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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/10/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. (termine per il deposito delle note scritte fissato il 07/10/2025) ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 91/2022 R.G. cui è riunita la causa n. 3263/2023 R.G. aventi ad oggetto “Risarcimento danni: altre ipotesi” e vertente
TRA
(c.f. indicato ), Parte_1 C.F._1 [...]
, (c.f. indicato ), (c.f. Pt_2 C.F._2 Parte_3 indicato ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli C.F._3 avv.ti Pasquale Biondi ed Emanuele Biondi ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec indicato: Email_1
RICORRENTI
CONTRO
(P.IVA e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(P. IVA , in persona dei legali Controparte_2 P.IVA_2 rappresentanti p.t., rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Emilio
Balletti ed elettivamente domiciliate Napoli, alla via dei Mille, n. 16 (indirizzo pec indicato: (P.E.C.: ; Email_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1. Con ricorso depositato in data 11.01.2022, le parti ricorrenti in epigrafe indicate adivano il Tribunale di Avellino, in funzione del giudice del lavoro, chiedendo di: “1. Accertare e dichiarare che i ricorrenti, addetti alla conduzione di autobus di Cont linea del aventi percorrenze di oltre 50 chilometri, nel periodo dall'11/04/2007 e fino al 31/07/2016, non hanno goduto del riposo settimanale medio di 45 ore, così come previsto dal Regolamento (CE) n. 561/2006; 2. Per l'effetto, condannare le società convenute, in solido tra loro ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento del danno per usura psicofisica subìto dai ricorrenti nel suddetto periodo mediante la corresponsione, in favore degli stessi, di una somma parametrata alla retribuzione giornaliera prevista dalla contrattazione collettiva di settore, maggiorata nella misura del 10% per ogni giorno di riposo non fruito, nella misura complessiva di € 13.580,53 (per ), di € 13.556,25 Parte_1
(per , di € 10.326,73 (per , ovvero nella maggiore Parte_2 Parte_3
o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute ai ricorrenti, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dagli stessi per la diminuzione di valore del loro credito, condannando le convenute società, in solido tra loro ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle relative somme;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
In punto di fatto i ricorrenti, premesso che a decorrere dal 1.05.2018, per effetto di conferimento di ramo aziendale la ubentrava in tutti i rapporti Controparte_4 attivi e passivi facenti capo al ramo d'azienda conferito dalla , deducevano di CP_1 aver lavorato alle dipendenze della società dal 23.07.1990 ( Controparte_1 [...]
), dal 23.07.1990 ( e dal 9.07.2007 ( Parte_1 Parte_2 Parte_3
come operatori di esercizio e di essere poi passati alle dipendenze della
[...] società a decorrere dal 1.05.2015 per effetto di trasferimento di ramo Controparte_2
d'azienda.
I lavoratori esponevano di aver sempre svolto la medesima mansione di operatori di esercizio e di avere rispettivamente conseguito, in ragione della anzianità di servizio maturata, l'inquadramento nel parametro retributivo 158 di cui al C.C.N.L.
UT ( e nel parametro 183 ( Parte_3 Parte_1
, .
[...] Parte_2
2 Precisato poi di essere stati da ultimo assegnati in forza alle unità produttiva sita in
CC (AV), esponevano di aver osservato, di norma, un orario settimanale pari a 39 ore, distribuite su sei giornate lavorative, evidenziando di essere stati addetti, nel periodo dal mese di aprile 2007 al mese di luglio 2016, alla guida di autobus di linea su tratte extraurbane del Trasporto Pubblico Locale, con percorrenze superiori a 50 Km. di aver fruito, nel periodo decorrente dalla data di assunzione e sino al Parte_4
31.07.2016, di un riposo settimanale pari a 24 ore nel giorno della settimana indicato dalla società, eccependo la violazione del Regolamento CE n. 561/2006, ai sensi del quale, per le tratte di percorrenza superiori ai 50 Km, è riconosciuto all'operatore di esercizio il diritto ad un riposo settimanale medio di 45 ore.
Rappresentavano, inoltre, che la società aveva cominciato a riconoscere il suddetto diritto al riposo settimanale soltanto a decorrere dal 1.08.2016, specificando di effettuare, da tale data, almeno due periodi di riposo settimanale pari a 45 ore ed un periodo di riposo settimanale ridotto, pari ad almeno 24 ore, con riduzione compensata mediante un tempo di riposo equivalente.
Osservavano dunque di aver goduto nel periodo in oggetto di complessive 4 giornate di riposo settimanale al mese, a dispetto delle circa 7 giornate di riposo mensile spettanti ai sensi delle disposizioni di cui al citato Regolamento (CE) n. 561/2006.
Riferivano, dunque, di aver presentato reclamo gerarchico per il risarcimento dei danni da usura psicofisica subiti per il mancato godimento dei riposi settimanali, senza ottenere formale riscontro.
I lavoratori, di poi, contestavano di aver aderito all'accordo sindacale intervenuto nell'anno 2016 tra le OO.SS. e l'Azienda, deducendo di non ricordare di aver sottoscritto la modulistica di riferimento ed impugnando ex art. 2113 c.c. il contenuto della stessa quanto alla rinuncia al risarcimento del danno da usura-psicofsica subito.
In punto di diritto, il ricorrente eccepiva la violazione del Regolamento CE n.
561/2006, nonché dell'art. 36 Cost., deducendo l'inadempienza del datore di lavoro e il pregiudizio al diritto al riposo determinante usura psico-fisica, chiedendo il risarcimento del danno subito parametrato alla retribuzione giornaliera incrementata della maggiorazione del lavoro straordinario, ossia nella misura del 10%, per 3 giorni mensili di riposo non fruito, allegando conteggi analitici.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 18.11.2022 si costituivano e Controparte_1 [...]
-, instando per il rigetto del ricorso. Controparte_2 Controparte_2
3 La parte resistente eccepiva, in via preliminare, la prescrizione e l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. ritenendo di aver correttamente operato e contestando lo svolgimento dei turni indicati dai ricorrenti e, dunque, la spettanza del preteso diritto ai riposi previsti dal Regolamento CE n. 561/2006.
Eccepiva il difetto di allegazione relativamente alla domanda volta al risarcimento del danno da usura psico-fisica.
Allegava i prospetti relativi ai “servizi svolti”, i turni e le buste paga per gli anni di riferimento, ritenendo l'inapplicabilità al caso di specie del regolamento CE n.
561/2006 stante la incumulabilità delle singole tratte e/o linee percorse da ciascun autista.
Deduceva, infine, la compensazione tra le maggiori somme corrisposte e l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto ai ricorrenti, evidenziando che per ogni turno di lavoro le ore effettive lavorate erano state pagate in eccesso per un ammontare pari a:
€ 24.071,26 per il sig. - € 26.232,04 per il sig. - € 21.559,36 per il Pt_1 Pt_2 sig. . Pt_3
Con successivo ricorso depositato il 22.11.2023 e ritualmente notificato, gli istanti chiedevano: “1. accertare e dichiarare che i ricorrenti, addetti alla conduzione Cont di autobus di linea del aventi percorrenze di oltre 50 chilometri, nel periodo dall'11/04/2007 e fino al 31/07/2016, non hanno goduto del riposo settimanale medio di 45 ore, così come previsto dal Regolamento (CE) n. 561/2006; 2. per l'effetto, condannare la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno per usura psicofisica subìto dai ricorrenti nel periodo dall'11/04/2007 e fino al 31/08/2011, mediante la corresponsione, in favore degli stessi, di una somma parametrata alla retribuzione giornaliera prevista dalla contrattazione collettiva di settore, maggiorata nella misura del 10% per ogni giorno di riposo non fruito, nella misura complessiva di € 11.944,45 (per Parte_1
), di € 11.628,70 (per , di € 8.556,79 (per ),
[...] Parte_2 Parte_3 ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute ai ricorrenti, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dagli stessi per la diminuzione di valore del loro credito, condannando la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso
4 forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore.
Sollecitata la riunione dei giudizi e verificata la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, all'udienza del 13.02.2024, veniva disposta la riunione del procedimento n. 3263/2023 R.G. a quello recante n. 91/2022 R.G. più risalente nel tempo.
Acquisita la documentazione prodotta e all'esito dell'esame della prova testimoniale ammessa, i giudizi riuniti, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. e dell'esame delle note scritte depositate a cura delle parti costituite, venivano decisi come da sentenza dallo scrivente magistrato frattanto subentrato nel ruolo dal 12.09.2022.
3. Va dichiarata cessata la materia del contendere quanto alle domande dei ricorrenti e come del resto Parte_1 Parte_3 concordemente richiesto dalle parti (cfr. le note scritte depositate da parte resistente il
2.10.2025 e da parte resistente il 07.10.2025).
Nel caso di specie, avendo le parti definito bonariamente la controversia a mezzo di verbale di conciliazione sindacale, va dichiarata cessata la materia del contendere riguardo alla domanda proposta dai suddetti ricorrenti con spese come da verbale di conciliazione.
4. Venendo all'esame alle domande di , si osserva che Parte_2 fattispecie analoghe a quella in esame sono state già oggetto di molteplici pronunce della Corte d'Appello di Napoli (sent. n.n. 783/2023; 2631/2023; 2632/2023;
3783/2023; 2110/2024; 3822/2024; 3829/2024; 4400/2024; 4401/2024), il cui orientamento si intende in questa richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
5. In adesione alle pronunce su richiamate, va disattesa la eccezione di inammissibilità/improcedibilità -sollevata da parte resistente soltanto con le note autorizzate depositate in data 26.09.2025- della domanda riferita alle pretese relative al periodo antecedente al 31.12.2015 per intervenuto accordo sindacale tra le parti.
Dall'esame del verbale di conciliazione sindacale (allegato sub 7 in produzione di parte ricorrente) in atti è emerso che esso aveva ad oggetto l'argomento delle festività soppresse come attualmente regolate dal nuovo CCNL 28/11/2015, nonché la controversia sorta in merito alla quantificazione delle stesse per gli anni precedenti.
Non può, pertanto, affermarsi che la frase “con la stipula del presente accordo i lavoratori non avranno più nulla a pretendere sia in merito a quanto previsto dalle norme su richiamate che per riposi previsti per legge o contratto eventualmente
5 dovuti ma non goduti fino a tutto il 31.12.2015” contenuta in suddetto accordo possa intendersi come riferibile ai riposi di cui al regolamento (CE) n. 561/2006.
Diversamente, si incorrerebbe in una illegittima estensione della portata dell'accordo, contraria alla volontà chiaramente manifestata dalle parti stipulanti, come risultante dal tenore letterale dello stesso, il cui oggetto è unico ed è delimitato non solo dalle norme richiamate nel preambolo, ma anche dalla chiara indicazione fatta in apertura:
“Oggetto della presente riunione è la tematica delle "festività soppresse" così come attualmente regolate dal nuovo CCNL 28/11/2015 e la controversia sorta in merito alla quantificazione delle stesse per gli anni precedenti”.
6. Quanto alla eccepita violazione dell'art. 414 c.p.c. non sussiste alcuna violazione dell'articolo in oggetto.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, le allegazioni del lavoratore non sono né difettose, né generiche;
invero con gli atti introduttivi il lavoratore ha allegato che dal mese di aprile 2007 e fino al mese di luglio 2016 era stato sempre Cont addetto alla guida di autobus di linea su tratte extraurbane del aventi percorrenze superiori ai 50 Km, indicando specificamente le tratte a cui era adibito;
ha precisato, altresì, che soltanto occasionalmente era stato comandato a prestare la propria opera su tratte di lunghezza inferiore ai 50 km, ma senza alterare la prevalenza, su base settimanale, dei turni nei quali essi erano stati adibiti alla guida su tratte superiori ai
50 Km di percorrenza;
infine il lavoratore ha dedotto di aver goduto dalla data di assunzione e fino al 31.7.2016 esclusivamente di un riposo settimanale di 24 ore, ai sensi dell'art. 8 l. 138/1958, in violazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 e ha chiesto il risarcimento del danno da usura psico fisica.
7. Ciò detto, in via preliminare nel merito, va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente.
Sul punto vale richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (v. ex multis Cass. 15 luglio 2019, n. 18884 e Cass. 5 luglio 2024, n. 18390) secondo cui la violazione dei diritti garantiti dall'art. 36 Cost. genera «un danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento del datore di lavoro ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno» (v. Cass., SS.UU. n. 142 del 2013; n. 24180 del 2013; n. 16665 del 2015; n.
24563 del 2016 e, da ultimo, Cass. 18390/2024).
6 Con riguardo al termine prescrizionale, come affermato dalla Corte di Cassazione, nell'ipotesi -analoga a quella di specie- in cui il lavoratore chieda in giudizio l'accertamento di un diritto avente ad oggetto non già una voce ordinaria o straordinaria della retribuzione, bensì il risarcimento di un danno patito per effetto di un'inadempienza contrattuale del datore di lavoro (nella specie, danno da usura psico
- fisica provocato dal mancato godimento del riposo settimanale), «la tutela richiesta non riguarda prestazioni periodiche od aventi “causa debendi” continuativa, ma
l'accertamento di un debito connesso e tuttavia di distinta natura, per il quale vale la regola generale della prescrizione nel termine ordinario decennale, e non la disciplina della prescrizione quinquennale dei crediti stabilita dall'art. 2948 cod. civ»
(cfr. Cass. 13039/1997, conf. Cass. 3298/2002, Cass. 24536/2016).
Ne deriva che è inconferente il principio di diritto, richiamato dalla parte ricorrente, enucleato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26246/2022 secondo cui «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge numero 92 del 2012 e del decreto legislativo numero 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della legge 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli articoli 2948
n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro».
La Corte si è pronunciata in ordine alla decorrenza della prescrizione ex art. 2948 cc dei crediti di lavoro, ma nel caso di specie, la domanda attiene al risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale (cfr. Tribunale di Benevento, sentenza n. 757/2025 del 04.07.2025).
Nella specie parte ricorrente ha chiesto la condanna della parte convenuta al risarcimento del danno da usura psicofisica con decorrenza dall'11.4.2007 e ha notificato il ricorso introduttivo in data 28.10.2022, sicchè, considerata la notifica del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente contenente la domanda risarcitoria da usura psico-fisica (v. relata del 14.09.2021 in all. n. 13.2 in produzione di parte ricorrente), avente valenza interruttiva, si ritiene maturata la prescrizione fino alla data del
13.09.2011.
8. Tanto accertato, occorre verificare se le allegazioni di cui al ricorso introduttivo siano state provate dal ricorrente.
7 Ebbene ritiene il Tribunale che tali allegazioni abbiano trovato pieno riscontro nella deposizione del teste , collega di lavoro del ricorrente e addetto anch'egli Testimone_1 al deposito di CC, il quale ha confermato le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, così come descritte in ricorso e ha confermato che quasi tutte le tratte coperte dal ricorrente avessero una lunghezza superiore ai 50 km.
Il teste, in particolare, ha dichiarato: “ADR confermo che il ricorrente faceva le tratte indicate nel capo 9 del ricorso introduttivo. Sono a conoscenza della circostanza in quanto ho lavorato anche io presso il deposito di CC che dipende dal deposito di
Flumeri al quale sono addetto. In diverse occasioni nel corso degli anni ho sostituito
i colleghi del deposito di CC. Le tratte che ho indicato hanno per la maggior parte percorrenza superiori ai 50 km. A questo punto viene mostrato al teste il turno di servizio 00241 del deposito di CC contenuto nella cartella zip allegata alla produzione n.11 di parte ricorrente. Il teste dichiara: in questo turno la tratta è spezzettata in vari punti del percorso ma, in realtà, il percorso inteso come tempo di guida continuativo è superiore a 50 km. La guida è continuata ma tra una corsa e
l'altra non ci sono soste o riposi ma soltanto fermate per la salita e discesa passeggeri.
ADR Di regola quando salgono e scendono i passeggeri l'autista dell'autobus non spegne il motore e non scende dall'autobus perché non c'è il tempo e poi anche perchè non può lasciare l'autobus incustodito. Le fermate durano pochi secondi o pochi minuti, ossia il tempo necessario alla salita e alla discesa dei passeggeri e quindi la durata della fermata dipende dal numero dei passeggeri che salgono e scendono.. La partenza è alle 5.45 e l'autista guida ininterrottamente sino alle 8.25 percorrendo oltre 80 km. Seguendo scarse 4 ore di sosta e poi l'autista riprende la guida sul percorso indicato nel turno. Adr dopo il 2016, quando l' ha applicato i riposi Pt_5 del regolamento 561, i riposi sono aumentati di 2/3 unità al mese. Adr le dichiarazioni valgono per tutto il periodo di lavoro di . Io sono ancora dipendente Parte_2 mentre il è in pensione da qualche anno. ADR Null'altro posso riferire.” Pt_2
Quanto alle dichiarazioni rese dai testi di parte resistente, va rilevato che gli stessi si sono limitati a confermare pedissequamente le circostanze dedotte dalla datrice di lavoro, riferendo in maniera generica e omettendo di menzionare che le tratte sono quasi sempre inserite in itinerari che, nel loro insieme, superano i 50 km.
A ciò si aggiunga che anche dalla istruttoria documentale ha trovato riscontro la ricostruzione di parte ricorrente.
8 Le tratte di lunga percorrenza elencate nel ricorso introduttivo sono ricomprese nei turni di servizio ufficiali del deposito di CC, allegati al giudizio da parte ricorrente.
In particolare, dal deposito di CC partivano i turni di servizio 236, 237, 238, 239,
240, 241 e 242 e dall'esame dei predetti turni si evince che le linee percorse quotidianamente dal medesimo autista avevano un percorso complessivo superiore ai
50 Km (vedasi doc. sub 11.7 del fascicolo di parte ricorrente).
9. Occorre a questo punto esaminare la questione concernente l'interpretazione dell'art. 3 del Regolamento CE n. 561/2006 e il suo ambito di applicazione.
A tal fine è opportuno riportare il testo delle norme rilevanti per la decisione della vicenda oggetto del presente giudizio. L'art. 1 stabilisce lo scopo del regolamento: “Il presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per
i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. Il presente regolamento mira, inoltre, ad ottimizzare il controllo e l'applicazione da parte degli Stati membri nonché a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada. L'art. 2 stabilisce “Il presente regolamento si applica al trasporto su strada: … … b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine…” L'art. 3 detta la norma che pone i maggiori contrasti interpretativi: “Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di: a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
L'art. 4 stabilisce che “Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: … f) «riposo»: ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;
… h) «periodo di riposo settimanale»: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il «periodo di riposo settimanale regolare» sia il «periodo di riposo settimanale ridotto»: «periodo di riposo settimanale regolare»: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;
«periodo di riposo settimanale ridotto»: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative” L'Art. 8, infine, prevede “I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e settimanali.
… 6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: a) due
9 periodi di riposo settimanale regolari;
oppure b) un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto, di almeno 24 ore. Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.”
La finalità del Regolamento comunitario è quella di prevedere norme più stringenti per la salvaguardia della salute dei lavoratori e per la sicurezza dei servizi, in particolare di quelli ritenuti più logoranti e faticosi perché sviluppati su una lunga percorrenza e sui tempi di guida più gravosi.
Se questa è la finalità della norma comunitaria, è evidente che tra il percorso senza fermate che supera i 50 chilometri e il percorso che si compone di più linee o tratte, anche tutte inferiori ai 50 km, ma effettuate continuativamente dal medesimo autista, nel caso in cui le fermate sono esclusivamente finalizzate alla salita e alla discesa dei passeggeri, senza alcuna sosta inoperosa da parte del conducente, non sussiste alcuna differenza in quanto la sosta per la salita e la discesa dei passeggeri non solo non consente il recupero psico fisico dell'autista ma, al contrario, comporta un aggravio del lavoro, dovendo il conducente garantire che le operazioni di discesa e salite dei passeggeri si verifichino in sicurezza.
Considerando la finalità della normativa comunitaria dovrebbe sempre preferirsi una esegesi del Regolamento CE volta al miglioramento delle condizioni di lavoro al fine di garantire lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico in sicurezza.
Così inteso l'art. 3 del Regolamento CE 561/2006, nel caso oggetto del presente giudizio la datrice di lavoro ha violato tale norma nel periodo dedotto dal lavoratore, poiché il risulta essere stato assegnato alle linee indicate nel ricorso introduttivo Pt_2
e specificamente risultanti dai turni di servizio relativi al periodo dedotto, ognuna delle quali avente una percorrenza, dalla partenza al capolinea, superiore ai 50 km;
il ricorrente ha fruito dei riposi settimanali secondo quanto previsto dall'art. 8 della l.
138/1958 (ossia 24 ore settimanali), e non secondo il dettato del reg. 561/2006.
In ordine a tale ultima circostanza, va sottolineato che l'eccezione della parte resistente
-secondo cui dalla documentazione allegate risulterebbe che le ore di riposo settimanalmente godute dal ricorrente sarebbero state superiori alle 24 ore settimanali- non coglie nel segno, poiché nel calcolo di tali ore, appaiono impropriamente sommati i riposi settimanali (contraddistinti dal codice RIP) con periodi di ferie (AF), riposo per festività (RF) e assenze per malattia (AM), nel mentre l'unico dato pertinente per la verifica del rispetto del Regolamento CE è la durata del
10 riposo settimanale, ovvero l'intervallo tra la fine di un ciclo di lavoro settimanale e l'inizio del successivo.
Peraltro, è dirimente il rilievo che la stessa parte resistente abbia dato applicazione alla disciplina del regolamento 561 a far data dal 1° agosto 2016 (cfr. verbale della riunione con le OO.SS. del 25.07.2016, convocata «per discutere della proposta di nuove rotazioni ai fini della corretta applicazione del reg. CE 561/2006»).
