Sentenza 6 novembre 2019
Ordinanza collegiale 18 novembre 2020
Ordinanza collegiale 23 marzo 2023
Rigetto
Sentenza 20 novembre 2023
Inammissibile
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/02/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00974/2025REG.PROV.COLL.
N. 04406/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4406 del 2024, proposto dal Comune di Lerici, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Fantappiè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di La EZ, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Veronica Allegri, Pietro Piciocchi e Simone Carrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Acam Ambiente s.p.a. e Iren s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Daniela Anselmi e Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione quarta, 20 novembre 2023, n. 9933, resa tra le parti.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di La EZ, di Acam Ambiente s.p.a. e di Iren s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2024 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso per revocazione, il Comune di Lerici ha impugnato la sentenza di questa sezione (sez. IV, 20 novembre 2023, n. 9933), con cui è stato respinto l’appello proposto dallo stesso Comune avverso la sentenza del T.a.r. per la Liguria (n. 847 del 2019) di rigetto del ricorso del medesimo ente locale avverso la deliberazione del Consiglio della Provincia di La EZ (n. 48 del 6 agosto 2018), avente ad oggetto l’approvazione dell’aggiornamento del piano d’area per la gestione integrata dei rifiuti urbani della Provincia di La EZ, sulla base del parere regionale in materia di valutazione ambientale strategica (delibera di Giunta regionale n. 1168 del 27 dicembre 2017).
2. – La sentenza impugnata muove innanzitutto dal presupposto secondo cui la delibera provinciale impugnata in primo grado, quale atto di natura pianificatoria, non contiene nuove determinazioni in ordine all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, in quanto si limita a dare atto della perdurante continuazione del rapporto contrattuale con Iren s.p.a., subentrata (a seguito di procedura di gara) ad Acam s.p.a. (originario gestore in house ).
3. – Ciò posto, il giudice di appello ha preliminarmente chiarito che la questione non è quella di stabilire se allo stato attuale Iren s.p.a. possieda o meno i requisiti per poter essere qualificato come gestore in house per il Comune di Lerici, quanto piuttosto di stabilire se, al momento dell’espletamento della gara da parte di Acam s.p.a. per la individuazione del soggetto cui aggregarsi per la prosecuzione del servizio, il Comune di Lerici avesse già dismesso la partecipazione azionaria in Acam s.p.a. e se, conseguentemente, la prosecuzione del servizio da parte di Iren s.p.a. (attraverso la propria controllata, Acam Ambiente s.p.a.) anche nel territorio del Comune di Lerici, possa essere considerata o meno legittima, in relazione ai vizi denunciati dal predetto Comune (punto 21.5.3. della motivazione).
4. – A tal riguardo, la sentenza impugnata, anche a seguito di una rimessione alla Corte di giustizia dell’unione europea (sentenza del 12 maggio 2022, C-719/20), ha rigettato l’appello del Comune di Lerici ritenendo che: a ) la dismissione del pacchetto azionario da parte del Comune di Lerici è avvenuta inequivocabilmente dopo il perfezionamento dell’operazione di aggregazione (ossia quando il comune di Lerici era ancora socio di Acam s.p.a.), con la conseguenza di dover ritenere che al momento dell’espletamento della procedura di gara da parte di Acam s.p.a., il Comune di Lerici non poteva considerarsi estraneo a quest’ultima, cui è subentrata, a seguito di gara pubblica a doppio oggetto, Iren s.p.a. (punto 21.5.3. della motivazione); b ) il Comune di Lerici non ha più competenza in materia di gestione integrata dei rifiuti, che è stata attribuita alla Provincia quale Autorità d’area, come già accertato da precedenti decisioni passate in giudicato (punto 22.4.2 della motivazione); c ) nessuna lesione effettiva delle prerogative istituzionali del Comune di Lerici si è concretizzata con riguardo alla procedura di valutazione ambientale strategica (punto 23.3.4 della motivazione); d ) il piano di investimento attuato dalla società Iren s.p.a. ha tenuto conto anche della adesione del Comune di Lerici all’accordo di investimenti tra Acam s.p.a. e Iren s.p.a. mediante delibera consiliare n. 2 del 16 gennaio 2018 (punto 25.5.1 della motivazione); e ) al momento della individuazione di Iren s.p.a. come soggetto aggregatore il Comune di Lerici faceva ancora parte della compagine societaria di Acam s.p.a. (e, quindi, partecipava delle relative decisioni gestionali e organizzative), mentre al momento della dismissione del pacchetto azionario da parte del Comune di Lerici, quest’ultimo aveva già perduto la competenza in ordine al servizio integrato dei rifiuti, che è stata attribuita alla Provincia di La EZ (punto 25.5.2 della motivazione).
