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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 105/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
UR AN, Relatore
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 155/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220240009313641000 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 533/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado in data 12/3/2025 la società Ricorrente_1 s.r.l. impugnava la cartella di pagamento n.09220240009313641000 notificata in data 9/1/2025 per l'importo complessivo di € 349370,83, emessa a seguito del controllo automatizzato, ai sensi dell'art.54-bis DPR 633/1972 della dichiarazione IVA presentata per il periodo d'imposta 2023. La società ricorrente non ha versato, alle rispettive scadenze mensili, l'Iva a debito, pur correttamente dichiarato. A fronte di tale omissione di versamento dell'imposta dovuta l'Agenzia delle Entrate provvedeva a trasmettere la comunicazione d'irregolarità n.01523412417 con la quale comunicava le somme dovute. Deduceva la nullità della cartella impugnata per i seguenti motivi: 1) mancato abbinamento di tutti gli importi versati seppur tardivamente;
2) violazione dell'art.7 Legge 212/2000 e dell'art.7 comma 5-bis D.Lgs. n.546/92: carenza di prova della determinazione degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
3) Violazione e falsa applicazione dell'art.1 comma 1 D.Lgs. 471/1997 in combinato disposto con l'art.5 D.Lgs. 87/2024: mancata applicazione del principio del favor rei;
4) violazione e falsa applicazione dell'7 comma 4 D.Lgs. n.472/1997, nonché dell'art.13, comma 1 D.Lgs. n.471/1997: assenza di proporzionalità della sanzione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, sosteneva la legittimità e la fondatezza della pretesa impositiva. In relazione al primo motivo di ricorso, con cui veniva eccepita la carenza di motivazione della cartella opposta per mancata indicazione del calcolo degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, anche alla luce della novella normativa recata all'art.7 comma 1-ter della
Legge 212/2000, l'Ufficio ne contestava la fondatezza. Ciò in considerazione del fatto che, secondo l'orientamento della Giurisprudenza di legittimità: “…il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (DPR n.602/73, art.20 e art.30) … Ne consegue che deve ritenersi sufficiente il riferimento, nella specie, regolarmene contenuto nella cartella, alla dichiarazione da cui scaturisce il debito di imposta, al conseguente periodo di competenza ed agli altri elementi più sopra indicati”
(Cass. ord. n.8508/19). Anche in relazione al secondo motivo di ricorso l'Ufficio evidenziava la sua infondatezza in quanto gli interessi sono stati determinati in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
In data 15/4/2025 l'Agenzia delle Entrate emetteva provvedimento di sgravio n.prot. 2025S272283 avente come causale riliquidazione con cui teneva conto dei versamenti parziali nel frattempo effettuati dalla società ricorrente. Concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, esaminati gli atti e la documentazione acquisita, ritiene il ricorso così come proposto in parte fondato e per quanto di ragione, pertanto, meritevole di parziale accoglimento. Quanto al primo motivo di ricorso con il quale, parte ricorrente eccepiva la carenza di motivazione della cartella opposta, per mancata indicazione del calcolo degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, anche alla luce della novella normativa recata all'art.7, comma 1-ter della L.212/2000, questa Corte osserva che, la cartella di pagamento è un atto a natura vincolata ed è redatto in base a quanto disposto dal D.M. 28.06.1999. Infatti, contiene tutti gli elementi necessari come (numero di ruolo, data di esecutività dello stesso, data di consegna, tipologia dell'imposta, periodo di riferimento, causale di versamento, somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni ecc.), per cui, il predetto atto così come predisposto soddisfa l'obbligo motivazionale previso dall'art.7 della Legge n.212/2000 e dell'art.3 della Legge 241/90.
Quanto alla mancata indicazione del calcolo degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, anche alla luce della novella normativa recata all'art.7, co.
1-ter della Legge 212/2000, si osserva che la cartella impugnata
è stata emessa a seguito del controllo automatizzato effettuato della dichiarazione IVA/2024, per il periodo d'imposta 2023, ai sensi dell'art.54-bis DPR 633/1972. Infatti, la stessa, riporta importi agevolmente comprensibili, atteso che il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria, era normativamente predeterminato ai sensi dell'art.20 del DPR 602/1973, che prevede l'applicazione di un tasso pari al 2,75%.