10. Ciò posto, occorre verificare se da tale violazione scaturisce un diritto del lavoratore al risarcimento del danno da usura psico fisica derivante dal mancato godimento dei riposi spettanti.
La parte resistente ha eccepito la mancata prova circa la sussistenza di un danno risarcibile, ma tale censura è infondata, in quanto la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che nel caso di mancata fruizione del riposo spettante al lavoratore in considerazione dei turni lavorativi svolti, lo stesso subisce una usura psicofisica a causa della maggiore penosità della prestazione svolta in un giorno destinato al riposo settimanale.
Tale danno da usura psicofisica deve ritenersi presunto, in quanto consegue alla violazione di un principio costituzionale, dettato dall'art 36 Cost., posto a tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore.
Applicando tale principio al caso in esame deve ritenersi che la riduzione del riposo settimanale, da 45 ore a 24 ore settimanali, ha infatti indubbiamente inciso negativamente sulla possibilità per il lavoratore di ricostituire le energie psicofisiche.
Ne consegue che una volta dimostrata la prestazione lavorativa effettuata nei giorni destinati a riposo, il risarcimento del danno psicofisico deve conseguire automaticamente (Cass. n. 16398/04; Cass. n. 14710/15; Cass. n. 24563/2016; Cass. ord. N. 18884/2019) e, nel caso in esame, tale prova deriva dalla circostanza che il ricorrente settimanalmente ha goduto di un numero di ore di riposo pari a 24 ore, laddove, in considerazione dei turni svolti, avrebbe avuto diritto a 45 ore di riposo, destinando quindi al lavoro parte delle ore destinate al riposo.
11. Venendo alla quantificazione delle ore di riposo non godute, deve osservarsi che i conteggi di parte ricorrente non tengono conto del fatto che nel corso degli anni dedotti in giudizio il lavoratore ha goduto di ferie, permessi, si è assentato dal lavoro per ragioni diverse, laddove il riconoscimento di 19,5 ore mensili implicherebbe che tutti i mesi del periodo dedotto in giudizio il ricorrente avrebbe lavorato sempre, maturando sempre il diritto a 45 ore di riposo settimanale in luogo delle 24, con una differenza di
11 21 ore. Pertanto, la riduzione operata dal ricorrente soltanto di 1 h e 30 minuti non appare realistica.
Si ritiene quindi congruo stimare il numero di ore di riposo mensili non godute dal ricorrente in 13 ore mensili, pari a due giorni lavorativi di 6,5 ore.
Moltiplicando tale valore per il numero di mesi lavorati ciascun anno del periodo di spettanza dal 14. settembre 2011 al 31 luglio 2016, come delimitato in ragione della maturata prescrizione decennale, e moltiplicando tale risultato per l'importo della retribuzione giornaliera con la maggiorazione del 10% prevista per il lavoro cd. straordinario -secondo il criterio di cui in ricorso e che è assolutamente condivisibile, considerando che il comportamento illegittimo del datore ha comportato che il ricorrente ha lavorato nei giorni destinati al riposo- risulta che e CP_1 [...] già devono corrispondere, in solido, in favore di Controparte_2 Controparte_2
, a titolo di risarcimento del danno da usura psicofisica per il periodo Parte_2
14.9.2011-31.07.2016, la somma di euro 8.963,24 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, da calcolarsi a decorrere dalla messa in mora (14.09.2021) al saldo (Cass. 9338/2009, Cass. 20883/2019).
12. Infine, quanto alla eccezione della sussistenza di un proprio controcredito sollevata da parte resistente, in tesi derivante dalla corresponsione di una retribuzione commisurata all'orario contrattuale di 39 ore settimanali, pur a fronte del mancato completamento dell'orario da parte dei lavoratori si osserva quanto segue, richiamandosi sul punto ai sensi dell'art. 118 d.a. c.p.c. la pronuncia del Tribunale di
Benevento sentenza n. 861/2022.
Detta corresponsione –quand'anche volesse ritenersi provata la prestazione, nel periodo oggetto di causa, di un numero di ore lavorative inferiore a quello contrattuale e pari a quello indicato per ciascun autista nelle memorie di costituzione delle società, sulla scorta di estratti da esse stesse predisposti, non può in alcun modo considerarsi come indebita. In ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa: «Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta» (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 7501 del 14/05/2012; v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11294 del
12 12/06/2020, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1734 del 25/01/2011 e Cass. Sez. L, Sentenza n.
22872 del 10/11/2010). Con L' avrebbe scientemente versato, per plurime annualità, somme non dovute, senza mai rilevare alcun errore o anomalia, e senza mai avanzare alcuna richiesta di restituzione degli importi indebitamente versati (cosa che non ha fatto neppure nel presente giudizio, in cui si è limitata alla mera proposizione di un'eccezione riconvenzionale volta a paralizzare gli effetti scaturenti dall'eventuale accoglimento della domanda). Nemmeno ha dedotto che il lavoratore si sia ingiustificatamente assentato dal lavoro, o che sia stati destinatario di provvedimenti di contestazione disciplinare per la sistematica prestazione di un numero di ore inferiore al dovuto. Ben più plausibile rispetto a una presunta natura indebita delle erogazioni appare la loro riferibilità a una scelta di politica aziendale. Invero, il CCNL (art. 27 dell'Accordo nazionale 28 novembre 2015 di rinnovo del CCNL autoferrotranvieri) fissa in 39 ore la durata dell'orario di lavoro settimanale, sancendo che essa sia «realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane».
L'organizzazione dell'orario di lavoro nell'arco del periodo plurisettimanale di compensazione è materia di pertinenza aziendale (art. 27, comma 2). Il successivo comma 5 ribadisce poi che «Al fine di adeguare la prestazione effettiva all'orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese». La ratio di tali previsioni risiede, come correttamente osservato da parte ricorrente nelle note autorizzate, nel fatto che far coincidere i tempi di percorrenza di un elevato numero di linee, sulle quali opera una rotazione ciclica degli operatori di esercizio, con le 39 ore settimanali medie è assai complesso, sicché di regola le aziende di trasporto hanno preferito predisporre turni che non raggiungessero la soglia di saturazione. Se la scelta di far osservare agli autisti un orario sistematicamente inferiore a quello contrattualmente dovuto è riconducibile a una Con libera scelta dell' , in assenza di contrattazione aziendale sul punto, è evidente che le sue conseguenze non possono ridondare in danno dei lavoratori, ai quali spetta comunque la retribuzione contrattuale. Ne discende l'infondatezza dell'eccezione riconvenzionale fondata sul presupposto della ripetibilità, siccome indebitamente corrisposte, delle somme versate al lavoratore per ore non lavorate, per unilaterale scelta datoriale, fino a concorrenza dell'orario contrattuale.
13 13. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la complessità della vicenda, nonché la non uniformità delle pronunce di merito prodotte dalle parti, ne giustificano l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle domande di
[...]
e per intervenuto accordo conciliativo;
- spese di Parte_1 Parte_3 lite come da verbali di conciliazione;
2) accerta e dichiara il diritto di al risarcimento del danno da usura Parte_2 psico-fisica e, per l'effetto, condanna e già CP_1 Controparte_2 [...]
in solido fra loro, a corrispondere in suo favore la somma di € 8.963,24 Controparte_2
( ) oltre rivalutazione monetaria e interessi Email_3 legali, da calcolarsi a decorrere dalla messa in mora al saldo;
3) Rigetta nel resto le domande di cui ai ricorsi riuniti proposti da;
Parte_2
4) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, 08.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. (termine per il deposito delle note scritte fissato il 07/10/2025) ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 91/2022 R.G. cui è riunita la causa n. 3263/2023 R.G. aventi ad oggetto “Risarcimento danni: altre ipotesi” e vertente
TRA
(c.f. indicato ), Parte_1 C.F._1 [...]
