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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/09/2025, n. 2340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2340 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 25/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3789/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GNONI ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Assegno - pensione
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha chiesto il ripristino della pensione sociale a decorrere dal 25/7/2023.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Come dedotto dall nella memoria, dagli atti risulta che “Il mancato pagamento per l'anno CP_1
2024 della prestazione assistenziale, a suo tempo concessa a titolo di pensione di inabilità civile, non è addebitabile alla visita di revisione effettuata dopo il compimento del 67° anno di età. Essa non ha prodotto effetti dal punto di vista amministrativo, in quanto la prestazione assistenziale è rimasta pensione di inabilità civile, essendosene cristallizzato il diritto al compimento del 67° anno di età, come riportato in ricorso. La revoca della prestazione è stata invece determinata dal superamento del requisito reddituale di legge per l'anno 2024 (e così sarà per gli anni a venire) a seguito della sopravvenuta titolarità da parte della ricorrente di pensione di vecchiaia cat. VO n.
10073818 con decorrenza 01.08.2023 (vedi allegato provvedimento di liquidazione). Quest'ultima pensione, infatti, sommata alla pensione di reversibilità cat. SOART n. 35023090, di cui la signora
è titolare sin da aprile 2004, determina per l'anno 2024 un imponibile fiscale pari ad € Pt_1
20.930,39, superiore al limite di legge per il diritto alla pensione di inabilità civile, stabilito, per l'anno 2024 in € 19.461,12 (vedi allegati importi pensioni per l'anno 2024 e tabella M.3). Come è noto il diritto alle prestazioni legate al reddito viene stabilito tenendo conto del limite di reddito stabilito dalla legge per l'anno che si sta considerando (2024 nel caso di specie) in riferimento ai redditi da casellario dei pensionati (redditi da pensione) per l'anno in corso (2024) e redditi diversi da pensione per l'anno precedente (v. Circolare n.126 del 24.09.2010), pari a zero in questo caso.
1 I soli redditi da pensione VO+SOART, da valutarsi al delle ritenute erariali (vedasi allegato CP_2 messaggio n.2705 del 18.07.2023), determinano il superamento del limite reddituale di legge, ed è per tale circostanza che il pagamento della prestazione assistenziale a titolo di inabilità civile è stato correttamente interrotto dalle procedure centrali a far tempo dal 01.01.2024”.
Deve essere quindi superata ogni questione relativa al requisito sanitario, essendo emerso che la revoca della prestazione è legata al superamento dei limiti reddituali.
Nelle note scritte, la parte ricorrente ha precisato le conclusioni, deducendo che “Preso atto del riconoscimento dell'Istituto del requisito sanitario della pensione di inabilita' che non poteva essere revocato per effetto del compimento del 67° anno di età, nel merito circa l'insussistenza del requisito reddituale, sostenuta da controparte, si osserva quanto segue. Invero, quanto affermato CP_ dall' , vale a dire che la sig.ra nell'anno 2024 andrà a percepire un reddito Parte_1 complessivo imponibile (pensione di vecchiaia e reversibilita') pari ad €. 20.930,39, superando il limite di legge stabilito di €. 19.461,12, ciò si concretizzerà solo a partire dal mese di dicembre 2024.
Infatti dal calcolo delle due prestazioni relative alla pensione di vecchiaia e alla pensione di reversibilità. al novembre 2024 la ricorrente andrà a percepire un reddito complessivo pari ad €.
17.710,55 così determinato: €. 8.953,23 pensione di vecchiaia;
€ 8.757,32 pensione di reversibilità dalla cui sommatoria si ricava il suddetto importo di €. 17.710,55. Ne consegue che, solo a far data dal dicembre 2024, verrà meno il requisito reddituale della ricorrente e pertanto l' fino alla CP_3 data del 30/11/2024 deve corrispondere i ratei della pensione di inabilità. Si conclude affinché
l'Ill.mo Giudice del Lavoro voglia dichiarare il diritto della sig. ra al ripristino della Parte_1 pensione di inabilità totale, trasformatasi in pensione sociale, dalla data della revoca (dicembre
2023) e fino al mantenimento della situazione reddituale entro i limiti reddituali di legge CP_ (30/11/2024) e per lo effetto condannare l' al pagamento dei relativi ratei mensili”.
La ricorrente non contesta quindi il superamento dei limiti reddituali, ma si limita a dedurre che esso si concretizzerebbe solo a partire dal mese di dicembre 2024, per cui residuerebbe il diritto a percepire i ratei maturati fino al mese di novembre di tale anno.
La tesi di parte ricorrente è infondata, in quanto – come dedotto dall' nelle note scritte – CP_1
“la sussistenza del requisito reddituale per l'accesso alle prestazioni assistenziali deve essere verificata anno per anno e non mese per mese”; in tal senso depone chiaramente l'art. 35 co. 8-9
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14), in base al quale: “8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al
Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,
n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva”.
