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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/05/2024, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 16/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 201/2023 estensore
Dott.ssa Federica Trovò promossa da
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore e legale rappresentante dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
CESARE ANDREA POZZOLI, dall'avv. ANGELO GIUSEPPE CHIELLO
( ) e dall'avv. GIOVANNI VECA ( ), elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliata presso l'avv. Cesare Andrea Pozzoli all'indirizzo pec
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANNA CP_1 C.F._3
MARIA RIVA, elettivamente domiciliato in LECCO, VIA ROMA 6, presso il difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
pagina 1 di 8 Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza pronunziata inter partes dal Tribunale di Lecco, Sez. Lavoro,
G.U. dott.ssa Federica Trovò, n. 201/2023 del 29.11.2023, pubblicata in pari data:
- in via principale: rigettare le domande tutte proposte dal sig. contro CP_1 [...]
in subordine: riformare la sentenza impugnata in punto di quantum Parte_1
detraendo gli importi per differenze sulle festività, permessi PAR ed ex festività;
- in ogni caso: condannare il sig. a restituire, in tutto o in parte, quanto corrisposto da CP_1
in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi. Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari relativi ad entrambi i gradi del giudizio.
Previa, solo occorrendo, ammissione dei capitoli di prova dedotti nella memoria difensiva di primo grado, con i testi ivi indicati, capitoli da A) a Q), da intendersi qui integralmente richiamati e ritrascritti.
PER L'APPELLATO
In via principale di merito: previa ogni declaratoria del caso, in particolare previa declaratoria di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado relativamente alla parte non appellata che ha accertato sussistere l'incidenza delle prestazioni straordinarie costantemente svolte sugli istituti della Tredicesima Mensilità e delle Ferie, rigettare le domande tutte avanzate dall'appellante, per le ragioni di cui in memoria, stante l'infondatezza di tutte le argomentazioni in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza di primo grado n. 201/2023 del Tribunale di Lecco in funzione di Giudice del Lavoro depositata in data 29.11.2023.
Con condanna altresì all'integrale pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarsi a favore dell'avv. Anna Maria Riva antistataria
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 201/2023 pubblicata il 29/11/2023 il Tribunale di Lecco, nella causa promossa da contro ha condannato la convenuta a CP_1 Parte_1
corrispondere al ricorrente l'importo di euro 6.024,61, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con rifusione a favore del ricorrente delle spese del giudizio.
Con ricorso depositato in data 06.10.2022 aveva convenuto in giudizio la CP_1 [...]
premettendo di avere prestato attività lavorativa con inquadramento al Parte_1
livello V del dal 2007 alle dipendenze di e dal Organizzazione_1 Controparte_2
27.1.2020 (in seguito a trasferimento d'azienda) alle dipendenze dell'odierna appellante fino al
2.1.2022; che l'orario straordinario svolto in maniera continuativa, sebbene regolarmente retribuito, non era mai stato considerato ai fini del calcolo degli istituti legali e contrattuali di tredicesima,
pagina 2 di 8 ferie, festività e permessi per riduzione orario ed ex festività; di avere maturato quindi un credito a tale titolo;
di avere transatto con il fallimento della la vertenza relativa al periodo Controparte_2
anteriore al passaggio a chiedeva quindi la condanna di Parte_1
controparte al pagamento di tali differenze per il periodo dal 27.1.2020 alla fine del rapporto di lavoro.
Si costituiva ritualmente in giudizio insistendo per il rigetto Parte_1
del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto. La società, fra l'altro, eccepiva la discontinuità del lavoro straordinario prestato, peraltro in concomitanza di picchi anomali nell'attività dell'azienda ed opponeva in compensazione il credito vantato dall'azienda a titolo di indennità di mancato preavviso, essendosi il ricorrente dimesso senza rispettare interamente il periodo di preavviso.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, rilevando come fosse documentale agli atti, come si poteva evincere dai conteggi redatti sulla base delle buste paga, che il ricorrente avesse prestato in maniera continuativa lavoro straordinario negli anni 2020-2021. Per contro riteneva generica l'allegazione difensiva di parte resistente secondo cui le ore di lavoro straordinario sarebbero state prestate in relazione a “picchi” anomali dell'attività produttiva, trattandosi di argomentazione non circostanziata e rimasta priva di alcun supporto probatorio, “che non scalfisce perciò l'evidenza dei fatti e cioè che per tutto il periodo da febbraio 2020 a dicembre 2021 il ricorrente ha mensilmente svolto ore (sia pure in quantità diversa) di lavoro straordinario”.
