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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2980/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] (con l'avv. Damiani Irene); Parte_1
E
nata a [...] il [...] (con l'avv. Sapuchella Controparte_1
Nunzia );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili.
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
27/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo l'8/10/1998 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
27/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti: • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Pordenone nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Pordenone, con sentenza n. 791/2010 dell'11/09/2010 (proc. n. 4489/2008 R.G.), passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“a) L'abitazione di Via Antonio Marinuzzi 203 di proprietà esclusiva della Sig.ra
[...]
pervenuta iure successionis materna dal 2015, con tutte le sue pertinenze e arredi CP_1
e che non ha mai costituito casa coniugale per avere i coniugi fissato la residenza comune prima in Torretta Via Giacomo Puccini 88 e poi in Sesta Reghena (PN), sarà abitata dalla stessa e nessun diritto potrà vantare il Sig. Pt_1
b) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra dalla sottoscrizione Parte_1 Controparte_1 del presente atto entro i primi 5 gg. di ogni mese a titolo di assegno divorzile la somma di €
100,00 (euro 100,00) mensili.
La somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT e la variazione opererà dalla data di emissione della sentenza di cessazione effetti civili matrimonio.
c) Ordinate all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
-Spese legali compensate” (cfr. ricorso congiunto).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge e all'ordine pubblico e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario civile contratto in Palermo, in data 08/10/1998, da Parte_1 nato a [...] il [...], e da nata a [...] Controparte_1 il 26/03/1970, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 219, parte
II, serie A, dell'anno 1998, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 27/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2980/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] (con l'avv. Damiani Irene); Parte_1
E
nata a [...] il [...] (con l'avv. Sapuchella Controparte_1
Nunzia );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili.
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
27/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo l'8/10/1998 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
27/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti: • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Pordenone nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Pordenone, con sentenza n. 791/2010 dell'11/09/2010 (proc. n. 4489/2008 R.G.), passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“a) L'abitazione di Via Antonio Marinuzzi 203 di proprietà esclusiva della Sig.ra
[...]
pervenuta iure successionis materna dal 2015, con tutte le sue pertinenze e arredi CP_1
e che non ha mai costituito casa coniugale per avere i coniugi fissato la residenza comune prima in Torretta Via Giacomo Puccini 88 e poi in Sesta Reghena (PN), sarà abitata dalla stessa e nessun diritto potrà vantare il Sig. Pt_1
b) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra dalla sottoscrizione Parte_1 Controparte_1 del presente atto entro i primi 5 gg. di ogni mese a titolo di assegno divorzile la somma di €
100,00 (euro 100,00) mensili.
La somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT e la variazione opererà dalla data di emissione della sentenza di cessazione effetti civili matrimonio.
c) Ordinate all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
-Spese legali compensate” (cfr. ricorso congiunto).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge e all'ordine pubblico e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario civile contratto in Palermo, in data 08/10/1998, da Parte_1 nato a [...] il [...], e da nata a [...] Controparte_1 il 26/03/1970, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 219, parte
II, serie A, dell'anno 1998, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 27/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.