Ordinanza cautelare 15 novembre 2021
Ordinanza collegiale 27 giugno 2022
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 2956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2956 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02956/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01828/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1828 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Santina Lattuca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182 e domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento SP n. -OMISSIS-, emesso dal Questore della provincia di Agrigento il 17.06.2021, con il quale è stato disposto il divieto, per la durata di anni 3, dell'accesso su tutto il territorio nazionale ai luoghi ove si svolgono manifestazioni delle squadre di calcio organizzate dalla F.I.G.C., dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla U.E.F.A., dalla F.I.F.A, dalla Lega Professionisti Nazionale Serie B, Lega PRO e dalla Lega Nazionali Dilettanti e nell'ambito di tutte le attività previste dalle federazioni sportive e/o dagli enti e/o organizzazioni riconosciuti dal C.O.N.I.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Agrigento;
Vista l’ordinanza n.-OMISSIS- di rigetto della domanda cautelare;
Visto il provvedimento n. -OMISSIS- di ammissione provvisoria al patrocinio delle spese dello Stato;
Vista l’ordinanza collegiale n.-OMISSIS- di rigetto della liquidazione anticipata delle spese di gratuito patrocinio;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la memoria dell’Avvocatura distrettuale dello Stato del 3/12/2025, le relative eccezioni in rito e la richiesta di passaggio in decisione senza discussione da remoto;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 dicembre 2025, tenutasi in collegamento da remoto, il Presidente del collegio dott. RT LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso in esame parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, il provvedimento in epigrafe indicato con cui l’Amministrazione ha disposto il divieto, per la durata di anni 3, dell'accesso del ricorrente su tutto il territorio nazionale ai luoghi ove si svolgono manifestazioni delle squadre di calcio organizzate dalla F.I.G.C., dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla U.E.F.A., dalla F.I.F.A, dalla Lega Professionisti Nazionale Serie B, Lega PRO e dalla Lega Nazionali Dilettanti e nell'ambito di tutte le attività previste dalle federazioni sportive e/o dagli enti e/o organizzazioni riconosciuti dal C.O.N.I.;
Considerato che con provvedimento n. -OMISSIS- parte ricorrente è stata provvisoriamente ammessa al patrocinio delle spese dello Stato;
Considerato che con ordinanza n-OMISSIS- è stata rigettata la domanda cautelare;
Considerato che con ordinanza collegiale n.-OMISSIS- è stata rigettata la domanda del difensore di liquidazione anticipata delle spese di lite per la parte ancora provvisoriamente ammessa al patrocinio delle spese dello Stato;
Considerato che l’Avvocatura distrettuale dello Stato, costituita in giudizio per l’Amministrazione intimata, con memoria conclusiva ha eccepito l’improcedibilità in rito del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo ormai divenuto inefficace per decorso del tempo il provvedimento impugnato;
Considerato che all’odierna udienza pubblica di smaltimento, tenutasi in collegamento da remoto, il difensore di parte ricorrente, collegata per via telematica, ha aderito all’eccezione in rito sollevata dall’Avvocatura, convenendo quindi per l’improcedibilità del ricorso;
Considerato che non resta al Collegio di pronunciarsi in conformità per l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essedo divenuto infatti del tutto inefficace, per decorrenza dei termini, il divieto gravato con il ricorso in esame;
Considerato altresì che, stante comunque la manifesta infondatezza del ricorso, non sussistono i presupposti per l’ammissione in via definitiva del ricorrente al patrocinio delle spese dello Stato considerato che, come già evidenziato in sede cautelare con l’ordinanza-OMISSIS-:
- il divieto di cui al c.d. “DASPO” integra una misura non repressiva, bensì di carattere preventivo e non sanzionatorio, connessa ad una situazione di pericolosità in relazione alla quale la valutazione, in concreto, dell’inaffidabilità del soggetto spetta all’Autorità amministrativa la quale è chiamata ad un apprezzamento discrezionale nel bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza dei cittadini e l’interesse privato ad accedere liberamente negli stadi;
- la condotta tenuta dal ricorrente e su cui si basa il SP ha costituito oggetto di specifica valutazione nell’adozione del divieto la cui durata è stata stabilita nell’esercizio di un potere discrezionale sindacabile solo in caso di manifesta illogicità, insussistente nel caso di specie ;
Ritenuto che le spese di lite possono essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Non ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio delle spese dello Stato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RT LE, Presidente, Estensore
Paolo Nasini, Primo Referendario
Antonino Scianna, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RT LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.