Riconosciuto, quindi, il carattere di continuità al compenso per il lavoro straordinario, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza europea sulle ferie e, circa la tredicesima, la nozione di retribuzione globale di fatto di cui al CCNL, ritenendo che anche le diverse espressioni utilizzate nel CCNL quanto a festività e permessi non siano idonee a influire sulla computabilità negli istituti indiretti, costituendo lo straordinario parte integrante della normale retribuzione. Non essendovi specifiche contestazioni sulla correttezza dei conteggi attorei, riconosceva al ricorrente l'importo dallo stesso richiesto (€ 6.291,43) ridotto di € 266,82, somma dovuta al datore di lavoro a titolo di pagamento di parte dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Con atto depositato in data 09/01/2024 ha proposto appello, Parte_1
insistendo per la riforma della sentenza di primo grado.
Con il primo motivo di appello la società censura la sentenza per avere erroneamente il Tribunale ritenuto che lo straordinario prestato dal fosse continuativo. CP_1
Eccepisce, infatti, che lo straordinario “a singhiozzo” prestato dal ricorrente non poteva in alcun modo definirsi continuativo e non sussisteva, pertanto, quella normalità di fatto della prestazione dello straordinario richiesta dalla giurisprudenza al fine di ammettere l'incidenza della relativa pagina 3 di 8 retribuzione sugli istituti contrattuali indiretti. Sul punto lamenta che la sentenza gravata, ritenuta la natura continuativa del lavoro straordinario effettuato dal sig. , non si è uniformata ai CP_1 principi espressi dalla Suprema Corte che, con sentenza dell'8 gennaio 1993, n. 88, aveva chiaramente stabilito la non computabilità nelle incidenze della retribuzione per lavoro straordinario, dei cosiddetti “picchi anomali”, ritenendo necessaria, in casi analoghi a quello di specie, l'individuazione dei cosiddetti “zoccoli”, ossia fasce orarie di lavoro straordinario costanti nel tempo.
Parte appellante evidenzia che dai cedolini paga prodotti in atti non si poteva desumere che tutte le ore di straordinario effettuate avessero natura continuativa, stante l'enorme variazione del numero di ore da mese a mese susseguitesi nel corso del periodo per cui è causa.
Conclude quindi ribadendo che, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, la società aveva dimostrato che nel corso di entrambi gli anni per cui è causa, vi erano stati dei picchi del tutto anomali rispetto agli altri mesi e quindi non poteva rinvenirsi uno straordinario abituale, quanto meno per l'intera quantità delle ore straordinarie prestate e retribuite, dovendosene appunto individuare una quota fissa costante.
Con il secondo motivo di appello la società, nell'ipotesi di mancata riforma della sentenza per l'accoglimento del primo motivo, ritiene l'erroneità della sentenza per avere accolto integralmente le domande del , mentre, anche nel caso di rivenuta abitualità e continuità dello CP_1
straordinario, questo non potrebbe incidere su festività, permessi ex festività e permessi PAR;
quindi, l'appellante ritiene non dovuta la somma di euro 2.418,89. L'appellante chiede anche la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con memoria depositata in data 08/03/2024 si è costituito in giudizio insistendo per CP_1
il rigetto dell'appello e la contestuale conferma della sentenza di primo grado. Contesta il primo motivo di gravame e, per quanto riguarda il secondo motivo, osserva che la società non contesta l'incidenza dello straordinario continuativo su ferie e tredicesima;
l'appellato, comunque, ritiene corretta la decisione del Tribunale, in quanto fondata sulle nozioni contrattuali collettive di retribuzione in atto, normale retribuzione mensile e retribuzione di fatto , da intendersi comprensive dello straordinario continuativo, secondo i principi riconosciuti in base alla giurisprudenza europea.
