Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 34
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Contrasto con art. 110 TFUE e artt. 11 e 117 Cost.

    La Corte ha ritenuto che la norma non prevedesse un'imposta superiore a quella sui prodotti nazionali similari, che la nuova immatricolazione era richiesta a prescindere dall'origine del veicolo, e che la finalità della norma fosse la tutela ambientale, consentita dal diritto unionale.

  • Rigettato
    Verifica compatibilità norma con art. 110 TFUE

    La Corte ha ritenuto non necessaria la richiesta di rinvio pregiudiziale, avendo già deciso nel merito sulla compatibilità della norma.

  • Accolto
    Obiettiva incertezza della norma

    La Corte ha disposto la disapplicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 10, comma 3, L. 212/2000, data la controversia giurisprudenziale sulla questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 34
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo
    Numero : 34
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo