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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/12/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 338/2023
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere Dott.ssa Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 338/2023 R. G., promossa da nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
nata a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_2 CodiceFiscale_2 Pt_3
nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentati e
[...] CodiceFiscale_3 difesi dall'Avv. Katia Paola Castiglione (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina (ME), Via S. Maria dell'Arco nr. 16 (Studio legale associato Fazio-Lanfranchi-Parisi-Orto), sono elettivamente domiciliati;
Appellanti contro (P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Processo (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina (ME), Piazza Catalani n. 6, è elettivamente domiciliata;
(già - P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Letterio D'Andrea (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina (ME), Via dei Mille n. 181, è elettivamente domiciliata;
Appellate OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 212/2023, emessa, in data 3 marzo 2023, dal Tribunale di Barcellona P.G., in materia di risarcimento danni. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter, con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato in data 17 marzo 2014, e , in Parte_1 Parte_2 proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore citavano a Parte_3 comparire, innanzi al Tribunale di Barcellona P.G., la Controparte_4
e la esponendo: che, in data 1 dicembre 2011,
[...] Controparte_5 durante le ore scolastiche, intorno alle ore 13:00 circa, il piccolo si trovava nei locali Parte_3 della scuola materna “The British Linguage Centre s.c.s.”, ove svolgeva attività ludiche e didattiche;
che, mentre giocava, era caduto rovinosamente a terra riportando lesioni personali;
che a causa del violento impatto, il bambino aveva avvertito un forte dolore al braccio destro ed era stato trasportato
1 d'urgenza al vicino Ospedale di Milazzo, ove gli era stata diagnosticata “Algia gomito dx frattura completa e scomposta a carico del condilo omerale”; che, sottoposto ad esame radiografico e a visita ortopedica, era stata confermata la diagnosi di “Frattura epicondilo omerale dx con notevole tumefazione”, che aveva reso necessaria la steccatura gessata dell'arto e la prescrizione di terapia medica;
che, in seguito ad ulteriori esami diagnostici, il minore era stato sottoposto ad intervento chirurgico di “osteosintesi con fili K.”, cui erano seguite terapie e visite di controllo. Precisavano che, a causa del sinistro, il bambino aveva riportato danni non patrimoniali da liquidarsi complessivamente in € 66.844,19 - di cui: € 2.730,00 per invalidità temporanea assoluta di gg. 30, € 1.638,00 per invalidità temporanea relativa di gg. 30 (al 60%), € 1.638,00 a titolo di risarcimento per invalidità temporanea relativa di gg. 60 (al 30%), € 29.526,53 a titolo di invalidità permanente nella misura del 11 %, aumento per personalizzazione del danno € 21.469,49; ulteriore maggiorazione di 1/3 per danno esistenziale pari ad € 9.842,17 - a cui dovevano essere sommate le spese mediche sostenute dai genitori, in misura pari a € 46,66, il risarcimento del danno da lucro cessante, da liquidarsi equitativamente, ex art. 2059 c.c., la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Dichiaravano, tuttavia, di volere contenere la domanda nei limiti di € 52.000,00 con rinuncia al supero. Lamentavano che la responsabilità dell'evento lesivo era da attribuirsi all'istituto ed al suo personale, che avrebbe dovuto vigilare sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo nel tempo in cui lo stesso fruiva della prestazione scolastica. Chiedevano, pertanto, la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle somme risultate di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, “il tutto entro la competenza per valore di € 52.000,00 del Tribinale adito, somma entro la quale parte attrice intende contenere, come contiene, la presente domanda giudiziale con espressa rinuncia al supero”. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. Si costituiva in giudizio la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, contestando la fondatezza della domanda risarcitoria. Deduceva, in particolare: che il sinistro oggetto di causa si era verificato a causa del cattivo appoggio del piede, con perdita di equilibrio, da parte del bambino, all'atto di abbandonare un cavalluccio gonfiabile alto appena 30-40 cm. da terra;
che, al momento del sinistro, il piccolo stava giocando alla presenza e sotto stretta vigilanza del personale scolastico;
che si era trattato di un evento del tutto accidentale e fortuito, per cui nulla avrebbe potuto fare il personale scolastico per impedirlo;
che il bambino, nei due anni di frequenza della scuola materna aveva sempre tranquillamente giocato con il piccolo cavalluccio gonfiabile, che non presentava alcun elemento di pericolosità, trattandosi di struttura morbida, appositamente realizzata per l'utilizzo nelle scuole materne, specificamente indicato per i bambini dai tre anni in su, e che i bambini avevano continuato ad utilizzare, senza pericolo e danni, anche dopo l'incidente. Aggiungeva che la professionalità e l'idoneità del personale scolastico trovava conferma anche nel fatto che, nonostante l'accaduto, il piccolo era rientrato Parte_3 in istituto e lo aveva frequentato fino alla fine dell'anno scolastico. Chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_5 dalla quale chiedeva di essere manlevata e garantita da ogni pregiudizio economico derivante dall'accoglimento delle domande attoree. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande risarcitorie o, in subordine, la riduzione dell'importo richiesto nei limiti del giusto, con vittoria di spese e compensi.
2 Autorizzata la chiamata in garanzia, si costituiva in giudizio la già Controparte_2 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, che chiedeva il rigetto delle domande attoree
[...]
o, in subordine, la riduzione nei limiti di quanto rigorosamente dedotto e provato e tenuto conto del massimale e delle franchigie previste contrattualmente. Con vittoria di spese e compensi. Ammessa ed espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica medico-legale d'ufficio, con sentenza n. 212/2023 del 3 marzo 2023, il Tribunale di Barcellona P.G. respingeva la domanda degli attori, dichiarando compensate le spese di lite tra le parti e ponendo in via definitiva le spese di CTU a carico di parte attrice. Avverso detta sentenza, hanno proposto appello e , in proprio Parte_1 Parte_2
e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sul figlio minore chiedendo: “
1. Parte_3 nel merito, dichiarare ammissibile ed accogliere il presente appello;
2. per l'effetto, in accoglimento dei motivi d'appello ed in riforma della sentenza appellata, ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro del 01.12.2011, che ha coinvolto il piccolo va addebitata esclusivamente Parte_3 alla in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_6 gestore della scuola materna frequentata, all'epoca, dal figlio degli odierni appellanti;
3. conseguentemente, accertata l'entità dei danni subiti dal piccolo e dei danni patrimoniali Pt_3 patiti dai Sigg. e , condannare i convenuti in solido a pagare Parte_1 Parte_2 immediatamente, per le causali di cui in premessa, ai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
(in proprio e n.q. di genitori), come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, le somme che risulteranno di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
4. condannare i convenuti, in solido, al pagamento di spese di lite del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge”. Si è costituita la , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, contestando la fondatezza dei motivi di appello, di chi ha chiesto il rigetto o, in via subordinata, la riduzione dell'eventuale risarcimento nei limiti del giusto e provato. Per il caso di accertamento del diritto degli appellanti al risarcimento dei danni, ha insistito nella domanda di garanzia proposta nei confronti della (già ). Con vittoria di Controparte_2 Controparte_5 spese e compensi del doppio grado di giudizio. Si è costituita in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 eccependo, in via preliminare, la inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Nel merito, ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame, chiedendone il rigetto o, in via subordinata, la riduzione delle richieste nella misura dei danni ritenuta provata e nei limiti della loro riconducibilità al sinistro de quo e alle responsabilità della scuola. Ha chiesto, inoltre, che la condanna sia contenuta nei limiti di operatività della garanzia assicurativa, nel rispetto del massimale e delle franchigie previsti contrattualmente. Con vittoria di spese e compensi di causa. Con comparsa depositata in data 20 settembre 2024, spiegava intervento volontario Parte_3 facendo proprie tutte le domande, deduzioni e difese spiegate, nel corso del giudizio, nel suo interesse dai genitori, nelle quali ha insistito. A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 352 c.p.c., comunicata il 4 agosto 2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE In merito all'eccezione di carattere preliminare formulata dalla occorre osservare Controparte_2 che l'appello presenta i requisiti di forma di cui all'art. 342 c.p.c. e appare motivato, essendo stati
3 indicati i capi della decisione impugnati, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge denunciate.
1. Con i due motivi di gravame, gli appellanti, premessa l'applicabilità, nella specie, del regime probatorio previsto dall'art. 1218 c.c. per la responsabilità contrattuale, hanno dedotto che gli attori avevano assolto all'onere sugli stessi gravante, dimostrando - non solo in esito alle deposizioni testimoniali ma anche sulla base del principio di non contestazione, cui all'art. 115 c.p.c. - che l'accadimento dell'evento dannoso si fosse verificato all'interno della scuola e durante le attività didattiche, allorché il piccolo che al momento dell'accaduto aveva cinque anni, era Pt_3 sottoposto alla vigilanza del personale della scuola. Hanno lamentato il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della scuola convenuta e la mancanza di prova in ordine al caso fortuito, evidenziando che, pur avendo valutato correttamente l'inquadramento giuridico della fattispecie, il primo giudice inspiegabilmente era giunto all'errata conclusione che il piccolo avesse Pt_3 riportato le lesioni per un “caso fortuito”, di cui, però, non era stata data alcuna prova. E ciò travisando le emergenze istruttorie, segnatamente le deposizioni dei testi indicati dalla scuola, che non solo non avevano dimostrato la ricorrenza del caso fortuito, ma anzi avevano chiaramente messo in luce una chiara negligenza nella tutela dei bambini. Hanno aggiunto che parte convenuta non aveva, inoltre, provato neppure di aver predisposto, quale custode della struttura scolastica, quanto necessario per la sicurezza dei bambini in una stanza da gioco libero: vale a dire che, in detta aula vi fossero i requisiti di sicurezza obbligatori prescritti dalla normativa obbligatoria vigente in tema di sicurezza. I due motivi di appello, che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logico- giuridica, sono infondati. Occorre premettere, in diritto, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale bensì contrattuale, atteso, quanto all'istituto scolastico, che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso;
