Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 218
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Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità emissione avvisi di accertamento nei confronti del proprietario

    La Corte ha confermato che la società di leasing non è soggetto passivo IMU per gli immobili concessi in locazione finanziaria con contratti in regolare corso di durata, poiché il soggetto passivo è il locatario. Pertanto, le pretese impositive nei confronti della società di leasing per gli immobili A, B, C, E ed F erano infondate.

  • Accolto
    Soggettività passiva IMU della società di leasing per l'immobile D

    La Corte ha ritenuto che, dalla data di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing, il locatario non è più soggetto passivo e l'obbligo di corrispondere il tributo si trasla sul proprietario (società di leasing), ma solo per il periodo in cui il contratto era in vita. Per i primi nove mesi del 2016, la società di leasing è considerata soggetto passivo per l'immobile D.

  • Accolto
    Illegittimità pretese impositive per immobili A, B, C, E, F

    La Corte ha confermato che la società di leasing non è soggetto passivo IMU per gli immobili A, B, C, E ed F, poiché il soggetto passivo è il locatario. Le pretese impositive nei confronti della società di leasing per tali immobili erano infondate.

  • Rigettato
    Illegittimità pretese impositive per immobile D (gennaio-settembre 2016)

    La Corte ha stabilito che la società di leasing è soggetto passivo IMU per l'immobile D per i primi nove mesi del 2016, a seguito della risoluzione del contratto e prima della riconsegna.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni amministrative

    La Corte ha accolto la domanda relativa alla non debenza delle sanzioni, riconoscendo sussistenti obiettive condizioni di incertezza sulla portata e applicazione delle disposizioni in materia, come desumibili dai contrasti giurisprudenziali e dalla normativa interpretativa.

  • Rigettato
    Illegittimità degli interessi

    La Corte ha rigettato la domanda relativa agli interessi, ritenendo che siano dovuti a seguito del ritardo nel pagamento dell'imposta e non ricorra l'ipotesi normativa di cui all'art. 10.2 Statuto del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 218
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 218
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo