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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/05/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1668/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 1668/2022 tra le parti:
(P.I. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 P.IVA_1
E disgiuntamente, dall'avv. Giovanni Petrà (PEC: vvocati.prato. e dall'avv. Email_1
E Barbara Londi (PEC vvocati.prato. , elettivamente domiciliata presso il Email_3
loro studio sito in Prato (PO), in via Rimini 49;
OPPONENTE contro
Rag. (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. TE C.F._1
E Marco Tonarelli (PEC: vvocati.prato. ed elettivamente domiciliato Email_4 presso lo studio di quest'ultimo posto in Prato (PO), via F. Ferrucci, 195/M;
OPPOSTO
e nei confronti di
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
Giancarlo Lombardi (PEC , elettivamente domiciliata Email_5 in Prato, via Piero della Francesca n. 32, presso e nello studio dell'avv. Roberto Montini;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
(come da note scritte del 17/02/2025) «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Parte_1
contrariis rejectis: -accertare e dichiarare che nulla deve al rag. Parte_1 TE
per i titoli di cui al ricorso monitorio, -per l'effetto, voglia revocare e/o dichiarare nullo e/o pagina 1 di 18 annullabile e/o privo di ogni effetto l'opposto decreto ingiuntivo n. 498/2022 del 20/05/2022
(RG n. 724/2022 Repert. n. 706/2022 del 23/05/2022) emesso dal Tribunale di Prato, nella persona del Giudice dr. Michele Sirgiovanni (Doc.1), provvisoriamente esecutivo, notificato a mezzo pec il 31/05/2022 conseguentemente condannando il rag. alle restituzioni TE
degli importi pagati da in relazione al decreto ingiuntivo opposto;
-in via Parte_1
riconvenzionale accertare e dichiarare altresì che la è creditrice nei confronti del Parte_1
rag. della complessiva somma di euro 17.152,48 per tutte le causali ed i titoli di TE
cui al presente atto, e condannare il rag. . al pagamento della somma di euro TE
17.152,48 per ovvero in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia. -In ipotesi subordinata, voglia comunque revocare il decreto ingiuntivo oggi opposto, perché infondato in fatto ed in diritto, nonché per tutti i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto, in ogni caso, accertati i reali rapporti di debito/credito fra parte opponente e parte opposta, anche operate le opportune compensazioni, voglia comunque condannare parte opposta, al pagamento della somma di euro 17.152,48 ovvero in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese del presente giudizio.
Con esplicita riserva di agire in separato giudizio per chiedere il risarcimento degli ulteriori dei danni subiti e subendo. In via istruttoria, per l'ammissione delle prove richiesta e non ammesse di cui alle memorie ex art. 183 VI comma cpc depositate».
Rag. (come da note scritte del 17/02/2025) «Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni TE
contraria istanza deduzione ed eccezione rigettata, per le causali esposte nella narrativa del presente atto: in via preliminare, accertare e dichiarare che l'opposizione a decreto ingiuntivo ex adverso proposta è affetta da vizio di editio actionis ex art. 164 c.p.c. e, per l'effetto, rigettarla con condanna della all'integrale refusione di competenze e spese di Parte_1
causa; sempre in via preliminare, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare come sopra formulata autorizzare la chiamata in causa della
[...]
con sede legale a Dublino, Shelbourne Road, n. 160 e sede secondaria e Controparte_2
Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano (MI), Via della Posta, 7, C.F./P.IVA.
10737850965, PEC: per il tramite di Email_6 Controparte_3
C.F./P.IVA , con sede in Milano (MI), Via Edmondo De Amicis, 51, PEC: P.IVA_3
e, per l'effetto, differire la data della prima udienza di comparizione Email_7 delle parti onde consentirne la citazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.. Nel merito: in via principale, respingere integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo de qua in quanto manifestamente infondata e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo
pagina 2 di 18 emesso in sede monitoria;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui la domanda risarcitoria esperita dalla dovesse trovare in tutto o in parte accoglimento, dichiarare la Parte_1 [...]
con sede legale a Dublino, Shelbourne Road, n. 160 e sede secondaria e Controparte_2
Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano (MI), Via della Posta, 7, C.F./P.IVA.
10737850965, PEC: per il tramite di Email_6 Controparte_3
C.F./P.IVA , con sede in Milano (MI), Via Edmondo De Amicis, 51, PEC: P.IVA_3
in base al relativo contratto di assicurazione stipulato con il Rag. Email_7
a copertura della responsabilità civile professionale (RCP), tenuta a garantire TE quest'ultimo da ogni e qualsivoglia pregiudizio e quindi tenerlo indenne e a manlevarlo da ogni pretesa avversaria. In ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese di causa.».
Per : (come da note scritte del 21/02/2025) «Voglia il Giudice Unico Controparte_2
designato in via preliminare: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dal rag. nei confronti della RZ chiamata , non sussistendo le TE Controparte_2
condizioni di operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza di responsabilità civile professionale. per tutti i motivi dedotti in atti;
nel merito: rigettare la domanda P.IVA_4
di manleva e garanzia formulata dal rag. nei confronti della RZ chiamata TE
, previo rigetto delle domande svolte dalla società nei Controparte_2 Parte_1
confronti dello stesso rag. non sussistendo qualsivoglia responsabilità di TE quest'ultimo nello svolgimento della sua attività in relazione ai fatti dedotti nel presente giudizio;
Nel merito, in subordine: per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata dal rag. nei confronti della RZ chiamata TE [...]
, limitare l'eventuale condanna di quest'ultima nei limiti del massimale e Controparte_2
della franchigia di polizza pari a € 1.000,00. Spese e compensi professionali rifusi.».
FATTO E DIRITTO
(di seguito: « ») ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, Parte_1 _1
provvisoriamente esecutivo, n. 498/2022 del 20/05/2022, con cui questo Tribunale le ha ingiunto di pagare, in favore del rag. la somma di € 5.140,45, di cui € 4.980,00 TE
per sorte capitale ed € 160,45 per interessi di mora ex d.l.vo n. 231/2002, maturati alla data del deposito del ricorso, oltre a quelli maturandi sul credito in linea capitale dal 29/03/2022 sino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché le spese della procedura di ingiunzione, sull'assunto di aver fornito in favore di le prestazioni professionali di cui alla notula n. 39/2021 del _1
6/09/2021, e ha contestualmente proposto domanda riconvenzionale.
pagina 3 di 18 Nel premettere di avere provveduto al pagamento delle somme portate nel titolo e nel precetto con esplicita riserva di ripetizione all'esito dell'instaurando giudizio, stante la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e la notifica del precetto, l'odierna opponente ha eccepito che il rag. commercialista della società, avvalendosi anche della società esterna Consult CP_1
Lab s.r.l., di cui era socio di maggioranza e amministratore delegato, aveva commesso, negli anni, alcuni errori nell'attività professionale svolta, causando danni alla cliente: a) criticità nella gestione dell'operazione di fusione inversa, con effetti fiscali retrodatati al 1° gennaio 2019 della società controllante nella controllata (errori nella delibera di fusione e di CP_4 _1
CP contabilizzazione); b) errori nella redazione delle dichiarazioni e Irap presentate nel 2020 per l'anno 2019, con necessità di presentare dichiarazione integrativa e rettifiche;
c) errori nel calcolo dell'Irap dovuta per l'anno 2020 (non era stato portato in detrazione dalla base imponibile l'importo del credito imposta formazione), con conseguente pagamento di una maggiore imposta;
d) omessa indicazione in aumento nel calcolo dell'Irap degli interessi compresi nei canoni di leasing di competenza dell'esercizio, sia per l'anno 2019 che per il 2020;
e) numerosi errori nella registrazione contabile di immobilizzazioni e nel calcolo degli ammortamenti, nelle scritture di chiusura dell'anno 2020; f) errori nella compilazione della dichiarazione IVA 2021 (per il periodo 2020) in quanto nel quadro VT era stato indicato che il totale del volume di affari 2020 era fatturato a consumatori finali e non a soggetti IVA.
Pertanto, la società opponente ha contestato la debenza delle somme oggetto del decreto ingiuntivo, assumendo che le attività svolte dal rag. sia quelle indicate nel ricorso CP_1
ingiuntivo che quelle precedenti oggetto di fatture già pagate, erano state eseguite con evidenti errori: in particolare, ha richiamato le precedenti fatture n. 16/2021 di € 5.434,00, oltre a oneri e c.a.p., in quanto facente riferimento al bilancio 2020, nonché nn. 23, 65 e 124 del 2020, in quanto riferite a contabilità 2020 (totale € 2.710,00).
Ha eccepito, altresì, che gli errori contestati, non riferibili, peraltro, a problemi tecnici di speciale difficoltà, avevano causato una serie di danni alla società: in particolare, si era reso necessario ricorrere ad altro professionista per porvi rimedio, la dott. la quale, per l'attività Persona_1
svolta, aveva rimesso una fattura di € 9.008,48 (n. 35 del 25/03/2022); ha riservato altresì di chiedere, anche in separato giudizio, ulteriori danni (per sanzioni o quant'altro) che si dovessero verificare a seguito di eventuali accertamenti posti in essere dalle Pubbliche Autorità.
Ha insistito, pertanto, per l'accertamento e la declaratoria che nulla è dovuto al rag. per CP_1
i titoli di cui al ricorso monitorio, per la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna del professionista alla restituzione degli importi pagati da in forza del _1
pagina 4 di 18 medesimo decreto, e, in via riconvenzionale, per la condanna dell'opposto al pagamento della somma di € 17.152,48 ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in ipotesi subordinata, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per l'accertamento dei reali rapporti di debito/credito fra le parti, e, operate le opportune compensazioni, per la condanna di parte opposta al pagamento della somma di € 17.152,48 ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Con esplicita riserva di agire in separato giudizio per chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti e subendi.
Si è costituito in giudizio il rag. eccependo preliminarmente la nullità della TE
domanda riconvenzionale spiegata nei suoi confronti, in quanto avente ad oggetto una richiesta incerta e, come tale, affetta dal vizio insanabile di editio actionis ex art. 164 c.p.c. per indeterminatezza in punto di quantum debeatur, atteso che l'opponente non aveva specificato come era stata effettuata le quantificazione del presunto credito risarcitorio rivendicato;
inoltre ha evidenziato l'illegittima duplicazione contenuta nella somma di € 17.152,48, richiesta in via risarcitoria, atteso che la fattura n. 16/2021 richiamava, nella parte descrittiva, la notula n.
39/2021, posta alla base del decreto ingiuntivo opposto e che pertanto l'importo di € 5.434,00 oltre oneri e c.a.p. (in totale € 7.805,57 al lordo della r.a.) ricomprendeva anche quello azionato in sede monitoria;
ha rilevato che l'opponente era caduto in un'evidente confusione espositiva, idonea a generare vizi di indeterminatezza e duplicazione della domanda, atteso che non risultava neppure chiaro se l'importo richiesto in via riconvenzionale comprendesse o meno la somma oggetto già oggetto di ingiunzione e quindi di richiesta di ripetizione.
Sempre in via preliminare, ha richiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa ex art. 269
c.p.c., di , in qualità di assicuratore per la responsabilità civile Controparte_2
professionale, per essere tenuto indenne e manlevato nell'ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale.
Nel merito ha eccepito l'integrale infondatezza, in fatto e in diritto, dell'opposizione dispiegata rilevando: che non è stata fornita alcuna evidenza né prova dei presunti errori posti in essere dal professionista;
la pretestuosità della richiesta in restituzione di tutti i compensi corrisposti al rag.
anche per l'attività professionale da questi svolta correttamente, in quanto non oggetto CP_1
di alcuna contestazione, con riferimento alla gestione esterna della contabilità sociale di cui alle fatture n. 23/2020, n. 65/2020, n. 124/2020 e n. 16/2021 (che in realtà era la n. 16/2022), ed atteso che le fatture n. 27/2020, n. 60/2020, n. 24/2021, n. 35/2021 e n. 83/2021 afferivano a prestazioni, mai contestate, del tutto estranee al contenzioso;
che non è stata fornita evidenza dell'attività realmente svolta dalla dott. di cui alla fattura n. 35/2022, che era per lo più Per_1
pagina 5 di 18 afferente ad adempimenti non esattamente identificati, non svolti o estranei all'oggetto del contendere, dubitando altresì dell'autenticità o regolarità di tale documento fiscale, relativamente all'intervenuto pagamento della somma di € 9.008,48; di non avere commesso alcuno degli errori contestati relativamente a tutti i profili evidenziati in atto di citazione e segnatamente: a) con riferimento al trattamento contabile prescelto per rappresentare le operazioni di fusione per incorporazione, si era attenuto a quanto enunciato dall'OIC 4 (Organismo Italiano di Contabilità)
e ai principi fissati nella Risoluzione n. 62/E del 24.05.2017 dell' e aveva Controparte_6
operato la scelta più idonea in linea con l'orientamento sopra avallato dallo stesso Erario;
b) con riferimento all'errata/omessa compilazione del quadro RV del modello Società di capitali Unico
2020, trattavasi di mera violazione formale non soggetta a sanzioni, e comunque regolarizzabile;
c) con riferimento al calcolo IRAP, che anche a voler individuare un errore, a seguito della dichiarazione integrativa IRAP 2021, non si poteva configurare alcun danno economico per _1
; d) con riferimento all'imputazione degli interessi su canoni leasing ai fini IRAP e sul
[...]
calcolo degli ammortamenti, la tenuta della contabilità era stata effettuata direttamente in azienda a cura degli impiegati di , e, pertanto, la correttezza o meno dei calcoli eseguiti e _1
dei dati contabili forniti dalla cliente era aspetto esorbitante dalla responsabilità del professionista, non essendo compito del rag. entrare nel merito del caricamento dei dati CP_1
esposti nel bilancio;
e) relativamente al volume affari 2020, si tratta di una mera sfumatura assolutamente irrilevante e ininfluente sia sul piano fiscale che sanzionatorio, non generativa di alcun detrimento economico per , tanto che fin dal 2015 l' _1 Controparte_7 ha proposto l'abolizione del quadro VT in quanto superfluo.
[...]
Ha insistito, quindi, e concluso, preliminarmente, per la declaratoria di nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per vizio sull'editio actionis, e, in caso di denegato accoglimento dell'eccezione, per la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice per la responsabilità civile;
nel merito, per il rigetto dell'opposizione proposta con conferma del decreto ingiuntivo opposto e, nella denegata ipotesi in cui la domanda risarcitoria esperita da _1
fosse accolta, per la condanna di a tenere indenne a garantire il
[...] Controparte_2
rag. da ogni e qualsivoglia pregiudizio e quindi tenerlo indenne e a manlevarlo da ogni CP_1
pretesa avversaria.
Con provvedimento emesso fuori udienza in data 17/11/2022 veniva disposto lo spostamento della prima udienza di comparizione delle parti, al fine di consentire la chiamata in causa ex art. 269 c.p.c., udienza poi rinviata nuovamente al giorno 13/04/2023 con provvedimento del
30/11/2022.
pagina 6 di 18 Notificato l'atto di citazione per chiamata in causa del terzo, in data 13/03/2023 si è costituita in giudizio la quale ha eccepito, in via preliminare, l'inoperatività della Controparte_2
garanzia assicurativa di cui alla polizza di responsabilità civile professionale nr. PI-
71388021M0, sottoscritta dal rag. con decorrenza dal 21/07/2021 al 21/07/2022 e CP_1
soggetta a tacito rinnovo, per due motivi: 1) perché la garanzia assicurativa copre gli errori involontariamente commessi dal contraente, ossia il rag. ma la domanda di CP_1
risarcimento del danno si riferisce, almeno in parte, ad attività espletata mediante una società esterna, Consult Lab S.r.l., che coadiuvava il professionista;
2) poiché trattavasi di polizza idonea a prestare copertura alle «richieste di risarcimento», tenendo «indenne l'assicurato di ogni perdita conseguente ad un errore involontariamente commesso nell'esercizio dell'attività professionale», restano escluse le somme che ha chiesto in restituzione allo per _1 CP_1
averle ingiustamente pagate, essendo appunto la citata domanda restitutoria e non risarcitoria.
Ha contestato, comunque la fondatezza della domanda riconvenzionale dell'opponente e, quindi, la sussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità imputabile per i fatti dedotti nel presente giudizio, associandosi alle argomentazioni difensive, deduzioni, eccezioni e conclusioni dedotte dal rag. richiamando il contenuto della sua comparsa di risposta e della CP_1 documentazione prodotta. Ha rilevato, in particolare, l'indeterminatezza delle richieste, evidenziando che grava sul cliente che agisce nei confronti del professionista fornire la rigorosa prova della negligente prestazione professionale di quest'ultimo, del danno che ne è derivato e del nesso di causalità tra la prestazione e il pregiudizio subito dal cliente stesso, prova che nella specie non era fornita. Ha insistito, quindi, per il rigetto di tutte le domande spiegate nei confronti del rag. e nei propri confronti, rilevando comunque la sussistenza di una CP_1
franchigia di polizza pari a € 1.000,00 e di massimali.
Con provvedimento emesso in data 03/10/2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/04/2023, è stata rigettata l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione, non potendosi qualificare l'oggetto della domanda omesso o assolutamente incerto, e sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; depositate le memorie, la causa è stata rinviata per l'ammissione delle istanze istruttorie.
All'esito dell'udienza del 11/01/2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., non sono state ammesse le prove orali (prove per testi) richieste dalle parti, mentre è stata disposta una c.t.u. con il seguente quesito «Il CTU, letti gli atti e di documenti prodotti, tenuto conto della prospettazione di esposta nella citazione e delle repliche del Parte_1
rag. e della RZ chiamata: 1) dica se gli errori e le omissioni descritte alle pagine 5, 6 CP_1
pagina 7 di 18 e 7 dell'atto di citazione si riferiscano ad attività oggetto delle fatture emesse dal rag. CP_1
precisando quali fatture e per quali importi;
2) accerti la sussistenza degli errori e delle omissioni descritti alle pagine 5, 6 e 7 dell'atto di citazione;
3) dica se gli eventuali errori od omissioni accertati siano imputabili in tutto o in parte a per avere quest'ultima Parte_1
redatto le situazioni contabili trasmesse al professionista;
nel secondo caso dica se il rag. avrebbe potuto accorgersi degli errori con l'ordinaria diligenza;
4) dica se gli CP_1
eventuali errori od omissioni accertati riguardino problemi tecnici di speciale difficoltà; 5) verifichi se le prestazioni descritte nella proposta di notula della dott. (doc. 20 Persona_1
allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. della parte opponente) trovino riscontro nella documentazione in atti e, in ogni caso, dica se tali prestazioni si siano rese necessarie per rimediare ad errori od omissioni imputabili in tutto o in parte al rag. 6) CP_1
verifichi la congruità dei compensi indicati dal rag. nella pro forma n. 39/2021; 7) CP_1
verifichi la congruità dei compensi indicati dalla dott. nella fattura n. 35/2022; 8) prima Per_1
di trasmettere la relazione alle parti, tenti la conciliazione e formuli una proposta conciliativa».
Depositata la relazione in data 8/07/2024, le parti hanno depositato note scritte in sostituzione di udienza, nelle quali la parte opposta ha insistito per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse e ha formulato istanza per chiamare il CTU a rendere i chiarimenti indicati nelle proprie note, mentre la parte opposta ha insistito per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse.
Il giudice istruttore, valutata la non necessità della chiamata a chiarimenti del CTU e richiamata la propria ordinanza del 15/01/2024 per le altre istanze istruttorie, ha ritenuto che la causa fosse matura per la decisione e ha disposto di sostituire l'udienza per la precisazione delle conclusioni, con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., assegnando alle parti, a tal fine, termine fino al 24/02/2025.
In data 24/02/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1. In via pregiudiziale e in rito, dev'essere confermata l'ordinanza del 3/10/2023, con cui il giudice istruttore supplente ha disatteso l'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla parte opposta: esaminate nel complesso le difese dell'opponente, sono chiaramente individuabili il petitum e la causa petendi della domanda riconvenzionale proposta, di condanna al risarcimento del danno conseguente sia al pagamento di compensi in favore del convenuto opposto per prestazioni mal eseguite che al pagamento di compensi ad altro professionista per rimediare agli pagina 8 di 18 errori del primo: i profili evidenziati dal rag. possono rilevare, piuttosto, ai fini CP_1 dell'apprezzamento della fondatezza della domanda stessa.
2. Nel merito, la domanda azionata dall'opposto in via monitoria è fondata;
ciò nonostante,
l'opposizione dev'essere accolta in conseguenza del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale.
3. Non è contestato tra le parti il rapporto contrattuale, riconducibile a un contratto d'opera intellettuale, intercorso tra e il rag. al quale si riferiscono i compensi _1 CP_1
professionali oggetto della domanda di pagamento azionata in via monitoria.
Tali compensi si riferiscono alle prestazioni descritte nella notula n. 39/2021, oggetto della fattura n. 16 del 17/06/2022, quest'ultima comprendente ulteriori voci che non sono parte del petitum della domanda principale.
ha eccepito l'inadempimento del rag. avuto riguardo alle suddette prestazioni, _1 CP_1
oltre a proporre domanda riconvenzionale di risarcimento del danno in relazione a quelle e ad altre prestazioni, per le quali il professionista aveva emesso fatture per ulteriori compensi non oggetto della domanda principale (e già pagate).
Viene pertanto in rilievo il consolidato principio di diritto secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. Sez. U., 30/10/2001, n. 13533).
È pertanto onere del rag. provare di avere eseguito con diligenza le prestazioni d'opera CP_1
per le quali ha chiesto il pagamento del compenso professionale e per le quali è stata proposta la domanda riconvenzionale.
4. Per svolgere questo accertamento è di ausilio la c.t.u. espletata con il dott. Persona_2 trasfusa nella relazione depositata in data 8/07/2024, considerato l'elevato grado di attendibilità delle conclusioni a cui l'ausiliare è pervenuto, fondate su un'attenta e meticolosa analisi dei pagina 9 di 18 documenti prodotti dalle parti o acquisiti durante la consulenza nei limiti dei poteri consentiti, sulla base di rigorosi criteri tecnico-contabili, con ragionamenti ineccepibili sotto il profilo logico.
