a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.
Parte_ Le spese di lite sono state poste a carico di mentre quelle di c.t.u. sono state poste a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà.
Avverso tale decisione ha interposto appello la banca, facendo valere i seguenti motivi di censura:
1. «Mancato accoglimento dell'eccezione relativa alla inammissibilità della domanda in quanto il conto risultava al momento della proposizione della domanda ancora aperto»;
2. «Errata valutazione dell'atto transattivo»;
3. «Difetto di motivazione ed erronea motivazione sulla acquisizione al giudizio della produzione documentale. Errore del Tribunale relativamente all'ordine di esibizione in relazione alla situazione di fatto relativa al possesso dei documenti»;
4. «Nel merito della CTU espletata. Errore del Giudice nella formulazione quesito e non accoglimento del rinnovo CTU sull'anatocismo. Difetto di motivazione sui rilievi del CTU e sulla rilevanza della comunicazione effettuata dalla Banca. Omessa motivazione sull'accordo che dava atto dell'applicazione in regime di reciprocità della capitalizzazione»;
Si è costituita protestando l'infondatezza del gravame. CP_1
Con provvedimento del 16 maggio 2024 è stata dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza.
All'esito dell'udienza del 12 novembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta pag. 4/21 in decisione con ordinanza del successivo 14 novembre, con la quale sono stati assegnati alle parti dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
Parte_
1. Con il primo motivo lamenta che la sentenza non abbia accolto l'eccezione d'inammissibilità della domanda perché il conto era ancora aperto al momento della proposizione della stessa. Sostiene l'irrilevanza della sua chiusura in corso di causa, in quanto l'estinzione del rapporto «è condizione di ammissibilità e non di procedibilità della domanda». Inoltre, solo a seguito di tale chiusura «si potrebbe parlare di pagamento indebito da parte del cliente-correntista», avendo la soltanto in tale momento, Pt_1
«esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, in quanto tali, da restituire, se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto». Sarebbe quindi
«inammissibile la domanda di accertamento concernente l'illegittima applicazione delle clausole di pattuizione» di cui il correntista ha prospettato l'invalidità, trattandosi di domanda «non autonoma, ma strettamente connessa a quella consequenziale, di condanna alla ripetizione delle somme pagate».
Il motivo è infondato.
Il giudice di prime cure ha correttamente applicato il principio più volte rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il correntista «ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, pure prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche,
l'esistenza, o meno, di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse […] rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore pag. 5/21 estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto
(allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili, la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice» (Cass. n. 3310 del 2024, in motivazione;
analogamente, Cass. n.
12993 del 2023, in motivazione, e Cass. n. 7697 del 2023, in motivazione).
Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, «[i]n tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. “conto aperto”), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché
l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma
1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate» (Cass. n. 13586 del 2024, in motivazione).
Nel solco di tale orientamento si è collocata anche questa Corte, secondo cui «[l]'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. matura con la chiusura del conto corrente perché solo da quel momento il credito diventa esigibile, tuttavia anche in precedenza il correntista ha interesse ad ottenere l'elisione di poste illegittime addebitate e il riaccredito virtuale sul conto delle relative somme;
del resto la struttura della domanda di ripetizione dell'indebito è
pag. 6/21 duplice: implica e presuppone sempre l'accertamento della effettiva sussistenza/legittimità dell'obbligo che ha dato luogo ad un pagamento considerato indebito, cui segue un corollario di condanna al pagamento dello stesso indebito qualora la relativa somma sia esigibile (Cass. n. 7697 del
2023, Cass. n. 21646 del 2018, Corte d'appello di Firenze n. 2613 del 2022,
n. 2464 del 2022, n. 874/2023)» (ex aliis, Corte d'appello di Firenze n. 16 del
2025, n. 1243 del 2024 e n. 1764 del 2023, in motivazione).
Tale duplicità emerge peraltro chiaramente dal tenore delle conclusioni rassegnate dal correntista in primo grado, con il quale ha domandato di
«accertare e dichiarare che le somme indicate nei saldi dei conti correnti per cui
è causa non risultano corrette per i motivi indicati in narrativa, accertando conseguentemente le somme effettivamente risultanti a seguito del corretto calcolo del saldo dei c/c per cui è causa alla data dell'ultimo e/c disponibile, con conseguente condanna ad eseguire la relativa annotazione per i motivi indicati in premessa e, in caso di chiusura del conto, condannare conseguentemente la convenuta al pagamento delle somme che risultassero dovute all'attore all'esito degli accertamenti sopra indicati, oltre interessi legali dalla domanda». Emerge quindi chiaramente il carattere autonomo e non meramente strumentale alla domanda di accertamento rispetto a quella di restituzione.
Alla stregua di quanto precede, il primo motivo è infondato.
Parte_
2. Con il secondo lamenta che il Tribunale abbia valutato l'accordo transattivo del 27 luglio 2016 quale «mero riconoscimento di debito e non come propria transazione», che invece avrebbe concesso al correntista «un termine di dilazione del pagamento con la rideterminazione di alcune condizioni». Sostiene quindi che sarebbe applicabile la normativa relativa alla transazione, che avrebbe «reso infattibile ogni valutazione sul periodo anteriore» alla stipula, per il cui esame il correntista sarebbe stato tenuto a domandarne preventivamente l'accertamento dell'invalidità. Essa, inoltre, ai pag. 7/21 sensi dell'art. 1972 c.c., avendo avuto a oggetto un contratto nullo, non potrebbe essere a sua volta affetta da nullità ma unicamente annullabile e
«soltanto ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità».
Pertanto, domanda la riforma della sentenza escludendo dal ricalcolo tutto il periodo di svolgimento del rapporto precedente al citato 27 luglio 2016.
Il motivo è infondato.
Parte_ A differenza di quanto sostiene non può essere riconosciuto valore di transazione alla lettera del 27 luglio 2016 (doc. 4, allegato alla seconda Parte_ memoria ex art. 183 c.p.c., fasc. .
L'art. 1965 c.c. stabilisce che «[l]a transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro».
Pertanto, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, gli elementi identificativi del contratto transattivo «sono comunemente identificati nella “res litigiosa” (ad integrare la quale, peraltro, “non occorre che le rispettive tesi delle parti abbiano assunto la determinatezza propria della pretesa, essendo sufficiente l'esistenza di un dissenso potenziale, pur se ancora da definire nei più precisi termini di una lite, e non esteriorizzata in una rigorosa formulazione” […]) e nel “nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite” (così, del pari in motivazione,
Cass. Sez. 2, sent. n. 8917 del 2016, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 2, sent. 7 maggio 1997, n. 3969, Rv. 504114-01; Cass. Sez. 3, sent. 4 settembre 1990, n. 9114, Rv. 469171-01)» (Cass. n. 25600 del 2022, in motivazione).
Dal chiaro tenore letterale della predetta missiva del 27 luglio 2016 va escluso sia che le parti abbiano agito allo scopo di porre fine a una lite già incominciata o di prevenirne una potenziale, sia che le stesse si siano fatte
«reciproche concessioni».
pag. 8/21 I rappresentanti della società pur facendo riferimento al CP_1 rapporto di conto corrente n. 5113/44 e a quello collegato anticipi n.
777205151,41, si sono limitati al riconoscimento del debito riferito al saldo del primo di essi, pari a euro 62.649,34 al 30 giugno 2016, e a dare atto di non essere «in grado di far fronte alla sopra indicata nostra obbligazione in unica soluzione», richiedendo a tal fine di «consentirci di provvedere al pagamento graduale del complessivo vostro credito […] mediante 12 rate mensili», di euro 1.000,00 ciascuna, tranne l'ultima comprensiva, oltre a tale somma, anche del residuo alla rispettiva data, ossia euro 50.649,34.
Pertanto, non emerge la volontà di comporre una lite, non facendosi riferimento ad alcun genere di contrasto nemmeno potenziale;
di contro è rappresentata la volontà del debitore di corrispondere l'esatto importo dovuto, domandando unicamente la dilazione della scadenza del debito così riconosciuto.
Tanto è sufficiente per escludere che le parti abbiano stipulato una transazione.
Inoltre, dallo stesso atto emerge l'assenza di reciproche concessioni. A fronte dell'ottenimento di detta dilazione da parte del correntista questi non ha rinunciato ad alcuna sua pretesa né promesso alcunché di ulteriore con riferimento al rapporto pregresso. Soltanto si è impegnato a corrispondere per il periodo della dilazione l'interesse al tasso annuo nominale del 13,95%, peraltro inferiore a quello applicato durante lo svolgimento del rapporto, essendo il tasso effettivo annuo pari al 14,198% – cioè considerando gli effetti della capitalizzazione trimestrale – come emerge dal contratto del 21 settembre 2004 (doc. 3 fasc. di primo grado . CP_1
Tale conclusione è confortata dallo stesso oggetto della lettera, testualmente, «Riconoscimento di debito e richiesta di dilazione» – privo di espressioni che si riferiscano ad una transazione – circostanza che, pur di per sé non decisiva, nel quadro delle precedenti considerazioni risulta essere pag. 9/21 ulteriore elemento coerente con la qualifica dell'atto come mera ricognizione di debito.
Pertanto il Tribunale, correttamente, ha fatto applicazione del principio di diritto stabilito dalla Corte regolatrice, secondo cui «[l]a ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della “causa debendi”, da cui deriva una semplice “relevatio ab onere probandi” che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento» (Cass. n.
20689 del 2016, in massima;
nello stesso senso Cass. n. 31818 del 2024, in massima).
La censura va quindi respinta.
Parte_
3. Con il terzo motivo contesta l'espletamento della c.t.u. nel giudizio di primo grado, articolando la censura in due profili di doglianza: a) con il primo lamenta che il giudice di prime cure abbia considerato utilizzabile la documentazione che l'attore avrebbe prodotto, oltre il termine previsto dall'art. 183 c.p.c., ossia gli allegati nn. 1, 2, 3 e 5 alla perizia di parte (rispettivamente, la richiesta di copia della documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 t.u.b, il contratto del 23 maggio 1990, quello di modifica delle condizioni economiche del 21 settembre 2004, quello di concessione di credito del 26 novembre 2015). Sostiene, in primo luogo, che all'udienza del
6 marzo 2018 l'attore avrebbe depositato in formato cartaceo detta documentazione e il Tribunale l'avrebbe invitato ad effettuare il deposito pag. 10/21 «anche in via telematica», rilevandone il carattere «endoprocessuale». Inoltre, all'udienza del 21 luglio 2020, ne avrebbe nuovamente rilevato la carenza invitando ancora la parte «a depositare in PCT gli allegati mancanti entro e non oltre la data della prossima udienza»; all'esito di essa, il 21 luglio 2020, ha ritenuto comunque «di acquisire tale documentazione, a quel punto versata in pct», limitandosi a considerare che era menzionata nell'elenco della perizia prodotta con la citazione e non motivando le ragione dell'autorizzazione oltre i termini previsti dall'art. 183 c.p.c.. Domanda quindi che detta documentazione sia dichiarata inutilizzabile;
b) con il Parte_ secondo profilo lamenta che il Tribunale le abbia ordinato la produzione dei contratti e degli estratti periodici ai sensi dell'art. 210 c.p.c. relativi al conto in esame, così invertendo l'onere della prova. Sostiene che «la a Pt_1 seguito invio lettera 119 TUB, aveva consegnato i contratti e gli estratti o almeno parte di essi (ragionevolmente quelli dal decennio dal 2016 al 2006 almeno per gli estratti)». Inoltre, qualora «tale documentazione consegnata non fosse stata completa, sarebbe stato onere di parte attrice formulare l'istanza ex 210 cpc in maniera esaustiva, […] indicando espressamente i documenti mancanti». Sostiene poi che la disponibilità di tale documentazione da parte dell'attore sarebbe attestata dal suo stesso c.t.p., che nella propria relazione ha dato atto di averla esaminata.
Il motivo è infondato.
Quanto al profilo sub a), dagli atti processuali di primo grado emerge Parte_ che con la citazione nei confronti di aveva indicato alcuni CP_1 documenti offerti in comunicazione, tuttavia omettendo di depositarli in cancelleria al momento della costituzione. Tale produzione è avvenuta durante la prima udienza di trattazione, e quindi, come emerge dal relativo verbale, il giudice di prime cure, dando «atto che si tratta di un deposito endoprocessuale invita parte attrice a depositare i documenti oggi prodotti anche in via telematica».
pag. 11/21 A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
«[l]'articolo 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sotto la rubrica:
“Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali”, stabilisce al primo comma […], che: “… nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici …”. […] Il primo comma citato, nello stabilire che “il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”, fissa la regola dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti comunemente definiti come endoprocessuali, mentre per le parti non precedentemente costituite vale […] la regola dell'alternatività, a scelta dell'interessato, tra il deposito telematico e quello cartaceo, in forza del comma 1 bis dello stesso articolo 16 bis, secondo cui: “Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e … alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1”» (Cass., sez. un., n. 7877 del 2022, in motivazione).
Pertanto, solo la produzione documentale effettuata con l'atto introduttivo del giudizio avrebbe potuto essere effettuata a scelta dell'attore anche con modalità cartacea. Essendo invece avvenuta con atto endoprocessuale, il deposito avrebbe dovuto essere telematico.
Tuttavia, sempre secondo la Corte regolatrice, «come il deposito per via telematica dell'atto introduttivo del giudizio o della documentazione ad esso allegata, anziché con modalità cartacee, non dà luogo ad una nullità, rispettivamente, della costituzione dell'attore o della produzione, ma ad una mera irregolarità sanabile per raggiungimento dello scopo, in ragione della pag. 12/21 presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa dell'atto a disposizione delle altre parti secondo le previste modalità [...], ugualmente il deposito dell'atto introduttivo e della documentazione predetta con modalità cartac[e]e anziché, in ipotesi, per via telematica, costituisce vizio sanabile per raggiungimento dello scopo della costituzione del rapporto processuale o del contraddittorio su quella documentazione, eventualmente mediante concessione di termine all'altra parte per svolgere le proprie difese (cfr. sostanzialmente in tal senso Cass. n. 19151 del 2019)» (Cass. n. 9464 del
2021, in motivazione?).
Il deposito, pacificamente avvenuto in modalità cartacea, ha quindi Parte_ comunque messo la relativa documentazione a disposizione di che è stata perciò in grado da quel momento di svolgere le proprie difese, realizzandosi quindi lo scopo di consentire il contraddittorio, per la cui Parte_ pienezza, peraltro, ha altresì goduto della rimessione in termini con l'ordinanza del 21 luglio 2020, fino al 15 settembre 2020.
