Articolo 36 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 47Articolo 49
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Art. 36. (( (Assegnazione armonizzata delle frequenze radio)
(art. 36 eecc; art. 30 cod. 2003) ))

(( 1. Qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso siano state concordate e le imprese cui assegnare lo spettro radio siano state selezionate ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni dell'Unione, il Ministero concede i diritti di uso dello spettro radio secondo le modalita' stabilite da tali accordi e disposizioni. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di uso dello spettro radio in questione, non possono essere prescritte altre condizioni, ne' criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell'assegnazione comune di tale spettro radio.))

--------------- AGGIORNAMENTO (31)
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 , come modificato dall'avviso di rettifica in G.U. 23/07/2020, n. 184, non prevede piu' (con l'art. 38, comma 1, lettera g)) l'abrogazione del presente articolo.
Entrata in vigore il 22 aprile 2023
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