All'udienza del 20.3.2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
Il Collegio ritiene infondato il primo motivo di gravame.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali ormai da tempo consolidati in materia, secondo cui il carattere costante e sistematico dello straordinario deve essere verificato pagina 4 di 8 dal Giudice di merito nella duplice condizione di una verificata regolarità o frequenza o periodicità della prestazione e di una ragionata esclusione dei caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà. Più in particolare la regolarità, frequenza o anche mera periodicità di una prestazione eccedente l'orario ordinario attiene al suo ripetersi con costanza “per un apprezzabile periodo di tempo”, così da divenire abituale nel quadro dell'organizzazione del lavoro perché funzionale al normale fabbisogno dell'impresa. (v. Cass. 12 settembre 1995 n. 9267, 29 novembre 1995 n. 12376,
25 agosto 1997 n.7966 e molte altre successive conformi). Non è rilevante, a tale proposito, che le quantità mensili siano diverse, ben potendo variare quantitativamente le esigenze aziendali che originano il ricorso sistematico allo straordinario. Anche l'appellante conferma che lo straordinario era stato svolto anche nel periodo precedente a quello di lite, evidenziandone soltanto la minore misura, e riferisce di una esigenza per così dire strutturale, visto che i clienti effettuavano ordinativi chiedendo tempi di consegna estremamente ridotti. Anche le dimissioni di alcuni dipendenti nel periodo 2020-2021 (cfr. doc. 2, si tratta di 6 operai dimissionari) in realtà confermano che la società ha inteso mantenere il livello produttivo anche con minore personale per un periodo di due anni;
ciò corrisponde ad una scelta organizzativa imprenditoriale perfettamente legittima, ma che non esclude il carattere continuativo e abituale del ricorso a lavoro straordinario.
Quanto sopra spiega anche l'infondatezza dell'argomento dell'appellante laddove si contesta la mancata esclusione dei cosiddetti “picchi anomali”, posto che si tratta di una prestazione non quantitativamente uniforme nel corso dei mesi. Tuttavia, la giurisprudenza più recente non richiede, ai fini che qui interessano, la ripetizione costante di quantità sempre uguali di lavoro straordinario, per cui la riduzione delle incidenze alle quantità costanti ( il c.d. zoccolo) comporterebbe implicitamente una qualificazione quali occasionali di tutte le prestazioni eccedenti tali quantità, il che contrasta con la rinvenuta stabilità e sistematicità del lavoro straordinario. Nella fattispecie concreta, poi, i picchi anomali sembrano essere in diminuzione e non in aumento rispetto alla quantità abituale dello straordinario, posto che nella maggioranza dei mesi le ore di straordinario sono fra 30 e 36, salvo i mesi di agosto 2020, agosto 2021 e dicembre 2021 in cui sono in misura inferiore.
Con riferimento alla disciplina specifica del settore metalmeccanico, la giurisprudenza ritiene che lo straordinario prestato con continuità sia computabile nella retribuzione di ferie e tredicesima;
cfr. ad esempio Cass. Ordinanza n. 28937 del 12/11/2018: “In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti), non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove
pagina 5 di 8 previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva. Ne consegue che, laddove l'art. 14 del
c.c.n.l. per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica del 7 maggio 2003 prevede che le ferie
e la tredicesima mensilità siano retribuite con la retribuzione globale di fatto e con esclusione dei compensi accidentali per prestazioni svolte in particolari condizioni di ambiente, luogo e tempo, va computato il lavoro straordinario reso con continuità, restando irrilevante il richiamo al moltiplicatore 173 - contenuto nell'art. 12 del citato c.c.n.l. - in quanto afferente al criterio contabile di proporzionamento della retribuzione”. Del resto, come osservato da parte appellata, la società in questo grado non ha contestato che, una volta affermata la natura abituale e continuativa dello straordinario, il relativo compenso debba essere calcolato nella retribuzione per ferie e tredicesima.
Il secondo motivo di appello è invece fondato.
Il Collegio non condivide l'opzione del primo Giudice, ritenendo corretti i rilievi di parte appellante. La giurisprudenza europea si è formata in merito alle ferie, il cui diritto è considerato di particolare importanza all'interno del diritto dell'Unione, senza che si possa configurare una nozione generalizzata di retribuzione a livello europeo, che in virtù dei principi generali dovrebbe essere applicata anche in presenza di norme interne e previsioni contrattuali collettive difformi. E' da ricordare, infatti, che con la recente sentenza n. 20216/2022 la Corte di Cassazione, trattando della retribuzione per ferie e dell'inclusione in essa di elementi variabili della retribuzione, ha precisato (punto 42) che la normativa europea sulle ferie “non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico”, nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti”. Ed ancora, più in generale, (punto 44) “Ciò per ribadire che la normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale.”
Ciò posto, non sussistendo alcuna nozione generalizzata di retribuzione introdotta dall'ordinamento eurounitario, occorre basarsi sulla normativa e sulla contrattazione nazionale. Circa le festività, recentemente la Corte di Cassazione ha confermato, con la sentenza n. 23366 del 23.10.2020,
l'orientamento precedente: “la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche
pagina 6 di 8 di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l' art. 5 della l. n. 260 del 1949, nel testo di cui alla L. n. 90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio (cfr., ex multis, Cass. nn. 28937/2018; 25760/2017; 25761/2016; 9764/2000)”.
In base a tale orientamento, quindi, deve escludersi l'incidenza dello straordinario continuativo sulla retribuzione festiva.
Per quanto riguarda, invece, le differenze richieste dal a titolo di PAR ed ex festività, CP_1
occorre fare riferimento solo alla contrattazione collettiva. La norma contrattuale ( art. 5 sez. quarta titolo III del CCNL Metalmeccanici) prevede soltanto che la monetizzazione dei permessi per riduzione orario e festività abolite venga effettuata, al termine di un periodo di 24 mesi di validità del conto ore dei permessi non goduti, in base alla retribuzione oraria vigente: precisamente il contratto prevede che “al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento della scadenza”.
Posto che i permessi annui retribuiti costituiscono un diritto disponibile del lavoratore e non sono regolati da alcuna norma imperativa, non si ravvisano motivi per discostarsi dalla comune volontà delle parti come espressa nel contratto, essendo chiaro che – come peraltro osservato anche dal
Tribunale- le parti collettive intendevano fare riferimento alla retribuzione normale.
Una soluzione in linea con quella adottata dal primo Giudice comporterebbe, in ultima analisi, reintrodurre un principio di omnicomprensività della retribuzione, che la giurisprudenza di legittimità ha tuttavia costantemente escluso.
Di conseguenza, in parziale accoglimento dell'appello, la condanna va ridotta escludendo l'incidenza su festività e permessi PAR ed ex festività, per l'importo di euro
2.418,89,rideterminando quindi il dovuto come in dispositivo. Non è possibile in questa sede condannare l'appellato alla restituzione parziale di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, poiché non è stata fornita la prova del relativo pagamento da parte dell'appellante.
La riforma (anche se parziale) della sentenza implica una nuova statuizione sulle spese di lite anche del primo grado di giudizio. In ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande di , le CP_1
spese del doppio grado sono compensate nella misura di 1/2, con la rimanente quota a carico della società appellante. La liquidazione dell'intero, in euro 2.500,00 per ogni grado, segue i parametri di cui al DM n. 55/2014, tenendo conto del valore della domanda (scaglione fra 5.200,00 e 26.000,00 euro) e della complessità della controversia, nonché dell'attività difensiva effettivamente svolta, con pagina 7 di 8 esclusione della fase istruttoria in entrambi i gradi e con distrazione in favore del difensore dell'appellato.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecco n. 201/2023, ridetermina la somma lorda dovuta da a nell'importo di euro 3.872,54 oltre Parte_1 CP_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Conferma le rimanenti statuizioni di merito della sentenza impugnata.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato la quota di ½ delle spese di lite del doppio grado di giudizio, quota liquidata in euro 2.500,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario e con compensazione del residuo.
Milano, 20/03/2024
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 201/2023 estensore
Dott.ssa Federica Trovò promossa da
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore e legale rappresentante dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
CESARE ANDREA POZZOLI, dall'avv. ANGELO GIUSEPPE CHIELLO
( ) e dall'avv. GIOVANNI VECA ( ), elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliata presso l'avv. Cesare Andrea Pozzoli all'indirizzo pec
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANNA CP_1 C.F._3
MARIA RIVA, elettivamente domiciliato in LECCO, VIA ROMA 6, presso il difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
pagina 1 di 8 Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza pronunziata inter partes dal Tribunale di Lecco, Sez. Lavoro,
G.U. dott.ssa Federica Trovò, n. 201/2023 del 29.11.2023, pubblicata in pari data:
- in via principale: rigettare le domande tutte proposte dal sig. contro CP_1 [...]
in subordine: riformare la sentenza impugnata in punto di quantum Parte_1
detraendo gli importi per differenze sulle festività, permessi PAR ed ex festività;
- in ogni caso: condannare il sig. a restituire, in tutto o in parte, quanto corrisposto da CP_1
in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi. Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari relativi ad entrambi i gradi del giudizio.
Previa, solo occorrendo, ammissione dei capitoli di prova dedotti nella memoria difensiva di primo grado, con i testi ivi indicati, capitoli da A) a Q), da intendersi qui integralmente richiamati e ritrascritti.
PER L'APPELLATO
In via principale di merito: previa ogni declaratoria del caso, in particolare previa declaratoria di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado relativamente alla parte non appellata che ha accertato sussistere l'incidenza delle prestazioni straordinarie costantemente svolte sugli istituti della Tredicesima Mensilità e delle Ferie, rigettare le domande tutte avanzate dall'appellante, per le ragioni di cui in memoria, stante l'infondatezza di tutte le argomentazioni in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza di primo grado n. 201/2023 del Tribunale di Lecco in funzione di Giudice del Lavoro depositata in data 29.11.2023.
Con condanna altresì all'integrale pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarsi a favore dell'avv. Anna Maria Riva antistataria
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 201/2023 pubblicata il 29/11/2023 il Tribunale di Lecco, nella causa promossa da contro ha condannato la convenuta a CP_1 Parte_1
corrispondere al ricorrente l'importo di euro 6.024,61, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con rifusione a favore del ricorrente delle spese del giudizio.
Con ricorso depositato in data 06.10.2022 aveva convenuto in giudizio la CP_1 [...]
premettendo di avere prestato attività lavorativa con inquadramento al Parte_1
livello V del dal 2007 alle dipendenze di e dal Organizzazione_1 Controparte_2
27.1.2020 (in seguito a trasferimento d'azienda) alle dipendenze dell'odierna appellante fino al
2.1.2022; che l'orario straordinario svolto in maniera continuativa, sebbene regolarmente retribuito, non era mai stato considerato ai fini del calcolo degli istituti legali e contrattuali di tredicesima,
pagina 2 di 8 ferie, festività e permessi per riduzione orario ed ex festività; di avere maturato quindi un credito a tale titolo;
di avere transatto con il fallimento della la vertenza relativa al periodo Controparte_2
anteriore al passaggio a chiedeva quindi la condanna di Parte_1
controparte al pagamento di tali differenze per il periodo dal 27.1.2020 alla fine del rapporto di lavoro.
Si costituiva ritualmente in giudizio insistendo per il rigetto Parte_1
del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto. La società, fra l'altro, eccepiva la discontinuità del lavoro straordinario prestato, peraltro in concomitanza di picchi anomali nell'attività dell'azienda ed opponeva in compensazione il credito vantato dall'azienda a titolo di indennità di mancato preavviso, essendosi il ricorrente dimesso senza rispettare interamente il periodo di preavviso.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, rilevando come fosse documentale agli atti, come si poteva evincere dai conteggi redatti sulla base delle buste paga, che il ricorrente avesse prestato in maniera continuativa lavoro straordinario negli anni 2020-2021. Per contro riteneva generica l'allegazione difensiva di parte resistente secondo cui le ore di lavoro straordinario sarebbero state prestate in relazione a “picchi” anomali dell'attività produttiva, trattandosi di argomentazione non circostanziata e rimasta priva di alcun supporto probatorio, “che non scalfisce perciò l'evidenza dei fatti e cioè che per tutto il periodo da febbraio 2020 a dicembre 2021 il ricorrente ha mensilmente svolto ore (sia pure in quantità diversa) di lavoro straordinario”.
Riconosciuto, quindi, il carattere di continuità al compenso per il lavoro straordinario, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza europea sulle ferie e, circa la tredicesima, la nozione di retribuzione globale di fatto di cui al CCNL, ritenendo che anche le diverse espressioni utilizzate nel CCNL quanto a festività e permessi non siano idonee a influire sulla computabilità negli istituti indiretti, costituendo lo straordinario parte integrante della normale retribuzione. Non essendovi specifiche contestazioni sulla correttezza dei conteggi attorei, riconosceva al ricorrente l'importo dallo stesso richiesto (€ 6.291,43) ridotto di € 266,82, somma dovuta al datore di lavoro a titolo di pagamento di parte dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Con atto depositato in data 09/01/2024 ha proposto appello, Parte_1
insistendo per la riforma della sentenza di primo grado.
Con il primo motivo di appello la società censura la sentenza per avere erroneamente il Tribunale ritenuto che lo straordinario prestato dal fosse continuativo. CP_1
Eccepisce, infatti, che lo straordinario “a singhiozzo” prestato dal ricorrente non poteva in alcun modo definirsi continuativo e non sussisteva, pertanto, quella normalità di fatto della prestazione dello straordinario richiesta dalla giurisprudenza al fine di ammettere l'incidenza della relativa pagina 3 di 8 retribuzione sugli istituti contrattuali indiretti. Sul punto lamenta che la sentenza gravata, ritenuta la natura continuativa del lavoro straordinario effettuato dal sig. , non si è uniformata ai CP_1 principi espressi dalla Suprema Corte che, con sentenza dell'8 gennaio 1993, n. 88, aveva chiaramente stabilito la non computabilità nelle incidenze della retribuzione per lavoro straordinario, dei cosiddetti “picchi anomali”, ritenendo necessaria, in casi analoghi a quello di specie, l'individuazione dei cosiddetti “zoccoli”, ossia fasce orarie di lavoro straordinario costanti nel tempo.
Parte appellante evidenzia che dai cedolini paga prodotti in atti non si poteva desumere che tutte le ore di straordinario effettuate avessero natura continuativa, stante l'enorme variazione del numero di ore da mese a mese susseguitesi nel corso del periodo per cui è causa.
Conclude quindi ribadendo che, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, la società aveva dimostrato che nel corso di entrambi gli anni per cui è causa, vi erano stati dei picchi del tutto anomali rispetto agli altri mesi e quindi non poteva rinvenirsi uno straordinario abituale, quanto meno per l'intera quantità delle ore straordinarie prestate e retribuite, dovendosene appunto individuare una quota fissa costante.
Con il secondo motivo di appello la società, nell'ipotesi di mancata riforma della sentenza per l'accoglimento del primo motivo, ritiene l'erroneità della sentenza per avere accolto integralmente le domande del , mentre, anche nel caso di rivenuta abitualità e continuità dello CP_1
straordinario, questo non potrebbe incidere su festività, permessi ex festività e permessi PAR;
quindi, l'appellante ritiene non dovuta la somma di euro 2.418,89. L'appellante chiede anche la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con memoria depositata in data 08/03/2024 si è costituito in giudizio insistendo per CP_1
il rigetto dell'appello e la contestuale conferma della sentenza di primo grado. Contesta il primo motivo di gravame e, per quanto riguarda il secondo motivo, osserva che la società non contesta l'incidenza dello straordinario continuativo su ferie e tredicesima;
l'appellato, comunque, ritiene corretta la decisione del Tribunale, in quanto fondata sulle nozioni contrattuali collettive di retribuzione in atto, normale retribuzione mensile e retribuzione di fatto , da intendersi comprensive dello straordinario continuativo, secondo i principi riconosciuti in base alla giurisprudenza europea.