Parte_ Parimenti, va respinto il profilo di doglianza sub b), con il quale contesta la legittimità dell'ordine di esibizione degli estratti conto e del contratto, emesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Va in primo luogo rilevata l'estrema genericità della contestazione. Non Parte_ è dato capire dall'argomentazione spesa da se essa assuma di aver effettivamente consegnato tutti gli estratti conto di cui il correntista aveva diritto di ottenere copia, ossia quelli formati nel decennio precedente alla richiesta ai sensi dell'art. 119 t.u.b. con la missiva del 1° agosto 2016 (doc. 1 fasc. Costruzioni).
Parte_ La stessa infatti, nel proprio motivo d'appello afferma in modo dubitativo di aver consegnato «gli estratti o almeno parte di essi
(ragionevolmente quelli dal decennio dal 2016 al 2006 almeno per gli estratti)», quindi prospettando comunque la possibile mancanza di parte della stessa documentazione, dimostrando così di aver omesso uno specifico pag. 13/21 confronto tra quella richiesta dal correntista, quella a esso consegnata e quella a sua volta prodotta in giudizio.
A ogni buon conto, volendo ipotizzare l'ammissibilità della censura sul punto, in aderenza alle argomentazioni spese dalla banca va comunque rilevato che l'ordine di esibizione contestato sarebbe al più superfluo, in quanto la medesima documentazione risulta comunque prodotta dall'appellante sempre in cartaceo, con la predetta produzione avvenuta durante la prima udienza di trattazione, allegata alla propria c.t.p. (doc. 2 fasc. di primo grado Costituzioni), ivi dando dato atto di averla esaminata.
Pertanto, entrambi i profili di doglianza sono infondati.
Parte_
4. Con il quarto motivo contesta i risultati della c.t.u., a cui il
Tribunale avrebbe aderito senza «alcuna analisi e motivazione tagliata sul caso concreto», e articola la censura in due profili di doglianza: a) con il primo lamenta l'erronea eliminazione degli addebiti per anatocismo dal 2000 fino al 2004, anno in cui tale meccanismo di capitalizzazione degli interessi sarebbe stato pattuito per iscritto. Sostiene di aver prodotto la Gazzetta
Ufficiale con la quale avrebbe proceduto all'adeguamento generalizzato delle condizioni contrattuali e l'estratto conto del 30 giugno 2000, contenente in calce la «comunicazione che assolve all'onere imposto dalla normativa».
Afferma poi che la lettera del 27 luglio 2016 «riconosce l'avvenuta applicazione del regime della reciprocità fin dal Luglio 2000». Lamenta inoltre che la sentenza sia priva di motivazione sul punto. Domanda pertanto la rinnovazione della c.t.u., che tenga conto della validità di tale voce di costo nel periodo considerato;
b) con il secondo contesta l'eliminazione degli addebiti per c.m.s. dal saldo. Sostiene che i contratti in atti «riportano l'indicazione della percentuale del prelievo, indicazione sufficiente ad individuarne […] la sua base di calcolo, ossia l'entità del fido di volta in volta operante», e specificano «le condizioni e la periodicità dell'addebito».
Il motivo è infondato.
pag. 14/21 Occorre preliminarmente rilevare che il conto è stato aperto in data 22 gennaio 1990, come emerge dal relativo contratto (doc. non numerato Parte_ depositato da il 3 marzo 2020).
Ciò detto, quanto al profilo sub a), è corretta la decisione del giudice di prime cure che ha considerato illegittima l'applicazione dell'anatocismo fino al 2004, quando la clausola è stata pattuita in forma scritta.
Va in primo luogo rilevato che la sentenza del Tribunale non è stata impugnata con riferimento all'accertamento della nullità della clausola anatocistica per violazione dell'art. 1283 c.c., relativamente al periodo precedente all'entrata in vigore della delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000 – che ha dato attuazione all'art. 120 t.u.b., come modificato dal d.lgs n. 342 del 1999 – pertanto la decisione, sul punto, è coperta dal giudicato.
Relativamente al periodo successivo all'entrata in vigore della medesima Parte_ delibera, va disattesa la tesi di secondo cui tale voce di costo sarebbe divenuta legittima per essere stata introdotta con la pubblicazione dell'avviso di modifica delle condizioni contrattuali sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 Parte_ giugno 2000, ad opera di Banca Toscana s.p.a., oggi (doc. non Parte_ numerato, allegato alla seconda memoria di primo grado .
Il Collegio non ignora che la Corte di cassazione, in due recenti decisioni, ha affermato il principio di diritto secondo cui «[la] condizione prevista dalla delibera Cicr quale limite della possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del T.u.b. è incentrata sul fatto che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”. Ciò implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece […] tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione»
(Cass. 5054 del 2024 e n. 5064 del 2024, in motivazione), e che, in seguito a tali decisioni, ha disposto, in altra causa, la trattazione in pubblica udienza pag. 15/21 della questione – ritenuta «di particolare rilevanza» – con l'ordinanza n. 8639 del 2024.
Tuttavia, questo Collegio ritiene di fare applicazione dell'orientamento meno recente e ampiamente consolidato, secondo cui occorre una pattuizione scritta per introdurre legittimamente la pratica anatocistica nei casi come quello in esame, per le ragioni a supporto di tale orientamento, indicate nella sentenza n. 9140 del 2020, che è opportuno riprodurre: «la delibera CICR del 9 febbraio 2000 è stata emanata prima che fosse dichiarata l'incostituzionalità della previsione, contenuta nell'art. 25, comma
3, d.lgs. n. 342/1999, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera stessa. […] La pronuncia di incostituzionalità ha investito, così, il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera del 9 febbraio 2000 e non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime […]. La delibera è anteriore alla sentenza di incostituzionalità e si colloca in un quadro storico contrassegnato dal dato della conformità al diritto (giusta la sanatoria disposta dall'art. 25, comma 3, primo periodo, d.lgs. n. 342/1998) delle clausole anatocistiche, che dunque presuppone. In ragione della pronuncia di incostituzionalità le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR non possono che considerarsi nulle: […] È quindi alla nullità delle clausole anatocistiche che bisogna guardare quando si prendono in considerazione le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera. È, invece, incongruo ritenere che il CICR, con la disposizione in esame, abbia inteso far riferimento alla mera applicazione delle predette clausole, indipendentemente dalla validità ed efficacia delle medesime […] e ciò perché […], la delibera venne ad esistenza quando le clausole in questione erano state oggetto di sanatoria, onde l'atto si situava,
pag. 16/21 storicamente, in una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da considerarsi ancora legittima». Pertanto, la tesi secondo cui il peggioramento delle condizioni contrattuali vada rapportato alla nullità della clausola anatocistica «finisce del resto per conferire rilevanza a un dato – l'esecuzione della disposizione negoziale nulla – che è normalmente, salve le note eccezioni (ad es.: artt. 590, 799, 2126 c.c.), sprovvisto di rilevanza giuridica e che, nella specie, in quanto confliggente col principio di natura generale per cui la pattuizione nulla è priva di ogni efficacia, la delibera del CICR non avrebbe potuto nemmeno autonomamente introdurre». Di conseguenza, «in mancanza di una clausola, valida, che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il criterio della pari periodicità, di cui all'art. 2, comma 2, della delibera, sia favorevole o sfavorevole per il correntista. [… Ciò] implica che le parti potessero applicare al contratto una nuova disciplina della capitalizzazione solo addivenendo a una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della delibera CICR. […] Rileva […] la sostanziale assimilabilità tra due fattispecie: quella della stipula di un contratto di conto corrente che le parti intendano munire di una clausola anatocistica e quella dell'inserzione di una tale clausola in un contratto vecchio che ne sia privo (per la nullità della relativa pattuizione). In entrambi i casi è necessario che il correntista esprima la propria volontà circa l'introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità».
Nel caso in esame, quindi, la banca non era abilitata a introdurre la clausola anatocistica meramente tramite pubblicazione dell'adeguamento delle condizioni contrattuali in Gazzetta Ufficiale e comunicazione al cliente, essendo invece necessaria la pattuizione per iscritto di tale voce di costo, avvenuta il 21 settembre 2004, con la nuova convenzione delle condizioni economiche del conto (doc. 3 fasc. di primo grado . Fino a tale CP_1 data, pertanto, in difetto di stipula avente forma scritta, la clausola è nulla,
pag. 17/21 così come conseguentemente sono illegittimi i relativi addebiti effettuati sul conto in esame.
Parte_ Quanto al profilo sub b), con il quale contesta l'eliminazione degli addebiti per c.m.s., parimenti va rilevata la correttezza della decisione del giudice di prime cure.
La relativa pattuizione, per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992, avrebbe dovuto rivestire forma scritta, come invece avvenuto soltanto con la predetta stipula delle nuove condizioni contrattuali il 21 settembre 2004.
Trattandosi di conto, come detto, aperto nel 1990, quindi prima dell'entrata in vigore della predetta legge n. 154 del 1992, va considerato quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ossia che «“le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano degli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte, rispettivamente, con la L. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 4 poi trasfuso nel D.Lgs. 1° settembre 1983, n.
385, art. 117 e con la L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 4), non sono retroattive,
e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l'inefficacia ex nunc, rilevabile solo su eccezione di parte” (Cass., 31 gennaio 2006, n. 2140)». (Cass. n. 6550 del 2013, in motivazione;
nello stesso senso Cass. n. 17150 del 2016, Cass. 3181 del
2008).
I relativi importi, addebitati dal 2° trimestre 1997, come rilevato dal c.t.u. nell'allegato n. 3 alla propria relazione, sono illegittimi, per mancata pattuizione per iscritto, fino al 21 settembre 2004, data in cui è stata per la prima volta con tale forma pattuita la c.m.s. (doc. 3 fasc. di primo grado
. CP_1
pag. 18/21 La clausola, tuttavia, è nulla anche per il periodo successivo per le ragioni che seguono.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che «deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca.
Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale» (Cass. n. 19825 del 2022, in motivazione;
nello stesso senso, ex aliis, Corte d'appello di Firenze n. 1799 del 2024, n. 329 del
2024, n. 2554 del 2023, n. 2471 del 2023 e n. 1288 del 2023).
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, «[i]n tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti» (Cass. n. 1373 del 2024, in massima;
Corte d'appello di Firenze
n. 17 del 2025 e n. 1799 del 2024).
Parte_ A differenza di quanto sostenuto da né dal predetto contratto del
21 settembre 2004 (doc. 3 fasc. di primo grado , con il quale è CP_1 stata pattuita la c.m.s., né da altro documento tra quelli disponibili in atti è possibile desumere i criteri di determinazione della base di calcolo cui applicare la predetta percentuale – e segnatamente quanto alla c.m.s. per pag. 19/21 apertura di credito entro il fido, se rilevi la provvista ancora disponibile o l'importo utilizzato e, quanto agli eventuali sconfinamenti, se il costo vada calcolato sulla misura totale del passivo o solo sull'eccedenza rispetto al limite dello stesso fido – e quale sia il periodo di riferimento per il computo del dovuto, con la conseguenza che non è possibile per il correntista valutare il peso economico di tale voce di costo. Ciò emerge dalla parte del citato contratto del 21 settembre 2004, che di seguito si riproduce, nel quale tale voce di costo è indicata soltanto nella misura percentuale:
Pertanto, anche il quarto motivo di gravame va respinto e la sentenza integralmente confermata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei valori minimi relativi allo scaglione di riferimento (euro
52.001,00 - euro 260.000,00), tenendo conto del valore della controversia, dell'attività processuale svolta e del suo pregio ed esclusa la fase istruttoria/trattazione nel presente grado di giudizio, non effettivamente tenutasi. Il valore del gravame, infatti, non è pari a euro 33.000,00, come dichiarato dall'appellante nella propria citazione in appello, che ha evidentemente fatto riferimento alla misura del saldo ricalcolato dal
Tribunale, come detto in euro +33.099,52 a credito del correntista. A tal proposito rileva invece l'importo del riaccredito, ossia euro 107.238,31, che, rappresentando l'utilità riconosciuta al creditore, corrisponde al valore della Parte_ domanda proposta da in appello, avendo invocato la completa riforma della decisione.
6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pag. 20/21 pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 2421 del 2022 del Tribunale di Firenze, che per l'effetto conferma;
2. condanna a rifondere a Parte_1 le spese di lite afferenti al Controparte_1 presente grado di giudizio – da distrarsi in favore del procuratore Avv.
Maurizio Cavaliere, dichiaratosi antistatario – che liquida in euro
4.997,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13;
4. manda alla Cancelleria per la regolarizzazione degli atti sotto il profilo fiscale in ordine al valore della controversia.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
28 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 21/21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MENCHETTI ROBERTA ( ), C.F._1 appellante
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. CAVALIERE MAURIZIO ( , C.F._2 appellata
Conclusioni per «Voglia la Corte di Appello Parte_1 di Firenze, in totale riforma e modifica della sentenza del Tribunale di
Firenze 2421/2022 Rep.5151/2022 del 6/9/2022 nel giudizio RG 13401/2017 e notificata il 21/11/2022 tra Parte_2
e ,
[...] Parte_1
In Via Preliminare sussistendo gravi e fondati motivi, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza ex articolo 283 c.p.c.;
In Via Istruttoria disporre il rinnovo della CTU alla luce delle osservazioni della CTP di parte con particolare riferimento Pt_1 all'anatocismo e CMS;
conclude nel merito per la totale riforma della sentenza, dichiarando, atteso lo stato dei conti al momento della notifica della citazione, la domanda inammissibile e/o nulla, rigettando le domande tutte della controparte per mancata acquisizione delle prove necessarie e mancato assolvimento dell'onere ricadente sull'odierna appellata;
rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile, improcedibile, prescritta alla luce dell'eccezione sollevata, infondata in fatto ed in diritto o comunque fondata su domande precluse e non provate;
IN IPOTESI determinare il saldo del rapporto dare/avere tra le parti previa compensazione delle reciproche pretese e tenuto conto dell'eccepita prescrizione.
Con vittoria di spese e competenze professionali»; per «conclude come in Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta», ossia «respingere l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata per i motivi indicati in narrativa.
Cn vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Rilevato
Parte_ (nel prosieguo ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 2421 del 2022 del Tribunale di Firenze, con la quale il giudice di prime cure, in parziale accoglimento della domanda pag. 2/21 proposta da (nel prosieguo Controparte_1
, ha ritenuto essere stati illegittimamente addebitati euro CP_1
107.238,31 sul conto corrente ordinario 5113/44 e, in conseguenza, ne ha rideterminato il saldo – che alla data dell'8 novembre 2017 era pari a euro -
74.138,79, ossia a debito del correntista – in euro +33.099,52, a suo credito, alla medesima data.
Preliminarmente, il Tribunale ha respinto l'eccezione d'inammissibilità della domanda attorea di accertamento della nullità di plurime clausole contrattuali e di non debenza dei relativi importi, considerando che «la chiusura del conto corrente costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito ma non anche della (pregiudiziale) azione di nullità proposta dal correntista o di accertamento negativo del debito sotto il profilo di una pronunzia che accerti il saldo del conto corrente ad una determinata data».
Parte_ Il Tribunale ha poi respinto l'eccezione sollevata da d'inammissibilità della domanda per intervenuta transazione, considerando che la lettera sottoscritta dal correntista in data 27 luglio 2016, consistendo in un “riconoscimento di debito”, non costituisse «autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale», che quindi non esimeva dalla verifica della sua esistenza o validità.
Ha poi accolto la domanda di accertamento dell'usurarietà dei vantaggi conseguiti dalla banca, per superamento del tasso-soglia da parte del tasso effettivo globale (t.e.g.) – con riferimento a 12 trimestri, rispetto ai quali ha azzerato gli addebiti effettuati – e quella di accertamento della nullità delle clausole contrattuali, limitatamente alla c.m.s. – per l'assenza di «univoci criteri di determinazione del suo importo» – e all'anatocismo, con riferimento al periodo precedente al 2° trimestre 2004 compreso, considerato legittimo da tale momento, in quanto pattuito per iscritto.
pag. 3/21 Parte_ Ha poi accolto l'eccezione di prescrizione sollevata da con riferimento al periodo precedente al 14 settembre 2007, corrispondente al decennio precedente alla citazione, limitatamente alle rimesse aventi natura solutoria, in quanto destinate a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.
Parte_ Le spese di lite sono state poste a carico di mentre quelle di c.t.u. sono state poste a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà.
Avverso tale decisione ha interposto appello la banca, facendo valere i seguenti motivi di censura:
1. «Mancato accoglimento dell'eccezione relativa alla inammissibilità della domanda in quanto il conto risultava al momento della proposizione della domanda ancora aperto»;
2. «Errata valutazione dell'atto transattivo»;
3. «Difetto di motivazione ed erronea motivazione sulla acquisizione al giudizio della produzione documentale. Errore del Tribunale relativamente all'ordine di esibizione in relazione alla situazione di fatto relativa al possesso dei documenti»;
4. «Nel merito della CTU espletata. Errore del Giudice nella formulazione quesito e non accoglimento del rinnovo CTU sull'anatocismo. Difetto di motivazione sui rilievi del CTU e sulla rilevanza della comunicazione effettuata dalla Banca. Omessa motivazione sull'accordo che dava atto dell'applicazione in regime di reciprocità della capitalizzazione»;
Si è costituita protestando l'infondatezza del gravame. CP_1
Con provvedimento del 16 maggio 2024 è stata dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza.
All'esito dell'udienza del 12 novembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta pag. 4/21 in decisione con ordinanza del successivo 14 novembre, con la quale sono stati assegnati alle parti dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
Parte_
1. Con il primo motivo lamenta che la sentenza non abbia accolto l'eccezione d'inammissibilità della domanda perché il conto era ancora aperto al momento della proposizione della stessa. Sostiene l'irrilevanza della sua chiusura in corso di causa, in quanto l'estinzione del rapporto «è condizione di ammissibilità e non di procedibilità della domanda». Inoltre, solo a seguito di tale chiusura «si potrebbe parlare di pagamento indebito da parte del cliente-correntista», avendo la soltanto in tale momento, Pt_1
«esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, in quanto tali, da restituire, se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto». Sarebbe quindi
«inammissibile la domanda di accertamento concernente l'illegittima applicazione delle clausole di pattuizione» di cui il correntista ha prospettato l'invalidità, trattandosi di domanda «non autonoma, ma strettamente connessa a quella consequenziale, di condanna alla ripetizione delle somme pagate».
Il motivo è infondato.
Il giudice di prime cure ha correttamente applicato il principio più volte rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il correntista «ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, pure prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche,
l'esistenza, o meno, di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse […] rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore pag. 5/21 estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto
(allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili, la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice» (Cass. n. 3310 del 2024, in motivazione;
analogamente, Cass. n.
12993 del 2023, in motivazione, e Cass. n. 7697 del 2023, in motivazione).
Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, «[i]n tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. “conto aperto”), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché
l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma
1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate» (Cass. n. 13586 del 2024, in motivazione).
Nel solco di tale orientamento si è collocata anche questa Corte, secondo cui «[l]'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. matura con la chiusura del conto corrente perché solo da quel momento il credito diventa esigibile, tuttavia anche in precedenza il correntista ha interesse ad ottenere l'elisione di poste illegittime addebitate e il riaccredito virtuale sul conto delle relative somme;
del resto la struttura della domanda di ripetizione dell'indebito è
pag. 6/21 duplice: implica e presuppone sempre l'accertamento della effettiva sussistenza/legittimità dell'obbligo che ha dato luogo ad un pagamento considerato indebito, cui segue un corollario di condanna al pagamento dello stesso indebito qualora la relativa somma sia esigibile (Cass. n. 7697 del
2023, Cass. n. 21646 del 2018, Corte d'appello di Firenze n. 2613 del 2022,
n. 2464 del 2022, n. 874/2023)» (ex aliis, Corte d'appello di Firenze n. 16 del
2025, n. 1243 del 2024 e n. 1764 del 2023, in motivazione).
Tale duplicità emerge peraltro chiaramente dal tenore delle conclusioni rassegnate dal correntista in primo grado, con il quale ha domandato di
«accertare e dichiarare che le somme indicate nei saldi dei conti correnti per cui
è causa non risultano corrette per i motivi indicati in narrativa, accertando conseguentemente le somme effettivamente risultanti a seguito del corretto calcolo del saldo dei c/c per cui è causa alla data dell'ultimo e/c disponibile, con conseguente condanna ad eseguire la relativa annotazione per i motivi indicati in premessa e, in caso di chiusura del conto, condannare conseguentemente la convenuta al pagamento delle somme che risultassero dovute all'attore all'esito degli accertamenti sopra indicati, oltre interessi legali dalla domanda». Emerge quindi chiaramente il carattere autonomo e non meramente strumentale alla domanda di accertamento rispetto a quella di restituzione.
Alla stregua di quanto precede, il primo motivo è infondato.
Parte_
2. Con il secondo lamenta che il Tribunale abbia valutato l'accordo transattivo del 27 luglio 2016 quale «mero riconoscimento di debito e non come propria transazione», che invece avrebbe concesso al correntista «un termine di dilazione del pagamento con la rideterminazione di alcune condizioni». Sostiene quindi che sarebbe applicabile la normativa relativa alla transazione, che avrebbe «reso infattibile ogni valutazione sul periodo anteriore» alla stipula, per il cui esame il correntista sarebbe stato tenuto a domandarne preventivamente l'accertamento dell'invalidità. Essa, inoltre, ai pag. 7/21 sensi dell'art. 1972 c.c., avendo avuto a oggetto un contratto nullo, non potrebbe essere a sua volta affetta da nullità ma unicamente annullabile e
«soltanto ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità».
Pertanto, domanda la riforma della sentenza escludendo dal ricalcolo tutto il periodo di svolgimento del rapporto precedente al citato 27 luglio 2016.
Il motivo è infondato.
Parte_ A differenza di quanto sostiene non può essere riconosciuto valore di transazione alla lettera del 27 luglio 2016 (doc. 4, allegato alla seconda Parte_ memoria ex art. 183 c.p.c., fasc. .
L'art. 1965 c.c. stabilisce che «[l]a transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro».
Pertanto, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, gli elementi identificativi del contratto transattivo «sono comunemente identificati nella “res litigiosa” (ad integrare la quale, peraltro, “non occorre che le rispettive tesi delle parti abbiano assunto la determinatezza propria della pretesa, essendo sufficiente l'esistenza di un dissenso potenziale, pur se ancora da definire nei più precisi termini di una lite, e non esteriorizzata in una rigorosa formulazione” […]) e nel “nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite” (così, del pari in motivazione,
Cass. Sez. 2, sent. n. 8917 del 2016, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 2, sent. 7 maggio 1997, n. 3969, Rv. 504114-01; Cass. Sez. 3, sent. 4 settembre 1990, n. 9114, Rv. 469171-01)» (Cass. n. 25600 del 2022, in motivazione).
Dal chiaro tenore letterale della predetta missiva del 27 luglio 2016 va escluso sia che le parti abbiano agito allo scopo di porre fine a una lite già incominciata o di prevenirne una potenziale, sia che le stesse si siano fatte
«reciproche concessioni».
pag. 8/21 I rappresentanti della società pur facendo riferimento al CP_1 rapporto di conto corrente n. 5113/44 e a quello collegato anticipi n.
777205151,41, si sono limitati al riconoscimento del debito riferito al saldo del primo di essi, pari a euro 62.649,34 al 30 giugno 2016, e a dare atto di non essere «in grado di far fronte alla sopra indicata nostra obbligazione in unica soluzione», richiedendo a tal fine di «consentirci di provvedere al pagamento graduale del complessivo vostro credito […] mediante 12 rate mensili», di euro 1.000,00 ciascuna, tranne l'ultima comprensiva, oltre a tale somma, anche del residuo alla rispettiva data, ossia euro 50.649,34.
Pertanto, non emerge la volontà di comporre una lite, non facendosi riferimento ad alcun genere di contrasto nemmeno potenziale;
di contro è rappresentata la volontà del debitore di corrispondere l'esatto importo dovuto, domandando unicamente la dilazione della scadenza del debito così riconosciuto.
Tanto è sufficiente per escludere che le parti abbiano stipulato una transazione.
Inoltre, dallo stesso atto emerge l'assenza di reciproche concessioni. A fronte dell'ottenimento di detta dilazione da parte del correntista questi non ha rinunciato ad alcuna sua pretesa né promesso alcunché di ulteriore con riferimento al rapporto pregresso. Soltanto si è impegnato a corrispondere per il periodo della dilazione l'interesse al tasso annuo nominale del 13,95%, peraltro inferiore a quello applicato durante lo svolgimento del rapporto, essendo il tasso effettivo annuo pari al 14,198% – cioè considerando gli effetti della capitalizzazione trimestrale – come emerge dal contratto del 21 settembre 2004 (doc. 3 fasc. di primo grado . CP_1
Tale conclusione è confortata dallo stesso oggetto della lettera, testualmente, «Riconoscimento di debito e richiesta di dilazione» – privo di espressioni che si riferiscano ad una transazione – circostanza che, pur di per sé non decisiva, nel quadro delle precedenti considerazioni risulta essere pag. 9/21 ulteriore elemento coerente con la qualifica dell'atto come mera ricognizione di debito.
Pertanto il Tribunale, correttamente, ha fatto applicazione del principio di diritto stabilito dalla Corte regolatrice, secondo cui «[l]a ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della “causa debendi”, da cui deriva una semplice “relevatio ab onere probandi” che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento» (Cass. n.
20689 del 2016, in massima;
nello stesso senso Cass. n. 31818 del 2024, in massima).
La censura va quindi respinta.
Parte_
3. Con il terzo motivo contesta l'espletamento della c.t.u. nel giudizio di primo grado, articolando la censura in due profili di doglianza: a) con il primo lamenta che il giudice di prime cure abbia considerato utilizzabile la documentazione che l'attore avrebbe prodotto, oltre il termine previsto dall'art. 183 c.p.c., ossia gli allegati nn. 1, 2, 3 e 5 alla perizia di parte (rispettivamente, la richiesta di copia della documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 t.u.b, il contratto del 23 maggio 1990, quello di modifica delle condizioni economiche del 21 settembre 2004, quello di concessione di credito del 26 novembre 2015). Sostiene, in primo luogo, che all'udienza del
6 marzo 2018 l'attore avrebbe depositato in formato cartaceo detta documentazione e il Tribunale l'avrebbe invitato ad effettuare il deposito pag. 10/21 «anche in via telematica», rilevandone il carattere «endoprocessuale». Inoltre, all'udienza del 21 luglio 2020, ne avrebbe nuovamente rilevato la carenza invitando ancora la parte «a depositare in PCT gli allegati mancanti entro e non oltre la data della prossima udienza»; all'esito di essa, il 21 luglio 2020, ha ritenuto comunque «di acquisire tale documentazione, a quel punto versata in pct», limitandosi a considerare che era menzionata nell'elenco della perizia prodotta con la citazione e non motivando le ragione dell'autorizzazione oltre i termini previsti dall'art. 183 c.p.c.. Domanda quindi che detta documentazione sia dichiarata inutilizzabile;
b) con il Parte_ secondo profilo lamenta che il Tribunale le abbia ordinato la produzione dei contratti e degli estratti periodici ai sensi dell'art. 210 c.p.c. relativi al conto in esame, così invertendo l'onere della prova. Sostiene che «la a Pt_1 seguito invio lettera 119 TUB, aveva consegnato i contratti e gli estratti o almeno parte di essi (ragionevolmente quelli dal decennio dal 2016 al 2006 almeno per gli estratti)». Inoltre, qualora «tale documentazione consegnata non fosse stata completa, sarebbe stato onere di parte attrice formulare l'istanza ex 210 cpc in maniera esaustiva, […] indicando espressamente i documenti mancanti». Sostiene poi che la disponibilità di tale documentazione da parte dell'attore sarebbe attestata dal suo stesso c.t.p., che nella propria relazione ha dato atto di averla esaminata.
Il motivo è infondato.
Quanto al profilo sub a), dagli atti processuali di primo grado emerge Parte_ che con la citazione nei confronti di aveva indicato alcuni CP_1 documenti offerti in comunicazione, tuttavia omettendo di depositarli in cancelleria al momento della costituzione. Tale produzione è avvenuta durante la prima udienza di trattazione, e quindi, come emerge dal relativo verbale, il giudice di prime cure, dando «atto che si tratta di un deposito endoprocessuale invita parte attrice a depositare i documenti oggi prodotti anche in via telematica».
pag. 11/21 A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
«[l]'articolo 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sotto la rubrica:
“Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali”, stabilisce al primo comma […], che: “… nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici …”. […] Il primo comma citato, nello stabilire che “il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”, fissa la regola dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti comunemente definiti come endoprocessuali, mentre per le parti non precedentemente costituite vale […] la regola dell'alternatività, a scelta dell'interessato, tra il deposito telematico e quello cartaceo, in forza del comma 1 bis dello stesso articolo 16 bis, secondo cui: “Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e … alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1”» (Cass., sez. un., n. 7877 del 2022, in motivazione).
Pertanto, solo la produzione documentale effettuata con l'atto introduttivo del giudizio avrebbe potuto essere effettuata a scelta dell'attore anche con modalità cartacea. Essendo invece avvenuta con atto endoprocessuale, il deposito avrebbe dovuto essere telematico.
Tuttavia, sempre secondo la Corte regolatrice, «come il deposito per via telematica dell'atto introduttivo del giudizio o della documentazione ad esso allegata, anziché con modalità cartacee, non dà luogo ad una nullità, rispettivamente, della costituzione dell'attore o della produzione, ma ad una mera irregolarità sanabile per raggiungimento dello scopo, in ragione della pag. 12/21 presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa dell'atto a disposizione delle altre parti secondo le previste modalità [...], ugualmente il deposito dell'atto introduttivo e della documentazione predetta con modalità cartac[e]e anziché, in ipotesi, per via telematica, costituisce vizio sanabile per raggiungimento dello scopo della costituzione del rapporto processuale o del contraddittorio su quella documentazione, eventualmente mediante concessione di termine all'altra parte per svolgere le proprie difese (cfr. sostanzialmente in tal senso Cass. n. 19151 del 2019)» (Cass. n. 9464 del
2021, in motivazione?).
Il deposito, pacificamente avvenuto in modalità cartacea, ha quindi Parte_ comunque messo la relativa documentazione a disposizione di che è stata perciò in grado da quel momento di svolgere le proprie difese, realizzandosi quindi lo scopo di consentire il contraddittorio, per la cui Parte_ pienezza, peraltro, ha altresì goduto della rimessione in termini con l'ordinanza del 21 luglio 2020, fino al 15 settembre 2020.
Parte_ Parimenti, va respinto il profilo di doglianza sub b), con il quale contesta la legittimità dell'ordine di esibizione degli estratti conto e del contratto, emesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Va in primo luogo rilevata l'estrema genericità della contestazione. Non Parte_ è dato capire dall'argomentazione spesa da se essa assuma di aver effettivamente consegnato tutti gli estratti conto di cui il correntista aveva diritto di ottenere copia, ossia quelli formati nel decennio precedente alla richiesta ai sensi dell'art. 119 t.u.b. con la missiva del 1° agosto 2016 (doc. 1 fasc. Costruzioni).
Parte_ La stessa infatti, nel proprio motivo d'appello afferma in modo dubitativo di aver consegnato «gli estratti o almeno parte di essi
(ragionevolmente quelli dal decennio dal 2016 al 2006 almeno per gli estratti)», quindi prospettando comunque la possibile mancanza di parte della stessa documentazione, dimostrando così di aver omesso uno specifico pag. 13/21 confronto tra quella richiesta dal correntista, quella a esso consegnata e quella a sua volta prodotta in giudizio.
A ogni buon conto, volendo ipotizzare l'ammissibilità della censura sul punto, in aderenza alle argomentazioni spese dalla banca va comunque rilevato che l'ordine di esibizione contestato sarebbe al più superfluo, in quanto la medesima documentazione risulta comunque prodotta dall'appellante sempre in cartaceo, con la predetta produzione avvenuta durante la prima udienza di trattazione, allegata alla propria c.t.p. (doc. 2 fasc. di primo grado Costituzioni), ivi dando dato atto di averla esaminata.
Pertanto, entrambi i profili di doglianza sono infondati.
Parte_
4. Con il quarto motivo contesta i risultati della c.t.u., a cui il
Tribunale avrebbe aderito senza «alcuna analisi e motivazione tagliata sul caso concreto», e articola la censura in due profili di doglianza: a) con il primo lamenta l'erronea eliminazione degli addebiti per anatocismo dal 2000 fino al 2004, anno in cui tale meccanismo di capitalizzazione degli interessi sarebbe stato pattuito per iscritto. Sostiene di aver prodotto la Gazzetta
Ufficiale con la quale avrebbe proceduto all'adeguamento generalizzato delle condizioni contrattuali e l'estratto conto del 30 giugno 2000, contenente in calce la «comunicazione che assolve all'onere imposto dalla normativa».
Afferma poi che la lettera del 27 luglio 2016 «riconosce l'avvenuta applicazione del regime della reciprocità fin dal Luglio 2000». Lamenta inoltre che la sentenza sia priva di motivazione sul punto. Domanda pertanto la rinnovazione della c.t.u., che tenga conto della validità di tale voce di costo nel periodo considerato;
b) con il secondo contesta l'eliminazione degli addebiti per c.m.s. dal saldo. Sostiene che i contratti in atti «riportano l'indicazione della percentuale del prelievo, indicazione sufficiente ad individuarne […] la sua base di calcolo, ossia l'entità del fido di volta in volta operante», e specificano «le condizioni e la periodicità dell'addebito».
Il motivo è infondato.
pag. 14/21 Occorre preliminarmente rilevare che il conto è stato aperto in data 22 gennaio 1990, come emerge dal relativo contratto (doc. non numerato Parte_ depositato da il 3 marzo 2020).
Ciò detto, quanto al profilo sub a), è corretta la decisione del giudice di prime cure che ha considerato illegittima l'applicazione dell'anatocismo fino al 2004, quando la clausola è stata pattuita in forma scritta.
Va in primo luogo rilevato che la sentenza del Tribunale non è stata impugnata con riferimento all'accertamento della nullità della clausola anatocistica per violazione dell'art. 1283 c.c., relativamente al periodo precedente all'entrata in vigore della delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000 – che ha dato attuazione all'art. 120 t.u.b., come modificato dal d.lgs n. 342 del 1999 – pertanto la decisione, sul punto, è coperta dal giudicato.
Relativamente al periodo successivo all'entrata in vigore della medesima Parte_ delibera, va disattesa la tesi di secondo cui tale voce di costo sarebbe divenuta legittima per essere stata introdotta con la pubblicazione dell'avviso di modifica delle condizioni contrattuali sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 Parte_ giugno 2000, ad opera di Banca Toscana s.p.a., oggi (doc. non Parte_ numerato, allegato alla seconda memoria di primo grado .
Il Collegio non ignora che la Corte di cassazione, in due recenti decisioni, ha affermato il principio di diritto secondo cui «[la] condizione prevista dalla delibera Cicr quale limite della possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del T.u.b. è incentrata sul fatto che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”. Ciò implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece […] tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione»
(Cass. 5054 del 2024 e n. 5064 del 2024, in motivazione), e che, in seguito a tali decisioni, ha disposto, in altra causa, la trattazione in pubblica udienza pag. 15/21 della questione – ritenuta «di particolare rilevanza» – con l'ordinanza n. 8639 del 2024.
Tuttavia, questo Collegio ritiene di fare applicazione dell'orientamento meno recente e ampiamente consolidato, secondo cui occorre una pattuizione scritta per introdurre legittimamente la pratica anatocistica nei casi come quello in esame, per le ragioni a supporto di tale orientamento, indicate nella sentenza n. 9140 del 2020, che è opportuno riprodurre: «la delibera CICR del 9 febbraio 2000 è stata emanata prima che fosse dichiarata l'incostituzionalità della previsione, contenuta nell'art. 25, comma
3, d.lgs. n. 342/1999, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera stessa. […] La pronuncia di incostituzionalità ha investito, così, il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera del 9 febbraio 2000 e non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime […]. La delibera è anteriore alla sentenza di incostituzionalità e si colloca in un quadro storico contrassegnato dal dato della conformità al diritto (giusta la sanatoria disposta dall'art. 25, comma 3, primo periodo, d.lgs. n. 342/1998) delle clausole anatocistiche, che dunque presuppone. In ragione della pronuncia di incostituzionalità le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR non possono che considerarsi nulle: […] È quindi alla nullità delle clausole anatocistiche che bisogna guardare quando si prendono in considerazione le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera. È, invece, incongruo ritenere che il CICR, con la disposizione in esame, abbia inteso far riferimento alla mera applicazione delle predette clausole, indipendentemente dalla validità ed efficacia delle medesime […] e ciò perché […], la delibera venne ad esistenza quando le clausole in questione erano state oggetto di sanatoria, onde l'atto si situava,
pag. 16/21 storicamente, in una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da considerarsi ancora legittima». Pertanto, la tesi secondo cui il peggioramento delle condizioni contrattuali vada rapportato alla nullità della clausola anatocistica «finisce del resto per conferire rilevanza a un dato – l'esecuzione della disposizione negoziale nulla – che è normalmente, salve le note eccezioni (ad es.: artt. 590, 799, 2126 c.c.), sprovvisto di rilevanza giuridica e che, nella specie, in quanto confliggente col principio di natura generale per cui la pattuizione nulla è priva di ogni efficacia, la delibera del CICR non avrebbe potuto nemmeno autonomamente introdurre». Di conseguenza, «in mancanza di una clausola, valida, che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il criterio della pari periodicità, di cui all'art. 2, comma 2, della delibera, sia favorevole o sfavorevole per il correntista. [… Ciò] implica che le parti potessero applicare al contratto una nuova disciplina della capitalizzazione solo addivenendo a una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della delibera CICR. […] Rileva […] la sostanziale assimilabilità tra due fattispecie: quella della stipula di un contratto di conto corrente che le parti intendano munire di una clausola anatocistica e quella dell'inserzione di una tale clausola in un contratto vecchio che ne sia privo (per la nullità della relativa pattuizione). In entrambi i casi è necessario che il correntista esprima la propria volontà circa l'introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità».
Nel caso in esame, quindi, la banca non era abilitata a introdurre la clausola anatocistica meramente tramite pubblicazione dell'adeguamento delle condizioni contrattuali in Gazzetta Ufficiale e comunicazione al cliente, essendo invece necessaria la pattuizione per iscritto di tale voce di costo, avvenuta il 21 settembre 2004, con la nuova convenzione delle condizioni economiche del conto (doc. 3 fasc. di primo grado . Fino a tale CP_1 data, pertanto, in difetto di stipula avente forma scritta, la clausola è nulla,
pag. 17/21 così come conseguentemente sono illegittimi i relativi addebiti effettuati sul conto in esame.
Parte_ Quanto al profilo sub b), con il quale contesta l'eliminazione degli addebiti per c.m.s., parimenti va rilevata la correttezza della decisione del giudice di prime cure.
La relativa pattuizione, per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992, avrebbe dovuto rivestire forma scritta, come invece avvenuto soltanto con la predetta stipula delle nuove condizioni contrattuali il 21 settembre 2004.
Trattandosi di conto, come detto, aperto nel 1990, quindi prima dell'entrata in vigore della predetta legge n. 154 del 1992, va considerato quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ossia che «“le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano degli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte, rispettivamente, con la L. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 4 poi trasfuso nel D.Lgs. 1° settembre 1983, n.
385, art. 117 e con la L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 4), non sono retroattive,
e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l'inefficacia ex nunc, rilevabile solo su eccezione di parte” (Cass., 31 gennaio 2006, n. 2140)». (Cass. n. 6550 del 2013, in motivazione;
nello stesso senso Cass. n. 17150 del 2016, Cass. 3181 del
2008).
I relativi importi, addebitati dal 2° trimestre 1997, come rilevato dal c.t.u. nell'allegato n. 3 alla propria relazione, sono illegittimi, per mancata pattuizione per iscritto, fino al 21 settembre 2004, data in cui è stata per la prima volta con tale forma pattuita la c.m.s. (doc. 3 fasc. di primo grado
. CP_1
pag. 18/21 La clausola, tuttavia, è nulla anche per il periodo successivo per le ragioni che seguono.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che «deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca.
Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale» (Cass. n. 19825 del 2022, in motivazione;
nello stesso senso, ex aliis, Corte d'appello di Firenze n. 1799 del 2024, n. 329 del
2024, n. 2554 del 2023, n. 2471 del 2023 e n. 1288 del 2023).
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, «[i]n tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti» (Cass. n. 1373 del 2024, in massima;
Corte d'appello di Firenze
n. 17 del 2025 e n. 1799 del 2024).
Parte_ A differenza di quanto sostenuto da né dal predetto contratto del
21 settembre 2004 (doc. 3 fasc. di primo grado , con il quale è CP_1 stata pattuita la c.m.s., né da altro documento tra quelli disponibili in atti è possibile desumere i criteri di determinazione della base di calcolo cui applicare la predetta percentuale – e segnatamente quanto alla c.m.s. per pag. 19/21 apertura di credito entro il fido, se rilevi la provvista ancora disponibile o l'importo utilizzato e, quanto agli eventuali sconfinamenti, se il costo vada calcolato sulla misura totale del passivo o solo sull'eccedenza rispetto al limite dello stesso fido – e quale sia il periodo di riferimento per il computo del dovuto, con la conseguenza che non è possibile per il correntista valutare il peso economico di tale voce di costo. Ciò emerge dalla parte del citato contratto del 21 settembre 2004, che di seguito si riproduce, nel quale tale voce di costo è indicata soltanto nella misura percentuale:
Pertanto, anche il quarto motivo di gravame va respinto e la sentenza integralmente confermata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei valori minimi relativi allo scaglione di riferimento (euro
52.001,00 - euro 260.000,00), tenendo conto del valore della controversia, dell'attività processuale svolta e del suo pregio ed esclusa la fase istruttoria/trattazione nel presente grado di giudizio, non effettivamente tenutasi. Il valore del gravame, infatti, non è pari a euro 33.000,00, come dichiarato dall'appellante nella propria citazione in appello, che ha evidentemente fatto riferimento alla misura del saldo ricalcolato dal
Tribunale, come detto in euro +33.099,52 a credito del correntista. A tal proposito rileva invece l'importo del riaccredito, ossia euro 107.238,31, che, rappresentando l'utilità riconosciuta al creditore, corrisponde al valore della Parte_ domanda proposta da in appello, avendo invocato la completa riforma della decisione.
6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pag. 20/21 pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 2421 del 2022 del Tribunale di Firenze, che per l'effetto conferma;
2. condanna a rifondere a Parte_1 le spese di lite afferenti al Controparte_1 presente grado di giudizio – da distrarsi in favore del procuratore Avv.
Maurizio Cavaliere, dichiaratosi antistatario – che liquida in euro
4.997,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13;
4. manda alla Cancelleria per la regolarizzazione degli atti sotto il profilo fiscale in ordine al valore della controversia.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
28 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
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