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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/02/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6704 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Sergio Memmo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6704/2023, avente ad oggetto “Opposizione a precetto (art. 615, l'comma c.p.c.)”, propostaa
da:
C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
e il sig. (C.F. ), in proprio Parte_2 Parte_2 C.F._1
nella qualità di garante, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ANTONIO MAZZEO (C.F.
, giusta mandato in atti -ATTRICE OPPONENTE C.F._2
CONTRO
(C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. FEDELE PAOLO FEDERICO (C.F. P.IVA_2
), giusta mandato in atti -CONVENUTA OPPOSTA C.F._3
Nonchè CONTRO
Controparte_2
-CONVENUTA CONTUMACE
Controparte_3
pagina 1 di 7 -
TERZA
CHIAM
ATA
CONTU
MACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come rassegnate dalle parti nelle concesse prime memorie ex art. 189 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione iscritto a ruolo il 09.10.2023 e Parte_3 [...]
evocano in giudizio Parte_4 Controparte_1
Contr (in seguito, per brevità, , nonché
[...] Controparte_2
(in seguito chiedendo testualmente all'intestato Tribunale: “In via
[...] CP_5
preliminare, in via d'urgenza e inaudita altera parte, ovvero in subordine previa fissazione di apposita udienza, disporre la sospensione della cartella di pagamento impugnata, per la sussistenza di gravi motivi 2) In via principale accogliere l'opposizione e per l'effetto dichiarare nulla, inefficace e indebitamente emessa la cartella di pagamento impugnata cosi come illegittimo risulta il ruolo emesso e il titolo esecutivo in essi incorporato, per le ragioni evidenziate sia nei confronti della società che del garante, che non può ritenersi coobbligato in solido al pagamento della cartella impugnata 3) Dichiarare comunque non dovuta la somma di cui alla cartella di pagamento impugnata , risultando nulla e illecita la garanzia prestata su un contratto di finanziamento illecito e usurario e la successiva surroga dell'ente resistente nella posizione del soggetto finanziatore 4) Condannare i resistenti al pagamento in favore dell'opponente delle spese , competenze processuali con ogni accessorio di Legge , da distarsi in favore di procuratori anticipatari”.
1.2. La proposta opposizione ha ad oggetto la cartella esattoriale di pagamento n° 059 2023
pagina 2 di 7 00237169 88 000 emessa da , quale agente di riscossione nell'interesse Controparte_2 dell'ente creditore , per la somma di € Controparte_6
211.044,53, quale importo dovuto a seguito di escussione del fondo di garanzia pubblico ex
l.662/96.
Più precisamente i rapporti oggetto della garanzia del Fondo di Garanzia CP_6
per le piccole e medie imprese ex L.662/1996, afferiscono al contratto di mutuo
[...]
chirografario, stipulato tra la società e la in data 17/09/2020 Parte_3 CP_3
e a finanziamenti concessi relativi ad anticipazione bancarie in conto corrente a valere sul c/c n. 3292721 e contabilizzati su conto transitorio debitori diversi. Contratto di mutuo per il quale si costituiva garante. Parte_2
A sostegno della domanda gli opponenti deducono la nullità ed inefficacia della cartella di pagamento loro notificata ed emessa per il recupero di somme garantite dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge 662/1996, nonché la nullità del ruolo ad esse sotteso, per asserita mancanza di titolo esecutivo idoneo a supportare la riscossione mediante iscrizione a ruolo da parte di . Aggiungono, in Controparte_2
particolare, che la legittimità della riscossione esattoriale sarebbe prevista soltanto in ipotesi di revoca dell'agevolazione e non per la diversa ipotesi di decadenza dal beneficio del termine per inadempimento.
Sostengono, inoltre, la mancanza delle condizioni dell'azione per l'ente creditore che mai avrebbe potuto utilizzare l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 67 comma 2 DPR 287/1/1998
n. 43 per il recupero delle somme nei confronti del garante nonché la Parte_2
nullità del contratto di mutuo, con conseguente nullità derivata della cartella, per violazione degli artt. 1283, 1284 e 1815 c.c..
Contr 1.3. Regolarmente costituita contesta tutte le argomentazioni degli opponenti. Con
Contr riguardo all'iscrizione a ruolo delle somme rinvenienti dalla surroga di assume la piena legittimità del procedimento di riscossione esattoriale azionato nei confronti anche dell'odierno opponente garante.
Per quanto concerne, poi, le deduzioni relative alla nullità del contratto di mutuo ha chiesto la chiamata in causa della banca finanziatrice nei confronti della quale Controparte_3
pagina 3 di 7 ha formulato espressa domanda di manleva.