, (c.f. indicato ), (c.f. Pt_2 C.F._2 Parte_3 indicato ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli C.F._3 avv.ti Pasquale Biondi ed Emanuele Biondi ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec indicato: Email_1
RICORRENTI
CONTRO
(P.IVA e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(P. IVA , in persona dei legali Controparte_2 P.IVA_2 rappresentanti p.t., rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Emilio
Balletti ed elettivamente domiciliate Napoli, alla via dei Mille, n. 16 (indirizzo pec indicato: (P.E.C.: ; Email_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1. Con ricorso depositato in data 11.01.2022, le parti ricorrenti in epigrafe indicate adivano il Tribunale di Avellino, in funzione del giudice del lavoro, chiedendo di: “1. Accertare e dichiarare che i ricorrenti, addetti alla conduzione di autobus di Cont linea del aventi percorrenze di oltre 50 chilometri, nel periodo dall'11/04/2007 e fino al 31/07/2016, non hanno goduto del riposo settimanale medio di 45 ore, così come previsto dal Regolamento (CE) n. 561/2006; 2. Per l'effetto, condannare le società convenute, in solido tra loro ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento del danno per usura psicofisica subìto dai ricorrenti nel suddetto periodo mediante la corresponsione, in favore degli stessi, di una somma parametrata alla retribuzione giornaliera prevista dalla contrattazione collettiva di settore, maggiorata nella misura del 10% per ogni giorno di riposo non fruito, nella misura complessiva di € 13.580,53 (per ), di € 13.556,25 Parte_1
(per , di € 10.326,73 (per , ovvero nella maggiore Parte_2 Parte_3
o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute ai ricorrenti, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dagli stessi per la diminuzione di valore del loro credito, condannando le convenute società, in solido tra loro ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle relative somme;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
In punto di fatto i ricorrenti, premesso che a decorrere dal 1.05.2018, per effetto di conferimento di ramo aziendale la ubentrava in tutti i rapporti Controparte_4 attivi e passivi facenti capo al ramo d'azienda conferito dalla , deducevano di CP_1 aver lavorato alle dipendenze della società dal 23.07.1990 ( Controparte_1 [...]
), dal 23.07.1990 ( e dal 9.07.2007 ( Parte_1 Parte_2 Parte_3
come operatori di esercizio e di essere poi passati alle dipendenze della
[...] società a decorrere dal 1.05.2015 per effetto di trasferimento di ramo Controparte_2
d'azienda.
I lavoratori esponevano di aver sempre svolto la medesima mansione di operatori di esercizio e di avere rispettivamente conseguito, in ragione della anzianità di servizio maturata, l'inquadramento nel parametro retributivo 158 di cui al C.C.N.L.
UT ( e nel parametro 183 ( Parte_3 Parte_1
, .
[...] Parte_2
2 Precisato poi di essere stati da ultimo assegnati in forza alle unità produttiva sita in
CC (AV), esponevano di aver osservato, di norma, un orario settimanale pari a 39 ore, distribuite su sei giornate lavorative, evidenziando di essere stati addetti, nel periodo dal mese di aprile 2007 al mese di luglio 2016, alla guida di autobus di linea su tratte extraurbane del Trasporto Pubblico Locale, con percorrenze superiori a 50 Km. di aver fruito, nel periodo decorrente dalla data di assunzione e sino al Parte_4
31.07.2016, di un riposo settimanale pari a 24 ore nel giorno della settimana indicato dalla società, eccependo la violazione del Regolamento CE n. 561/2006, ai sensi del quale, per le tratte di percorrenza superiori ai 50 Km, è riconosciuto all'operatore di esercizio il diritto ad un riposo settimanale medio di 45 ore.
Rappresentavano, inoltre, che la società aveva cominciato a riconoscere il suddetto diritto al riposo settimanale soltanto a decorrere dal 1.08.2016, specificando di effettuare, da tale data, almeno due periodi di riposo settimanale pari a 45 ore ed un periodo di riposo settimanale ridotto, pari ad almeno 24 ore, con riduzione compensata mediante un tempo di riposo equivalente.
Osservavano dunque di aver goduto nel periodo in oggetto di complessive 4 giornate di riposo settimanale al mese, a dispetto delle circa 7 giornate di riposo mensile spettanti ai sensi delle disposizioni di cui al citato Regolamento (CE) n. 561/2006.
Riferivano, dunque, di aver presentato reclamo gerarchico per il risarcimento dei danni da usura psicofisica subiti per il mancato godimento dei riposi settimanali, senza ottenere formale riscontro.
I lavoratori, di poi, contestavano di aver aderito all'accordo sindacale intervenuto nell'anno 2016 tra le OO.SS. e l'Azienda, deducendo di non ricordare di aver sottoscritto la modulistica di riferimento ed impugnando ex art. 2113 c.c. il contenuto della stessa quanto alla rinuncia al risarcimento del danno da usura-psicofsica subito.
In punto di diritto, il ricorrente eccepiva la violazione del Regolamento CE n.
561/2006, nonché dell'art. 36 Cost., deducendo l'inadempienza del datore di lavoro e il pregiudizio al diritto al riposo determinante usura psico-fisica, chiedendo il risarcimento del danno subito parametrato alla retribuzione giornaliera incrementata della maggiorazione del lavoro straordinario, ossia nella misura del 10%, per 3 giorni mensili di riposo non fruito, allegando conteggi analitici.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 18.11.2022 si costituivano e Controparte_1 [...]
-, instando per il rigetto del ricorso. Controparte_2 Controparte_2
3 La parte resistente eccepiva, in via preliminare, la prescrizione e l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. ritenendo di aver correttamente operato e contestando lo svolgimento dei turni indicati dai ricorrenti e, dunque, la spettanza del preteso diritto ai riposi previsti dal Regolamento CE n. 561/2006.
Eccepiva il difetto di allegazione relativamente alla domanda volta al risarcimento del danno da usura psico-fisica.
Allegava i prospetti relativi ai “servizi svolti”, i turni e le buste paga per gli anni di riferimento, ritenendo l'inapplicabilità al caso di specie del regolamento CE n.
561/2006 stante la incumulabilità delle singole tratte e/o linee percorse da ciascun autista.
Deduceva, infine, la compensazione tra le maggiori somme corrisposte e l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto ai ricorrenti, evidenziando che per ogni turno di lavoro le ore effettive lavorate erano state pagate in eccesso per un ammontare pari a:
€ 24.071,26 per il sig. - € 26.232,04 per il sig. - € 21.559,36 per il Pt_1 Pt_2 sig. . Pt_3
Con successivo ricorso depositato il 22.11.2023 e ritualmente notificato, gli istanti chiedevano: “1. accertare e dichiarare che i ricorrenti, addetti alla conduzione Cont di autobus di linea del aventi percorrenze di oltre 50 chilometri, nel periodo dall'11/04/2007 e fino al 31/07/2016, non hanno goduto del riposo settimanale medio di 45 ore, così come previsto dal Regolamento (CE) n. 561/2006; 2. per l'effetto, condannare la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno per usura psicofisica subìto dai ricorrenti nel periodo dall'11/04/2007 e fino al 31/08/2011, mediante la corresponsione, in favore degli stessi, di una somma parametrata alla retribuzione giornaliera prevista dalla contrattazione collettiva di settore, maggiorata nella misura del 10% per ogni giorno di riposo non fruito, nella misura complessiva di € 11.944,45 (per Parte_1
), di € 11.628,70 (per , di € 8.556,79 (per ),
[...] Parte_2 Parte_3 ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute ai ricorrenti, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dagli stessi per la diminuzione di valore del loro credito, condannando la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso
4 forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore.
Sollecitata la riunione dei giudizi e verificata la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, all'udienza del 13.02.2024, veniva disposta la riunione del procedimento n. 3263/2023 R.G. a quello recante n. 91/2022 R.G. più risalente nel tempo.
Acquisita la documentazione prodotta e all'esito dell'esame della prova testimoniale ammessa, i giudizi riuniti, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. e dell'esame delle note scritte depositate a cura delle parti costituite, venivano decisi come da sentenza dallo scrivente magistrato frattanto subentrato nel ruolo dal 12.09.2022.
3. Va dichiarata cessata la materia del contendere quanto alle domande dei ricorrenti e come del resto Parte_1 Parte_3 concordemente richiesto dalle parti (cfr. le note scritte depositate da parte resistente il
2.10.2025 e da parte resistente il 07.10.2025).
Nel caso di specie, avendo le parti definito bonariamente la controversia a mezzo di verbale di conciliazione sindacale, va dichiarata cessata la materia del contendere riguardo alla domanda proposta dai suddetti ricorrenti con spese come da verbale di conciliazione.
4. Venendo all'esame alle domande di , si osserva che Parte_2 fattispecie analoghe a quella in esame sono state già oggetto di molteplici pronunce della Corte d'Appello di Napoli (sent. n.n. 783/2023; 2631/2023; 2632/2023;
3783/2023; 2110/2024; 3822/2024; 3829/2024; 4400/2024; 4401/2024), il cui orientamento si intende in questa richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
5. In adesione alle pronunce su richiamate, va disattesa la eccezione di inammissibilità/improcedibilità -sollevata da parte resistente soltanto con le note autorizzate depositate in data 26.09.2025- della domanda riferita alle pretese relative al periodo antecedente al 31.12.2015 per intervenuto accordo sindacale tra le parti.
Dall'esame del verbale di conciliazione sindacale (allegato sub 7 in produzione di parte ricorrente) in atti è emerso che esso aveva ad oggetto l'argomento delle festività soppresse come attualmente regolate dal nuovo CCNL 28/11/2015, nonché la controversia sorta in merito alla quantificazione delle stesse per gli anni precedenti.
Non può, pertanto, affermarsi che la frase “con la stipula del presente accordo i lavoratori non avranno più nulla a pretendere sia in merito a quanto previsto dalle norme su richiamate che per riposi previsti per legge o contratto eventualmente
5 dovuti ma non goduti fino a tutto il 31.12.2015” contenuta in suddetto accordo possa intendersi come riferibile ai riposi di cui al regolamento (CE) n. 561/2006.
Diversamente, si incorrerebbe in una illegittima estensione della portata dell'accordo, contraria alla volontà chiaramente manifestata dalle parti stipulanti, come risultante dal tenore letterale dello stesso, il cui oggetto è unico ed è delimitato non solo dalle norme richiamate nel preambolo, ma anche dalla chiara indicazione fatta in apertura:
“Oggetto della presente riunione è la tematica delle "festività soppresse" così come attualmente regolate dal nuovo CCNL 28/11/2015 e la controversia sorta in merito alla quantificazione delle stesse per gli anni precedenti”.
6. Quanto alla eccepita violazione dell'art. 414 c.p.c. non sussiste alcuna violazione dell'articolo in oggetto.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, le allegazioni del lavoratore non sono né difettose, né generiche;
invero con gli atti introduttivi il lavoratore ha allegato che dal mese di aprile 2007 e fino al mese di luglio 2016 era stato sempre Cont addetto alla guida di autobus di linea su tratte extraurbane del aventi percorrenze superiori ai 50 Km, indicando specificamente le tratte a cui era adibito;
ha precisato, altresì, che soltanto occasionalmente era stato comandato a prestare la propria opera su tratte di lunghezza inferiore ai 50 km, ma senza alterare la prevalenza, su base settimanale, dei turni nei quali essi erano stati adibiti alla guida su tratte superiori ai
50 Km di percorrenza;
infine il lavoratore ha dedotto di aver goduto dalla data di assunzione e fino al 31.7.2016 esclusivamente di un riposo settimanale di 24 ore, ai sensi dell'art. 8 l. 138/1958, in violazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 e ha chiesto il risarcimento del danno da usura psico fisica.
7. Ciò detto, in via preliminare nel merito, va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente.
Sul punto vale richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (v. ex multis Cass. 15 luglio 2019, n. 18884 e Cass. 5 luglio 2024, n. 18390) secondo cui la violazione dei diritti garantiti dall'art. 36 Cost. genera «un danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento del datore di lavoro ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno» (v. Cass., SS.UU. n. 142 del 2013; n. 24180 del 2013; n. 16665 del 2015; n.
24563 del 2016 e, da ultimo, Cass. 18390/2024).
6 Con riguardo al termine prescrizionale, come affermato dalla Corte di Cassazione, nell'ipotesi -analoga a quella di specie- in cui il lavoratore chieda in giudizio l'accertamento di un diritto avente ad oggetto non già una voce ordinaria o straordinaria della retribuzione, bensì il risarcimento di un danno patito per effetto di un'inadempienza contrattuale del datore di lavoro (nella specie, danno da usura psico
- fisica provocato dal mancato godimento del riposo settimanale), «la tutela richiesta non riguarda prestazioni periodiche od aventi “causa debendi” continuativa, ma
l'accertamento di un debito connesso e tuttavia di distinta natura, per il quale vale la regola generale della prescrizione nel termine ordinario decennale, e non la disciplina della prescrizione quinquennale dei crediti stabilita dall'art. 2948 cod. civ»
(cfr. Cass. 13039/1997, conf. Cass. 3298/2002, Cass. 24536/2016).
Ne deriva che è inconferente il principio di diritto, richiamato dalla parte ricorrente, enucleato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26246/2022 secondo cui «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge numero 92 del 2012 e del decreto legislativo numero 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della legge 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli articoli 2948
n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro».
La Corte si è pronunciata in ordine alla decorrenza della prescrizione ex art. 2948 cc dei crediti di lavoro, ma nel caso di specie, la domanda attiene al risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale (cfr. Tribunale di Benevento, sentenza n. 757/2025 del 04.07.2025).
Nella specie parte ricorrente ha chiesto la condanna della parte convenuta al risarcimento del danno da usura psicofisica con decorrenza dall'11.4.2007 e ha notificato il ricorso introduttivo in data 28.10.2022, sicchè, considerata la notifica del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente contenente la domanda risarcitoria da usura psico-fisica (v. relata del 14.09.2021 in all. n. 13.2 in produzione di parte ricorrente), avente valenza interruttiva, si ritiene maturata la prescrizione fino alla data del
13.09.2011.
8. Tanto accertato, occorre verificare se le allegazioni di cui al ricorso introduttivo siano state provate dal ricorrente.
7 Ebbene ritiene il Tribunale che tali allegazioni abbiano trovato pieno riscontro nella deposizione del teste , collega di lavoro del ricorrente e addetto anch'egli Testimone_1 al deposito di CC, il quale ha confermato le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, così come descritte in ricorso e ha confermato che quasi tutte le tratte coperte dal ricorrente avessero una lunghezza superiore ai 50 km.
Il teste, in particolare, ha dichiarato: “ADR confermo che il ricorrente faceva le tratte indicate nel capo 9 del ricorso introduttivo. Sono a conoscenza della circostanza in quanto ho lavorato anche io presso il deposito di CC che dipende dal deposito di
Flumeri al quale sono addetto. In diverse occasioni nel corso degli anni ho sostituito
i colleghi del deposito di CC. Le tratte che ho indicato hanno per la maggior parte percorrenza superiori ai 50 km. A questo punto viene mostrato al teste il turno di servizio 00241 del deposito di CC contenuto nella cartella zip allegata alla produzione n.11 di parte ricorrente. Il teste dichiara: in questo turno la tratta è spezzettata in vari punti del percorso ma, in realtà, il percorso inteso come tempo di guida continuativo è superiore a 50 km. La guida è continuata ma tra una corsa e
l'altra non ci sono soste o riposi ma soltanto fermate per la salita e discesa passeggeri.
ADR Di regola quando salgono e scendono i passeggeri l'autista dell'autobus non spegne il motore e non scende dall'autobus perché non c'è il tempo e poi anche perchè non può lasciare l'autobus incustodito. Le fermate durano pochi secondi o pochi minuti, ossia il tempo necessario alla salita e alla discesa dei passeggeri e quindi la durata della fermata dipende dal numero dei passeggeri che salgono e scendono.. La partenza è alle 5.45 e l'autista guida ininterrottamente sino alle 8.25 percorrendo oltre 80 km. Seguendo scarse 4 ore di sosta e poi l'autista riprende la guida sul percorso indicato nel turno. Adr dopo il 2016, quando l' ha applicato i riposi Pt_5 del regolamento 561, i riposi sono aumentati di 2/3 unità al mese. Adr le dichiarazioni valgono per tutto il periodo di lavoro di . Io sono ancora dipendente Parte_2 mentre il è in pensione da qualche anno. ADR Null'altro posso riferire.” Pt_2
Quanto alle dichiarazioni rese dai testi di parte resistente, va rilevato che gli stessi si sono limitati a confermare pedissequamente le circostanze dedotte dalla datrice di lavoro, riferendo in maniera generica e omettendo di menzionare che le tratte sono quasi sempre inserite in itinerari che, nel loro insieme, superano i 50 km.
A ciò si aggiunga che anche dalla istruttoria documentale ha trovato riscontro la ricostruzione di parte ricorrente.
8 Le tratte di lunga percorrenza elencate nel ricorso introduttivo sono ricomprese nei turni di servizio ufficiali del deposito di CC, allegati al giudizio da parte ricorrente.
In particolare, dal deposito di CC partivano i turni di servizio 236, 237, 238, 239,
240, 241 e 242 e dall'esame dei predetti turni si evince che le linee percorse quotidianamente dal medesimo autista avevano un percorso complessivo superiore ai
50 Km (vedasi doc. sub 11.7 del fascicolo di parte ricorrente).
9. Occorre a questo punto esaminare la questione concernente l'interpretazione dell'art. 3 del Regolamento CE n. 561/2006 e il suo ambito di applicazione.
A tal fine è opportuno riportare il testo delle norme rilevanti per la decisione della vicenda oggetto del presente giudizio. L'art. 1 stabilisce lo scopo del regolamento: “Il presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per
i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. Il presente regolamento mira, inoltre, ad ottimizzare il controllo e l'applicazione da parte degli Stati membri nonché a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada. L'art. 2 stabilisce “Il presente regolamento si applica al trasporto su strada: … … b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine…” L'art. 3 detta la norma che pone i maggiori contrasti interpretativi: “Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di: a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
L'art. 4 stabilisce che “Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: … f) «riposo»: ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;
… h) «periodo di riposo settimanale»: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il «periodo di riposo settimanale regolare» sia il «periodo di riposo settimanale ridotto»: «periodo di riposo settimanale regolare»: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;
«periodo di riposo settimanale ridotto»: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative” L'Art. 8, infine, prevede “I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e settimanali.
… 6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: a) due
9 periodi di riposo settimanale regolari;
oppure b) un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto, di almeno 24 ore. Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.”
La finalità del Regolamento comunitario è quella di prevedere norme più stringenti per la salvaguardia della salute dei lavoratori e per la sicurezza dei servizi, in particolare di quelli ritenuti più logoranti e faticosi perché sviluppati su una lunga percorrenza e sui tempi di guida più gravosi.
Se questa è la finalità della norma comunitaria, è evidente che tra il percorso senza fermate che supera i 50 chilometri e il percorso che si compone di più linee o tratte, anche tutte inferiori ai 50 km, ma effettuate continuativamente dal medesimo autista, nel caso in cui le fermate sono esclusivamente finalizzate alla salita e alla discesa dei passeggeri, senza alcuna sosta inoperosa da parte del conducente, non sussiste alcuna differenza in quanto la sosta per la salita e la discesa dei passeggeri non solo non consente il recupero psico fisico dell'autista ma, al contrario, comporta un aggravio del lavoro, dovendo il conducente garantire che le operazioni di discesa e salite dei passeggeri si verifichino in sicurezza.
Considerando la finalità della normativa comunitaria dovrebbe sempre preferirsi una esegesi del Regolamento CE volta al miglioramento delle condizioni di lavoro al fine di garantire lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico in sicurezza.
Così inteso l'art. 3 del Regolamento CE 561/2006, nel caso oggetto del presente giudizio la datrice di lavoro ha violato tale norma nel periodo dedotto dal lavoratore, poiché il risulta essere stato assegnato alle linee indicate nel ricorso introduttivo Pt_2
e specificamente risultanti dai turni di servizio relativi al periodo dedotto, ognuna delle quali avente una percorrenza, dalla partenza al capolinea, superiore ai 50 km;
il ricorrente ha fruito dei riposi settimanali secondo quanto previsto dall'art. 8 della l.
138/1958 (ossia 24 ore settimanali), e non secondo il dettato del reg. 561/2006.
In ordine a tale ultima circostanza, va sottolineato che l'eccezione della parte resistente
-secondo cui dalla documentazione allegate risulterebbe che le ore di riposo settimanalmente godute dal ricorrente sarebbero state superiori alle 24 ore settimanali- non coglie nel segno, poiché nel calcolo di tali ore, appaiono impropriamente sommati i riposi settimanali (contraddistinti dal codice RIP) con periodi di ferie (AF), riposo per festività (RF) e assenze per malattia (AM), nel mentre l'unico dato pertinente per la verifica del rispetto del Regolamento CE è la durata del
10 riposo settimanale, ovvero l'intervallo tra la fine di un ciclo di lavoro settimanale e l'inizio del successivo.
Peraltro, è dirimente il rilievo che la stessa parte resistente abbia dato applicazione alla disciplina del regolamento 561 a far data dal 1° agosto 2016 (cfr. verbale della riunione con le OO.SS. del 25.07.2016, convocata «per discutere della proposta di nuove rotazioni ai fini della corretta applicazione del reg. CE 561/2006»).
10. Ciò posto, occorre verificare se da tale violazione scaturisce un diritto del lavoratore al risarcimento del danno da usura psico fisica derivante dal mancato godimento dei riposi spettanti.
