Articolo 53 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
Articolo 52Articolo 54
Versione
29 luglio 1945
Art. 53.


(impugnazioni).


Le facolta' e le condizioni per impugnare i provvedimenti del giudice emessi sotto l'impero delle leggi processuali militari abrogate sono regolate dalle leggi stesse.

Se alla data del 1° ottobre 1941-XIX non e' scaduto il termine ordinario di impugnazione, si osserva il termine stabilito dai nuovi codici penali militari, in quanto sia piu' favorevole all'imputato.
La stessa disposizione si applica per il termine di impugnazione prorogato a norma dell'art. 49.
Entrata in vigore il 29 luglio 1945