e che, quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da cd. autolesione nei confronti dell'istituto scolastico è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all'insegnante (Cass. Civ., sez. III, 25/11/2021, n. 36723). Non è, invece, invocabile, nella specie, la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, comma 2, c.c. a carico dei precettori, che trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo e non anche al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo, con la sua condotta, abbia procurato a sé stesso (cfr. Cass. Civ., sez. III, 27/03/2025, n. 8167). E' stato, inoltre, affermato che “In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante per il danno cagionato dall'alunno a se stesso, il danneggiato deve dimostrare non
4 soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante; solo se il creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere della parte debitrice dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (Cass. Civ., sez. III, 17/02/2023, n. 5118, che, in applicazione del principio, ha cassato la sentenza impugnata che, pur essendo rimasta ignota la causa del danno, aveva accolto la domanda di risarcimento dei pregiudizi subiti da un'alunna, caduta su una pista da sci durante una gita scolastica). Ed ancora, che “La natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico per i danni cagionati dall'alunno a se stesso comporta che sul primo gravi l'onere di dimostrare il corretto adempimento della propria obbligazione di sorveglianza, ferma restando la necessità, per l'attore, di fornire la prova del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento di danno;
prova che, in ragione della tipicità sociale dei modelli di diligenza predicabili rispetto alla prestazione di facere gravante sull'istituto, può ritenersi presuntivamente integrata a fronte della dimostrazione che l'evento si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto” (Cass. Civ., sez. III, 19/01/2024, n. 2114). D'altra parte, anche il convenuto istituto scolastico può fornire la prova della non imputabilità del danno anche per presunzioni (cfr. Cass. Civ., sez. III, 27/05/2024, n. 14720). Ciò premesso, occorre, in primo luogo osservare che, nel caso di specie, se è vero che la società convenuta - come dedotto dall'appellante - non ha contestato il fatto storico posto alla base della domanda risarcitoria (ossia che il minore era caduto rovinosamente a terra mentre, in orario scolastico, giocava all'interno dei locali della scuola materna dallo stesso frequentata), la stessa - a fronte della (peraltro generica) allegazione degli attori concernente la responsabilità dell'istituto, e del suo personale scolastico, per avere omesso di vigilare sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo, nel tempo in cui lo stesso fruiva della prestazione scolastica - ha, da subito, eccepito la natura accidentale e fortuita del sinistro oggetto di causa, verificatosi, malgrado la stretta vigilanza del personale scolastico che nulla avrebbe potuto fare per evitarlo, a causa del cattivo appoggio del piede, con perdita di equilibrio, da parte del bambino, all'atto di abbandonare un cavalluccio gonfiabile, alto pochi centimetri, che il bambino, nei due anni di frequenza della scuola materna, aveva sempre tranquillamente utilizzato e che non presentava alcun elemento di pericolosità, trattandosi di struttura morbida, appositamente realizzata per l'utilizzo nelle scuole materne, specificamente indicato per i bambini dai tre anni in su. Inoltre, il primo giudice, dopo avere bene esaminato il compendio probatorio in atti, ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali dettati in materia di responsabilità dell'istituto scolastico per i danni cagionati dall'alunno a se stesso, ritenendo che, in esito alla prova testimoniale espletata, non fosse emersa la prova della allegata omissione di vigilanza sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo da parte del personale della scuola materna, né altri profili di colpa o negligenza. In particolare, escussa all'udienza del 8 gennaio 2019, la teste sentita come teste Testimone_1 nel corso della stessa udienza, ha negato la circostanza n. 4 della memoria istruttoria di parte attrice (“vero o no che al momento del sinistro nella stanza in cui si trovava non erano Parte_3 presenti le insegnanti”), precisando: “che in quel momento era presente il Sig. che si Persona_1 trovava nella stessa stanza del piccolo mentre nella stanza adiacente si trovava la maestra Pt_3
. Preciso che al momento del fatto io ero presente e stavo consegnando un bambino ai Persona_2 genitori sicché non ho assistito al fatto perché ero nell'uscio della porta. Preciso altresì che pur non avendo assistito alla caduta, mi sono recata subito in aula e ho notato che era necessario chiamare i genitori per portare in ospedale”. Pur non avendo assistito alla caduta, confermava la teste Pt_3
5 che il supporto ludico, da cui il piccolo allievo era accidentalmente caduto, era stato dallo stesso utilizzato, sin dal precedente anno di frequenza della scuola, “trattandosi di cavalluccio gonfiabile dell'altezza di 20/30 cm.” … “omologato per l'utilizzo da parte di bambini dai 3 anni in su” e di fatto utilizzato senza alcun problema anche da bambini di soli tre anni. Tali circostanze sono state confermate, alla stessa udienza, dal teste , il quale, dopo avere Persona_1 precisato che all'epoca dei fatti era socio e dipendente della società cooperativa Controparte_1
con qualifica di assistente all'infanzia, riferiva, in relazione alla circostanza di cui alla lett. a
[...]
