TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/09/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6275/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 6275/2022 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Piro, presso il cui studio in Milano, Corso Vercelli, n.11 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
ATTORE OPPONENTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimiliano Rovelli, presso il cui studio in Monza, Via Carlo Emanuele I, n.9 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
CONVENUTO OPPOSTO
E
non costituito Controparte_2
TERZO CHIAMATO- CONTUMACE
OGGETTO del giudizio: opposizione a decreto ingiuntivo- mutuo.
CONCLUSIONI delle parti:
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositate in data Parte_1
14.03.2025):
“Nel merito In Via Principale
- Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, che nulla è dovuto dalla in Parte_1 relazione alla scrittura privata azionata dal Sig. ; Controparte_1
pagina 1 di 9 - Accertare e dichiarare, l'infondatezza, l'inesistenza e/o l'inesigibilità del presunto diritto di credito del Sig. nei confronti della per inefficacia, Controparte_1 Parte_1 nullità e/o comunque invalidità della scrittura privata del 3 giugno 2019 e della procura speciale del Sig. e/o comunque per i motivi di cui in atti Controparte_2
e, per l'effetto
- Dichiarare il decreto ingiuntivo opposto inefficace, nullo e/o improduttivo di qualsivoglia effetto giuridico nei confronti della , e per l'effetto; Parte_1
- Revocare il decreto ingiuntivo n. 1861/2022 del 01/06/2022, R.G. 3065/2022, richiesto ed ottenuto dal Sig. , nei confronti della e del Sig. Controparte_1 Parte_1
dal Tribunale di Monza;
Controparte_2
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla al Sig. Parte_1 CP_1
;
[...]
- Tenere in ogni caso indenne la da qualsivoglia domanda ex adverso Parte_1 formulata. In Via Subordinata
- Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'assenza di responsabilità in capo alla per le condotte poste in essere in assenza di idonea procura da parte del Sig. Parte_1
e per l'effetto; Controparte_2
- Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, che il Sig. è Controparte_2 esclusivo responsabile per gli eventuali danni subiti dal Sig. e/o Controparte_1 per il fatto illecito nei confronti del medesimo e della e, per l'effetto Parte_1
- Condannare gli eredi del Sig. a manlevare e/o tenere indenne la Controparte_2 Pt_1
da qualsivoglia responsabilità nei confronti Sig. .
[...] Controparte_1
In Via Istruttoria
- Ammettere i seguenti capitoli di prova per testi con i soggetti sotto indicati: 1) Vero che la conferiva in data 16 dicembre 2015 procura speciale al Pt_1
Sig. per procedere alla vendita degli immobili di Bergamo, via Angelo Controparte_2
Maj,contraddistinti dai riferimenti catastali Mappale 52, particella 4460, subalterno 729 e Mappale 52, particella 4460, subalterno 745 che si sarebbe dovuta perfezionare in data 22 dicembre 2015 a favore dei Sig.ri e;
Controparte_3 CP_4
2) Vero che il Sig. veniva informato dal legale rappresentante della Controparte_2
circa la compravendita che si doveva svolgere presso il Not. in Pt_1 Persona_1 data 22 dicembre 2015 di tali immobili, indicando che egli avrebbe dovuto partecipare in vece della Sig.ra per suoi pregressi impegni;
Persona_2
3) Vero che pochi giorni prima del 22 dicembre 2015 la Sig.ra Persona_2 comunicava al Sig. che avrebbe personalmente partecipato alla Controparte_2 compravendita, essendosi liberata dal precedente impegno;
4) Vero che all'atto di compravendita del 22 dicembre 2015 partecipava la Sig.ra
per conto della e la vendita veniva perfezionata a favore dei Persona_2 Parte_1
Sig. e;
Controparte_3 CP_4
5) Vero che i Sig.ri e iniziavano ad utilizzare suddetto Controparte_3 CP_4 immobile dopo averlo acquistato in data 22 dicembre 2015; pagina 2 di 9 6) Vero che veniva comunicato al Sig. dalla il completamento Controparte_2 Pt_1 della vendita degli immobili ai Sig.ri e pochi giorni dopo Controparte_3 CP_4 la stessa, e quindi dell'estinzione della procura precedentemente conferita;
7) Vero che il Sig. cessava dalla metà dell'anno 2015 qualsivoglia Controparte_2 collaborazione con la;
Pt_1
8) Vero che alcuna comunicazione veniva effettuata alla dal Sig. Pt_1 Controparte_2
e/o dal Sig. circa un qualsivoglia accordo di vendita nell'anno Controparte_1
2017 attinente gli immobili di Bergamo, via Angelo Maj, contraddistinti dai riferimenti catastali Mappale 52, particella 4460, subalterno 729 e Mappale 52, particella 4460, subalterno 745. Si indicano come testimoni:
- Sig. Testimone_1
- Sig. Testimone_2
Si insiste per il rigetto di tutte le domande del Sig. . CP_1
In caso di ammissione delle avverse domande istruttorie, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati in sede di memoria ex art. 183, VI comma, n. 2. In ogni caso
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dell'Avv. Antonio Piro, antistatario ex art. 93 c.p.c..”
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni in Controparte_1 data 2.04.2025):
“Voglia l'Il.mo tribunale adito contrariis reiectis così giudicare : In via preliminare e gradata:
1) rigettare l'avversa istanza di sospensione ex art. 649 cpc in quanto infondata in fatto ed in diritto, essenso la stessa e l'intera opposizione non fondata su prova scritta né di facile e pronta soluzione per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la provvisoria esecuzione dell'integrale decreto ingiuntivo opposto In ogni caso con condanna alle spese legali anche del procedimento monitorio
2) Autorizzare la chiamata in causa del Sig. a carico della Controparte_2 Pt_1 eventualmente subordinata alla rimessione in termini di parte opposta Nel merito. in via principale e gradata : 1) previa ogni necessaria declaratoria, accertati i fatti così come descritti in narrativa, rigettare l'opposizione promossa dalla in quanto inammissibile e/o improponibile Pt_1
e comunque infondata in fatto ed in diritto e non fondata su prova scritta né di facile e pronta soluzione per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto 2) previa ogni necessaria declaratoria, accertati i fatti così come descritti in narrativa rigettare l'opposizione promossa da in quanto infondata in fatto ed in diritto e Pt_1 conseguentemente condannare la in persona del legale rappresentante pro Pt_1 tempore, al pagamento in favore del Sig. della somma di €. € Controparte_1
pagina 3 di 9 336.000,00 o di quel diverso maggior o minor importo che risulterà all'esito del giudizio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo In via subordinata : nel caso di accoglimento anche parziale delle avverse domande ed eccezioni anche preliminari, ivi compresa quella di chiamata del terzo 3) previa ogni necessaria declaratoria, accertati i fatti così come descritti in narrativa, rigettare l'opposizione promossa dalla in quanto inammissibile e/o improponibile Pt_1
e comunque infondata in fatto ed in diritto e non fondata su prova scritta né di facile e pronta soluzione per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto 4) previa ogni necessaria declaratoria, accertati i fatti così come descritti in narrativa rigettare l'opposizione promossa da in quanto infondata in fatto ed in diritto e Pt_1 conseguentemente condannare la in persona del legale rappresentante pro Pt_1 tempore,e il Sig. in via solidale fra loro al pagamento in favore del Sig. Controparte_2
della somma di €. € 336.000,00 o di quel diverso maggior o minor Controparte_1 importo che risulterà all'esito del giudizio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo 5) In ogni caso, respingere tutte le avverse domande e/o eccezioni in quanto infondate in fatto ed in diritto In via istruttoria: Si chiede quindi ammettersi prova per interpello del Sig.
[...]
e del legale rappresentante della sui seguenti capitoli preceduti dalle CP_2 CP_5 parole vero che 1) Nell'anno 2017 il Sig. conveniva con la società l'acquisto di una CP_1 Pt_1 unità immobiliare sita in Bergamo Via Angelo May nel complesso edilizio in costruzione della società al prezzo di €. 336.000,00, come da scrittura privata che si produce Pt_1
(doc. 1)
2) Il prezzo di €. 336.000,00 veniva quindi corrisposto dal Sig. alla a CP_1 Pt_1 mezzo cambiali con scadenza 2017,2018,2019 che la società portava regolarmente all' incasso, come riconosciuto da controparte nella scrittura privata prodotta sub doc. 1
3) A fronte della mancata compravendita in data 3 Giugno 2019 le parti sottoscrivevano quindi scrittura privata in cui la e personalmente il Sig. come Pt_1 Controparte_2 da procura speciale che si allega (doc. 2) riconoscevano che
“Il Sig. (nella qualità di procuratore speciale della dichiara di Controparte_2 Pt_1 essere debitore nei confronti del Sig. della somma di €. Controparte_1
336.000,00 versata da parte creditrice”, vedasi punto 2 scrittura privata (doc. 1)
“Il Sig. nella qualità indicata, dichiara e il Sig. Controparte_2 Controparte_1 espressamente accetta, di voler restituire la somma di €. 336.000,00 entro e non oltre (termine qualificato dalle parti di natura essenziale) il giorno 31 maggio 2020” vedasi punto 4 scrittura privata (doc. 1)
“Il Sig. garantisce comunque il pagamento della somma dovuta” vedasi Controparte_2 punto 5 scrittura privata (doc. 1)
“Nell'ipotesi in cui il Sig. nella qualità precisata dovesse rivelarsi inadempiente il CP_2
Sig. potrà agire giudizialmente nei confronti dell'altra parte anche mediante CP_1
pagina 4 di 9 ricorso monitorio valendo la presente come espresso riconoscimento di debito” vedasi scrittura privata punto 6 (doc. 1) 4) A oggi nonostante sia scaduto il termine essenziale pattuito e nonostante l'opportunità concessa il Sig. non ha ricevuto alcun pagamento CP_1
5) La rilasciava apposita procura speciale come da doc 1 che si rammostra al Pt_1
Sig. ; “Come facilmente evincibile dalla procura speciale rilasciata al Controparte_2
Sig. lo stesso era autorizzato, in data 16 dicembre 2015, a vendere, “alle Controparte_2 condizioni ed al prezzo riterrà più opportuni, la piena proprietà della unità immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale posto in Comune di Bergamo via Angelo Maj 18/E, rappresentate al Catasto dei Fabbricati di detto Comune nel foglio di mappa 52, con i seguenti dati: - Particella 4460, subalterno 729…- particella 446, subalterno 745…”. 6) “Il Sig. certamente non poteva non sapere che tali immobili erano Controparte_2 stati venduti, in quanto avvenuta a pochi giorni dal conferimento della procura e solo all'ultimo momento veniva decisa la partecipazione personale della legale rappresentante Sig.ra ”. Persona_2
7) il Sig. ha svolto tutte le trattative e la conclusione dell'affare con il Sig. CP_1
che in forza della procura speciale rilasciata ha agito in proprio e in Controparte_2 nome e per conto della Pt_1
Si chiede quindi rigettare l'avversa istanza di sospensione ex art. 649 cpc in quanto infondata in fatto ed in diritto, essenso la stessa e l'intera opposizione non fondata su prova scritta né di facile e pronta soluzione per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la provvisoria esecuzione dell'integrale decreto ingiuntivo opposto 2) Autorizzare la chiamata in causa del Sig. a carico della Controparte_2 Pt_1 eventualmente subordinata alla rimessione in termini di parte opposta In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche della fase monitoria, con distrazione delle spese a favore del legale anticipatario. Con ogni riserva, anche in riferimento al terzo.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto ingiuntivo n.1861/22, in data 31 maggio 2022, il Tribunale di Monza ingiungeva a e ad il pagamento della somma di euro Parte_1 Controparte_2
336.000,00, oltre interessi legali e spese di procedura, a titolo di restituzione dell'importo corrisposto da alla a mezzo cambiali con scadenza Controparte_1 Pt_1
2017,2018,2019 che la società portava regolarmente all'incasso, come riconosciuto da una scrittura privata asseritamente riferita ad un preliminare di vendita di un immobile tra e . Parte_1 CP_1
In particolare, nel ricorso veniva affermato che con procura speciale, Controparte_2 aveva stipulato un accordo di vendita per conto della relativo ad un immobile, Parte_1 sito in Bergamo, ad un prezzo concordato di Euro 336.000,00, importo corrisposto da mediante cambiali negli anni 2017, 2018 e 2019 non addivenendosi poi alla CP_1 stipulazione della compravendita notarile.
pagina 5 di 9 Pertanto, sarebbe stata successivamente sottoscritta una scrittura privata con la quale nella sua qualità di procuratore speciale della si sarebbe Controparte_2 Pt_1 impegnato alla restituzione delle somme. Avverso tale decreto, ha proposto tempestiva opposizione contestando la Parte_1 ricostruzione dei fatti effettuata dal ricorrente ed esponendo:
- di avere iniziato nel 2015 la commercializzazione di diversi appartamenti all'interno di un immobile che stava costruendo in Bergamo, di cui due acquistati in data 22.12.2015;
- di avere rilasciato in data 16 dicembre 2025 procura speciale ad per Controparte_2 concludere un accordo di vendita, non potendo l'allora rappresentante legale della società, , essere presente in tale fase, per impegni personali, da cui Persona_2 poi si è liberata comparendo personalmente alla stipula dell'atto di compravendita;
- che nulla è venuto a conoscenza della stessa quanto alle vicende di cui al ricorso per decreto ingiuntivo in quanto la procura ad è stata conferita ad hoc Controparte_2 per la compravendita di un preciso immobile, poi regolarmente compravenduto;
- gli accordi presi nel 2017 tra e per la vendita dei Controparte_2 Controparte_1 medesimi immobili tramite consegna di cambiali non potevano riguardare immobili non più di proprietà della da circa due anni;
Pt_1
- la scrittura privata, sottoscritta da nel 2019, impegnando la Controparte_2 Pt_1 alla restituzione degli importi asseritamente incassati da quest'ultima in conseguenza della mancata vendita, non è mai stata portata a conoscenza della . Pt_1
Ha affermato, pertanto, l'assenza di potere in capo ad e la non possibilità Controparte_2 da parte di quest'ultimo di cedere un immobile di proprietà di terzi, con conseguente impossibilità di impegnare la sia con l'asserito accordo di vendita, sia con la Parte_1 scrittura privata, nonché la poco credibile buona fede del convenuto che non ha posto in essere alcun accertamento notarile o personale circa l'identità del proprietario dell'immobile, né ha mai comunicato alcunchè o sollecitato la Pt_1
Ha chiesto, pertanto, accertarsi e dichiararsi che il credito dell'opposto è inesigibile e che nulla è dovuto da e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo in oggetto, con Parte_1 condanna alle spese di lite. In via preliminare processuale, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in oggetto. In via subordinata, ha proposto domanda di manleva nei confronti di per Controparte_2 avere agito in assenza di buona fede sia nei confronti della società che nei confronti del convenuto opposto, essendo il predetto a conoscenza della vendita degli immobili de quo ai reali acquirenti essendogli stata rilasciata la procura a tal fine. Il convenuto opposto, ritualmente costituito in giudizio, ha contestato quanto dedotto dall'opponente affermando la validità della procura e della spendita del nome della Pt_1
in via preliminare, ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria
[...] esecuzione;
nel merito, il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto opposto e con pagina 6 di 9 condanna di a pagare al medesimo la somma di Euro 336.000,00, oltre interessi Parte_1 dal dovuto al saldo al saldo e spese di lite. Alla prima udienza in data 22.12.2022 il legale dell'opposto dichiarava che il D.I. non era stata notificato a nei cui confronti era stato richiesto ed il G.I. si riservava. CP_2
Con ordinanza in data 26.12.2022 sospendeva l'esecutività del decreto opposto e autorizzava la chiamata del terzo, come richiesta dall'attrice opponente, rinviando all'udienza del 04.05.2023. All'udienza suindicata, mutato il G.I. nella persona fisica, la causa veniva rinviata in attesa dell'esito della notifica al terzo alla data dell'11.07.2023, nella quale, rilevata la regolarità della notifica al terzo chiamato, veniva dichiarata la contumacia di e Controparte_2 concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c… Alla successiva udienza, in data 15.02,2024 il legale di parte convenuta dichiarava l'avvenuto decesso del terzo chiamato e chiedeva rinvio per acquisire documentazione in tal senso. Con decreto in data 6 marzo 2024 veniva dichiarato interrotto il processo. A seguito di deposito di comparsa di riassunzione del processo interrotto, veniva fissata udienza per la data del 07.11.2024, nel corso della quale, dichiarata la contumacia degli eredi del terzo chiamato, il G.I. si riservava sull'ammissione dei mezzi istruttori. Con ordinanza in data 11.11.2024, rigettate le istanze istruttorie, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 3.04.2025 all'esito della quale, sulle conclusioni delle parti nei termini indicati in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata. Va preliminarmente rilevato come , nella sua qualità di attore in Controparte_1 senso sostanziale, avrebbe avuto l'onere di fornire in causa la prova compiuta dell'esistenza e dell'entità del credito di cui pretende il pagamento: tale onere non può ritenersi assolto nel caso di specie. Invero, va osservato che il decreto ingiuntivo per cui è la presente opposizione si fonda su una scrittura privata asseritamente riferita ad un preliminare di vendita di un immobile tra la società e . Parte_1 Controparte_1
In particolare, dalla lettura del ricorso, risulta che in virtù di una procura Controparte_2 speciale, avrebbe stipulato nel 2017 un accordo di vendita per conto della relativo ad Pt_1 un immobile sito in Bergamo, ad un prezzo concordato di Euro 336.000,00 e
[...]
