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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 13:30 in composizione monocratica:
RIZZIERI ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 162/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T5Y-20000021 ECOTASSA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: – in via principale, accogliere il presente ricorso e disporre la disapplicazione della norma interna contenuta nell'art. 1, commi 1042 e 1043, L. 145/2018, nella parte in cui prevede l'assoggettamento a imposta dei soli veicoli usati provenienti da altri Stati membri e, per l'effetto, annullando integralmente l'avviso di accertamento n. T5Y – 20000021, notificato il 6.10.2025, relativo all'anno 2020, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Rovigo, in quanto illegittimo, poiché fondato su un presupposto impositivo in contrasto con l'art. 110 TFUE, e gli artt. 11 e 117 della Costituzione;
– in via gradata e subordinata, disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di verificare se l'art.
1 - comma 1043 - della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 sia compatibile con l'art. 110 del TFUE, atteso che i veicoli usati già presenti sul mercato nazionale sono esenti dal versamento di detta tassa;
– in ogni caso, disporre la non applicazione delle sanzioni per condizioni di obiettiva incertezza della norma, in applicazione dell'art. 8 D.Lgs n. 546/1992, dell'art. 6 c. 2 del D.Lgs. 472/1997, dell'art. 10 c. 3 della L. 212/2000.
Con condanna dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite, diritti ed onorari, oltre accessori di legge in favore della ricorrente.
Resistente:
chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado: 1) il rigetto integrale del ricorso;
2) il rigetto dell'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
3) e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, come da nota spese che si produce
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 21 novembre 2025, Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1) chiedeva alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rovigo l'annullamento dell'avviso di accertamento n.
T5Y-20000021, notificatole il 6 ottobre 2025 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rovigo, con cui le era richiesto il pagamento di c.d. “ecotassa” in relazione all'immatricolazione in Italia di autovettura con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 CO2 g/km (euro 1.600 per imposta, oltre euro 480 per sanzioni ed euro 307,82 per interessi).
La ricorrente narrava di avere acquistato il 19 ottobre 2020, dal concessionario tedesco “Società_1
”, un'autovettura Società_2 2.0 TFSI quattro”, usata con 66.745 km, già immatricolata in Germania dal 15 ottobre 2013 e reimmatricolata in Italia il 19 ottobre 2020 con numero di targa “Targa_1”. L'Agenzia delle Entrate, rilevato che il veicolo presentava un valore di emissioni di anidride carbonica pari a 179 g/km, come risultante dalla carta di circolazione, riteneva sussistente l'obbligo di corresponsione dell'imposta di cui all'art. 1, commi 1042-1046, l. 30 dicembre 2018, n. 145.
La ricorrente affermava che l'avviso di accertamento fosse illegittimo, poiché le norme nazionali violavano l'art. 110 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e, in via mediata, gli artt. 11 e 117 della Costituzione. Infatti, il comma 1043 del cit. art. 1 assoggettava all'imposta le sole autovetture usate provenienti dall'estero e non anche quelle già presenti sul territorio italiano, generando “una palese asimmetria di trattamento rispetto all'origine dei veicoli”.
La ricorrente chiedeva che la normativa nazionale fosse disapplicata e, in subordine, che fosse disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di verificare se l'art.
1 - comma 1043 - della l. 30 dicembre 2018, n. 145 fosse compatibile con l'art. 110 del TFUE, atteso che i veicoli usati già presenti sul mercato nazionale sono esenti dal versamento di detta tassa. In ogni caso, la ricorrente chiedeva che, ai sensi dell'art. 8 d.lgs n. 546/1992, dell'art. 6 del d.lgs. 472/1997 e dell'art. 10,
3° co., della l. n 212/2000, non fossero applicate le sanzioni “per condizioni di obiettiva incertezza della norma”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rovigo, chiedendo il rigetto del ricorso.
La resistente affermava che la norma, la cui ratio consisteva nel disincentivare l'ulteriore introduzione nel territorio nazionale di veicoli inquinanti rispetto a quelli già circolanti in Italia in data anteriore al 1° marzo
2019, non contrastasse con il diritto unionale.
Per il mercato italiano dell'usato, l'imposta non trovava applicazione, perché le macchine erano già immatricolate. Per le auto provenienti dall'estero e nuovamente immatricolate in Italia, il legislatore aveva previsto l'estensione della norma, perché altrimenti ne sarebbe conseguita un'ingiustificata discriminazione del mercato italiano delle automobili a favore del mercato dell'usato straniero: “i contribuenti avrebbero rivolto le proprie attenzioni al mercato estero per l'acquisto di un'automobile, al fine di non pagare l'imposta ecologica”. La tutela ambientale, perseguita dalle norme in esame, era coerente con le politiche comunitarie, atteso che l'Atto Unico Europeo (1986), il Trattato di Maastricht (1992) e il Trattato di Lisbona (2007) prevedevano la possibilità di utilizzare misure fiscali per la conservazione dell'ecosistema (art. 192 TFUE).