6) della memoria di parte convenuta (“vero o no che l'evento si è comunque verificato alla vigile presenza delle insegnanti preposte al corso”), che “la maestra che era assegnata allo CP_7 specifico corso dell'allievo , al momento dell'accaduto stava consegnando un bambino ai Pt_3 propri genitori e quindi non ha assistito al fatto, trovandosi sull'uscio della porta … nel momento in cui la maestra ha consegnato un bambino ai propri genitori, ero presente io nella Testimone_1 stanza adibita a libero gioco ove si trovava il e un'altra maestra nella stanza adiacente e Pt_3 comunicante destinata ai giochi da tavolo”. Il teste, inoltre, confermava la dinamica del sinistro, precisando di essersi trovato, in quel momento, a breve distanza dal piccolo (“Ero Parte_3 presente al momento in cui è occorso il sinistro al bambino, ed ero distante circa 2 metri dal luogo in cui si è verificato l'accaduto”), il quale, a dire dello stesso teste, era accidentalmente caduto da un supporto ludico, già utilizzato numerose volte, senza problemi, dallo stesso sin dal precedente anno di frequenza della scuola materna (“sia in quell'anno che nei precedenti, numerose volte”), trattandosi di un gioco adatto a bambini di età variabile dai 3 anni in su. Quanto allo stupore espresso dagli appellanti in merito al fatto che il primo giudice avesse ammesso la testimonianza dei predetti testimoni, in quanto “parti coinvolte per il ruolo lavorativo e di parentela che ancora oggi intrattengono con la scuola”, occorre osservare che la ammissibilità della prova non ha formato oggetto di specifica e tempestiva eccezione da parte degli attori, né è stata tempestivamente eccepita la nullità della prova assunta. Inoltre, le dichiarazioni dei due testi appaiono intrinsecamente attendibili, oltre che riscontrarsi a vicenda, e non sono state contraddette da altre emergenze probatorie. Dal compendio probatorio sono emersi, dunque, elementi che consentono, da un lato, di escludere che l'evento dannoso fosse imputabile alla violazione del dovere di controllo e vigilanza facente capo al personale scolastico - rimanendo irrilevante la temporanea e giustificata distrazione dell'insegnante a cui i bimbi erano affidati, intenta a compiere altre incombenze scolastiche, essendo la sorveglianza, comunque, assicurata dall'assistente all'infanzia (cfr. Cass. Civ., sez. III, 16/09/2025, n. 25337), avendo la scuola predisposto le normali misure di vigilanza - e, sotto altro profilo, di ritenere che l'evento dannoso fosse riconducibile ad una situazione imprevedibile, e non evitabile neppure con l'adozione di tutte le, ordinarie e concretamente esigibili, misure di vigilanza da parte del personale scolastico, essendo la caduta conseguita ad un comportamento dell'alunno - del tutto repentino, imprevedibile ed inevitabile - che ha perso l'equilibrio (dopo avere poggiando male il piedino) mentre scendeva dal piccolo cavalluccio gonfiabile, alto appena 20/30 cm, adatto a bambini della sua età (ed anche a bimbi di tre anni) e dallo stesso già costantemente utilizzato senza conseguenze dannose. Tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, allegate e provate (anche in via presuntiva), oltre che del tranquillo temperamento del minore e delle caratteristiche del gioco utilizzato, non si ravvisa, da parte del personale scolastico, altra condotta esigibile che potesse evitare il verificarsi dell'evento dannoso.
6 Appaiono, infine, tardive, in quanto formulate per la prima volta in grado di appello, le ulteriori deduzioni (peraltro generiche) degli appellanti concernenti la “inidoneità” della stanza adibita al libero gioco degli alunni, in quanto carente di, non meglio precisati e indicati solo a titolo esemplificativo (pavimento gommato, protezione degli angoli…), requisiti di sicurezza obbligatori prescritti dalla normativa vigente in tema di sicurezza, invocata a sostegno della responsabilità extracontrattuale (ex art. 2051 c.c.) della società convenuta. Ne segue il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza appellata.
****** In ossequio al principio della soccombenza, gli appellanti devono essere condannati alla rifusione, in solido, in favore delle parti appellate, delle spese del presente grado del giudizio, che - in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - si liquidano, per ciascuna, in complessivi € 2.906,00 (di cui € 567,00, per la fase di studio, € 461,00, per la fase introduttiva, € 922,00, per la fase di trattazione, ed € 956,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte degli appellanti, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”.