avrebbe corrisposto tale somma mediante cambiali negli anni 2017, 2018 e CP_1
2019, ma non si sarebbe mai addivenuti alla stipula del definitivo. Pertanto, a detta del ricorrente, è stata stipulata scrittura privata con la quale si è CP_2 impegnato alla restituzione della somma suindicata. Dall'esame della documentazione prodotta dalla stessa parte opponente emerge che la procura, sulla base della quale si è evinto il riconoscimento di debito nei confronti di Pt_1 pagina 7 di 9 Part
era stata rilasciata in data 16 dicembre 2025 dalla società in persona del suo Pt_1
Amministratore Unico Christiane , ad “affinchè in nome e per Per_2 Controparte_2 conto della medesima società, venda alle condizioni ed al prezzo che riterrà più opportuni, la piena proprietà delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale posto in Comune di Bergamo, via Angelo Maj n.18/E” così come specificamente indicate nell'atto stesso(cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione in opposizione). Parimenti, risulta documentalmente provato che i beni in questione venivano venduti dalla società a e come da atto pubblico del Notaio Pt_1 Controparte_3 CP_4
atto registrato a Bergamo 1 il 19 gennaio 2016 al n. 1644, serie 1T (cfr. Persona_1 doc. 2, allegato all'atto di citazione). Ne consegue che, a seguito del trasferimento degli immobili ai nuovi proprietari, la procura appositamente conferita ad dalla società odierna opponente solo per la Controparte_2 vendita, e senza prevedere alcuna facoltà per quest'ultimo di concludere atti di riconoscimento di debito in nome della società, come invece sostenuto dal ricorrente, deve ritenersi estinta. Invero, ai sensi dell'art. 1396 c.c. la procura si estingue, oltre che per effetto di revoca, anche, secondo dottrina e giurisprudenza prevalente, tra le altre cause, per esaurimento dell'attività prevista, come risulta avvenuto nella fattispecie de quo. Inoltre, va rilevato che non vi è alcun documento prodotto unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo che attesti l'avvenuto versamento di alcuna somma da parte dell'opposto a favore di o anche del solo In particolare, non risultano allegate al ricorso Pt_1 Controparte_2 per decreto ingiuntivo, né prodotte nel corso del presente giudizio, le cambiali con le quali sarebbe stato asseritamente corrisposto il prezzo da parte di alla Società , CP_1 Pt_1 aventi, a suo dire, scadenza 2017, 2018 e 2019 e “regolarmente portate all'incasso dalla società” (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo Pertanto, l'unico documento prodotto a sostegno del credito vantato risulta essere la procura rilasciata ad dalla per il compimento della specifica Controparte_2 Pt_1 operazione immobiliare di cui sopra e da ritenersi estinta, come già sopra argomentato. Ritiene, infine, il giudicante che non appaia verosimile il verificarsi della situazione affermata dall'opposto secondo la quale questi avrebbe versato la notevole somma indicata, ed oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, senza stipulare alcun preliminare per iscritto, né abbia mai sollecitato alla società la stipula del definitivo, né abbia effettuato alcuna verifica circa la proprietà del compendio immobiliare (già trasferito ad altri con atto pubblico, come sopra evidenziato e quindi facilmente accertabile con l'ordinaria diligenza) prima di provvedere all'asserito pagamento del prezzo. Dunque, non avendo la parte onerata fornito alcuna prova in ordine al credito azionato, dovrà pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con reiezione della domanda di condanna avanzata da . Controparte_1
Considerate le argomentazioni di cui sopra appaiono superflue le richieste istruttorie reiterate da entrambe le parti in sede di precisazione delle conclusioni, così confermandosi e richiamando il contenuto dell'ordinanza sul punto già assunta dal G.I. in corso di causa. pagina 8 di 9 Le spese di lite vanno poste a carico di parte opposta, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ei confronti di , in opposizione Parte_1 Controparte_1 al decreto ingiuntivo n.1861/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 31 maggio 2022, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna alla refusione delle spese di lite a favore di Controparte_1 che liquida in 12.398,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al CP_6
15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) sentenza esecutiva ex lege. Monza, 18 settembre 2025 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 6275/2022 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Piro, presso il cui studio in Milano, Corso Vercelli, n.11 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
ATTORE OPPONENTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimiliano Rovelli, presso il cui studio in Monza, Via Carlo Emanuele I, n.9 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
CONVENUTO OPPOSTO
E
non costituito Controparte_2
TERZO CHIAMATO- CONTUMACE
OGGETTO del giudizio: opposizione a decreto ingiuntivo- mutuo.
CONCLUSIONI delle parti:
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositate in data Parte_1
14.03.2025):
“Nel merito In Via Principale
- Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, che nulla è dovuto dalla in Parte_1 relazione alla scrittura privata azionata dal Sig. ; Controparte_1
pagina 1 di 9 - Accertare e dichiarare, l'infondatezza, l'inesistenza e/o l'inesigibilità del presunto diritto di credito del Sig. nei confronti della per inefficacia, Controparte_1 Parte_1 nullità e/o comunque invalidità della scrittura privata del 3 giugno 2019 e della procura speciale del Sig. e/o comunque per i motivi di cui in atti Controparte_2
e, per l'effetto
- Dichiarare il decreto ingiuntivo opposto inefficace, nullo e/o improduttivo di qualsivoglia effetto giuridico nei confronti della , e per l'effetto; Parte_1
- Revocare il decreto ingiuntivo n. 1861/2022 del 01/06/2022, R.G. 3065/2022, richiesto ed ottenuto dal Sig. , nei confronti della e del Sig. Controparte_1 Parte_1
dal Tribunale di Monza;
Controparte_2
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla al Sig. Parte_1 CP_1
;
[...]
- Tenere in ogni caso indenne la da qualsivoglia domanda ex adverso Parte_1 formulata. In Via Subordinata
- Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'assenza di responsabilità in capo alla per le condotte poste in essere in assenza di idonea procura da parte del Sig. Parte_1
e per l'effetto; Controparte_2
- Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, che il Sig. è Controparte_2 esclusivo responsabile per gli eventuali danni subiti dal Sig. e/o Controparte_1 per il fatto illecito nei confronti del medesimo e della e, per l'effetto Parte_1
- Condannare gli eredi del Sig. a manlevare e/o tenere indenne la Controparte_2 Pt_1
da qualsivoglia responsabilità nei confronti Sig. .
[...] Controparte_1
In Via Istruttoria
- Ammettere i seguenti capitoli di prova per testi con i soggetti sotto indicati: 1) Vero che la conferiva in data 16 dicembre 2015 procura speciale al Pt_1
Sig. per procedere alla vendita degli immobili di Bergamo, via Angelo Controparte_2
Maj,contraddistinti dai riferimenti catastali Mappale 52, particella 4460, subalterno 729 e Mappale 52, particella 4460, subalterno 745 che si sarebbe dovuta perfezionare in data 22 dicembre 2015 a favore dei Sig.ri e;
Controparte_3 CP_4
2) Vero che il Sig. veniva informato dal legale rappresentante della Controparte_2
circa la compravendita che si doveva svolgere presso il Not. in Pt_1 Persona_1 data 22 dicembre 2015 di tali immobili, indicando che egli avrebbe dovuto partecipare in vece della Sig.ra per suoi pregressi impegni;
Persona_2
3) Vero che pochi giorni prima del 22 dicembre 2015 la Sig.ra Persona_2 comunicava al Sig. che avrebbe personalmente partecipato alla Controparte_2 compravendita, essendosi liberata dal precedente impegno;
4) Vero che all'atto di compravendita del 22 dicembre 2015 partecipava la Sig.ra
per conto della e la vendita veniva perfezionata a favore dei Persona_2 Parte_1
Sig. e;
Controparte_3 CP_4
5) Vero che i Sig.ri e iniziavano ad utilizzare suddetto Controparte_3 CP_4 immobile dopo averlo acquistato in data 22 dicembre 2015; pagina 2 di 9 6) Vero che veniva comunicato al Sig. dalla il completamento Controparte_2 Pt_1 della vendita degli immobili ai Sig.ri e pochi giorni dopo Controparte_3 CP_4 la stessa, e quindi dell'estinzione della procura precedentemente conferita;
7) Vero che il Sig. cessava dalla metà dell'anno 2015 qualsivoglia Controparte_2 collaborazione con la;
Pt_1
8) Vero che alcuna comunicazione veniva effettuata alla dal Sig. Pt_1 Controparte_2
e/o dal Sig. circa un qualsivoglia accordo di vendita nell'anno Controparte_1
2017 attinente gli immobili di Bergamo, via Angelo Maj, contraddistinti dai riferimenti catastali Mappale 52, particella 4460, subalterno 729 e Mappale 52, particella 4460, subalterno 745. Si indicano come testimoni:
- Sig. Testimone_1
- Sig. Testimone_2
Si insiste per il rigetto di tutte le domande del Sig. . CP_1
In caso di ammissione delle avverse domande istruttorie, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati in sede di memoria ex art. 183, VI comma, n. 2. In ogni caso
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dell'Avv. Antonio Piro, antistatario ex art. 93 c.p.c..”
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni in Controparte_1 data 2.04.2025):
“Voglia l'Il.mo tribunale adito contrariis reiectis così giudicare : In via preliminare e gradata:
1) rigettare l'avversa istanza di sospensione ex art. 649 cpc in quanto infondata in fatto ed in diritto, essenso la stessa e l'intera opposizione non fondata su prova scritta né di facile e pronta soluzione per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la provvisoria esecuzione dell'integrale decreto ingiuntivo opposto In ogni caso con condanna alle spese legali anche del procedimento monitorio
2) Autorizzare la chiamata in causa del Sig. a carico della Controparte_2 Pt_1 eventualmente subordinata alla rimessione in termini di parte opposta Nel merito. in via principale e gradata : 1) previa ogni necessaria declaratoria, accertati i fatti così come descritti in narrativa, rigettare l'opposizione promossa dalla in quanto inammissibile e/o improponibile Pt_1
e comunque infondata in fatto ed in diritto e non fondata su prova scritta né di facile e pronta soluzione per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto 2) previa ogni necessaria declaratoria, accertati i fatti così come descritti in narrativa rigettare l'opposizione promossa da in quanto infondata in fatto ed in diritto e Pt_1 conseguentemente condannare la in persona del legale rappresentante pro Pt_1 tempore, al pagamento in favore del Sig. della somma di €. € Controparte_1
pagina 3 di 9 336.000,00 o di quel diverso maggior o minor importo che risulterà all'esito del giudizio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo In via subordinata : nel caso di accoglimento anche parziale delle avverse domande ed eccezioni anche preliminari, ivi compresa quella di chiamata del terzo 3) previa ogni necessaria declaratoria, accertati i fatti così come descritti in narrativa, rigettare l'opposizione promossa dalla in quanto inammissibile e/o improponibile Pt_1
e comunque infondata in fatto ed in diritto e non fondata su prova scritta né di facile e pronta soluzione per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto 4) previa ogni necessaria declaratoria, accertati i fatti così come descritti in narrativa rigettare l'opposizione promossa da in quanto infondata in fatto ed in diritto e Pt_1 conseguentemente condannare la in persona del legale rappresentante pro Pt_1 tempore,e il Sig. in via solidale fra loro al pagamento in favore del Sig. Controparte_2
della somma di €. € 336.000,00 o di quel diverso maggior o minor Controparte_1 importo che risulterà all'esito del giudizio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo 5) In ogni caso, respingere tutte le avverse domande e/o eccezioni in quanto infondate in fatto ed in diritto In via istruttoria: Si chiede quindi ammettersi prova per interpello del Sig.
[...]
e del legale rappresentante della sui seguenti capitoli preceduti dalle CP_2 CP_5 parole vero che 1) Nell'anno 2017 il Sig. conveniva con la società l'acquisto di una CP_1 Pt_1 unità immobiliare sita in Bergamo Via Angelo May nel complesso edilizio in costruzione della società al prezzo di €. 336.000,00, come da scrittura privata che si produce Pt_1
(doc. 1)
2) Il prezzo di €. 336.000,00 veniva quindi corrisposto dal Sig. alla a CP_1 Pt_1 mezzo cambiali con scadenza 2017,2018,2019 che la società portava regolarmente all' incasso, come riconosciuto da controparte nella scrittura privata prodotta sub doc. 1
3) A fronte della mancata compravendita in data 3 Giugno 2019 le parti sottoscrivevano quindi scrittura privata in cui la e personalmente il Sig. come Pt_1 Controparte_2 da procura speciale che si allega (doc. 2) riconoscevano che
“Il Sig. (nella qualità di procuratore speciale della dichiara di Controparte_2 Pt_1 essere debitore nei confronti del Sig. della somma di €. Controparte_1
336.000,00 versata da parte creditrice”, vedasi punto 2 scrittura privata (doc. 1)
“Il Sig. nella qualità indicata, dichiara e il Sig. Controparte_2 Controparte_1 espressamente accetta, di voler restituire la somma di €. 336.000,00 entro e non oltre (termine qualificato dalle parti di natura essenziale) il giorno 31 maggio 2020” vedasi punto 4 scrittura privata (doc. 1)
“Il Sig. garantisce comunque il pagamento della somma dovuta” vedasi Controparte_2 punto 5 scrittura privata (doc. 1)
“Nell'ipotesi in cui il Sig. nella qualità precisata dovesse rivelarsi inadempiente il CP_2
Sig. potrà agire giudizialmente nei confronti dell'altra parte anche mediante CP_1
pagina 4 di 9 ricorso monitorio valendo la presente come espresso riconoscimento di debito” vedasi scrittura privata punto 6 (doc. 1) 4) A oggi nonostante sia scaduto il termine essenziale pattuito e nonostante l'opportunità concessa il Sig. non ha ricevuto alcun pagamento CP_1
5) La rilasciava apposita procura speciale come da doc 1 che si rammostra al Pt_1
Sig. ; “Come facilmente evincibile dalla procura speciale rilasciata al Controparte_2
Sig. lo stesso era autorizzato, in data 16 dicembre 2015, a vendere, “alle Controparte_2 condizioni ed al prezzo riterrà più opportuni, la piena proprietà della unità immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale posto in Comune di Bergamo via Angelo Maj 18/E, rappresentate al Catasto dei Fabbricati di detto Comune nel foglio di mappa 52, con i seguenti dati: - Particella 4460, subalterno 729…- particella 446, subalterno 745…”. 6) “Il Sig. certamente non poteva non sapere che tali immobili erano Controparte_2 stati venduti, in quanto avvenuta a pochi giorni dal conferimento della procura e solo all'ultimo momento veniva decisa la partecipazione personale della legale rappresentante Sig.ra ”. Persona_2
7) il Sig. ha svolto tutte le trattative e la conclusione dell'affare con il Sig. CP_1
che in forza della procura speciale rilasciata ha agito in proprio e in Controparte_2 nome e per conto della Pt_1
Si chiede quindi rigettare l'avversa istanza di sospensione ex art. 649 cpc in quanto infondata in fatto ed in diritto, essenso la stessa e l'intera opposizione non fondata su prova scritta né di facile e pronta soluzione per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la provvisoria esecuzione dell'integrale decreto ingiuntivo opposto 2) Autorizzare la chiamata in causa del Sig. a carico della Controparte_2 Pt_1 eventualmente subordinata alla rimessione in termini di parte opposta In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche della fase monitoria, con distrazione delle spese a favore del legale anticipatario. Con ogni riserva, anche in riferimento al terzo.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto ingiuntivo n.1861/22, in data 31 maggio 2022, il Tribunale di Monza ingiungeva a e ad il pagamento della somma di euro Parte_1 Controparte_2
336.000,00, oltre interessi legali e spese di procedura, a titolo di restituzione dell'importo corrisposto da alla a mezzo cambiali con scadenza Controparte_1 Pt_1
2017,2018,2019 che la società portava regolarmente all'incasso, come riconosciuto da una scrittura privata asseritamente riferita ad un preliminare di vendita di un immobile tra e . Parte_1 CP_1
In particolare, nel ricorso veniva affermato che con procura speciale, Controparte_2 aveva stipulato un accordo di vendita per conto della relativo ad un immobile, Parte_1 sito in Bergamo, ad un prezzo concordato di Euro 336.000,00, importo corrisposto da mediante cambiali negli anni 2017, 2018 e 2019 non addivenendosi poi alla CP_1 stipulazione della compravendita notarile.