4.1. – Inoltre, ha ritenuto pacifico tra le parti che: f ) al momento dell’originario affidamento del servizio in questione ad Acam s.p.a. sussistevano tutti i presupposti per il c.d. in house providing , avendo il Comune di Lerici aderito alla gestione in forma associata del servizio e possedendo una partecipazione azionaria nel capitale sociale, che cumulata con quella delle altre amministrazioni comunali, assicurava sulla gestione societaria il c.d. controllo analogo congiunto (punto 29.5 della motivazione); g ) nel corso della gestione, a partire dalla deliberazione consiliare n. 2 del 16 gennaio 2018 (con la quale l’amministrazione comunale ha approvato l’Accordo di Investimento tra Acam s.p.a. e Iren s.p.a., come socio venditore e non come socio sottoscrittore), il Comune di Lerici ha cominciato a prendere le distanze da questo modello di gestione e, pur avendo sottoscritto l’Accordo di Investimento tra Acam s.p.a. e Iren s.p.a., ha alla fine dismesso la propria partecipazione azionaria relativa alle azioni di Acam s.p.a. in favore di Iren s.p.a., facendo venir meno, con riguardo alla posizione del Comune di Lerici, i requisiti dell’ in house providing (punto 29.6 della motivazione); h ) il passaggio della gestione da Acam s.p.a. ad Iren s.p.a. non è avvenuto “ automaticamente ”, ma sulla base di una gara pubblica, svolta da Acam s.p.a. (quando sussistevano ancora i presupposti dell’ in house providing ), conclusasi con la deliberazione di Acam s.p.a. del 23 giugno 2017, ossia quando pacificamente il Comune di Lerici era ancora socio di Acam s.p.a. (punto 29.7 della motivazione).
4.2. – Pertanto, ha ritenuto che: i ) tale procedura di gara era anche una gara c.d. a doppio oggetto, essendo finalizzata non solo alla scelta del partner commerciale, ma anche alla individuazione del miglior operatore per la prosecuzione della gestione del servizio in base alle condizioni contrattuali precedentemente negoziate, secondo un meccanismo considerato del tutto conforme alle regole eurounitarie sin dai tempi del parere della seconda Sezione di questo Consiglio di Stato n. 456 del 18 aprile 2007 (punto 29.8 della motivazione).
4.3. – Infine, per le medesime ragioni, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale (punti 30.3 ss. della motivazione).
5. – Con ricorso per revocazione, il Comune di Lerici ha impugnato la suddetta sentenza deducendo due motivi di revocazione ordinaria (art. 395, n. 4 e n. 5, c.p.c.), il primo dei quali articolato in varie censure.
5.1. – In particolare, sotto il profilo dell’errore di fatto revocatorio (art. 395, n. 4, c.p.c.), ha dedotto una prima censura (pag. 3-8 del ricorso), per non aver tenuto conto del mero ruolo di concessionario di Acam Ambiente, né del contratto di servizio scaduto in data 31 dicembre 2017 e della nota provinciale del 31 dicembre 2021.