In senso conforme, si veda anche la circolare 24/09/2010 n. 126 (par. 5; pagg. 8 e ss.) allegata alla memoria di costituzione dell , dalla quale si evince chiaramente che, per le prestazioni CP_1 legate al reddito, il requisito reddituale deve essere verificato su base annua e non mensile.
2 In particolare, ai fini oggetto di causa rileva il par. 5.3.1, che recita testualmente:
“Laddove si verifichi che al titolare di assegno sociale ovvero di pensione o assegno d'invalidità civile, nel corso dell'anno venga liquidata una nuova prestazione, per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, incidente sul reddito personale o coniugale, le sedi provvederanno a verificare manualmente il reddito incidente per il diritto. Per accertare la permanenza dei requisiti, pertanto si dovrà considerare il reddito dell'anno in corso, relativo alla nuova prestazione liquidata a favore del titolare o del coniuge e sommare a tale importo, i redditi conseguiti a titolo diverso, relativi all'anno precedente. Se l'importo così ottenuto supera il limite massimo di reddito personale o coniugale previsto per il medesimo anno, si procede alla revoca della prestazione e al recupero delle rate riscosse e non dovute, dall'1.6.2010 ovvero dalla decorrenza della nuova prestazione, se successiva. Si rammenta che per la verifica del diritto al mantenimento dell'assegno sociale, l'importo della nuova prestazione liquidata al titolare ovvero al coniuge, è attribuito, per competenza a partire dall'anno di decorrenza di quest'ultima. Per le prestazioni d'invalidità civile collegate al reddito, invece, l'importo della nuova pensione liquidata al titolare, rileva dall'anno di corresponsione degli arretrati”.
Nel caso di specie, l si è correttamente attenuto a tali previsioni, in quanto il superamento CP_1 dei limiti reddituali previsti per la pensione di inabilità civile (convertita in pensione sociale al compimento del 67° anno di età) si è verificato nel 2024, per effetto del riconoscimento della pensione di vecchiaia VO (con decorrenza da agosto 2023) che va a sommarsi alla pensione di reversibilità SO (di cui la ricorrente era titolare già a partire dal 2004).
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 22/03/2024 da nei confronti dell così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 30/09/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 25/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3789/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GNONI ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Assegno - pensione
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha chiesto il ripristino della pensione sociale a decorrere dal 25/7/2023.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Come dedotto dall nella memoria, dagli atti risulta che “Il mancato pagamento per l'anno CP_1
2024 della prestazione assistenziale, a suo tempo concessa a titolo di pensione di inabilità civile, non è addebitabile alla visita di revisione effettuata dopo il compimento del 67° anno di età. Essa non ha prodotto effetti dal punto di vista amministrativo, in quanto la prestazione assistenziale è rimasta pensione di inabilità civile, essendosene cristallizzato il diritto al compimento del 67° anno di età, come riportato in ricorso. La revoca della prestazione è stata invece determinata dal superamento del requisito reddituale di legge per l'anno 2024 (e così sarà per gli anni a venire) a seguito della sopravvenuta titolarità da parte della ricorrente di pensione di vecchiaia cat. VO n.
10073818 con decorrenza 01.08.2023 (vedi allegato provvedimento di liquidazione). Quest'ultima pensione, infatti, sommata alla pensione di reversibilità cat. SOART n. 35023090, di cui la signora
è titolare sin da aprile 2004, determina per l'anno 2024 un imponibile fiscale pari ad € Pt_1
20.930,39, superiore al limite di legge per il diritto alla pensione di inabilità civile, stabilito, per l'anno 2024 in € 19.461,12 (vedi allegati importi pensioni per l'anno 2024 e tabella M.3). Come è noto il diritto alle prestazioni legate al reddito viene stabilito tenendo conto del limite di reddito stabilito dalla legge per l'anno che si sta considerando (2024 nel caso di specie) in riferimento ai redditi da casellario dei pensionati (redditi da pensione) per l'anno in corso (2024) e redditi diversi da pensione per l'anno precedente (v. Circolare n.126 del 24.09.2010), pari a zero in questo caso.
1 I soli redditi da pensione VO+SOART, da valutarsi al delle ritenute erariali (vedasi allegato CP_2 messaggio n.2705 del 18.07.2023), determinano il superamento del limite reddituale di legge, ed è per tale circostanza che il pagamento della prestazione assistenziale a titolo di inabilità civile è stato correttamente interrotto dalle procedure centrali a far tempo dal 01.01.2024”.