P.Q.M
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 212/2023, emessa, Parte_1 Parte_2 Parte_3 in data 3 marzo 2023, dal Tribunale di Barcellona P.G., così provvede:
- Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
- Condanna gli appellanti alla rifusione, in solido, in favore delle parti appellate, delle spese processuali del presente grado del giudizio, liquidate, per ciascuna, in complessivi € 2.906,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott.ssa Vincenza Randazzo)
7
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere Dott.ssa Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 338/2023 R. G., promossa da nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
nata a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_2 CodiceFiscale_2 Pt_3
nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentati e
[...] CodiceFiscale_3 difesi dall'Avv. Katia Paola Castiglione (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina (ME), Via S. Maria dell'Arco nr. 16 (Studio legale associato Fazio-Lanfranchi-Parisi-Orto), sono elettivamente domiciliati;
Appellanti contro (P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Processo (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina (ME), Piazza Catalani n. 6, è elettivamente domiciliata;
(già - P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Letterio D'Andrea (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina (ME), Via dei Mille n. 181, è elettivamente domiciliata;
Appellate OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 212/2023, emessa, in data 3 marzo 2023, dal Tribunale di Barcellona P.G., in materia di risarcimento danni. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter, con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato in data 17 marzo 2014, e , in Parte_1 Parte_2 proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore citavano a Parte_3 comparire, innanzi al Tribunale di Barcellona P.G., la Controparte_4
e la esponendo: che, in data 1 dicembre 2011,
[...] Controparte_5 durante le ore scolastiche, intorno alle ore 13:00 circa, il piccolo si trovava nei locali Parte_3 della scuola materna “The British Linguage Centre s.c.s.”, ove svolgeva attività ludiche e didattiche;
che, mentre giocava, era caduto rovinosamente a terra riportando lesioni personali;
che a causa del violento impatto, il bambino aveva avvertito un forte dolore al braccio destro ed era stato trasportato
1 d'urgenza al vicino Ospedale di Milazzo, ove gli era stata diagnosticata “Algia gomito dx frattura completa e scomposta a carico del condilo omerale”; che, sottoposto ad esame radiografico e a visita ortopedica, era stata confermata la diagnosi di “Frattura epicondilo omerale dx con notevole tumefazione”, che aveva reso necessaria la steccatura gessata dell'arto e la prescrizione di terapia medica;
che, in seguito ad ulteriori esami diagnostici, il minore era stato sottoposto ad intervento chirurgico di “osteosintesi con fili K.”, cui erano seguite terapie e visite di controllo. Precisavano che, a causa del sinistro, il bambino aveva riportato danni non patrimoniali da liquidarsi complessivamente in € 66.844,19 - di cui: € 2.730,00 per invalidità temporanea assoluta di gg. 30, € 1.638,00 per invalidità temporanea relativa di gg. 30 (al 60%), € 1.638,00 a titolo di risarcimento per invalidità temporanea relativa di gg. 60 (al 30%), € 29.526,53 a titolo di invalidità permanente nella misura del 11 %, aumento per personalizzazione del danno € 21.469,49; ulteriore maggiorazione di 1/3 per danno esistenziale pari ad € 9.842,17 - a cui dovevano essere sommate le spese mediche sostenute dai genitori, in misura pari a € 46,66, il risarcimento del danno da lucro cessante, da liquidarsi equitativamente, ex art. 2059 c.c., la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Dichiaravano, tuttavia, di volere contenere la domanda nei limiti di € 52.000,00 con rinuncia al supero. Lamentavano che la responsabilità dell'evento lesivo era da attribuirsi all'istituto ed al suo personale, che avrebbe dovuto vigilare sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo nel tempo in cui lo stesso fruiva della prestazione scolastica. Chiedevano, pertanto, la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle somme risultate di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, “il tutto entro la competenza per valore di € 52.000,00 del Tribinale adito, somma entro la quale parte attrice intende contenere, come contiene, la presente domanda giudiziale con espressa rinuncia al supero”. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. Si costituiva in giudizio la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, contestando la fondatezza della domanda risarcitoria. Deduceva, in particolare: che il sinistro oggetto di causa si era verificato a causa del cattivo appoggio del piede, con perdita di equilibrio, da parte del bambino, all'atto di abbandonare un cavalluccio gonfiabile alto appena 30-40 cm. da terra;
che, al momento del sinistro, il piccolo stava giocando alla presenza e sotto stretta vigilanza del personale scolastico;
che si era trattato di un evento del tutto accidentale e fortuito, per cui nulla avrebbe potuto fare il personale scolastico per impedirlo;
che il bambino, nei due anni di frequenza della scuola materna aveva sempre tranquillamente giocato con il piccolo cavalluccio gonfiabile, che non presentava alcun elemento di pericolosità, trattandosi di struttura morbida, appositamente realizzata per l'utilizzo nelle scuole materne, specificamente indicato per i bambini dai tre anni in su, e che i bambini avevano continuato ad utilizzare, senza pericolo e danni, anche dopo l'incidente. Aggiungeva che la professionalità e l'idoneità del personale scolastico trovava conferma anche nel fatto che, nonostante l'accaduto, il piccolo era rientrato Parte_3 in istituto e lo aveva frequentato fino alla fine dell'anno scolastico. Chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_5 dalla quale chiedeva di essere manlevata e garantita da ogni pregiudizio economico derivante dall'accoglimento delle domande attoree. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande risarcitorie o, in subordine, la riduzione dell'importo richiesto nei limiti del giusto, con vittoria di spese e compensi.
2 Autorizzata la chiamata in garanzia, si costituiva in giudizio la già Controparte_2 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, che chiedeva il rigetto delle domande attoree
[...]
o, in subordine, la riduzione nei limiti di quanto rigorosamente dedotto e provato e tenuto conto del massimale e delle franchigie previste contrattualmente. Con vittoria di spese e compensi. Ammessa ed espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica medico-legale d'ufficio, con sentenza n. 212/2023 del 3 marzo 2023, il Tribunale di Barcellona P.G. respingeva la domanda degli attori, dichiarando compensate le spese di lite tra le parti e ponendo in via definitiva le spese di CTU a carico di parte attrice. Avverso detta sentenza, hanno proposto appello e , in proprio Parte_1 Parte_2
e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sul figlio minore chiedendo: “
1. Parte_3 nel merito, dichiarare ammissibile ed accogliere il presente appello;
2. per l'effetto, in accoglimento dei motivi d'appello ed in riforma della sentenza appellata, ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro del 01.12.2011, che ha coinvolto il piccolo va addebitata esclusivamente Parte_3 alla in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_6 gestore della scuola materna frequentata, all'epoca, dal figlio degli odierni appellanti;
3. conseguentemente, accertata l'entità dei danni subiti dal piccolo e dei danni patrimoniali Pt_3 patiti dai Sigg. e , condannare i convenuti in solido a pagare Parte_1 Parte_2 immediatamente, per le causali di cui in premessa, ai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
(in proprio e n.q. di genitori), come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, le somme che risulteranno di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
4. condannare i convenuti, in solido, al pagamento di spese di lite del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge”. Si è costituita la , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, contestando la fondatezza dei motivi di appello, di chi ha chiesto il rigetto o, in via subordinata, la riduzione dell'eventuale risarcimento nei limiti del giusto e provato. Per il caso di accertamento del diritto degli appellanti al risarcimento dei danni, ha insistito nella domanda di garanzia proposta nei confronti della (già ). Con vittoria di Controparte_2 Controparte_5 spese e compensi del doppio grado di giudizio. Si è costituita in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 eccependo, in via preliminare, la inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Nel merito, ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame, chiedendone il rigetto o, in via subordinata, la riduzione delle richieste nella misura dei danni ritenuta provata e nei limiti della loro riconducibilità al sinistro de quo e alle responsabilità della scuola. Ha chiesto, inoltre, che la condanna sia contenuta nei limiti di operatività della garanzia assicurativa, nel rispetto del massimale e delle franchigie previsti contrattualmente. Con vittoria di spese e compensi di causa. Con comparsa depositata in data 20 settembre 2024, spiegava intervento volontario Parte_3 facendo proprie tutte le domande, deduzioni e difese spiegate, nel corso del giudizio, nel suo interesse dai genitori, nelle quali ha insistito. A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 352 c.p.c., comunicata il 4 agosto 2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE In merito all'eccezione di carattere preliminare formulata dalla occorre osservare Controparte_2 che l'appello presenta i requisiti di forma di cui all'art. 342 c.p.c. e appare motivato, essendo stati
3 indicati i capi della decisione impugnati, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge denunciate.
1. Con i due motivi di gravame, gli appellanti, premessa l'applicabilità, nella specie, del regime probatorio previsto dall'art. 1218 c.c. per la responsabilità contrattuale, hanno dedotto che gli attori avevano assolto all'onere sugli stessi gravante, dimostrando - non solo in esito alle deposizioni testimoniali ma anche sulla base del principio di non contestazione, cui all'art. 115 c.p.c. - che l'accadimento dell'evento dannoso si fosse verificato all'interno della scuola e durante le attività didattiche, allorché il piccolo che al momento dell'accaduto aveva cinque anni, era Pt_3 sottoposto alla vigilanza del personale della scuola. Hanno lamentato il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della scuola convenuta e la mancanza di prova in ordine al caso fortuito, evidenziando che, pur avendo valutato correttamente l'inquadramento giuridico della fattispecie, il primo giudice inspiegabilmente era giunto all'errata conclusione che il piccolo avesse Pt_3 riportato le lesioni per un “caso fortuito”, di cui, però, non era stata data alcuna prova. E ciò travisando le emergenze istruttorie, segnatamente le deposizioni dei testi indicati dalla scuola, che non solo non avevano dimostrato la ricorrenza del caso fortuito, ma anzi avevano chiaramente messo in luce una chiara negligenza nella tutela dei bambini. Hanno aggiunto che parte convenuta non aveva, inoltre, provato neppure di aver predisposto, quale custode della struttura scolastica, quanto necessario per la sicurezza dei bambini in una stanza da gioco libero: vale a dire che, in detta aula vi fossero i requisiti di sicurezza obbligatori prescritti dalla normativa obbligatoria vigente in tema di sicurezza. I due motivi di appello, che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logico- giuridica, sono infondati. Occorre premettere, in diritto, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale bensì contrattuale, atteso, quanto all'istituto scolastico, che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso;