5.2. – Con una seconda censura (pag. 9-12 del ricorso), ha dedotto un errore di fatto consistente nel non aver tenuto conto della distinzione sussistente tra socio sottoscrittore e socio investitore ai fini dell’accordo di investimento e per non aver considerato la d.c.c. 4/2017.
5.3. – Con una terza censura (pag. 13-14 del ricorso), ha dedotto un errore di fatto consistente nel non aver tenuto conto del contenuto dell’ordinanza di rinvio alla Corte di giustizia UE n. 7161/2020 e del giudicato interno formatosi violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.
5.4. – Con una quarta censura (pag. 14-17 del ricorso), ha dedotto un errore di fatto consistente nel non aver tenuto conto dell’effettivo contenuto della decisione assunta dalla Corte di giustizia UE e per aver violato il principio di diritto affermato dalla medesima Corte.
5.5. – Con una quinta censura (pag. 18-19 del ricorso), ha dedotto un errore di fatto consistente, ancora, nel non aver tenuto conto dell’effettivo contenuto della decisione assunta dalla Corte di giustizia UE e per aver equivocato il rapporto tra il Comune e Iren s.p.a.
6. – Con un ulteriore motivo di revocazione ordinaria (pag. 20-23 del ricorso), ha dedotto un contrasto con un precedente giudicato (art. 395, n. 5, c.p.c.), rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Genova del 24 agosto 2023, pubblicata in data 26 agosto 2023.
7. – Infine, ha riproposto in sede rescissoria i motivi di appello (primo, quinto, sesto, settimo e ottavo) chiedendone un riesame ai fini dell’accoglimento dell’appello (pag. 23-35 del ricorso).
8. – Con apposite memorie, si sono costituite Iren s.p.a. e Acam Ambiente s.p.a., che hanno eccepito la tardività del ricorso, oltre alla infondatezza nel merito, nonché la Provincia di La EZ chiedendo il rigetto del ricorso.
10. – All’udienza pubblica del 29 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
11. – In via preliminare, deve ritenersi infondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività.
Invero, la parte ricorrente ha dedotto due motivi di revocazione ordinaria costituiti, rispettivamente, da un asserito errore di fatto (art. 395, n. 4, c.p.c.) articolato sotto una pluralità di profili, nonché un asserito contrasto con una precedente sentenza resa tra le medesime parti e passata in giudicato (art. 395, n. 5, c.p.c.).
Ciò posto, il ricorso deve ritenersi ricevibile, in quanto la sentenza revocanda, non notificata, è stata pubblicata in data 20 novembre 2023 e la notifica del ricorso per revocazione è avvenuta in data 20 maggio 2024, ossia entro il termine lungo semestrale (art. 92, comma 3, c.p.a.), applicabile a tutti i giudizi di impugnazione, tra cui rientra anche la revocazione (art. 91 c.p.a.).
Non trova, invece, applicazione la regola del dimezzamento dei termini (art. 87, comma 3, c.p.a.) prevista per i giudizi assoggettati al rito camerale non cautelare (art. 87, comma 2, c.p.a.), mentre nella specie è pacifico che la sentenza impugnata è stata resa all’esito di un giudizio assoggettato al rito ordinario.
Pertanto, va rigettata la relativa eccezione sul punto.
12. – Tuttavia, il ricorso per revocazione è inammissibile.
13. – Preliminarmente, il Collegio ritiene necessario ricostruire brevemente le coordinate normative e giurisprudenziali in materia di errore di fatto revocatorio (art. 395, n. 4, c.p.c.).
L’art. 106 del c.p.a. prevede che, “ salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile ”.
A sua volta, l’art. 395 c.p.c. prevede, tra i casi di revocazione, quello in cui “ la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare ” (n. 4).
La giurisprudenza del Consiglio di Stato e quella della Corte di Cassazione hanno univocamente individuato le caratteristiche dell’errore di fatto revocatorio, che, ai sensi delle suindicate disposizioni, può consentire di rimettere in discussione il contenuto di una sentenza.