Secondo la resistente, neppure sussisteva un'incertezza interpretativa che giustificasse la disapplicazione delle sanzioni.
La causa era discussa all'udienza pubblica del 24 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto limitatamente all'irrogazione della sanzione, dovendosi rigettare nel resto.
La l. 30 dicembre 2018, n. 145 (“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021”), ha previsto, al comma 1042, che “chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km”. Il comma 1042 bis ha introdotto una tabella di calcolo, in base alla quale determinare l'imposta: “A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il pagamento dell'imposta di cui al comma 1042 è effettuato secondo le classi e gli importi”. Il comma 1043 ha stabilito che “L'imposta di cui ai commi 1042 e 1042-bis è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro stato straniero”.
Le disposizioni suddette recano previsioni disincentivanti, sotto forma d'imposta, onde scoraggiare, a tutela dell'ambiente, l'immatricolazione in Italia delle autovetture più inquinanti.
La ricorrente sostiene che il comma 1043 (che estende l'imposizione alle automobili usate re-immatricolate in Italia) violi l'art. 110 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
La tesi non è condivisibile.
La l. 30 dicembre 2018, n. 145 non prevedeva un'imposta superiore a quella che gravava sui prodotti nazionali similari.
Infatti, l'“Ecotassa” era dovuta a fronte dell'immatricolazione di qualunque autovettura, a prescindere da dove fosse acquistata. La nuova immatricolazione di autovettura, acquistata in Italia e già immatricolata in
Italia, avrebbe egualmente comportato l'imposizione. La necessità di re-immatricolare la vettura acquistata in Germania preesisteva alla legge n. 145 (essendo richiesta dal Codice della Strada per chi utilizza stabilmente un veicolo in Italia) e non riguarda esclusivamente le automobili acquistate all'estero. Anche un veicolo immatricolato in Italia potrebbe avere la necessità di una nuova immatricolazione (ad esempio, in caso di smarrimento, furto, distruzione o deterioramento della targa oppure di modifiche apportate al telaio o al motore).
Vi era dunque parità di trattamento: qualunque macchina, se maggiormente inquinante, dovunque fosse stata acquistata, se re-immatricolata, era sottoposta a tassazione, alla stregua delle autovetture nuove.
L'affermazione secondo cui, applicando la tassa alle automobili usate acquistate all'estero e re-immatricolate in Italia, si creerebbe un vantaggio competitivo per i venditori italiani di veicoli usati focalizza l'attenzione sulla sola imposta in esame, trascurando il peso complessivo dell'imposizione fiscale sul prezzo delle autovetture (nuove e conseguentemente anche usate). Il confronto non potrebbe prescindere dalla complessiva tassazione. Altrimenti detto, per affermare che l'”Ecotassa” determini uno squilibrio nel gioco della concorrenza a favore dei commercianti italiani e a danno di quelli tedeschi, occorrerebbe considerare la tassazione di partenza che grava sulla vendita degli autoveicoli nei due paesi. Basti in proposito ricordare che sulla vendita dei veicoli nuovi l'Iva che si applica in Italia era nel 2020 ed ancora è del 22%, mentre l'Iva che si applica in Germania era ed ancora è del 19%. Quindi, anche considerando la “Ecotassa”, le autovetture nuove sono sottoposte a maggiore tassazione in Italia, con la conseguenza che il peso della tassazione, che finisce per essere incluso nel valore dell'usato, era ed è superiore in Italia rispetto alla Germania (con o senza “Ecotassa”).
Invero, anche senza considerare l'imposta sul valore aggiunto, deve evidenziarsi che la disapplicazione del comma 1043 comporterebbe una c.d. “discriminazione a contrario” (che, secondo costante giurisprudenza unionale, compete al giudice nazionale impedire). Infatti, le automobili usate immatricolate in Italia portavano il peso dell'“Ecotassa”, pagata da chi aveva provveduto all'immatricolazione, il che si riverberava sul valore del bene usato;
la disapplicazione del suddetto comma, comporterebbe che le automobili usate acquistate all'estero, e poi re-immatricolate in Italia, rimanendo esenti da tale peso originario, potrebbero essere vendute a un prezzo inferiore.
