Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/06/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 117/2019 R.G.
C O R T E D'A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente relatrice
2) dr. Natalino SAPONE Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliera
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 117/2019R.G., vertente
TRA
Notaio (CF ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, ER C.F._1 in via congiunta e disgiunta, dagli Avv.ti Michele Surace (CF , PEC C.F._2
e Pasquale Gaudio (CF , PEC Email_1 C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Email_2
Taurianova, Via F.sco Sofia Alessio n. 182 (ex 104/A). APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._4 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Donato Paterna (C.F.
, PEC , elettivamente domiciliato presso lo C.F._5 Email_3 studio dell'avv. Michele Salazar sito in Reggio Calabria, Via Re Ruggiero n. 9.
APPELLATO
NONCHE' CONTRO nato a [...] il 03.001.1944, C.F. , RT C.F._6 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carmelita Alvaro (C.F.
, PEC , elettivamente domiciliato presso il C.F._7 Email_4 suo studio sito in PA, Via Poeta n. 93.
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._8 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco BA (C.F.
1
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_3 C.F._10 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Michele Gullo (C.F. , C.F._11
PEC , elettivamente domiciliata per questa procedura presso lo Email_6
Studio dell'avv. Pasquale Scrivo in Reggio Calabria via D. Chiesa 1 b.
APPELLATI e APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE, che ha rassegnato le conclusioni
Oggetto: Querela di falso – impugnazione donazione. Appello alla sentenza non definitiva n.
394/17 del 02.05.2017 ed alla sentenza definitiva n. 13/2019 del 09.01.2019, notificata in data
11.01.2019, entrambe emesse dal Tribunale di PA nel proc. RG n. 1154/2014.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha agito nei confronti di , Controparte_1 RT
, e contro il Notaio , dinnanzi al Tribunale di PA. Parte_1 Controparte_3 ER
Nell'avanzare la propria istanza l'Attore ha premesso ed esposto che:
- in data 6 febbraio 2004 era deceduto , dopo averlo nominato erede Persona_2 universale con il testamento olografo datato 02.12.2003 (ritualmente pubblicato in data
10.03.2004 a mezzo del Notaio;
Persona_3
- fra i beni facenti parte dell'asse ereditario rientrava l'immobile sito in Varapodio, via
Tommaso Virdia n. 18/a, con riserva di usufrutto su detto bene in favore di;
Controparte_3
- nel corso di un distinto giudizio incardinato presso la sezione distaccata di Cinquefrondi
aveva dedotto di essere stato nominato erede universale di RT Persona_2
mediante testamento olografo del giorno 01.01.2004, ma che di detto testamento si
[...] possedeva solo una copia fotostatica, a motivo del fatto, addebitabile a terze persone, per cui l'originale del testamento era stato perduto in epoca successiva al decesso;
- in data 13.01.2012 l'Attore veniva invitato da a partecipare ad un incontro RT allo scopo di pervenire ad una mediazione in ordine all'azione di nullità del testamento olografo che aveva istituito erede universale;
Controparte_1
- detto incontro veniva rinviato a data da destinarsi, senza però essere più fissato;
- in data 26.03.2014 l'attore scopriva che la proprietà dell'immobile sito in Varapodio alla via Tommaso Virdia n. 18/a era stata trasferita a con donazione effettuata da Parte_1
a rogito del Notaio RT ER
- in forza di ricerche amministrative veniva a conoscenza del compimento dei seguenti atti:
1. il 23.04.2004 il Notaio pubblicava (rep. 76682) due testamenti olografi, datati ER
9.2.2000 e 10.2.2002 del sig. con cui veniva istituito erede Persona_2 CP_2
;
[...]
2 2. il 23.04.2004 il Notaio pubblicava altresì “deposito di documento” (rep. ER
76683), ossia la copia fotostatica del testamento olografo del 1° gennaio 2004;
3. il 20.01.2012 il Notaio pubblicava accettazione di eredità (rep. 92.748); ER
4. il 04.10.2012 presentava dichiarazione di successione registrata al n. 844; RT
5. il 10.10.2012 sempre con rogito del Notaio veniva donato l'immobile sito in ER
Varapodio da a . RT Parte_1
L'attore ha affermato che la copia fotostatica del testamento datata 01.01.2004 non era valida ai fini della nomina erede come universale di a causa dell'assenza dell'originale, per Persona_2 cui ne discendeva che l'unico testamento valido doveva considerarsi quello con cui egli era stato nominato erede universale, in data 02.12.2003, successiva quella dei testamenti del 2000 e del 2002 con cui era stato nominato erede . RT
Ha precisato poi che le dichiarazioni contenute nell'atto di donazione, alla pagina 4 (sub voce “titolo di provenienza”: - dichiara la parte donante che il bene oggetto della presente donazione le è pervenuto per successione testamentaria in morte dello zio , nato a [...]_2 il 2 aprile 1915, ivi deceduto il 6 febbraio 2004 (dich. succ. n. 844 vol. 9990 del 4 ottobre 2012, agenzia delle entrate PA), regolata da testamento olografo pubblicato con verbale a mio rogito del 23 aprile 2004 rep. 76683 reg. a PA il 28 aprile 2004 al n. 655) erano false da un duplice punto di vista.
In primo luogo, era falso quanto dichiarato in quell'atto da , considerato che la RT dichiarazione di successione n. 844 atteneva alla pubblicazione dei testamenti olografi avvenuta il
23.4.2004 (datati rispettivamente 09.02.2000 e 10.08.2002) e che quindi lo stesso dichiarante era certo a conoscenza del fatto di non aver ricevuto alcuna eredità in forza di tali testamenti, superati da quello datato 02.12.2003 reso in favore dell'attore (non potendosi dubitare della consapevolezza sul punto da parte di , proprio per l'invito alla mediazione per l'azione di nullità del RT testamento ricevuta).
Era falso, per altro, anche quanto dichiarato dalla Notaio rogante (cioè che la successione testamentaria sarebbe stata regolata da testamento olografo pubblico con verbale a suo ministero del 23.04.2004 rep. 76683) tenuto conto della circostanza che l'atto richiamato consisteva in un “deposito di documento”, ovvero nella fotocopia di un testamento olografo del giorno 01.01.2004, e non in un documento in origibale.
Tutto ciò premesso l'Attore ha proposto querela di falso e domanda di nullità della donazione, chiedendo fosse dichiarata :
- la falsità dell'atto di donazione datato 10.10.2012 e delle dichiarazioni in esso contenute;
-la conseguente nullità e/o inesistenza e/o annullabilità della donazione con correlata restituzione dei beni immobili indicati in citazione;
-la qualità, in capo al medesimo attore, di erede universale del defunto in virtù Persona_2 del testamento olografo datato 02.12.2003, pubblicato in data 10.03.2004;
- la nullità/inefficacia della donazione effettuata da in favore della figlia RT Parte_1
con ad oggetto un bene che non era nella sua disponibilità;
[...]
3 - la condanna dei convenuti alla restituzione degli immobili siti in Varapodio alla via Tommaso Virdia
n. 18/a in catasto foglio 18, particella 1085 sub. 7 e sub. 9 ovvero, in subordine, di condanna dei convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 200.000,00 quale valore di mercato degli immobili in questione.
L'attore ha chiesto altresì la condanna dei convenuti, previo accertamento e declaratoria della responsabilità solidale nella causazione dei fatti per come allegati in citazione, al pagamento della somma di euro 20.000,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti.
Si è costituita in primo grado la notaio che, respingendo integralmente le contestazioni ER mosse al suo operato , ed ha precisato dal punto di vista dei fatti verificatisi che,
- con atto del 23.04.2004, rep. n. 76.683 aveva recepito un verbale di deposito di documento, consistente nella fotocopia di un testamento olografo contenente disposizioni in favore di
; RT
- con atto a suo ministero del 20.01.2012, rep. n. 92.748 aveva accettato RT espressamente l'eredità, con ciò assumendo il titolo di erede in atto pubblico;
- con atto sempre a suo ministero del 10.10.2012, rep. n. 93.652 il aveva RT donato la nuda proprietà dell'immobile ereditato alla figlia . Parte_1
La ha rivendicato la legittimità del proprio operato e l'adempimento di tutte le formalità Per_1 previste per legge;
in via subordinata ha dedotto la qualità di erede apparente di e RT la sua titolarità a disporre dell'immobile donato.
Quanto all'accusa di falso, ha sostenuto che al più potesse essersi verificato un errore materiale.
Ha chiesto , dunque, il rigetto delle domande avversarie;
ha articolato poi domanda di manleva nei confronti di e con richiesta della loro condanna a tenerla indenne RT Parte_1 da quanto eventualmente posto a suo carico.
Assegnato termine alla convenuta Notaio per la citazione dei terzi, e spostata l'udienza al 23.4.2015 si sono costituiti , tutti in data 23.4.2015, ovvero il giorno della udienza :
- contestando le richieste avversarie e deducendo la validità del testamento RT olografo del 2004, il cui originale era andato smarrito per fatto che non a lui imputabile;
chiedeva il rigetto della domanda dell'Attore e concludeva chiedendo , che venisse riconosciuta la validità del titolo reso in favore di , pienamente efficace. RT
- contestando le richieste avversarie e deducendo la propria buona fede, Parte_1 evidenziando a tal fine di aver accettato il bene donato da chi riteneva essere il legittimo erede;
rilevava che solo la trascrizione della accettazione dell'eredità avrebbe potuto tutelare l'attore dagli atti compiuti dall'erede apparente, ma che tanto non era avvenuto. Deduceva in ogni caso la piena legittimità dell'atto di donazione reso in suo favore e gli atti compiuti da CP_2
, aderendo alle difese già articolate da quest'ultimo. Eccepiva inoltre la propria
[...] carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda risarcitoria avanzata dall'attore, chiedendone il rigetto.
4 - , eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle Controparte_3 domande formulate dall'attore, e il proprio autonomo diritto di usufrutto vitalizio lasciatole dal defunto;
; considerata la sua estraneità alle condotte dedotte dall'attore, chiedeva in principalità la sua estromissione dal giudizio, con condanna alle spese di lite;
; nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande effettuate nei suoi riguardi ed il riconoscimento dell'usufrutto e del diritto di abitazione istituito in suo favore nel testamento reso in favore dell'attore , datato 2.12.2003 ; in ogni caso con il favore delle spese..
Alla prima udienza l'attore ha ribadito la querela proposta e, considerata la costituzione in udienza delle controparti, ha chiesto termine per esaminare e controdedurre;
alla successiva udienza l'Avv.
Di Vece ha articolato richiesta di sospensione del procedimento in attesa della definizione del procedimento di falso instaurato in sede penale. La richiesta è stata respinta ed alle parti assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.
All'udienza del 18.01.2017, esperite le formalità di cui all'art. 223 c.p.c. le parti venivano rimesse al Collegio per la decisione sulla querela proposta, previa assegnazione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza dichiarata “non definitiva”, emessa dal Tribunale di PA il 02.05.2017 n. 394/17 è stata parzialmente accolta la querela dichiarando la “falsità della donazione 10.10.2012 a rogito del
Notaio rep. N. 93652, limitatamente alla dichiarazione contenuta alla pag. 4, sub voce ER
“titolo di provenienza” nella parte in cui il Notaio dichiara: “regolata da testamento olografo pubblicato con verbale a mio rogito del 23 aprile 2004 rep. 76683 reg. a PA il 28 aprile 2004 al
n. 655”, e quindi ordinato la cancellazione della dichiarazione falsa, da eseguire mediante annotazione, a cura della Cancelleria, della sentenza a margine del documento impugnato, “il cui originale dovrà essere conservato dalla Cancelleria di questo Tribunale, allegato al verbale nel quale si darà atto dell'avvenuta cancellazione con la dichiarazione che essa non può avere alcun effetto giuridico”.
Rimessa la causa sul ruolo, e formulata riserva di appello all'udienza del 25.10.2017, con ordinanza del 18.1.2018 venivano rigettate le istanze istruttorie articolate dalle parti e fissata udienza per precisazione delle conclusioni al 7.2.2018.
A questa il convenuto faceva presente di avere proposto reclamo alla ordinanza RT istruttoria e chiedeva un differimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni per attendere la decisione;
a tale richiesta aderivano e la notaio . Parte_1 ER
Differito il processo e dichiarato inammissibile il reclamo istruttorio (non più previsto nel codice di rito) all'udienza del 27 settembre 2018 le parti precisavano le conclusioni e venivano rimesse al
Collegio per la decisione.
Con sentenza definitiva n. 13/2019 del 09.01.2019, il Tribunale di PA si è così pronunciato:
5 - Accoglie la domanda proposta dall'attore, dichiara la nullità della donazione datata 10 ottobre 2012 a rogito del Notaio rep. n. 93652, raccolta n. 22175 e per l'effetto ER dispone la restituzione dei beni oggetto di donazione in favore di;
Controparte_1
- Rigetta le ulteriori domande;
- Condanna i convenuti , e alla refusione RT Parte_1 ER delle spese di lite in favore dell'attore, ponendole, nei rapporti interni tra le parti, per il 40% in capo a , per il 40% in capo a e per il 20% in capo a RT ER [...]
; liquida le spese di lite in euro 11.537,00 (di cui euro 3.575,00 relativi alla fase Parte_1 di reclamo), oltre rimborso spese vive per complessivi euro 1.304,00, IVA CPA e rimborso forfettario al 15%; dispone la distrazione della somma così liquidata in favore del procuratore di parte attrice, Avv. Patera Donato, che ne ha fatto rituale richiesta;
- Condanna in via solidale i convenuti , e al RT Parte_1 ER risarcimento dei danni in favore dell'attore ai sensi dell'art. 96 comma 3 Controparte_1
c.p.c., nella misura di euro 3.575,00;
- Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza nonché della sentenza datata 2 maggio 2017 recante n. 394/17 al Consiglio Nazionale del Notariato nonché al Consiglio
Notarile Distrettuale di PA
impugnava le sentenze del Tribunale di PA n. 394/17 e n. 13/19, illustrando i seguenti ER motivi di appello:
con riferimento alla sentenza non definitiva n. 394/17
1.1 Infondatezza nel merito della querela
a. Non contestualità della dichiarazione accertata come falso. Inesistenza di un fatto storico assistito da fede privilegiata.
b. Inesistenza di dichiarazione imputabile al Notaio.
c. errore materiale di qualificazione. Pt_2
d. Rilevanza del decreto di archiviazione.
1.2 violazione degli artt. 226, co. 2, cpc, e 537 e 675 cpp.
con riferimento alla sentenza definitiva n. 13/19 eccepiva
2.1 L'ammissibilità della prova testimoniale dedotta dal convenuto in punto di esistenza della CP_2 scheda testamentaria del 01.01.2004 al momento dell'apertura della successione;
2.2 L'erroneità della statuizione di condanna del notaio alla restituzione del bene donato, non essendo il pubblico ufficiale nel possesso dell'immobile;
2.3 L'ammissibilità e la fondatezza della domanda riconvenzionale spiegata dal notaio di manleva nei confronti dei convenuti e;
RT Parte_1
6
2.4 L'erroneità della statuizione sulle spese processuali, che avrebbero dovuto essere compensate con riferimento alla posizione dell'appellante, stante la situazione di reciproca soccombenza tra l'attore e il notaio (atteso che la querela di falso era stata solo parzialmente accolta ed erano state altresì rigettate le domande risarcitorie dell'istante);
2.5L'ingiustizia della condanna al risarcimento da lite temeraria, non avendo la né proposto Per_1 reclamo né chiesto l'accoglimento del gravame, essendosi limitata ad offrire le proprie argomentazioni di diritto espressamente affermandosi estranea alle vicende successorie oggetto di controversia.
L' appellante concludeva chiedendo, in riforma integrale delle sentenze appellate, di:
1) in via preliminare:
sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione delle sentenze appellate ed in particolare della sentenza appellata 13/2019;
2) nel merito: 2.1) in riforma integrale della sentenza non definitiva 394/17 rigettare, in ogni caso, la querela di falso, perché inammissibile, improcedibile e, comunque sia, infondata in fatto e diritto;
2.2) per l'effetto, annullare e/o revocare integralmente la dichiarazione di falsità pronunciata con riferimento alla donazione del 10 ottobre 2012 a rogito del Notaio rep. n. 93652, ed in ER particolare la dichiarazione contenuta alla pag. 4, sub. voce “titolo di provenienza” nella parte:
“regolata da testamento olografo pubblicato con verbale a mio rogito del 23 aprile 2004 rep. 76683 reg. a PA il 28 aprile 2004 al n. 655”; revocando altresì l'ordine alla cancellazione della dichiarazione falsa;
2.3) in estremo subordine, comunque sia, annullare/revocare l'ordine impartito ai sensi dell'art. 675 comma 2 c.p.p. disponendo per la sola adozione delle misure previste dall'art. 675 comma 3 c.p.p.;
2.4) in riforma integrale della sentenza definitiva 13/2019:
a) ammettere la prova testimoniale richiesta dal convenuto con memoria 183 n. 2 RT
c.p.c., capitoli da 1 a 19;
b) ritenuto, all'esito, provato il superamento della presunzione di cui all'art. 684 c.c. per l 'esistenza del testamento 01.01.2014 dopo la morte del de cuius, rigettare la domanda di nullità della donazione datata 10.10.2012
c) per l'effetto revocare la declaratoria di nullità resa dal Tribunale di PA di cui alla sentenza appellata con revoca di ogni successiva connessa statuizione;
d) in subordine, limitare, comunque sia, la condanna alla restituzione del bene donato ai soli convenuti e , liberando da tale adempimento l'appellante Notaio RT Parte_1
ER
e) in ulteriore estremo subordine, reiterando la domanda di manleva proposta in primo grado, comunque dichiarare tenuti e a manlevare il Notaio RT Parte_1 ER dall'obbligo di restituzione del bene all'appellato , sotto pena del risarcimento del Controparte_1 danno e delle spese;
2.4) sempre in riforma della sentenza definitiva 13/2019:
7 f) revocare la condanna alla refusione delle spese di lite comminata a carico del Notaio ER
e ciò sia nei rapporti con l'appellato che nei rapporti interni con i convenuti Controparte_1 appellati e;
RT Parte_1
g) revocare la condanna al risarcimento del danno comminato a carico del Notaio ai ER sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
3) riformare le sentenze appellate anche in punto di spese legali ponendo a carico delle controparti le spese del primo e secondo grado del giudizio.
In data 03.05.2019 si sono costituiti in giudizio:
depositando comparsa di costituzione con appello incidentale, e dopo aver RT riepilogato quanto fino a quel momento avvenuto, aderiva ai motivi di appello già spiegati e proponeva appello incidentale, insistendo perché fosse dichiarata 1) l'inammissibilità ed infondatezza della qurela di falso azionata in via principale;
2) l'ammissibilità della prova richiesta in primo grado , l'efficacia e validità del testamento olografo del 1.1.2004 e della donazione a
[...]
la violazione del diritto di difesa. 3) ingiusta condanna alle spse processuali e al Parte_1 risarcimento per lite temeraria Illustrate le argomentazioni poste a base della propria difesa, ha concluso in via preliminare per la sospensione dell'appellata sentenza , e perché fosse dichiarata ammissibile e rilevante la prova testimoniale e per interpello, fosse ritenuta provata l'esistenza del testamento olografo del 1.1.2004 anche dopo la morte del testatore;
fosse respinta la domanda di petizione ereditaria di , per la validità del testamento del 1.1.2004; per il rigetto Controparte_4 dell'annullamento della donazione, stante un valido titolo di proprietà del donante;
infine condannare alla spese di lite e annullare la condanna per lite temeraria Controparte_4
depositava “atto di comparsa in appello” , aderendo all'istanza d sospensione Parte_1 della provvisoria esecuzione;
eccependo la carente motivazione della sentenza con violazione del diritto di difesa, per non essere stato posto in condizione di dimostrare di essere erede RT universale di , per l'erronea valutazione della inammissibilità della prova;
anche Persona_2 questa parte deduceva poi la carenza di presupposti per l'ammissibilità della querela di falso;
l'erroneità del mancato riconoscimento della buona fede ed affidamento del terzo sulla validità del testamento olografo. Concludeva chiedendo riformare l'appellata sentenza e dichiarare la soccombenza di , condannandolo alle spese di lite del doppio grado. Controparte_1
invece, con comparsa di costituzione ed appello incidentale ha sostenuto le Controparte_3 ragioni del , affermando, a sostegno della sua posizione, che : i) nonostante la Controparte_1 presenza del testamento olografo (recte: fotocopia) il sig. non aveva assistito lo zio RT nell'ultimo periodo della vita terrena (cosa che è stata fatta da;
ii) Controparte_1 RT non aveva partecipato alle esequie ed al rito funebre (cosa che era stata fatta dal sig. CP
; iii) della tumulazione si era occupato iv) la fotocopia del documento (di
[...] Controparte_1 dubbia legittimità e provenienza) datata 01.01.2004 conteneva la disposizione di un bene da parte del de cuius che invece lo stesso defunto in data 30 dicembre 2003 (appena due giorni prima) aveva venduto con atto notarile. Ribadiva che la donazione era stata possibile solo utilizzando
(illegittimamente ed illecitamente) quale titolo di provenienza dei beni la fotocopia di un documento di data successiva al testamento olografo datato 02.12.2003 in favore di che Controparte_1 attraverso questo meccanismo si era sottratto un bene dalla sfera giuridica del legittimo titolare;
che l'atto datato 23 aprile 2004, rubricato "deposito di documento" e pubblicato da notaio doveva annoverarsi tra gli atti irricevibili per come espressamente dettati dall'art. 28 legge 16 febbraio 1913 n. 89. Affermando infine che qualità di erede universale si era perfezionata solo in capo al sig.
8 in virtù dell'unica ed ultima disposizione testamentaria valida ed efficace, quella Controparte_1 datata 02.12.2013, pubblicata in data 10.03.2004, concludeva perché fosse 1) Dichiarato improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal con riferimento all'assenza di ER qualsiasi responsabilità in capo alla sig.ra per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) CP_3
Rigettato nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
respinte tutte le richieste formulate ed avanzate nei confronti di;
in ogni caso dichiarare che Controparte_3 CP_3 aveva diritto di usufrutto e di abitazione dell'abitazione sita in Varapodio via Tommaso
[...]
Virdia n.18/a dalla stessa abitata ed usufruita in virtù del testamento del 02.12.2003; 3) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuiva la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore dello Stato essendo la parte ammessa la gratuito patrocinio
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.05.2019 si è costituito Controparte_1 ripercorrendo il processo svolto, ed eccependo :
- Inammissibilità dell'appello di una sentenza “definitiva” di querela di falso. Infatti secondo il comparente, la sentenza che decideva la querela di falso era sempre deifinitiva, e non sarebbe stato possibile procrastinare l'appello con la “riserva” , per cui il termine per impugnare era scaduto;
.
- Carenza di interesse ad impugnare da parte del notaio con l'appello principale. Per_1
Infatti il notaio non aveva alcun interesse ad impugnare la sentenza del 2019 che dichiarava la nullità della donazione;
- Inammissibilità delle impugnazioni incidentali perché tardive (oltre il termine di cui al 326 cpc) da parte di e .infatti l'interesse di questi di Parte_3 CP_5 Controparte_3 impugnare era sorto direttamente dalle sentenze del 2017 e del 2019, per cui l'appello principale non avrebbe potuto rimetterli in termini. Parimenti per gli appelli incidentali adesivi di e , proponibili solo nel rispetto dei termini RT Parte_1 ordinari;
parimenti pr l'appello incidentale di . Controparte_3
- Ha ribadito la falsità delle dichiarazioni del notaio, che aveva dat atto della pubblicazione di un testamento che invece non era tale perché la scheda era una fotocopia non pubblicabile;
che tale falsità aveva consentito però a di accettare una eredità non RT devolutagli, di impossessarsi di un bene appartenente ad asse di ci non aveva titolo per disporre e di donarlo alla figlia, inoltre il notaio aveva aggravato il falso scrivendo nell'atto di avere effettuato i controlli.
- Ha sostenuto l'irrilevanza dell'intervento del decreto penale di archiviazione , avente peraltro funzione diversa , e comunque insuscettibile di passare in giudicato
- Ha ribadito che le istanze istruttorie erano infondate perché oltretutto finalizzate ad un accertamento che non era stato tempestivamente richiesto in primo grado. Inoltre all'udienza di precisazione delle conclusioni il difensore di non aveva reiterato le proprie RT richieste, che erano state così rinunciate, e non poteva a ciò sopperire il richiamo generico al contenuto degli atti difensivi .
- La presunzione dell'art 684 cc era particolarmente rigorosa e la prova articolata comunque inidonea a superarla;
9 - La condanna ex art 96 comma III cpc era stata correttamente irrogata, stante la motivata condotta abusiva e dilatoria illustrata dal Tribunale.
- Concludeva in conformità, e comunque per l'inammissbilità o infondatezza dell'appello principale e degli appelli incidentali tardivi
La Corte, ritenendo non ricorrenti le condizioni per la pronuncia di ordinanza ai sensi dell'art. 348 ter, cpc, in data 07.11.2019 ha rigettato l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado avanzata dalla parte appellante principale e da quella incidentale.
Con ordinanza del 04.09.2020 è stata dichiarata l'inammissibilità delle richieste istruttorie, “in considerazione del principio per cui la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 16290/2016), […] sia tenuto conto della tardività della costituzione in primo grado e della proposizione dell'appello incidentale da parte di CP_2
e delle questioni che ne conseguono […] rigetta le richieste istruttorie formulate dalle
[...] parti”.
In data 10.10.2024 il Procuratore Generale, intervenuto nel processo di appello, ha espresso parere negativo, concludendo per il rigetto dell'appello proposto in via principale e di quelli proposti in via incidentale.
Le parti costituite, con le note di trattazione scritta regolarmente depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc precisavano le proprie conclusioni richiamando integralmente tutto quanto già dedotto ed eccepito in atti, documenti e verbali di causa e insistendo nelle rispettive richieste.
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 13.01.2025 la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, di cui le parti profittavano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare devono essere esaminate le eccezioni mosse dalla parte appellata Controparte_1 sull'ammissibilità dell'impugnazione della sentenza n. 394 del 2017 che ha deciso la querela di falso proposta contro l'atto pubblico di donazione a rogito notaio del 10.10.2012 rep. N. 93.652. Per_1
L'eccezione muove dal presupposto che non sarebbe possibile proporre riserva d'appello per una sentenza definitiva, e che l'appello proposto unitamente a quello della decisione del 2019 sarebbe quindi tardivo.
Tuttavia deve segnalarsi che il Tribunale di PA, nel decidere la querela di falso, qualificava la sentenza n 394 pubblicata il 2.5.2017 come “non definitiva” sia nella motivazione (alla pag V, punto n 2 “nel merito”) che nel dispositivo, ove ha indicato “non definitivamente pronunciando” ; sia perché ha rimesso alla sentenza definitiva anche la regolazione delle spese
Ricorre proprio l'ipotesi decisa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 7243/2017, in cui si afferma che “La sentenza che decide la querela di falso incidentale è, di regola, definitiva, poiché conclude un procedimento autonomo che ha per oggetto l'accertamento della falsità di un
10 atto avente fede privilegiata: peraltro, detto principio deve essere bilanciato con quelli dell'apparenza e della tutela dell'affidamento delle parti, sicché la pronuncia va ritenuta non definitiva ove il tribunale la qualifichi espressamente tale, rimettendo la statuizione sulle spese all'esito del giudizio di merito, e la parte, sulla base della qualificazione formale del giudice, formuli riserva di impugnazione”.
Nel caso che di specie, dal Tribunale di PA n. 394/17 è stata qualificata “non definitiva”, con rinvio alla sentenza definitiva della regolazione delle spese . La decisone era pertanto suscettibile di riserva di impugnazione, che è stata formulata dalla parte appellante principale all'udienza del 25.10.2017. L'appello proposto unitamente alla decisione finale del 2019 è quindi ammissibile.
Parimenti infondata è l'ulteriore eccezione di inammissibilità per carenza di interesse all'impugnazione da parte del notaio, mossa da : è evidente la sussistenza di un Controparte_1 concreto interesse ad impugnare da parte del notaio che ha rogato l'atto, cui sono state attribuite dichiarazioni false, con conseguente nullità dell'atto pubblico di donazione. Sono accertamenti aventi evidenti ricadute anche disciplinari, oltre che per gli effetti patrimoniali sfavorevoli scaturenti dalla decisione ( condanna alla refusione delle spese di lite ed al risarcimento del danno per lite temeraria)
e reso soccombente con riferimento al capo di domanda inerente la nullità della donazione , così come al capo relativo all'ordine di trasmissione della sentenza al competente Consiglio distrettuale.
L'appello di ER
Nel merito:
1. Relativamente al motivo di appello avverso la sentenza non definitiva n. 394/17 in ordine alla asserita carenza di interesse dell'attore alla proposizione della querela Controparte_1 di falso.
Il motivo di appello è palesemente da rigettare, in quanto proprio le dichiarazioni false oggetto della querela sono state utilizzate quale “titolo di provenienza” dell'immobile posto a base della donazione, i cui effetti, ove non fossero stati rimossi a seguito di quanto disposto dalla pronunzia di prime cure, risulterebbero pregiudizievoli per il . Controparte_1
L'odierno appellato (attore in primo grado) aveva proposto querela di falso avente ad oggetto, in via principale, la parte dell'atto pubblico riferita al titolo di provenienza, proprio al fine di privarla della sua idoneità ad essere strumentalmente utilizzata in suo danno.
Orbene l'interesse ad agire mediante querela di falso da parte di è da ravvisare nella Controparte_1 circostanza che la dichiarata falsità oggetto di esame in questa sede gli consente di contrastare l'intento di chi, come le parti a suo tempo convenute, si proponeva di avanzare pretese in danno dello stesso.
Ne consegue che l'interesse ad agire con la querela di falso ex art. 100 c.p.c. deve sempre essere valutato con riferimento all'incidenza del documento impugnato di falso sulla posizione soggettiva di chi agisce, nell'ambito del rapporto sostanziale cui il documento inerisce (Cass. civ, II, sent. n. 24725 del 7.10.2008) e portatore ne è chiunque intenda conseguire una certezza, quanto alla falsità o genuinità di un documento, nei confronti di chi abbia inteso concretamente avvalersene o possa farlo.
Tale interesse manca, per inverso, allorché la querela di falso non tende a rimuovere l'efficacia probatoria privilegiata di un documento, ovvero quando la certezza dell'autenticità dello scritto è già
11 esistente, in quanto consacrata in un provvedimento giurisdizionale divenuto cosa giudicata (Cass.
Civ. I, Ord. n. 19413 del 03.08.2017).
Non è inutile rilevare a questo punto che là dove, come nel caso di specie, la querela di falso è proposta in via principale, il giudice non sia chiamato a vagliare, ai fini della sua ammissibilità la rilevanza del documento ex art. 222 cpc (Cass. Civ. n. 12130/2011 citata pure nella sentenza di primo grado), ma deve solo controllare, ai fini del riscontro della fondatezza o no della querela, che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione, che di esso sia stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo, e che, per il suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante (Cass. Civ. I, Sent. n. 6793 del 04.05.2012; Sez. L., Sent. n. 12130/ 2011).
Circostanze tutte nella specie esistenti e pienamente legittimanti la pronuncia impugnata.
2. Relativamente al motivo di appello avverso la sentenza definitiva n. 13/2019 in ordine alla asserita inesistenza di dichiarazione imputabile al Notaio.
Anche il secondo motivo di appello di merito sostanzialmente riconducibile alla asserita inesistenza di dichiarazione imputabile al Notaio non risulta accoglibile e va rigettato per quanto si ER dirà in seguito.
Come già ampiamente e condivisibilmente argomentato nella sentenza di primo grado appellata col presente motivo, la ricostruzione più veritiera o plausibile delle dichiarazioni di cui sempre al titolo di provenienza dell'atto di liberalità rep. n. 93652del 10 ottobre 2012: “titolo di provenienza…regolata da testamento olografo pubblicato con verbale a mio rogito del 23 aprile 2004 rep. 76683 reg. a PA il 28 aprile 2004 al n. 655” comporta che il riferimento al rogito sia oggetto di una dichiarazione (non veritiera, rectius: falsa) imputabile allo stesso notaio . ER
La dichiarazione della parte donante è difatti limitata alla espressione in cui si afferma che l'oggetto della donazione le “è pervenuto per successione testamentaria”; mentre il seguito “regolata da testamento olografo pubblicato con verbale a mio rogito…” è chiaramente riferito ad una affermazione (falsa) che va direttamente imputata al notaio (che si esprime in prima persona:
“verbale a mio rogito”).
Del resto, proprio perché la dichiarazione della parte, che richiama una “pubblicazione di testamento olografo” mai ritualmente avvenuta è rivolta al notaio che la avrebbe ricevuta, la posizione del notaio che sta redigendo l'atto non potrebbe essere asettica, meramente recettiva di dichiarazione della parte, non potendo dare corso ad una dichiarazione di cui avrebbe dovuto immediatamente constare la falsità, perché a diretta conoscenza del notaio rogante , e per la decisiva rilevanza sulla possibilità di stipulare l'atto.
Quindi il notaio, ove non avesse inteso dichiarare a propria volta il falso, avrebbe dovuto immediatamente far constare al dichiarante che la pubblicazione di testamento cui RT attribuiva la titolarità dell'immobile che stava donando, non era esistente come tale, e non avrebbe
12 potuto costituire fondamento del titolo di provenienza dell'asserito proprietario del bene né legittimazione al trasferimento per donazione.
L'avere invece il notaio recepito la dichiarazione della parte facendola propria, attestando l'esistenza di “…. testamento olografo pubblicato con verbale a mio rogito del 23 aprile 2004 rep. 76683” e rientrando tale dichiarazione nel novero di ciò che il notaio è tenuto a verificare , ovvero i titoli di provenienza di chi assuma di essere titolare e poter disporre dell'immobile per cui si sta stipulando, ha realizzato la consapevole falsa dichiarazione del rogante nell'atto pubblico .
L'atto redatto dal notaio non era e non poteva essere una “pubblicazione di testamento”, perché il documento presentato era una fotocopia della scheda testamentaria , tanto è vero che l'atto n rep 76683 di repertorio del 23.4.2023 era intestato “deposito di documento” ; ed in esso il notaio Per_1
attestava che il le aveva chiesto di “ricevere in deposito un documento” , e che
[...] RT esso era “un manoscritto in copia fotostatica”
E' noto che non può essere pubblicata come testamento una riproduzione fotostatica , perché l'assenza dell'originale della scheda testamentaria fa presumere la revoca della disposizione di ultima volontà (art 684 cod civ) , ed è per questo che l'atto presentato dal non poteva essere RT pubblicato come testamento .
Così come è ben noto al notaio, in ragione della sua qualità professionale, che la fotocopia di un testamento olografo non ha alcuna validità ai fini successori senza l'originale; se la scheda compilata di proprio pugno dal defunto non si trova, si deve presumere che sia stata dallo stesso testatore distrutta e quindi il testamento revocato. Sul punto Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 22191 del 14/10/2020
“L'irreperibilità del testamento olografo, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo, mediante la produzione di una copia informale, è equiparabile alla sua distruzione e, pertanto, ingenera una presunzione di revoca dello stesso, non scalfita dal mancato disconoscimento della conformità all'originale - rilevante solo una volta che sia superata la detta presunzione -, rispetto alla quale grava su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso "fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore" oppure che costui "non ebbe intenzione di revocarlo". Tale prova, salvo che la scomparsa sia dovuta a chi agisce per la ricostruzione del testamento medesimo, può essere data con ogni mezzo, dimostrando l'esistenza dell'olografo al momento della morte ovvero che esso, seppur scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o, comunque, senza alcun concorso della volontà del testatore ovvero, ancora, che la distruzione del testamento da parte di costui non era accompagnata dall'intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute”.
Pertanto, chi voglia far valere disposizioni testamentarie ma non sia in possesso dell'originale della scheda testamentaria non può certo rivolgersi al notaio per fare pubblicare una fotocopia, ma
“….deve formulare una domanda di accertamento dell'esistenza dei requisiti di legge e del contenuto del testamento, fornendo la prova che l'irreperibilità del documento non sia espressione e conseguenza della volontà di revoca dell'atto da parte del testatore che, ai sensi dell'art. 684 cod. civ., si presume in caso di distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento. Ne consegue che, in assenza di siffatta prova, l'eventuale mancato disconoscimento della copia dell'originale prodotta in giudizio è irrilevante, posto che non sarebbe idoneo ad escludere la possibilità che il testatore,
13 allo scopo di revocare il testamento, abbia distrutto l'originale dopo averlo fotocopiato.” (Cass Sez.
2, Sentenza n. 3636 del 24/02/2004)
Per tali ragioni il notaio deve accertare che il documento da pubblicare sia riconducibile alla nozione di testamento;
e ai sensi dell'articolo 620 del codice civile, possono essere pubblicati solo quei documenti riconducibili alla nozione di testamento, indipendentemente dai vizi che li affliggono. Al contrario, non possono essere pubblicati documenti privi delle caratteristiche del negozio mortis causa e che costituiscono mere prove della sua esistenza.
L'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, nel disporre che il notaio non puo' ricevere atti che siano “espressamente proibiti dalla legge”, deve essere interpretato nel senso che la proibizione espressa può essere ricavata anche da un orientamento dottrinale o giurisprudenziale consolidato.
La consapevole volontà del notaio di porre in essere la falsità – che esclude l'errore materiale prospettato dall'appellante - è leggibile e coerente con un complesso di condotte iniziate con li
“deposito” di una fotocopia di testamento;
proseguite con la successiva accettazione dell'eredità di
, poi con la attribuzione (falsa) di “pubblicazione di testamento” del deposito di RT documento in fotocopia;
infine portata alle conseguenze appropriative in favore del cliente con la stipula della donazione
Infatti, nell'atto di donazione si legge che "l'eredità è stata accettata con dichiarazione ricevuta da me Notaio con atto del 20 gennaio 2012 ...trascritto a Reggio Calabria il 27 gennaio 2012 ..." pur se era ben noto al notaio che non vi fosse alla base l'originale di un testamento olografo, quindi non vi fosse un atto valido ai fini della chiamata all'eredità.
Nello stesso atto si legge ancora che si dà atto, inoltre, a seguito delle verifiche da me Notaio effettuate presso i competenti Uffici dell'Agenzia del Territorio, che l'unità immobiliare in oggetto risulta regolarmente intestata, presso il Catasto Fabbricati, alla parte donante in nuda proprietà, gravata di usufrutto in favore di , nata a Varapodio il [...], in [...] con Controparte_3 le risultanze dei Registri Immobiliari. Ed ancora che “a seguito delle verifiche da me Notaio effettuate presso i competenti Uffici dell'Agenzia del Territorio, si dà atto della conformità della intestazione catastale con le risultanze dei Registri Immobiliari” non essendo, invece, sussistente una valida continuità delle trascrizioni (ex art. 2644 c.c.) poiché al soggetto donante non si è mai devoluto il diritto di accettare una eredità regolata da testamento.
Ebbene, la ricostruzione di tutta la sopra descritta sequenza di atti evidenzia una complessiva, costante e progrediente alterazione delle risultanze fattuali e documentali da parte del Notaio, finalizzata ad avvalersi del verbale di deposito di documento come se fosse stato il verbale di pubblicazione di un testamento olografo .
A fronte di tali univoci elementi che connotano la consapevole e volontaria falsa attestazione contenuta nell'atto di donazione oggetto di causa (per la quale il notaio è stato sanzionato disciplinarmente, come da documento prodotto in atti), alla quale era stato funzionale il precedente
14 anomalo deposito di una fotocopia di testamento, risultano del tutto inconsistenti le argomentazioni spese dall'appellante a giustificazione del proprio operato: l'ammissibilità della querela di falso risulta verificata dall'esistenza della falsità documentale.
Né potrebbe escludersi l'interesse dell'attore di ottenere un accertamento di falsità per il sol fatto che avrebbe potuto realizzare il proprio interesse ad essere dichiarato erede del Persona_4 attraverso altri strumenti giuridici , l'uno non escludendo l'altro.
In ogni caso la querela di falso (risultata fondata) era il mezzo più efficace e diretto riconosciuto dall'ordinamento per privare l'atto di donazione del alla figlia di ogni efficacia lesiva RT degli interessi del , direttamente pregiudicati da tale atto di disposizione ad opera di Controparte_1 chi, grazie anche alla falsità posta in essere dal notaio , si era potuto appropriare del ER bene oggetto della donazione.
Appaiono da ultimo del tutto inconferenti ed inconducenti le accademiche argomentazioni spese nell'atto di appello per illustrare le caratteristiche dell'atto pubblico , risultando indiscutibile tale natura in capo agli atti del notaio che sono stati oggetto degli accertamenti e delle pronunce del
Tribunale, che anche sotto tale aspetto si confermano
Parimenti inconsistenti le doglianze sulla “nullità parziale” dell'atto pubblico di donazione.
La falsità della attribuzione al della qualità di erede di , RT Persona_2 attraverso il marchingegno della “pubblicazione” della fotocopia di un testamento, e della successiva
“accettazione di eredità” , ha comportato - una volta accertata l' inesistenza della delazione ereditaria in favore del donante - che quest'ultimo non fosse proprietario del bene donato, benché tale si fosse dichiarato .
Ciò comporta la totale nullità dell'atto di disposizione a titolo gratuito, che in tal caso difetta di causa
, perché non realizza lo scopo tipico di impoverire il donante ed arricchire il beneficiario senza corrispettivo, non essendo stato disposto di un bene di effettiva proprietà del donante (cfr Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 15/03/2016 n° 5068 )
3.Relativamente alla asserita qualificazione della dichiarazione quale “errore materiale”.
Quanto al motivo di censura che qualifica la dichiarazione del Notaio quale mero “errore materiale”, la ricostruzione della vicenda, per gli aspetti delle operazioni compiute dallo stesso e per la rilevanza giuridica che tale dichiarazione comporta, inducono il Collegio a ritenere non accoglibile tale qualificazione e, pertanto, detto motivo va, pur esso, rigettato.
4. Sulla rilevanza del decreto di archiviazione.
Come giustamente già argomentato dal Giudice di primo grado e supportato da costante giurisprudenza, l'essere intervenuto in sede penale un decreto di archiviazione non impedisce la proposizione della querela di falso in sede civile (Cass. Civ. n. 2516/1995). Infatti, la querela di falso
15 in sede civile e la denuncia in sede penale hanno funzioni distinte e autonome (Cass. Civ. n.
2524/2006; Cass. Civ. n. 7653/1995).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato che, per quanto concerne i rapporti tra falso civile e falso penale, mentre l'oggetto del giudizio civile di falsità consiste nell'accertare se un documento, in quanto falso, debba essere privato della efficacia probatoria privilegiata che gli è propria, il giudizio penale di falsità, invece, in quanto ha ad oggetto il comportamento penalmente rilevante del falsificatore, costituisce un giudizio di responsabilità per violazione della legge penale.
Stante la diversità di presupposti e degli accertamenti , i due giudizi sono autonomi e distinti l'uno dall'altro e, pertanto, non sarebbe stata necessaria né possibile la sospensione del processo civile in pendenza di quello penale, non vertendosi nella specie in caso di pregiudizialità giuridica, richiesta dall'art 295 cpc. (Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15248 del 01/06/2021).
5. Relativamente al motivo di appello avverso la sentenza definitiva n. 13/2019 laddove ha ritenuto non assolto l'onere probatorio.
Nel rigettare il suddetto motivo di appello si richiama integralmente quanto già disposto con ordinanza della presente Corte in data 04.09.2020 oltre a condividere le motivazioni poste alla base del rigetto formulate dal giudice di primo grado.
A fronte dell'azione esercitata in primo grado da , ove o Controparte_4 RT Per_1
avessero inteso agire per l'accertamento dell'art. 684 cc , ovvero che la distruzione o la
[...] soppressione del testamento originale fosse avvenuta ad opera di terzi , e successivamente al decesso del testatore, avrebbero dovuto proporre tempestivamente domanda riconvenzionale, volta appunto ad ottenere tale accertamento.
Domanda non proposta da alcuno, ed essendosi costituito il solo all'udienza, e non RT nei termini perentori per proporre la domanda riconvenzionale.
Rispetto all'oggetto di indagine richiesto dalla querela di falso, che atteneva alla attribuzione del valore di pubblicazione di testamento, all'atto di deposito di una fotocopia non valida come testamento , accertamento di natura oggettiva e documentale risultano totalmente incondcenti ed irrilevanti le richieste di prove testominiali avanzate dal in primo grado e riprese da RT
in appello . ER
Le prove volte a dimostrare che il testamento del 1.1.2004 era ancora integro alla data di decesso del testatore , e a superare la presunzione dell'art 684 cpc avrebbero avuto ragion d'essere solo nell'ambito di una azione di accertamento della validità della fotocopia;
azione che però non risulta proposta né in via principale né in via riconvenzionale, poiché la tardiva costituzione in primo grado del convenuto ha comportato la decadenza dell'accertamento richiesto , costituente appunto domanda riconvenzionale soggetta al rigoroso termine dettato dall'art 167 cpc
No sarebbe stato possibile quindi dare ingresso alla prova richiesta , np in primo grado né in appello.
6. Quanto poi al motivo che lamenta la erroneità della condanna del notaio alla restituzione del bene oggetto di donazione , la contestazione appare frutto di una lettura errata della decisione.
16 Non si rinviene nella decisione del tribunale un ordine espressamente rivolto al notaio rogante di restituire il bene oggetto di donazione, né può interpretarsi in tal senso l'ordine di restituzione contenuto sia nella motivazione che nel dispositivo, evidentemente conseguente alla declaatoria di nullità dell'atto di disposizione a titolo gratuito .
L'ordine non potrebbe che essere finalizzato a completare gli effetti della decisione, in modo da garantire che il titolare del diritto non venga privato del possesso.
Oltretutto nella specie nessuna delle parti ha contestato quanto affermato dalla , nella cui CP_6 disponibilità è rimasta la abitazione , in quanto ttolare dell'usufrutto vitalizio per volontà dei dec cuius.
7. Appello alla condanna alle spese ed al risarcimento ex art 96 cpc
L'appellante ha sostenuto che le spese di lite avrebbero dovuto essere interamente compensate, perché la querela di falso sarebbe stata parzialmente respinta.
Anche tale motivo è è privo di pregio.
La compensazione parziale delle spese di lite , prevista dall'art 92 cpc , è affidata alla prudente valutazione del giudice (che “può” e non “deve” compensare parzialmente), restando fermo il principio per cui non può essere condannata la parte vittoriosa .
Nella specie la regolazione ha tenuto conto dell'esito sostanziale del giudizio.
La soccombenza dei convenuti , e , accomunati ER RT Controparte_7 dalla convergenza d'interessi che ne ha mosso le condotte, sia pure con diverso apporto e contributo causale , è sostanzialmente totale rispetto alle richieste e alle finalità dell'azione del , Controparte_1 che ha trovato accoglimento sia nella parte in cui ha querelato di falso la dichiarazione del notaio, sia in quanto ha chiesto ed ottenuto la dichiarazione di nullità della donazione che su quel falso si basava.
Irrilevante risulta invece anche ai fini della valutazione della soccombenza il fatto che la dichiarazione di falsità abbia riguardato la sola dichiarazione del notaio inserita nell'atto pubblico dallo stesso rogato (e non invece anche la dichiarazione resa al notaio dal donante).
Rispetto alla posizione del notaio , la querela è stata accolta interamente .
Oltretutto la regolazione delle spese in primo grado è stata ripartita per quote percentuali ai tre soggetti che avrebbero operato e beneficiato dell'operazione illegittima (40% alla 40% al Per_1
, 20% a ), avendo la beneficiato della condanna per una RT Parte_1 Per_1 quota inferire anche alla metà delle spese , come regolate complessivamente ed unitariamente fra i tre soccombenti
Quanto alla condanna al risarcimento ai sensi dell'art 96 cpc comma III , se ne deve ritenere la correttezza, ravvisandosi abuso del processo per avere i convenuti proposto un “reclamo al collegio” sulla ordinanza istruttoria, istituto non più previsto dal codice di rito, al solo fine di procrastinare la assegnazione a sentenza della causa, riuscendo ad ottenere il rinvio della udienza di precisazione delle conclusioni (richieste alle quali la si è associata). Per_1
17 Tale condotta costituisce abuso del processo nella nozione elaborata dalla giurisprudenza , perché frutto di una condotta posta in essere “con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione” (Cass Sez. U - , Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022), e per di più con l'intento palese di procrastinare la durata del processo, come condivisibilmente motivato dal Tribunale
L'appello proposto dalla è pertanto totalmente infondato, e al rigetto deve accompagnarsi la Per_1 condanna alle spese in favore dell'appellato , unica parte effettivamente e Controparte_1 sostanzialmente contrapposta all'appellante principale.
Gli appelli incidentali avanzarti da e RT Controparte_3
Sempre in via preliminare devono dichiararsi inammissibili gli appelli incidentali presentati in sede di costituzione e risposta dalle parti e , entrambi proposti con le RT Controparte_3 difese depositate in data 03.05.2019.
Il ha proposto appello incidentale al fine di ottenere l'accertamento di avere superato RT la presunzione di cui all'art 684 cpc , avendo provato l'esistenza del testamento del 1.1.2004 anche dopo la morte del testatore;
la ha proposto appello incidentale al fine di ottenere che fosse dichiarato il suo diritto a CP_3 restare nell'immobile quale usufruttuaria a vita
Innanzitutto entrambi gli appelli incidentali sono finalizzati a ottenere l'accoglimento di domande riconvenzionali che avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente in primo grado per poter essere riproposte in appello: ma il Tribunale le aveva già dichiarate inammissibili perché le parti si erano costituite solo all'udienza, quindi tardivamente, incorrendo nella decadenza dell'art 167 cpc .
Decadenza che colpisce parimenti anche le eccezioni riconvenzionali proposte tardivamente ( Cass
Sez. 2 - , Ordinanza n. 18322 del 27/06/2023)
Ulteriore ragione di inammissibilità degli appelli incidentali scaturisce dal fatto che la sentenza appellata è stata notificata alle parti convenute in primo grado in data 11.01.2019 mentre i suddetti appelli incidentali sono stati depositati come sopra detto il 03.05.2019 quindi ben oltre la scadenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. , e gli appelli incidentali non possono avere ingresso neppure ex art 334 cpc in quanto l'interesse ad impugnare era sorto, in capo alle parti e RT
, già in forza della sentenza notificata e non originano dalla previsione di un Controparte_3
(possibile) diverso assetto di interessi che potrebbe scaturire dall'appello principale.
Sicchè tali appelli, proposti oltre i 30 giorni dalla notifica della sentenza stessa, risultano tardivi e quindi inammissibili.
Spese di lite
Stante il rigetto di tutti gli appelli principali ed incidentali, devono regolarsi solo le spese del presente grado . Le posizioni sostanziali del tutto convergenti e solidali della appellante con ER
e , comporta la compensazione delle spese nei rapporti fra loro;
RT Parte_1
18 Tutti e tre i predetti in solido devono invece essere condannati alla rifusione in favore del CP
, sostanziale contraddittore vittorioso, che in questo grado si è costituito per ottenere la
[...] conferma della sentenza . Le spese devono essere liquidate con riferimento al valore indeterminabile della querela di falso (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 15642 del 23/06/2017), che assorbe l'intero giudizio, snodatosi attraverso due decisioni .
La complessità media della controversia e l'applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014, aggiornati al DM 147/2022, comporta che , e in ER RT Parte_1 solido dovranno corrispondere a a tal titolo e per il presente grado la somma Controparte_1 complessiva di euro 12.156,00 ( di cui fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 1.665,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00; Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00), oltre IVA e CPA , e spese forfetarie da calcolarsi come per legge .
Spese distratte in favore dell'avv Donato Patera, che ne ha fatto richiesta ex art 93 cpc nella comparsa di costituzione e nelle note di replica per . Controparte_1
Diversa la posizione di ,che è stata evocata in giudizio quale usufruttuaria a vita Controparte_8
e per questo avente la disponibilità dell'immobile oggetto di causa: tuttavia il fatto che nessuno abbia proposto domande nei suoi confronti, né abbia posto in discussione la sua posizione, apparendo piuttosto che la sua chiamata fosse stata finalizzata a farle conoscere l'esito del giudizio .
Tale rilievo aveva indotto il Tribunale a ritenere che nessuna soccombenza fosse configurabile in capo a questa parte, e dichiarare nei suoi confronti compensate le spese di lite (la pronuncia è contenuta solo nella motivazione); analoghe considerazioni impongono la compensazione tra la e le altre parti anche delle spese del presente grado. CP_6
Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater Decreto Legislativo n 115 del 2002 deve darsi atto di avere rigettato totalmente l'appello principale e dichiarato inammissibili gli appelli incidentali
Anche questa sentenza, così come già disposto nella decisione n 13 del 2019, deve essere trasmessa in copia a cura della cancelleria, al Consiglio Nazionale del notariato ed al Consiglio Notarile distrettuale di PA .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal Notaio nei confronti di , , ER Controparte_1 Controparte_9 [...]
e avverso le sentenze n. 394/17 e n. 13/19 del Tribunale di PA, Parte_1 Controparte_3 emesse rispettivamente in data 02.05.2017 e in data 09.01.2019 nel proc. RG n. 1154/2014 ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e conferma entrambe le sentenze impugnate.
2. Dichiara inammissibili gli appelli incidentali.
3. Pone a carico di , e in solido ed in favore di ER RT Parte_1
le spese di lite per il presente grado , liquidate per la somma complessiva Controparte_1 di euro 12.156,00 oltre IVA e CPA , e spese forfetarie da calcolarsi come per legge .
4. Spese distratte in favore dell'avv Donato Patera, che ne ha fatto richiesta ex art 93 cpc .
5. Compensa interamente tra la e le altre parti le spese del presente grado. Controparte_3
19 6. Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater Decreto Legislativo n 115 del 2002 deve darsi atto di avere rigettato totalmente l'appello principale e dichiarato inammissibili gli appelli incidentali
7. Ordina la trasmissione di copia della presente decisione , a cura della cancelleria, al Consiglio
Nazionale del notariato ed al Consiglio Notarile distrettuale di PA .
Così deciso a Reggio Calabria il 29 maggio 2025
La Presidente estensore
Dr.ssa Patrizia Morabito
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