pagina 5 di 9 Pertanto, sarebbe stata successivamente sottoscritta una scrittura privata con la quale nella sua qualità di procuratore speciale della si sarebbe Controparte_2 Pt_1 impegnato alla restituzione delle somme. Avverso tale decreto, ha proposto tempestiva opposizione contestando la Parte_1 ricostruzione dei fatti effettuata dal ricorrente ed esponendo:
- di avere iniziato nel 2015 la commercializzazione di diversi appartamenti all'interno di un immobile che stava costruendo in Bergamo, di cui due acquistati in data 22.12.2015;
- di avere rilasciato in data 16 dicembre 2025 procura speciale ad per Controparte_2 concludere un accordo di vendita, non potendo l'allora rappresentante legale della società, , essere presente in tale fase, per impegni personali, da cui Persona_2 poi si è liberata comparendo personalmente alla stipula dell'atto di compravendita;
- che nulla è venuto a conoscenza della stessa quanto alle vicende di cui al ricorso per decreto ingiuntivo in quanto la procura ad è stata conferita ad hoc Controparte_2 per la compravendita di un preciso immobile, poi regolarmente compravenduto;
- gli accordi presi nel 2017 tra e per la vendita dei Controparte_2 Controparte_1 medesimi immobili tramite consegna di cambiali non potevano riguardare immobili non più di proprietà della da circa due anni;
Pt_1
- la scrittura privata, sottoscritta da nel 2019, impegnando la Controparte_2 Pt_1 alla restituzione degli importi asseritamente incassati da quest'ultima in conseguenza della mancata vendita, non è mai stata portata a conoscenza della . Pt_1
Ha affermato, pertanto, l'assenza di potere in capo ad e la non possibilità Controparte_2 da parte di quest'ultimo di cedere un immobile di proprietà di terzi, con conseguente impossibilità di impegnare la sia con l'asserito accordo di vendita, sia con la Parte_1 scrittura privata, nonché la poco credibile buona fede del convenuto che non ha posto in essere alcun accertamento notarile o personale circa l'identità del proprietario dell'immobile, né ha mai comunicato alcunchè o sollecitato la Pt_1
Ha chiesto, pertanto, accertarsi e dichiararsi che il credito dell'opposto è inesigibile e che nulla è dovuto da e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo in oggetto, con Parte_1 condanna alle spese di lite. In via preliminare processuale, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in oggetto. In via subordinata, ha proposto domanda di manleva nei confronti di per Controparte_2 avere agito in assenza di buona fede sia nei confronti della società che nei confronti del convenuto opposto, essendo il predetto a conoscenza della vendita degli immobili de quo ai reali acquirenti essendogli stata rilasciata la procura a tal fine. Il convenuto opposto, ritualmente costituito in giudizio, ha contestato quanto dedotto dall'opponente affermando la validità della procura e della spendita del nome della Pt_1
in via preliminare, ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria
[...] esecuzione;
nel merito, il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto opposto e con pagina 6 di 9 condanna di a pagare al medesimo la somma di Euro 336.000,00, oltre interessi Parte_1 dal dovuto al saldo al saldo e spese di lite. Alla prima udienza in data 22.12.2022 il legale dell'opposto dichiarava che il D.I. non era stata notificato a nei cui confronti era stato richiesto ed il G.I. si riservava. CP_2
Con ordinanza in data 26.12.2022 sospendeva l'esecutività del decreto opposto e autorizzava la chiamata del terzo, come richiesta dall'attrice opponente, rinviando all'udienza del 04.05.2023. All'udienza suindicata, mutato il G.I. nella persona fisica, la causa veniva rinviata in attesa dell'esito della notifica al terzo alla data dell'11.07.2023, nella quale, rilevata la regolarità della notifica al terzo chiamato, veniva dichiarata la contumacia di e Controparte_2 concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c… Alla successiva udienza, in data 15.02,2024 il legale di parte convenuta dichiarava l'avvenuto decesso del terzo chiamato e chiedeva rinvio per acquisire documentazione in tal senso. Con decreto in data 6 marzo 2024 veniva dichiarato interrotto il processo. A seguito di deposito di comparsa di riassunzione del processo interrotto, veniva fissata udienza per la data del 07.11.2024, nel corso della quale, dichiarata la contumacia degli eredi del terzo chiamato, il G.I. si riservava sull'ammissione dei mezzi istruttori. Con ordinanza in data 11.11.2024, rigettate le istanze istruttorie, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 3.04.2025 all'esito della quale, sulle conclusioni delle parti nei termini indicati in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata. Va preliminarmente rilevato come , nella sua qualità di attore in Controparte_1 senso sostanziale, avrebbe avuto l'onere di fornire in causa la prova compiuta dell'esistenza e dell'entità del credito di cui pretende il pagamento: tale onere non può ritenersi assolto nel caso di specie. Invero, va osservato che il decreto ingiuntivo per cui è la presente opposizione si fonda su una scrittura privata asseritamente riferita ad un preliminare di vendita di un immobile tra la società e . Parte_1 Controparte_1
In particolare, dalla lettura del ricorso, risulta che in virtù di una procura Controparte_2 speciale, avrebbe stipulato nel 2017 un accordo di vendita per conto della relativo ad Pt_1 un immobile sito in Bergamo, ad un prezzo concordato di Euro 336.000,00 e
[...]