Deve essere quindi superata ogni questione relativa al requisito sanitario, essendo emerso che la revoca della prestazione è legata al superamento dei limiti reddituali.
Nelle note scritte, la parte ricorrente ha precisato le conclusioni, deducendo che “Preso atto del riconoscimento dell'Istituto del requisito sanitario della pensione di inabilita' che non poteva essere revocato per effetto del compimento del 67° anno di età, nel merito circa l'insussistenza del requisito reddituale, sostenuta da controparte, si osserva quanto segue. Invero, quanto affermato CP_ dall' , vale a dire che la sig.ra nell'anno 2024 andrà a percepire un reddito Parte_1 complessivo imponibile (pensione di vecchiaia e reversibilita') pari ad €. 20.930,39, superando il limite di legge stabilito di €. 19.461,12, ciò si concretizzerà solo a partire dal mese di dicembre 2024.
Infatti dal calcolo delle due prestazioni relative alla pensione di vecchiaia e alla pensione di reversibilità. al novembre 2024 la ricorrente andrà a percepire un reddito complessivo pari ad €.
17.710,55 così determinato: €. 8.953,23 pensione di vecchiaia;
€ 8.757,32 pensione di reversibilità dalla cui sommatoria si ricava il suddetto importo di €. 17.710,55. Ne consegue che, solo a far data dal dicembre 2024, verrà meno il requisito reddituale della ricorrente e pertanto l' fino alla CP_3 data del 30/11/2024 deve corrispondere i ratei della pensione di inabilità. Si conclude affinché
l'Ill.mo Giudice del Lavoro voglia dichiarare il diritto della sig. ra al ripristino della Parte_1 pensione di inabilità totale, trasformatasi in pensione sociale, dalla data della revoca (dicembre
2023) e fino al mantenimento della situazione reddituale entro i limiti reddituali di legge CP_ (30/11/2024) e per lo effetto condannare l' al pagamento dei relativi ratei mensili”.
La ricorrente non contesta quindi il superamento dei limiti reddituali, ma si limita a dedurre che esso si concretizzerebbe solo a partire dal mese di dicembre 2024, per cui residuerebbe il diritto a percepire i ratei maturati fino al mese di novembre di tale anno.
La tesi di parte ricorrente è infondata, in quanto – come dedotto dall' nelle note scritte – CP_1
“la sussistenza del requisito reddituale per l'accesso alle prestazioni assistenziali deve essere verificata anno per anno e non mese per mese”; in tal senso depone chiaramente l'art. 35 co. 8-9
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14), in base al quale: “8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al
Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,
n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva”.
In senso conforme, si veda anche la circolare 24/09/2010 n. 126 (par. 5; pagg. 8 e ss.) allegata alla memoria di costituzione dell , dalla quale si evince chiaramente che, per le prestazioni CP_1 legate al reddito, il requisito reddituale deve essere verificato su base annua e non mensile.
2 In particolare, ai fini oggetto di causa rileva il par. 5.3.1, che recita testualmente:
“Laddove si verifichi che al titolare di assegno sociale ovvero di pensione o assegno d'invalidità civile, nel corso dell'anno venga liquidata una nuova prestazione, per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, incidente sul reddito personale o coniugale, le sedi provvederanno a verificare manualmente il reddito incidente per il diritto. Per accertare la permanenza dei requisiti, pertanto si dovrà considerare il reddito dell'anno in corso, relativo alla nuova prestazione liquidata a favore del titolare o del coniuge e sommare a tale importo, i redditi conseguiti a titolo diverso, relativi all'anno precedente. Se l'importo così ottenuto supera il limite massimo di reddito personale o coniugale previsto per il medesimo anno, si procede alla revoca della prestazione e al recupero delle rate riscosse e non dovute, dall'1.6.2010 ovvero dalla decorrenza della nuova prestazione, se successiva. Si rammenta che per la verifica del diritto al mantenimento dell'assegno sociale, l'importo della nuova prestazione liquidata al titolare ovvero al coniuge, è attribuito, per competenza a partire dall'anno di decorrenza di quest'ultima. Per le prestazioni d'invalidità civile collegate al reddito, invece, l'importo della nuova pensione liquidata al titolare, rileva dall'anno di corresponsione degli arretrati”.
Nel caso di specie, l si è correttamente attenuto a tali previsioni, in quanto il superamento CP_1 dei limiti reddituali previsti per la pensione di inabilità civile (convertita in pensione sociale al compimento del 67° anno di età) si è verificato nel 2024, per effetto del riconoscimento della pensione di vecchiaia VO (con decorrenza da agosto 2023) che va a sommarsi alla pensione di reversibilità SO (di cui la ricorrente era titolare già a partire dal 2004).
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 22/03/2024 da nei confronti dell così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 30/09/2025
Il Giudice
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