1.4. Concesso il termine per la notifica ex art. 269 c.p.c. e sono rimaste CP_3 CP_5
intimate e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Con ordinanza del 07.03.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata dagli opponenti.
2.1. Nessun incombente istruttorio richiesto dalle parti, all'udienza del 16.10.2024 è stato disposto rinvio per la decisone all'udienza del 15.01.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
*******
3. L'opposizione non merita accoglimento.
3.1. Con riferimento al motivo di opposizione concernente la questione dell'assenza di titolo esecutivo che legittimi l'azione esecutiva intrapresa da questo giudicante condivide CP_5
Contr la deduzione rassegnate dalla difesa di le quali, tra l'altro, trovano conforto nella più recente giurisprudenza di merito e di legittimità.
Si osserva, infatti, che in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione del Controparte_6
garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 D.Lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sez. 3, 16/01/2023, n. 1005; Cass., sez. 1, 09/03/2020, n. 6508).
Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive (in questi termini da ultimo si veda Cass. civ. Sez. III, Ord. n. 9657 del 10 aprile 2024).
Con specifico riferimento, poi, al recupero esattoriale nei confronti dei terzi prestatori di garanzia con la sentenza da ultimo citata i giudici di legittimità hanno rilevato che l'art. 8-
pagina 4 di 7 bis della l. n. 33 del 2015, di conversione del d. l. n. 3 del 2015, disciplinando il
"Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese" (così in rubrica, a esplicazione del fondamento della norma), stabilisce che "il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751- bis del codice civile, fatti salvi
i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi". Prevede, inoltre, che "la costituzione e
l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti" e che "al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni". Ancora secondo i giudici della Cassazione la "norma dell'art.
8-bis legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa", ma piuttosto come disposizione solo "ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente" (Cass., sez. 1, 31/05/2019, n. 14915). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, D. Lgs. n.
123/1998: posto in specie che le più "diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario", senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare - delle "ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste" (cfr., in specie, Cass., sez. 1, 30/01/2019, n. 2664).
Con specifico riferimento al tema del privilegio di cui all'art. 9 comma 5, D. Lgs. n. 123/98 si è chiarito che in tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di "revoca" e "restituzione" previsto dalla norma, si tratta comunque di assorbire, di "recuperare" il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello "sviluppo delle attività produttive" (cfr. Cass., sez. 1, 20/09/2017, n. 21841); in tutti i casi si tratta di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle pagina 5 di 7 attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 del medesimo art. 9 ("le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2"; cfr., Cass., sez. 1,
24/08/2015, n. 17111; Cass., sez. 1, 20/04/2018, n. 9926). Si è, al riguardo, sottolineato che tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. L'art. 9, comma 5 del D. Lgs. n. 46/1997 integra, in sostanza, una disposizione di legge riconfermata dall'art. 17 del decreto-legge n.
3/2015, che, a sua volta, richiamando solo l'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, consente di avvalersi della procedura di recupero attuata dall'odierna controricorrente,
. Controparte_1
Tanto conduce a ritenere che il procedimento di recupero esattoriale deve ritenersi applicabile anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie a nulla rilevando che questi ultimi non siano stati beneficiari diretti di un finanziamento bancario assistito da garanzia ai sensi della legge n. 662/1996. E ciò perché “l'azione spettante all'ente concedente, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all'esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito nel quale l'ente concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, né di un nuovo diritto derivante dal pagamento effettuato in favore del creditore garantito, ma trova fondamento nell'atto di concessione della misura di sostegno o della relativa convenzione, che costituiscono il presupposto della garanzia, e postula la revoca del beneficio che comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo (così,
pagina 6 di 7 Cass., sez. 1, 18/01/2022, n. 1453)” (Cass. Civ. 9657/2024 già citata).
3.2. Avuto riguardo al motivo di opposizione relativo alla nullità del mutuo intercorso con osserva il giudicante che le conclusioni già rassegnate nell'ordinanza del 07.03.2024 CP_3
non sono state in alcun modo superate dalle successive istanze degli opponenti e, pertanto, le relative deduzioni sono rimaste generiche e del tutto sfornite di prova.
Alla luce delle superiori argomentazioni, pertanto, l'opposizione non può trovare accoglimento.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita e si liquidano in dispositivo con applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014, attualmente vigenti, per la non particolare complessità delle questioni affrontate e con esclusione della fase istruttoria meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
respinge l'opposizione;
condanna e in solido, al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
C.F. che si liquidano in € Controparte_6 P.IVA_2
4.217,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge;
dichiara irripetibili le spese tra le altre parti processuali.