In ogni caso, è decisivo il fatto che l'imposizione fiscale non aveva funzione di protezione del mercato italiano delle auto usate, ma esclusivamente di tutela dell'ambiente, scoraggiando l'immatricolazione delle automobili
(nuove o usate) più inquinanti. Non può perciò dirsi che, in violazione dell'art. 110 TFUE, la previsione della
“Ecotassa” rappresentasse uno strumento protezionistico e perciò contrario alla libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune.
Si ricorda che l'art. 110 TFUE dev'essere coordinato con il principio espresso dall'art. 3, paragrafo 3, TUE, il quale stabilisce che l'Unione “persegue un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente”, nonché con gli artt. 191, 192 e 193 TFUE, i quali, oltre a porre la regola del “chi inquina paga”, consentono l'utilizzo, da parte degli Stati membri, di politiche fiscali a sostegno della tutela dell'ambiente.
Ciò significa che, nel valutare l'impatto che una norma impositiva interna può avere sulle scelte di convenienza del consumatore (di acquisto di un bene in Italia o in altro Stato dell'Unione), non può prescindersi dalla finalità perseguita dal tributo. Se tale finalità è rivolta al raggiungimento di uno dei primari obiettivi dell'Unione
Europea, è accettabile che l'imposta influenzi le decisioni di consumo, senza alterare in modo sostanziale la libera concorrenza.
Per le ragioni sopra dette, neppure è ipotizzabile la violazione degli artt. 11 e 117 Cost.
Le sanzioni irrogate possono essere tuttavia disapplicate, ai sensi del 3° co. dell'art. 10, legge 27 luglio 2000,
n. 212, considerato che la questione di diritto è controversa nella giurisprudenza di merito (mentre non risulta che la Corte di Cassazione abbia esercitata la propria funzione nomofilattica). Ciò ha determinato, per la contribuente, una condizione di obiettiva incertezza sulla portata della norma tributaria o meglio sulla sua compatibilità con il diritto unionale.
Il complessivo esito del giudizio consente la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente decidendo il giudizio tributario n. 162/2025 r.g., ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di accertamento n. T5Y-20000021, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rovigo nei confronti di Ricorrente_1 , limitatamente all'irrogazione delle sanzioni;
2) rigetta nel resto il ricorso;
3) compensa le spese processuali.
Rovigo, 24 febbraio 2026.
Il giudice
(dott. Alessandro Rizzieri)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 13:30 in composizione monocratica:
RIZZIERI ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 162/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T5Y-20000021 ECOTASSA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: – in via principale, accogliere il presente ricorso e disporre la disapplicazione della norma interna contenuta nell'art. 1, commi 1042 e 1043, L. 145/2018, nella parte in cui prevede l'assoggettamento a imposta dei soli veicoli usati provenienti da altri Stati membri e, per l'effetto, annullando integralmente l'avviso di accertamento n. T5Y – 20000021, notificato il 6.10.2025, relativo all'anno 2020, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Rovigo, in quanto illegittimo, poiché fondato su un presupposto impositivo in contrasto con l'art. 110 TFUE, e gli artt. 11 e 117 della Costituzione;
– in via gradata e subordinata, disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di verificare se l'art.
1 - comma 1043 - della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 sia compatibile con l'art. 110 del TFUE, atteso che i veicoli usati già presenti sul mercato nazionale sono esenti dal versamento di detta tassa;
– in ogni caso, disporre la non applicazione delle sanzioni per condizioni di obiettiva incertezza della norma, in applicazione dell'art. 8 D.Lgs n. 546/1992, dell'art. 6 c. 2 del D.Lgs. 472/1997, dell'art. 10 c. 3 della L. 212/2000.
Con condanna dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite, diritti ed onorari, oltre accessori di legge in favore della ricorrente.
Resistente:
chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado: 1) il rigetto integrale del ricorso;
2) il rigetto dell'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
3) e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, come da nota spese che si produce
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 21 novembre 2025, Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1) chiedeva alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rovigo l'annullamento dell'avviso di accertamento n.
T5Y-20000021, notificatole il 6 ottobre 2025 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rovigo, con cui le era richiesto il pagamento di c.d. “ecotassa” in relazione all'immatricolazione in Italia di autovettura con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 CO2 g/km (euro 1.600 per imposta, oltre euro 480 per sanzioni ed euro 307,82 per interessi).
La ricorrente narrava di avere acquistato il 19 ottobre 2020, dal concessionario tedesco “Società_1
”, un'autovettura Società_2 2.0 TFSI quattro”, usata con 66.745 km, già immatricolata in Germania dal 15 ottobre 2013 e reimmatricolata in Italia il 19 ottobre 2020 con numero di targa “Targa_1”. L'Agenzia delle Entrate, rilevato che il veicolo presentava un valore di emissioni di anidride carbonica pari a 179 g/km, come risultante dalla carta di circolazione, riteneva sussistente l'obbligo di corresponsione dell'imposta di cui all'art. 1, commi 1042-1046, l. 30 dicembre 2018, n. 145.