avrebbe corrisposto tale somma mediante cambiali negli anni 2017, 2018 e CP_1
2019, ma non si sarebbe mai addivenuti alla stipula del definitivo. Pertanto, a detta del ricorrente, è stata stipulata scrittura privata con la quale si è CP_2 impegnato alla restituzione della somma suindicata. Dall'esame della documentazione prodotta dalla stessa parte opponente emerge che la procura, sulla base della quale si è evinto il riconoscimento di debito nei confronti di Pt_1 pagina 7 di 9 Part
era stata rilasciata in data 16 dicembre 2025 dalla società in persona del suo Pt_1
Amministratore Unico Christiane , ad “affinchè in nome e per Per_2 Controparte_2 conto della medesima società, venda alle condizioni ed al prezzo che riterrà più opportuni, la piena proprietà delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale posto in Comune di Bergamo, via Angelo Maj n.18/E” così come specificamente indicate nell'atto stesso(cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione in opposizione). Parimenti, risulta documentalmente provato che i beni in questione venivano venduti dalla società a e come da atto pubblico del Notaio Pt_1 Controparte_3 CP_4
atto registrato a Bergamo 1 il 19 gennaio 2016 al n. 1644, serie 1T (cfr. Persona_1 doc. 2, allegato all'atto di citazione). Ne consegue che, a seguito del trasferimento degli immobili ai nuovi proprietari, la procura appositamente conferita ad dalla società odierna opponente solo per la Controparte_2 vendita, e senza prevedere alcuna facoltà per quest'ultimo di concludere atti di riconoscimento di debito in nome della società, come invece sostenuto dal ricorrente, deve ritenersi estinta. Invero, ai sensi dell'art. 1396 c.c. la procura si estingue, oltre che per effetto di revoca, anche, secondo dottrina e giurisprudenza prevalente, tra le altre cause, per esaurimento dell'attività prevista, come risulta avvenuto nella fattispecie de quo. Inoltre, va rilevato che non vi è alcun documento prodotto unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo che attesti l'avvenuto versamento di alcuna somma da parte dell'opposto a favore di o anche del solo In particolare, non risultano allegate al ricorso Pt_1 Controparte_2 per decreto ingiuntivo, né prodotte nel corso del presente giudizio, le cambiali con le quali sarebbe stato asseritamente corrisposto il prezzo da parte di alla Società , CP_1 Pt_1 aventi, a suo dire, scadenza 2017, 2018 e 2019 e “regolarmente portate all'incasso dalla società” (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo Pertanto, l'unico documento prodotto a sostegno del credito vantato risulta essere la procura rilasciata ad dalla per il compimento della specifica Controparte_2 Pt_1 operazione immobiliare di cui sopra e da ritenersi estinta, come già sopra argomentato. Ritiene, infine, il giudicante che non appaia verosimile il verificarsi della situazione affermata dall'opposto secondo la quale questi avrebbe versato la notevole somma indicata, ed oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, senza stipulare alcun preliminare per iscritto, né abbia mai sollecitato alla società la stipula del definitivo, né abbia effettuato alcuna verifica circa la proprietà del compendio immobiliare (già trasferito ad altri con atto pubblico, come sopra evidenziato e quindi facilmente accertabile con l'ordinaria diligenza) prima di provvedere all'asserito pagamento del prezzo. Dunque, non avendo la parte onerata fornito alcuna prova in ordine al credito azionato, dovrà pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con reiezione della domanda di condanna avanzata da . Controparte_1
Considerate le argomentazioni di cui sopra appaiono superflue le richieste istruttorie reiterate da entrambe le parti in sede di precisazione delle conclusioni, così confermandosi e richiamando il contenuto dell'ordinanza sul punto già assunta dal G.I. in corso di causa. pagina 8 di 9 Le spese di lite vanno poste a carico di parte opposta, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ei confronti di , in opposizione Parte_1 Controparte_1 al decreto ingiuntivo n.1861/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 31 maggio 2022, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna alla refusione delle spese di lite a favore di Controparte_1 che liquida in 12.398,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al CP_6
15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) sentenza esecutiva ex lege. Monza, 18 settembre 2025 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 9 di 9