Lecce, 11/02/2025
Il Giudice
Dott. Sergio Memmo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Sergio Memmo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6704/2023, avente ad oggetto “Opposizione a precetto (art. 615, l'comma c.p.c.)”, propostaa
da:
C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
e il sig. (C.F. ), in proprio Parte_2 Parte_2 C.F._1
nella qualità di garante, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ANTONIO MAZZEO (C.F.
, giusta mandato in atti -ATTRICE OPPONENTE C.F._2
CONTRO
(C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. FEDELE PAOLO FEDERICO (C.F. P.IVA_2
), giusta mandato in atti -CONVENUTA OPPOSTA C.F._3
Nonchè CONTRO
Controparte_2
-CONVENUTA CONTUMACE
Controparte_3
pagina 1 di 7 -
TERZA
CHIAM
ATA
CONTU
MACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come rassegnate dalle parti nelle concesse prime memorie ex art. 189 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione iscritto a ruolo il 09.10.2023 e Parte_3 [...]
evocano in giudizio Parte_4 Controparte_1
Contr (in seguito, per brevità, , nonché
[...] Controparte_2
(in seguito chiedendo testualmente all'intestato Tribunale: “In via
[...] CP_5
preliminare, in via d'urgenza e inaudita altera parte, ovvero in subordine previa fissazione di apposita udienza, disporre la sospensione della cartella di pagamento impugnata, per la sussistenza di gravi motivi 2) In via principale accogliere l'opposizione e per l'effetto dichiarare nulla, inefficace e indebitamente emessa la cartella di pagamento impugnata cosi come illegittimo risulta il ruolo emesso e il titolo esecutivo in essi incorporato, per le ragioni evidenziate sia nei confronti della società che del garante, che non può ritenersi coobbligato in solido al pagamento della cartella impugnata 3) Dichiarare comunque non dovuta la somma di cui alla cartella di pagamento impugnata , risultando nulla e illecita la garanzia prestata su un contratto di finanziamento illecito e usurario e la successiva surroga dell'ente resistente nella posizione del soggetto finanziatore 4) Condannare i resistenti al pagamento in favore dell'opponente delle spese , competenze processuali con ogni accessorio di Legge , da distarsi in favore di procuratori anticipatari”.
1.2. La proposta opposizione ha ad oggetto la cartella esattoriale di pagamento n° 059 2023
pagina 2 di 7 00237169 88 000 emessa da , quale agente di riscossione nell'interesse Controparte_2 dell'ente creditore , per la somma di € Controparte_6
211.044,53, quale importo dovuto a seguito di escussione del fondo di garanzia pubblico ex
l.662/96.
Più precisamente i rapporti oggetto della garanzia del Fondo di Garanzia CP_6
per le piccole e medie imprese ex L.662/1996, afferiscono al contratto di mutuo
[...]
chirografario, stipulato tra la società e la in data 17/09/2020 Parte_3 CP_3
e a finanziamenti concessi relativi ad anticipazione bancarie in conto corrente a valere sul c/c n. 3292721 e contabilizzati su conto transitorio debitori diversi. Contratto di mutuo per il quale si costituiva garante. Parte_2
A sostegno della domanda gli opponenti deducono la nullità ed inefficacia della cartella di pagamento loro notificata ed emessa per il recupero di somme garantite dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge 662/1996, nonché la nullità del ruolo ad esse sotteso, per asserita mancanza di titolo esecutivo idoneo a supportare la riscossione mediante iscrizione a ruolo da parte di . Aggiungono, in Controparte_2
particolare, che la legittimità della riscossione esattoriale sarebbe prevista soltanto in ipotesi di revoca dell'agevolazione e non per la diversa ipotesi di decadenza dal beneficio del termine per inadempimento.
Sostengono, inoltre, la mancanza delle condizioni dell'azione per l'ente creditore che mai avrebbe potuto utilizzare l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 67 comma 2 DPR 287/1/1998
n. 43 per il recupero delle somme nei confronti del garante nonché la Parte_2
nullità del contratto di mutuo, con conseguente nullità derivata della cartella, per violazione degli artt. 1283, 1284 e 1815 c.c..
Contr 1.3. Regolarmente costituita contesta tutte le argomentazioni degli opponenti. Con
Contr riguardo all'iscrizione a ruolo delle somme rinvenienti dalla surroga di assume la piena legittimità del procedimento di riscossione esattoriale azionato nei confronti anche dell'odierno opponente garante.
Per quanto concerne, poi, le deduzioni relative alla nullità del contratto di mutuo ha chiesto la chiamata in causa della banca finanziatrice nei confronti della quale Controparte_3
pagina 3 di 7 ha formulato espressa domanda di manleva.
1.4. Concesso il termine per la notifica ex art. 269 c.p.c. e sono rimaste CP_3 CP_5
intimate e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Con ordinanza del 07.03.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata dagli opponenti.
2.1. Nessun incombente istruttorio richiesto dalle parti, all'udienza del 16.10.2024 è stato disposto rinvio per la decisone all'udienza del 15.01.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
*******
3. L'opposizione non merita accoglimento.
3.1. Con riferimento al motivo di opposizione concernente la questione dell'assenza di titolo esecutivo che legittimi l'azione esecutiva intrapresa da questo giudicante condivide CP_5
Contr la deduzione rassegnate dalla difesa di le quali, tra l'altro, trovano conforto nella più recente giurisprudenza di merito e di legittimità.
Si osserva, infatti, che in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione del Controparte_6
garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 D.Lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sez. 3, 16/01/2023, n. 1005; Cass., sez. 1, 09/03/2020, n. 6508).
Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive (in questi termini da ultimo si veda Cass. civ. Sez. III, Ord. n. 9657 del 10 aprile 2024).
Con specifico riferimento, poi, al recupero esattoriale nei confronti dei terzi prestatori di garanzia con la sentenza da ultimo citata i giudici di legittimità hanno rilevato che l'art. 8-
pagina 4 di 7 bis della l. n. 33 del 2015, di conversione del d. l. n. 3 del 2015, disciplinando il
"Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese" (così in rubrica, a esplicazione del fondamento della norma), stabilisce che "il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751- bis del codice civile, fatti salvi
i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi". Prevede, inoltre, che "la costituzione e
l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti" e che "al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni". Ancora secondo i giudici della Cassazione la "norma dell'art.
8-bis legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa", ma piuttosto come disposizione solo "ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente" (Cass., sez. 1, 31/05/2019, n. 14915). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, D. Lgs. n.
123/1998: posto in specie che le più "diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario", senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare - delle "ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste" (cfr., in specie, Cass., sez. 1, 30/01/2019, n. 2664).
Con specifico riferimento al tema del privilegio di cui all'art. 9 comma 5, D. Lgs. n. 123/98 si è chiarito che in tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di "revoca" e "restituzione" previsto dalla norma, si tratta comunque di assorbire, di "recuperare" il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello "sviluppo delle attività produttive" (cfr. Cass., sez. 1, 20/09/2017, n. 21841); in tutti i casi si tratta di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle pagina 5 di 7 attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 del medesimo art. 9 ("le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2"; cfr., Cass., sez. 1,
24/08/2015, n. 17111; Cass., sez. 1, 20/04/2018, n. 9926). Si è, al riguardo, sottolineato che tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. L'art. 9, comma 5 del D. Lgs. n. 46/1997 integra, in sostanza, una disposizione di legge riconfermata dall'art. 17 del decreto-legge n.
3/2015, che, a sua volta, richiamando solo l'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, consente di avvalersi della procedura di recupero attuata dall'odierna controricorrente,
. Controparte_1
Tanto conduce a ritenere che il procedimento di recupero esattoriale deve ritenersi applicabile anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie a nulla rilevando che questi ultimi non siano stati beneficiari diretti di un finanziamento bancario assistito da garanzia ai sensi della legge n. 662/1996. E ciò perché “l'azione spettante all'ente concedente, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all'esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito nel quale l'ente concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, né di un nuovo diritto derivante dal pagamento effettuato in favore del creditore garantito, ma trova fondamento nell'atto di concessione della misura di sostegno o della relativa convenzione, che costituiscono il presupposto della garanzia, e postula la revoca del beneficio che comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo (così,
pagina 6 di 7 Cass., sez. 1, 18/01/2022, n. 1453)” (Cass. Civ. 9657/2024 già citata).
3.2. Avuto riguardo al motivo di opposizione relativo alla nullità del mutuo intercorso con osserva il giudicante che le conclusioni già rassegnate nell'ordinanza del 07.03.2024 CP_3
non sono state in alcun modo superate dalle successive istanze degli opponenti e, pertanto, le relative deduzioni sono rimaste generiche e del tutto sfornite di prova.
Alla luce delle superiori argomentazioni, pertanto, l'opposizione non può trovare accoglimento.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita e si liquidano in dispositivo con applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014, attualmente vigenti, per la non particolare complessità delle questioni affrontate e con esclusione della fase istruttoria meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
respinge l'opposizione;
condanna e in solido, al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
C.F. che si liquidano in € Controparte_6 P.IVA_2
4.217,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge;
dichiara irripetibili le spese tra le altre parti processuali.
Lecce, 11/02/2025
Il Giudice
Dott. Sergio Memmo
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