Articolo 684 del Codice civile
Articolo 683Articolo 685
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19 aprile 1942
Art. 684.

(Distruzione del testamento olografo).

Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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