Nel caso di specie, la cartella esattoriale non è il primo atto con il quale è stato comunicato alla società contribuente la pretesa tributaria, ma è un atto successivo alle comunicazioni di irregolarità nelle quali erano state riportate le ragioni della pretesa erariale e degli interessi dovuti, calcolati al tasso del 3,75% laddove la contribuente avesse pagato gli importi della predetta comunicazione o la prima rata, entro 30 giorni dalla ricezione.
Giova rilevare che gli interessi per omesso o tardivo versamento di imposte sono calcolati e dovuti per espressa previsione normativa ai sensi dell'art.20 sopra richiamato. Sul punto giova rilevare che, al fine di dirimere ogni contrasto, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.22281 del 14.07.2022, che hanno enunciato il seguente principio di diritto: “allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art.7 della L.212/2000 e dall'art.3, L.241/90, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori…” (conforme Cass. Civ. ord.
n.19149 dell'11.07.2024). Ne consegue che tale eccezione non può trovare accoglimento e quindi va disattesa. Inoltre, va rilevato che l'Agente della riscossione ha applicato gli interessi di mora, ai sensi dell'art.30
DPR 602/1973, i quali sono stati calcolati al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media del tasso bancario attivo. Per cui, alcuna censura può essere mossa nei confronti dell'Agente della riscossione, avendo legittimamente e correttamente applicato i predetti interessi.
Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art.7, co.4 del D.Lgs.472/1997, nonché dell'art.13, co.1, D.Lgs.471/1997, nonché degli artt.250 e 273 della Direttiva
2006/112/CE, per assenza di proporzionalità della sanzione di cui all'art.13 citato, applicata all'ipotesi in cui la società abbia perduto l'occasione di aderire alla definizione di cui all'art.1, commi dal 153 a 159 della
L.197/2022. Infatti, occorre evidenziare che la legge 197/2022 (Rottamazione-quater), al fine di supportare i contribuenti nella situazione di crisi economica dovuta agli effetti residui dell'emergenza pandemica e all'aumento dei prezzi dei prodotti energetici, ha previsto la possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni riducendo gli oneri a loro carico ed astenendo l'ampiezza dei piani di rateazione. Per effetto della definizione agevolata, il comma 153, stabilisce che le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2019,
2020 e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli
36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72, notificate dopo l'entrata in vigore della norma o i cui termini di pagamento siano ancora in corso, possono essere oggetto di definizione agevolata, consistente nella riduzione al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo.
Nel caso di specie, come detto, la società contribuente ha ricevuto comunicazione di irregolarità relativa all'anno 2023 ove la sanzione era applicata come per legge al 3%; pertanto, l'Ufficio aveva già ridotto le sanzioni come innanzi precisato. Pertanto, alcuna censura può essere fatta in capo all'Amministrazione finanziaria, avendo peraltro, già correttamente provveduto, come per legge, alla riduzione delle sanzioni ordinariamente applicate dal 10% al 3% dell'imposta dovuta.
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la sopravvenuta revisione del sistema sanzionatorio, introdotta dal D.Lgs. n.158/2015 ed in vigore dall'1 Gennaio 2016 a norma dell'art.32 del medesimo D.Lgs., è applicabile retroattivamente in forza del principio del “favor rei”, a condizione che il processo sia ancora in corso e che perciò non sia ancora definitiva la parte sanzionatoria del provvedimento impugnato. (Cass. Civ. Sez.5, sent. n.8716 del 30.03.2021; conforme Cass. Civ. Sez. VI – V ord. n.15978 del 27/06/2017). Orbene, considerato che, nella fattispecie in esame il procedimento è ancora in corso e la sanzione non è definitiva, può applicarsi il principio del “favor rei”, riducendo le sanzioni irrogate.
A ciò aggiunga che sia la Corte di Giustizia Tributaria di Milano (n.3108/2/2025) che quella di Bergamo sostengono che la retroattività delle disposizioni del D.Lgs. 87/2024 è applicabile anche per le violazioni precedenti all'1 Settembre 2024.
Deve essere invece accolto il motivo di ricorso relativo al mancato abbinamento di tutti gli importi versati seppur tardivamente, posto che l'Agenzia delle Entrate è obbligata a computare gli importi versati e, conseguentemente, anche a ridurre le sanzioni parametrandole al credito così come ridotto dei versamenti tardivi.
La peculiarità delle questioni trattate e le oggettive difficoltà oggettive delle norme di riferimento e il parziale accoglimento del ricorso hanno indotto questa Corte a compensare integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione e compensa le spese.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
UR AN, Relatore
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 155/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220240009313641000 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 533/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado in data 12/3/2025 la società Ricorrente_1 s.r.l. impugnava la cartella di pagamento n.09220240009313641000 notificata in data 9/1/2025 per l'importo complessivo di € 349370,83, emessa a seguito del controllo automatizzato, ai sensi dell'art.54-bis DPR 633/1972 della dichiarazione IVA presentata per il periodo d'imposta 2023. La società ricorrente non ha versato, alle rispettive scadenze mensili, l'Iva a debito, pur correttamente dichiarato. A fronte di tale omissione di versamento dell'imposta dovuta l'Agenzia delle Entrate provvedeva a trasmettere la comunicazione d'irregolarità n.01523412417 con la quale comunicava le somme dovute. Deduceva la nullità della cartella impugnata per i seguenti motivi: 1) mancato abbinamento di tutti gli importi versati seppur tardivamente;
2) violazione dell'art.7 Legge 212/2000 e dell'art.7 comma 5-bis D.Lgs. n.546/92: carenza di prova della determinazione degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
3) Violazione e falsa applicazione dell'art.1 comma 1 D.Lgs. 471/1997 in combinato disposto con l'art.5 D.Lgs. 87/2024: mancata applicazione del principio del favor rei;
4) violazione e falsa applicazione dell'7 comma 4 D.Lgs. n.472/1997, nonché dell'art.13, comma 1 D.Lgs. n.471/1997: assenza di proporzionalità della sanzione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, sosteneva la legittimità e la fondatezza della pretesa impositiva. In relazione al primo motivo di ricorso, con cui veniva eccepita la carenza di motivazione della cartella opposta per mancata indicazione del calcolo degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, anche alla luce della novella normativa recata all'art.7 comma 1-ter della
Legge 212/2000, l'Ufficio ne contestava la fondatezza. Ciò in considerazione del fatto che, secondo l'orientamento della Giurisprudenza di legittimità: “…il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (DPR n.602/73, art.20 e art.30) … Ne consegue che deve ritenersi sufficiente il riferimento, nella specie, regolarmene contenuto nella cartella, alla dichiarazione da cui scaturisce il debito di imposta, al conseguente periodo di competenza ed agli altri elementi più sopra indicati”
(Cass. ord. n.8508/19). Anche in relazione al secondo motivo di ricorso l'Ufficio evidenziava la sua infondatezza in quanto gli interessi sono stati determinati in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
In data 15/4/2025 l'Agenzia delle Entrate emetteva provvedimento di sgravio n.prot. 2025S272283 avente come causale riliquidazione con cui teneva conto dei versamenti parziali nel frattempo effettuati dalla società ricorrente. Concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, esaminati gli atti e la documentazione acquisita, ritiene il ricorso così come proposto in parte fondato e per quanto di ragione, pertanto, meritevole di parziale accoglimento. Quanto al primo motivo di ricorso con il quale, parte ricorrente eccepiva la carenza di motivazione della cartella opposta, per mancata indicazione del calcolo degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, anche alla luce della novella normativa recata all'art.7, comma 1-ter della L.212/2000, questa Corte osserva che, la cartella di pagamento è un atto a natura vincolata ed è redatto in base a quanto disposto dal D.M. 28.06.1999. Infatti, contiene tutti gli elementi necessari come (numero di ruolo, data di esecutività dello stesso, data di consegna, tipologia dell'imposta, periodo di riferimento, causale di versamento, somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni ecc.), per cui, il predetto atto così come predisposto soddisfa l'obbligo motivazionale previso dall'art.7 della Legge n.212/2000 e dell'art.3 della Legge 241/90.
Quanto alla mancata indicazione del calcolo degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, anche alla luce della novella normativa recata all'art.7, co.
1-ter della Legge 212/2000, si osserva che la cartella impugnata
è stata emessa a seguito del controllo automatizzato effettuato della dichiarazione IVA/2024, per il periodo d'imposta 2023, ai sensi dell'art.54-bis DPR 633/1972. Infatti, la stessa, riporta importi agevolmente comprensibili, atteso che il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria, era normativamente predeterminato ai sensi dell'art.20 del DPR 602/1973, che prevede l'applicazione di un tasso pari al 2,75%.
Nel caso di specie, la cartella esattoriale non è il primo atto con il quale è stato comunicato alla società contribuente la pretesa tributaria, ma è un atto successivo alle comunicazioni di irregolarità nelle quali erano state riportate le ragioni della pretesa erariale e degli interessi dovuti, calcolati al tasso del 3,75% laddove la contribuente avesse pagato gli importi della predetta comunicazione o la prima rata, entro 30 giorni dalla ricezione.
Giova rilevare che gli interessi per omesso o tardivo versamento di imposte sono calcolati e dovuti per espressa previsione normativa ai sensi dell'art.20 sopra richiamato. Sul punto giova rilevare che, al fine di dirimere ogni contrasto, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.22281 del 14.07.2022, che hanno enunciato il seguente principio di diritto: “allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art.7 della L.212/2000 e dall'art.3, L.241/90, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori…” (conforme Cass. Civ. ord.
n.19149 dell'11.07.2024). Ne consegue che tale eccezione non può trovare accoglimento e quindi va disattesa. Inoltre, va rilevato che l'Agente della riscossione ha applicato gli interessi di mora, ai sensi dell'art.30
DPR 602/1973, i quali sono stati calcolati al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media del tasso bancario attivo. Per cui, alcuna censura può essere mossa nei confronti dell'Agente della riscossione, avendo legittimamente e correttamente applicato i predetti interessi.
Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art.7, co.4 del D.Lgs.472/1997, nonché dell'art.13, co.1, D.Lgs.471/1997, nonché degli artt.250 e 273 della Direttiva
2006/112/CE, per assenza di proporzionalità della sanzione di cui all'art.13 citato, applicata all'ipotesi in cui la società abbia perduto l'occasione di aderire alla definizione di cui all'art.1, commi dal 153 a 159 della
L.197/2022. Infatti, occorre evidenziare che la legge 197/2022 (Rottamazione-quater), al fine di supportare i contribuenti nella situazione di crisi economica dovuta agli effetti residui dell'emergenza pandemica e all'aumento dei prezzi dei prodotti energetici, ha previsto la possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni riducendo gli oneri a loro carico ed astenendo l'ampiezza dei piani di rateazione. Per effetto della definizione agevolata, il comma 153, stabilisce che le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2019,
2020 e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli
36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72, notificate dopo l'entrata in vigore della norma o i cui termini di pagamento siano ancora in corso, possono essere oggetto di definizione agevolata, consistente nella riduzione al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo.
Nel caso di specie, come detto, la società contribuente ha ricevuto comunicazione di irregolarità relativa all'anno 2023 ove la sanzione era applicata come per legge al 3%; pertanto, l'Ufficio aveva già ridotto le sanzioni come innanzi precisato. Pertanto, alcuna censura può essere fatta in capo all'Amministrazione finanziaria, avendo peraltro, già correttamente provveduto, come per legge, alla riduzione delle sanzioni ordinariamente applicate dal 10% al 3% dell'imposta dovuta.
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la sopravvenuta revisione del sistema sanzionatorio, introdotta dal D.Lgs. n.158/2015 ed in vigore dall'1 Gennaio 2016 a norma dell'art.32 del medesimo D.Lgs., è applicabile retroattivamente in forza del principio del “favor rei”, a condizione che il processo sia ancora in corso e che perciò non sia ancora definitiva la parte sanzionatoria del provvedimento impugnato. (Cass. Civ. Sez.5, sent. n.8716 del 30.03.2021; conforme Cass. Civ. Sez. VI – V ord. n.15978 del 27/06/2017). Orbene, considerato che, nella fattispecie in esame il procedimento è ancora in corso e la sanzione non è definitiva, può applicarsi il principio del “favor rei”, riducendo le sanzioni irrogate.
A ciò aggiunga che sia la Corte di Giustizia Tributaria di Milano (n.3108/2/2025) che quella di Bergamo sostengono che la retroattività delle disposizioni del D.Lgs. 87/2024 è applicabile anche per le violazioni precedenti all'1 Settembre 2024.
Deve essere invece accolto il motivo di ricorso relativo al mancato abbinamento di tutti gli importi versati seppur tardivamente, posto che l'Agenzia delle Entrate è obbligata a computare gli importi versati e, conseguentemente, anche a ridurre le sanzioni parametrandole al credito così come ridotto dei versamenti tardivi.
La peculiarità delle questioni trattate e le oggettive difficoltà oggettive delle norme di riferimento e il parziale accoglimento del ricorso hanno indotto questa Corte a compensare integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione e compensa le spese.