All'udienza del 20.3.2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
Il Collegio ritiene infondato il primo motivo di gravame.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali ormai da tempo consolidati in materia, secondo cui il carattere costante e sistematico dello straordinario deve essere verificato pagina 4 di 8 dal Giudice di merito nella duplice condizione di una verificata regolarità o frequenza o periodicità della prestazione e di una ragionata esclusione dei caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà. Più in particolare la regolarità, frequenza o anche mera periodicità di una prestazione eccedente l'orario ordinario attiene al suo ripetersi con costanza “per un apprezzabile periodo di tempo”, così da divenire abituale nel quadro dell'organizzazione del lavoro perché funzionale al normale fabbisogno dell'impresa. (v. Cass. 12 settembre 1995 n. 9267, 29 novembre 1995 n. 12376,
25 agosto 1997 n.7966 e molte altre successive conformi). Non è rilevante, a tale proposito, che le quantità mensili siano diverse, ben potendo variare quantitativamente le esigenze aziendali che originano il ricorso sistematico allo straordinario. Anche l'appellante conferma che lo straordinario era stato svolto anche nel periodo precedente a quello di lite, evidenziandone soltanto la minore misura, e riferisce di una esigenza per così dire strutturale, visto che i clienti effettuavano ordinativi chiedendo tempi di consegna estremamente ridotti. Anche le dimissioni di alcuni dipendenti nel periodo 2020-2021 (cfr. doc. 2, si tratta di 6 operai dimissionari) in realtà confermano che la società ha inteso mantenere il livello produttivo anche con minore personale per un periodo di due anni;
ciò corrisponde ad una scelta organizzativa imprenditoriale perfettamente legittima, ma che non esclude il carattere continuativo e abituale del ricorso a lavoro straordinario.
Quanto sopra spiega anche l'infondatezza dell'argomento dell'appellante laddove si contesta la mancata esclusione dei cosiddetti “picchi anomali”, posto che si tratta di una prestazione non quantitativamente uniforme nel corso dei mesi. Tuttavia, la giurisprudenza più recente non richiede, ai fini che qui interessano, la ripetizione costante di quantità sempre uguali di lavoro straordinario, per cui la riduzione delle incidenze alle quantità costanti ( il c.d. zoccolo) comporterebbe implicitamente una qualificazione quali occasionali di tutte le prestazioni eccedenti tali quantità, il che contrasta con la rinvenuta stabilità e sistematicità del lavoro straordinario. Nella fattispecie concreta, poi, i picchi anomali sembrano essere in diminuzione e non in aumento rispetto alla quantità abituale dello straordinario, posto che nella maggioranza dei mesi le ore di straordinario sono fra 30 e 36, salvo i mesi di agosto 2020, agosto 2021 e dicembre 2021 in cui sono in misura inferiore.
Con riferimento alla disciplina specifica del settore metalmeccanico, la giurisprudenza ritiene che lo straordinario prestato con continuità sia computabile nella retribuzione di ferie e tredicesima;
cfr. ad esempio Cass. Ordinanza n. 28937 del 12/11/2018: “In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti), non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove
pagina 5 di 8 previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva. Ne consegue che, laddove l'art. 14 del
c.c.n.l. per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica del 7 maggio 2003 prevede che le ferie
e la tredicesima mensilità siano retribuite con la retribuzione globale di fatto e con esclusione dei compensi accidentali per prestazioni svolte in particolari condizioni di ambiente, luogo e tempo, va computato il lavoro straordinario reso con continuità, restando irrilevante il richiamo al moltiplicatore 173 - contenuto nell'art. 12 del citato c.c.n.l. - in quanto afferente al criterio contabile di proporzionamento della retribuzione”. Del resto, come osservato da parte appellata, la società in questo grado non ha contestato che, una volta affermata la natura abituale e continuativa dello straordinario, il relativo compenso debba essere calcolato nella retribuzione per ferie e tredicesima.
Il secondo motivo di appello è invece fondato.