A tal riguardo è stato più volte ribadito che l’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi delle citate disposizioni normative deve essere caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) dall’attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) dall’essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
L’errore di fatto revocatorio si sostanzia quindi in una svista o abbaglio dei sensi che ha provocato l’errata percezione del contenuto degli atti del giudizio (ritualmente acquisiti agli atti di causa), determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l’altra risultante dagli atti e documenti di causa: esso pertanto non può (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l’attività valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l’ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o abbaglio dei sensi (Cons. Stato, sez. III, 1° ottobre 2012, n. 5162; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587; 1 dicembre 2010, n. 8385).
Pertanto, mentre l’errore di fatto revocatorio è configurabile nell’attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale (senza coinvolgere la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento, così che rientrano nella nozione dell’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4), c.p.c., i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo, Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2012, n. 3053), esso non ricorre nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo se mai ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione (che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall’ordinamento, Cons. Stato, sez. III, 8 ottobre 2012, n. 5212; sez. V, 26 marzo 2012, n. 1725; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587; 15 maggio 2012, n. 2781; 16 settembre 2011, n. 5162; Cass. Civ., sez. I, 23 gennaio 2012, n. 836; sez. II, 31 marzo 2011, n. 7488).
Inoltre, l’errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. IV, 14/06/2018, n. 3671; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018 n. 406).
14. – Alla luce delle suddette coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che tutte le doglianze proposte dal Comune di Lerici in relazione ad un asserito errore di fatto revocatorio siano inammissibili in quanto tali censure non sono configurabili alla stregua di errore di fatto, ma eventualmente quale errore di giudizio o di valutazione.
Invero, con il proprio ricorso per revocazione il Comune di Lerici lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto di una serie di elementi, quali: a) il mero ruolo di concessionario di Acam Ambiente, il contratto di servizio scaduto in data 31 dicembre 2017 e la nota provinciale del 31 dicembre 2021; b) la distinzione sussistente tra socio sottoscrittore e socio investitore ai fini dell’accordo di investimento e la d.c.c. 4/2017; c) il contenuto dell’ordinanza di rinvio alla Corte di giustizia UE n. 7161/2020 e del giudicato interno formatosi; d) l’effettivo contenuto della decisione assunta dalla Corte di giustizia UE con conseguente violazione del principio di diritto affermato dalla medesima Corte; e) errata ricostruzione del rapporto intercorrente tra il Comune e Iren s.p.a.
A ben vedere, però, si tratta di elementi attinenti all’attività di valutazione del giudice, la cui eventuale erroneità può dar luogo solamente ad un insindacabile errore di giudizio, ma non già ad un errore di fatto revocatorio.
Peraltro, non si tratta di fatti la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti o dai documenti di causa che il giudice avrebbe omesso di considerare per mera “svista”, trattandosi piuttosto di considerazioni frutto di una attività valutativa e non immediatamente percepibili.
Inoltre, non si tratta neanche di punti non controversi tra le parti, vertendosi invece proprio sulle questioni giuridiche oggetto del contendere su cui la sentenza impugnata si è motivatamente pronunciata.
15. – Parimenti inammissibile è il motivo di revocazione fondato su di un asserito contrasto con una precedente sentenza resa tra le medesime parti e passata in giudicato (art. 395, n. 5, c.p.c.).
Invero, la sentenza impugnata non è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, in quanto la sentenza del Tribunale di Genova del 26 agosto 2023 è pacificamente passata in giudicato in data 1° marzo 2024, ossia in data successiva alla pubblicazione della sentenza revocanda del 20 novembre 2023, per cui nessun giudicato sussisteva a tale data.
16. – In conclusione, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
17. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di ciascuna parte costituita che si liquidano in complessivi € 6.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosario Carrano | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO