TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/03/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 803 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione di indebito da
nata in [...] il [...] CF , rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv Francesco Guastella
Ricorrente
Contro
CP_
in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Ragusa via Leonardo da
Vinci 25 CF rapp.to e difeso dall'Avv Cristiano Di Giosa P.IVA_1
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
CP_
citava in giudizio contestando il provvedimento del 11.10.2018 Parte_1
avente ad oggetto la riliquidazione indennità di anzianità e contestuale costituzione in mora, a seguito di un ricalcolo sull'indennità di buonuscita alla stessa corrisposta;
Pagina 1 l' richiedeva un indebito pari ad € 19.582,29, invitando la ricorrente alla CP_2
restituzione; oltre la trattenuta di € 8088,53 a titolo di rivalsa contributiva.
Eccepiva parte ricorrente che tale ricalcolo era illegittimo in applicazione dell'art 54
CCNL, essendo l'indennità specifica medica da considerare quale voce retributiva ordinaria.
Invocava inoltre l'art 52 L 88/86 sulla irripetibilità delle somme erogate a titolo di pensione in caso di buona fede dell'accipiens.
CP_ Si costituiva in giudizio confermando la correttezza dei conteggi effettuati, il fondamento dell'azione di ripetizione dell'indebito e l'inapplicabilità nel caso di specie del principio del legittimo affidamento
Il ricorso è infondato.
Va richiamata in proposito, la Giurisprudenza formatasi in materia negli ultimi anni:
“In tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai
dipendenti degli enti pubblici del c.d. parastato, l'art. 13 della legge 20 marzo 1975 n.
70, di riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta
una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur
dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in
servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di
fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più
favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a
tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio
prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale
disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi
diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio
complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la
computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua
Pagina 2 integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari (nella specie,
l'indennità di funzione ex art. 15, secondo comma, della legge n. 88 del 1989, il salario
di professionalità o assegno di garanzia retribuzione e l'indennità particolari compiti di
vigilanza per i dipendenti dell' e devono ritenersi abrogate o illegittime, e CP_1
CP_ comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti come quello dell'
prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque
denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo.”
(Cass.,, sez. U, sent. n. 7154 del 25.3.2010; cfr.: Cass., sez. L, ord, 5892/2020).
Alla luce di tali argomentazioni (condivise da questo Giudice), legittimamente ha CP_1
escluso dalla base di calcolo dell'indennità di buonauscita già erogato all'odierna ricorrente, le indennità “di specificità medica” e “di indennità di incarico quinquennale”
(che esulano dalla nozione di “stipendio tabellare” e sue integrazioni).
Né può invocarsi nel caso di specie il principio del legittimo affidamento: deve osservarsi che il recupero delle somme indebitamente corrisposte ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate, mentre le situazioni di affidamento e di buona fede dei percipienti rileverebbero ai soli fini delle modalità con cui il recupero deve essere effettuato, in modo cioè da non incidere in maniera eccessivamente onerosa sulle esigenze di vita del dipendente (v. Cons. St., Sez. 3^, 9 giugno 2014, n. 2903).
CP_ Nel caso in questione il comportamento di appare assolutamente corretto ed improntato alla buona fede, sin dal primo momento, ovvero dalla liquidazione degli importi, laddove specificava che dette somme erano erogate “con riserva di ripetizione”;
sia successivamente con le comunicazioni di richiesta di restituzione somme e l'avvenuta rateizzazione.
Pagina 3 Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, stante la peculiarità e complessità della questione, possono essere compensate.
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott .
Corrado Celeste:
1) Rigetta il ricorso
2) Compensa le spese tra le parti
Così deciso in Ragusa il 26.3.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 803 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione di indebito da
nata in [...] il [...] CF , rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv Francesco Guastella
Ricorrente
Contro
CP_
in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Ragusa via Leonardo da
Vinci 25 CF rapp.to e difeso dall'Avv Cristiano Di Giosa P.IVA_1
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
CP_
citava in giudizio contestando il provvedimento del 11.10.2018 Parte_1
avente ad oggetto la riliquidazione indennità di anzianità e contestuale costituzione in mora, a seguito di un ricalcolo sull'indennità di buonuscita alla stessa corrisposta;
Pagina 1 l' richiedeva un indebito pari ad € 19.582,29, invitando la ricorrente alla CP_2
restituzione; oltre la trattenuta di € 8088,53 a titolo di rivalsa contributiva.
Eccepiva parte ricorrente che tale ricalcolo era illegittimo in applicazione dell'art 54
CCNL, essendo l'indennità specifica medica da considerare quale voce retributiva ordinaria.
Invocava inoltre l'art 52 L 88/86 sulla irripetibilità delle somme erogate a titolo di pensione in caso di buona fede dell'accipiens.
CP_ Si costituiva in giudizio confermando la correttezza dei conteggi effettuati, il fondamento dell'azione di ripetizione dell'indebito e l'inapplicabilità nel caso di specie del principio del legittimo affidamento
Il ricorso è infondato.
Va richiamata in proposito, la Giurisprudenza formatasi in materia negli ultimi anni:
“In tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai
dipendenti degli enti pubblici del c.d. parastato, l'art. 13 della legge 20 marzo 1975 n.
70, di riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta
una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur
dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in
servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di
fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più
favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a
tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio
prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale
disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi
diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio
complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la
computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua
Pagina 2 integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari (nella specie,
l'indennità di funzione ex art. 15, secondo comma, della legge n. 88 del 1989, il salario
di professionalità o assegno di garanzia retribuzione e l'indennità particolari compiti di
vigilanza per i dipendenti dell' e devono ritenersi abrogate o illegittime, e CP_1
CP_ comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti come quello dell'
prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque
denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo.”
(Cass.,, sez. U, sent. n. 7154 del 25.3.2010; cfr.: Cass., sez. L, ord, 5892/2020).
Alla luce di tali argomentazioni (condivise da questo Giudice), legittimamente ha CP_1
escluso dalla base di calcolo dell'indennità di buonauscita già erogato all'odierna ricorrente, le indennità “di specificità medica” e “di indennità di incarico quinquennale”
(che esulano dalla nozione di “stipendio tabellare” e sue integrazioni).
Né può invocarsi nel caso di specie il principio del legittimo affidamento: deve osservarsi che il recupero delle somme indebitamente corrisposte ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate, mentre le situazioni di affidamento e di buona fede dei percipienti rileverebbero ai soli fini delle modalità con cui il recupero deve essere effettuato, in modo cioè da non incidere in maniera eccessivamente onerosa sulle esigenze di vita del dipendente (v. Cons. St., Sez. 3^, 9 giugno 2014, n. 2903).
CP_ Nel caso in questione il comportamento di appare assolutamente corretto ed improntato alla buona fede, sin dal primo momento, ovvero dalla liquidazione degli importi, laddove specificava che dette somme erano erogate “con riserva di ripetizione”;
sia successivamente con le comunicazioni di richiesta di restituzione somme e l'avvenuta rateizzazione.
Pagina 3 Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, stante la peculiarità e complessità della questione, possono essere compensate.
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott .
Corrado Celeste:
1) Rigetta il ricorso
2) Compensa le spese tra le parti
Così deciso in Ragusa il 26.3.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 4