La ricorrente affermava che l'avviso di accertamento fosse illegittimo, poiché le norme nazionali violavano l'art. 110 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e, in via mediata, gli artt. 11 e 117 della Costituzione. Infatti, il comma 1043 del cit. art. 1 assoggettava all'imposta le sole autovetture usate provenienti dall'estero e non anche quelle già presenti sul territorio italiano, generando “una palese asimmetria di trattamento rispetto all'origine dei veicoli”.
La ricorrente chiedeva che la normativa nazionale fosse disapplicata e, in subordine, che fosse disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di verificare se l'art.
1 - comma 1043 - della l. 30 dicembre 2018, n. 145 fosse compatibile con l'art. 110 del TFUE, atteso che i veicoli usati già presenti sul mercato nazionale sono esenti dal versamento di detta tassa. In ogni caso, la ricorrente chiedeva che, ai sensi dell'art. 8 d.lgs n. 546/1992, dell'art. 6 del d.lgs. 472/1997 e dell'art. 10,
3° co., della l. n 212/2000, non fossero applicate le sanzioni “per condizioni di obiettiva incertezza della norma”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rovigo, chiedendo il rigetto del ricorso.
La resistente affermava che la norma, la cui ratio consisteva nel disincentivare l'ulteriore introduzione nel territorio nazionale di veicoli inquinanti rispetto a quelli già circolanti in Italia in data anteriore al 1° marzo
2019, non contrastasse con il diritto unionale.
Per il mercato italiano dell'usato, l'imposta non trovava applicazione, perché le macchine erano già immatricolate. Per le auto provenienti dall'estero e nuovamente immatricolate in Italia, il legislatore aveva previsto l'estensione della norma, perché altrimenti ne sarebbe conseguita un'ingiustificata discriminazione del mercato italiano delle automobili a favore del mercato dell'usato straniero: “i contribuenti avrebbero rivolto le proprie attenzioni al mercato estero per l'acquisto di un'automobile, al fine di non pagare l'imposta ecologica”. La tutela ambientale, perseguita dalle norme in esame, era coerente con le politiche comunitarie, atteso che l'Atto Unico Europeo (1986), il Trattato di Maastricht (1992) e il Trattato di Lisbona (2007) prevedevano la possibilità di utilizzare misure fiscali per la conservazione dell'ecosistema (art. 192 TFUE).
Secondo la resistente, neppure sussisteva un'incertezza interpretativa che giustificasse la disapplicazione delle sanzioni.
La causa era discussa all'udienza pubblica del 24 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto limitatamente all'irrogazione della sanzione, dovendosi rigettare nel resto.
La l. 30 dicembre 2018, n. 145 (“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021”), ha previsto, al comma 1042, che “chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km”. Il comma 1042 bis ha introdotto una tabella di calcolo, in base alla quale determinare l'imposta: “A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il pagamento dell'imposta di cui al comma 1042 è effettuato secondo le classi e gli importi”. Il comma 1043 ha stabilito che “L'imposta di cui ai commi 1042 e 1042-bis è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro stato straniero”.
Le disposizioni suddette recano previsioni disincentivanti, sotto forma d'imposta, onde scoraggiare, a tutela dell'ambiente, l'immatricolazione in Italia delle autovetture più inquinanti.
La ricorrente sostiene che il comma 1043 (che estende l'imposizione alle automobili usate re-immatricolate in Italia) violi l'art. 110 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
La tesi non è condivisibile.
La l. 30 dicembre 2018, n. 145 non prevedeva un'imposta superiore a quella che gravava sui prodotti nazionali similari.
Infatti, l'“Ecotassa” era dovuta a fronte dell'immatricolazione di qualunque autovettura, a prescindere da dove fosse acquistata. La nuova immatricolazione di autovettura, acquistata in Italia e già immatricolata in
Italia, avrebbe egualmente comportato l'imposizione. La necessità di re-immatricolare la vettura acquistata in Germania preesisteva alla legge n. 145 (essendo richiesta dal Codice della Strada per chi utilizza stabilmente un veicolo in Italia) e non riguarda esclusivamente le automobili acquistate all'estero. Anche un veicolo immatricolato in Italia potrebbe avere la necessità di una nuova immatricolazione (ad esempio, in caso di smarrimento, furto, distruzione o deterioramento della targa oppure di modifiche apportate al telaio o al motore).
Vi era dunque parità di trattamento: qualunque macchina, se maggiormente inquinante, dovunque fosse stata acquistata, se re-immatricolata, era sottoposta a tassazione, alla stregua delle autovetture nuove.
L'affermazione secondo cui, applicando la tassa alle automobili usate acquistate all'estero e re-immatricolate in Italia, si creerebbe un vantaggio competitivo per i venditori italiani di veicoli usati focalizza l'attenzione sulla sola imposta in esame, trascurando il peso complessivo dell'imposizione fiscale sul prezzo delle autovetture (nuove e conseguentemente anche usate). Il confronto non potrebbe prescindere dalla complessiva tassazione. Altrimenti detto, per affermare che l'”Ecotassa” determini uno squilibrio nel gioco della concorrenza a favore dei commercianti italiani e a danno di quelli tedeschi, occorrerebbe considerare la tassazione di partenza che grava sulla vendita degli autoveicoli nei due paesi. Basti in proposito ricordare che sulla vendita dei veicoli nuovi l'Iva che si applica in Italia era nel 2020 ed ancora è del 22%, mentre l'Iva che si applica in Germania era ed ancora è del 19%. Quindi, anche considerando la “Ecotassa”, le autovetture nuove sono sottoposte a maggiore tassazione in Italia, con la conseguenza che il peso della tassazione, che finisce per essere incluso nel valore dell'usato, era ed è superiore in Italia rispetto alla Germania (con o senza “Ecotassa”).
Invero, anche senza considerare l'imposta sul valore aggiunto, deve evidenziarsi che la disapplicazione del comma 1043 comporterebbe una c.d. “discriminazione a contrario” (che, secondo costante giurisprudenza unionale, compete al giudice nazionale impedire). Infatti, le automobili usate immatricolate in Italia portavano il peso dell'“Ecotassa”, pagata da chi aveva provveduto all'immatricolazione, il che si riverberava sul valore del bene usato;
la disapplicazione del suddetto comma, comporterebbe che le automobili usate acquistate all'estero, e poi re-immatricolate in Italia, rimanendo esenti da tale peso originario, potrebbero essere vendute a un prezzo inferiore.
In ogni caso, è decisivo il fatto che l'imposizione fiscale non aveva funzione di protezione del mercato italiano delle auto usate, ma esclusivamente di tutela dell'ambiente, scoraggiando l'immatricolazione delle automobili
(nuove o usate) più inquinanti. Non può perciò dirsi che, in violazione dell'art. 110 TFUE, la previsione della
“Ecotassa” rappresentasse uno strumento protezionistico e perciò contrario alla libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune.
Si ricorda che l'art. 110 TFUE dev'essere coordinato con il principio espresso dall'art. 3, paragrafo 3, TUE, il quale stabilisce che l'Unione “persegue un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente”, nonché con gli artt. 191, 192 e 193 TFUE, i quali, oltre a porre la regola del “chi inquina paga”, consentono l'utilizzo, da parte degli Stati membri, di politiche fiscali a sostegno della tutela dell'ambiente.
Ciò significa che, nel valutare l'impatto che una norma impositiva interna può avere sulle scelte di convenienza del consumatore (di acquisto di un bene in Italia o in altro Stato dell'Unione), non può prescindersi dalla finalità perseguita dal tributo. Se tale finalità è rivolta al raggiungimento di uno dei primari obiettivi dell'Unione
Europea, è accettabile che l'imposta influenzi le decisioni di consumo, senza alterare in modo sostanziale la libera concorrenza.
Per le ragioni sopra dette, neppure è ipotizzabile la violazione degli artt. 11 e 117 Cost.
Le sanzioni irrogate possono essere tuttavia disapplicate, ai sensi del 3° co. dell'art. 10, legge 27 luglio 2000,
n. 212, considerato che la questione di diritto è controversa nella giurisprudenza di merito (mentre non risulta che la Corte di Cassazione abbia esercitata la propria funzione nomofilattica). Ciò ha determinato, per la contribuente, una condizione di obiettiva incertezza sulla portata della norma tributaria o meglio sulla sua compatibilità con il diritto unionale.
Il complessivo esito del giudizio consente la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente decidendo il giudizio tributario n. 162/2025 r.g., ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di accertamento n. T5Y-20000021, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rovigo nei confronti di Ricorrente_1 , limitatamente all'irrogazione delle sanzioni;
2) rigetta nel resto il ricorso;
3) compensa le spese processuali.
Rovigo, 24 febbraio 2026.
Il giudice
(dott. Alessandro Rizzieri)