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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/10/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riunito in camera di consiglio e così composto: dott.ssa Adele Ferraro Presidente dott.ssa Song Damiani Giudice relatore dott.ssa Stefano Costarella Giudice letti gli atti ed esaminati i documenti;
udito il Giudice relatore;
all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 15/10/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto R. G. n. 3473/2020, cui risulta riunita la causa iscritta al n.
4547/2020 r.g. vertente tra
(p. iva ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonino Mirone (c.f.
[...]
) e SC FI (c.f. ) per procura allegata C.F._1 CodiceFiscale_2 all'atto di citazione;
attrice;
E
(P.I. ), in persona del Sindaco - legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Maristella Paolì dell'Ufficio di Avvocatura comunale (CF ), giusta procura in calce alla comparsa C.F._3 di costituzione e deliberazione di G. M. n. 1 dell'08.01.2021 e dall'Avv. Ferdinando
1 PA (c.f. ), per procura allegata alla comparsa do CodiceFiscale_4 costituzione del 16/3/2021; convenuto;
Oggetto : contratto di appalto pubblico – cessata materia del contendere
Conclusioni delle parti: per l'attrice: come da note ex art. 127ter c.p.c. depositate il 9.09.2025: “l'on.le Tribunale di
Catanzaro, Sezione specializzata in materia di imprese, voglia dichiarare la cessata materia del contendere per i giudizi di cui in epigrafe, disponendo, in ragione delle intese raggiunte anche in tal senso tra le parti, la compensazione tra le stesse delle relative spese e competenze di tutti i giudizi in questione.” per il convenuto: come da note ex art. 127ter c.p.c. depositate il 10.09.2025 “che il
Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Imprese, preso atto di quanto sopra, voglia dichiarare cessata la materia del contendere disponendo la compensazione tra le parti, che in tal senso si sono accordate, delle relative spese e competenze”.
Fatto e diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la unipersonale, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio il Controparte_1 in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 36 del c.s.a. in tutto o in parte, per le ragioni indicate in narrativa;
2) dichiarare che il comune di , per le ragioni sopra indicate, non aveva il diritto di CP_1 applicare le penali da n. 1 a n. 13 e, pertanto, di operare dal canone di appalto, per i mesi di luglio, agosto e settembre del 2020, le decurtazioni da esso effettuate rispettivamente di € 79.000, di € 21.250 e di € 1.000, per totali € 101.250;
3) in via subordinata ridurre ex art. 1384 c.c. le menzionate penali;
4) condannare il a pagare alla quanto dallo stesso risulta non corrisposto CP_1 Parte_1 illegittimamente per le ragioni di cui ai precedenti punti 2 e 3;
5) condannare il al pagamento degli interessi ex d.lgs 231/2002 e successive modifiche con la CP_1 decorrenza di cui in narrativa;
6) condannare il al pagamento delle spese del giudizio”. CP_1
La società attrice ha premesso di essere risultata aggiudicataria della gara pubblica per il servizio di igiene ambientale nella città di per la durata di anni 3, con un CP_1
2 ribasso del 3,414% pari ad un costo per il triennio di € 10.941.252.83 (v. art. 10 del contratto); di aver preso in consegna il servizio in data 16.6.2020 sotto riserva di legge e di aver stipulato il contratto di appalto l'11.9.2020.
La questione sulla quale verte la presente controversia è la legittimità delle penali previste nel contratto applicate dal per gli asseriti disservizi imputati all'attrice. CP_1
L'attrice ne ha dedotto la nullità, in quanto il termine per le controdeduzioni, di cui all'art. 36 del c.s.a., nel disciplinare il procedimento sanzionatorio, al comma 6, è eccessivamente breve, trattandosi di appena 24 ore, entro il quale questi deve esplicitare le sue controdeduzioni sui fatti oggetto della contestazione di inadempimenti effettuata dal
CP_1
Ancora ha dedotto la nullità della clausola penale, con riguardo al Punto 1 ed al Punto 2 in quanto carente del requisito della “determinatezza” dell'oggetto, il quale è invece equivoco ed insanabilmente contraddittorio. Ha aggiunto che l'irrogazione di una penale nella misura fissa di “euro 250,00 per ogni singola inadempienza e per ogni giorno di inadempienza” risulta anch'essa generica e indeterminata poiché il c.s.a. prevede un numero molto elevato di servizi ed una miriade di prescrizioni per ogni singolo servizio e anche per violazione del criterio della proporzionalità tra il corrispettivo previsto per il servizio e la sanzione per l'inadempienza.