e che, quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da cd. autolesione nei confronti dell'istituto scolastico è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all'insegnante (Cass. Civ., sez. III, 25/11/2021, n. 36723). Non è, invece, invocabile, nella specie, la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, comma 2, c.c. a carico dei precettori, che trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo e non anche al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo, con la sua condotta, abbia procurato a sé stesso (cfr. Cass. Civ., sez. III, 27/03/2025, n. 8167). E' stato, inoltre, affermato che “In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante per il danno cagionato dall'alunno a se stesso, il danneggiato deve dimostrare non
4 soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante; solo se il creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere della parte debitrice dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (Cass. Civ., sez. III, 17/02/2023, n. 5118, che, in applicazione del principio, ha cassato la sentenza impugnata che, pur essendo rimasta ignota la causa del danno, aveva accolto la domanda di risarcimento dei pregiudizi subiti da un'alunna, caduta su una pista da sci durante una gita scolastica). Ed ancora, che “La natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico per i danni cagionati dall'alunno a se stesso comporta che sul primo gravi l'onere di dimostrare il corretto adempimento della propria obbligazione di sorveglianza, ferma restando la necessità, per l'attore, di fornire la prova del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento di danno;
prova che, in ragione della tipicità sociale dei modelli di diligenza predicabili rispetto alla prestazione di facere gravante sull'istituto, può ritenersi presuntivamente integrata a fronte della dimostrazione che l'evento si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto” (Cass. Civ., sez. III, 19/01/2024, n. 2114). D'altra parte, anche il convenuto istituto scolastico può fornire la prova della non imputabilità del danno anche per presunzioni (cfr. Cass. Civ., sez. III, 27/05/2024, n. 14720). Ciò premesso, occorre, in primo luogo osservare che, nel caso di specie, se è vero che la società convenuta - come dedotto dall'appellante - non ha contestato il fatto storico posto alla base della domanda risarcitoria (ossia che il minore era caduto rovinosamente a terra mentre, in orario scolastico, giocava all'interno dei locali della scuola materna dallo stesso frequentata), la stessa - a fronte della (peraltro generica) allegazione degli attori concernente la responsabilità dell'istituto, e del suo personale scolastico, per avere omesso di vigilare sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo, nel tempo in cui lo stesso fruiva della prestazione scolastica - ha, da subito, eccepito la natura accidentale e fortuita del sinistro oggetto di causa, verificatosi, malgrado la stretta vigilanza del personale scolastico che nulla avrebbe potuto fare per evitarlo, a causa del cattivo appoggio del piede, con perdita di equilibrio, da parte del bambino, all'atto di abbandonare un cavalluccio gonfiabile, alto pochi centimetri, che il bambino, nei due anni di frequenza della scuola materna, aveva sempre tranquillamente utilizzato e che non presentava alcun elemento di pericolosità, trattandosi di struttura morbida, appositamente realizzata per l'utilizzo nelle scuole materne, specificamente indicato per i bambini dai tre anni in su. Inoltre, il primo giudice, dopo avere bene esaminato il compendio probatorio in atti, ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali dettati in materia di responsabilità dell'istituto scolastico per i danni cagionati dall'alunno a se stesso, ritenendo che, in esito alla prova testimoniale espletata, non fosse emersa la prova della allegata omissione di vigilanza sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo da parte del personale della scuola materna, né altri profili di colpa o negligenza. In particolare, escussa all'udienza del 8 gennaio 2019, la teste sentita come teste Testimone_1 nel corso della stessa udienza, ha negato la circostanza n. 4 della memoria istruttoria di parte attrice (“vero o no che al momento del sinistro nella stanza in cui si trovava non erano Parte_3 presenti le insegnanti”), precisando: “che in quel momento era presente il Sig. che si Persona_1 trovava nella stessa stanza del piccolo mentre nella stanza adiacente si trovava la maestra Pt_3
. Preciso che al momento del fatto io ero presente e stavo consegnando un bambino ai Persona_2 genitori sicché non ho assistito al fatto perché ero nell'uscio della porta. Preciso altresì che pur non avendo assistito alla caduta, mi sono recata subito in aula e ho notato che era necessario chiamare i genitori per portare in ospedale”. Pur non avendo assistito alla caduta, confermava la teste Pt_3
5 che il supporto ludico, da cui il piccolo allievo era accidentalmente caduto, era stato dallo stesso utilizzato, sin dal precedente anno di frequenza della scuola, “trattandosi di cavalluccio gonfiabile dell'altezza di 20/30 cm.” … “omologato per l'utilizzo da parte di bambini dai 3 anni in su” e di fatto utilizzato senza alcun problema anche da bambini di soli tre anni. Tali circostanze sono state confermate, alla stessa udienza, dal teste , il quale, dopo avere Persona_1 precisato che all'epoca dei fatti era socio e dipendente della società cooperativa Controparte_1
con qualifica di assistente all'infanzia, riferiva, in relazione alla circostanza di cui alla lett. a
[...]
6) della memoria di parte convenuta (“vero o no che l'evento si è comunque verificato alla vigile presenza delle insegnanti preposte al corso”), che “la maestra che era assegnata allo CP_7 specifico corso dell'allievo , al momento dell'accaduto stava consegnando un bambino ai Pt_3 propri genitori e quindi non ha assistito al fatto, trovandosi sull'uscio della porta … nel momento in cui la maestra ha consegnato un bambino ai propri genitori, ero presente io nella Testimone_1 stanza adibita a libero gioco ove si trovava il e un'altra maestra nella stanza adiacente e Pt_3 comunicante destinata ai giochi da tavolo”. Il teste, inoltre, confermava la dinamica del sinistro, precisando di essersi trovato, in quel momento, a breve distanza dal piccolo (“Ero Parte_3 presente al momento in cui è occorso il sinistro al bambino, ed ero distante circa 2 metri dal luogo in cui si è verificato l'accaduto”), il quale, a dire dello stesso teste, era accidentalmente caduto da un supporto ludico, già utilizzato numerose volte, senza problemi, dallo stesso sin dal precedente anno di frequenza della scuola materna (“sia in quell'anno che nei precedenti, numerose volte”), trattandosi di un gioco adatto a bambini di età variabile dai 3 anni in su. Quanto allo stupore espresso dagli appellanti in merito al fatto che il primo giudice avesse ammesso la testimonianza dei predetti testimoni, in quanto “parti coinvolte per il ruolo lavorativo e di parentela che ancora oggi intrattengono con la scuola”, occorre osservare che la ammissibilità della prova non ha formato oggetto di specifica e tempestiva eccezione da parte degli attori, né è stata tempestivamente eccepita la nullità della prova assunta. Inoltre, le dichiarazioni dei due testi appaiono intrinsecamente attendibili, oltre che riscontrarsi a vicenda, e non sono state contraddette da altre emergenze probatorie. Dal compendio probatorio sono emersi, dunque, elementi che consentono, da un lato, di escludere che l'evento dannoso fosse imputabile alla violazione del dovere di controllo e vigilanza facente capo al personale scolastico - rimanendo irrilevante la temporanea e giustificata distrazione dell'insegnante a cui i bimbi erano affidati, intenta a compiere altre incombenze scolastiche, essendo la sorveglianza, comunque, assicurata dall'assistente all'infanzia (cfr. Cass. Civ., sez. III, 16/09/2025, n. 25337), avendo la scuola predisposto le normali misure di vigilanza - e, sotto altro profilo, di ritenere che l'evento dannoso fosse riconducibile ad una situazione imprevedibile, e non evitabile neppure con l'adozione di tutte le, ordinarie e concretamente esigibili, misure di vigilanza da parte del personale scolastico, essendo la caduta conseguita ad un comportamento dell'alunno - del tutto repentino, imprevedibile ed inevitabile - che ha perso l'equilibrio (dopo avere poggiando male il piedino) mentre scendeva dal piccolo cavalluccio gonfiabile, alto appena 20/30 cm, adatto a bambini della sua età (ed anche a bimbi di tre anni) e dallo stesso già costantemente utilizzato senza conseguenze dannose. Tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, allegate e provate (anche in via presuntiva), oltre che del tranquillo temperamento del minore e delle caratteristiche del gioco utilizzato, non si ravvisa, da parte del personale scolastico, altra condotta esigibile che potesse evitare il verificarsi dell'evento dannoso.
6 Appaiono, infine, tardive, in quanto formulate per la prima volta in grado di appello, le ulteriori deduzioni (peraltro generiche) degli appellanti concernenti la “inidoneità” della stanza adibita al libero gioco degli alunni, in quanto carente di, non meglio precisati e indicati solo a titolo esemplificativo (pavimento gommato, protezione degli angoli…), requisiti di sicurezza obbligatori prescritti dalla normativa vigente in tema di sicurezza, invocata a sostegno della responsabilità extracontrattuale (ex art. 2051 c.c.) della società convenuta. Ne segue il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza appellata.
****** In ossequio al principio della soccombenza, gli appellanti devono essere condannati alla rifusione, in solido, in favore delle parti appellate, delle spese del presente grado del giudizio, che - in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - si liquidano, per ciascuna, in complessivi € 2.906,00 (di cui € 567,00, per la fase di studio, € 461,00, per la fase introduttiva, € 922,00, per la fase di trattazione, ed € 956,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte degli appellanti, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”.
P.Q.M
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 212/2023, emessa, Parte_1 Parte_2 Parte_3 in data 3 marzo 2023, dal Tribunale di Barcellona P.G., così provvede:
- Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
- Condanna gli appellanti alla rifusione, in solido, in favore delle parti appellate, delle spese processuali del presente grado del giudizio, liquidate, per ciascuna, in complessivi € 2.906,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott.ssa Vincenza Randazzo)
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