Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/03/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 80/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 187 del 24.10.2023, non notificata;
avente ad oggetto: differenze retributive, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Roberto Toscano Parte_1 ed elettivamente presso il suo studio in Bari – appellante nei confronti di:
, Controparte_1 [...]
, Controparte_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna e domiciliati presso i relativi Uffici in Bologna – appellati nonché di:
di non costituito – appellato Controparte_3 CP_2 nonché nei confronti di: tutti i soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale ATA – profilo assistente amministrativo e collaboratore scolastico – pubblicate dal di valide per il Controparte_3 CP_2 triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, controinteressati contumaci – appellati posta in decisione all'udienza collegiale del 23.1.2025,
1
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. Come evidenziato dal Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del lavoro, nella sentenza impugnata, “Il ricorrente, ritenendo di essere in possesso dei requisiti, presentava domanda di inserimento/aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2021/2024 per il personale ATA allegando la relativa documentazione, tra cui il diploma di scuola superiore valido per l'accesso al profilo professionale richiesto, conseguito in data
05.07.2005 presso il Liceo Linguistico Paritario Comunale “Guido D'Arezzo” di
Ruvo di Puglia (BA) (doc.9). Dichiarava di aver espletato, successivamente al conseguimento del diploma, il servizio civile nel periodo intercorrente tra il
13.06.2016 e il 12.06.2017 come da attestato allegato al presente ricorso
(doc.8)”.
Il Dirigente Scolastico del di Controparte_3
pubblicava le graduatorie definitive del personale ATA nelle quali CP_2 all'interessato venivano assegnati, in particolare, per i profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, 1,30 punti attribuiti a fronte di titoli e servizi dichiarati di cui 0,60 punti attribuiti per il servizio civile nazionale espletato dal 13.06.2016 al 12.06.2017.
Egli contestava la correttezza del punteggio in questione, in quanto avrebbe dovuto ottenere 6,00 punti (0,50 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni), anziché 0,60 (0,05 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni) per il servizio civile nazionale espletato dal 13.06.2016 al 12.06.2017, rilevando che “la valutazione del servizio civile nazionale adottata dal con il decreto n. CP_4
50/2021 nel suo Allegato A, punto A, nonché nelle rispettive tabelle di valutazione dei titoli A/1 e A/5 (cfr. all. n. 7), viola i chiari disposti normativi, anche di rango costituzionale, così come confermato dal pacifico orientamento della Suprema
Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 33151/2021; Cass. Civ., ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020); pertanto, la mancata assegnazione del corretto punteggio lede fortemente i diritti soggettivi del ricorrente”. Deduceva, in particolare, l'illegittimità del Decreto Ministeriale n. 50 del 3.3.2021, sulla base del quale la domanda era stata presentata, perché in contrasto con la normativa primaria e, segnatamente, con l'art. 596, comma 3, del d.lgs. n. 297/1994, ai sensi del quale “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
2 Chiedeva al Tribunale di Piacenza, quindi, di riconoscergli il legittimo punteggio con la conseguente corretta collocazione nella graduatoria di terza fascia del personale ATA -profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico- pubblicate dal di Controparte_3 CP_2 valide per il triennio 2021/2024
Il Tribunale, nella resistenza del , istruita la causa CP_1 documentalmente, rigettava il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
“Pur essendo questo giudice a conoscenza dell'orientamento assunto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità relativo al riconoscimento dell'intero punteggio al servizio di leva prestato pur non in costanza di nomina (Cass. Ord.
n. 5679/2020; C.S. n.8234/2019; ex multis Trib. Piacenza n. 32/2023 e n.
45/2023), nel caso di specie il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento. Occorre infatti rilevare come la legge che disciplina il servizio civile (l. n. 64 del 2001) abbia previsto l'alternatività al servizio militare obbligatorio (art. 1), fino alla data della sua sospensione, fissata nel 1° gennaio
2005 dalla legge n. 226 del 2004. A decorrere da tale data il servizio civile viene prestato su base esclusivamente volontaria (art. 2 l. n. 64 del 2001), con la conseguente applicazione dell'art. 13 comma 2 del d.lgs. n. 77 del 2002, a mente del quale: “Il periodo di servizio civile effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 4, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici.” Nel caso in esame dalla documentazione allegata dal ricorrente (doc. 8) non è comunque desumibile che il servizio civile sia stato prestato in alternativa o in sostituzione del servizio militare obbligatorio, con la conseguenza che si deve ritenere corretta la valutazione effettuata dal . Sussistono giustificate ragioni per CP_1 compensare le spese di lite tra le parti”.
2. L'interessato propone appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma, con accoglimento delle originarie conclusioni.
Si è costituito il esistendo all'impugnazione. CP_5
Non si sono costituiti in giudizio i controinteressati, rimanendo contumaci.
2.1. Va disconosciuta la legittimazione passiva del Controparte_6
non costituito, privo di autonomia e soggettività
[...] giuridica1.
3 3. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto decisiva la circostanza che il servizio civile sia stato svolto su base volontaria, quando non era più obbligatorio il servizio di leva a seguito della sospensione di detta obbligatorietà a partire dall'1.1.2005, assunto che, compendiandosi nella ritenuta rilevanza della obbligatorietà o meno del servizio civile in alternativa al servizio militare, non sarebbe corretto.
Censura la sentenza anche nella parte in cui il Giudice, nel ritenere, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 77/2002, il servizio civile effettivamente prestato valutabile nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio civile presso enti pubblici, ha presupposto una distinzione, ai fini di detta valutabilità, tra servizio prestato presso enti pubblici e servizio prestato nell'amministrazione scolastica, essendo stata peraltro abrogata la disposizione in questione dall'art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 40/2017.
Il Tribunale, pertanto, non avrebbe dato applicazione al principio – ampiamente affermato in giurisprudenza e del quale il medesimo dà atto – della equiparazione del servizio civile/militare reso in costanza di rapporto a quello reso prima della nomina.
Tanto premesso sul piano generale, l'appellante deduce:
a) con il primo motivo, la violazione degli artt. 569, comma 3, e 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994, art. 6 commi 2 e 3, della legge 8 luglio 1998 n.
230, art. 2103 del d.lgs. n. 66/2010 e art. 2050 del d. lgs. n. 66/2010, precisando che “L'equiparazione, agli effetti della carriera del personale amministrativo tecnico ed ausiliario, del servizio civile al servizio militare di leva - già riconosciuta dall'art. 569, comma 3, del d.lgs. n. 297/1994, in conformità a quanto stabilito per il personale docente dall'art. 485, comma 7, della stessa fonte normativa nonché dall'art. 6, commi 2 e 3, della legge 8 luglio 1998 n. 2306
- è stata pienamente confermata dall'art. 2103 del d.lgs. n. 66/2010 (“Codice dell'ordinamento militare”). Al comma 3 di questa disposizione in particolare si legge: “Il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici.”. Si tratta di una disposizione speculare a quella di cui all'art. 2050 del d. lgs. n. 66/20107 (riferita quest'ultima al servizio militare), anche per la precisazione che segue nei seguenti termini: “Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile in pendenza di rapporto di lavoro”; rileva l'appellante che le disposizioni del 2010 dimostrano la persistente lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva CP_1 del singolo istituto”.
4 volontà del legislatore di confermare e mantenere l'equiparabilità del servizio civile al servizio di leva tout court ai fini dei pubblici concorsi anche dopo l'abolizione dell'obbligatorietà del servizio di leva e, dunque, dopo il superamento della fattispecie del servizio civile quale alternativa al servizio obbligatorio di leva;
anche il D.M. n. 50 del 03.03.2021 del , al terzo Controparte_1 comma del punto A, dell'allegato A, afferma chiaramente che: “È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”; in definitiva, dunque, la sentenza impugnata, dopo aver dato atto della equiparabilità ai fini del punteggio de quo del servizio militare reso prima della nomina rispetto a quello reso in costanza di rapporto, avrebbe dovuto valutare alla stessa stregua anche il servizio civile indipendentemente dalla circostanza che lo stesso sia stato prestato
– come nel caso del sig. – dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (e, tra Parte_1
l'altro, la distinzione valorizzata dal Tribunale è sconfessata anche dalla considerazione che pure il servizio di leva è oggi prestato su base volontaria e nelle recenti pronunce giurisprudenziali, che si occupano della equivalenza del servizio militare e civile reso prima della nomina a quello reso in costanza di impiego, “nessun Giudice indugia sul periodo di esecuzione del servizio”);
b) con il secondo motivo, la violazione dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n.
77/ 2002 abrogato dall'art. 26, comma 5 d.lgs. n. 40/2017: “Questa disposizione è stata in realtà abrogata dall'art. 26, comma 5 del d.lgs. n. 40/2017, e pertanto le uniche disposizioni che ad oggi disciplinano la valutabilità del servizio civile ai fini dei pubblici concorsi, quand'anche reso dopo l'abolizione dell'obbligo di leva, sono quelle che ne affermano la piena equiparazione, a tutti gli effetti, al servizio militare”;
c) con il terzo motivo, la violazione degli artt. 569, comma 3 e 485, comma
7 del d.lgs. n. 297/1994, art. 6, commi 2 e 3, della legge 8 luglio 1998 n. 230, art. 2103 del d.lgs. n. 66/2010 e art. 2050 del d. lgs. n. 66/2010 sulla equiparazione del servizio militare o civile, ai fini della valutazione nei pubblici concorsi (id est: anche formazione delle graduatorie per cui è causa), se resi prima della nomina o in costanza di rapporto, nonché dell'art. 52 Cost. e dell'art. 1 del d.lgs. n.