La parte resistente ha eccepito la mancata prova circa la sussistenza di un danno risarcibile, ma tale censura è infondata, in quanto la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che nel caso di mancata fruizione del riposo spettante al lavoratore in considerazione dei turni lavorativi svolti, lo stesso subisce una usura psicofisica a causa della maggiore penosità della prestazione svolta in un giorno destinato al riposo settimanale.
Tale danno da usura psicofisica deve ritenersi presunto, in quanto consegue alla violazione di un principio costituzionale, dettato dall'art 36 Cost., posto a tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore.
Applicando tale principio al caso in esame deve ritenersi che la riduzione del riposo settimanale, da 45 ore a 24 ore settimanali, ha infatti indubbiamente inciso negativamente sulla possibilità per il lavoratore di ricostituire le energie psicofisiche.
Ne consegue che una volta dimostrata la prestazione lavorativa effettuata nei giorni destinati a riposo, il risarcimento del danno psicofisico deve conseguire automaticamente (Cass. n. 16398/04; Cass. n. 14710/15; Cass. n. 24563/2016; Cass. ord. N. 18884/2019) e, nel caso in esame, tale prova deriva dalla circostanza che il ricorrente settimanalmente ha goduto di un numero di ore di riposo pari a 24 ore, laddove, in considerazione dei turni svolti, avrebbe avuto diritto a 45 ore di riposo, destinando quindi al lavoro parte delle ore destinate al riposo.
11. Venendo alla quantificazione delle ore di riposo non godute, deve osservarsi che i conteggi di parte ricorrente non tengono conto del fatto che nel corso degli anni dedotti in giudizio il lavoratore ha goduto di ferie, permessi, si è assentato dal lavoro per ragioni diverse, laddove il riconoscimento di 19,5 ore mensili implicherebbe che tutti i mesi del periodo dedotto in giudizio il ricorrente avrebbe lavorato sempre, maturando sempre il diritto a 45 ore di riposo settimanale in luogo delle 24, con una differenza di
11 21 ore. Pertanto, la riduzione operata dal ricorrente soltanto di 1 h e 30 minuti non appare realistica.
Si ritiene quindi congruo stimare il numero di ore di riposo mensili non godute dal ricorrente in 13 ore mensili, pari a due giorni lavorativi di 6,5 ore.
Moltiplicando tale valore per il numero di mesi lavorati ciascun anno del periodo di spettanza dal 14. settembre 2011 al 31 luglio 2016, come delimitato in ragione della maturata prescrizione decennale, e moltiplicando tale risultato per l'importo della retribuzione giornaliera con la maggiorazione del 10% prevista per il lavoro cd. straordinario -secondo il criterio di cui in ricorso e che è assolutamente condivisibile, considerando che il comportamento illegittimo del datore ha comportato che il ricorrente ha lavorato nei giorni destinati al riposo- risulta che e CP_1 [...] già devono corrispondere, in solido, in favore di Controparte_2 Controparte_2
, a titolo di risarcimento del danno da usura psicofisica per il periodo Parte_2
14.9.2011-31.07.2016, la somma di euro 8.963,24 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, da calcolarsi a decorrere dalla messa in mora (14.09.2021) al saldo (Cass. 9338/2009, Cass. 20883/2019).
12. Infine, quanto alla eccezione della sussistenza di un proprio controcredito sollevata da parte resistente, in tesi derivante dalla corresponsione di una retribuzione commisurata all'orario contrattuale di 39 ore settimanali, pur a fronte del mancato completamento dell'orario da parte dei lavoratori si osserva quanto segue, richiamandosi sul punto ai sensi dell'art. 118 d.a. c.p.c. la pronuncia del Tribunale di
Benevento sentenza n. 861/2022.
Detta corresponsione –quand'anche volesse ritenersi provata la prestazione, nel periodo oggetto di causa, di un numero di ore lavorative inferiore a quello contrattuale e pari a quello indicato per ciascun autista nelle memorie di costituzione delle società, sulla scorta di estratti da esse stesse predisposti, non può in alcun modo considerarsi come indebita. In ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa: «Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta» (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 7501 del 14/05/2012; v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11294 del
12 12/06/2020, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1734 del 25/01/2011 e Cass. Sez. L, Sentenza n.
22872 del 10/11/2010). Con L' avrebbe scientemente versato, per plurime annualità, somme non dovute, senza mai rilevare alcun errore o anomalia, e senza mai avanzare alcuna richiesta di restituzione degli importi indebitamente versati (cosa che non ha fatto neppure nel presente giudizio, in cui si è limitata alla mera proposizione di un'eccezione riconvenzionale volta a paralizzare gli effetti scaturenti dall'eventuale accoglimento della domanda). Nemmeno ha dedotto che il lavoratore si sia ingiustificatamente assentato dal lavoro, o che sia stati destinatario di provvedimenti di contestazione disciplinare per la sistematica prestazione di un numero di ore inferiore al dovuto. Ben più plausibile rispetto a una presunta natura indebita delle erogazioni appare la loro riferibilità a una scelta di politica aziendale. Invero, il CCNL (art. 27 dell'Accordo nazionale 28 novembre 2015 di rinnovo del CCNL autoferrotranvieri) fissa in 39 ore la durata dell'orario di lavoro settimanale, sancendo che essa sia «realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane».
L'organizzazione dell'orario di lavoro nell'arco del periodo plurisettimanale di compensazione è materia di pertinenza aziendale (art. 27, comma 2). Il successivo comma 5 ribadisce poi che «Al fine di adeguare la prestazione effettiva all'orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese». La ratio di tali previsioni risiede, come correttamente osservato da parte ricorrente nelle note autorizzate, nel fatto che far coincidere i tempi di percorrenza di un elevato numero di linee, sulle quali opera una rotazione ciclica degli operatori di esercizio, con le 39 ore settimanali medie è assai complesso, sicché di regola le aziende di trasporto hanno preferito predisporre turni che non raggiungessero la soglia di saturazione. Se la scelta di far osservare agli autisti un orario sistematicamente inferiore a quello contrattualmente dovuto è riconducibile a una Con libera scelta dell' , in assenza di contrattazione aziendale sul punto, è evidente che le sue conseguenze non possono ridondare in danno dei lavoratori, ai quali spetta comunque la retribuzione contrattuale. Ne discende l'infondatezza dell'eccezione riconvenzionale fondata sul presupposto della ripetibilità, siccome indebitamente corrisposte, delle somme versate al lavoratore per ore non lavorate, per unilaterale scelta datoriale, fino a concorrenza dell'orario contrattuale.
13 13. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la complessità della vicenda, nonché la non uniformità delle pronunce di merito prodotte dalle parti, ne giustificano l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle domande di
[...]
e per intervenuto accordo conciliativo;
- spese di Parte_1 Parte_3 lite come da verbali di conciliazione;
2) accerta e dichiara il diritto di al risarcimento del danno da usura Parte_2 psico-fisica e, per l'effetto, condanna e già CP_1 Controparte_2 [...]
in solido fra loro, a corrispondere in suo favore la somma di € 8.963,24 Controparte_2
( ) oltre rivalutazione monetaria e interessi Email_3 legali, da calcolarsi a decorrere dalla messa in mora al saldo;
3) Rigetta nel resto le domande di cui ai ricorsi riuniti proposti da;
Parte_2
4) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, 08.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
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