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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 12/11/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
AR GR d'IC Presidente
Rita Carosella Consigliere
MA IA RR Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 354/2015 R.G., di appello, avverso la sentenza n. 501/2015, pronunciata dal Tribunale di NI l'8.6.2015 nella causa civile n. 190/2011 R.G., avente ad oggetto diritto di servitù;
TRA
( , in proprio e quale procuratore speciale del Parte_1 C.F._1 germano, ( , Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso, in forza di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Nicola
Colarusso, con domiciliazione telematica legale;
APPELLANTE
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._3
( ), CP_2 C.F._4
( , Controparte_3 C.F._5 rappresentati e difesi, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv.
CH Capobianco, con domiciliazione telematica legale;
APPELLATI
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
, in proprio e quale procuratore speciale del germano , Parte_1 Parte_2 ha proposto appello avverso la sentenza n. 501 dell'8.6.2015, con cui il Tribunale di
NI aveva rigettato le domande proposte nei confronti delle parti appellate.
1 Si sono costituiti in giudizio , e , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 18.7.2018, l'avv. Iannetta, comparso in sostituzione dell'avv. Nicola
Colarusso, difensore dell'appellante, comunicava il sopravvenuto decesso del medesimo e, pertanto, questa Corte dichiarava, in pari data, l'interruzione del processo.
Da tale data è decorso il termine di tre mesi, senza che la parte interessata abbia provveduto alla riassunzione del processo e, pertanto, se ne deve pronunciare l'estinzione ai sensi dell'art. 305 c.p.c. per mancata riassunzione nei termini.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese di lite, che, ai sensi dell'art. 310, comma 4
c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 501/2015 pronunciata dal Tribunale di
NI l'8.6.2015, proposto da , in proprio e quale procuratore speciale Parte_1 del germano , nei confronti di , e Parte_2 Controparte_1 CP_2
, così provvede: Controparte_3
- dichiara l'estinzione del processo;
- spese del giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 30.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
MA IA RR AR GR d'IC
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