Il CTU ha verificato, rispetto alle prestazioni oggetto della notula n. 39/2021, la sussistenza degli errori lamentati dalla parte opponente, con le precisazioni di seguito indicate.
4.1. In primo luogo, ha riscontrato che il rag. ha commesso un errore nella CP_1
predisposizione della dichiarazione IRAP 2021, in quanto non è stata inserita la variazione in aumento relativa agli interessi per canoni di leasing (cfr. amplius, punto 4 a pagina 14 della relazione peritale).
Sul punto il rag. ha replicato che, essendo stato incaricato di svolgere una consulenza CP_1
esterna, egli non potrebbe rispondere della correttezza dei dati contabili e dei calcoli forniti dalla cliente, la quale si occupava direttamente della tenuta della contabilità attraverso i suoi impiegati.
Tuttavia, sebbene sia pacifico e sia stato verificato anche dal CTU che gestiva la propria _1
contabilità internamente e si avvaleva del rag. principalmente per la consulenza in CP_1 materia di bilancio d'esercizio e per le dichiarazioni fiscali, lo stesso ausiliare ha rilevato che
«non è chiaramente riscontrabile se gli errori di registrazione contabile siano riferiti ad errori
“interni” alla società piuttosto che a disposizioni ricevute dal Rag. ed evidenziato che CP_1
tale incertezza «appare meno evidente sulle contestazioni sollevate dalla società e relative ad errori e/o omissioni inerenti la compilazione del modello Unico SC e IRAP in quanto di competenza del Rag. . CP_1
Tenuto conto del tipo di errore nella specie accertato [così descritto dal CTU: «(…) in generale gli oneri ed i proventi finanziari non rilevano ai fini Irap, pertanto la quota interessi inclusa nei canoni di leasing (relativi a qualsiasi tipo di bene) è indeducibile dalla base imponibile Irap mentre è deducibile la sola quota capitale. Andando ad esaminare il quadro IC sez. IV –
Variazioni in Aumento ed in Diminuzione non risulta presente la variazione in aumento relativa agli interessi per canoni di leasing, posta che ha pertanto concorso alla formazione della base imponibile IRAP anno 2019 2020 andando a diminuirla per il relativo importo»] e considerata la responsabilità che il professionista ha assunto accettando l'incarico di compilare la dichiarazione
IRAP della società, deve ritenersi che il rag. non abbia assolto all'onere di provare che CP_1
l'errore è stato causato da inesattezze nei dati trasmessi da , non rilevabili con la _1
diligenza qualificata del professionista (art. 1176, comma 2, c.c.).
pagina 10 di 18 Ad ogni modo, il CTU ha spiegato che l'errore non ha comportato conseguenze pregiudizievoli per in termini di maggiori imposte o sanzioni perché è stato sufficiente far predisporre _1 ad altra professionista una dichiarazione integrativa IRAP 2021 per correggere l'errore formale.
4.2. In secondo luogo, il CTU ha rilevato un errore, sempre nella predisposizione della dichiarazione IRAP 2021, in quanto non è stata inserita la variazione in diminuzione del credito d'imposta «Formazione 4.0» e l'omissione ha comportato una maggiore imposta a debito di €
8.213,00 (cfr. più ampiamente il punto 3 alle pagine 13 e 14 della relazione peritale).
Anche questo errore, tuttavia, è stato sanato con la dichiarazione integrativa IRAP 2021 predisposta dalla dott. che ha consentito di recuperare, come credito d'imposta, la Per_1
maggiore imposta versata.
4.3. In terzo luogo, l'ausiliare ha verificato un'errata contabilizzazione del c.d. maxi canone di leasing tra le immobilizzazioni immateriali, anziché attraverso la tecnica dei risconti, per il corretto rispetto della competenza temporale.
Anche su questo aspetto, il rag. ha eccepito l'imputabilità dell'errore a in CP_1 _1 quanto derivante dalla contabilità da quest'ultima autonomamente tenuta. Ora, se è vero che, in linea generale, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, non può ritenersi implicitamente incluso, nell'incarico generico dato a un dottore commercialista di predisporre uno schema di bilancio di una società di capitali, l'obbligo di verificare la corrispondenza alla realtà dei dati contabili forniti dagli amministratori, atteso che gli artt. 2423 ss. e 2403 c.c. individuano nell'organo amministrativo e nel collegio sindacale gli unici soggetti responsabili in relazione alla corretta informativa del bilancio (Cass., 14/06/2013, n. 15029), è altrettanto vero che il tipo di errore accertato non dipende dalla non corrispondenza a realtà dei dati contabili forniti dalla società, ma da una non corretta iscrizione della posta in base ai principi contabili nazionali del metodo patrimoniale, ai quali si è attenuta nella redazione del bilancio 2020, commesso _1 direttamente dal professionista o che comunque quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare ed emendare: il CTU ha infatti spiegato che la società opponente, dopo avere correttamente imputato i canoni periodici nel conto economico, ha erroneamente capitalizzato il maxi canone iscrivendolo tra le immobilizzazioni immateriali.
In ogni caso, il CTU ha escluso che l'errore abbia causato una variazione sostanziale sul risultato economico del bilancio 2020 e ciò per la durata dei contratti di leasing (4 e 5 anni), pressoché simile rispetto al piano di ammortamento (5 anni); è stato quindi sufficiente, grazie alla dott.
provvedere a una corretta registrazione contabile per una migliore rappresentazione Per_1
della posta nel bilancio d'esercizio.
pagina 11 di 18 4.4. L'ausiliare ha poi accertato un errore formale nella predisposizione della dichiarazione
Unico SC 2020 in quanto non è stato compilato il quadro RV, resosi obbligatorio a seguito di operazione di fusione, rilevando tuttavia che tale quadro ha natura prettamente informativa e non determina alcuna imposta aggiuntiva da versare, cosicché, in caso di omissione, è sufficiente presentare una dichiarazione integrativa, tramite un professionista abilitato, come accaduto nel caso di specie con la dichiarazione Unico SC 2020 predisposta dalla dott. Per_1
4.5. Analoga considerazione vale per l'errore formale del rag. nella predisposizione CP_1
della dichiarazione IVA 2021 sul quadro VT.
4.6. Infine, il CTU ha rilevato che nella dichiarazione IVA 2021 (per il periodo 2020), nel quadro VT, è stato indicato che il totale del volume di affari 2020 è stato fatturato a consumatori finali e non a soggetti IVA e ha affermato che, pur non avendo a disposizione documenti sulla ripartizione del fatturato di , qualora la società, nel periodo d'imposta 2020, avesse _1
effettuato totalmente o parzialmente operazioni verso soggetti IVA - fatto non contestato in causa -, la compilazione del quadro VT «separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti IVA» si dovrebbe considerare formalmente errata, in quanto la totalità o parte dei suddetti dati avrebbero dovuto essere inseriti nelle colonne 5 e 6 del rigo VT1 «Operazioni imponibili verso soggetti IVA». Tuttavia, secondo quanto evidenziato dall'ausiliare, poiché il quadro VT, ancorché obbligatorio, ha natura prettamente informativa e non determina alcuna imposta da versare, in caso di omissione o errata compilazione è sufficiente presentare una dichiarazione integrativa, tramite un professionista abilitato, come avvenuto nel caso di con la professionista _1 Persona_1
5. Come ben si comprende dall'esame delle conclusioni del CTU, l'eccezione d'inadempimento di non è fondata perché contraria a buona fede, in quanto sproporzionata rispetto al _1 grado (lieve) di gravità degli errori commessi dal rag. in relazione all'interesse della CP_1
cliente, tutti suscettibili di essere corretti e rettificati (cfr. Cass., 28/12/2023, n. 36295 secondo cui, in tema di eccezione di inadempimento, per stabilire se essa sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva).
6. Sulla scorta dei rilievi del CTU (pagine 18-20 della relazione peritale), i compensi indicati nella prenotula n. 39/2021 devono ritenersi congrui perché conformi ai parametri di cui al d.m. n.
140/2012: in estrema sintesi, per le prestazioni effettuate dal rag. aventi ad oggetto la CP_1
pagina 12 di 18 formazione e la chiusura del bilancio al 31/12/2020, la determinazione dell'utile o della perdita, le scritture di rettifica e assestamento art. 34 T.P., la redazione della nota integrativa ai sensi dell'art. 2345-bis c.c., in applicazione dell'art. 24 del citato decreto, i compensi sono determinabili nella forbice tra € 3.952,77 ad € 5.405,80; per gli adempimenti dichiarativi 2021 relativi ai redditi 2020 (Redditi SC-IRAP- Dichiarazione iva), ai sensi dell'art. 28, comma 1 e della relativa Tabella C del d.m. n. 140/2012, i compensi sono quantificabili in € 1.100,00.
È quindi accertato il diritto di credito del rag. in relazione ai compensi professionali CP_1
oggetto della notula n. 39/2021 azionata in via monitoria, pari a € 6.718,66, oltre agli interessi moratori al tasso di cui all'art. 5, d.l.vo n. 231/2002 dal 31/05/2022, per un importo complessivo all'attualità di € 8.917,22.
7. Dev'essere ora esaminata la domanda riconvenzionale proposta da , di condanna del _1
professionista al risarcimento del danno, commisurato sia ai compensi pagati allo stesso rag. per ulteriori prestazioni che la società sostiene essere state mal eseguite, sia alle somme CP_1 di denaro corrisposte alla dott. per l'attività di correzione e di rettifica degli errori Persona_1 commessi dall'opposto.
7.1.
Considerato che
non ha agito per la risoluzione del contratto e la restituzione dei _1
compensi pagati, la prima categoria di danno presuppone una valutazione di totale inutilità dell'attività espletata dal rag. che l'opponente ritiene essere errata. CP_1
Rispetto alle fatture menzionate da il CTU ha rilevato un errore in relazione _1 all'operazione di fusione inversa della società controllante nella controllata , CP_4 _1
con effetti fiscali retrodatati al 1/01/2019, a cui si riferisce la fattura n. 66 del 7/12/2019, di €
8.300,00 (oltre € 788,70 per spese anticipate). Si tratta, in particolare, di un errore di calcolo del disavanzo di fusione (successivamente imputato ad avviamento) in quanto non è stato calcolato come differenza tra costo della partecipazione e PN di;
in altri termini, il capitale sociale _1
della incorporante controllata è stato fissato in misura pari a quello originario della stessa, anziché pari a quello della controllante incorporata, ottenendo di fatto una duplicazione del capitale dell'incorporata (cfr. in dettaglio le pagine 10-12 della relazione peritale).
Al riguardo, il CTU ha ritenuto corretto il calcolo effettuato dalla dott. che fissa il Persona_3
disavanzo di fusione, poi imputato ad avviamento, in € 220.262,00, ma ha verificato l'irrilevanza sostanziale dell'errore, che non è fonte, neppure potenziale, di conseguenze patrimoniali pregiudizievoli.
Il CTU ha inoltre rilevato un errore formale sulla predisposizione della dichiarazione Unico SC
2020, a cui si riferisce la fattura n. 60 del 7/12/2020 limitatamente all'importo di € 1.078,48,
pagina 13 di 18 essendo i restanti compensi relativi ad altre prestazioni;
nella specie, non è stato compilato il quadro RV che, tuttavia, pur essendo obbligatorio a seguito di operazione di fusione, ha natura prettamente informativa e non determina alcuna imposta aggiuntiva da versare, cosicché, in caso di omissione, è sufficiente presentare una dichiarazione integrativa, tramite un professionista abilitato, come accaduto nel caso di per il tramite della dott. _1 Per_1
Il CTU non ha individuato altri errori, tra quelli lamentati dalla parte opponente, riferibili alle altre fatture menzionate nella citazione.
