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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/11/2024, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Paolo Rizzi consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 141 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 20 settembre 2024 e vertente tra
(C.F. Parte_1
), elett.te domiciliato in Bari, alla piazza Luigi di Savoia n. 37, P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. Tullia Scattarelli, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Nicola e Antonio Calvani, come da procura in calce alla citazione in appello;
appellante
e
(C.F. ), elett.te domiciliata presso l'Ufficio legale CP_1 P.IVA_2
dell'ente, rappresentata e difesa dall'avv. Edvige Trotta come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
appellata
CONCLUSIONI: all'udienza del 20 settembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta.
Oggetto; pagamento somme, appello avverso la sentenza n. 4099/2022, pronunciata dal Tribunale di Bari l'8/11/2022, pubblicata il successivo
10/11/2022. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
E' utile rammentare che il ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 4099/2022, pronunciata dal Tribunale di Bari
l'8/11/2022, pubblicata il successivo 10/11/2022 con cui è stato revocato il decreto n. 1127/2015 del 25/02/2015 con il quale è stato ingiunto all' di CP_1
pagare in favore dell'opposto la somma di € 73.750,38, oltre accessori, a titolo di saldo residuo sul corrispettivo dovuto per prestazioni erogate per i mesi da giugno 2012 a dicembre 2013. Il Tribunale ha posto le spese del giudizio a carico dell'opponente.
Attesa la rinuncia agli atti del giudizio la causa è stata decisa immediatamente.
***
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c. per rinuncia agli atti operata di persona dell'opponente, ritualmente accettata dall'appellato.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza
(vedi in tal senso Cass. 1991/n. 5163, Cass. 2000/n. 14936; cfr. anche Cass.
2007/n. 11434 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme cfr. anche Cass. 2004/n. 19124 e Cass. 2001/n. 5610/ 2001; da ultimo, Cass. 2020/n. 26914, che cita in motivazione Cass. 2008/n. 3128 che testualmente afferma che l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata pag. 2/3 l'improcedibilità dell'appello e la derivante estinzione del giudizio ha il contenuto decisorio di una sentenza”).
Come convenuto dalle parti, le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza Parte_1
n. 4099/2022, pronunciata dal Tribunale di Bari l'8/11/2022, pubblicata il successivo 10/11/2022 così provvede:
Dichiara estinto il giudizio;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Seconda, in data 08/11/2024.
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo Rizzi Filippo Labellarte
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Paolo Rizzi consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 141 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 20 settembre 2024 e vertente tra
(C.F. Parte_1
), elett.te domiciliato in Bari, alla piazza Luigi di Savoia n. 37, P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. Tullia Scattarelli, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Nicola e Antonio Calvani, come da procura in calce alla citazione in appello;
appellante
e
(C.F. ), elett.te domiciliata presso l'Ufficio legale CP_1 P.IVA_2
dell'ente, rappresentata e difesa dall'avv. Edvige Trotta come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
appellata
CONCLUSIONI: all'udienza del 20 settembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta.
Oggetto; pagamento somme, appello avverso la sentenza n. 4099/2022, pronunciata dal Tribunale di Bari l'8/11/2022, pubblicata il successivo
10/11/2022. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
E' utile rammentare che il ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 4099/2022, pronunciata dal Tribunale di Bari
l'8/11/2022, pubblicata il successivo 10/11/2022 con cui è stato revocato il decreto n. 1127/2015 del 25/02/2015 con il quale è stato ingiunto all' di CP_1
pagare in favore dell'opposto la somma di € 73.750,38, oltre accessori, a titolo di saldo residuo sul corrispettivo dovuto per prestazioni erogate per i mesi da giugno 2012 a dicembre 2013. Il Tribunale ha posto le spese del giudizio a carico dell'opponente.
Attesa la rinuncia agli atti del giudizio la causa è stata decisa immediatamente.
***
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c. per rinuncia agli atti operata di persona dell'opponente, ritualmente accettata dall'appellato.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza
(vedi in tal senso Cass. 1991/n. 5163, Cass. 2000/n. 14936; cfr. anche Cass.
2007/n. 11434 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme cfr. anche Cass. 2004/n. 19124 e Cass. 2001/n. 5610/ 2001; da ultimo, Cass. 2020/n. 26914, che cita in motivazione Cass. 2008/n. 3128 che testualmente afferma che l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata pag. 2/3 l'improcedibilità dell'appello e la derivante estinzione del giudizio ha il contenuto decisorio di una sentenza”).
Come convenuto dalle parti, le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza Parte_1
n. 4099/2022, pronunciata dal Tribunale di Bari l'8/11/2022, pubblicata il successivo 10/11/2022 così provvede:
Dichiara estinto il giudizio;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Seconda, in data 08/11/2024.
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo Rizzi Filippo Labellarte
pag. 3/3