Il Collegio non condivide l'opzione del primo Giudice, ritenendo corretti i rilievi di parte appellante. La giurisprudenza europea si è formata in merito alle ferie, il cui diritto è considerato di particolare importanza all'interno del diritto dell'Unione, senza che si possa configurare una nozione generalizzata di retribuzione a livello europeo, che in virtù dei principi generali dovrebbe essere applicata anche in presenza di norme interne e previsioni contrattuali collettive difformi. E' da ricordare, infatti, che con la recente sentenza n. 20216/2022 la Corte di Cassazione, trattando della retribuzione per ferie e dell'inclusione in essa di elementi variabili della retribuzione, ha precisato (punto 42) che la normativa europea sulle ferie “non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico”, nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti”. Ed ancora, più in generale, (punto 44) “Ciò per ribadire che la normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale.”
Ciò posto, non sussistendo alcuna nozione generalizzata di retribuzione introdotta dall'ordinamento eurounitario, occorre basarsi sulla normativa e sulla contrattazione nazionale. Circa le festività, recentemente la Corte di Cassazione ha confermato, con la sentenza n. 23366 del 23.10.2020,
l'orientamento precedente: “la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche
pagina 6 di 8 di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l' art. 5 della l. n. 260 del 1949, nel testo di cui alla L. n. 90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio (cfr., ex multis, Cass. nn. 28937/2018; 25760/2017; 25761/2016; 9764/2000)”.
In base a tale orientamento, quindi, deve escludersi l'incidenza dello straordinario continuativo sulla retribuzione festiva.
Per quanto riguarda, invece, le differenze richieste dal a titolo di PAR ed ex festività, CP_1
occorre fare riferimento solo alla contrattazione collettiva. La norma contrattuale ( art. 5 sez. quarta titolo III del CCNL Metalmeccanici) prevede soltanto che la monetizzazione dei permessi per riduzione orario e festività abolite venga effettuata, al termine di un periodo di 24 mesi di validità del conto ore dei permessi non goduti, in base alla retribuzione oraria vigente: precisamente il contratto prevede che “al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento della scadenza”.
Posto che i permessi annui retribuiti costituiscono un diritto disponibile del lavoratore e non sono regolati da alcuna norma imperativa, non si ravvisano motivi per discostarsi dalla comune volontà delle parti come espressa nel contratto, essendo chiaro che – come peraltro osservato anche dal
Tribunale- le parti collettive intendevano fare riferimento alla retribuzione normale.
Una soluzione in linea con quella adottata dal primo Giudice comporterebbe, in ultima analisi, reintrodurre un principio di omnicomprensività della retribuzione, che la giurisprudenza di legittimità ha tuttavia costantemente escluso.
Di conseguenza, in parziale accoglimento dell'appello, la condanna va ridotta escludendo l'incidenza su festività e permessi PAR ed ex festività, per l'importo di euro
2.418,89,rideterminando quindi il dovuto come in dispositivo. Non è possibile in questa sede condannare l'appellato alla restituzione parziale di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, poiché non è stata fornita la prova del relativo pagamento da parte dell'appellante.
La riforma (anche se parziale) della sentenza implica una nuova statuizione sulle spese di lite anche del primo grado di giudizio. In ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande di , le CP_1
spese del doppio grado sono compensate nella misura di 1/2, con la rimanente quota a carico della società appellante. La liquidazione dell'intero, in euro 2.500,00 per ogni grado, segue i parametri di cui al DM n. 55/2014, tenendo conto del valore della domanda (scaglione fra 5.200,00 e 26.000,00 euro) e della complessità della controversia, nonché dell'attività difensiva effettivamente svolta, con pagina 7 di 8 esclusione della fase istruttoria in entrambi i gradi e con distrazione in favore del difensore dell'appellato.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecco n. 201/2023, ridetermina la somma lorda dovuta da a nell'importo di euro 3.872,54 oltre Parte_1 CP_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Conferma le rimanenti statuizioni di merito della sentenza impugnata.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato la quota di ½ delle spese di lite del doppio grado di giudizio, quota liquidata in euro 2.500,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario e con compensazione del residuo.
Milano, 20/03/2024
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
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