Inoltre, ha evidenziato delle violazioni nel procedimento di irrogazione delle singole penali, tra cui l'omessa valutazione delle controdeduzioni e l'omessa motivazione nell'applicare il massimo della penale.
Si è costituito il che ha contestato punto per punto gli assunti di Controparte_1 parte attrice, concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio e assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con provvedimento del 9/6/2021 è stata disposta la riunione al presente procedimento di quello recante n. 4547/2020.
Con successivo provvedimento del 16/12/2022 sono stati poi riuniti al presente procedimento anche quelli iscritti ai nn. 1550/2021, 3365/2021 e 1991/2022 r.g. in quanto pendenti tra le medesime parti e aventi ad oggetto il medesimo contratto d'appalto.
3 La causa è stata quindi istruita mediante le allegazioni documentali delle parti e, con ordinanza del 7/7/2023, è stata disposta CTU, nel corso della quale le parti hanno raggiunto un accordo.
Dopo un rinvio d'ufficio, all'udienza del 12/9/2025, fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte, le parti hanno chiesto che venga dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ragione dell'accordo transattivo raggiunto e la causa è stata posta in decisione dal mutato Giudice istruttore.
Sulla scorta di quanto sinora esposto, si dà atto della transazione stipulata dalle parti e quindi della cessazione della materia del contendere tra le parti medesime, con compensazione delle spese di lite relative a tutti i giudizi riuniti al presente, come chiesto dalle parti sulla base dell'accordo raggiunto.
Pone il compenso del CTU, liquidato con separato decreto in atti, a carico delle parti, nella misura del 50% per ciascuna.
P.Q.M.
1. Dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
3. pone le spese di CTU come liquidate con separato decreto a carico delle parti nella misura del 50% per ciascuna.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Song Damiani dott.ssa Adele Ferraro
4
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riunito in camera di consiglio e così composto: dott.ssa Adele Ferraro Presidente dott.ssa Song Damiani Giudice relatore dott.ssa Stefano Costarella Giudice letti gli atti ed esaminati i documenti;
udito il Giudice relatore;
all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 15/10/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto R. G. n. 3473/2020, cui risulta riunita la causa iscritta al n.
4547/2020 r.g. vertente tra
(p. iva ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonino Mirone (c.f.
[...]
) e SC FI (c.f. ) per procura allegata C.F._1 CodiceFiscale_2 all'atto di citazione;
attrice;
E
(P.I. ), in persona del Sindaco - legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Maristella Paolì dell'Ufficio di Avvocatura comunale (CF ), giusta procura in calce alla comparsa C.F._3 di costituzione e deliberazione di G. M. n. 1 dell'08.01.2021 e dall'Avv. Ferdinando
1 PA (c.f. ), per procura allegata alla comparsa do CodiceFiscale_4 costituzione del 16/3/2021; convenuto;
Oggetto : contratto di appalto pubblico – cessata materia del contendere
Conclusioni delle parti: per l'attrice: come da note ex art. 127ter c.p.c. depositate il 9.09.2025: “l'on.le Tribunale di
Catanzaro, Sezione specializzata in materia di imprese, voglia dichiarare la cessata materia del contendere per i giudizi di cui in epigrafe, disponendo, in ragione delle intese raggiunte anche in tal senso tra le parti, la compensazione tra le stesse delle relative spese e competenze di tutti i giudizi in questione.” per il convenuto: come da note ex art. 127ter c.p.c. depositate il 10.09.2025 “che il
Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Imprese, preso atto di quanto sopra, voglia dichiarare cessata la materia del contendere disponendo la compensazione tra le parti, che in tal senso si sono accordate, delle relative spese e competenze”.
Fatto e diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la unipersonale, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio il Controparte_1 in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 36 del c.s.a. in tutto o in parte, per le ragioni indicate in narrativa;
2) dichiarare che il comune di , per le ragioni sopra indicate, non aveva il diritto di CP_1 applicare le penali da n. 1 a n. 13 e, pertanto, di operare dal canone di appalto, per i mesi di luglio, agosto e settembre del 2020, le decurtazioni da esso effettuate rispettivamente di € 79.000, di € 21.250 e di € 1.000, per totali € 101.250;
3) in via subordinata ridurre ex art. 1384 c.c. le menzionate penali;
4) condannare il a pagare alla quanto dallo stesso risulta non corrisposto CP_1 Parte_1 illegittimamente per le ragioni di cui ai precedenti punti 2 e 3;
5) condannare il al pagamento degli interessi ex d.lgs 231/2002 e successive modifiche con la CP_1 decorrenza di cui in narrativa;
6) condannare il al pagamento delle spese del giudizio”. CP_1
La società attrice ha premesso di essere risultata aggiudicataria della gara pubblica per il servizio di igiene ambientale nella città di per la durata di anni 3, con un CP_1
2 ribasso del 3,414% pari ad un costo per il triennio di € 10.941.252.83 (v. art. 10 del contratto); di aver preso in consegna il servizio in data 16.6.2020 sotto riserva di legge e di aver stipulato il contratto di appalto l'11.9.2020.
La questione sulla quale verte la presente controversia è la legittimità delle penali previste nel contratto applicate dal per gli asseriti disservizi imputati all'attrice. CP_1
L'attrice ne ha dedotto la nullità, in quanto il termine per le controdeduzioni, di cui all'art. 36 del c.s.a., nel disciplinare il procedimento sanzionatorio, al comma 6, è eccessivamente breve, trattandosi di appena 24 ore, entro il quale questi deve esplicitare le sue controdeduzioni sui fatti oggetto della contestazione di inadempimenti effettuata dal
CP_1
Ancora ha dedotto la nullità della clausola penale, con riguardo al Punto 1 ed al Punto 2 in quanto carente del requisito della “determinatezza” dell'oggetto, il quale è invece equivoco ed insanabilmente contraddittorio. Ha aggiunto che l'irrogazione di una penale nella misura fissa di “euro 250,00 per ogni singola inadempienza e per ogni giorno di inadempienza” risulta anch'essa generica e indeterminata poiché il c.s.a. prevede un numero molto elevato di servizi ed una miriade di prescrizioni per ogni singolo servizio e anche per violazione del criterio della proporzionalità tra il corrispettivo previsto per il servizio e la sanzione per l'inadempienza.
Inoltre, ha evidenziato delle violazioni nel procedimento di irrogazione delle singole penali, tra cui l'omessa valutazione delle controdeduzioni e l'omessa motivazione nell'applicare il massimo della penale.
Si è costituito il che ha contestato punto per punto gli assunti di Controparte_1 parte attrice, concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio e assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con provvedimento del 9/6/2021 è stata disposta la riunione al presente procedimento di quello recante n. 4547/2020.
Con successivo provvedimento del 16/12/2022 sono stati poi riuniti al presente procedimento anche quelli iscritti ai nn. 1550/2021, 3365/2021 e 1991/2022 r.g. in quanto pendenti tra le medesime parti e aventi ad oggetto il medesimo contratto d'appalto.
3 La causa è stata quindi istruita mediante le allegazioni documentali delle parti e, con ordinanza del 7/7/2023, è stata disposta CTU, nel corso della quale le parti hanno raggiunto un accordo.
Dopo un rinvio d'ufficio, all'udienza del 12/9/2025, fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte, le parti hanno chiesto che venga dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ragione dell'accordo transattivo raggiunto e la causa è stata posta in decisione dal mutato Giudice istruttore.
Sulla scorta di quanto sinora esposto, si dà atto della transazione stipulata dalle parti e quindi della cessazione della materia del contendere tra le parti medesime, con compensazione delle spese di lite relative a tutti i giudizi riuniti al presente, come chiesto dalle parti sulla base dell'accordo raggiunto.
Pone il compenso del CTU, liquidato con separato decreto in atti, a carico delle parti, nella misura del 50% per ciascuna.
P.Q.M.
1. Dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
3. pone le spese di CTU come liquidate con separato decreto a carico delle parti nella misura del 50% per ciascuna.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Song Damiani dott.ssa Adele Ferraro
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