Come già ritenuto per le prestazioni oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, neppure per le attività ulteriori in relazione alle quali il CTU ha riscontrato gli errori e le omissioni sopra descritte si ravvisa un grave inadempimento del rag. al contratto d'opera intellettuale: si CP_1 tratta di inesatto adempimento che non ha inficiato l'utilità della prestazione e non ha pregiudicato in modo sostanziale gli interessi di , a cui è stato possibile porre rimedio _1
con attività, che non risultano essere state particolarmente complesse, svolte da altra professionista. Ne consegue che gli esborsi sostenuti dalla società opponente per i compensi fatturati dall'opposto non danno luogo a un danno patrimoniale risarcibile.
7.2. Quanto al danno che assume di avere subito per il pagamento dei compensi _1
professionali della dott. che ha curato le dichiarazioni integrative e le registrazioni Persona_1
contabili di rettifica resesi necessarie in conseguenza degli errori del rag. si rileva CP_1 anzitutto che, sulla base della c.t.u., è provato il nesso causale tra la suddetta spesa e l'inesatto adempimento della parte opposta ai sensi dell'art. 1223 c.c., nei limiti di seguito indicati.
Il CTU ha verificato che la fattura n. 35/2022 della dott. (doc. 18 allegato alla Persona_1
citazione) si riferisce alle stesse prestazioni che sono oggetto della proposta di notula del
18/01/2022 (doc. 21 allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di ), _1
di importo corrispondente, tra le quali non devono essere considerate, in quanto non pertinenti agli adempimenti già curati dal rag. le voci «Controllo avviso bonario relativo ad IVA CP_1
IV Trimestre 2020 con conclusione di comunicazione resa regolare» e «Acquisto credito imposta per ristrutturazione dalla socia - redazione verbale assemblea, redazione Parte_2
atto cessione credito, comunicazione telematica all (due cessioni)». Controparte_6
Posta questa condivisibile premessa, con cui si supera l'eccezione sollevata dalla parte opposta nelle note scritte del 6/09/2024 e nella comparsa conclusionale, il CTU ha verificato la congruità dei compensi indicati dalla dott. e osservato che: 1) quanto all'attività svolta sulla Per_1
documentazione relativa alla fusione, al controllo cespiti e al controllo del bilancio 2020, può essere applicato l'art. 22 del d.m. n. 140/2012 e, considerando che l'attività della professionista pagina 14 di 18 ha riguardato solamente l'aspetto patrimoniale, nella quantificazione del valore della pratica non
è stato preso in considerazione il punto a) inerente i componenti positivi di reddito, talché i compensi sono determinabili nella forbice da € 2.939,00 a € 4.813,09; 2) riguardo agli adempimenti dichiarativi 2021 relativi ai redditi 2020 (770-Redditi SC-IRAP- Integrativa Redditi
SC 2020-Lipe I e II trimestre 2021), in applicazione dell'art. 28, comma 1, del menzionato decreto e della relativa Tabella C, sono quantificabili compensi pari a € 1.850,00. I compensi professionali risultano quindi congrui per l'importo di € 6.663,09, oltre contributo previdenziale al 4% e IVA al 22%, senza detrarre la ritenuta d'acconto che deve versare all'Erario in _1 qualità di sostituto d'imposta, così per un totale di € 8.454,12.
7.3. Non opera nella fattispecie l'esimente di cui all'art. 2236 c.c., rilevabile d'ufficio (Cass.,
6/07/2020, n. 13874), perché si deve escludere che le pratiche affidate al rag. CP_1
presentassero problemi tecnici di speciale difficoltà, nozione che ricomprende non solo la necessità di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori, ma anche l'esigenza di affrontare problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media, o che non siano ancora adeguatamente studiati dalla scienza.
(Cass., 31/07/2015, n. 16275): senz'altro non ponevano questioni tecniche particolarmente complicate le dichiarazioni fiscali, le quali, come rilevato dal CTU, richiedono piuttosto un aggiornamento professionale costante;
ma neppure le ponevano le attività connesse all'operazione straordinaria di fusione inversa. Il fatto, evidenziato dal CTU, che tali ultime prestazioni necessitino di un'approfondita conoscenza della materia societaria, compresi gli adempimenti dichiarativi collegati, non comporta di per sé che le questioni tecniche che il rag. ha dovuto affrontare presentassero un elevato grado di difficoltà; d'altra parte, se il CP_1
professionista accetta un determinato incarico, si assume il rischio di affrontare la complessità - per così dire - ordinaria di una certa materia, che si presuppone egli conosca. Il convenuto opposto, peraltro, sebbene onerato dell'onere della prova della particolare difficoltà della prestazione (Cass., 06/05/2020, n. 8496), nulla ha allegato a argomentato sotto questo profilo.
7.4. L'eccezione formulata dalla parte opposta relativa al pagamento che la parte opponente allega di avere eseguito in favore della dott. è infondata: poiché è stato accertato che Persona_1
la professionista ha espletato le prestazioni indicate nella fattura n. 35/2022 e che, nei limiti sopra indicati, queste ultime sono state necessarie per porre rimedio agli errori del rag. CP_1
ha diritto al risarcimento del danno commisurato ai compensi spettanti alla dott. _1 Per_1
limitatamente agli importi risultati congrui, a prescindere dal fatto che la società opponente abbia materialmente già versato quelle somme;
si deve infatti presumere che la stessa avendo Per_1
pagina 15 di 18 già emesso la fattura elettronica correttamente ricevuta dal sistema SDI [si veda sulla fattura l'annotazione del sistema «Data ricezione (notifica): 29.03.2022 - Identificativo SDI:
cfr. doc. 18 allegato alla citazione], non abbia eseguito a titolo gratuito NumeroDiC_1
l'incarico conferitole da e che, pertanto, quest'ultima debba sopportare il relativo onere _1
economico, che dà luogo a un danno emergente già attuale e concreto.
Si rileva, ad ogni modo, che pur essendo astrattamente revocabile la disposizione data alla banca, la copia dell'ordine di bonifico prodotta dall'opponente (doc. 20 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), con «valuta beneficiario» nella stessa data di emissione della fattura n. 35 del 25/03/2022, di importo corrispondente al progetto di notula del 18/01/2022, fa presumere che il pagamento sia stato effettuato e che l'indicazione di avvenuto pagamento in contanti nella stessa fattura sia frutto di un errore materiale, tanto più che, ai sensi dell'art. 49, comma 3-bis, d.l.vo n. 231/2007, come modificato dal decreto-legge n. 124/2019, a sua volta modificato dall'art. 3, comma 6-septies, decreto-legge n. 228/2021, all'epoca il limite all'utilizzo del denaro contante era fissato a € 2.000,00.
7.5. Si deve concludere, sul punto, che il pregiudizio patrimoniale allegato dalla società opponente è provato e costituisce conseguenza diretta e immediata dell'inesatto adempimento del rag. il quale è obbligato a risarcire il danno mediante il pagamento di € 8.454,12, CP_1
oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi al tasso legale, questi ultimi calcolati sulla predetta somma, rivalutata anno per anno dalla data del pagamento (25/03/2022) all'attualità, così per un totale di € 10.173,28.
8. Operata la compensazione (anche impropria) tra il credito del professionista e quello di _1
, come da quest'ultima richiesto, residuando un maggior credito in capo alla società, in
[...] accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato e il rag. CP_1 dev'essere condannato a pagare alla parte opponente € 1.628,16, oltre agli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
9. Le richieste istruttorie di , reiterate nelle note di precisazione delle conclusioni, sono _1
inammissibili perché si riferiscono in parte a valutazioni su cui è stata espletata la c.t.u. e in parte a fatti irrilevanti alla luce dei suesposti rilievi.
10. La domanda di garanzia proposta dal rag. nei confronti di è fondata CP_1 CP_2
e dev'essere accolta per € 10.173,28, pari al debito risarcitorio dell'opposto nei confronti dell'opponente, estinto per compensazione impropria, laddove la compensazione costituisce un modo di estinzione dell'obbligazione che incide (comunque) negativamente sul patrimonio pagina 16 di 18 dell'assicurato e che equivale al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, garantito dall'assicuratore.
Le eccezioni preliminari della Compagnia sono infatti superate perché è stato accertato che il danno subito da è stato causato da una condotta propria del professionista e che _1 quest'ultima non deve restituire alcuna somma riscossa a titolo di compenso.
Poiché in materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande, con indicazione della rispettiva causa petendi, il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., e il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. (Cass., 16/02/2024, n. 4275), in mancanza di una specifica domanda del rag. l'accoglimento della domanda di garanzia non si estende CP_1 alle spese diverse da quelle di chiamata in causa regolate dall'art. 91 c.p.c..
È fatta salva l'applicazione della franchigia di € 1.000,00, indica nella polizza.
11. In considerazione della parziale soccombenza reciproca tra opponente e opposto, le spese processuali della fase monitoria restano a carico del rag. mentre quelle CP_1 dell'opposizione sono compensate per metà, con condanna della parte opposta a pagare alla parte opponente la restante quota del 50%.
La RZ chiamata deve rifondere le spese alla parte opposta.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m.
n. 55/2014, in base al valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, in attuazione dei criteri sopra indicati, sono poste per ¼ a carico di e per ¾ a carico di , ferma restando la solidarietà _1 CP_2 tra le parti in favore dell'ausiliare.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca e dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n.
498/2022 del 20/05/2022, emesso da questo Tribunale in favore del rag. TE
2) accerta che il rag. è creditore di per le causali di cui in TE Parte_1 motivazione, di € 6.718,66, oltre agli interessi moratori al tasso di cui all'art. 5, d.l.vo n.
231/2002 dal 31/05/2022, per un importo complessivo all'attualità di € € 8.917,22;
pagina 17 di 18 3) accerta che è creditrice del rag. per le causali di cui in Parte_1 TE
motivazione, di € 8.454,12, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi al tasso legale, questi ultimi calcolati sulla predetta somma, rivalutata anno per anno dal
25/03/2022 all'attualità, così per un totale di € 10.173,28;
4) operata la compensazione tra i crediti di cui ai capi 2) e 3), condanna il rag. a TE pagare a € 1.628,16, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. Parte_1
dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
5) condanna a pagare al rag. a titolo di garanzia, la Controparte_2 TE somma di € 10.173,28, al netto della franchigia di € 1.000,00;
6) dichiara irripetibili le spese della fase monitoria e, compensate per metà le spese processuali del giudizio di opposizione, condanna la parte opposta a pagare alla parte opponente la restante metà che liquida in € 132,00 per esborsi ed € 2.538,50 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
7) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore del rag. Controparte_2
che liquida in € 237,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali, TE
oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
8) pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della parte opponente per la quota di ¼ (un quarto) e della RZ chiamata per la quota di ¾ (tre quarti), ferma la solidarietà tra le parti in favore dell'ausiliare.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 23/05/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 1668/2022 tra le parti:
(P.I. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 P.IVA_1
E disgiuntamente, dall'avv. Giovanni Petrà (PEC: vvocati.prato. e dall'avv. Email_1
E Barbara Londi (PEC vvocati.prato. , elettivamente domiciliata presso il Email_3
loro studio sito in Prato (PO), in via Rimini 49;
OPPONENTE contro
Rag. (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. TE C.F._1
E Marco Tonarelli (PEC: vvocati.prato. ed elettivamente domiciliato Email_4 presso lo studio di quest'ultimo posto in Prato (PO), via F. Ferrucci, 195/M;
OPPOSTO
e nei confronti di
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
Giancarlo Lombardi (PEC , elettivamente domiciliata Email_5 in Prato, via Piero della Francesca n. 32, presso e nello studio dell'avv. Roberto Montini;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
(come da note scritte del 17/02/2025) «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Parte_1
contrariis rejectis: -accertare e dichiarare che nulla deve al rag. Parte_1 TE
per i titoli di cui al ricorso monitorio, -per l'effetto, voglia revocare e/o dichiarare nullo e/o pagina 1 di 18 annullabile e/o privo di ogni effetto l'opposto decreto ingiuntivo n. 498/2022 del 20/05/2022
(RG n. 724/2022 Repert. n. 706/2022 del 23/05/2022) emesso dal Tribunale di Prato, nella persona del Giudice dr. Michele Sirgiovanni (Doc.1), provvisoriamente esecutivo, notificato a mezzo pec il 31/05/2022 conseguentemente condannando il rag. alle restituzioni TE
degli importi pagati da in relazione al decreto ingiuntivo opposto;
-in via Parte_1
riconvenzionale accertare e dichiarare altresì che la è creditrice nei confronti del Parte_1
rag. della complessiva somma di euro 17.152,48 per tutte le causali ed i titoli di TE
cui al presente atto, e condannare il rag. . al pagamento della somma di euro TE
17.152,48 per ovvero in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia. -In ipotesi subordinata, voglia comunque revocare il decreto ingiuntivo oggi opposto, perché infondato in fatto ed in diritto, nonché per tutti i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto, in ogni caso, accertati i reali rapporti di debito/credito fra parte opponente e parte opposta, anche operate le opportune compensazioni, voglia comunque condannare parte opposta, al pagamento della somma di euro 17.152,48 ovvero in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese del presente giudizio.
Con esplicita riserva di agire in separato giudizio per chiedere il risarcimento degli ulteriori dei danni subiti e subendo. In via istruttoria, per l'ammissione delle prove richiesta e non ammesse di cui alle memorie ex art. 183 VI comma cpc depositate».
Rag. (come da note scritte del 17/02/2025) «Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni TE
contraria istanza deduzione ed eccezione rigettata, per le causali esposte nella narrativa del presente atto: in via preliminare, accertare e dichiarare che l'opposizione a decreto ingiuntivo ex adverso proposta è affetta da vizio di editio actionis ex art. 164 c.p.c. e, per l'effetto, rigettarla con condanna della all'integrale refusione di competenze e spese di Parte_1
causa; sempre in via preliminare, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare come sopra formulata autorizzare la chiamata in causa della
[...]
con sede legale a Dublino, Shelbourne Road, n. 160 e sede secondaria e Controparte_2
Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano (MI), Via della Posta, 7, C.F./P.IVA.
10737850965, PEC: per il tramite di Email_6 Controparte_3
C.F./P.IVA , con sede in Milano (MI), Via Edmondo De Amicis, 51, PEC: P.IVA_3
e, per l'effetto, differire la data della prima udienza di comparizione Email_7 delle parti onde consentirne la citazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.. Nel merito: in via principale, respingere integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo de qua in quanto manifestamente infondata e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo
pagina 2 di 18 emesso in sede monitoria;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui la domanda risarcitoria esperita dalla dovesse trovare in tutto o in parte accoglimento, dichiarare la Parte_1 [...]
con sede legale a Dublino, Shelbourne Road, n. 160 e sede secondaria e Controparte_2
Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano (MI), Via della Posta, 7, C.F./P.IVA.
10737850965, PEC: per il tramite di Email_6 Controparte_3
C.F./P.IVA , con sede in Milano (MI), Via Edmondo De Amicis, 51, PEC: P.IVA_3
in base al relativo contratto di assicurazione stipulato con il Rag. Email_7
a copertura della responsabilità civile professionale (RCP), tenuta a garantire TE quest'ultimo da ogni e qualsivoglia pregiudizio e quindi tenerlo indenne e a manlevarlo da ogni pretesa avversaria. In ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese di causa.».
Per : (come da note scritte del 21/02/2025) «Voglia il Giudice Unico Controparte_2
designato in via preliminare: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dal rag. nei confronti della RZ chiamata , non sussistendo le TE Controparte_2
condizioni di operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza di responsabilità civile professionale. per tutti i motivi dedotti in atti;
nel merito: rigettare la domanda P.IVA_4
di manleva e garanzia formulata dal rag. nei confronti della RZ chiamata TE
, previo rigetto delle domande svolte dalla società nei Controparte_2 Parte_1
confronti dello stesso rag. non sussistendo qualsivoglia responsabilità di TE quest'ultimo nello svolgimento della sua attività in relazione ai fatti dedotti nel presente giudizio;
Nel merito, in subordine: per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata dal rag. nei confronti della RZ chiamata TE [...]
, limitare l'eventuale condanna di quest'ultima nei limiti del massimale e Controparte_2
della franchigia di polizza pari a € 1.000,00. Spese e compensi professionali rifusi.».
FATTO E DIRITTO
(di seguito: « ») ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, Parte_1 _1
provvisoriamente esecutivo, n. 498/2022 del 20/05/2022, con cui questo Tribunale le ha ingiunto di pagare, in favore del rag. la somma di € 5.140,45, di cui € 4.980,00 TE
per sorte capitale ed € 160,45 per interessi di mora ex d.l.vo n. 231/2002, maturati alla data del deposito del ricorso, oltre a quelli maturandi sul credito in linea capitale dal 29/03/2022 sino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché le spese della procedura di ingiunzione, sull'assunto di aver fornito in favore di le prestazioni professionali di cui alla notula n. 39/2021 del _1
6/09/2021, e ha contestualmente proposto domanda riconvenzionale.
pagina 3 di 18 Nel premettere di avere provveduto al pagamento delle somme portate nel titolo e nel precetto con esplicita riserva di ripetizione all'esito dell'instaurando giudizio, stante la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e la notifica del precetto, l'odierna opponente ha eccepito che il rag. commercialista della società, avvalendosi anche della società esterna Consult CP_1
Lab s.r.l., di cui era socio di maggioranza e amministratore delegato, aveva commesso, negli anni, alcuni errori nell'attività professionale svolta, causando danni alla cliente: a) criticità nella gestione dell'operazione di fusione inversa, con effetti fiscali retrodatati al 1° gennaio 2019 della società controllante nella controllata (errori nella delibera di fusione e di CP_4 _1
CP contabilizzazione); b) errori nella redazione delle dichiarazioni e Irap presentate nel 2020 per l'anno 2019, con necessità di presentare dichiarazione integrativa e rettifiche;
c) errori nel calcolo dell'Irap dovuta per l'anno 2020 (non era stato portato in detrazione dalla base imponibile l'importo del credito imposta formazione), con conseguente pagamento di una maggiore imposta;
d) omessa indicazione in aumento nel calcolo dell'Irap degli interessi compresi nei canoni di leasing di competenza dell'esercizio, sia per l'anno 2019 che per il 2020;
e) numerosi errori nella registrazione contabile di immobilizzazioni e nel calcolo degli ammortamenti, nelle scritture di chiusura dell'anno 2020; f) errori nella compilazione della dichiarazione IVA 2021 (per il periodo 2020) in quanto nel quadro VT era stato indicato che il totale del volume di affari 2020 era fatturato a consumatori finali e non a soggetti IVA.
Pertanto, la società opponente ha contestato la debenza delle somme oggetto del decreto ingiuntivo, assumendo che le attività svolte dal rag. sia quelle indicate nel ricorso CP_1
ingiuntivo che quelle precedenti oggetto di fatture già pagate, erano state eseguite con evidenti errori: in particolare, ha richiamato le precedenti fatture n. 16/2021 di € 5.434,00, oltre a oneri e c.a.p., in quanto facente riferimento al bilancio 2020, nonché nn. 23, 65 e 124 del 2020, in quanto riferite a contabilità 2020 (totale € 2.710,00).
Ha eccepito, altresì, che gli errori contestati, non riferibili, peraltro, a problemi tecnici di speciale difficoltà, avevano causato una serie di danni alla società: in particolare, si era reso necessario ricorrere ad altro professionista per porvi rimedio, la dott. la quale, per l'attività Persona_1
svolta, aveva rimesso una fattura di € 9.008,48 (n. 35 del 25/03/2022); ha riservato altresì di chiedere, anche in separato giudizio, ulteriori danni (per sanzioni o quant'altro) che si dovessero verificare a seguito di eventuali accertamenti posti in essere dalle Pubbliche Autorità.
Ha insistito, pertanto, per l'accertamento e la declaratoria che nulla è dovuto al rag. per CP_1
i titoli di cui al ricorso monitorio, per la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna del professionista alla restituzione degli importi pagati da in forza del _1
pagina 4 di 18 medesimo decreto, e, in via riconvenzionale, per la condanna dell'opposto al pagamento della somma di € 17.152,48 ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in ipotesi subordinata, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per l'accertamento dei reali rapporti di debito/credito fra le parti, e, operate le opportune compensazioni, per la condanna di parte opposta al pagamento della somma di € 17.152,48 ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Con esplicita riserva di agire in separato giudizio per chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti e subendi.
Si è costituito in giudizio il rag. eccependo preliminarmente la nullità della TE
domanda riconvenzionale spiegata nei suoi confronti, in quanto avente ad oggetto una richiesta incerta e, come tale, affetta dal vizio insanabile di editio actionis ex art. 164 c.p.c. per indeterminatezza in punto di quantum debeatur, atteso che l'opponente non aveva specificato come era stata effettuata le quantificazione del presunto credito risarcitorio rivendicato;
inoltre ha evidenziato l'illegittima duplicazione contenuta nella somma di € 17.152,48, richiesta in via risarcitoria, atteso che la fattura n. 16/2021 richiamava, nella parte descrittiva, la notula n.
39/2021, posta alla base del decreto ingiuntivo opposto e che pertanto l'importo di € 5.434,00 oltre oneri e c.a.p. (in totale € 7.805,57 al lordo della r.a.) ricomprendeva anche quello azionato in sede monitoria;
ha rilevato che l'opponente era caduto in un'evidente confusione espositiva, idonea a generare vizi di indeterminatezza e duplicazione della domanda, atteso che non risultava neppure chiaro se l'importo richiesto in via riconvenzionale comprendesse o meno la somma oggetto già oggetto di ingiunzione e quindi di richiesta di ripetizione.
Sempre in via preliminare, ha richiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa ex art. 269
c.p.c., di , in qualità di assicuratore per la responsabilità civile Controparte_2
professionale, per essere tenuto indenne e manlevato nell'ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale.
Nel merito ha eccepito l'integrale infondatezza, in fatto e in diritto, dell'opposizione dispiegata rilevando: che non è stata fornita alcuna evidenza né prova dei presunti errori posti in essere dal professionista;
la pretestuosità della richiesta in restituzione di tutti i compensi corrisposti al rag.
anche per l'attività professionale da questi svolta correttamente, in quanto non oggetto CP_1
di alcuna contestazione, con riferimento alla gestione esterna della contabilità sociale di cui alle fatture n. 23/2020, n. 65/2020, n. 124/2020 e n. 16/2021 (che in realtà era la n. 16/2022), ed atteso che le fatture n. 27/2020, n. 60/2020, n. 24/2021, n. 35/2021 e n. 83/2021 afferivano a prestazioni, mai contestate, del tutto estranee al contenzioso;
che non è stata fornita evidenza dell'attività realmente svolta dalla dott. di cui alla fattura n. 35/2022, che era per lo più Per_1
pagina 5 di 18 afferente ad adempimenti non esattamente identificati, non svolti o estranei all'oggetto del contendere, dubitando altresì dell'autenticità o regolarità di tale documento fiscale, relativamente all'intervenuto pagamento della somma di € 9.008,48; di non avere commesso alcuno degli errori contestati relativamente a tutti i profili evidenziati in atto di citazione e segnatamente: a) con riferimento al trattamento contabile prescelto per rappresentare le operazioni di fusione per incorporazione, si era attenuto a quanto enunciato dall'OIC 4 (Organismo Italiano di Contabilità)
e ai principi fissati nella Risoluzione n. 62/E del 24.05.2017 dell' e aveva Controparte_6
operato la scelta più idonea in linea con l'orientamento sopra avallato dallo stesso Erario;
b) con riferimento all'errata/omessa compilazione del quadro RV del modello Società di capitali Unico
2020, trattavasi di mera violazione formale non soggetta a sanzioni, e comunque regolarizzabile;
c) con riferimento al calcolo IRAP, che anche a voler individuare un errore, a seguito della dichiarazione integrativa IRAP 2021, non si poteva configurare alcun danno economico per _1
; d) con riferimento all'imputazione degli interessi su canoni leasing ai fini IRAP e sul
[...]
calcolo degli ammortamenti, la tenuta della contabilità era stata effettuata direttamente in azienda a cura degli impiegati di , e, pertanto, la correttezza o meno dei calcoli eseguiti e _1
dei dati contabili forniti dalla cliente era aspetto esorbitante dalla responsabilità del professionista, non essendo compito del rag. entrare nel merito del caricamento dei dati CP_1
esposti nel bilancio;
e) relativamente al volume affari 2020, si tratta di una mera sfumatura assolutamente irrilevante e ininfluente sia sul piano fiscale che sanzionatorio, non generativa di alcun detrimento economico per , tanto che fin dal 2015 l' _1 Controparte_7 ha proposto l'abolizione del quadro VT in quanto superfluo.
[...]
Ha insistito, quindi, e concluso, preliminarmente, per la declaratoria di nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per vizio sull'editio actionis, e, in caso di denegato accoglimento dell'eccezione, per la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice per la responsabilità civile;
nel merito, per il rigetto dell'opposizione proposta con conferma del decreto ingiuntivo opposto e, nella denegata ipotesi in cui la domanda risarcitoria esperita da _1
fosse accolta, per la condanna di a tenere indenne a garantire il
[...] Controparte_2
rag. da ogni e qualsivoglia pregiudizio e quindi tenerlo indenne e a manlevarlo da ogni CP_1
pretesa avversaria.
Con provvedimento emesso fuori udienza in data 17/11/2022 veniva disposto lo spostamento della prima udienza di comparizione delle parti, al fine di consentire la chiamata in causa ex art. 269 c.p.c., udienza poi rinviata nuovamente al giorno 13/04/2023 con provvedimento del
30/11/2022.
pagina 6 di 18 Notificato l'atto di citazione per chiamata in causa del terzo, in data 13/03/2023 si è costituita in giudizio la quale ha eccepito, in via preliminare, l'inoperatività della Controparte_2
garanzia assicurativa di cui alla polizza di responsabilità civile professionale nr. PI-
71388021M0, sottoscritta dal rag. con decorrenza dal 21/07/2021 al 21/07/2022 e CP_1
soggetta a tacito rinnovo, per due motivi: 1) perché la garanzia assicurativa copre gli errori involontariamente commessi dal contraente, ossia il rag. ma la domanda di CP_1
risarcimento del danno si riferisce, almeno in parte, ad attività espletata mediante una società esterna, Consult Lab S.r.l., che coadiuvava il professionista;
2) poiché trattavasi di polizza idonea a prestare copertura alle «richieste di risarcimento», tenendo «indenne l'assicurato di ogni perdita conseguente ad un errore involontariamente commesso nell'esercizio dell'attività professionale», restano escluse le somme che ha chiesto in restituzione allo per _1 CP_1
averle ingiustamente pagate, essendo appunto la citata domanda restitutoria e non risarcitoria.
Ha contestato, comunque la fondatezza della domanda riconvenzionale dell'opponente e, quindi, la sussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità imputabile per i fatti dedotti nel presente giudizio, associandosi alle argomentazioni difensive, deduzioni, eccezioni e conclusioni dedotte dal rag. richiamando il contenuto della sua comparsa di risposta e della CP_1 documentazione prodotta. Ha rilevato, in particolare, l'indeterminatezza delle richieste, evidenziando che grava sul cliente che agisce nei confronti del professionista fornire la rigorosa prova della negligente prestazione professionale di quest'ultimo, del danno che ne è derivato e del nesso di causalità tra la prestazione e il pregiudizio subito dal cliente stesso, prova che nella specie non era fornita. Ha insistito, quindi, per il rigetto di tutte le domande spiegate nei confronti del rag. e nei propri confronti, rilevando comunque la sussistenza di una CP_1
franchigia di polizza pari a € 1.000,00 e di massimali.
Con provvedimento emesso in data 03/10/2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/04/2023, è stata rigettata l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione, non potendosi qualificare l'oggetto della domanda omesso o assolutamente incerto, e sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; depositate le memorie, la causa è stata rinviata per l'ammissione delle istanze istruttorie.
All'esito dell'udienza del 11/01/2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., non sono state ammesse le prove orali (prove per testi) richieste dalle parti, mentre è stata disposta una c.t.u. con il seguente quesito «Il CTU, letti gli atti e di documenti prodotti, tenuto conto della prospettazione di esposta nella citazione e delle repliche del Parte_1
rag. e della RZ chiamata: 1) dica se gli errori e le omissioni descritte alle pagine 5, 6 CP_1
pagina 7 di 18 e 7 dell'atto di citazione si riferiscano ad attività oggetto delle fatture emesse dal rag. CP_1
precisando quali fatture e per quali importi;
2) accerti la sussistenza degli errori e delle omissioni descritti alle pagine 5, 6 e 7 dell'atto di citazione;
3) dica se gli eventuali errori od omissioni accertati siano imputabili in tutto o in parte a per avere quest'ultima Parte_1
redatto le situazioni contabili trasmesse al professionista;
nel secondo caso dica se il rag. avrebbe potuto accorgersi degli errori con l'ordinaria diligenza;
4) dica se gli CP_1
eventuali errori od omissioni accertati riguardino problemi tecnici di speciale difficoltà; 5) verifichi se le prestazioni descritte nella proposta di notula della dott. (doc. 20 Persona_1
allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. della parte opponente) trovino riscontro nella documentazione in atti e, in ogni caso, dica se tali prestazioni si siano rese necessarie per rimediare ad errori od omissioni imputabili in tutto o in parte al rag. 6) CP_1
verifichi la congruità dei compensi indicati dal rag. nella pro forma n. 39/2021; 7) CP_1
verifichi la congruità dei compensi indicati dalla dott. nella fattura n. 35/2022; 8) prima Per_1
di trasmettere la relazione alle parti, tenti la conciliazione e formuli una proposta conciliativa».
Depositata la relazione in data 8/07/2024, le parti hanno depositato note scritte in sostituzione di udienza, nelle quali la parte opposta ha insistito per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse e ha formulato istanza per chiamare il CTU a rendere i chiarimenti indicati nelle proprie note, mentre la parte opposta ha insistito per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse.
Il giudice istruttore, valutata la non necessità della chiamata a chiarimenti del CTU e richiamata la propria ordinanza del 15/01/2024 per le altre istanze istruttorie, ha ritenuto che la causa fosse matura per la decisione e ha disposto di sostituire l'udienza per la precisazione delle conclusioni, con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., assegnando alle parti, a tal fine, termine fino al 24/02/2025.
In data 24/02/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1. In via pregiudiziale e in rito, dev'essere confermata l'ordinanza del 3/10/2023, con cui il giudice istruttore supplente ha disatteso l'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla parte opposta: esaminate nel complesso le difese dell'opponente, sono chiaramente individuabili il petitum e la causa petendi della domanda riconvenzionale proposta, di condanna al risarcimento del danno conseguente sia al pagamento di compensi in favore del convenuto opposto per prestazioni mal eseguite che al pagamento di compensi ad altro professionista per rimediare agli pagina 8 di 18 errori del primo: i profili evidenziati dal rag. possono rilevare, piuttosto, ai fini CP_1 dell'apprezzamento della fondatezza della domanda stessa.
2. Nel merito, la domanda azionata dall'opposto in via monitoria è fondata;
ciò nonostante,
l'opposizione dev'essere accolta in conseguenza del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale.
3. Non è contestato tra le parti il rapporto contrattuale, riconducibile a un contratto d'opera intellettuale, intercorso tra e il rag. al quale si riferiscono i compensi _1 CP_1
professionali oggetto della domanda di pagamento azionata in via monitoria.
Tali compensi si riferiscono alle prestazioni descritte nella notula n. 39/2021, oggetto della fattura n. 16 del 17/06/2022, quest'ultima comprendente ulteriori voci che non sono parte del petitum della domanda principale.
ha eccepito l'inadempimento del rag. avuto riguardo alle suddette prestazioni, _1 CP_1
oltre a proporre domanda riconvenzionale di risarcimento del danno in relazione a quelle e ad altre prestazioni, per le quali il professionista aveva emesso fatture per ulteriori compensi non oggetto della domanda principale (e già pagate).
Viene pertanto in rilievo il consolidato principio di diritto secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. Sez. U., 30/10/2001, n. 13533).
È pertanto onere del rag. provare di avere eseguito con diligenza le prestazioni d'opera CP_1
per le quali ha chiesto il pagamento del compenso professionale e per le quali è stata proposta la domanda riconvenzionale.
4. Per svolgere questo accertamento è di ausilio la c.t.u. espletata con il dott. Persona_2 trasfusa nella relazione depositata in data 8/07/2024, considerato l'elevato grado di attendibilità delle conclusioni a cui l'ausiliare è pervenuto, fondate su un'attenta e meticolosa analisi dei pagina 9 di 18 documenti prodotti dalle parti o acquisiti durante la consulenza nei limiti dei poteri consentiti, sulla base di rigorosi criteri tecnico-contabili, con ragionamenti ineccepibili sotto il profilo logico.
Il CTU ha verificato, rispetto alle prestazioni oggetto della notula n. 39/2021, la sussistenza degli errori lamentati dalla parte opponente, con le precisazioni di seguito indicate.
4.1. In primo luogo, ha riscontrato che il rag. ha commesso un errore nella CP_1
predisposizione della dichiarazione IRAP 2021, in quanto non è stata inserita la variazione in aumento relativa agli interessi per canoni di leasing (cfr. amplius, punto 4 a pagina 14 della relazione peritale).
Sul punto il rag. ha replicato che, essendo stato incaricato di svolgere una consulenza CP_1
esterna, egli non potrebbe rispondere della correttezza dei dati contabili e dei calcoli forniti dalla cliente, la quale si occupava direttamente della tenuta della contabilità attraverso i suoi impiegati.
Tuttavia, sebbene sia pacifico e sia stato verificato anche dal CTU che gestiva la propria _1
contabilità internamente e si avvaleva del rag. principalmente per la consulenza in CP_1 materia di bilancio d'esercizio e per le dichiarazioni fiscali, lo stesso ausiliare ha rilevato che
«non è chiaramente riscontrabile se gli errori di registrazione contabile siano riferiti ad errori
“interni” alla società piuttosto che a disposizioni ricevute dal Rag. ed evidenziato che CP_1
tale incertezza «appare meno evidente sulle contestazioni sollevate dalla società e relative ad errori e/o omissioni inerenti la compilazione del modello Unico SC e IRAP in quanto di competenza del Rag. . CP_1
Tenuto conto del tipo di errore nella specie accertato [così descritto dal CTU: «(…) in generale gli oneri ed i proventi finanziari non rilevano ai fini Irap, pertanto la quota interessi inclusa nei canoni di leasing (relativi a qualsiasi tipo di bene) è indeducibile dalla base imponibile Irap mentre è deducibile la sola quota capitale. Andando ad esaminare il quadro IC sez. IV –
Variazioni in Aumento ed in Diminuzione non risulta presente la variazione in aumento relativa agli interessi per canoni di leasing, posta che ha pertanto concorso alla formazione della base imponibile IRAP anno 2019 2020 andando a diminuirla per il relativo importo»] e considerata la responsabilità che il professionista ha assunto accettando l'incarico di compilare la dichiarazione
IRAP della società, deve ritenersi che il rag. non abbia assolto all'onere di provare che CP_1
l'errore è stato causato da inesattezze nei dati trasmessi da , non rilevabili con la _1
diligenza qualificata del professionista (art. 1176, comma 2, c.c.).
pagina 10 di 18 Ad ogni modo, il CTU ha spiegato che l'errore non ha comportato conseguenze pregiudizievoli per in termini di maggiori imposte o sanzioni perché è stato sufficiente far predisporre _1 ad altra professionista una dichiarazione integrativa IRAP 2021 per correggere l'errore formale.
4.2. In secondo luogo, il CTU ha rilevato un errore, sempre nella predisposizione della dichiarazione IRAP 2021, in quanto non è stata inserita la variazione in diminuzione del credito d'imposta «Formazione 4.0» e l'omissione ha comportato una maggiore imposta a debito di €
8.213,00 (cfr. più ampiamente il punto 3 alle pagine 13 e 14 della relazione peritale).
Anche questo errore, tuttavia, è stato sanato con la dichiarazione integrativa IRAP 2021 predisposta dalla dott. che ha consentito di recuperare, come credito d'imposta, la Per_1
maggiore imposta versata.
4.3. In terzo luogo, l'ausiliare ha verificato un'errata contabilizzazione del c.d. maxi canone di leasing tra le immobilizzazioni immateriali, anziché attraverso la tecnica dei risconti, per il corretto rispetto della competenza temporale.
Anche su questo aspetto, il rag. ha eccepito l'imputabilità dell'errore a in CP_1 _1 quanto derivante dalla contabilità da quest'ultima autonomamente tenuta. Ora, se è vero che, in linea generale, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, non può ritenersi implicitamente incluso, nell'incarico generico dato a un dottore commercialista di predisporre uno schema di bilancio di una società di capitali, l'obbligo di verificare la corrispondenza alla realtà dei dati contabili forniti dagli amministratori, atteso che gli artt. 2423 ss. e 2403 c.c. individuano nell'organo amministrativo e nel collegio sindacale gli unici soggetti responsabili in relazione alla corretta informativa del bilancio (Cass., 14/06/2013, n. 15029), è altrettanto vero che il tipo di errore accertato non dipende dalla non corrispondenza a realtà dei dati contabili forniti dalla società, ma da una non corretta iscrizione della posta in base ai principi contabili nazionali del metodo patrimoniale, ai quali si è attenuta nella redazione del bilancio 2020, commesso _1 direttamente dal professionista o che comunque quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare ed emendare: il CTU ha infatti spiegato che la società opponente, dopo avere correttamente imputato i canoni periodici nel conto economico, ha erroneamente capitalizzato il maxi canone iscrivendolo tra le immobilizzazioni immateriali.
In ogni caso, il CTU ha escluso che l'errore abbia causato una variazione sostanziale sul risultato economico del bilancio 2020 e ciò per la durata dei contratti di leasing (4 e 5 anni), pressoché simile rispetto al piano di ammortamento (5 anni); è stato quindi sufficiente, grazie alla dott.
provvedere a una corretta registrazione contabile per una migliore rappresentazione Per_1
della posta nel bilancio d'esercizio.
pagina 11 di 18 4.4. L'ausiliare ha poi accertato un errore formale nella predisposizione della dichiarazione
Unico SC 2020 in quanto non è stato compilato il quadro RV, resosi obbligatorio a seguito di operazione di fusione, rilevando tuttavia che tale quadro ha natura prettamente informativa e non determina alcuna imposta aggiuntiva da versare, cosicché, in caso di omissione, è sufficiente presentare una dichiarazione integrativa, tramite un professionista abilitato, come accaduto nel caso di specie con la dichiarazione Unico SC 2020 predisposta dalla dott. Per_1
4.5. Analoga considerazione vale per l'errore formale del rag. nella predisposizione CP_1
della dichiarazione IVA 2021 sul quadro VT.
4.6. Infine, il CTU ha rilevato che nella dichiarazione IVA 2021 (per il periodo 2020), nel quadro VT, è stato indicato che il totale del volume di affari 2020 è stato fatturato a consumatori finali e non a soggetti IVA e ha affermato che, pur non avendo a disposizione documenti sulla ripartizione del fatturato di , qualora la società, nel periodo d'imposta 2020, avesse _1
effettuato totalmente o parzialmente operazioni verso soggetti IVA - fatto non contestato in causa -, la compilazione del quadro VT «separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti IVA» si dovrebbe considerare formalmente errata, in quanto la totalità o parte dei suddetti dati avrebbero dovuto essere inseriti nelle colonne 5 e 6 del rigo VT1 «Operazioni imponibili verso soggetti IVA». Tuttavia, secondo quanto evidenziato dall'ausiliare, poiché il quadro VT, ancorché obbligatorio, ha natura prettamente informativa e non determina alcuna imposta da versare, in caso di omissione o errata compilazione è sufficiente presentare una dichiarazione integrativa, tramite un professionista abilitato, come avvenuto nel caso di con la professionista _1 Persona_1
5. Come ben si comprende dall'esame delle conclusioni del CTU, l'eccezione d'inadempimento di non è fondata perché contraria a buona fede, in quanto sproporzionata rispetto al _1 grado (lieve) di gravità degli errori commessi dal rag. in relazione all'interesse della CP_1
cliente, tutti suscettibili di essere corretti e rettificati (cfr. Cass., 28/12/2023, n. 36295 secondo cui, in tema di eccezione di inadempimento, per stabilire se essa sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva).
6. Sulla scorta dei rilievi del CTU (pagine 18-20 della relazione peritale), i compensi indicati nella prenotula n. 39/2021 devono ritenersi congrui perché conformi ai parametri di cui al d.m. n.
140/2012: in estrema sintesi, per le prestazioni effettuate dal rag. aventi ad oggetto la CP_1
pagina 12 di 18 formazione e la chiusura del bilancio al 31/12/2020, la determinazione dell'utile o della perdita, le scritture di rettifica e assestamento art. 34 T.P., la redazione della nota integrativa ai sensi dell'art. 2345-bis c.c., in applicazione dell'art. 24 del citato decreto, i compensi sono determinabili nella forbice tra € 3.952,77 ad € 5.405,80; per gli adempimenti dichiarativi 2021 relativi ai redditi 2020 (Redditi SC-IRAP- Dichiarazione iva), ai sensi dell'art. 28, comma 1 e della relativa Tabella C del d.m. n. 140/2012, i compensi sono quantificabili in € 1.100,00.
È quindi accertato il diritto di credito del rag. in relazione ai compensi professionali CP_1
oggetto della notula n. 39/2021 azionata in via monitoria, pari a € 6.718,66, oltre agli interessi moratori al tasso di cui all'art. 5, d.l.vo n. 231/2002 dal 31/05/2022, per un importo complessivo all'attualità di € 8.917,22.
7. Dev'essere ora esaminata la domanda riconvenzionale proposta da , di condanna del _1
professionista al risarcimento del danno, commisurato sia ai compensi pagati allo stesso rag. per ulteriori prestazioni che la società sostiene essere state mal eseguite, sia alle somme CP_1 di denaro corrisposte alla dott. per l'attività di correzione e di rettifica degli errori Persona_1 commessi dall'opposto.
7.1.
Considerato che
non ha agito per la risoluzione del contratto e la restituzione dei _1
compensi pagati, la prima categoria di danno presuppone una valutazione di totale inutilità dell'attività espletata dal rag. che l'opponente ritiene essere errata. CP_1
Rispetto alle fatture menzionate da il CTU ha rilevato un errore in relazione _1 all'operazione di fusione inversa della società controllante nella controllata , CP_4 _1
con effetti fiscali retrodatati al 1/01/2019, a cui si riferisce la fattura n. 66 del 7/12/2019, di €
8.300,00 (oltre € 788,70 per spese anticipate). Si tratta, in particolare, di un errore di calcolo del disavanzo di fusione (successivamente imputato ad avviamento) in quanto non è stato calcolato come differenza tra costo della partecipazione e PN di;
in altri termini, il capitale sociale _1
della incorporante controllata è stato fissato in misura pari a quello originario della stessa, anziché pari a quello della controllante incorporata, ottenendo di fatto una duplicazione del capitale dell'incorporata (cfr. in dettaglio le pagine 10-12 della relazione peritale).
Al riguardo, il CTU ha ritenuto corretto il calcolo effettuato dalla dott. che fissa il Persona_3
disavanzo di fusione, poi imputato ad avviamento, in € 220.262,00, ma ha verificato l'irrilevanza sostanziale dell'errore, che non è fonte, neppure potenziale, di conseguenze patrimoniali pregiudizievoli.
Il CTU ha inoltre rilevato un errore formale sulla predisposizione della dichiarazione Unico SC
2020, a cui si riferisce la fattura n. 60 del 7/12/2020 limitatamente all'importo di € 1.078,48,
pagina 13 di 18 essendo i restanti compensi relativi ad altre prestazioni;
nella specie, non è stato compilato il quadro RV che, tuttavia, pur essendo obbligatorio a seguito di operazione di fusione, ha natura prettamente informativa e non determina alcuna imposta aggiuntiva da versare, cosicché, in caso di omissione, è sufficiente presentare una dichiarazione integrativa, tramite un professionista abilitato, come accaduto nel caso di per il tramite della dott. _1 Per_1
Il CTU non ha individuato altri errori, tra quelli lamentati dalla parte opponente, riferibili alle altre fatture menzionate nella citazione.
Come già ritenuto per le prestazioni oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, neppure per le attività ulteriori in relazione alle quali il CTU ha riscontrato gli errori e le omissioni sopra descritte si ravvisa un grave inadempimento del rag. al contratto d'opera intellettuale: si CP_1 tratta di inesatto adempimento che non ha inficiato l'utilità della prestazione e non ha pregiudicato in modo sostanziale gli interessi di , a cui è stato possibile porre rimedio _1
con attività, che non risultano essere state particolarmente complesse, svolte da altra professionista. Ne consegue che gli esborsi sostenuti dalla società opponente per i compensi fatturati dall'opposto non danno luogo a un danno patrimoniale risarcibile.
7.2. Quanto al danno che assume di avere subito per il pagamento dei compensi _1
professionali della dott. che ha curato le dichiarazioni integrative e le registrazioni Persona_1
contabili di rettifica resesi necessarie in conseguenza degli errori del rag. si rileva CP_1 anzitutto che, sulla base della c.t.u., è provato il nesso causale tra la suddetta spesa e l'inesatto adempimento della parte opposta ai sensi dell'art. 1223 c.c., nei limiti di seguito indicati.
Il CTU ha verificato che la fattura n. 35/2022 della dott. (doc. 18 allegato alla Persona_1
citazione) si riferisce alle stesse prestazioni che sono oggetto della proposta di notula del
18/01/2022 (doc. 21 allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di ), _1
di importo corrispondente, tra le quali non devono essere considerate, in quanto non pertinenti agli adempimenti già curati dal rag. le voci «Controllo avviso bonario relativo ad IVA CP_1
IV Trimestre 2020 con conclusione di comunicazione resa regolare» e «Acquisto credito imposta per ristrutturazione dalla socia - redazione verbale assemblea, redazione Parte_2
atto cessione credito, comunicazione telematica all (due cessioni)». Controparte_6
Posta questa condivisibile premessa, con cui si supera l'eccezione sollevata dalla parte opposta nelle note scritte del 6/09/2024 e nella comparsa conclusionale, il CTU ha verificato la congruità dei compensi indicati dalla dott. e osservato che: 1) quanto all'attività svolta sulla Per_1
documentazione relativa alla fusione, al controllo cespiti e al controllo del bilancio 2020, può essere applicato l'art. 22 del d.m. n. 140/2012 e, considerando che l'attività della professionista pagina 14 di 18 ha riguardato solamente l'aspetto patrimoniale, nella quantificazione del valore della pratica non
è stato preso in considerazione il punto a) inerente i componenti positivi di reddito, talché i compensi sono determinabili nella forbice da € 2.939,00 a € 4.813,09; 2) riguardo agli adempimenti dichiarativi 2021 relativi ai redditi 2020 (770-Redditi SC-IRAP- Integrativa Redditi
SC 2020-Lipe I e II trimestre 2021), in applicazione dell'art. 28, comma 1, del menzionato decreto e della relativa Tabella C, sono quantificabili compensi pari a € 1.850,00. I compensi professionali risultano quindi congrui per l'importo di € 6.663,09, oltre contributo previdenziale al 4% e IVA al 22%, senza detrarre la ritenuta d'acconto che deve versare all'Erario in _1 qualità di sostituto d'imposta, così per un totale di € 8.454,12.
7.3. Non opera nella fattispecie l'esimente di cui all'art. 2236 c.c., rilevabile d'ufficio (Cass.,
6/07/2020, n. 13874), perché si deve escludere che le pratiche affidate al rag. CP_1
presentassero problemi tecnici di speciale difficoltà, nozione che ricomprende non solo la necessità di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori, ma anche l'esigenza di affrontare problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media, o che non siano ancora adeguatamente studiati dalla scienza.
(Cass., 31/07/2015, n. 16275): senz'altro non ponevano questioni tecniche particolarmente complicate le dichiarazioni fiscali, le quali, come rilevato dal CTU, richiedono piuttosto un aggiornamento professionale costante;
ma neppure le ponevano le attività connesse all'operazione straordinaria di fusione inversa. Il fatto, evidenziato dal CTU, che tali ultime prestazioni necessitino di un'approfondita conoscenza della materia societaria, compresi gli adempimenti dichiarativi collegati, non comporta di per sé che le questioni tecniche che il rag. ha dovuto affrontare presentassero un elevato grado di difficoltà; d'altra parte, se il CP_1
professionista accetta un determinato incarico, si assume il rischio di affrontare la complessità - per così dire - ordinaria di una certa materia, che si presuppone egli conosca. Il convenuto opposto, peraltro, sebbene onerato dell'onere della prova della particolare difficoltà della prestazione (Cass., 06/05/2020, n. 8496), nulla ha allegato a argomentato sotto questo profilo.
7.4. L'eccezione formulata dalla parte opposta relativa al pagamento che la parte opponente allega di avere eseguito in favore della dott. è infondata: poiché è stato accertato che Persona_1
la professionista ha espletato le prestazioni indicate nella fattura n. 35/2022 e che, nei limiti sopra indicati, queste ultime sono state necessarie per porre rimedio agli errori del rag. CP_1
ha diritto al risarcimento del danno commisurato ai compensi spettanti alla dott. _1 Per_1
limitatamente agli importi risultati congrui, a prescindere dal fatto che la società opponente abbia materialmente già versato quelle somme;
si deve infatti presumere che la stessa avendo Per_1
pagina 15 di 18 già emesso la fattura elettronica correttamente ricevuta dal sistema SDI [si veda sulla fattura l'annotazione del sistema «Data ricezione (notifica): 29.03.2022 - Identificativo SDI:
cfr. doc. 18 allegato alla citazione], non abbia eseguito a titolo gratuito NumeroDiC_1
l'incarico conferitole da e che, pertanto, quest'ultima debba sopportare il relativo onere _1
economico, che dà luogo a un danno emergente già attuale e concreto.
Si rileva, ad ogni modo, che pur essendo astrattamente revocabile la disposizione data alla banca, la copia dell'ordine di bonifico prodotta dall'opponente (doc. 20 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), con «valuta beneficiario» nella stessa data di emissione della fattura n. 35 del 25/03/2022, di importo corrispondente al progetto di notula del 18/01/2022, fa presumere che il pagamento sia stato effettuato e che l'indicazione di avvenuto pagamento in contanti nella stessa fattura sia frutto di un errore materiale, tanto più che, ai sensi dell'art. 49, comma 3-bis, d.l.vo n. 231/2007, come modificato dal decreto-legge n. 124/2019, a sua volta modificato dall'art. 3, comma 6-septies, decreto-legge n. 228/2021, all'epoca il limite all'utilizzo del denaro contante era fissato a € 2.000,00.
7.5. Si deve concludere, sul punto, che il pregiudizio patrimoniale allegato dalla società opponente è provato e costituisce conseguenza diretta e immediata dell'inesatto adempimento del rag. il quale è obbligato a risarcire il danno mediante il pagamento di € 8.454,12, CP_1
oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi al tasso legale, questi ultimi calcolati sulla predetta somma, rivalutata anno per anno dalla data del pagamento (25/03/2022) all'attualità, così per un totale di € 10.173,28.
8. Operata la compensazione (anche impropria) tra il credito del professionista e quello di _1
, come da quest'ultima richiesto, residuando un maggior credito in capo alla società, in
[...] accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato e il rag. CP_1 dev'essere condannato a pagare alla parte opponente € 1.628,16, oltre agli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
9. Le richieste istruttorie di , reiterate nelle note di precisazione delle conclusioni, sono _1
inammissibili perché si riferiscono in parte a valutazioni su cui è stata espletata la c.t.u. e in parte a fatti irrilevanti alla luce dei suesposti rilievi.
10. La domanda di garanzia proposta dal rag. nei confronti di è fondata CP_1 CP_2
e dev'essere accolta per € 10.173,28, pari al debito risarcitorio dell'opposto nei confronti dell'opponente, estinto per compensazione impropria, laddove la compensazione costituisce un modo di estinzione dell'obbligazione che incide (comunque) negativamente sul patrimonio pagina 16 di 18 dell'assicurato e che equivale al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, garantito dall'assicuratore.
Le eccezioni preliminari della Compagnia sono infatti superate perché è stato accertato che il danno subito da è stato causato da una condotta propria del professionista e che _1 quest'ultima non deve restituire alcuna somma riscossa a titolo di compenso.
Poiché in materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande, con indicazione della rispettiva causa petendi, il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., e il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. (Cass., 16/02/2024, n. 4275), in mancanza di una specifica domanda del rag. l'accoglimento della domanda di garanzia non si estende CP_1 alle spese diverse da quelle di chiamata in causa regolate dall'art. 91 c.p.c..
È fatta salva l'applicazione della franchigia di € 1.000,00, indica nella polizza.
11. In considerazione della parziale soccombenza reciproca tra opponente e opposto, le spese processuali della fase monitoria restano a carico del rag. mentre quelle CP_1 dell'opposizione sono compensate per metà, con condanna della parte opposta a pagare alla parte opponente la restante quota del 50%.
La RZ chiamata deve rifondere le spese alla parte opposta.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m.
n. 55/2014, in base al valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, in attuazione dei criteri sopra indicati, sono poste per ¼ a carico di e per ¾ a carico di , ferma restando la solidarietà _1 CP_2 tra le parti in favore dell'ausiliare.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca e dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n.
498/2022 del 20/05/2022, emesso da questo Tribunale in favore del rag. TE
2) accerta che il rag. è creditore di per le causali di cui in TE Parte_1 motivazione, di € 6.718,66, oltre agli interessi moratori al tasso di cui all'art. 5, d.l.vo n.
231/2002 dal 31/05/2022, per un importo complessivo all'attualità di € € 8.917,22;
pagina 17 di 18 3) accerta che è creditrice del rag. per le causali di cui in Parte_1 TE
motivazione, di € 8.454,12, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi al tasso legale, questi ultimi calcolati sulla predetta somma, rivalutata anno per anno dal
25/03/2022 all'attualità, così per un totale di € 10.173,28;
4) operata la compensazione tra i crediti di cui ai capi 2) e 3), condanna il rag. a TE pagare a € 1.628,16, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. Parte_1
dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
5) condanna a pagare al rag. a titolo di garanzia, la Controparte_2 TE somma di € 10.173,28, al netto della franchigia di € 1.000,00;
6) dichiara irripetibili le spese della fase monitoria e, compensate per metà le spese processuali del giudizio di opposizione, condanna la parte opposta a pagare alla parte opponente la restante metà che liquida in € 132,00 per esborsi ed € 2.538,50 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
7) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore del rag. Controparte_2
che liquida in € 237,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali, TE
oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
8) pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della parte opponente per la quota di ¼ (un quarto) e della RZ chiamata per la quota di ¾ (tre quarti), ferma la solidarietà tra le parti in favore dell'ausiliare.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 23/05/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
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