165/2001: “Il motivo ostativo erroneamente ritenuto dalla sentenza di primo grado ha impedito di dare piena applicazione al principio della equiparazione del servizio militare reso prima della nomina a quello reso in costanza di rapporto, ai fini di quanto richiesto nel ricorso in primo grado per la valutazione del servizio civile svolto da , equiparazione ripetutamente affermata in Parte_1 giurisprudenza sia di legittimità che amministrativa, notandosi che “per questa interpretazione costituzionalmente orientata (art. 52 della Costituzione) delle richiamate disposizioni di legge, è stata disapplicata e annullata dal Giudice
5 ordinario e dal Giudice amministrativo la disposizione amministrativa di cui al secondo comma dell'allegato A, punto A, del D.M. 50/2021, che attribuisce il punteggio pieno solo al servizio militare o civile reso in costanza di rapporto (v. la sentenza del Cons. Stato del 9.1.2023 n. 266, che ha richiamato il precedente della sezione n. 1720 del Consiglio di Stato del 10 marzo 2022 e la pronuncia di
Cass., n. 5679/2020”.
L'appellante, in ultimo, richiama le altre questioni rilevanti trattate in primo grado, ribadendo la sussistenza della giurisdizione del G.O.
4. L'appello è infondato.
Sulla premessa che il servizio civile non è stato svolto in costanza di rapporto, il Collegio intende infatti aderire alla pronuncia resa da Cass., 8.8.2024,
n. 22429, a giudizio in corso, la quale ha enunciato principi e compiuto precisazioni evidentemente riferibili all'ipotesi in esame, specie in ragione delle eccezioni di articolate dall'interessato, occorrendo richiamarne le linee argomentative ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., con conferma, pertanto, delle statuizioni emesse dal primo Giudice, dovendo soltanto procedersi, per le ragioni indicate dalla Suprema Corte, a correggere la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha limitato l'equiparabilità del servizio civile soltanto qualora sia configurabile come servizio obbligatorio sostitutivo del servizio obbligatorio di leva.
Precisamente, la Suprema Corte ha rilevato che “i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione - diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto.
Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del
2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n.
15467 e Cass. 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima.
Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679-2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare - in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola - il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il
6 riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2).
Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del "riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del D.Lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni
- sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato" (punto
1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del
7 posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati "nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti".
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella
Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento
8 del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C.
(Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
9 8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre
2022, 11602.
9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, D.Lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche
Amministrazioni.
Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse - obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario.
Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia.
Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in "ferma" (art. 1014, co. 1, D.Lgs. n. 66 del 2010,
Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co.
9, del medesimo D.Lgs.) e ora, in esito al D.L. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del D.Lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile "universale".
Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria
"generale", non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica.
10. In definitiva, il ricorso va accolto ed essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, non sono necessari altri accertamenti in fatto, sicché può definirsi la causa con la decisione di merito, nel senso del rigetto dell'originaria domanda del ricorrente.
10 A tale decisione va fatta seguire la compensazione delle spese dell'intero processo, essendo notori i contrasti giurisprudenziali sul tema e venendo quest'ultimo per la prima volta affrontato in sede di legittimità.
11. Va anche espresso il seguente principio di diritto: "in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto".
La giurisprudenza di legittimità menzionata dall'appellante anche nelle note finali non induce a disattendere il riportato orientamento. D'altra parte, è la stessa
Suprema Corte a rilevare la diversità della fattispecie sottoposta all'esame di
Cass., 29.3.2024, n. 8586, pronuncia che, peraltro, si riferiva a un caso in cui assumeva rilevanza il D.M. 44/2021 (come pure può dirsi in riferimento alla pronuncia di Cass., 7.6.2024, n. 15965) e non il D.M. n. 50 del 2021, rilevante nell'odierna vicenda.
La disamina normativa compiuta dalla Suprema Corte non consente di condividere l'affermazione dell'appellante secondo cui “queste rielaborazioni non trovano fondamento nel testo delle norme di riferimento, in nessuna delle quali si legge di “punteggio pari o non inferiore”, essendo stato l'orientamento, peraltro, condiviso anche da Cass., 8.8.2024, n. 22432, pronuncia che per le stesse ragioni ha espresso una linea interpretativa strettamente legata a una prospettiva de iure condito.
Corretta la motivazione come indicato, l'impugnazione va pertanto disattesa.
5. Le spese di lite si compensano in ragione del fatto che la causa è stata decisa in applicazione di un orientamento maturato in sede di legittimità (v. il riferimento al punto 10 della sentenza) nel corso del presente giudizio.
Occorre dare atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del
D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo:
11 dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_3 di
[...] CP_2 rigetta l'appello e conferma con diversa motivazione l'impugnata sentenza;
compensa le spese;
dà atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n.
115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 23.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. Cass., 28.7.2008, n. 20521 e Cass., 21.3.2011, n. 6372: “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di