Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 105
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancato abbinamento di tutti gli importi versati seppur tardivamente

    La Corte ritiene fondato il motivo di ricorso, poiché l'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di computare gli importi versati e di parametrare le sanzioni al credito ridotto dei versamenti tardivi.

  • Rigettato
    Carenza di prova della determinazione degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo

    La Corte rigetta questo motivo, ritenendo che la cartella, essendo un atto vincolato e redatto secondo il D.M. 28.06.1999, contiene gli elementi necessari per soddisfare l'obbligo motivazionale. Inoltre, il criterio di liquidazione degli interessi è predeterminato per legge e gli interessi sono stati calcolati conformemente alle disposizioni vigenti. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità e le Sezioni Unite della Cassazione.

  • Accolto
    Mancata applicazione del principio del favor rei

    La Corte accoglie questo motivo in parte, basandosi sul principio del 'favor rei' e sulla retroattività del D.Lgs. n.158/2015, applicabile poiché il processo è ancora in corso e la sanzione non è definitiva. La Corte cita la sentenza Cass. Civ. Sez.5, n.8716 del 30.03.2021 e altre decisioni che confermano l'applicabilità retroattiva del D.Lgs. 87/2024 anche per violazioni precedenti all'1 Settembre 2024.

  • Rigettato
    Assenza di proporzionalità della sanzione

    La Corte rigetta questo motivo, evidenziando che la sanzione era già stata ridotta al 3% come previsto dalla legge in caso di definizione agevolata, e che l'Agenzia delle Entrate aveva già applicato la riduzione prevista. Pertanto, non vi è spazio per ulteriori censure.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 105
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza
    Numero : 105
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo