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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/01/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 795 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 795 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 17 dicembre 2024 e promossa
DA
con l'Avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
Indirizzo Telematico
[...]
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. MANNOCCHI Controparte_1 P.IVA_1
MASSIMO Indirizzo Telematico .
APPELLATO
CONTRO
l'ordinanza del 22.07.2022 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno ai sensi degli art.li 14 D. Lgs.
150/2011 e 702 bis cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 2 Il processo deve essere estinto per rinuncia agli atti, notificata dall'appellante all'appellato il
28.11.2024.
L'appellato ha dichiarato di non accettare la rinuncia, e nell'ipotesi che comunque fosse dichiarata l'estinzione, ha chiesto il regolamento delle spese a suo favore (antistatario) ex art. 306 c.p.c..
Considera la Corte che l'appellato si è costituito eccependo la inammissibilità / improcedibilità dell'appello, palesando dunque l'assoluto difetto di un suo interesse ad ottenere la pronuncia sul merito onde l'estinzione non necessita della sua accettazione (cfr. Cass. civ. n. 9066/2002).
Quanto alle spese, dovranno essere poste a carico del rinnciante, ex art. 306 IV comma c.p.c. e sono liquidate in dispositivo.
Infine si da atto che la Corte di Cassazione (n. 19560 del 30/09/2015) ha escluso che in ipotesi di dichiarazione di estinzione del giudizio di impugnazione la parte proponente la medesima impugnazione sia tenuta al pagamento del contributo unificato poiché il tenore di una simile pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità del gravame, esclude — stante la sua natura di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione — l'applicabilità del sopra indicato art. 13 comma 1 quater nel caso di dichiarazione di estinzione .
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
nei confronti di così Parte_1 Controparte_1
provvede: dichiara l'estinzione del giudizio, condanna l'appellante alla rifusione delle spese all'appellato, che liquida in euro 9.111,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge, a favore dell'Avvocato MANNOCCHI
MASSIMO, antistatario.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 795 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 17 dicembre 2024 e promossa
DA
con l'Avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
Indirizzo Telematico
[...]
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. MANNOCCHI Controparte_1 P.IVA_1
MASSIMO Indirizzo Telematico .
APPELLATO
CONTRO
l'ordinanza del 22.07.2022 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno ai sensi degli art.li 14 D. Lgs.
150/2011 e 702 bis cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 2 Il processo deve essere estinto per rinuncia agli atti, notificata dall'appellante all'appellato il
28.11.2024.
L'appellato ha dichiarato di non accettare la rinuncia, e nell'ipotesi che comunque fosse dichiarata l'estinzione, ha chiesto il regolamento delle spese a suo favore (antistatario) ex art. 306 c.p.c..
Considera la Corte che l'appellato si è costituito eccependo la inammissibilità / improcedibilità dell'appello, palesando dunque l'assoluto difetto di un suo interesse ad ottenere la pronuncia sul merito onde l'estinzione non necessita della sua accettazione (cfr. Cass. civ. n. 9066/2002).
Quanto alle spese, dovranno essere poste a carico del rinnciante, ex art. 306 IV comma c.p.c. e sono liquidate in dispositivo.
Infine si da atto che la Corte di Cassazione (n. 19560 del 30/09/2015) ha escluso che in ipotesi di dichiarazione di estinzione del giudizio di impugnazione la parte proponente la medesima impugnazione sia tenuta al pagamento del contributo unificato poiché il tenore di una simile pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità del gravame, esclude — stante la sua natura di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione — l'applicabilità del sopra indicato art. 13 comma 1 quater nel caso di dichiarazione di estinzione .
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
nei confronti di così Parte_1 Controparte_1
provvede: dichiara l'estinzione del giudizio, condanna l'appellante alla rifusione delle spese all'appellato, che liquida in euro 9.111,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge, a favore dell'Avvocato MANNOCCHI
MASSIMO, antistatario.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 2 di 2